CONVENZIONE QUADRO TRA
Repertorio n. 1525/2016
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
avente ad oggetto la fornitura annuale - Lotto n. 1, vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus frammentati e inattivati - occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione, CIG: 673476363D.
Importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad euro 968.485,00 (novecentosessantottomilaquattrocentottantacinque virgola zero zero) di cui euro 472,60 (quattrocentosettantadue virgola sessanta) per oneri della sicurezza.
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L’anno duemisedici il giorno quattordici del mese di ottobre in Cagliari presso gli uffici dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica viale Trieste civico 186,
14 ottobre 2016
Dinanzi a me Dr. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX Ufficiale Rogante della Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n. 984,
sono comparsi i signori:
- XXXXXX XXXXXX, nata a Cagliari il 18 luglio 1971 domiciliata
REGISTRATO A CAGLIARI
il N°
con €
per la carica in Cagliari, viale Trieste civico 186, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza, presso la Direzione generale enti locali e finanze, nominata con Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione in data 18 giugno 2015, n. 14.860/31 che in copia conforme d’ufficio si allega al presente atto sotto la lettera “A” ed in rappresentanza della:
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923 (di seguito, per brevità, nel corso del presente atto, anche "Regione" e “Appaltante”).
- SPARTINI XXXXXXXXXXXX, nato a Catania il 18 aprile 1974, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della società:
- “GLAXOSMITHKLINE S.P.A.”, con sede in Verona, via Xxxxxxx n. 2, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona 00212840235, numero R.E.A. VR - 29640, capitale sociale euro 65.250.000,00 interamente versato, autorizzato al presente atto in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, Notaio in Legnago, in data 19 dicembre 2007
repertorio n. 19.569/10.824, che il procuratore dichiara essere tutt’ora valida, efficace e non revocata, in copia
conforme | all’originale in data | 10 marzo 2010, si allega al |
presente | atto sotto la lettera | "B", omessane la lettura per |
espressa | dispensa avutane dai | comparenti, (di seguito nel |
corso del presente atto, per brevità, anche “Aggiudicatario” e "Appaltatore").
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,
Premettono
a) che con determinazione del 24 giugno 2016 n. 25.291/1.365 il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, informatizzata, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione, articolata in quattro lotti:
- Lotto n. 1, vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus frammentati e inattivati, codice CIG 673476363D;
- Lotto n. 2, vaccino split trivalente, intramuscolo, codice
CIG 6734768A5C;
- Lotto n. 3, vaccino trivalente adiuvato con MF59, codice CIG 6734809C31;
- Lotto n. 4, vaccino trivalente intradermico, codice CIG 6734877451, per la fornitura annuale di vaccino antinfluenzale destinato alle Aziende Sanitarie della Regione, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;
b) che il presente atto ha ad oggetto il Lotto n. 1;
c) che a seguito di gara esperita in data 9 agosto 2016, presso la sede del Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione, è risultata aggiudicataria di detto lotto la società Glaxosmithkline S.p.A. con il prezzo offerto di euro 968.485,00 (novecentosessantottomilaquattrocentottantacinque virgola zero zero);
d) che con nota n. 33.294 dell’11 agosto 2016, il Direttore della Centrale regionale di committenza ha comunicato di aver disposto con determinazione in data 11 agosto 2016, n. 33.283/1.948 l’affidamento della fornitura in oggetto alla suddetta società per il predetto importo e che con verbale del
12 ottobre 2016 è stata stabilita la piena efficacia dell’aggiudicazione, documenti che si allegano sotto la lettera "C";
e) che l’Appaltatore si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nella presente convenzione, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie;
f) che l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente convenzione, sussiste fino alla concorrenza
dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
g) che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara, dal displinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione nei confronti dell’Appaltatore, contenendo la predetta Convenzione le condizioni generali delle prestazioni richieste dalle singole Aziende Sanitarie che verranno concluse con l’emissione dei relativi ordinativi di fornitura, i quali nei limiti ivi previsti saranno per ciascuna fonte di obbligazione;
i) che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo alla società e che tale verifica ha avuto esito positivo;
l) che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto;
m) che la presente Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016;
n) che è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016;
o) che la rappresentanza legale e la firma della società Glaxosmithkline S.p.A. per l’atto in oggetto spettano al procuratore speciale, signor Spartini Xxxxxxxxxxxx, come da me Ufficiale rogante verificato;
o) che la Regione ha consultato la Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A. ai fini della richiesta di nulla osta ex articolo 87 del D.Lgs 159/2011 (protocollo Ministero dell'Interno PR_VRUTG_Ingresso_0036085_20160831) come si evince dal documento informatico in formato pdf estratto dal sito della medesima autorità e, essendo decorso il termine di cui all'articolo 92 del predetto D.Lgs, si procede alla stipulazione del presente contratto sottoponendolo a condizione risolutiva nel caso in cui intervenga informazione interdittiva antimafia a carico dell'Appaltatore.
Detta documentazione in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "D";
m) che la suddetta società non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per le fornitura in oggetto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre confermano gli atti e le operazioni richiamati nella
precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato tecnico, l’elenco dei prodotti aggiudicati all’Appalttore e l’Offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione Quadro s’intende per:
- D.Lgs 50/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Convenzione Quadro: (in breve Convenzione) il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie e ospedaliere del territorio regionale presso le quali l’Appaltatore si impegna a fornire i beni richiesti;
- Aggiudicatario: l’Impresa, il Raggruppamento temporaneo d’imprese o il Consorzio aggiudicatari della procedura di
affidamento della Convenzione con cui sarà sottoscritta la Convenzione medesima;
- Appaltatore: aggiudicatario della Convenzione dal momento in cui gli viene assegnato ed esegue i relativi Ordinativi di fornitura;
- Ordinativo di fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul portale nella sezione convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture, oggetto della Convenzione, impegnando l’Appaltatore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- Punto ordinante: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Aziende Sanitarie abilitate ad effettuare gli Ordinativi di fornitura e le richieste di consegna, e che verranno da ciascuna Azienda Sanitaria indicati;
- Sito: lo spazio web sul portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Regione -
Servizio della Centrale regionale di committenza-, contenente un’area riservata alle convenzioni stipulate.
- Importo massimo spendibile della Convenzione: l’importo a base d’asta di ciascun lotto di riferimento;
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura, oggetto della presente Convenzione Quadro e degli ordinativi di fornitura, è regolata nell’ordine:
- dalle clausole della presente Convenzione Quadro e dagli
atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall’offerta economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, dal Codice civile, dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta economica e le allegate schede tecniche, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere
cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contattuale in essere.
4. L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione Quadro.
Articolo 3 – Documenti contrattuali
1. La Convenzione Quadro viene affidata sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale della Convenzione Quadro anche qualora non siano qui allegati:
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico;
- l’Offerta economica, (di seguito, per brevità, Offerta) che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera “E”;
- lo Schema di Convenzione;
3. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo:
- la Convenzione Quadro;
- il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26 commi 3 e 3 bis del decreto legislativo 81/2008, se previsto;
Articolo 4 – Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro
1. La presente Convenzione Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura annuale - Lotto
n. 1, vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus frammentati e inattivati - occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione, come meglio precisato nel Capitolato tecnico.
2. Con la Convenzione Quadro, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie alla fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, e nell’Offerta economica e allegate schede tecniche, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’Importo massimo spendibile, pari a euro 968.485,00 (novecentosessantottomilaquattrocentottantacinque virgola zero zero) IVA esclusa. L’Aggiudicatario, altresì, ha indicato nella propria offerta economica l’incidenza degli oneri da rischio specifico, pari a euro 472,60 (quattrocentosettantadue virgola sessanta);
3. La scadenza del singolo contratto, indipendentemente dalla
data di emissione del relativo Ordinativo di fornitura, dovrà coincidere con quella della Convenzione, ovvero tutti gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula della presente Convenzione.
4. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 5 -Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sistema del Punto ordinante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti
ordinanti ed inviati all’Appaltatore, nei quali saranno indicate le quantità dei prodotti che acquisteranno nell’arco della durata degli stessi ordinativi; l’Appaltatore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico dell’Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora l’Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la presente Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 –Modalità e tempi di conclusione dei contratti
1. In considerazione degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte dell’Appaltatore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. L’Appaltatore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo
all’Ordinativo di fornitura. L’Appaltatore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il portale, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, l’Appaltatore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell’Offerta dell’Aggiudicatario e nei luoghi esattamente indicati nell’Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna.
Articolo 7 –Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere ordinativi di fornitura.
3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata massima corrispondente a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.
4. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 8 -Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Azienda Sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
3. È comunque onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
4 L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso.
5. L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque,
dalla Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
7. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Regione, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Regione non può in
nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 -Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- fornire i prodotti oggetto della gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico;
- fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica;
- manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda Sanitaria contraente e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. L’Appaltatore è tenuto inoltre ad erogare i servizi accessori di seguito illustrati:
- Servizio di accesso dati su web: l’Appaltatore, al fine di pubblicare i prodotti nel sistema xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alle Convenzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare alla Regione -Centrale regionale di committenza-, la seguente documentazione:
a) la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il rispettivo codice identificativo;
b) le informazioni sull’azienda produttrice;
c) il numero di telefono, fax e indirizzo e-mail del Call
Center.
Il catalogo dei prodotti da fornire, oggetto della Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste, sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende Sanitarie potranno:
a) scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale;
b) produrre il documento Ordinativo di fornitura;
c) inviare l’Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente.
All’Appaltatore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
b) monitorare costantemente il database degli Ordinativi di fornitura.
- Servizio di reportistica: l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare a ciascuna Azienda Sanitaria, con cadenza mensile entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese di riferimento, in allegato alla fattura emessa, un report di sintesi relativo al servizio erogato. Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere una reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire
alle Aziende/Distretti (per gli utenti di competenza) mediante trasmissione a mezzo PEC. L’Appaltatore si impegna ad inviare con cadenza semestrale alla Regione -Centrale regionale di committenza- una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia dei prodotti consegnati, numero utenti serviti e relativi costi per ciascuna Azienda Sanitaria, elaborazione di report specifici in formato elettronico e trasmessi in via telematica. La Regione si riserva la facoltà di applicare le penali, meglio precisate all’articolo Penali che segue, in caso di mancata produzione di tale reportistica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alle Convenzioni potranno altresì essere effettuate anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome dell’Azienda Sanitaria contraente;
b) valore delle fatture inviate alle Aziende Sanitarie;
c) servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie;
d) numero dell’Ordinativo di fornitura generato dal sistema;
e) valore dell’Ordinativo di fornitura;
f) ogni altra informazione richiesta dalla Regione -Centrale regionale di committenza.
- Call Center. Entro la data di stipula della Convenzione, l’Aggiudicatario è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio di call center mediante la predisposizione di un numero verde, numeri per servizi di addebito al chiamato oppure numeri geografici di rete fissa nazionale, numero di fax e indirizzo e-mail, impiegando un numero di operatori adeguato.
Il servizio dovrà fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi relativi alla consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali nei normali orari d’ufficio per almeno otto ore lavorative giornaliere (indicativamente dal lunedì al venerdì, tra le ore
8.00 alle ore 18.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Durante tali giorni deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, pertanto l’Appaltatore si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata.
Le Aziende Sanitarie potranno rivolgersi all’Appaltatore per:
a) richiedere informazioni sui prodotti offerti nella Convenzione;
b) richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
c) inoltrare i reclami.
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente (e/o alla Regione -Centrale regionale di committenza-) in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto.
5. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dall’Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione. Articolo 10 -Modalità e termini di esecuzione della fornitura-
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura e successivi ordini di consegna, l’Appaltatore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal
Capitolato tecnico e nell’offerta dell’Aggiudicatario ed esattamente nei luoghi indicati.
2. L’Appaltatore è obbligato a dare esecuzione a tutte le richieste di consegna, fornire qualsiasi quantitativo anche in caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine, salvo diverso accordo scritto tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria.
3. Nel caso in cui l’Appaltatore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero
8 (otto) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del medesimo ordine, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente di applicare le penali di cui all’articolo Penali che segue, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
4. Nel caso in cui l’Appaltatore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine di consegna, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione/consegna del medesimo
ordine, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo Penali che segue, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per l’Appaltatore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro
24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.
6. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, l’Appaltatore:
- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo “Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire”;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
Articolo 11 – Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato della Struttura Farmaceutica dell’Azienda Sanitaria contraente ordinante entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo 12.
2. La firma apposta sul documento di consegna, all’atto del ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall’Azienda sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni
effetto dall’Appaltatore.
3. L’accettazione della merce da parte delle Aziende non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all’atto della consegna; analogamente l’accettazione non esonera l’Appaltatore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
4. Nel caso in cui al momento dell’utilizzo dei prodotti, l’Azienda Sanitaria contraente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l’Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all’articolo successivo.
Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire
1. In tutte le ipotesi di restituzione all’Appaltatore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste o non accettati) l’Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione dell’Appaltatore entro 24 (ventiquanttro) ore dalla segnalazione scritta i prodotti da ritirare, garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 8 (otto) giorni a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. L’Appaltatore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al
ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l’Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre gli 8 (otto) giorni di deposito garantiti. Dopo 30 (trenta) giorni solari l’Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese dell’Appaltatore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC all’Appaltatore stesso.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, l’Appaltatore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda Sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dall’Appaltatore alla fornitura.
4. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche se tolta dall’imballaggio e/o dalla confezione originale, sarà ritirata a cura e spese dell’Appaltatore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa. L’Appaltatore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati nei
termini, si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità indicate al successivo articolo “Penali”.
Articolo 13 – Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore dall'Azienda Sanitaria contraente per l’affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione dell’appalto in oggetto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del contratto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a
proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L’Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende Sanitarie. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo casi di variazioni di prezzo determinate dall’AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell’aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l’AIFA, salvo variazioni più favorevoli all’Azienda Sanitaria. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla Xxxxxxx -Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx- xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l’ordine di consegna emesso dalle Aziende Sanitarie. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione delle Aziende Sanitarie.
7. L’ Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 14 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito precisati.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda Sanitaria contraente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione.
3. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura incluso il CIG, e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria in forma elettronica ai sensi del D.M.
55 del 3 aprile 2013.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell’oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nella presente Convenzione, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordine di consegna e la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dalle Aziende Sanitarie contraenti.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge.
L'I.V.A. sarà rimborsata dalle Aziende Sanitarie contraenti, all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.
6. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Contraente.
7. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Ciascuna fattura, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall’Azienda Sanitaria solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con l’Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
10. L’Appaltatore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile della gestione della Convenzione al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il
Responsabile della gestione della Convenzione lo ritenesse necessario, può richiedere all’Appaltatore l’integrazione della documentazione. L’Appaltatore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile della gestione della Convenzione, che deve approvare il rendiconto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti. Tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto dall'Appaltatore presso:
- Banca Deutsche Bank S.p.A., Agenzia di Verona, codice IBAN IT 66 E 03104 11700 000000770005, con la precisazione che le persone delegate ad operare sul conto sono i signori:
- Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Citta del Messico il 29 giugno 1976,
codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Battera Xxxxxx, nato a Trieste il 28 maggio 1962, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Gazzo Veronese il 19 febbraio 1954, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Verona il 4 novembre 1969, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Verona il 30 agosto 1974, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roverbella il 29 agosto 1962, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Castelnuovo del Garda il 30 aprile 1960, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, nata a Bussolengo il 5 ottobre 1963, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Costa Tiziano, nato a Vicenza il 27 maggio 1968, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Saronno l’11 aprile 1966, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Gazzaniga il 14 ottobre 1958, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxx Xxxx Xxxx, nata a Piacenza il 23 luglio 1969, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Palermo il 6 febbraio 1967, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Carpi il 28 giugno 1955, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxxx Xxxx, nata a Verona il 21 aprile 1956, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Verona il 27 luglio 1956, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Ascoli Xxxxxx il 15 giugno 1955, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxx Xxxxxxx, nato a
Verona il 15 giugno 1972, codice fiscale PRT LRO 72H15 L781M; Xxxxxxx Xxxxx, nato a Napoli il 7 agosto 1953, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Massa il 19 marzo 1955, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; Xxxxxx Xxxxx, nato a Bussolengo il 7 ottobre 1963, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X.
Le eventuali comunicazioni di modifica del predetto conto corrente, dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata da inoltrarsi alla Regione indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti.
L'Appaltatore dichiara espressamente di assumere gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente Convenzione.
Ai sensi della norma sopracitata la presente Convenzione e gli Ordinativi di fornitura saranno risolti di diritto nell'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla stessa norma.
L'Appaltatore prende altresì atto che, ai sensi del più volte citato articolo 3 della legge 136/2010, è tenuto al rispetto della predetta normativa nei suoi rapporti con subappaltatori
e con subcontraenti, i quali, a pena di nullità del relativo contratto, dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge succitata.
L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione -Centrale regionale di committenza-.
Prende, infine, atto che la Regione ha diritto di verificare il rispetto di tale normativa nei contratti di subappalto ed in qualsiasi sub contratto avente origine dal presente atto.
Articolo 15 - Trasparenza
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni predette, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.= Articolo 16 - Penali
1. La Regione -Centrale regionale di committenza- e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte dell’Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell’Appaltatore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui l’Appaltatore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari
all’1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.
3. Nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dall’Appaltatore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
4. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 (trenta) giorni ogni singola Azienda Sanitaria contraente, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, l’Azienda Sanitaria contraente applicherà all’Appaltatore una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Si precisa che nei casi in cui, causa l’inadempimento dell’Appaltatore, le Aziende Sanitarie contraenti siano
costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore; l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico dell’Appaltatore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico
dell’Appaltatore.
9. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l’applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà dell’ Appaltatore.
Articolo 17 -Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con
il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Banca "Deutshe Bank S.p.A.", n. 896BGI1602773 rilasciata in data 4 ottobre 2016, per l'importo di euro 68.000,00 (sessantottomila virgola zero zero), con autentica del Dr. Xxxxxx Xxxxxx, Notaio in Milano, in data 4 ottobre 2016, repertorio 36.907, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, polizza che, in originale, si allega sotto la lettera "F".
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie
contraenti/la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Regione, per quanto di ragione, verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento). A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Regione - Centrale regionale di committenza- i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xxxxxxx -Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx-.
0. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o Regione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 18 –Riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto la documentazione originaria o predisposta in esecuzione della Convenzione.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione nonché le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che l’Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’Appaltatore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo
degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Regione, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa
entro il termine di cui all’articolo “Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- nei casi di cui all’articolo “Codice di comportamento”
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l’Appaltatore si impegna comunque a porre in essere
ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
Articolo 20 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/ del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di
recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- Gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi X.Xxx. 81/2008;
- Cessione del contratto;
- Applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di fornitura.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda Sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della
fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
6. L’Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza
assicurativa
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione numero 110-01589472-14008 della Società "HDI Gerling Industrie Versicherung AG", emessa in data 11 dicembre 2015, con un massimale per la responsabilità civile di euro 5.165.000,00 (cinque milioni centosessantacinquemila), per ogni sinistro; Detta polizza, che in copia, si allega sotto la lettera "G" è stata stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Appaltatore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla
Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. L’Appaltatore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Regione che delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893 Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 22 - Subappalto
1. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione o a terzi per
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Xxxxxxx -Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx-, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende Sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà
autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione, ed in ogni caso di inadempimento da
parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesima Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti e la Regione si impegnano ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Appaltatore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Appaltatore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui
al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 24 - Responsabile della fornitura
Il referente per la fornitura per conto dell’Appaltatore compete al signor:
- Spartini Xxxxxxxxxxxx sopra meglio generalizzato, numero telefonico 3487717813, email xxxxxxxxxxxx.x.xxxxxxxx@xxx.xxx, il quale ha la responsabilità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore nei confronti delle Regione nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contaente.
Articolo 25 – Nuovi prodotti
1. L’Appaltatore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere
valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte dell’Aggiudicatario.
Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione -Centrale regionale di committenza-, da parte dell’Appaltatore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità
connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati all’Appaltatore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e
preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla Regione -Centrale regionale di committenza-, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt.
7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione -Centrale regionale di committenza-, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 27 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie e alla Regione -Centrale regionale di committenza-, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 29 – Elezione di domicilio e foro competente
A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale come in comparsa.
Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie nascenti dalla presente Convenzione tra l’Appaltatore e la
Regione, è quello di Cagliari.
Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie nascenti dai contratti tra l’Appaltatore e le Aziende Sanitarie, sarà determinato in base alla normativa vigente.
Articolo 30 Spese di contratto e trattamento fiscale Tutte le spese della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, propedeutiche, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese notarili, riproduzioni di atti ed elaborati grafici ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Ai fini fiscali, si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto dovrà essere registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Articolo 31-Codice di comportamento
La Regione richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice di Comportamento – pubblicato e visionabile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - approvato con D.G.R.
n. 3/7 del 31 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Il rispetto dei valori e dei principi etici risulta elemento fondamentale per l’instaurazione di un corretto rapporto di lavoro e di affari tra questa Stazione Appaltante e
l’appaltatore, pertanto la società fornitrice dichiara di conoscere, accettare e rispettare il contenuto tutto del Codice di comportamento della Regione, per averne preso visione prima d'ora.
L’appaltatore si impegna, anche tramite i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del c.c. Valga tale impegno come clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 x.x. xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xx avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante dichiarazione espressa ed univoca tramite lettera raccomandata a/r o a mezzo di posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Articolo 32-Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi
atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
L’Appaltatore come sopra rappresentato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni
di seguito elencate:
- Articolo | 2 | (Norme regolatrici e disciplina applicabile); |
- Articolo | 4 | (Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro), |
- Articolo | 5 | (Utilizzo della Convenzione); |
- Articolo | 6 | (Modalità e tempi di conclusione dei contratti); |
- Articolo | 7 | (Durata); |
- Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità);
- Articolo 9 (Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore);
- Articolo 10 (Modalità di conclusione e termini di esecuzione della fornitura);
- Articolo 13 (Corrispettivi);
- Articolo 14 (Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari);
- Articolo 16 (Penali);
- Articolo 17 (Garanzia fidiussoria a titolo di cauzione definitiva);
- Articolo 18 (Riservatezza);
- Articolo 19 (Risoluzione);
- Articolo 20 (Recesso);
- Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);
- Articolo 22 (Subappalto);
- Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore);
- Articolo 24 (Responsabile del Servizio);
- Articolo | 25 | (Nuovi prodotti); |
- Articolo | 26 | (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); |
- Articolo | 29 | (Elezione di domicilio e foro competente); |
- Articolo | 30 | (Spese di contratto e trattamento fiscale); |
- Articolo | 32 | (Clausola finale). |
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne avuto piena e preventiva conoscenza.
Richiesto io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile, composto di sessantasette pagine su trentaquatto mezzi fogli.
Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono in presenza di me Ufficiale Rogante, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, e nello specifico quanto alla Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx, mediante chiave pubblica contenuta nel certificato numero 6a23907f0a7c8e9676316109ba04d255, rilasciato da ArubaPEC S.p.A., non revocato, e quanto al Dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx mediante chiave pubblica contenuta nel certificato numero 116829 rilasciato da Infocert S.p.A., non revocato, atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore tredici e venti minuti.