Protocollo
Traduzione1
Protocollo
di adesione della Repubblica del Guatemala all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America xxxxxxxx0
Firmato a Schaan il 22 giugno 2015
L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
la Repubblica di Costa Rica e la Repubblica di Panama (di seguito denominati «Stati dell’America centrale»), da una parte,
e
la Repubblica di Guatemala,
(di seguito denominata «Guatemala»),
dall’altra,
qui di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
visto l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS, da una parte, e i Paesi dell’America centrale dall’altra (di seguito denominato «Accordo») firmato a Trondheim il 24 giugno 2013;
vista la partecipazione del Guatemala ai negoziati relativi all’Accordo quale membro del Sistema di integrazione economica dell’America centrale;
visto il Memorandum di intesa sul programma bilaterale di cooperazione com- merciale tra la Segreteria di Stato dell’economia della Svizzera e il Ministero dell’Economia del Guatemala;
visto l’articolo 13.4 dell’Accordo, in base al quale qualsiasi membro del Sistema di integrazione economica dell’America centrale può aderire all’Accordo, previa approvazione del Comitato misto AELS-America centrale;
vista la decisione n. 1/2015 del Comitato misto AELS-America centrale che accetta i termini e le condizioni di adesione del Guatemala definiti qui di seguito,
hanno convenuto di concludere il seguente protocollo di adesione del Guatemala (di seguito denominato «protocollo»):
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.632.312.851
Art. 1
Nel preambolo dell’Accordo, la congiunzione «e» dopo «Repubblica di Costa Rica» è sostituita dal segno «,» e l’espressione «e la Repubblica del Guatemala» è inserita dopo l’espressione «la Repubblica del Panama».
Art. 2
Le espressioni «allegati IV e V» nel paragrafo 1 dell’articolo 2.3 dell’Accordo e le espressioni «allegati IV, V e IX–XIV» nel paragrafo 5 dell’articolo 2.17 dell’Ac- cordo sono sostituite da «allegati IV, V e XXII» e «allegati IV, V, XXII, IX–XIV e XXIII–XXV».
Art. 3
L’articolo 3.2 dell’Accordo è modificato come segue:
Vengono inseriti i nuovi paragrafi 7, 8 e 9, dal seguente tenore:
«7. Il Guatemala accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dall’Islanda come precisato nella sezione 1 dell’allegato XXIII dell’Accordo. L’Islanda accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dal Guate- mala come specificato nella sezione 2 dell’allegato XIII dell’Accordo.
8. Il Guatemala accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dalla Norvegia come precisato nella sezione 1 dell’allegato XXIV dell’Accordo. La Norvegia accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dal Guate- mala come specificato nella sezione 2 dell’allegato XXIV dell’Accordo.
9. Il Guatemala accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dalla Svizzera3 come precisato nella sezione 1 dell’allegato XXV dell’Accordo. La Sviz- zera accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dal Guatemala come specificato nella sezione 2 dell’allegato XXV dell’Accordo. »
Art. 4
L’espressione «allegati III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV» nel paragrafo 3(a) dell’articolo 11.1 dell’Accordo è sostituita con «allegati III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV».
Art. 5
Il testo di cui all’allegato 1 del presente protocollo intitolato «Guatemala’s tariff dismantling for Non-Agricultural products» è inserito come allegato XXII all’Ac- cordo.
3 Conformemente all’articolo 1.4 dell’Accordo, ogni riferimento a concessioni tariffarie accordate alla o dalla Svizzera copre sia la Svizzera che il Liechtenstein.
Art. 6
Il testo di cui all’allegato 2 del presente protocollo intitolato «Tariff concessions on agricultural products between Guatemala and Iceland» è aggiunto come allega- to XXIII all’Accordo.
Art. 7
Il testo di cui all’allegato 3 del presente protocollo intitolato «Tariff concessions on agricultural products between Guatemala and Norway» è aggiunto come allega- to XXIV all’Accordo.
Art. 8
Il testo di cui all’allegato 4 del presente protocollo intitolato «Tariff concessions on agricultural products between Guatemala and Switzerland» è aggiunto come allega- to XXV all’Accordo.
Art. 9
L’allegato I dell’Accordo è modificato come segue:
a) nella seconda frase della lettera (b) dell’articolo 1 la congiunzione «e» è cancellata e dopo la terza frase della lettera (b) è inserito il seguente testo:
«and
for Guatemala, the Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía for issuance of movement certificates EUR.1, to grant the status of approved exporter and for verification of proofs of origin, or its successor;»;
b) nella lettera (h) dell’articolo 1, «Guatemala» è inserito dopo «Panama,»;
c) nel paragrafo 5 dell’articolo 6, la congiunzione «or» tra Costa Rica e Panama è sostituita dal segno «,» e l’espressione «or Guatemala» è inserita dopo «Panama».
Art. 10
L’appendice 1 dell’allegato I dell’Accordo è modificata come segue:
a) il paragrafo 1 delle «Interpretative Notes» è modificato come segue:
«1. The Appendix contains four lists in sequence as listed here:
(a) Product-Specific Rules, Chapters 1–24 EFTA-Costa Rica page 3
(b) Product-Specific Rules, Chapters 1–24 EFTA-Panama page 7
(c) Product-Specific Rules, Chapters 1–24 EFTA-Guatemala page 11
(d) Product-Specific Rules, Chapters 25–97 EFTA-Central America page 16.»;
b) la tabella di cui all’allegato 5 del presente protocollo intitolata «Product- Specific Rules of Origin» per il commercio tra l’AELS e il Guatemala è inserita dopo la lista delle «Product-Specific Rules» tra l’AELS e il Panama.
Art. 11
Nella nota a piè di pagina 2 nell’appendice 2 dell’allegato I dell’Accordo il termine
«Guatemala;» è inserito dopo il termine «Costa Rica;» e le lettere «GT;» sono inseri- te dopo le lettere «CR;»
Art. 12
Nel paragrafo 1 dell’appendice 5 dell’allegato I dell’Accordo la congiunzione «and» dopo «Costa Rica» è sostituita dal segno «,» e l’espressione «and Guatemala» è inserita dopo «Panama».
Art. 13
Il paragrafo 1 dell’articolo 4 nell’allegato II dell’Accordo è modificato come segue:
a) è inserita una nuova lettera (c), dal seguente tenore: «(c) for the Republic of Guatemala, the Ministerio de Economía;»;
b) le lettere (c)–(f) sono rinumerate di conseguenza da (d) a (g).
Art. 14
La tabella di cui all’allegato 6 del presente protocollo intitolata «Product Coverage of Non Agricultural Products» sostituisce la tabella di cui alla in lettera (b) dell’allegato III dell’Accordo.
Art. 15
Nell’allegato VI dell’Accordo sono inseriti i due seguenti paragrafi:
«3. In the case of Guatemala, paragraph 1 of Article 2.4 shall not apply to a contri- bution required on the export of coffee, pursuant to Coffee Law, Decree No. 19-69 of the Congress of the Republic of Guatemala and its reforms, Decree No. 114-63 of the Chief of State and Law Decree No. 111-85 of the Chief of State.
4. If after the entry into force of this Agreement, Guatemala lowers or eliminates its export contributions to a non-party, Guatemala shall accord the same treatment to the EFTA States.».
Art. 16
Nella nota a piè di pagina 3 dell’allegato VII dell’Accordo, dopo il primo periodo della nota a piè di pagina è inserito il periodo seguente: «For Guatemala the compe- tent authority is the Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministe- rio de Economía or its successor.».
Art. 17
L’espressione «Annexes I, III, IV, V, VI and VII» nel paragrafo 2 dell’allegato VIII dell’Accordo è sostituita con l’espressione «Annexes I, III, IV, V, VI, VII and XXII».
Art. 18
L’allegato XV dell’Accordo è modificato come segue:
a) il testo di cui all’allegato 7 del presente protocollo intitolato «Schedules of Specific Commitment» del Guatemala è aggiunto come appendice 7 all’allegato XV;
b) nell’elenco della Svizzera, nell’appendice 6, i termini «Costa Rica or Panama» sono sostituiti, in ogni loro occorrenza, dai termini «Costa Rica, Panama or Guatemala»;
c) nell’elenco della Svizzera, nell’appendice 6, i termini «Costa Rica and Panama» sono sostituiti, in ogni loro occorrenza, dai termini «Costa Rica, Panama and Guatemala».
Art. 19
Il testo di cui all’allegato 8 del presente protocollo intitolato «List of MFN Exemp- tions» del Guatemala è aggiunto come appendice 7 all’Allegato XVI.
Art. 20
Il testo di cui all’allegato 9 del presente protocollo intitolato «List of Reservations» del Guatemala è aggiunto come appendice 7 all’allegato XVIII.
Art. 21
L’allegato XIX dell’Accordo è modificato come segue:
a) nella nota a piè di pagina 1 il termine «Guatemala,» è inserito dopo «Costa Rica,»;
b) nella nota a piè di pagina 2 il termine «Guatemala,» è inserito dopo «Costa Rica,».
Art. 22
Il testo di cui all’allegato 10 del presente protocollo intitolato «Entities at Central Government Level» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell’appendice 1 dell’allegato XX dell’Accordo.
Art. 23
Il testo di cui all’allegato 11 del presente protocollo intitolato «Entities at Sub- Central Government Level» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell’appendice 2 all’allegato XX dell’Accordo.
Art. 24
Il testo di cui all’allegato 12 del presente protocollo intitolato «Other Covered Enti- ties» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell’appendice 3 all’allegato XX dell’Accordo.
Art. 25
Nella Parte A dell’appendice 4 all’allegato XX dell’Accordo è inserito un punto c, dal seguente tenore:
«c. Guatemala
Chapter 7 of this Agreement applies to all goods procured by the entities listed in appendices 1 through 3 of this Annex, subject to the Notes to the re- spective appendices, General Notes and unless otherwise specified in this Agreement.»
Art. 26
Il testo di cui all’allegato 13 del presente protocollo intitolato «Services» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell’appendice 5 all’allegato XX dell’Accordo.
Art. 27
Nella Parte A dell’appendice 6 all’allegato XX dell’Accordo è inserito un punto c, dal seguente tenore:
«c. Guatemala
Chapter 7 of this Agreement applies to all construction services procured by the entities listed in Appendices 1 through 3 of this Annex, subject to the Notes to the respective Appendices and the General Notes. The Chapter does not cover procurement of the construction services excluded for the other Party. All construction services covered by this Appendix are subject to the Schedules of Specific Commitments (Appendices 1 to 7 to Annex XV).»
Art. 28
Nell’appendice 7 all’allegato XX dell’Accordo, dopo la parte «Means of publica- tion» del Panama, è inserito il seguente testo:
«Guatemala
Legislation: laws, administrative rulings and procedures:
1. Diario de Centroamérica (Órgano oficial de publicación);
2. Congreso de la República de Guatemala
Jurisprudence:
Corte de Constitucionalidad Website: xxx.xx.xxx.xx
Notices of procurement:
1. Diario de Centroamérica, (Órgano oficial de publicación)
2. Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx »
Art. 29
L’appendice 9 all’allegato XX dell’Accordo è modificata come segue:
a) nel terzo periodo del paragrafo 1 nella Parte A, l’espressione «and Guate- mala» è inserita dopo «Costa Rica»;
b) nel paragrafo 2 della Parte A l’espressione «, Guatemala» è inserita dopo
«Costa Rica».
Art. 30
L’appendice 11 dell’allegato XX dell’Accordo è modificata come segue:
a) il testo di cui all’allegato 14 del presente protocollo intitolato «Additional Notes» del Guatemala è aggiunto come punto c. nella Parte A;
b) il punto d. della Parte A riguardante le «Additional Notes» del Panama è rinumerato come lettera b.
Art. 31
Si prende atto che la facoltà di uno Stato parte dell’Accordo di imporre misure compatibilmente con gli articoli 2.14 e 2.15 dell’Accordo non è interessata dalla definizione di «dazi all’importazione» di cui all’articolo 2.3 dell’Accordo.
Art. 32
Il presente protocollo entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui il Guatemala ha depositato il proprio strumento di adesione o 60 giorni dopo che le Parti esistenti hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presen- te protocollo, è determinante la data posteriore. Con l’entrata in vigore del presente protocollo, il Guatemala aderisce all’Accordo diventando di conseguenza Stato parte.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Schaan, il 22 giugno 2015, in due esemplari originali, uno in inglese e l’altro in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese. Gli originali sono depositati presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.
Per l’Islanda: … | Per la Repubblica di Costa Rica: … |
Per il Principato del Liechtenstein: … | Per la Repubblica di Panama: … |
Per il Regno di Norvegia: … | Per la Repubblica del Guatemala: … |
Per la Confederazione Svizzera: … |