Contract
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NextGenerationEU
CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DEL CORSO DI DOTTORATO IN ____________________________________- 38°CICLO - AI SENSI DEL D.M. N.226/2021 - A VALERE SULLE RISORSE ATTRIBUITE CON D.M. N.352/2022
TRA
L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Xxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxx, nato a Xxxxxxxx (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito “Università”;
E
L’IMPRESA________________________________________________, C.F. ______________________, con sede in ___________________________________ (____), Via/ Piazza _______________________, legalmente rappresentato/a dal Dott. _____________________________________________________ nato a _______________________________________ (____) il _________ CF _____________________, di seguito “Impresa”;
PREMESSO
che l’Università ha tra i suoi fini primari l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché di preparazione culturale e professionale degli studenti;
che la Legge n. 210 luglio 1998, e in particolare l’art. 4 come modificato dall’art.19 della Legge n. 240/2010, prevede che “Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei” e che “gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università”;
che con D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
che con il D.M. n. 301 del 22 marzo 2022 sono state approvate le “Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca”;
che il paragrafo 2 delle Linee Guida specifica che “per quanto concerne le convenzioni con le imprese finalizzate al solo finanziamento di singole borse di dottorato ma non attivate ai sensi dell’art. 3, comma 2, non si procederà alla verifica della dimostrabile attività di ricerca e sviluppo”;
il Regolamento dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 533 del 04.05.2022;
che con D.M. n. 352 del 9 aprile 2022 sono state attribuite all’Università Magna Græcia di Catanzaro, per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 39 borse di dottorato di durata triennale cofinanziate al 50 per cento per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023;
che l’Università e l’Impresa condividono il comune interesse di attivare e
cofinanziare n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato in _____________________________________ a valere sulle risorse attribuite con D.M. n.352/2022;
che l’Università provvederà all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato in ___________________________________ nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. n.226/2021, dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca e dalla normativa vigente in materia, dei temi specifici selezionati in collaborazione e degli ulteriori impegni assunti nell’ambito della presente convenzione;
che il Collegio dei Docenti, d’ora in avanti denominato “Collegio”, è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;
che la durata del Corso (minimo n. 3 anni - n. 1 Ciclo) coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato ordinario, ossia 3 anni accademici al quale possono aggiungersi ulteriori 6 mesi relativi alla valutazione e alla discussione della tesi.
che l’Impresa, con nota del _________, ha manifestato interesse a cofinanziare al 50 per cento n. ___ borsa di Dottorato, per l’intera durata del Ciclo di studi (n. 3 anni), con decorrenza dal 1° Novembre 2022;
Per tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
Le PARTI convengono che le attività formative previste dal Corso di Dottorato in _______________ ____________________________ sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dall’Impresa e che è pertanto interesse e volontà comune attivare e cofinanziare n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in “______________________________________” (38° ciclo) che verrà gestito secondo il Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e secondo la normativa vigente.
Articolo 2 – Durata ed efficacia
La durata legale del Corso – per ogni Ciclo - è di 3 anni accademici a decorrere dal 1° Novembre 2022.
L’efficacia della presente Convenzione, e dei suoi eventuali rinnovi, è in ogni caso subordinata all’accreditamento del Corso da parte dei competenti Organi, nonché all’attivazione dello stesso Corso da parte dell’Università.
Articolo 3 – Obblighi delle Parti
La sede amministrativa del Corso è l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro che coordinerà e gestirà il complesso degli adempimenti amministrativi inerenti il funzionamento del Corso, e rilascerà il relativo titolo.
Ciascuna delle PARTI contraenti si impegna a gestire la collaborazione per l’attivazione della borsa di studio in oggetto mettendo a disposizione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, per l’intera durata del Corso di Dottorato le risorse strutturali e finanziarie necessarie, nonché il personale docente, tecnico-amministrativo e aziendale afferente, sia alle strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo, sia alle sedi dell’Impresa ove verranno svolte le attività di formazione e ricerca.
In particolare, per l’attuazione della collaborazione di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, l’Impresa mette a disposizione strumentazioni, attrezzature e l’assistenza tecnico-scientifica presente presso i propri laboratori.
L’utilizzo delle attrezzature scientifiche e delle risorse messe a disposizione dalle PARTI dovrà avvenire nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti nella presente Convenzione, nonché in piena conformità alla legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro.
L’Impresa si impegna ad erogare le somme finanziate con le modalità e i tempi di seguito esposti.
Articolo 4 – Attività di formazione e ricerca
L’Impresa si impegna affinché l'attività di ricerca contribuisca all’accrescimento delle abilità del Dottorando vincitore della borsa di studio in oggetto con riferimento al settore di intervento.
L’Impresa contribuirà inoltre alla docenza e al co-tutoraggio del dottorando coinvolto nella mobilità presso le proprie sedi.
Il destinatario della borsa di studio oggetto della presente convenzione dovrà svolgere presso l’Impresa un periodo di studio e ricerca pari a ______________ [min. 6 mesi, max 18 mesi] ripartito sui tre anni di corso, che l’Impresa è tenuta a garantire.
Le attività che il Dottorando dovrà svolgere sono le seguenti:
seguire i corsi previsti per il Corso di Dottorato;
svolgere l’attività di ricerca e di formazione previste sia presso l’Università che presso i locali dell’Impresa;
seguire le indicazioni dei tutors.
Il Dottorando è altresì tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Dottorato e dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca.
Articolo 5 – Supervisione delle attività
Durante il periodo di permanenza presso l’Impresa il dottorando sarà affiancato da
un tutor “aziendale” con funzione di supervisione ed indirizzo dell’attività svolta dal dottorando. Tale funzione sarà esercitata in collaborazione con il tutor “accademico” nominato dal Collegio Docenti del Corso.
I due tutors si impegnano a seguire di comune accordo l’attività di formazione e di ricerca del dottorando, nonché di supervisionare e collaborare nello svolgimento dei lavori della tesi. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso continui scambi di informazioni e periodici incontri.
Articolo 6 – Obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro
Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro competono all’Università per il periodo in cui il dottorando si trova a svolgere attività di studio e ricerca nelle strutture dell’Università stessa.
Per i periodi di studio e ricerca presso il partner, sarà compito dell’Impresa tutelare la salute e la sicurezza del dottorando in conformità alla normativa nazionale in vigore.
Il personale delle PARTI e il dottorando sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, rispettando le procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.
L’Impresa s’impegna a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all’interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura. L’Ente, che di volta in volta ospita il dottorando, s’impegna anche ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.
Articolo 7 – Finanziamento borse di dottorato
L’Impresa cofinanzierà n. ________ borsa/e di studio annue per l’intera durata triennale del corso, il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del DM 352/2022 è pari a 60.000 euro per l’intero triennio previsto, di cui 30.000 euro sono a carico dell’impresa.
L’incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti per un massimo di 18 mesi; il predetto incremento, pari a massimo il 50% della durata del periodo, per un importo massimo di 7.500 euro è a carico dell’impresa.
Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dal Regolamento dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di dottorato, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell’ateneo.
L’Impresa è tenuta a versare: (SCEGLIERE UNA DELLE DUE VERSIONI)
• per ciascuna borsa di Dottorato, l’importo di € 30.000,00 in un’unica quota da erogare entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Università di ammissione del dottorando al Corso di dottorato, e l’importo eventuale relativo all’incremento della borsa per lo svolgimento dell’attività di ricerca all’estero entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università;
• per ciascuna borsa di Dottorato, l’importo di € 30.000,00 in 3 quote annuali di € 10.000,00 all’inizio di ogni A.A. da erogare entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Università di ammissione del dottorando a ciascun anno di corso, e l’importo eventuale relativo all’incremento della borsa per lo svolgimento dell’attività di ricerca all’estero entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università.
Nel caso in cui l’Impresa opti per il pagamento rateizzato, a garanzia dell’impegno assunto, è tenuta a sottoscrivere e a produrre al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, idonea garanzia fideiussoria di importo pari al totale dovuto per l’intera borsa di studio, compreso l’incremento per lo svolgimento dell’attività di ricerca all’estero, con durata ed efficacia pari a quella della durata della Convenzione e fino al pagamento dell’ultima rata.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati, specificando la causale, mediante accreditamento su: Conto corrente bancario Banca Unicredit SPA, IBAN IT 88 X 02008 04404 000400006505 Intestato ad “Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”.
Gli impegni finanziari assunti dall’impresa nella presente convenzione non decadono anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo da parte dell’Università Magna Græcia di Catanzaro di corrispondere la borsa all’assegnatario; i fondi rimanenti potranno essere utilizzati dall’Università Magna Græcia di Catanzaro esclusivamente per i medesimi fini. Nel caso in cui non risultino ammessi al Corso a cui poter assegnare la borsa di studio finanziata dall'Impresa, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è tenuta a restituire tutte le somme percepite e inutilizzate.
Articolo 8 – Procedura di ammissione
Per quanto concerne la disciplina relativa alla procedura selettiva di ammissione, allo svolgimento del Corso di Dottorato ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti ai suddetti corsi, si fa espresso riferimento al Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca vigente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Le modalità di ammissione al concorso saranno determinate nel relativo bando pubblico.
Articolo 9 – Proprietà dei risultati
Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 352/2022 art.6, comma 4, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
Nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal personale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (ove per “personale” deve intendersi, a titolo meramente esemplificativo, il Dottorando, il personale amministrativo, i docenti, i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti, gli studenti, e qualsiasi altro collaboratore dell’Ateneo), la stessa avrà il diritto di depositare domanda di brevetto nazionale e/o internazionale o comunque di tutelare l’invenzione con ogni altro diritto di proprietà intellettuale disponibile secondo la normativa vigente, a propria titolarità esclusiva e sostenendone in proprio i costi. L’Impresa potrà esercitare diritto di opzione sull’acquisto della domanda/e di brevetto depositata/e e sugli altri eventuali titoli di proprietà intellettuale depositati dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sull’invenzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in ordine alle condizioni di acquisto proposte.
Nel caso di invenzioni originate congiuntamente da personale dell’Impresa e dal Dottorando /da personale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, eventuali domande di brevetto per invenzioni industriali e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente, avverrà a titolarità congiunta dei due enti, in proporzione all’apporto alla attività inventiva rispettivamente fornito dagli inventori afferenti a ciascuna delle PARTI.
Viene riconosciuto all’Impresa, che ne sosterrà per intero i relativi costi, il diritto
di redigere e depositare domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro/Impresa. Successivamente all’avvenuto deposito, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro dovrà cedere all’Impresa la propria quota di titolarità della domanda con pagamento di un corrispettivo da parte dell’Impresa all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro da quantificare di comune accordo tra le PARTI.
I termini e le modalità della cessione saranno stabiliti nello stesso accordo.
Articolo 10 – Informazioni riservate
Ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell’Impresa o dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e comunicate al Dottorando, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «Confidenziale», d’ora in avanti denominato “Informazioni Riservate”, che potranno essere utilizzate dal Dottorando durante il corso, per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.
Le PARTI convengono che il Dottorando durante lo svolgimento del Corso sarà altresì libero di utilizzare e le informazioni diverse dalle Informazioni Riservate e i Risultati ottenuti durante il lavoro di ricerca svolto presso le PARTI al fine di
ottenere pubblicazioni.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali”
forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.
Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le PARTI come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le PARTI dichiarano di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Articolo 12 – Foro competente
Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di
Catanzaro.
Articolo 13 – Registrazione e relative spese
La presente Convenzione è firmata digitalmente, ed è soggetta ad imposta di bollo, ai
sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà assolta dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, a cui l’Impresa si impegna a versare l’importo relativo alle marche da bollo necessarie, mediante accreditamento su Conto corrente bancario Banca Unicredit SPA, IBAN IT 88 X 02008 04404 000400006505 Intestato ad “Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, e ad allegarne ricevuta all’atto di trasmissione della presente Convenzione.
Articolo 14 – Codice Etico
Il Codice Etico adottato dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è pubblicato sul sito di Ateneo al Link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxx.
L’Impresa dichiara:
a. di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
b. di impegnarsi, in relazione all’esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico per le parti applicabili.
c. che la presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento qualora l’Impresa si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al contraddittorio.
Articolo 15 – Norme finali
La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione sino al conseguimento
del titolo di Dottore di ricerca del dottorando vincitore della borsa di studio
finanziata dall’Impresa.
La presente Convenzione è stata oggetto di specifico esame e negoziazione tra l’Università e l’Impresa; non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le PARTI piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.
Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, alla normativa ministeriale relativa al finanziamento in oggetto, e alla normativa vigente in materia.
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Per (IMPRESA)
Università Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Il Legale Rappresentante
Dott.
Il Legale Rappresentante
Il Rettore
Prof. Giovambattista De Xxxxx
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