Verbale di accordo
Verbale di accordo
s ul trasferimento del ramo d’azienda “carte revolving” di Bipop a UCFin
Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,
UniCredit, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx.
Bipop Carire, nelle persone dei Sigg. Xxxxx Xxxxxxx
Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxx Xx Prossimo,
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:
DIRCREDITO-FD, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Arena Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
XXXX, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
FIBA/Cisl, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx
FISAC/Cgil, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
SINFUB, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.
XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
UGL Credito, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx.
UILCA, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx.
premesso che :
⮚ da parte aziendale si è deciso di procedere al procedere al trasferimento del ramo d’azienda “carte di credito revolving” di Bipop Carire (di seguito, per brevità, denominata “Bipop”) a Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCFin”);
⮚ il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la emissione e la collocazione nei confronti della clientela delle carte revolving;
⮚ l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali, nonché – nello specifico - l’assegnazione delle attività specialistiche delle carte di credito e dei prestiti personali ad UCFin;
⮚ UCFin rafforza così il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti;
⮚ l’operazione in oggetto conferma il ruolo di UCFin come soggetto emittente sia verso il cliente sia nei confronti dei circuiti internazionali (con licenza di principal member), nonché gestore del rischio di credito e della macchina operativa;
⮚ gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato sono stati effettuati entro il 12 maggio 2008 (epoca di migrazione delle procedure informatiche nel sistema operativo di Gruppo) ed hanno avuto effetto dalla stessa data;
⮚ considerato che
⮚ in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “carte di credito revolving” di Bipop ed il relativo personale (una risorsa) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCFin;
⮚ pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte , non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale , nei confronti del personale di Bipop oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento ad UCFin cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UCFin.
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.
Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Xxxxxxx, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del
18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di
armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
UNICREDIT
BIPOP
UCFin
DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA
Verbale di accordo
s ul trasferimento del ramo d’azienda “Sportelli Italia” di UCFin a UniCredit Banca
Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,
UniCredit, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx.
Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A, nelle persone de i Sigg. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
UniCredit Banca, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:
DIRCREDITO-FD, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Arena Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
XXXX, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. FIBA/Cisl, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx
FISAC/Cgil, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
SINFUB, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.
XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
UGL Credito, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx.
UILCA, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx.
premesso che :
⮚ da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento del ramo d’azienda “Sportelli Italia” di Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCFin”) ad Unicredit Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “UCB”);
⮚ il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la vendita sul territorio dei prodotti di credito al consumo attraverso gli Sportelli di seguito indicati: Bari – Xxxxxxxx; Catania – XX
Settembre; Messina – Garibaldi; Milano – V.le Monza; Napoli – Generale Xxxxxx; Rende – Resistenza; Roma – Ostiense; Sassari – Costa; Torino – Francia ;
⮚ l’attuale modello organizzativo di Gruppo assegna ad UCFin il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti;
⮚ l’operazione in oggetto consente pertanto di ulteriormente sviluppare il processo di specializzazione di UCFin, trasferendo l’attività operativa e commerciale degli sportelli ad UCB, che provvederà ad inserirli nel proprio sistema distributivo;
⮚ il trasferimento del ramo d’azienda “Sportelli Italia” consentirà ad UCB di avere sul territorio una serie di sportelli provenienti da una esperienza fortemente specializzatanel business degli impieghi a clientela privata. E’ previsto inoltre un ulteriore processo di specializzazione delle risorse e degli strumenti nel settore retail che consenta il perseguimento del miglior cross selling verso la Clientela servita. Il processo sarà gestito tenendo conto della realtà strutturale distributiva di UCB del (e nel) mercato in cui verrà a trovarsi ciascuno sportello;
⮚ tutto il progetto sarà supportato da congruenti iniziative formative, di lay out e procedurali;
⮚ gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;
considerato che
⮚ in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “Sportelli Italia” di UCFin ed il relativo personale (circa 12 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCB;
⮚ pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte , non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
I dipendenti di UCFin addetti al ramo d’azienda di “Sportelli Italia ” i cui rapporti di lavoro per effetto del progetto di cui al presente accordo vengono trasferiti - senza soluzione di continuità - ad UCB, acquisiscono la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, in essere per il personale dell’azienda acquisente.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento di cui all’art. 2 risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ….”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2009 con riferimento all’esercizio 2008, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati dal progetto di cui al presente Xxxxxxx trasferiti in UCB venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda di origine per il primo semestre e di pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda acquisente per il secondo semestre.
Art. 5
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 6
Per quanto non disciplinato nel presente Xxxxxxx, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del
18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di
armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Dichiarazione a verbale
In relazione alla richiesta delle XX.XX. che UCB tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso UCFin, anche in termini di valorizzazione del pregresso, UCB dichiara la propria disponibilità a confrontarsi sul tema nelle sedi opportune.
UNICREDIT
UCFin
UCB
DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA
Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d’azienda “Tesoreria” di Bipop a UPA
Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,
UniCredit, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx
Bipop Carire, nelle persone dei Sigg. Xxxxx Xxxxxxx
UniCredit Processes & Administration S.p.A., nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:
DIRCREDITO-FD, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Arena Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx
XXXX, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, De Xxxxxxxxx Xxxxxx.
XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. FIBA/Cisl, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx
FISAC/Cgil, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx. SINFUB, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.
XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
UGL Credito, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
UILCA, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx.
premesso che :
⮚ da parte azie ndale si è deciso di procedere al trasferimento ad UniCredit Processes and Administration S.p.A. (di seguito UPA) del ramo d’azienda “Tesorerie” di Bipop Carire S.p.A. (di seguito Bipop) rappresentato sostanzialmente dalle attività amministrativo-contabili per la gestione della tesoreria e cassa degli Enti;
⮚ il presente trasferimento riguarderà esclusivamente la cessione delle attività di back office e delle risorse ad esse adibite nelle strutture a ciò dedicate; la Banca
manterrà invece la piena titolarità della relazione con l’Ente non solo tramite le Agenzie – le quali continuano ad espletare il ruolo di tesoriere – ma anche attraverso la linea commerciale con le figure (dei Responsabili di segmento di Direzione Generale e di Direzione Regionale), tradiz ionali e consolidati interlocutori degli Enti stessi;
⮚ l’operazione in parola rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello divisionale del Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
⮚ l’operazione mira a proseguire e completare il processo di accentramento delle attività di back office relativo al servizio di tesoreria/cassa per gli Enti già avviato nell’ambito del Progetto S3 e rientra nel più ampio obiettivo di far divenire UPA polo di riferimento per le attività di back office a favore di tutte le società del Gruppo, sfruttando così ogni possibile sinergia e contenimento di costi;
⮚ il trasferimento de l ramo in parola ad UPA - finalizzato ad assicurare una gestione unitaria ed integrata di tutti i processi inerenti e delle correlate competenze specialistiche presenti nel Gruppo - rientra nel più ampio obiettivo di far divenire UPA centro di competenza per le attività di amministrativo/contabili per tutte le società del nuovo Gruppo, evitando ogni possibile duplicazione e/o sovrapposizione di attività secondo il modello di servizio UniCredit (a tal proposito si richiamano le premesse dell’Accordo 29 febbraio 2008);
⮚ il personale addetto al ramo d’azienda viene integrato nelle strutture di UPA, accedendo così alle specifiche opportunità di valorizzazione a seconda delle caratteristiche professionali personali;
⮚ gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti
- verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;
considerato che
⮚ in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività del ramo d’azienda “Tesorerie” di Bipop ed il relativo personale (circa 18 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UPA;
⮚ pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte , non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale , nei confronti del personale di Bipop oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento ad UPA cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UPA.
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.
Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Xxxxxxx, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del
18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di
armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise. Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti Bipop trasferiti ad
UPA per effetto della presente operazione, sotto il profilo occupazionale si applicano le previsioni degli artt. 9 e 10 delle Intese del 13 gennaio 2001 e 29 febbraio 2008 che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
UNICREDIT
BIPOP
UPA
DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA
Verbale di accordo
s ull’integrazione di European Trust e Romafides in Cordusio Fiduciaria mediante fusione per incorporazione
Il giorno 12 giugno 2008, in Milano,
UniCredit, nelle persone dei Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx lla, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
European Trust, nelle persone dei Sigg. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Romafides, nella persona del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Cordusio Fiduciaria , nella persona del Sig. Xxxxx Xxxxxxxx e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:
DIRCREDITO-FD, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx,
XXXX, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
FIBA/Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
FISAC/Cgil, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx
SINFUB, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx
UGL Credit o Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx,
UILCA Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
premesso che :
⮚ da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di European Trust Società Fiduciaria per Azioni (di seguito “European Trust”) e Romafides Fiduciaria e Servizi Società per Azioni (di seguito “Romafides”), in Cordusio Società Fiduciaria per Azioni (di seguito “Cordusio”);
⮚ l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
⮚ nello specifico, l’integrazione societaria e di prodotto in parola rappresenta un’opportunità per:
o consolidare ulteriormente il ruolo di Cordusio quale polo di riferimento in Italia delle attività fiduciarie di natura statica;
o beneficiare di ricavi incrementali rivenienti da una crescita delle masse;
o concentrare in un’unica struttura il presidio commerciale sui canali distributivi, proseguendo nel percorso di miglioramento continuo degli standard qualitativi del servizio offerto alla clientela;
⮚ al menzionato processo di accentramento di tutte le attività italiane di “fabbrica”, si accompagnerà il contestuale rafforzamento, in Cordusio, dei presidi commerciali sulle piazze di Milano, Roma e Brescia, dedicati in via esclusiva ai singoli canali di collocamento e distributori terzi;
considerato che
⮚ in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività di European Trust, di Romafides ed il relativo personale verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a Cordusio;
⮚ pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte , non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale , nei confronti del personale di European Trust e di Romafides oggetto della presente intesa cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso le predette società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di Cordusio.
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.
Art. 4
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualif icazione.
Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Xxxxxxx, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del
18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di
armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
UNICREDIT
EUROPEANTRUST
ROMAFIDES
CORDUSIO
DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA
Verbale di accordo MCC
(trasferimento de i rami d’azienda “Leasing” e “Immobili” a Locat e URE)
Il giorno 12 giugno 2008, in Milano,
UniCredit, nelle persone dei Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
MCC - Medio Credito Centrale S.p.A., nelle persone dei Sigg. Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Locat S.p.A., nelle persone dei Sigg. Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx
UniCredit Real Estate S.p.A., nelle persone delle Xxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:
DIRCREDITO-FD, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx,
XXXX, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
FIBA/Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx FISAC/Cgil, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx
SINFUB, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
UGL Credito Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx XXXXX Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx
premesso che :
⮚ da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento a Locat S.p.A. (di seguito Locat) del ramo d’azienda “Leasing” di MCC - Medio Credito Centrale
S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, “MCC”);
⮚ tale ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le attività di leasing;
⮚ obiettivo dell’operazione è quello di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di attività e di linee di business che, l’articolazione e presidio del modello di servizio del Gruppo UniCredit, già presidia per il tramite di Locat;
premesso inoltre che
⮚ da parte aziendale si è altresì deciso di procedere al trasferimento ad UniCredit Real Estate S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, “URE”) del ramo d’azienda “Immobili” di MCC;
⮚ il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le relative attiv ità immobiliari di MCC;
⮚ l’accentramento in URE delle funzioni di Immobiliare di MCC faciliterà, anche nella organizzazione del nuovo Gruppo, la continuità gestionale e l’uniformità operativa dell’attività;
considerato che
⮚ le operazioni in parola rientrano nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello divisionale del Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
⮚ gli atti traslativi relativi ai trasferiment i dianzi citati - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempime nti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;
⮚ in virtù di quanto sopra, con le tempistiche citate, le attività del ramo d’azienda “Leasing” di MCC ed il relativo personale (circa 116 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a Locat; così pure le attività del ramo d’azienda “Immobili” di MCC ed il relativo
personale (circa 5 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a URE;
⮚ l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse interessate dal complessivo progetto di integrazione UniCredit/Capitalia , ha condotto - allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - all’accordo di armonizzazione generale dei trattamenti del 31 maggio 2008, in base al quale nei confronti del personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI non destinatario di precedenti intese rientranti nel piano di integrazione, cessano di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società di origine e viene app licata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della Capogruppo/Azienda specializzata UniCredit;
⮚ pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Fermo quanto stabilito ne l Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale MCC cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la predetta società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale UniCredit/Azienda specializzata UniCredit operante nel business.
Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dalla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.
Art. 4
Per quanto concerne la tematica della previdenza complementare, ai dipendenti interessati dal presente accordo ed iscritti al Fondo Pensione Aperto “Pensionepiù Capitalia AM”, si continua ad applicare le previsioni dell’Accordo di Gruppo del 19 dicembre 2007 e del 31 maggio 2008 relative al trasferimento delle posizioni individuali in essere presso detto Fondo.
Art. 5
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 6
Per quanto non disciplinato nel presente Xxxxxxx, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nelle intese del 19 dicembre 2008 già su MCC, nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
UNICREDIT
MCC
LOCAT
URE
DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA
Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere dell’Accordo MCC del 12 giugno 2008
Provvidenze di studio
In analogia con quanto definito nell’accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 per analoga fattispecie, dal 1° giugno 2008 per i Lavoratori/Lavoratrici MCC l’applicazione delle specifiche provvidenze di studio viene effettuata con i seguenti criteri:
⮚ completamento del ciclo regolare di laurea breve (ovvero dei primi tre anni di cicli di laurea di durata superiore) cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo;
⮚ completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo (ovvero iniziato entro il 31 dicembre 2010).
Tali specifiche provvidenze si intendono estese anche ai dipendenti interessati dall’accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) e sono sostitutive di quelle previste dal CCNL e dalle prassi UniCredit.
Trattamenti infortunistici (professionali ed extraprofessionali) MCC
Per quanto concerne i dipendenti MCC – ivi compresi i dipendenti interessati dall’accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) - beneficiari dei trattamenti in parola, le coperture verranno mantenute sino al termine del piano industriale (31 dicembre 2010).
Premi di anzianità
Nei confronti del personale MCC interessato dalla presente intesa che a suo tempo aveva optato per l’assegnazione della medaglia (ex accordo di fusione per incorporazione Capitalia Leasing e Factoring in MCC), viene riconosciuto - in coerenza con quanto previsto nell’accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) - l’eventuale pro -quota a far tempo dal 1° giugno 2008; parimenti si adotta la medesima soluzione nei confronti del personale che avesse già percepito il premio di anzianità previsto in MCC.
Nei confronti del resto del personale interessato dalla presente intesa viene applicato il
sistema dei pro-quota di cui all’art. 11 dell’Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008, valorizzando l’anzianità in essere al 31 maggio 2008 presso MCC.
Vengono riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.
Le erogazioni, dal 1° giugno 2008, sono effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.
Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.
Milano, 12 giugno 2008