CAPITOLATO TECNICO
PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE E DEI SERVIZI CORRELATI
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
L’attività oggetto del presente capitolato è riconducibile alle seguenti tipologie di servizi:
▪ gestione del canile a valenza sovracomunale sito in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx 00;
▪ gestione della reperibilità H24 per l’accalappiamento, il recupero e il soccorso di animali vaganti nel territorio del comune di Riccione e dei comuni convenzionati;
▪ gestione dell’anagrafe canina del comune di Riccione;
▪ gestione delle colonie feline rilevate sul territorio del comune di Riccione;
▪ gestione dello sportello per i diritti degli animali.
La struttura di Via Albana 12 si estende su una superficie di circa 4.000 mq. adeguatamente recintata con alberature e alte siepi al fine della schermatura acustica del sito ed è costituita da:
▪ un edificio a piano terra destinato allo svolgimento sia di attività amministrative (con ufficio per la registrazione e l’archivio dell’anagrafe canina, punto informazione, sala riunioni, sala d’attesa, locali di deposito e magazzino) che di attività sanitarie (con ambulatori veterinari, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, ricovero cuccioli, deposito materiale sanitario, sala d’attesa, spogliatoi e servizi igienici per addetti, servizio igienico per il pubblico idoneo anche per persone disabili);
▪ un reparto riservato al ricovero degli animali con n. 30 box plurimi da 3 posti, n. 10 box singoli) e n. 5 box di isolamento per animali soggetti ad osservazione sanitaria e/o pericolosi;
▪ un’ampia corte esclusiva destinata ad area di sgambamento.
ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Gestore assume l’impegno di assistere l’Ente nel perseguimento dell’obiettivo afferente l’ottimale conduzione della struttura, mettendo a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione ed erogazione dei servizi.
Il canile intercomunale di Xxxxxxxx si pone infatti come finalità non solo il mero mantenimento e la mera cura dei cani e dei gatti ospitati, ma anche e soprattutto:
- il raggiungimento e il mantenimento delle loro massime condizioni di benessere fisico e psicologico per tutta la durata del periodo di ricovero;
- la riabilitazione degli animali che, a causa dei traumi provocati da incidenti, maltrattamenti e/o abbandoni, necessitano di cure fisiche e/o di un sostegno particolare;
- la promozione degli affidi, nell'ottica di assicurare agli animali la migliore adozione possibile, da verificarsi con attenti controlli pre/post-affido;
- la promozione e valorizzazione dell’interazione uomo/animale come fonte di benessere per entrambi.
ART. 3 – SERVIZI RICHIESTI.
3.1 Funzioni dirette alla pulizia del canile e al benessere psico-fisico degli animali
Si considerano tali tutte le prestazioni dirette a:
a) mantenere in piena efficienza, funzionalità e decoro tutti i box ospitanti i cani e le aree destinate al ricovero dei gatti (numero massimo di cani ospitabili: 105; numero massimo di gatti ospitabili: 40), tutti i locali e le aree comuni, interne ed esterne alla struttura, comprese le aree di sgambamento;
b) effettuare la pulizia giornaliera dei box, la loro disinfezione o disinfestazione secondo cadenze programmate, in ragione anche dei periodi stagionali, ovvero con carattere di straordinarietà laddove particolari condizioni ambientali (x.xx. sviluppo di parassiti) la rendano necessaria; ed in generale operare in modo da garantire agli animali ospitati le massime condizioni di benessere e dignità;
c) occuparsi della manutenzione delle aree verdi, in modo da garantire una piena e sicura fruibilità delle medesime, ed in particolare dell’area di sgambamento; assicurare la pulizia dell'ingresso e dei vialetti di accesso; provvedere allo svuotamento periodico dei cestini, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nel rispetto della normativa sulla raccolta differenziata;
d) garantire il costante approvvigionamento di tutti i materiali necessari al corretto svolgimento delle proprie mansioni: materiale di pulizia, strumenti per la gestione e la protezione degli animali (ciotole, guinzagli, pettorine, cucce, ecc.), strumenti per il corretto utilizzo della struttura e di quant’altro necessario al normale funzionamento della stessa;
e) effettuare la pulizia quotidiana dei locali interni e dei reparti sanitari presenti nel canile e provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria su arredi e attrezzature;
f) curare, controllare e custodire i cani/gatti ospitati, garantendo la somministrazione giornaliera delle razioni di cibo e dei farmaci prescritti, il quotidiano movimento e gioco nelle aree di sgambamento ed eventuali attività di riabilitazione, nonché fornendo loro le cure igieniche adeguate (lavaggio, tosatura, spazzolatura, toelettatura);
g) reperire ed acquistare i prodotti alimentari, i farmaci, i prodotti di pulizia e/o disinfezione, i presidi medico-chirurgici e in generale tutto il materiale necessario al regolare funzionamento della struttura.
3.2 Funzioni dirette alla cura e alla riabilitazione degli animali
Si considerano tali tutte le prestazioni dirette a:
a) verificare e curare lo stato di salute degli animali ospitati tramite: visite cliniche e comportamentali, diagnostica specialistica, terapie cliniche e chirurgiche, assistenza durante il decorso post operatorio e la convalescenza, interventi di profilassi diretta ed indiretta, trattamenti antielmintici, applicazione del microchip e quant’altro necessario al benessere psicofisico di cani/gatti;
b) compilare all’atto del ricovero la cartella clinica d'ingresso di ciascun esemplare, con preciso riferimento ai seguenti dati: anamnesi, indagini di laboratorio, diagnosi clinica, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, specificità caratteriali e comportamentali.;
c) effettuare interventi di profilassi a tutela della salute pubblica per i soli animali ricoverati o in affido temporaneo presso terzi, ivi comprese le vaccinazioni antirabbia, l’assistenza negli episodi di morsicatura, il trattamento dell’echinococcosi e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente, fatte salve le prestazioni facenti capo al servizio sanitario nazionale;
d) provvedere alle soppressioni eutanasiche ai sensi della L.R. 27/2000;
e) procedere alla pianificazione sanitaria delle disinfezioni e disinfestazioni delle strutture, dei locali e degli spazi circostanti la struttura;
f) programmare le tabelle alimentari, con definizione delle razioni specifiche per ogni esemplare e di quanto necessario al buono stato di salute e al benessere psicofisico degli animali;
g) costituire i gruppi sociali degli animali ricoverati all'interno dei box, in relazione alla capienza strutturale, alle disponibilità ambientali e alle peculiarità comportamentali dei singoli soggetti;
h) gestire i rapporti con l’utenza per ogni problematica di natura sanitaria e relativa all'affidamento degli animali;
i) assicurare la direzione sanitaria della struttura tramite un medico veterinario abilitato, cui competerà
- nel pieno rispetto del vigente Regolamento sanitario - l’effettuazione di tutti i trattamenti terapeutici adeguati ed indispensabili per preservare la salute ed il benessere psicofisico dell’animale, l’effettuazione in ambulatori privati delle prestazioni diagnostiche specialistiche, di laboratorio o degli interventi chirurgici necessitanti di attrezzature non disponibili presso la struttura; l’assistenza al personale nelle procedure d'identificazione degli animali ricoverati.
3.3 Funzioni per il recupero, il soccorso e il trasporto degli animali
Si considerano tali tutte le prestazioni dirette a:
a) garantire un servizio continuato 24 ore su 24 (diurno, notturno e festivo, attivabile possibilmente attraverso un unico numero di telefonia fissa o mobile, a disposizione del centralino dei Vigili Urbani, delle Forze di Pubblica Sicurezza, del Servizio Controllo Popolazione Canina e dell’Azienda U.S.L.) di accalappiamento e recupero dei cani randagi o vaganti (in particolare se risultano incidentati o se costituiscono pericolo per se stessi o per la pubblica incolumità o se appaiono in precarie condizioni di salute e di benessere) e relativo trasporto presso il canile comunale;
b) garantire un servizio analogo a quello di cui al punto precedente per i gatti di proprietà sconosciuta o appartenenti a colonie feline, qualora incidentati o rinvenuti in precarie condizioni psico-fisiche o costituenti pericolo per se stessi o per la pubblica incolumità;
c) garantire la collaborazione, se necessaria, con il corpo dei Vigili Urbani, il Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. o altri Organi di Pubblica Sicurezza o di Sanità Pubblica per eventuali interventi congiunti in materia di cattura, recupero, trasferimenti di cani e gatti;
d) assicurare l’eventuale cattura, il trasferimento e la custodia in isolamento presso il canile comunale per il periodo stabilito dalla legge (artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54) degli animali morsicatori per i quali il Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. abbia disposto in tal senso;
e) assicurare il ricovero e la temporanea custodia dei cani e dei gatti qualora il Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. abbia disposto in tal senso per altre comprovate esigenze sanitarie;
f) assicurare il ricovero e la temporanea custodia dei cani e dei gatti oggetto di provvedimenti di “sequestro” emessi dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) o dall’Autorità Giudiziaria;
g) assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani e dei gatti catturati e trasferiti presso il canile comunale, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
h) assicurare il ricovero e la custodia permanente o dei cani e dei gatti, per i quali non sono possibili la restituzione ai proprietari, l’affidamento ovvero l’inserimento in colonie feline.
3.4 Funzioni a carattere amministrativo e gestionale
Si considerano tali tutte le prestazioni dirette a:
a) gestire l’anagrafe canina comunale, con particolare riguardo per: la gestione informatizzata delle nuove iscrizioni e la segnalazione dei cani residenti nel territorio riccionese e dei cani deceduti o trasferiti in altri comuni; la gestione corrente del registro anagrafico con operazioni di ricerca nel caso di smarrimenti; l’aggiornamento del software per la gestione dell’anagrafe canina con i dati di quella civile; l’acquisto dei microchip;
b) tenere e aggiornare l'apposito registro di cui dell’art. 17 comma 7 L.R. n. 27/2000 – c.d. “Registro di Carico e Scarico” -, vidimato dall’Azienda USL di Rimini, per l'identificazione degli animali, della loro provenienza e destinazione (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc);
c) tenere e aggiornare, in collaborazione con la Direzione Sanitaria,, le schede identificative, riportanti foto, notizie sintetiche e note caratteriali di ciascun animale, nonché i percorsi riabilitativi realizzati, anche al fine di facilitarne l’adozione;
d) gestire le procedure amministrative inerenti l’affidamento degli animali e la compilazione delle schede relative ai soggetti e agli atti di affido;
e) curare l’approvvigionamento di tutto il materiale necessario al regolare espletamento del servizio (scorte di cibo, farmaci, prodotti di pulizia e disinfezione, materiale di cancelleria, ecc);
f) organizzare corsi di formazione/aggiornamento per gli operatori e i volontari, relativi ad obblighi, competenze, modalità, problematiche del servizio;
g) garantire l'accoglienza dei visitatori negli orari di apertura della struttura, per almeno 24 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nonché il martedì e il sabato dalle ore
15.00 alle ore 17.00;
g) gestire lo Sportello per i Diritti degli Animali con particolare riguardo per la gestione delle segnalazioni e delle richieste di intervento in ipotesi di supposto maltrattamento o incuria colposa degli animali da compagnia e per la trasmissione delle segnalazioni o delle richieste pervenute ai competenti organi amministrativi o giudiziari ai fini dell’adozione dei necessari provvedimenti.
ART. 4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE.
Il personale impiegato nell’espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 dovrà essere idoneo alla specificità del servizio, possedere disponibilità e sensibilità verso gli animali; rispettare la dignità e i diritti degli utenti; svolgere le attività nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative del settore.
All'avvio del servizio, tutti gli operatori addetti alla gestione e alla cura degli animali ricoverati, dovranno frequentare un corso formativo relativamente alle mansioni da svolgere in struttura, da organizzarsi a cura del Gestore, in collaborazione con la Direzione Sanitaria.
L'inidoneità rilevata in corso d'opera del personale operante nella struttura sarà stabilita dal Dirigente Responsabile del Servizio, sentita la Direzione Sanitaria sulla base dei seguenti criteri:
1) inosservanza delle disposizioni normative e/o regolamentari disciplinanti la materia o, delle prescrizioni disposte dalla Direzione Sanitaria;
2) manifesta incapacità a svolgere le mansioni assegnate e/o a gestire in modo adeguato gli animali affidati alle proprie cure;
3) grave incapacità a relazionarsi con i cittadini.
La riconosciuta inidoneità comporterà l’obbligo di sostituzione del personale con altro di pari qualifica professionale.
All’avvio del servizio l’associazione comunicherà per iscritto i nominativi degli operatori impiegati, le rispettive qualifiche e il numero delle ore giornaliere facenti carico a ciascuno. Il personale addetto dovrà essere munito di idoneo tesserino di riconoscimento con: nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza, numero di matricola.
Le presenze in servizio dovranno essere documentate, possibilmente, tramite un orologio marcatempo, o in alternativa tramite il libro presenze, debitamente vidimato dall’I.N.A.I.L., detenuto sul luogo di lavoro, al fine di permettere al personale del committente addetto alle verifiche di poterlo visionare in qualsiasi momento.
ART. 5 - CONTRATTI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZA SOCIALE.
Il Gestore dovrà osservare tutte le norme in materia di retribuzioni e assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro. Dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi posti a suo carico.
E’ pertanto obbligo dell’associazione attuare nei confronti dei dipendenti e/o collaboratori occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria; osservare nei riguardi degli stessi, nonché nei riguardi dei soci volontari, tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali e sociali previsti dalla legge (per i soci volontari in particolare l’art. 4 della Legge n 266/1991) o dai contratti collettivi di lavoro .
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale comunicherà al gestore e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei rimborsi, senza che il gestore possa porre eccezioni di sorta o avanzare eventuali richieste di risarcimento danni.
In ipotesi di ripetute violazioni alle norme in materia di retribuzioni e assicurazioni sociali derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro, l’Amministrazione Comunale potrà procedere – previo invio al gestore di apposita diffida ad adempiere entro il termine massimo di 15 giorni - alla revoca del servizio.
ART. 6 - REFERENTE UNICO.
Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, il gestore dovrà individuare e comunicare al Dirigente Comunale responsabile del servizio il nominativo e il recapito del soggetto che fungerà da Referente Unico per l'Amministrazione e il Dipartimento Veterinario dell’Azienda U.S.L., assicurando la sua reperibilità anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali (in orario 08.00 - 19.00).
Il Referente Unico avrà funzioni di coordinamento, gestione e controllo del personale, di vigilanza sul rispetto della legge, dei regolamenti e delle direttive del Direttore Sanitario, nonché di osservanza delle disposizioni del presente capitolato.
Dovrà inviare annualmente al Dirigente Comunale responsabile del servizio un report riepilogativo sull'andamento della gestione (attività espletate, risorse umane retribuite, soci volontari utilizzati, spese liquidate), oltre a copia di e/c bancario dedicato e prospetto annuale debiti/crediti, incluse quietanze retribuzioni al personale; il tutto al fine di consentire all’Amministrazione il necessario controllo sulla funzionalità del servizio e l’introduzione di eventuali correttivi al medesimo, in funzione dell’obiettivo primario afferente la garanzia del benessere degli animali ospitati e del corretto rapporto uomo/animale.
Dovrà garantire la cooperazione in merito alle misure di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., redigendo – nella sua qualità di datore di lavoro ex art. 2 comma 1 lett.
b) del citato decreto - la parte di propria spettanza del piano di coordinamento.
Dovrà inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.
Sarà altresì responsabile degli immobili, degli arredi, delle attrezzature e comunque di tutto il materiale consegnato dall’Ente.
ART. 7 – RAPPORTO NEGOZIALE CON L’ENTE
Il rapporto negoziale con il Comune di Riccione sarà disciplinato, ex art. 13 L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 12/2005, da apposita convenzione contenente le seguenti clausole:
• durata del rapporto: anni 6 dalla data di stipula;
• rimborso – nell’ambito dell’importo offerto dall’associazione in sede di selezione - delle sole spese sostenute per l’espletamento del servizio, purché regolarmente documentate e relative a: assicurazioni soci attivi; stipendi e compensi ai dipendenti e ai collaboratori e relativi oneri riflessi; cibi ed alimenti per gli animali; medicinali e presidi igienico/sanitari; prodotti di uso quotidiano, disinfettanti, materiale per pulizie; spese di funzionamento e organizzazione; spese di manutenzione e/o utilizzo della struttura e dei mezzi; altre spese oggettivamente non documentabili, attestate tramite apposita dichiarazione del presidente dell’associazione, entro il limite dello 0.5% dell’importo globale previsto;
• svolgimento delle attività con l’apporto determinante e prevalente dei soci volontari;
• stipula delle assicurazioni previste dall’art. 4 legge n. 266/1991 in favore dei soci volontari. Per consentire il regolare svolgimento del servizio il Comune verserà all'Associazione:
- una quota non superiore al 20% dell’importo globale previsto alla data di avvio delle attività, previa presentazione di nota contabile attestante il regolare inizio delle stesse;
- una quota pari a 1/12 del restante 80% dell’importo globale previsto, al termine di ogni mese di durata della convenzione, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute.
L'associazione è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., assumendo in particolare l'obbligo di:
- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora consentito dalla normativa., con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- comunicare al Comune di Riccione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- inserire nei contratti sottoscritti con i propri fornitori o appaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 del citato art. 3;
- rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e succ. mod.
ART. 8 - CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.
Ferme restando le competenze attribuite dall’art. 4 della L.R. n. 27/2000 all’Azienda Sanitaria Locale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività affidate al gestore, a mezzo di propri incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Dirigente Responsabile del servizio.
Eventuali inadempienze al presente capitolato devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, pena l’applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni contestazione.
In ipotesi di recidiva o di inadempienze gravi l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto (sono ritenute gravi le inadempienze che, anche in base alle valutazioni del Direttore Sanitario, possono compromettere il benessere degli animali o ridurre in maniera significativa la qualità dei servizi offerti o il decoro del canile).
L’associazione deve garantire l’accesso alla struttura durante gli orari di svolgimento del servizio al personale del committente od a quello incaricato dall’Azienda Sanitaria Locale addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali..
ART. 9 - RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA E ASSICURAZIONE.
Sarà obbligo del gestore adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai servizi, nonché ad evitare danni agli animali e ai beni pubblici.
Il gestore, in quanto responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione di quanto disposto dal presente capitolato, si impegna a sollevare il Comune di Riccione da ogni rischio, danno o responsabilità connessi allo svolgimento del servizio che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, agli animali ospitati nella struttura ovvero a terzi o cose di terzi, anche a causa dell’operato dei suoi dipendenti o soci volontari.
Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra il Gestore dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l’intera durata contrattuale, con un massimale per sinistro non inferiore a 1.500.000,00= e consegnarne copia all’Amministrazione Comunale entro 10 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, unitamente a copia della quietanza di intervenuto pagamento del premio.
ART. 10 - CONSEGNA DEGLI IMMOBILI.
L’Amministrazione Comunale consegna in comodato gratuito al gestore – previa sottoscrizione di apposito verbale - la struttura di Xxx Xxxxxx 00, come meglio descritta nel precedente art. 1, nonché gli arredi, le attrezzature, i materiali e quant’altro in essa contenuto e necessario al regolare svolgimento del servizio; il tutto nelle attuali condizioni di fatto e di diritto.
Il gestore dovrà verificare a proprio carico lo stato delle varie componenti mobiliari e immobiliari e riportare nel verbale di consegna gli eventuali inconvenienti riscontrati e le opere eventualmente necessarie per garantire l’ottimale conduzione del servizio.
Sarà discrezione dell’Amministrazione Comunale far eseguire o meno gli interventi proposti.
ART. 11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
Sono a carico del Comune di Riccione la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, dei relativi impianti e dell’area di pertinenza, le operazioni colturali e di monitoraggio degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario) presenti all’interno della struttura e comunque la manutenzione straordinaria del verde.
Sono altresì a carico del Comune di Riccione le spese di riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, utenze telefoniche, raccolta rifiuti solidi urbani.
Sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi ed attrezzature, la manutenzione ordinaria delle aree verdi, le spese di pulizia e disinfestazione.
Alla scadenza della convenzione il gestore dovrà restituire al Comune di Riccione, nello stato di fatto in cui li ha ricevuti (fatto salvo il normale deterioramento per l’uso) i beni mobili e immobili di cui al relativo verbale di consegna.
ART. 12 - PERIODO DI AFFIANCAMENTO.
Stante la particolarità del servizio, che necessita di una conoscenza accurata degli animali in gestione e delle modalità di svolgimento delle relative procedure, il gestore dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, un periodo di affiancamento alla gestione uscente della durata di almeno 3 settimane.
Tale affiancamento – che non costituirà oggetto di separata remunerazione - dovrà prevedere la presenza presso la struttura comunale di Xxx Xxxxxx 00 xx xxxxxx 3 soggetti (il referente unico e 2 operatori) che dovranno assistere alle attività svolte dal personale della gestione uscente.
L'entità oraria per tale affiancamento sarà concordata con l'Amministrazione Comunale e la gestione "uscente".