ACCORDO - QUADRO TRA
ACCORDO - QUADRO TRA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
E
l’International Centers for Relativistic Astrophysics Network (di seguito denominato “ICRANet”), (C.F. n. 91080720682) con sede e domicilio fiscale in Pescara, Piazza della Repubblica, 10 , nella persona del suo legale Rappresentante, il Direttore Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso;
(di seguito denominate anche singolarmente “ Parte” e/o congiuntamente “ Parti”)
PREMESSO CHE
• in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati; le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei; la sua rete scientifica è composta da oltre 100 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il
sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell’articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell’ elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
• per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, il Consiglio Nazionale delle Ricerche collabora con Università e con enti di ricerca nazionali, internazionali e stranieri, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all’utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
• l’International Centers for Relativistic Astrophysics Network promuove e svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'astrofisica relativistica e dello studio delle interazioni fisiche fondamentali, con applicazioni in osservazioni ed esperimenti sviluppati nello spazio, sulla Terra ed in laboratori sotterranei, e di promuovere altresì lo sviluppo tecnologico e le cooperazioni ed interscambi in tali settori con realtà scientifiche nazionali ed internazionali;
• per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l’International Centers for Relativistic Astrophysics Network collabora con Università e con enti di ricerca nazionali e internazionali, stipula Convenzioni e/o Accordi in materia di studio, ricerca e servizi, svolge altresì attività di formazione nelle discipline di interesse, provvedendo alla organizzazione e gestione di una scuola di dottorato internazionale, di seminari, convegni ed ulteriori attività di supporto didattico e divulgativo;
VISTO CHE
• Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’International Centers for Relativistic Astrophysics Network è in atto da tempo una intensa collaborazione scientifica, nei termini di cui alle rispettive
attività istituzionali, tradottasi nella realizzazione di programmi scientifici di comune interesse e di pubblicazioni scientifiche comuni;
• il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’International Centers for Relativistic Astrophysics Network hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse e gruppi di ricerca comuni sia in sedi ICRANet internazionali che nel CNR in Italia e le controparti straniere (e.g. CNRS in Francia);
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
1.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.
ART. 2 – FINALITA’
2.1 – Il presente Accordo Quadro determina l'ambito di un approfondimento congiunto tra le Parti nel settore della ricerca per la verifica di possibili sinergie tra le rispettive attività programmatiche nonché per la individuazione delle modalità per un fruttuoso e reciproco scambio di informazioni e per l'utilizzo di risorse strumentali necessarie per l'attuazione di specifici progetti di collaborazione nei seguenti settori:
1• sviluppo di attività di ricerca e di tecnologia che permettano la partecipazione nazionale a ricerche spaziali, ad attività di osservazione e di sperimentazione sulla Terra, delle matematiche, di modellizzazioni avanzate di processi fisici, delle osservazioni della Terra; particolare attenzione sarà dedicata all'ideazione di nuove tematiche di ricerca e nuove missioni in tali ambiti;
2• sviluppo di attività di ricerca in fisica dei plasmi non relativistica e fisica dei plasmi ultrarelativistica con la presenza di coppie elettrone-positrone; analisi della dinamica di tali plasmi in ambito astrofisico e sviluppo di modellistica per esperimenti sulla fisica dei plasmi in laboratori terrestri; particolare attenzione sarà data all’interazione modellistiche in tokamak ed osservazioni astrofisiche relative a stelle di neutroni ed oggetti collassati gravitazionalmente (buchi neri);
3• processi di fusione nucleare in cosmologia ed in laboratori terrestri; particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze osservative cosmologiche e ad analisi e sviluppo di metodi e strumenti per la loro valutazione, nonché ai programmi di osservazione svolti nella base in Antartide;
4• individuazione e caratterizzazione di rilevanze teoriche e fenomenologiche connesse con la struttura delle interazioni fisiche, fondamentali ed i loro relativi schemi unificanti;
5• attività di formazione nei settori dell'astrofisica e della fisica delle interazioni fondamentali, che preveda (sulla base di preventivi accordi con gli atenei interessati) la preparazione e lo svolgimento di moduli didattici nell'ambito dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica e di dottorato di ricerca, ivi incluso il dottorato internazionale di astrofisica relativistica IRAP-PhD, con le università associate in Armenia, Brasile, Francia, Germania, Italia e Svizzera; coordinazione di congressi scientifici, seminari di studio e di approfondimento, nonché attività di comunicazione e di informazione verso le rispettive strutture di ricerca concernenti le azioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo Quadro; calcolo e reti ad alte prestazioni.
ART. 3 – CONVENZIONI OPERATIVE E/O ATTI ESECUTIVI
3.1 – Per lo svolgimento di ciascuna attività di ricerca congiunta le Parti stabiliscono, attraverso specifiche convenzioni operative e/o atti esecutivi, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione. Con riferimento a ciascuna
Convenzione e/o atto esecutivo occorre indicare le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.
Particolare attenzione verrà data allo sviluppo di strutture di ricerca (laboratori congiunti) tra CNR
– ICRANet con sedi in Italia o nelle sede estere e con le controparti estere (e.g. il CNRS francese), mettendo a disposizione, previo accordo scritto tra le parti, locali e spazi idonei per lo svolgimento delle relative attività.
ART. 4 – COMITATO SCIENTIFICO
Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti istituiranno un Comitato Scientifico permanente paritetico di raccordo (nel seguito, Comitato) di quattro membri nominati, due per Parte, entro trenta giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro (si veda Allegato 1).
Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo, avrà in particolare i seguenti compiti:
• procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
• proporre alle Parti idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse dei due Enti;
• proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.
• predisporre, con cadenza annuale, una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell’ ICRANet, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
I componenti del Comitato svolgeranno la propria attività a titolo gratuito non percependo alcuna forma di compenso.
ART. 5 SPESE ED ONERI
5.1 - Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
5.2 - Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per la attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.
ART. 6 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
5.1 – Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW–HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
6.2 - Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
6.3 - Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
6.4 – La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività di ricerca congiunta saranno definiti sulla base di apposite Convenzioni operative e /o atti esecutivi in base dell’apporto specifico fornito da ciascun Ente.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo Quadro e agli Accordi di cui all’articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione e agli Accordi, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l’eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto legislativo.
7.2 – Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l’impossibilità di dare esecuzione all’Accordo Quadro e alle relative Convenzioni operative e/o agli atti esecutivi.
7.3 – Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
ART. 8 – COMUNICAZIONE E VISIBILITA’
8.1 – Il CNR e l’ICRANet si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l’apporto dell’altra.
8.2. – I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).
ART. 9 - DURATA
9.1 – Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovato per un periodo pari a tre anni mediante atto scritto debitamente firmato dalle Parti.
9.2 – Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dal presente Accordo Quadro comunicando tale decisione ed in forma scritta all’altra Parte con un preavviso di sei mesi.
9.3 - Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione delle attività eventualmente in corso in virtù di specifici accordi attuativi, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
ART. 10 - CONTROVERSIE
10.1 - Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.
10.2 - Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.
ART. 11 - REGISTRAZIONE
11.1 - Il presente Accordo Quadro viene redatto in due originali, uno per parte, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.
11.2 - L’Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.
Art.12 – DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roma lì,
INTERNATIONAL CENTERS FOR RELATIVISTIC CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ASTROPHYSICS NETWORK
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
ALLEGATO 1
1) Il Presidente è nominato direttamente dai Presidenti delle due Parti.
2) La carica di Presidente dura un anno ed è alternativamente attribuita ai membri di nomina CNR e ICRANet.
3) Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o una delle Parti.
4) Il Comitato è convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima, con avviso inoltrato alle Parti e ai componenti il Comitato, e contenente l’o.d.g..
5) Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
6) Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente che ne redige verbale con facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.
7) Il Comitato formula le sue proposte all’unanimità dei presenti; esse sono trasmesse alle Parti a cura del Presidente.