Contract
C o m u n e d i M o n f a l c o n e
Provincia di Gorizia
Comune di Monfalcone
REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Accordo con le XX.XX. dd. 19/02/207
Approvato con deliberazione giuntale n. 15/73 dd. 22/02/2007
Il presente regolamento
Regolamento dei rapporti di lavoro a tempo parziale
ART. 1
Costituzione o trasformazione del rapporto
1. L’Amministrazione comunale procede alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale o, su richiesta dei dipendenti, alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale e viceversa, secondo le modalità stabilite dal presente atto e secondo la normativa e le disposizioni contrattuali nel tempo vigenti.
2. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne preventiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno tramite avviso scritto, intranet locale, ecc. ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale. A tal fine si tiene conto dei criteri di cui all’art. 13. Il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.
3. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio complessivo.
ART. 2
Destinatari del rapporto
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche, con esclusione:
• dei dirigenti,
• dei titolari di posizione organizzativa . Il lavoratore titolare di posizione organizzativa può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli, fermo restando i limiti percentuali di cui all’art. 4 del presente atto.
• del personale che sta svolgendo il periodo di prova.
ART. 3
Entità della prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa nel tempo parziale è ridotto in misura percentuale, rispetto a quello a tempo pieno, secondo quanto richiesto dal dipendente. La prestazione lavorativa, comunque, non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
2. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
ART. 4
Contingenti di personale
1. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale sono individuati nel 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Nei servizi e nei profili professionali ivi inseriti sotto riportati, la percentuale del 25% deve intendersi riferita
al numero di personale della medesima categoria e profilo professionale in servizio presso il servizio stesso:
• Casa Albergo - relativamente ad operatori socio assistenziali ed infermiere;
• Xxxxx Xxxx - relativamente al personale educatore
2. Polizia Municipale: I contingenti di personale da destinare a tempo parziale – solo con articolazione a part time verticale - sono individuati nel 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno della Polizia Municipale.
ART. 5
Aumento contingenti di personale
In presenza di gravi e documentate situazioni familiari i contingenti di cui all'art. 4 possono essere aumentati di un ulteriore 13% della dotazione organica complessiva, tenuto conto delle esigenze organizzative. In tali casi, in deroga alle procedure di cui all'art. 9, le domande sono presentate senza limiti temporali. Il part time avrà durata fintanto che permane la situazione che ne ha consentito la richiesta. Si fa riferimento ai criteri di cui all'art. 13.
ART. 6
Disciplina del rapporto
1. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
2. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono disciplinati dalle stesse norme che regolano i rapporti di lavoro a tempo pieno.
3. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto in proporzione all’orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale ed anzianità. Ove previsto contrattualmente, i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non proporzionale al regime orario adottato.
4. Al personale a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 della Legge 29.12.1988 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trattamento previdenziale e di fine rapporto e dal DM 331 dd. 29/07/1997.
ART. 7
Esercizio di altre prestazioni di lavoro
1. Al personale occupato a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% è consentito svolgere un’altra attività di lavoro autonomo o subordinato, purché l’attività extralavorativa non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Il conflitto di interessi viene valutato o all’atto della trasformazione del rapporto, nel caso in cui la richiesta di part time venga formulata a tale scopo, o successivamente alla
trasformazione del rapporto in seguito ad apposita domanda, qualora la richiesta di part time sia stata originariamente formulata per altra causa.
2. Il dipendente è quindi tenuto a comunicare all’Amministrazione comunale l’eventuale inizio o variazione dell’attività lavorativa esterna, la quale sarà quindi previamente autorizzata.
3. Nel caso di dipendenti assunti fin dall’inizio con rapporto di lavoro part time non superiore al 50% che intendano svolgere altra attività esterna, la comunicazione di cui sopra va effettuata prima dell’assunzione in servizio, in modo da consentire l’effettuazione delle valutazioni sopra indicate e, quindi, l’adozione del provvedimento di autorizzazione, prima o contestualmente all’assunzione in servizio.
4. Al personale occupato a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non è consentito di svolgere un’altra attività di lavoro autonomo o subordinato, tranne che la legge o altre norme speciali ne prevedano l’autorizzazione, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. (La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro 30 giorni dalla presentazione, non venga adottato un motivato provvedimento di xxxxxxx).
ART. 8
Esercizio di professioni
1. Al personale occupato a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% è consentita l’iscrizione in albi professionali.
2. Ai dipendenti pubblici iscritti in albi professionali che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi dalle amministrazioni pubbliche. Gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
3. Anche nei casi di cui al presente articolo vi è l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 2.
ART. 9
Modalità di trasformazione del rapporto
I dipendenti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno possono chiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale nel limite di cui all’art. 4.
- Nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato.
Le domande, redatte su apposito modulo vanno presentate all’Ufficio Protocollo e inoltrate all’Ufficio Personale per il tramite del Dirigente del servizio di appartenenza e devono contenere il parere dello stesso, l’indicazione dell’eventuale attività esterna che il dipendente intende svolgere, la documentazione attestante i titoli di precedenza di cui all’art. 13, l’eventuale decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro.
L’ufficio Personale in caso di parere favorevole del Dirigente del servizio di provenienza del richiedente provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, nei casi in cui la stessa non indichi una decorrenza specifica. Qualora invece la domanda indichi una decorrenza precedente al termine massimo di 60 giorni, la modifica del rapporto di lavoro avrà luogo dalla data richiesta, previa valutazione delle esigenze di servizio e compatibilmente con i tempi necessari alla predisposizione dei relativi atti..
L’Ente, entro il termine predetto dei 60 giorni, può con decisione motivata rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data della presentazione della domanda nei casi in cui essa comporti grave pregiudizio alla funzionalità del servizio o qualora la proposta di articolazione dell’orario avanzata dal dipendente comporti disfunzioni al servizio.
In tal caso andrà ricercata una differente articolazione dell’orario di lavoro che contemperi sia le esigenze del dipendente che quelle del servizio interessato. La trasformazione del rapporto di lavoro decorrerà dal momento dell’accordo relativamente all’orario di servizio e comunque nel rispetto del limite massimo dei 6 mesi. Potrà essere attivato, da parte del dipendente, un tentativo di conciliazione con l’assistenza delle XX.XX. tale tentativo deve essere esperito entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del differimento del termine.
Salvo diverso accordo tra le parti, o per comprovate esigenze il dipendente non potrà chiedere la modifica della percentuale di attività lavorativa per la quale ha chiesto la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro prima che sia trascorso un anno dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro. Analogo periodo di tempo deve trascorrere prima di poter ulteriormente modificare la percentuale stessa. In entrambi i casi la comunicazione deve essere fatta, di norma, con almeno tre mesi di anticipo.
Su richiesta del dipendente sarà possibile il rientro a tempo pieno prima della scadenza del biennio,, anche in soprannumero rispetto al personale a tempo pieno e nel rispetto di eventuali vincoli finanziari della vigente normativa.
ART. 10
Orario di lavoro
1. L’articolazione dell’orario di lavoro viene definita con accordo scritto tra il dipendente ed il Dirigente del servizio interessato, sulla base delle seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione a tempo pieno su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare – come media – la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno):
• con combinazioni delle due modalità sopra indicate
2. L’accordo di cui sopra potrà anche prevedere, con il consenso delle parti, forme di flessibilità di orario con conseguente compensazione, da attivare in casi eccezionali e comunque con il consenso del dipendente da acquisire di volta in volta. In ogni caso, il mancato accordo su quanto previsto dal presente comma non può costituire causa di diniego alla trasformazione del rapporto di lavoro.
ART. 11
Ferie
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.I lavoratori con articolazione della prestazione lavorativa mista verticale/orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato all’articolazione della loro prestazione. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
ART. 12
Destinazione risparmio di spesa
I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro vengono destinati:
a in misura del 50%, a finanziare nuove assunzioni finalizzate di norma alla sostituzione del personale a tempo parziale limitatamente a quella parte di orario di lavoro non resa a seguito della modifica del rapporto di lavoro, concordate in sede di delegazione trattante.
b Il restante 50% sarà destinato al miglioramento della produttività individuale e collettiva, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata
I risparmi eventualmente non utilizzati del punto b) per le predette finalità confluiscono nel fondo di produttività in aggiunta alle quote di cui all’art. 20 comma 2 del CCRL 1/08/2002.
ART. 13
Titoli di precedenza
1. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell’ordine, titoli di precedenza le condizioni sotto elencate.
2. In caso di domande eccedenti tale limite sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
- dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
- dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con precedenza ai figli più piccoli di età, con priorità ad unico genitori convivente.
3. Altre situazioni personali o familiari debitamente documentate sono le seguenti:
- Persone a carico, per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla Legge 18/80 e successive modificazioni.
- dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 46% o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- sussistenza di motivate esigenze di studio
In caso di numero di domande eccedenti il contingente di posti part time di cui ai precedenti commi si applicheranno i criteri di precedenza di cui ai commi 2 e 3, nell’ordine ivi indicato. A parità di
condizioni, si avrà riguardo alla precedenza nella presentazione della domanda, in base all’ordine di arrivo alL’Ufficio Protocollo, nel rispetto del termine previsto per la presentazione delle domande.
ART. 14
Formazione
Nella stesura del Piano Annuale della Formazione si dovrà tenere conto dei dipendenti a tempo parziale, garantendone l’accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale. Nel caso in cui non fosse possibile adattare l'attività formativa alle esigenze dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare ai corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale orario di lavoro ridotto. In tal caso i dipendenti a part time possono concordare con il loro dirigente un'articolazione dell'orario che permetta di compensare le ore eventualmente dedicate alla formazione professionale al di fuori del normale orario di servizio.
ART. 15
Valutazione
Nella valutazione dei dipendenti a part time il punteggio viene attribuito con gli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei lavoratori a tempo pieno, senza alcuna limitazione e/o modifica.
ART. 16
Principio di non discriminazione
Xxxxx restando i divieti di discriminazione diretto ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nella stessa categoria.
ART. 17
Conciliazione tempo di vita e di lavoro
Secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4, lettera e) del CCRL del 7.12.2006, in presenza di particolari situazioni familiari, il dipendente che non intende avvalersi del part time o che decide il rientro a full time, può chiedere, concordando i tempi e i modi con il dirigente di riferimento, con i colleghi e tenuto conto delle esigenze del servizio, una flessibilità di orario che gli permetta di far fronte alle sue necessità.
ART. 18
Norma transitoria
L’esclusione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale opera a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, facendo salvi i diritti già acquisiti del personale dipendente di cui all’art. 2 , in quanto già titolare a quella data di un rapporto di lavoro a tempo parziale
ART. 19
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 61/2000 e dal CCRL del comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e dal Decreto Ministeriale n° 331 dd 29/7/1997.
La previsione del vincolo di cui all’art. 4 del presente accordo sarà sottoposto a verifica entro due anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo
19 febbraio 2007
Per l ‘amministrazione dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
per le RSU Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx Per la cgil Xxxxxxx Xxxxxxxx
per la CISL Xxxxxxx Xxxxxx
Per la CISAL FIALP
Xxxxxx Xxxxxxx