SEZIONE 1 - REGOLAMENTO ESERCENTI NEXI DIRECT
SEZIONE 1 - REGOLAMENTO ESERCENTI NEXI DIRECT
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrat- tuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
“Acquirer”: società che presta i servizi di accettazione e negoziazione delle car- te di pagamento (acquiring).
“Ambiente”: hardware e/o software di pertinenza dell’Esercente, strumentali al
funzionamento del Servizio Gateway di Pagamento.
“APP”: applicazione software dell’Esercente dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet.
“Autenticazione Forte”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elemen- ti, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente cono- sce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tu- telare la riservatezza dei dati di autenticazione.
“Banca”: la banca indicata nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi con la quale
(i) l’Esercente ha in essere il Conto Corrente e con la quale (ii) la Società, regola i flussi finanziari fra la Società medesima e l’Esercente in esecuzione del Contratto. “Canale on-line”: canale utilizzato dall’Esercente per la vendita dei propri beni e/o servizi (es. APP, sito internet, link diretto ad un gateway di pagamento, etc.). “Carta/e”: la/e carta/e di pagamento, contrassegnata/e dal/i marchio/i del/i Circuito/i individuato/i ai sensi dell’art. 4, accettata/e dall’Esercente per l’ac- quisto di beni e/o servizi da parte del Titolare, e da cui risulta/ano (se del caso, a seconda della tipologia di prodotto) il nome, il cognome e la firma del Xxxx- xxxx; nell’ambito del presente Regolamento Esercenti Xxxx rientrano inoltre in questa definizione anche strumenti diversi dalla Carta - ad es. telefono cellulare “smartphone” dotato di SIM opportunamente configurato con tecnologia NFC (Near Field Communication) -, collegati alla Carta medesima e che consentono l’acquisto di beni e/o servizi da parte del Titolare in modalità contactless. “Carta/e di Credito, Debito e Prepagata/e”: la/e Carta/e che abilita/no il Ti- tolare, in base a un rapporto contrattuale con l’emittente, a effettuare acquisti di beni o servizi presso gli Esercenti, con pagamento differito.
“Carta/e Co-Badged”: la/e carta/e di pagamento che includono due o più mar- chi di pagamento o due o più applicazioni di pagamento dello stesso marchio. “Circuito/i”: il/i circuito/i il cui marchio è indicato sulle Carte.
“Codice del Consumo”: il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.
“Conto Corrente”: il conto corrente indicato nella Domanda di Adesione Eser- centi Nexi e sul quale l’Esercente dà disposizione affinché vengano regolati i flus- si finanziari fra l’Esercente medesimo e la Società, in esecuzione del Contratto. “Contratto”: l’accordo tra le Parti per il convenzionamento dell’Esercente all’ac- cettazione delle Carte secondo le regole del Circuito di riferimento, accompa- gnato dalla gestione dei relativi flussi finanziari nonché dall’erogazione dei relativi servizi tecnici e che si compone dei documenti indicati all’art. 2.3.
“Contratto Servizi Distintivi”: l’accordo tra le Parti relativo ai Servizi Distintivi Alberghi e ai Servizi Distintivi noleggi.
“Contratto Servizi Tecnici”: l’accordo tra le Parti per la fornitura del Servizio
POS e del Servizio Gateway di Pagamento.
“Documento di Sintesi”: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative al Servizio, incluse quelle economiche, e più preci- samente il documento denominato per esteso “Documento di Sintesi - Conven- zionamento di operazioni di pagamento”.
“Documento/i di Vendita”: scontrino/i, memoria/e di spesa, ricevuta/e, o qualsiasi altro documento equivalente, attestante/i un acquisto di beni o servizi da parte del Titolare presso l’Esercente, e relativo/i ad una Transazione. “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, convenzionato/i con la Società ed aderente/i al/i Circuito/i, e presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistingue/ono il/i Circuito/i.
“Estratto Conto”: il rendiconto periodico reso disponibile all’Esercente da par- te della Società e di cui all’art. 15.
“Extra EEA”: termine utilizzato per indicare una Carta emessa da un prestatore di servizi di pagamento situato in un paese non facente parte dell’Area Economi- ca Europea.
“Funzionalità”: una o più tra le: (i) Funzionalità Pagamenti E-Commerce, (ii) Funzionalità Pagamenti nel Punto Vendita e a Distanza e (iii) Funzionalità Paga- menti per Corrispondenza e Telefonici.
“Funzionalità Pagamenti E-Commerce”: funzionalità del Servizio che consen- te all’Esercente di accettare Transazioni E-Commerce sul proprio sito. “Funzionalità Pagamenti nel Punto Vendita e a Distanza”: funzionalità del Servizio che consente all’Esercente di accettare Transazioni Elettroniche presso il proprio punto vendita e online senza l’impiego di un Gateway di Pagamento. “Funzionalità Pagamenti per Corrispondenza e Telefonici”: funzionalità del Servizio che consente all’Esercente di accettare Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche.
“Gateway di Pagamento”: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni E-Commerce mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
“Interchange Fee” (commissione interbancaria): la commissione corrisposta dalla Società all’emittente della carta per l’utilizzo della stessa presso gli Esercenti convenzionati.
“Issuer”: società che presta i servizi di emissione delle Carte e che autorizza i pagamenti con le stesse effettuati.
“Manuale operativo”: È il documento che, seguendo le indicazioni espresse dall’Autorità di vigilanza e quelle della letteratura internazionale, descrive le pro- cedure operative seguite dal QTSP, gli obblighi e responsabilità che assumono quest’ultimo e il titolare del certificato, le misure di sicurezza fisica, operativa e tecnica poste in atto dal QTSP a protezione dei propri sistemi di elaborazione. “Marchio”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l’operazione di pagamento;
“Oneri di Circuito”: i costi che la Società deve sostenere nei confronti dei
Circuiti Internazionali.
“Operazione di pagamento”: l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.
“Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
“Paese sanzionato”: indica ogni paese o territorio che è, o il cui governo è,
oggetto di Sanzioni Internazionali.
“Parti”: congiuntamente, la Società e l’Esercente.
“PCI-DSS” (Payment Card Industry-Data Security Standard): Standard di sicurez- za per la protezione dei dati per i soggetti che operano con carte dei circuiti a maggiore diffusione (es. Visa e Mastercard) reso disponibile sul portale Nexi. “Pay-by-Link”: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni Elettroniche on line, senza l’impiego di un Gateway di Pagamento, mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
“PIN” (Personal Identification Number)”: codice da digitare, se richiesto, per concludere una Transazione.
“Portale esercenti”: portale dedicato agli esercenti (quali il Portale Commerce, il Portale Nexi Business o altri diversamente denominati ed in seguito comuni- cati) che consente di monitorare le transazioni e di prendere visione di tutte le comunicazioni inviate dalla Società, nonchè di attivare eventuali servizi proposti. “POS” (Point of Sale): terminale elettronico collocato presso gli Esercenti, che consente la lettura elettronica delle Carte e di concludere Transazioni previo ri- lascio elettronico della relativa autorizzazione. Rientrano in questa definizione anche strumenti diversi (es. applicazione installata su smartphone dotato di con- nessione internet).
“Programma Protection Plus”: Il programma previsto da Nexi Payments SpA per supportare l’Esercente negli adempimenti richiesti dallo standard PCI-DSS in mate- ria di protezione dei dati in modo da ottemperare agli obblighi imposti dai Circuiti e per i quali la Società è ritenuta responsabile. Il programma consiste in una piattafor- ma applicativa, uno strumento semplificato per la compilazione del questionario, un servizio di supporto specialistico dedicato e un’area dedicata alla formazione. “Programmi di Autenticazione”: l’insieme delle tecnologie, procedure, regole e software di volta in volta utilizzati dai Circuiti per proteggere e verificare le Tran- sazioni su canali online tra cui “Visa Secure” e “Mastercard Identity Check” che l’Esercente dichiara di conoscere e accettare.
“QTSP”: (Qualified Trust Service Providers): Sono i soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS). Tali soggetti, in Italia, sono i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’ar- ticolo 29 del CAD. (Codice dell’amministrazione digitale).
“Regolamento Esercenti Nexi”: il presente regolamento contrattuale.
Nexi Payments SpA • Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx • T. +39 02.3488.1 • F. x00 00.0000.0000 • xxx.xxxx.xx • xxx.xxxxxxxxx.xxx • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi,
C.F. 04107060966 • Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 140.467.830,60 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993
n. 32875.7 • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA
“Sanzioni Internazionali”: significa le sanzioni economiche, finanziarie o com- merciali, come gli embarghi, i congelamenti dei beni, le sanzioni che colpiscono determinati settori e altre misure restrittive, che sono irrogate, gestite e applicate secondo quando previsto dal diritto internazionale.
“Servizio”: il servizio di acquiring reso dalla Società in esecuzione del Contratto, os- sia l’insieme delle attività relative alla gestione dell’accettazione delle Carte da parte dell’Esercente e all’intermediazione dei flussi finanziari relativi alle Transazioni.
Si compone di tre Funzionalità (pagamenti nel punto vendita e a distanza,
e-commerce e per corrispondenza/telefonici).
“Servizio Clienti”: il servizio di assistenza della Società (i cui riferimenti sono ri- portati sul Foglio Informativo Esercenti Nexi), messo a disposizione dell’Esercen- te, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti all’Esercente .e tramite il quale l’Esercente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti il servizio di acquiring, anche in materia di sicurezza.
“Servizio Gateway di Pagamento”: servizio tecnico che prevede l’erogazione, da parte della Società, delle attività strumentali propedeutiche al pagamento tra- mite Carte in modalità E-Commerce o Mo-To.
“Servizio POS”: servizio tecnico che prevede l’erogazione, da parte della Socie- tà, delle attività strumentali propedeutiche al pagamento tramite Carte in moda- lità di accettazione tramite POS.
“Sito Internet della Società”: il sito xxx.xxxx.xx.
“Sito Internet dell’Esercente”: il sito internet utilizzato dall’Esercente per l’ac- cettazione delle Transazioni nell’ambito del Servizio Pagamenti E-Commerce. “Società”: Nexi Payments SpA, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 55 - 20149 Mila- no, Albo IMEL art. 114-quater del Testo Unico Bancario al n. 32875.7 e soggetta ai controlli della Banca d’Italia.
“Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette all’Esercente di me- morizzare informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio file.pdf).
“Titolare/i”: il/i soggetto/i legittimato/i ad utilizzare la Carta. “Transazione/i”: operazione/i di acquisto di beni o servizi posta/e in essere dal Titolare mediante utilizzo della Carta quale strumento di pagamento all’Esercen- te del relativo importo.
“Transazione/i Elettronica/che”: la/e Transazione/i effettuata/e tramite POS e
Pay-by-Link.
“Transazione/i per Corrispondenza e Telefonica/che”: la/e Transazione/i Elettronica/che effettuata/e per corrispondenza (“Mail Order”) e/o per telefono (“Telephone Order”) mediante Gateway di Pagamento.
“Transazione/E-Commerce”: la/e Transazione/i Elettronica/che effettuata/e
tramite il canale on-line e mediante Gateway di Pagamento.
“Verifica PCI-DSS”: questionario, conforme agli standard PCI-DSS, compilato au- tonomamente dall’Esercente, e relativa certificazione forniti annualmente a Nexi.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Il Contratto ha per oggetto: (i) il convenzionamento dell’Esercente all’accet- tazione in pagamento (sia nel punto vendita/a distanza che tramite internet che telefonicamente/per corrispondenza) delle Carte mediante ogni Funzionalità, l’in- termediazione dei flussi finanziari relativi alle transazioni (“Servizio acquiring”); (ii) l’erogazione del servizio Dynamic Currency Conversion; (iii) il convenzionamento al servizio BANCOMAT Pay; (iv) l’erogazione dei servizi Alipay e WechatPay, nonchè nonché la regolamentazione del Servizio reso dalla Società. Il Contratto impegna l’Esercente a fornire merci e/o servizi al Titolare della Carta, e la Società al paga- mento all’Esercente dell’importo relativo alle Transazioni, il tutto nel rispetto delle modalità ed alle condizioni di seguito indicate.
2.2 Il Contratto si compone del presente “Regolamento Esercenti Nexi” che con- tiene le condizioni generali di contratto nonchè delle Sezioni 2, 3, 4 che regolamen- tano i servizi DCC, Bancomat pay, Alipay e WechatPay, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto; b) il modulo denominato “Do- manda di Adesione Esercenti Nexi”; c) il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali Esercenti Nexi”; d) il documento denomi- nato “Sicurezza dei dati”, disponibile anche sul Sito Internet.
2.3 All’atto del convenzionamento l’Esercente avrà già attive tutte le Funzionalità. L’effettivo utilizzo delle singole Funzionalità dovrà essere richiesto, al momento del convenzionamento o in seguito, tramite adesione ai relativi servizi tecnici. I servizi di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 potranno essere attivati anche in seguito tramite apposita modulistica.
2.4 Inoltre, qualora l’Esercente richieda il convenzionamento ad uno o più servizi accessori e collegati ai sensi del successivo art. 19 (i “Servizi Collegati”), il/i relativo/i
regolamento/i è/sono da intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto, costituendone un’appendice.
Art. 3 - Conclusione e durata del Contratto
3.1 La richiesta di convenzionamento, così come le richiesta di abilitazione – an- che successive alla richiesta di convenzionamento – di utilizzo di ciascuna delle Funzionalità o dei servizi previsti, costituiscono la proposta contrattuale dell’Eser- cente. La richiesta si considera accettata dalla Società e il Contratto si considera, pertanto, perfezionato nel momento della ricezione da parte dell’Esercente della comunicazione scritta di accettazione da parte della Società, con la quale quest’ul- tima comunica, tra l’altro, il relativo codice identificativo. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di accettare, in tutto o in parte, la richiesta di conven- zionamento, le richieste di utilizzo delle Funzionalità e le richieste di attivazione dei servizi effettuate dall’Esercente.
3.2 Il Contratto, se le modalità tecniche lo consentono, potrà essere sottoscritto dall’Esercente anche tramite firma elettronica qualificata o firma elettronica avan- zata. Il servizio di firma digitale viene messo a disposizione dal QTSP - Prestatore di Servizi fiduciari qualificati di Nexi ai sensi di quanto previsto dal relativo Manuale Operativo previa adesione al relativo servizio da parte dell’Esercente. Il servizio di firma elettronica avanzata viene fornito ad iniziativa esclusiva di Nexi che è anche responsabile del suo corretto funzionamento così come della sua coerenza con le norme tempo per tempo in vigore. A tale riguardo, l’Esercente deve aver prelimi- narmente aderito e acconsentito specificatamente alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito da Nexi.
3.3 Ai fini della conclusione del Contratto, l’Esercente deve essere titolare di Conto Corrente, presso una Banca, sul quale sono regolati i flussi finanziari tra l’Esercente e la Società in esecuzione del Contratto medesimo.
3.4 Il Contratto ha durata indeterminata.
Art. 4 - Caratteristiche delle Carte
4.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo 4.2, le Carte che l’Esercente deve accettare sono: a) le Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti i cui campi sono valorizzati nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi; b) eventuali ulteriori Carte comunicate all’Esercente ai sensi del successivo art. 18.
4.2 L’Esercente, per le sole Carte emesse in EEA, avrà facoltà di limitare l’accetta- zione solo a particolari categorie di Carte per ciascun Marchio.
Per usufruire di tale possibilità, l’Esercente dovrà:
registrarsi come “limited acceptance merchant” seguendo le indicazioni riporta-
te sul Sito Internet della Società o richiedibili al Servizio Clienti; indicare, per ogni Marchio, quali categorie di Carte intende accettare;
esporre, in modo ben visibile all’ingresso e vicino alla cassa, o sul proprio sito internet o sul proprio materiale informativo le vetrofanie, i loghi e i marchi relativi a tutte e solo le Carte accettate.
Sarà esclusivo onere dell’Esercente verificare, prima di effettuare la Transazione, che la Carta presentata appartenga ad una delle categorie dallo stesso indicate.
4.3 Con riferimento alle Carte Co-Badged, in caso di utilizzo di un POS con tec- nologia contactless, l’Esercente ha facoltà di installare meccanismi automatici che effettuano una selezione prioritaria di un particolare Marchio o applicazione di pa- gamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32, lett. h).
Art. 5 - Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi
5.1 L’Esercente è consapevole che i Circuiti, al fine di mantenere i migliori livelli di sicurezza ed efficienza del settore, adeguano continuamente gli standard tecnolo- gici degli impianti e delle transazioni e che i terminali di pagamento devono essere costantemente allineati agli standard di settore. In caso in cui il servizio POS e/o il servizio Gateway di Pagamento non siano stati richiesti e, pertanto siano erogati da altro fornitore, l’Esercente è consapevole che il POS e/o il Gateway di Pagamento forniti da terzi o di proprietà dell’Esercente devono essere omologati e rispettare gli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti durante tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5.2 L’Esercente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dalla mancata sostituzione o adeguamento del POS e/o il Gateway di Pagamento for- niti da terzi o di proprietà dell’Esercente, non rispondente agli standard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti, così pure del mancato rispetto delle istruzioni tecniche, operative e gestionali fornite di volta in volta dalla Società e/o dal terzo fornitore.
5.3 In tutti i casi in cui il POS e/o il Gateway di Pagamento siano forniti da un for- nitore terzo, o siano di proprietà dell’Esercente, quest’ultimo rinuncia a far valere verso la Società qualsiasi eccezione derivante da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del sistema elettronico cui il POS o il Gateway di Pagamento sono collegati, ovvero dal mancato funzionamento degli stessi.
5.4 L’Esercente è consapevole che per le transazioni effettuate mediante POS e/o Gateway di Pagamento non conformi a quanto previsto al comma 5.1, i Circuiti pos-
sono applicare commissioni maggiorate e/o extra-costi. pertanto manleva la Socie- tà da qualsiasi addebito (sotto forma di penale, richiesta di risarcimento dei danni, multa, sanzione, sovrapprezzo o altro), che quest’ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti), in dipendenza del fatto che i POS/Gateway di Pagamento forniti da soggetti terzi, o di proprietà dell’Esercente, non siano conformi agli stan- dard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti, come anche nell’ipotesi in cui non abbia provveduto a sostituire o ad adeguare i POS/Gateway di Pagamento non più rispondenti agli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell’Esercente, di recedere dal Contratto.
Art. 6 - Accredito dell’importo relativo alle Transazioni
L’Esercente riconosce che sull’importo di ogni Transazione spetterà alla Società una commissione nella misura indicata nel Documento di Sintesi, autorizzandone sin d’ora irrevocabilmente l’addebito sul Conto Corrente, cosi come indicato sulla Domanda di Adesione Esercenti Nexi.
L’Esercente prende atto che la misura della commissione indicata nel Documento di Sintesi, inizialmente quantificata in maniera identica in relazione a tutte e tre le Funzionalità, potrà in seguito essere diversificata assumendo valori differenti per ognuna delle Funzionalità stesse nel rispetto di quanto prevede il successivo art. 22. L’Esercente prende inoltre atto che la Società potrà provvedere alla revisione del- le commissioni anche in relazione ai volumi e al valore delle Transazioni effettuate presso l’Esercente medesimo.
La commissione sarà addebitata secondo una delle seguenti modalità: a) POS netto: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell’Esercente per un im- porto pari all’ammontare delle Transazioni al netto delle commissioni applicate e di ogni altro importo il cui addebito sul Conto Corrente dell’Esercente non è mai andato a buon fine; b) POS lordo: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell’Esercente per un importo pari all’ammontare lordo delle Transazio- ni. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all’ammontare delle commissioni relative alle Transazioni registrate nell’Estratto Conto, secondo le tempistiche descritte nel Documento di Sintesi per gli Esercenti che operano con modalità POS lordo. Con riferimento a tali ultimi Esercenti, inoltre, nell’ipotesi in cui l’addebito mensile del suddetto Conto Corrente dell’importo del- le Commissioni relative alle Transazioni registrate nell’Estratto Conto non dovesse per qualsiasi ragione andare a buon fine (le “Commissioni Pregresse”), la Società avrà diritto a decorrere dalla prima Transazione ad accreditare il Conto Corrente dell’Esercente per un importo pari all’ammontare di tale Transazione al netto del- le Commissioni Pregresse e/o di ogni altro importo per cui non sia stato possibile procedere al relativo addebito sul Conto Corrente dell’Esercente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20. Gli addebiti di cui al comma 4 dell’art. 5 e alla lett. v) dell’art. 10, possono essere addebitati sul Conto Corrente al pari delle com- missioni relative alle Transazioni.
Art. 7 - Sospensione e rifiuto degli Ordini di pagamento – Rimborso
7.1 La Società si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento l’esecuzio- ne di uno o più Ordini di pagamento, e ciò allo scopo di poter controllare che le Transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto in presenza di un giustificato motivo. La comunica- zione di sospensione dell’esecuzione di un Ordine di pagamento ha effetto imme- diato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale. Qualora la Società comunichi la sospensione dell’esecuzione di un Ordine di pagamento, l’Esercente si impegna a fornire alla Società medesima ogni notizia e informazione sulle Transazioni, nonché a consentire alla Società ogni possibile controllo anche in ordine alla documentazione fiscale relativa alle singole Transazioni effettuate.
7.2 Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 20 e 21, la Società ha comun- que il diritto: (i) di rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento relativo a Transazio- ni concluse senza l’osservanza degli obblighi e delle procedure di cui al Contratto, ovvero (ii) al rimborso, anche nell’interesse di terzi, degli importi già accreditati sul Conto Corrente dell’Esercente relativi ad Ordini di pagamento già eseguiti, nel caso di Transazioni che risultassero concluse in violazione degli obblighi e delle procedu- re di cui al Contratto da parte dell’Esercente, addebitando in questo caso di propria iniziativa il Conto Corrente dell’Esercente medesimo, nel rispetto della seguente procedura.
In ipotesi di violazione degli obblighi e delle procedure di cui al Contratto, la Società invierà una comunicazione all’Esercente recante l’indicazione della contestazione e la richiesta di produrre copia di specifica documentazione (ad esempio, i giustifi- cativi di operazioni di pagamento). L’Esercente è tenuto a inviare alla Società tutta la documentazione richiesta entro 7 giorni dalla ricezione della citata comunicazio- ne. La Società invierà una comunicazione in cui lo informerà dell’esito della propria istruttoria e del fatto che, nel caso in cui la contestazione fosse confermata, pro- cederà all’addebito del Conto Corrente. Qualora la documentazione richiesta dalla Società non dovesse pervenire entro il termine perentorio sopra indicato, la Società addebiterà il Conto Corrente dell’Esercente senza alcuna ulteriore formalità.
7.3 In tutti i casi di cui al presente articolo la Società comunica all’Esercente il rifiuto di eseguire un Ordine di pagamento (ovvero la sospensione della relativa esecu- zione) e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano causato il rifiuto e/o la sospensione imputa- bili all’Esercente medesimo. La Società effettua la comunicazione, a seconda della tipologia di Transazione, attraverso gli scontrini emessi dai POS installati presso l’E- sercente, ovvero per telefono, o via e-mail, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’ articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
7.4 Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che la Società possa addebitare spese ragionevoli per la comuni- cazione all’Esercente, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
7.5 Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obietti- vamente giustificati non è considerato ricevuto dalla Società.
Art. 8 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell’Esercente
8.1 Per effetto dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, e dunque dell’ac- credito sul Conto Corrente dell’Esercente dell’importo relativo alla Transazione, la Società si surroga in tutti i diritti, azioni ed eventuali garanzie dell’Esercente nei confronti del Titolare della Carta.
8.2 Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni, controversie o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi ovvero al contenuto del Canale on-line dell’Esercente ovvero relativi alla vendita per corri- spondenza e telefonica, è ad esclusivo carico dell’Esercente.
8.3 In ogni caso, qualora il Titolare abbia formulato - entro i termini ed alle condizioni previsti dalla legge e dalle norme del Circuito - la contestazione relativa ad una Tran- sazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell’emittente della Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare il Conto Corrente dell’Esercente per l’importo relativo alla Transazione già accreditato, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto e previo esperimento della procedura prevista al precedente articolo 7.2.
Art. 9 - Data Valuta
La data valuta di accredito dell’importo delle Transazioni e quella di addebito delle commissioni sono riportate nel Documento di Sintesi.
Art. 10 - Obblighi dell’Esercente
10.1 L’Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell’anno, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte, del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) astenersi dall’applicare commissioni aggiuntive per i Titolari che utilizzano le Car- te quale mezzo di pagamento per concludere le Transazioni; tali commissioni, ove applicate, in quanto contrarie alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia verranno riaddebitate all’Esercente da parte della Società, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20; c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costitui- scono oggetto della propria attività con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente; e) astenersi dal frazionare le operazioni di vendita in più Transazioni; f) astenersi dal reiterare richieste di au- torizzazioni, sulla stessa Carta e per importi decrescenti, a seguito di mancata auto- rizzazione per l’importo originale dell’operazione di vendita; g) esporre per tutta la durata del presente Contratto, in modo evidente, all’esterno o all’interno dell’eser- cizio, sul proprio Canale on.line o sul proprio materiale informativo, le vetrofanie, i loghi e gli altri eventuali materiali relativi esclusivamente alle sole categorie e marchi di Carte accettate, forniti dalla Società ai costi indicati sul Documento di Sintesi; h) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del Contratto, i) approvvigionarsi tempestivamente, presso la Società, del materiale operativo ne- cessario per l’esecuzione del Contratto (Documenti di Vendita, ecc.); l) astenersi dal presentare alla Società Documenti di Vendita per l’esecuzione di Ordini di Pa- gamento prima della consegna della merce e/o della prestazione del servizio; m) conservare, nel caso in cui la merce acquistata debba essere prodotta o spedita, la prova dell’avvenuta consegna o spedizione della merce dopo aver concordato per iscritto con il Titolare le modalità di spedizione e consegna; n) consentire che il suo nominativo, con eventuale indirizzo telematico, sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni anche telematiche o elettroniche curate dalla Società o dai Circuiti, esonerando la stessa da ogni responsabilità derivante da errori o inesattez- ze; o) segnalare immediatamente per iscritto alla Società la cessazione dell’attività, la cessione dell’azienda, variazioni in genere della proprietà o della gestione del-
la stessa, variazioni nella natura dell’attività svolta, nonché ogni variazione di altri dati indicati nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dall’omissione o dal ritardo di tale segnala- zione; p) istruire adeguatamente il proprio personale addetto alle vendite circa le modalità di esecuzione del Contratto affinché la Carta sia accettata prontamente e correttamente; q) trattenere e tagliare verticalmente la Carta qualora ne faccia espressa richiesta la Società (anche tramite apposito messaggio del terminale POS al momento dell’utilizzo della Carta) dandone immediata comunicazione scritta alla Società medesima; r) riconoscere alla Società le commissioni previste dal Contrat- to, nonchè ogni altro eventuale importo dovuto alla società (es. transazioni non autorizzate, non eseguite o non correttamente eseguite) nella misura indicata nel Documento di Sintesi; s) indipendentemente dalla modalità di accettazione della Carta, richiedere lo storno dell’importo della Transazione, a valere sulla stessa Carta utilizzata per la Transazione stessa, qualora accolga la richiesta del Titolare, di re- stituzione della merce, ovvero in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio. Non è infatti ammessa la restituzione dell’importo della Transazione al Titolare, tramite denaro contante o equipollenti; t) cooperare con le attività di inda- gine della Società e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgi- mento del Servizio, u) procedere, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, alla compilazione annuale del questionario reso disponibile da Nexi sui vari canali di contatto (portale, app) che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS per autocertificare lo stato di conformità dell’Esercente, salvo per le categorie esentate che sono esplicitamente indicate nel Documento di Sintesi; v) nel caso in cui l’Esercente non si avvalga dell’assistenza di Nexi per la compilazione del questionario previsto dagli standard PCI-DSS, rendere disponibile alla Società, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, l’autocertificazione di conformità, nei modi ed entro i termini indicati nel Documento di Sintesi. w) In caso l’Esercente venda, noleggi o comunque consenta, a qualsiasi titolo, la visione o il download di documenti o materiali di qualsiasi genere con contenuti per adulti dovrà: i) avere un accordo scritto con eventuali terzi che effettuano l’upload o co- munque mettono a disposizione tali documenti o materiali; ii) verificare tali docu- menti e materiali prima dell’upload (l’Esercente ha comunque il divieto di divulgare qualsiasi contenuto che promuova o faciliti la tratta di esseri umani, il traffico ses- suale, la diffusione di materiale pedopornografico, l’incesto, la bestialità, lo stupro, la mutilazione non consensuale di una persona); iii) verificare l’età delle persone che possono scaricare o comunque prendere visione di tali documenti e materiali; iv) eliminare tali documenti e materiali su richiesta delle persone negli stessi raffigurate o dei Circuiti Internazionali in caso tali contenuti e materiali fossero contrari ai re- golamenti di questi ultimi o di iniziativa nel caso riscontrasse upload non autorizzati o illegali; v) fornire a Xxxx, su richiesta di quest’ultima, delle credenziali temporanee per l’accesso al Canale on-line per la verifica ed il controllo dei relativi contenuti.
vi) eventuali nuovi contenuti per adulti o servizi di escort devono essere inviati alla Società che provvederà ad approvarli prima del caricamento per garantire la confor- mità alle normative applicabili, compresi i Regolamenti dei Circuiti. L’Esercente ha l’obbligo di segnalare al seguente indirizzo email xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx eventuali nuovi metodi di marketing, inclusi URL, o modifiche all’elaborazione dei contenuti per adulti. x) a rispettare, e a far rispettare al proprio personale, le indicazioni opera- tive fornite dai Circuiti che la Società gli renderà note tramite apposite comunica- zioni. L’Esercente è consapevole che per le transazioni effettuate con modalità non conformi alle regole stabilite dai Circuiti, i Circuiti possono applicare commissioni maggiorate e/o extra-costi; pertanto manleva la Società da qualsiasi addebito (sotto forma di penale, richiesta di risarcimento dei danni, multa, sanzione, sovrapprezzo o altro), che quest’ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti), in rela- zione ad eventuali transazioni effettuate in maniera non conforme, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell’Esercente, di recedere dal Contratto.
10.2 L’Esercente, inoltre, dichiara che i POS saranno utilizzati prevalentemente in Italia e non verranno utilizzati in Paesi Sanzionati o fuori dall’Unione Europea.
Art. 11 - Operazioni di pagamento non eseguite o tardive
11.1 L’Esercente che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento non eseguite, tardive o non correttamente eseguite, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Società chiamando il Servizio Clienti, ovvero tramite i servizi attivi sul Sito Internet della Società di cui al successivo art. 14 e confermando poi tale richiesta di rettifica alla Società mediante comunicazione scritta. La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di accredito.
11.2 Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Società ha omesso di fornire o met- tere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento di tempo in tempo vigenti.
11.3 Nel caso in cui la Società riconosca di essere responsabile della mancata, ine- satta o tardiva esecuzione dell’Ordine di pagamento, essa provvede senza indugio a mettere a disposizione dell’Esercente l’importo dell’Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
Art. 12 - Sospensioni ed interruzioni temporanee del Servizio
12.1 La Società ha facoltà di sospendere e/o limitare l’operatività del Servizio, in tut- to o in parte, in qualsiasi momento e con efficacia immediata, in caso di forza mag- giore o in presenza di un giustificato motivo connesso a insolvenza dell’Esercente, il peggioramento del merito creditizio, l’accertamento di protesti, l’esistenza di se- questri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico dell’Esercente, imprese connesse e ad esponenti/soci, oppure a gravi ragioni tecniche e/o motivi di sicurezza, ivi incluso il caso in cui l’Esercente non adempia agli obblighi di cui all’art. 10, lettere u) e v).
La Società, inoltre, si riserva la medesima facoltà di sospensione in caso si verifichi una delle ipotesi che comportano la risoluzione del Contratto come da art. 20.
La Società provvederà ad informare l’Esercente, tramite Portale esercenti o agli indi- xxxxx/recapiti indicati nella Domanda di Adesione o a quelli eventualmente forniti in seguito dall’Esercente medesimo, in relazione a eventuali rischi di frode o altri abusi che dovesse riscontrare.
12.2 La Società non è in ogni caso responsabile delle interruzioni del Servizio, an- che solo momentanee, dovute a cause ad essa non imputabili o di forza maggiore, caso fortuito e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Tuttavia, la Società si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare l’erogazione del Servizio. Pertan- to, l’Esercente rinuncia a far valere presso la Società qualsiasi eccezione relativa a quanto sopra.
Art. 13 - Circostanze anormali e imprevedibili
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 12, la responsabilità della Società, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortu- ito o forza maggiore e ai casi in cui la Società abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 14 - Servizi online su Portale esercenti
14.1 L’Esercente , tramite Autenticazione Forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, potrà prender visione di tutte le comunicazioni, variazioni ed informazioni re- lative al presente Contratto sul Portale esercenti (per maggiori dettagli si veda l’art. 26). Inoltre, sul Portale esercenti l’Esercente potrà prender visione del proprio estratto conto mensile (salvo che non abbia richiesto la versione cartacea come previsto dall’art. 26.3).
14.2 L’Esercente autorizza sin da ora la Società ad attivare ed implementare, a pro- pria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale esercenti, che saranno utilizzabili dall’Esercente con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dalla Società.
Art. 15 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive alle Transazioni
15.1 Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di ren- dicontazione. La Società, se nel mese di riferimento sono state effettuate Transa- zioni, produce e mette a disposizione dell’Esercente, su Supporto Durevole come di seguito meglio specificato e gratuitamente, un Estratto Conto, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria dell’Esercente e in particolar modo, il riepilo- go delle Operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento, le movi- mentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest’ultimo, il saldo debitore/ creditore, l’importo delle commissioni di cui all’art. 6, l’importo delle Interchange Fee, l’importo degli oneri di Circuito e l’importo delle Operazioni di pagamento.
15.2 L’Estratto Conto e il Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni in vigore vengono pubblicati sul Portale Esercente, su Supporto Durevole, oltre ad un riepilogo che per ogni singola Transazione effettuata nel mese di riferimento riporta: i) il riferimento che consente all’Esercente di identificare la Transazione; ii) l’importo della Transazione nella valuta in cui avviene l’accredito sul Conto Corren- te; iii) l’indicazione distinta degli importi delle commissioni di cui all’art. 6 e della Interchange Fee e degli Oneri di Circuito. Al fine di prendere visione e di conservare tali documenti, l’Esercente si obbliga ad accedere al Portale Esercente almeno una volta al mese.
15.3 Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, la Società provvede a mettere a di- sposizione dell’Esercente, in occasione di ogni modifica relativa alle condizioni eco- nomiche del Servizio, un Documento di Sintesi aggiornato che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative al Servizio, con evidenza delle modifiche intercorse.
Il Documento di Sintesi di cui sopra potrà non essere prodotto qualora il Servizio non sia stato commercializzato unitamente al Conto Corrente.
15.4 Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data ricezione della comunicazione ovvero dalla pubblicazione sul Portale esercenti, senza che sia pervenuto alla Società un re-
clamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 28, l’Estratto Xxxxx si intenderà senz’altro approvato dall’Esercente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Esercente di contestare eventuali Operazioni di pagamento non eseguite, tardive o non correttamente eseguite nei termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 11.
15.5 Relativamente alle comunicazioni di cui al presente articolo, l’Esercente ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di ul- teriori informazioni o più frequenti oppure la trasmissione in formato cartaceo, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La rela- tiva richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.
Art. 16 - Trattamento dei dati dei Titolari
16.1 L’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari delle Carte ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza.
La categoria di appartenenza dell’Esercente ai fini degli standard PCI DSS viene indi- viduata all’atto della sottoscrizione della Domanda di Adesione in funzione del vo- lume annuale delle transazioni dichiarato dall’Esercente stesso, delle Funzionalità e dei servizi attivabili come indicati all’interno dei moduli di richiesta.
La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di appartenen- za dell’Esercente e l’effettiva implementazione delle relative misure per la protezio- ne dei dati a fini PCI-DSS, ferma l’applicazione – in caso di inadempimento – della clausola risolutiva di cui all’art. 20; (ii) comunicare all’Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine congruo per l’adeguamento e l’adozione delle relative misure di protezione di dati.
16.2 L’Esercente si impegna a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al Contratto.
16.3 I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per even- tuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.
16.4 In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal manca- to rispetto di quanto previsto dal Contratto, l’Esercente è soggetto al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le sanzioni e le penali previste dalle norme dei Circuiti. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.
16.5 La Società mette a disposizione dell’Esercente, a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati sul Documento di Sintesi, sul proprio portale e su eventuali ul- teriori canali di contatto (es. app mobile) un questionario finalizzato all’autocertifi- cazione del livello di conformità allo standard PCI-DSS. La Società fornirà assistenza per la compilazione del questionario. L’Esercente si obbliga alla corretta compila- zione del questionario almeno una volta per ogni anno solare (validità 12 mesi). L’ottenimento del certificato di conformità agli standard PCI-DSS, anche nella mo- dalità “Verifica PCI-DSS”, garantisce l’Esercente dall’applicazione delle relative san- zioni previste dalle norme dei Circuiti per il periodo di validità del certificato.
Tale garanzia viene meno al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: scadenza del certificato;
non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall’Esercente nel questionario che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS; uso illecito da parte dell’Esercente dei dati relativi alle carte di pagamento;
ogni altra motivazione non attinente allo standard PCI-DSS e direttamente impu- tabile all’Esercente.
L’Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato del- la Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere, previa comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, ai sistemi ed alle infrastrut- ture IT, nonché agli uffici dell’Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per verificare l’attuazione delle misure di protezione dei dati previste dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi.
La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente per ogni con- seguenza pregiudizievole connessa o derivante dall’eventuale inosservanza delle disposizioni che precedono.
Art. 17 - Dati informativi riguardanti l’Esercente
17.1 L’Esercente, anche per il periodo successivo alla vigenza del Contratto, accon- sente che il suo nominativo ed i suoi dati identificativi vengano inseriti in un elenco comune formato da società emittenti Carte, relativo agli esercizi presso i quali sono state negoziate carte rubate, smarrite, contraffatte o falsificate o comunque da chiunque utilizzate con modalità e per scopi non conformi alle finalità del Contrat- to, nonché qualora versi in condizioni che denotino le sue incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, esonerando la Società stessa, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze nella
trasmissione o elaborazione dei dati in esso riportati e senza obbligo di comunica- zione di tale inserimento.
17.2 La Società è tenuta a rispettare la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo pertanto si riserva la facoltà di contattare l’Esercente nel corso del rapporto, richiedendo allo stesso tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi normativi ed alle obbligazioni in materia di controllo constante, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i.
Art. 18 - Estensione del Contratto ad altre Carte e Circuiti
18.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, in aggiunta alle Carte contras- segnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, la Società potrà proporre all’Esercente per iscritto e l’Esercente si impegna ad accettare con le stesse modalità descritte nel Contratto, salvo quanto previsto all’art. 21.1, eventuali ulteriori Carte, precisandone di volta in volta deno- minazione, marchio, Circuito, condizioni economiche (inclusa la Commissione di Acquiring), funzionalità e caratteristiche. Inoltre, in considerazione del Circuito della Carta proposta dalla Società ai sensi del presente art. 18, la Società stessa si riserva la facoltà, per ragioni tecniche o di altra natura, di individuare un prestatore di servizi di pagamento terzo, autorizzato alla prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento ed in grado di fornire il servizio di acquiring con riferi- mento alla Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, proponendo all’Esercente la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione del servizio di acquiring con tale prestatore di servizi di pagamento terzo.
18.2 Ove la Carta proposta dalla Società ai sensi del presente art. 18 preveda condizio- ni economiche peggiorative rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella Do- manda di Adesione Esercenti Nexi, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società ai sensi dell’art. 22. Ove invece le condizioni economiche di tale ulte- riore Carta siano migliorative o uguali rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella Domanda di Adesione Esercenti Xxxx, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società con efficacia immediata secondo le modalità di cui all’art. 26.
Art. 19 - Servizi Collegati
La Società, su richiesta dell’Esercente, può collegare al Servizio eventuali servizi accessori. Tali servizi potranno essere oggetto di specifica regolamentazione che, sottoscritta separatamente, formerà parte integrante e sostanziale del Contratto, costituendone un’appendice.
Art. 20 - Clausola risolutiva espressa
20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle se- guenti ipotesi: i) mancata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 5 (Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Eser- cente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e moda- lità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Obblighi dell’Esercente in re- lazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell’Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispon- denza e Telefoniche); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’Esercente;
iv) infedele dichiarazione dei dati dell’Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e fi- nanziamento al terrorismo; vi) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
20.2 La Società invia all’Esercente la comunicazione di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. o con le modalità di cui all’art. 26.
20.3 In caso di risoluzione del Contratto l’Esercente non può compiere ulteriori Tran- sazioni con le Carte e deve provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Esercente della comunicazione di risoluzione del Contrat- to al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti, ed in particolare delle commissioni inerenti alle Transazioni effettuate fino alla data della risoluzione, oltre che a restituire alla Società tutto il materiale da quest’ultima fornitogli, nonché rimuovere le vetrofanie relative al servizio. In particola- re, l’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla So- cietà presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione.
Art. 21 - Recesso delle Parti
21.1 Recesso dell’Esercente
L’Esercente ha facoltà di recedere dall’intero Contratto, (anche relativamente ad uno solo o a più punti vendita), ovvero da uno o più dei servizi disciplinati dal Con- tratto ovvero da uno o più singoli Servizi Collegati al Contratto, in qualsiasi momen- to, senza preavviso, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare alla Società, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 27, o a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
La richiesta potrà essere inviata anche per il tramite della Banca. Il recesso si consi- dera efficace dal momento in cui la Società ne viene a conoscenza. Non è prevista l’applicazione di penalità e spese per il recesso, ad eccezione di quelle previste per i Servizi Tecnici, riportate nel documento Condizioni Economiche Servizi Tecnici.
21.2 Recesso della Società
La Società può recedere dall’intero contratto ovvero da uno o più dei servizi discipli- nati dal Contratto ovvero da uno o più Servizi Collegati al Contratto, con preavviso di 2 (due) mesi, dandone comunicazione in forma scritta all’Esercente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. o modalità equipollente o con le modalità di cui all’art. 26. Non è previsto alcune onere a carico dell’Esercente. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal mo- mento in cui l’Esercente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte della Società.
21.3 Diritti ed obblighi dell’Esercente in tutti i casi di recesso dal Contratto
A decorrere dalla data di efficacia del recesso così come stabilita dai precedenti artt.
21.1 e 21.2, l’Esercente non potrà compiere ulteriori Transazioni con le Carte e dovrà restituire immediatamente alla Società tutto il materiale da quest’ultima fornitogli, nonché rimuovere le vetrofanie, o altro materiale pubblicitario, relative al servizio. In particolare, l’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS for- nito dalla Società presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di tra- sporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione.
21.4 Ulteriori effetti del recesso dal Contratto
Il recesso dal Servizio comporterà il venir meno dell’intero contratto. In tutti i casi di recesso dall’intero Contratto, inoltre, il recesso si estende anche ad eventuali Servizi Collegati al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
21.5 Diritti ed obblighi dell’Esercente in tutti i casi di recesso da uno o più Servizi Collegati al Contratto
I diritti e gli obblighi dell’Esercente in caso di esercizio del diritto di recesso da sin- goli Servizi Collegati al Contratto da parte dell’Esercente medesimo o della Società, sono disciplinati dai singoli regolamenti applicabili al servizio medesimo.
Art. 22 - Modifiche unilaterali
22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del Servizio è proposta e comunicata dalla Società, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all’art. 21, entro e non oltre la data pre- vista per l’applicazione della modifica.
22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere effet- tuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Art. 23 - Diritto ad ottenere copia del Contratto e del Documento di Sintesi L’Esercente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento, copia com- pleta del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 24 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso così come stabilita dai precedenti artt. 21.1 e 21.2, la Società fornisce all’Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti, e in particolare l’importo delle commissioni inerenti alle Transazioni effettuate fino alla data di efficacia del recesso (se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale). Entro i successivi 30 (trenta) giorni l’Esercente provvede al pagamento, in un’unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione finale.
Art. 25 - Cessione del Contratto/credito
La Società potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso deri- vanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all’Esercente, ai sensi di legge, con le modalità indicate nel successivo art. 26, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell’Esercente.
Art. 26 - Comunicazioni all’Esercente
26.1 Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Società e dell’Esercente, sono effettuate in lingua italiana. L’Eser- cente è consapevole che il canale di comunicazione principale relativamente al Contratto è costituito dal Portale Esercente al quale, per opportuno e costante ag- giornamento, si obbliga ad accedere almeno una volta al mese.
26.2 Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, tutte le comunicazioni, ivi incluse quelle di cui all’art. 22, per le quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte, anche solo in via alternativa: (i) mediante pubblicazione nell’area riservata all’interno del Portale Esercente; (ii) tramite l’invio su supporto durevole all’indirizzo email indicato dall’E- sercente nella Domanda Di Adesione Esercenti Nexi, o al diverso indirizzo successi- vamente indicato o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Esercente quale risultante da pubblici elenchi o registri. In alcuni casi residuali, la Società può avvalersi di diverse modalità di comunicazione a distanza, quali ad esempio le chia- mate senza l’intervento di un operatore mediante dispositivo automatico. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le comunicazioni telefoniche tra la Società e l’Esercente possono essere registrate.
26.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15 in merito alla rendicon- tazione periodica, l’Esercente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte del pagamento del corri- spettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto.
Art. 27 - Comunicazioni alla Società e variazioni di dati.
27.1 L’invio di comunicazioni per iscritto alla Società dovrà essere effettuato dall’Eser- cente al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx.
27.2 Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (tele- fono, fax, e-mail, ecc.), l’Esercente dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo Esercenti Nexi.
27.3 L’Esercente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, eventuali variazioni dell’indirizzo della sede e/o dei punti vendita, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato comunicato alla Società e contenuto nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta (ad esempio, a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica o fax). Se l’Esercente omette di comunicare eventuali variazioni dei pro- pri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
Art. 28 - Reclami ricorsi e conciliazioni
28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali:
– sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “esercenti”
– via fax al n. 02/3488.9154
– via email all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
– con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
– a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti reca- piti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla
sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx
28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente.
28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società.
28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale.
28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del
D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).
Art. 29 - Lingua del Contratto, legge applicabile e foro competente
29.1 Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
29.2 Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzio- ne del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 30 - Controlli
La Società è soggetta ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxx- xxxx x. 00, 00000, Xxxx.
FUNZIONALITÀ PAGAMENTI NEL PUNTO VENDITA E A DISTANZA
Art. 31 - Accettazione delle Carte
La Carta deve essere accettata dall’Esercente, presso tutti i punti vendita con- venzionati con la Società e i cui dati sono indicati nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi (ovvero, se convenzionati successivamente, nell’Addendum alla Domanda di Adesione Esercenti Nexi medesimo), a condizione che: a) sia utiliz- zata per l’acquisto di beni e/o servizi che costituiscono oggetto della sua attività;
b) sia presentata entro il periodo di validità indicato sulla stessa e comunque mai oltre la scadenza; c) sia contrassegnata da uno dei marchi di cui al precedente art. 4; d) non presenti abrasioni o alterazioni rilevabili con la particolare diligen- za professionale richiesta dall’art. 1176, 2° comma Cod. Civ.; e) riporti la firma del Titolare nell’apposito spazio, qualora previsto, sul retro della stessa; f) non venga presentata da persona diversa dal Titolare, la cui firma (se prevista), e il cui nome e cognome (solo per i prodotti che lo prevedono) risultano dalla Carta stessa. I precedenti punti d), e), f) non trovano applicazione nel caso di utilizzo del Pay-by- Link, di un POS non presidiato da personale dell’Esercente (es. stazioni di servizio self service, distributori automatici, etc.) nonché nel caso di utilizzo di strumenti diversi dalla Carta ma alla stessa collegati e che consentono il perfezionamento di Transazioni in modalità contactless.
Art. 32 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni Elettroniche
32.1 In caso di Transazioni Elettroniche, l’Esercente deve: a) operare secondo quanto previsto dalle istruzioni di utilizzo del POS, al fine di ottenere il rilascio elet- tronico della necessaria autorizzazione; b) una volta effettuata la Transazione, far sottoscrivere al Titolare il Documento di Vendita elaborato dal POS, controllando la corrispondenza della firma anche se acquisita in forma digitalizzata, con quella risultante sulla Carta (se prevista a seconda della tipologia di prodotto). In caso di dubbio, l’Esercente deve confrontare la firma con quella apposta su idoneo docu- mento di identità del Titolare (annotando gli estremi sul Documento di Vendita) e, se permane il dubbio, contattare la Società. Il Documento di Vendita dovrà riportare la politica di vendita adottata dall’Esercente (“No refund, no cancellation” – nessun rimborso né cancellazione “Exchange Only” – restituzione della merce in cambio dell’acquisto di un prodotto di egual valore o “In-store Credit Only” - restituzione della merce in cambio di un buono da utilizzare presso l’Esercente medesimo); c) in alternativa alla sottoscrizione del Documento di Vendita, ove previsto, far digitare al Titolare il codice PIN ovvero, ove previsto, richiedere l’Autenticazione Forte del Titolare, secondo le modalità di volta in volta previste; d) consegnare al Titolare la copia del Documento di Xxxxxxx e trattenere presso di sé l’originale conservandolo per i 13 (tredici) mesi successivi (in caso di Documento di Vendita digitale, l’Eser- cente deve informare il Titolare su come accedere al Documento di Vendita e della eventuale necessità di elaborare dati personali aggiuntivi del Titolare, per consentire l’accesso al Documento di Vendita); e) fornire, su richiesta della Società, l’originale del Documento di Vendita, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richie- sta: in caso contrario, qualora il Titolare abbia formulato la contestazione relativa ad una Transazione, la Società potrà procedere al riaddebito dell’importo contestato direttamente sul Conto Corrente dell’Esercente ai sensi del precedente art. 7.2. In
ogni caso, l’Esercente è obbligato a conservare tali documenti nel rispetto degli standard di sicurezza sui dati previsti dalla vigente normativa e comunque idonei a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati medesimi; f) fornire altresì, sempre su ri- chiesta della Società, copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, etc.); g) controllare sistema- ticamente l’avvenuto scarico delle Transazioni Elettroniche, segnalando alla Società o alla Banca problemi relativi all’accettazione delle carte o eventuali altre anomalie riscontrate. Tutte le Transazioni devono pervenire alla Società entro 3 (tre) giorni;
h) nel caso di utilizzo di un POS per l’accettazione delle Carte con tecnologia con- tactless, lo scontrino sarà emesso dal POS solo se l’importo della Transazione sarà superiore all’importo soglia definita per tale servizio. Se l’importo della Transazione sarà inferiore all’importo soglia definita quanto sopra previsto ai punti b), c), d), e) non dovrà essere osservato: in questo caso la stampa del Documento di Vendita dovrà essere fornita al Titolare, solo se questo la richieda espressamente. Nel caso di utilizzo di un POS per l’accettazione delle Carte con tecnologia contactless e di Carta Co-Badged, se sul POS o sulla Carta è installato un meccanismo che automati- camente preseleziona un marchio o applicazione di pagamento tra i due disponibili, al Titolare deve essere sempre consentito di chiedere il pagamento con un circuito specifico diverso da quello preselezionato. Al Titolare deve essere consentita tale facoltà di scelta anche nel caso in cui l’Esercente si sia avvalso della facoltà di instal- lazione sul POS di un meccanismo di selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento; i) nel caso di utilizzo del Pay-by-Link, di un POS non presidiato da personale dell’Esercente (es. stazioni di servizio self service, distributori automatici, etc.) quanto sopra previsto ai punti a), b), d) e h) non dovrà essere osservato; l) in caso di utilizzo del Pay-by-Link, di un Mobile POS (o comunque di un dispositivo che emetta ricevute elettroniche) lo scontrino sarà trasmesso al Titolare in forma elettronica (via e-mail o SMS). Solo su richiesta del Ti- tolare dovrà essere compilata manualmente una ricevuta utilizzando i documenti di vendita forniti dalla Società all’Esercente; m) in caso l’Esercente effettui una vendita di articoli direttamente convertibili in denaro contante (ad es. casinò, cambia valute, etc.) dovrà: in caso la Carta riporti il marchio Visa, i) verificare che le quattro cifre ri- portate sotto al numero della Carta siano uguali alle prime quattro cifre del numero della stessa ii) in caso la Carta riporti la foto del Titolare, verificare la corrispondenza e scrivere sullo scontrino del POS “Presentata carta con foto”, iii) in caso la Carta non riporti la foto del Titolare, verificare un documento di identità. In caso la Carta riporti il marchio Mastercard, verificare un documento di identità.
32.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 32.1, in caso di utilizzo del Pay by Link l’Esercente:
a) dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, co- munque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione Elettronica, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Transazione: i) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo azien- dale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail; ii) importo, data e ora della Transazione; iii) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; iv) numero d’ordine, data dell’autorizzazione e Circuito di appartenenza della Carta; v) copia della conferma relativa alla Transazione Elettronica inviata al Titolare riportante: causale del servizio, importo, valuta, data e tipologia della transazione (acquisto/ storno), codice della autorizzazione; vi) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio. Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l’Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell’avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta;
b) qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una per- sona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Tran- sazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato alla precedente lettera a), anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: i) nome e cognome; ii) indirizzo completo di CAP; iii) e-mail, ove disponibile (per servizi on-line);
c) fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 10, lett. t), nel caso in cui conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, com- prese le violazioni dei dati;
d) in caso di richiesta, dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l’area profilata del Nexi Business sul Sito Internet della Società o il diverso canale indicato dalla So- cietà nella richiesta;
e) si impegna a rendere disponibile al Titolare un contatto di assistenza e-mail o
telefonico;
f) dichiara sin d’ora che le Transazioni Elettroniche da lui concluse rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella “Domanda di Adesione”, e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative
e, conseguentemente, si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo;
g) fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 8, in caso di contestazione di una Transazione non autorizzata da parte del Titolare, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità solo qualora la Tran- sazione sia stata effettuata dall’Esercente medesimo nel rispetto – oltre che delle disposizioni contenute nel Regolamento Esercenti Nexi – di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di Autenticazione. Le sopraccitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Sito Internet della Società (sezione Trasparenza);
h) qualora non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi e delle regole vigenti nei Programmi di Autenticazione, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente medesimo, che avrà l’obbligo di rimborsare alla Società l’intero importo delle Transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto;
i) la Società si riserva la facoltà di addebitare all’Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall’E- sercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamen- to Esercenti Nexi e nei Programmi di Autenticazione.
FUNZIONALITÀ PAGAMENTI E-COMMERCE
Art. 33 - Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transa- zioni E-Commerce
33.1 Per ogni Transazione E-Commerce, l’Esercente deve ottenere, quale che ne sia l’importo, l’autorizzazione dalla Società.
33.2 Al fine di non incorrere in responsabilità dell’Esercente nei confronti dei Circuiti, la Transazione E-Commerce dovrà riportare la stessa data dell’autorizzazione concessa.
33.3 L’Esercente si impegna ad adottare soluzioni che permettano alla Società di eseguire l’Autenticazione Forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valu- tare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.
33.4 L’Esercente si impegna inoltre a separare chiaramente, nel proprio sito, i pro- cessi relativi ai pagamenti da quelli inerenti gli acquisti, onde rendere più agevole ai propri clienti identificare quando comunicano con la Società e non con l’Esercente.
33.5 L’Esercente si impegna, se non diversamente previsto e/o comunicato dalla Società per appositi strumenti di pagamento (es. NexiPay, Masterpass, ecc), a ri- chiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta) e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o richiedere gli altri metodi di Autenticazione Forte del Titolare, di volta in volta, previsti. L’Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subi- to dopo l’effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedu- re (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l’Esercente, per modalità tec- nico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto indicato nel documento “Standard di Sicurezza sui Dati” previsto dai Circuiti, consultabile sul Sito Internet della Società, nonché richie- dibile al Servizio Clienti. Inoltre, l’Esercente dovrà comunque adottare nella propria infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente par. 33.5 relativi al trattamento dei dati dei Titolari, l’Esercente dovrà corrispondere le sanzioni previste all’art. 16.
33.6 È fatto assoluto divieto all’Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti e consultabili nel Sito Internet della Società.
33.7 Se non diversamente previsto per appositi strumenti di pagamento (es. NexiPay, Masterpass, ecc)”, l’autorizzazione inviata dall’Esercente senza codice CVV2 viene automaticamente respinta.
33.8 L’Esercente, ottenuta l’autorizzazione, dovrà far pervenire alla Società tutti i dati relativi alle Transazioni E-Commerce entro 3 (tre) giorni dalla data della loro effettuazione.
Gli importi relativi alle Transazioni E-Commerce contabilizzate oltre il terzo giorno dalla data della loro effettuazione, saranno comunque elaborati e accreditati dalla Società all’Esercente salvo buon fine.
Art. 34 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce
34.1 L’Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione E- Commerce, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Transazione: a) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora della Transazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti;
d) numero e data dell’autorizzazione; e) copia della conferma relativa alla Transazio- ne E-Commerce inviata al Titolare riportante: descrizione della merce/servizio, im- porto, valuta, data e tipologia della transazione (acquisto/ storno), codice della auto-
rizzazione, numero e Circuito di appartenenza della Carta (o codice di pagamento); f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio.
34.2 Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nel- la Transazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l’Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 34.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).
34.3 Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l’Esercente dovrà con- servare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell’avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.
34.4 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 10, lett. t), nel caso in cui l’Esercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di ese- cuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati.
34.5 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 33.5, nel caso in cui l’Esercente memorizzi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti (cd. Dati delle carte), lo stesso è tenuto ad implementare i requisiti richiesti dallo standard PCI- DSS, pubblicato sul Portale Nexi, per la propria categoria di appartenenza. In ogni caso l’Esercente dovrà attuare misure di sicurezza in linea con i seguenti requisiti, al fine di limitare il rischio di furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti attraverso i propri sistemi:
Prestare particolare attenzione all’adeguata separazione dei compiti e dei ruoli nei diversi ambienti della tecnologia dell’informazione (IT) (ad esempio ambienti di svi- luppo, collaudo e produzione) e alla corretta applicazione del principio del “privile- gio minimo” quale base per una sana gestione delle identità digitali e degli accessi; Disporre di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere reti, siti web, sistemi, basi dati e canali di comunicazione contro attacchi o abusi, come, a titolo esemplifica- tivo, software antivirus aggiornati, firewall, principi di sviluppo sicuro, meccanismi di cifratura etc.; disabilitare ogni funzionalità superflua all’interno dei sistemi informati- ci ed eliminare le vulnerabilità riscontrate attraverso specifiche attività di test; Garantire l’adozione di meccanismi di cifratura, mascheramento o tokenizzazio- ne per i dati sensibili relativi ai pagamenti che vengono trasmessi attraverso reti non-private o memorizzati all’interno di basi dati;
Avvalersi di processi idonei per monitorare, tenere traccia e limitare l’accesso a:
i) dati sensibili relativi ai pagamenti e ii) risorse critiche, logiche e fisiche, quali reti, sistemi, basi dati, moduli di sicurezza etc. e creare, manutenere ed analizzare registri e procedimenti di tracciabilità dei dati;
Assicurare che il principio di “data minimization” sia una componente essenziale delle funzionalità di base: la raccolta, la trasmissione, l’elaborazione, la memoriz- zazione e/o l’archiviazione e la visualizzazione dei dati sensibili relativi ai paga- menti dovrebbero essere manutenute ad un livello minimo;
Sottoporre i servizi di pagamento via internet a test periodici al fine di garantire la loro sicurezza. Tutte le modifiche devono essere oggetto di un processo formale di gestione dei cambiamenti che garantisca che i cambiamenti stessi siano cor- rettamente pianificati, sottoposti a test, documentati e autorizzati. Sulla base dei cambiamenti effettuati e delle minacce riscontrate, i test devono essere ripetuti regolarmente e comprendere scenari di attacco pertinenti e noti;
Sottoporre a verifica interna periodica le misure di sicurezza e il funzionamento dei servizi di pagamento via internet per garantire la loro robustezza ed efficacia. La frequenza e l’oggetto di tali controlli devono essere attinenti e proporzionali ai rischi per la sicurezza implicati. I controlli in questione devono essere svolti da soggetti terzi certificati e riconosciuti dal Council PCI;
Mantenere regolamenti e documentazione specifica in merito alle regole di ge- stione dei dati sensibili relativi ai pagamenti.
Qualora l’Esercente esternalizzi funzioni relative al trattamento dei dati sensibili del- le carte, il relativo contratto dovrà includere disposizioni che prevedano il rispetto di misure di sicurezza in linea con i requisiti sopra riportati.
34.6 In caso di richiesta, l’Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l’area profilata del Portale esercenti o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta.
34.7 L’Esercente si impegna ad inserire sul proprio canale on-line il logo della So- cietà, nonché eventuali link al Sito Internet della Società, secondo le specifiche tec- niche che verranno indicate dalla Società medesima.
34.8 L’Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio canale on-line un con- tatto di assistenza e-mail o telefonico.
Art. 35 - Settore merceologico dell’Esercente
35.1 L’Esercente dichiara sin d’ora che le Transazioni E-Commerce da lui conclu- se rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella “Doman- da di Adesione”, e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative.
35.2 Conseguentemente, l’Esercente si impegna sin d’ora a dare immediata comu- nicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo.
Art. 36 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell’Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce
36.1 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 8, in caso di contesta- zione di una Transazione non autorizzata da parte del Titolare, salvo i casi espres- samente previsti dai Circuiti, l’Esercente sarà esonerato da qualsiasi responsabilità solo qualora la Transazione sia stata effettuata dall’Esercente medesimo nel rispetto
– oltre che delle disposizioni contenute nel Regolamento Esercenti Nexi – di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di Autenticazione. Le sopraccitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Sito Internet della Società (sezione Trasparenza).
36.2 Qualora l’Esercente non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi e delle regole vigenti nei Programmi di Autenticazione, la Società avrà diritto di ri- valersi nei confronti dell’Esercente medesimo, che avrà l’obbligo di rimborsare alla Società l’intero importo delle Transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto.
36.3 L’Esercente, appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili sul Sito Internet della Società, si impegna a riconoscere ai Cir- cuiti un canone annuo per ciascun punto vendita attivato, pari all’importo indicato nel Documento di Sintesi, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni elettroniche. La Società si impegna, per tali Esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti come richiesto dai medesimi.
36.4 La Società si riserva la facoltà di addebitare all’Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall’E- sercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Esercenti Nexi e nei Programmi di Autenticazione.
Art. 37 - Canale on-line dell’Esercente
37.1 L’Esercente dichiara e garantisce che le immagini e la documentazione relativa ai beni o servizi esposti sul proprio Canale on-line non violano alcun diritto d’autore, marchio o brevetto o altri diritti derivanti da leggi, contratti o dalla consuetudine.
37.2 L’Esercente assicura altresì che nel proprio Canale on-line vengono illustrati con chiarezza la descrizione dei beni e dei servizi offerti, le condizioni di vendita, le condi- zioni di consegna e di rimborso, la politica in merito alla restituzione della merce (che deve essere espressamente accettata dal Titolare), la politica sulla privacy relativa ai dati personali, i termini relativi ai metodi di sicurezza delle Transazioni E-Commerce adottati, nazionalità dell’Esercente, indirizzo e-mail per assistenza, ogni altro elemen- to richiesto dal Codice del Consumo nonché più in generale ogni altra informazione rilevante richiesta dalla legge e dalla regolamentazione di tempo in tempo vigente.
FUNZIONALITÀ PAGAMENTI PER CORRISPONDENZA E TELEFONICI
Art. 38 - Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transi- zioni per Corrispondenza e Telefoniche
38.1 Per ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica, l’Esercente deve otte- nere, quale che ne sia l’importo, l’autorizzazione dalla Società.
38.2 Al fine di non incorrere in responsabilità dell’Esercente nei confronti dei Cir- cuiti, la Transazione per Corrispondenza e Telefonica dovrà riportare la stessa data dell’autorizzazione concessa.
38.3 L’Esercente si impegna a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta), e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione. L’Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di auto- rizzazione e a distruggerlo subito dopo l’effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l’Esercente, per modalità tecnico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto previsto nel documento “Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti”, consultabile sul Sito Internet della Società, nonché richiedibile al Servizio Clienti. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente par. 38.3 relativi al trattamento dei dati dei Titolari, l’Esercente dovrà corrispondere le sanzioni previste all’art. 16 del Regolamento Esercenti Nexi.
38.4 È fatto assoluto divieto all’Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti e consultabili nel Sito Internet della Società.
38.5 L’autorizzazione inviata dall’Esercente senza codice CVV2 viene automatica- mente respinta.
38.6 L’Esercente, ottenuta l’autorizzazione, dovrà far pervenire alla Società tutti i dati relativi alle Transazioni per Corrispondenza o Telefoniche, di regola, entro 3 (tre) giorni dalla data della loro effettuazione.
Gli importi relativi alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche contabilizzate oltre il terzo giorno dalla data della loro effettuazione, saranno comunque elaborati e accreditati dalla Società all’Esercente salvo buon fine.
Art. 39 - Documenti di Vendita
39.1 Per ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica, l’Esercente deve rila- sciare al Titolare della Carta un Documento di Vendita recante i seguenti dati: a) dit- ta/nome commerciale dell’Esercente (così come indicata sul presente Contratto);
b) nome e cognome del Titolare; c) importo della Transazione; d) data e ora della Transazione; e) codice di autorizzazione; f) descrizione della merce o del servizio acquistati dal Titolare; g) indirizzo del Titolare; h) indirizzo di consegna della merce/ servizio qualora diverso dall’indirizzo del Titolare; i) numero di telefono e indiriz- zo e-mail del Titolare, qualora disponibili; l) numero telefonico o indirizzo e-mail dell’Esercente dedicato all’assistenza ai Titolari; m) la politica di vendita adottata dall’Esercente (“No refund, no cancellation” - nessun rimborso né cancellazione “Exchange Only” - restituzione della merce in cambio dell’acquisto di un prodotto di egual valore o “In-store Credit Only” - restituzione della merce in cambio di un buono da utilizzare presso l’Esercente medesimo).
39.2 Qualora presente nel Documento di Vendita, il numero della Carta deve es- sere riportato indicando solo le prime sei cifre e le ultime quattro ed omettendo le altre; parimenti deve essere omessa la data di scadenza della carta stessa.
Art. 40 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispon- denza e Telefoniche
40.1 L’Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione per Corrispondenza e Telefonica, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Tran- sazione: a) dati del Titolare: nome e cognome, (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, co- dice fiscale; b) importo, data e ora della Transazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell’autorizzazione; e) copia della con- ferma relativa alla Transazione per Corrispondenza e Telefonica; f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata con- segna della merce e/o mancata prestazione del servizio; g) solo nel caso di “Mail Order”, copia del coupon di vendita, o documento equivalente, inviato dal Titolare.
40.2 Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Tran- sazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l’Esercente dovrà conser- vare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 40.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi:
a) nome e cognome;
b) indirizzo completo di CAP.
40.3 Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l’Esercente dovrà con- servare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell’avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.
In ogni caso, l’Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti, e consultabili nel Sito Internet della Società, oltre che richiedibili al Servizio Clienti.
40.4 In caso di richiesta, l’Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l’area profilata della sezione dedicata agli Esercenti sul Sito Internet della Società o il di- verso canale indicato dalla Società nella richiesta.
Art. 41 - Settore merceologico dell’Esercente
41.1 L’Esercente dichiara sin d’ora che le Transazioni per Corrispondenza e Telefo- niche da lui concluse rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indica- to nella “Domanda di Adesione”, e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative.
41.2 Conseguentemente, l’Esercente si impegna sin d’ora a dare immediata comu- nicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo.
Art. 42 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche
42.1 Fermo restando e ad integrazione di quanto previsto dall’art. 8, qualora il Titolare abbia formulato – entro i termini ed alle condizioni previsti dalla legge e dalle norme del Circuito – la contestazione relativa ad una Transazione per Corri- spondenza e Telefonica non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell’emittente della Carta in con- formità a quanto disciplinato nel contratto concluso con l’emittente medesimo per il rilascio della Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare – anche ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo – il Conto Corrente dell’Esercente per l’importo relativo alla Transazione per Corrispondenza e Telefonica già accreditato, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto.
42.2 Qualora l’Esercente non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente medesimo, che avrà l’obbligo di rimborsare alla Società l’intero importo delle Transazioni per Corrispon-
denza e Telefoniche oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della So- cietà nell’adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto.
42.3 L’Esercente appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto ri- schio dai Circuiti, consultabili sul Sito Internet della Società, si impegna a riconosce- re ai Circuiti un canone annuo per ciascun Punto vendita attivato, pari all’importo indicato nel Documento di Sintesi, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei
controlli sulle commercializzazioni a distanza. La Società si impegna, per tali Eser- centi, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti come richiesto dai medesimi.
42.4 La Società si riserva la facoltà di addebitare all’Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall’Esercen- te a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Esercenti.
SEZIONE 2 - SERVIZIO DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (“DCC”)
Art. 1 - Oggetto
1.1 Il Servizio Dynamic Currency Conversion (DCC) (nella presente sezione il “Ser- vizio”) consente all’Esercente di accettare in pagamento Carte emesse in una divisa diversa dall’euro con conversione valutaria in euro offerta al Titolare dalla Società invece che dall’Emittente della carta e dal Circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. Il Servizio può essere utilizzato per l’accettazione delle Carte emesse in una delle divise tempo per tempo accettate dalla Società, il cui elenco è riportato nel foglio informativo, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Società.
1.2 Il Servizio è accessorio al Servizio Acquiring e, ove attivati dall’Esercente, al Ser- vizio ecommerce e al Servizio M.O.T.O., ed è regolato anche dalle norme applicabili a tali Servizi, in quanto applicabili. In caso di contrasto, prevalgono le norme del Servizio qui riportate.
Art. 2 - Abilitazione del POS
2.1 L’utilizzo del Servizio è condizionato:
a) all’uso di un POS dotato di caratteristiche tecniche compatibili con il Servizio;
b) alla preventiva abilitazione del POS da parte della Società o di soggetti dalla me- desima incaricati.
Art. 3 - Esecuzione delle Operazioni
3.1 Prima di autorizzare l’Operazione, il Titolare riceve le informazioni relative alla conversione valutaria proposta dalla Società (es. l’importo dell’Operazione in euro e nella divisa della Carta, il tasso di cambio proposto, la commissione di conversione) con una delle seguenti modalità:
a) in caso di POS fisico le informazioni sono indicate sullo schermo del POS, che l’E- sercente deve mostrare al Titolare; le informazioni sono indicate anche sullo scon- trino eventualmente stampato dal POS, che l’Esercente deve consegnare al Titola- re. In caso di Pay-by-Link le informazioni sono indicate nella pagina di pagamento generata dal link;
b) in caso di operatività M.O.T.O. le informazioni sono fornite dalla Società all’Eser- cente tramite il POS e l’Esercente deve comunicarle al Titolare tramite telefono o via email;
c) in caso di Servizio ecommerce le informazioni sono riportate nella pagina di pa-
gamento del sito dell’Esercente.
3.2 L’importo dell’Operazione è accreditato sul Conto in euro secondo le modalità previste nel Contratto.
3.3 Il Titolare riceve le informazioni relative all’Operazione e alla conversione valu- taria eseguita dalla Società con una delle seguenti modalità:
a) in caso di POS fisico le informazioni sono indicate sullo schermo del POS fisico, che l’Esercente deve mostrare al Titolare; le informazioni sono indicate anche sulla memoria di spesa eventualmente stampata dal POS che l’Esercente deve consegnare al Titolare. In Caso di Pay-by-Link le informazioni sono indicate nella ricevuta generata tramite link;
b) in caso di operatività M.O.T.O. le informazioni sono fornite dalla Società all’Eser- cente tramite il POS e l’Esercente deve comunicarle al Titolare tramite telefono o via email;
c) in caso di ecommerce le informazioni sono riportate nella ricevuta generata sul
sito dell’esercente.
Art. 4 - Obblighi dell’Esercente
4.1 L’Esercente deve:
a) prestare la massima collaborazione alla Società, al fine di consentire alla stessa di fornire al Titolare le informazioni relative alla conversione in euro proposta dalla Società; a tal fine l’Esercente deve seguire le istruzioni fornite dalla Società;
b) lasciare piena discrezionalità al Titolare nella scelta di accettare la conversione valutaria proposta dalla Società, astenendosi dallo svolgere attività di promozio- ne, in qualsiasi forma, del servizio di conversione valutaria offerto dalla Società.
SEZIONE 3 - SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI SU CIRCUITO BANCOMATPAY@
Art. 1 - Definizioni
Nelle norme presente Sezione, con queste definizioni si intende:
“API”: (Application Programming Interface) interfaccia software che la Socie- tà mette a disposizione dell’Esercente all’indirizzo internet indicato nella Guida al servizio, per consentire all’Esercente che utilizza un’Applicazione propria o di terzi di scambiare con la Società dati relativi alle Operazioni e più in generale al Servizio. L’API è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.
“Applicazione”: l’applicazione informatica (es. un’app) utilizzata dal Titolare o dall’Esercente per l’uso del Servizio. L’Esercente può utilizzare l’Applicazione della Società oppure, con il consenso della Società, un’Applicazione di proprie- tà dell’Esercente stesso o di terzi. L’Applicazione può essere integrata nel POS (fisico o Gateway).
“Carta”: carta dematerializzata abilitata al Servizio.
“Conto”: il conto indicato dall’Esercente, su cui deve essere accreditato l’im- porto delle Operazioni e su cui sono eseguiti gli altri accrediti e addebiti connessi al Servizio; il Conto deve essere unico anche in presenza di più Punti Vendita e coincide con quello indicato dall’Esercente al momento della stipula del presen- te contratto, oppure, in caso di successive variazioni, con quello da ultimo indica- to dall’Esercente come conto da utilizzare per gli addebiti ed accrediti connessi al circuito BANCOMAT Pay®.
“Credenziali”: credenziali informatiche che consentono l’autenticazione dell’Esercente quando utilizza il Servizio; caratteristiche e modalità di utilizzo del- le Credenziali sono indicate nella Guida; la tipologia delle Credenziali può variare a seconda dell’Applicazione utilizzata dall’Esercente.
“Gateway”: applicazione informatica che consente all’Esercente di ottenere il pagamento dell’importo delle Operazioni.
“Guida al servizio”: il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio (es. requisiti tecnici del Terminale dell’Esercente, modalità di installazione e utilizzo dell’Applicazione della Società, modalità di configurazione dell’Applicazione dell’Esercente o di terzi, modalità di esecuzione delle Opera-
zioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida al servizio è disponibile sul sito internet della Società e presso le filiali delle banche.
“Operazione”: l’operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio.
“Pre-autorizzazione”: operazione che consente all’Esercente di verificare e bloccare un importo predeterminato a valere sulla disponibilità della Carta o del conto di pagamento a cui la Carta è collegata.
“Punto Vendita”: ciascun esercizio commerciale (incluso l’eventuale sito in- ternet o applicazione di commercio elettronico) dell’Esercente dove può essere utilizzato il Servizio.
“Servizio”: il servizio Acquiring su Circuito BANCOMAT Pay® avente le caratteri- stiche indicate nelle presenti norme; il Circuito è di titolarità di BANCOMAT S.p.A, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx ed è erogato dalla Società in forza di un apposito accordo con BANCOMAT S.p.A.
“Terminale”: il terminale di comunicazione mobile (es. smartphone, tablet) o la diversa apparecchiatura elettronica (es. terminale di cassa) in possesso, a secon- da del caso, dell’Esercente o del Titolare.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Servizio consente all’Esercente di ottenere dalla Società il pagamento, me- diante accredito sul Conto, dell’importo delle Operazioni effettuate nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da BANCOMAT S.p.A., delle modalità indi- cate nel contratto e delle istruzioni operative fornite dalla Società (es. nella Guida o tramite l’Applicazione).
2.2 Il Servizio è regolato dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring e dalle norme relative ai Servizi Tecnici in quanto applicabili. In caso di contrasto pre- valgono le norme del Servizio qui riportate.
Art. 3 - Condizioni per l’utilizzo del Servizio
3.1 Per utilizzare il Servizio l’Esercente deve:
a) essere in possesso di un Terminale o di un POS/Gateway fornito dalla Società compatibile con il Servizio; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale dell’Esercente o del POS/Gateway sono indicati nella Guida;
b) installare e configurare l’Applicazione sul proprio Terminale o sul POS/Gateway secondo le modalità indicate nella Guida; l’installazione e la configurazione dell’Applicazione sono effettuate dalla Società, che a tal fine può avvalersi di un proprio incaricato;
c) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi e a mantenere sempre in con- dizioni di funzionamento ottimali le linee telefoniche e telematiche, le apparec- chiature e i programmi necessari per la comunicazione con la Società.
3.2 Per utilizzare il Servizio il Titolare deve:
a) essere Titolare di una Carta abilita al Servizio;
b) essere in possesso di un Terminale compatibile con il Servizio ed aver installato e configurato sullo stesso l’Applicazione messa a sua disposizione dal proprio in- termediario.
Art. 4 - Utilizzo del Servizio con l’Applicazione della Società
4.1 Il Servizio può essere utilizzato mediante l’Applicazione della Società e da que- sta concessa in uso all’Esercente. L’Applicazione è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.
4.2 L’Applicazione è omologata agli standard tecnici e di sicurezza previsti da BANCOMAT S.p.A.; l’aggiornamento dell’Applicazione in caso di modifica di tali standard è a carico della Società.
4.3 L’Esercente provvede a configurare il proprio Terminale per consentire l’instal- lazione, la configurazione e l’utilizzo dell’Applicazione. La Società non assume re- sponsabilità circa la compatibilità tra l’hardware o il software utilizzato dall’Esercente e l’Applicazione.
4.4 La Società mette a disposizione dell’Esercente, con le modalità indicate nella Guida, l’Applicazione e i relativi aggiornamenti.
4.5 Una volta completate l’installazione e la configurazione dell’Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all’Esercente tra- mite l’Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l’abilitazione del Servizio, l’Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
4.6 La Società assicura l’attività di manutenzione solo con riferimento all’ultima versione dell’Applicazione.
4.7 Alla cessazione del Servizio, l’Esercente è obbligato a cancellare dal proprio Terminale l’Applicazione e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale l’Applicazione è stata messa a sua disposizione.
4.8 L’Applicazione non può essere modificata, trasferita, concessa in uso a terzi dall’Esercente né utilizzata per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa.
Art. 5 - Utilizzo del Servizio con una Applicazione di proprietà dell’Esercente stesso o di terzi
5.1 Con il consenso della Società, l’Esercente può utilizzare il Servizio con una Ap- plicazione diversa da quella della Società.
5.2 L’Applicazione può essere di proprietà dell’Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l’Esercente deve indicare alla Società le generalità del sogget- to proprietario dell’Applicazione.
5.3 L’Applicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati nella Guida e omologata agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti da BAN- COMAT S.p.A. L’aggiornamento dell’Applicazione in caso di modifica di tali requisiti e standard è a carico dell’Esercente.
5.4 Una volta completate l’installazione e la configurazione dell’Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all’Esercente tra- mite l’Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l’abilitazione del Servizio, l’Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
5.5 L’Applicazione non può essere trasferita, concessa in uso a terzi dall’Esercente, né utilizzata per finalità diverse dall’uso del Servizio senza specifica autorizzazione della Società.
Art. 6 - Credenziali
6.1 Le Credenziali consentono l’autenticazione dell’Esercente ai fini dell’utilizzo del Servizio. L’Esercente riconosce come a sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all’Esercente dell’utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida.
6.2 La Società non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legitti- mazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.
Art. 7 - Obblighi di custodia, efficienza e sicurezza
7.1 L’Esercente deve:
a) mantenere segrete le Credenziali, che sono strettamente personali;
b) custodire le Credenziali e il Terminale con la massima diligenza;
c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza, la sicurezza e la con- tinuità di funzionamento dell’Applicazione e del Terminale.
7.2 L’Esercente deve comunicare alla Società, senza ritardo e con le modalità indi- cate nella Guida:
a) eventuali anomalie nel funzionamento dell’Applicazione;
b) lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato delle Credenziali, del Terminale o dell’Applicazione.
7.3 Nei casi di cui al precedente comma 2 lett. b), la Società blocca il Servizio non appena ricevuta la comunicazione. L’Esercente può riattivare il Servizio seguendo le istruzioni riportate nella Guida.
Art. 8 - Prova delle Operazioni
La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società a cui si collega l’Applicazione, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.
Art. 9 - Esecuzione delle Operazioni
9.1 Le Operazioni possono essere eseguite con una delle seguenti modalità:
a) il Titolare, tramite l’apposita funzione dell’Applicazione installata sul proprio Terminale, identifica l’Esercente, inserisce i dati dell’Operazione (se richiesto dall’Applicazione) e autorizza l’Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L’Esercente può essere identificato dal Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida, purché tale modalità sia supportata dall’Applicazione installata sul Terminale del Titolare.; oppure
b) l’Esercente, tramite l’apposita funzione dell’Applicazione installata sul proprio Terminale o sul POS/Gateway identifica il Titolare, inserisce i dati dell’Operazione e li comunica al Titolare. Il Titolare, tramite l’apposita funzione dell’Applicazione installata sul proprio Terminale, autorizza l’Operazione con le modalità concor- date con il proprio intermediario. L’Esercente può identificare il Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida, purché tale modalità sia supportata dall’Applicazione installata sul Terminale del Titolare.
9.2 Se il Titolare autorizza l’Operazione, l’Esercente riceve tramite l’Applicazione una comunicazione con gli estremi dell’Operazione. Se l’Applicazione lo richiede, l’Esercente deve confermare l’Operazione sempre tramite la medesima Applicazio- ne, altrimenti l’Operazione si considera rifiutata dall’Esercente e la Società ne dà comunicazione all’intermediario del Titolare.
9.3 Prima di procedere all’esecuzione dell’Operazione, l’Esercente può chiedere una Pre-autorizzazione nei casi e con le modalità indicate nella Guida. Il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione con le modalità concordate con il proprio in- termediario. Se il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione, l’Esercente riceve tramite l’Applicazione una comunicazione con gli estremi della Pre-autorizza- zione, il relativo periodo di validità e l’avvertenza che non si tratta di un’Operazione.
9.4 Se l’Esercente intende procedere con l’esecuzione dell’Operazione per cui ha richiesto la Pre-autorizzazione, ne dà conferma alla Società tramite l’Applicazione co- municando i dati dell’Operazione. Se l’Esercente non intende procedere con l’esecu- zione dell’Operazione, deve chiedere senza indugio alla Società l’annullamento della Pre-autorizzazione tramite l’Applicazione, al fine di rendere nuovamente disponibile l’importo bloccato sulla Carta o sul conto di pagamento collegato alla Carta a seguito della Pre-autorizzazione. L’Esercente deve effettuare queste attività anche in base a quanto convenuto direttamente con il Titolare in conformità alla normativa applicabi- le; resta fermo quanto previsto all’art. 12 comma 4 della presente Sezione.
Art. 10 - Trasmissione dei dati delle Operazioni
La trasmissione dei dati delle Operazioni avviene tramite l’Applicazione installata sul Terminale o sul POS/Gateway dell’Esercente.
Art. 11 - Obblighi dell’Esercente
11.1 Xxxxx restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli delle presenti nor- me, delle norme del Servizio Acquiring e delle norme dei Servizi Tecnici, l’Esercente:
a) non può modificare l’Applicazione della Società, salvo diverso accordo con quest’ultima;
b) non può interfacciare l’Applicazione con altro software dell’Esercente o di terzi, fat- to salvo quanto previsto nella Guida o diverso accordo con la Società.
11.2 L’Esercente non deve evadere in modo parziale e incompleto gli ordini ricevuti dai Titolari senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi.
Art. 12 - Accredito delle Operazioni e addebito delle condizioni economiche
12.1 La Società accredita sul Conto l’importo delle Operazioni con un unico movi- mento cumulativo il giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì, festività escluse) suc- cessivo al giorno delle Operazioni.
L’accredito delle Operazioni può essere effettuato cumulativo per partita IVA o per Punto Vendita, in base alla scelta fatta dall’Esercente in questo contratto.
12.2 L’Esercente autorizza la Società ad addebitare le commissioni del Servizio sul Conto.
Se non è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte, l’addebito
delle commissioni avviene con un unico movimento cumulativo mensile.
Se è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte, l’addebito delle
commissioni avviene:
a) con un unico movimento cumulativo giornaliero, se l’Esercente ha indicato per l’accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l’opzione “al netto” delle commissioni;
b) con un unico movimento cumulativo mensile, se l’Esercente ha indicato per l’ac- credito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l’opzione “al lordo” delle commissioni.
12.3 Il canone del Servizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l’abilitazione al Servizio. Il periodo compreso tra tale data e l’inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito. L’Esercente autorizza la Società ad ad- debitare i canoni sul Conto in via posticipata alla fine del mese. In caso di estinzione del contratto del Servizio, il canone dell’ultimo mese è dovuto in misura proporzio- nale ai giorni in cui il Servizio è stato attivo anche se non utilizzato dall’Esercente.
12.4 L’Esercente autorizza la Società ad addebitare sul Conto l’importo di eventuali sanzioni applicate da BANCOMAT S.p.A. a seguito dell’inosservanza da parte dell’E- sercente degli obblighi previsti a suo carico in questo contratto.
Art. 13 - Rimborso delle Operazioni
Fermo restando quanto previsto alla Sezione 1, qualora intenda rimborsare al Titola- re l’importo dell’Operazione o parte di esso, l’Esercente deve impartire alla Società un ordine di rimborso tramite l’Applicazione.
Art. 14 - Responsabilità della Società
Fermo restando quanto previsto nella Sezione 1, la Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell’Applicazione o dell’API, o da eventuali interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallen- tamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell’Esercente o di terzi.
Art. 15 - Modifica della Guida al servizio
15.1 La Guida può essere modificata o integrata dalla Società per esigenze di carat- tere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliora- re l’efficienza o la sicurezza del Servizio.
15.2 La Società comunica le modifiche della Guida all’Esercente tramite l’Applica- zione della Società oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica).
15.3 La versione aggiornata della Guida è disponibile sul sito internet e/o della So- cietà e presso le filiali delle banche.
Art. 16 - Risoluzione
16.1 Fermo restando quanto previsto dalle norme del Servizio Acquiring che disci- plinano la risoluzione, la Società può considerare automaticamente risolto il con- tratto relativo al presente Servizio ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunica- zione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, in caso di violazione degli obblighi stabiliti nell’art. 4 comma 8, nell’art. 5 commi 3 e 5, negli artt. 7, 11 e 13 della presente sezione.
16.2 La Società può considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., qualora si verifichi la seguente condizione risolutiva: se il POS utilizzato per usufruire del Servizio non è più fornito dalla Società.
16.3 Nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 2 la Società può sospendere il Ser- vizio, dandone comunicazione all’Esercente tramite l’Applicazione della Società, oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.
Art. 17 - Comunicazione dei dati identificativi dell’Esercente
17.1 Per consentire l’attivazione e la prestazione del Servizio, l’Esercente autorizza:
a) la Società a comunicare i dati identificativi dell’Esercente a BANCOMAT S.p.A.;
b) BANCOMAT S.p.A. a includere i dati identificativi dell’Esercente nella lista degli esercenti aderenti al Servizio. Tale lista è tenuta da BANCOMAT S.p.A. ed è messa a disposizione degli intermediari aderenti al Servizio e dei loro clienti aderenti anch’essi.
17.2 Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Guida al servizio.
SEZIONE 4 - ALIPAY E WECHAT PAY
Art. 1 - Definizioni
1.1 In questa sezione si intende per:
“App Alipay”: l’applicazione software messa a disposizione del Pagatore da Ali- pay per l’utilizzo del Servizio Alipay.
“App WeChat”: l’applicazione software messa a disposizione del Pagatore dal Gestore del Circuito WechatPay per l’utilizzo del Servizio WechatPay.
“Carta Collegata”: carta di pagamento che il Pagatore ha collegato al Servizio Alipay e/o WechatPay, che può essere utilizzata per costituire la provvista neces- saria per effettuare un’Operazione; tale carta può essere emessa con il marchio di un Circuito di pagamento diverso da Alipay e/o WechatPay.
“Dispositivo mobile”: apparecchiatura mobile (es. smartphone o tablet) utiliz- zata dal Pagatore per disporre Operazioni.
“Gestore Alipay”: Xxxxxx.xxx Co., Ltd., società che gestisce il Circuito di paga- mento Alipay e che definisce le regole di utilizzo del Servizio Alipay.
“Gestore WechatPay”: il soggetto che gestisce il Circuito WechatPay attualmente Tenpay Payment Tecnology Co. Ltd., con sede in Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0/X, Xx-Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.
“Guida al servizio”: il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio Alipay e/o WechatPay (es. requisiti tecnici del Terminale, mo- dalità di esecuzione delle Operazioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida al servizio è disponibile sul sito della Società o altro comunicato all’Eser- cente.
“Operazione”: operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio Alipay e/o WechatPay.
“Pagatore”: il soggetto che dispone un’Operazione in favore dell’Esercente “Punto Vendita”: ciascun esercizio commerciale dell’Esercente dove è utiliz- zato il Servizio Alipay e/o WechatPay.
“QRCode”: codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata
“Servizio Alipay e/o WechatPay”: il servizio avente le caratteristiche indicate della presente Sezione.
“Servizio Acquiring”: servizio di accettazione pagamenti tramite Carte o altri
strumenti di pagamento.
“Terminale”: apparecchiatura installata presso il Punto Vendita per l’utilizzo del Servizio Alipay e/o WechatPay, tramite la quale avvengono le Operazioni; può essere utilizzata insieme al POS o indipendentemente dallo stesso.
1.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati in questo atto hanno il significato loro attribuito nel Contratto. In caso di contrasto, valgono le definizioni del precedente comma 1.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Servizio Alipay consente all’Esercente di ottenere dalla Società il pagamen- to, mediante accredito sul Conto, dell’importo delle Operazioni disposte in favore dell’Esercente medesimo dal Pagatore tramite il circuito Alipay, nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da Alipay e delle modalità indicate in questo atto, nella Guida al servizio e nelle istruzioni operative fornite dalla Società.
2.2 Il Servizio WechatPay consente all’Esercente di ottenere dalla Società il paga- mento, mediante accredito sul Conto, dell’importo delle Operazioni disposte in fa- vore dell’Esercente medesimo dal Pagatore tramite il circuito WechatPay, nel rispet- to delle regole tempo per tempo definite dal Gestore del circuito WechatPay e delle modalità indicate in questo atto, nella Guida al servizio e nelle istruzioni operative fornite dalla Società.
2.3 Il Servizio è regolato dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring e dalle norme relative ai Servizi Tecnici in quanto applicabili. In caso di contrasto pre- valgono le norme del Servizio qui riportate.
Art. 3 - Condizioni per l’utilizzo dei Servizi
Per utilizzare i Servizi l’Esercente deve:
a) essere in possesso di un Terminale compatibile con i Servizi; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale sono indicati nelle rispettive Guide al servi- zio;
b) configurare il proprio sistema operativo e il proprio Terminale secondo quanto
previsto nelle rispettive Guide al servizio;
c) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi e a mantenere sempre in con- dizioni di funzionamento ottimali le linee telefoniche e telematiche, le apparec- chiature e i programmi per la comunicazione con la Società;
d) attendere l’abilitazione del Terminale da parte della Società, la quale può avvalersi a tal fine di altro soggetto appositamente incaricato. Finché non è avvenuta l’abilita- zione, il Terminale non può essere utilizzato per l’effettuazione delle Operazioni. Inoltre, se l’Esercente usufruisce dei Servizi utilizzando il Terminale insieme al POS:
– deve aver concordato con la Società l’utilizzo di POS della Società stessa, dell’Esercente o di terzi;
– nel caso di POS della Società, deve essere avvenuta la registrazione del primo
collegamento del POS;
– nel caso di POS dell’Esercente o di terzi, deve essere avvenuta l’abilitazione
del POS.
Art. 4 - Esecuzione delle Operazioni
4.1 L’esecuzione delle Operazioni può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
– Modalità Passiva: l’Esercente - tramite l’apposita funzione del Terminale - inseri- sce i dati dell’Operazione, genera il QRCode contenente i dati dell’Operazione e lo espone al Pagatore su un supporto elettronico (es. display del Terminale, schermo del tablet) o cartaceo (es. stampa su rullo cartaceo del Terminale). Il Pagatore inquadra il QRCode attraverso l’apposita applicazione installata sul Dispositivo mobile e autorizza l’Operazione con le modalità previste da ciascun circuito;
– Modalità Attiva: il Pagatore, tramite l’apposita applicazione installata sul proprio Dispositivo mobile, inserisce i dati dell’Operazione e genera il QRCode conte- nente i dati dell’Operazione stessa con le modalità previste da ciascun circuito. L’Esercente tramite il Terminale provvede alla scansione del suddetto QRcode che in automatico avvia il processo di autorizzazione all’Operazione.
La trasmissione dei dati dell’Operazione alla Società per la richiesta di autoriz- zazione e la comunicazione del relativo esito, positivo o negativo, da parte della Società avviene tramite il Terminale o, ove utilizzato, tramite il POS; in quest’ulti- mo caso l’Esercente può visualizzare l’esito dell’autorizzazione, oltre che sul POS, anche sul Terminale.
4.2 Al termine dell’Operazione il Terminale o, ove utilizzato, il POS produce la me- moria di spesa relativa all’Operazione stessa, secondo quanto indicato nella rispetti- va Guida al servizio. L’Esercente consegna al Pagatore copia della memoria di xxxxx, trattenendo l’originale di quest’ultima ove stampato dal Terminale o, ove utilizzato, dal POS. Se a conclusione dell’Operazione il Terminale o, ove utilizzato, il POS non rilascia la memoria di spesa per cause tecniche, l’Esercente deve contattare il nume- ro verde della Società. In caso di Terminale o, ove utilizzato, di POS che non preve- de la stampa dell’originale della memoria di spesa (es. POS mobile), tale memoria è conservata dall’Esercente secondo quanto previsto all’art. 8 comma 2.
Art. 5 - Trasmissione dei dati delle Operazioni
La trasmissione alla Società dei dati delle Operazioni avviene automaticamente tra- mite il Terminale o, ove utilizzato, il POS. A questo scopo il Terminale e, ove utiliz- zato, il POS devono essere tenuti sempre accesi ed operativi a cura dell’Esercente, salvo che sia diversamente indicato nella Guida al servizio.
Art. 6 - Custodia del Terminale e del POS
6.1 L’Esercente deve:
a) proteggere il proprio sistema informativo e il Terminale contro l’accesso o l’uso abusivo da parte di terzi, nonché contro l’intrusione di virus, malware e altri sof- tware pericolosi;
b) mantenere il software e l’hardware del Terminale in condizioni di funzionamento
ottimali;
c) custodire il Terminale con la massima diligenza, installandolo in un luogo sicuro e di facile accesso;
d) utilizzare il Terminale solo per finalità lecite e comprese nell’ambito della presen- te Sezione, ponendo in essere quanto necessario per evitare l’utilizzo illecito del Terminale stesso.
6.2 In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, compromissione o in generale di uso non autorizzato del Terminale, l’Esercente deve darne tempestiva comunicazione alla Società con le modalità indicate in ciascuna Guida al servizio. Ricevuta la comunicazione, la Società blocca tempestivamente l’utilizzo dei Servizi per il Terminale oggetto della comunicazione. L’Esercente può successivamente richiedere la riattivazione dei Servizi per il Terminale oggetto della comunicazione, al ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza, seguendo le istruzioni riportate nelle rispettive Guide al servizio.
6.3 Per la custodia del POS, si rinvia a quanto previsto nel Contratto.
6.4 La Società mette a disposizione dell’Esercente sul proprio sito in area riservata o altro comunicato all’Esercente, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione. Tali informazioni restano disponi- bili per almeno trenta giorni. È onere dell’Esercente accedere a detto sito con rego- larità ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L’accesso al sito avviene previa registrazione.
6.5 La Società fornisce inoltre mensilmente all’Esercente all’indirizzo indicato in contratto un rendiconto scritto dove sono riepilogati gli accrediti e gli addebiti re- lativi alle Operazioni avvenute nel periodo di riferimento. Tale rendiconto è inoltre messo a disposizione dell’Esercente sul sito Internet di cui al precedente comma. L’Esercente, se non è una microimpresa, può chiedere che il rendiconto scritto non sia inviato.
6.6 La rendicontazione si intende approvata dall’Esercente se alla Società non perviene specifica contestazione scritta senza indugio e comunque entro sessan- ta giorni dalla data di messa a disposizione della lista movimenti o di ricevimento da parte dell’Esercente del rendiconto scritto; se l’Esercente è una microimpresa quest’ultimo termine è di 13 (tredici) mesi.
Art. 7 - Documentazione e prova delle Operazioni
7.1 La memoria di spesa prodotta dal Terminale o, ove utilizzato, dal POS riporta tut- te le informazioni necessarie all’identificazione di ciascuna Operazione, così come indicato nelle rispettive Guide al servizio.
7.2 L’originale della memoria di spesa - se stampato dal Terminale o, ove presente, dal POS - deve essere conservato dall’Esercente per almeno 5 (cinque) anni dal- la data dell’Operazione e deve essere messo a disposizione della Società entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta, che la Società può effettuare in qualsiasi modo. Analogo obbligo di conservazione e di messa a dispo- sizione deve essere osservato:
a. per l’originale della memoria di spesa in formato elettronico recante i dati dell’O- perazione, qualora il Terminale o, ove utilizzato, il POS non stampi su carta l’origi- nale della memoria di spesa;
b. per i documenti (scontrini, fatture, ricevute, ecc.) relativi all’acquisto a cui l’O- perazione si riferisce, che la Società ha facoltà di richiedere al fine di verificare la regolarità delle Operazioni medesime;
c. per i documenti comprovanti l’avvenuta ricezione della merce spedita al Pagato- re, nel caso previsto dal successivo art. 8 lett. e)
7.3 La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società cui si collega il Terminale o - ove utilizzato - il POS, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.
Art. 8 - Obblighi dell’Esercente
8.1 Xxxxx restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli e nel Contratto, l’Esercente deve:
a) accettare pagamenti effettuati tramite i circuiti Alipay e WechatPay per la vendita di beni o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, in qualunque periodo dell’anno, anche per importi di minima entità e senza fissare importi massimi, istruendo adeguatamente il proprio personale in tal senso;
b) assicurare che i beni e i servizi venduti tramite il Servizio WechatPay siano di qua- lità non inferiore a quelli forniti ai Pagatori che utilizzano altri strumenti di paga- mento e che il prezzo di vendita di detti beni e servizi non sia superiore a quello praticato ai Pagatori che utilizzano altri strumenti di pagamento;
c) accettare la restituzione, rinuncia o sostituzione di beni o servizi venduti ai Pa- gatori, con gli stessi criteri adottati per la clientela pagante con altri strumenti; in tale ipotesi, è fatto divieto all’Esercente di regolare in denaro contante o equi- valente l’operazione con i Pagatori, dovendo invece procedere con le modalità indicate al successivo art. 9;
d) esporre per tutta la durata del presente contratto, all’esterno o all’interno del Punto Vendita, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dalla Società, in modo evidente e alla pari rispetto alle vetrofanie e altri eventuali materiali degli altri Circuiti di pagamento;
e) nel caso in cui i beni acquistati dal Pagatore debbano essere consegnati o spediti, concordare per iscritto con il Pagatore i relativi termini e modalità e comunque effettuare la consegna o la spedizione con modalità atte a comprovare l’avvenuta ricezione dei beni da parte del Pagatore nei termini con il medesimo concordati. I documenti comprovanti l’avvenuta ricezione dei beni spediti al Pagatore devo- no essere conservati secondo quanto previsto nell’art. 7 comma 2;
f) segnalare immediatamente alla Società la cessazione per qualsiasi causa della
possibilità di utilizzare il Terminale o, ove utilizzato, il POS;
g) adempiere a proprie spese alle istruzioni comunicate dalla Società in base a di- sposizioni impartite dagli organi istituzionali e associativi, inclusi Alipay e il Gestore del Circuito WechatPay e i Circuiti di pagamento delle Carte Collegate ad Alipay e a WechatPay, comprese quelle riferite ai requisiti di sicurezza dei dati ed alle ri- chieste di verifiche e ispezioni e certificazioni da parte di Alipay e del Gestore del Circuito WechatPay e dei Circuiti di pagamento delle Carte Collegate ad Alipay e WechatPay; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all’Esercente sul sito internet della Società in area riservata che l’Esercente è tenuto a consultare; l’esistenza di eventuali aggiornamenti successivi alla stipula di questo contratto è comunicata all’Esercente nell’ambito della rendicontazione delle Operazioni;
h) trattare i dati dei Pagatori nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e delle eventuali istruzioni comunicate dalla Società;
i) inviare - nei tempi e nei modi indicati dalla Società - una fotografia digitale dell’e- sterno di ciascun Punto Vendita;
j) utilizzare il logo di Alipay e/o WechatPay esclusivamente in conformità a quanto previsto in questo atto e, in particolare, allo scopo di indicare la possibilità di pa- gare i beni e servizi venduti dall’Esercente stesso tramite i Servizi;
k) utilizzare i Servizi esclusivamente per conto proprio e per l’esercizio della propria attività economica (in particolare, per scopi rientranti nell’ambito commerciale per il quale l’Esercente detiene la licenza);
l) descrivere adeguatamente ai Pagatori i Servizi coerentemente a quanto previsto nelle rispettive Guide.
m)comunicare prontamente a Nexi ogni modifica delle informazioni riportate nel- la Domanda di Adesione e/o dei documenti relativi all’Esercente stesso e/o alla
sua attività commerciale anche al fine di permettere a Nexi di trasmettere dette informazioni al Gestore del Servizio WechatPay. Qualora Nexi richieda un aggior- namento di tali informazioni e/o documenti, l’Esercente deve fornire le informa- zioni e/o i documenti richiesti entro 5 giorni;
n) assistere Xxxx e il Gestore del Servizio WechatPay in ipotesi di reclami presentati
dai Pagatori.
8.2 L’Esercente non deve:
a) frazionare l’importo di un acquisto in più Operazioni;
b) applicare a carico dei Pagatori spese relative all’utilizzo dei Servizi quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 “Codice del Consumo”); la Società può riaddebitare all’Esercente le spese dal medesimo applicate ai Pagatori in violazione di quanto previsto in questa clausola;
c) corrispondere, salvo che sia diversamente pattuito con la Società, differenze o anticipi di denaro contante o equivalente. Tale divieto, in particolare, deve essere rispettato dall’Esercente anche nei casi in cui ritenga di accogliere l’eventuale richiesta del Pagatore di restituzione o sostituzione - anche parziale - della merce o dei servizi acquistati con i Servizi. In tali casi, l’Esercente è tenuto ad impartire alla Società una specifica disposizione irrevocabile di addebito nei propri con- fronti e di accredito in favore del Pagatore come previsto dal successivo art. 9;
d) utilizzare il Servizio Alipay per effettuare Operazioni relative all’acquisto di beni o servizi (i) che non siano conformi alle regole nazionali e internazionali in materia di importazioni ed esportazioni, o (ii) che siano specificati nella “Lista dei prodotti e servizi non ammessi da Alipay e/o dal Gestore del Circuito WechatPay” dispo- nibile sul sito internet della Società in area riservata che l’Esercente è tenuto a consultare tempo per tempo.
e) modificare o effettuare il “reverse engineering” del software messo a sua disposi- zione da Nexi o dal Gestore del Servizio WechatPay per l’utilizzo del Servizio;
f) trasferire a terzi o permettere a terzi di utilizzare (indipendentemente dal fatto che l’uso sia gratuito o meno) il software messo a sua disposizione da Nexi o dal Gestore del Servizio WechatPay per l’utilizzo del Servizio.
Art. 9 - Rapporti fra Esercente e Pagatori
9.1 La Società è estranea alle eventuali controversie tra Esercente e Pagatori riguar- danti i beni o i servizi oggetto delle Operazioni.
9.2 Qualora l’Esercente ritenga di accogliere la richiesta del Pagatore di restituzio- ne, rinuncia o sostituzione - anche parziale - di beni o servizi deve impartire alla Società, tramite il Terminale o - ove utilizzato – il POS, un ordine di addebito irre- vocabile nei propri confronti e di accredito del Pagatore dell’importo da rimborsa- re, entro i termini tempo per tempo definiti da Alipay e/o dal Gestore del circuito WechatPay o dai Circuiti di pagamento delle Carte Collegate ad Alipay e/o da We- chatPay. La Società può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di dare esecuzione all’ordine ricevuto.
9.3 La Società addebita sul Conto l’importo dei rimborsi riconosciuti dall’Esercente
al Pagatore.
Art. 10 - Accredito delle Operazioni e addebito delle commissioni
10.1 Il pagamento degli importi delle Operazioni avviene con accredito in Conto con la stessa periodicità scelta dall’Esercente nel Contratto per gli accrediti connes- si al Servizio Acquiring. L’accredito dei pagamenti può essere effettuato “al netto” o “al lordo” delle commissioni, secondo la stessa opzione e la stessa frequenza in- dicate dall’Esercente nel Contratto per gli accrediti connessi al Servizio Acquiring. In caso di pagamento al lordo delle commissioni, queste ultime sono addebitate in Conto con periodicità mensile.
10.2 Per il pagamento delle Operazioni fanno fede esclusivamente le date in cui la Società riceve sulle proprie apparecchiature elettroniche i dati relativi alle Opera- zioni medesime.
10.3 Per effetto dei pagamenti eseguiti, la Società è surrogata nei diritti, azioni ed eventuali garanzie dell’Esercente verso il Pagatore.
10.4 La Società può addebitare sul Conto l’importo di eventuali sanzioni applicate da Alipay e/o dal Gestore del circuito WechatPay o dai Circuiti di pagamento delle Carte Collegate a seguito dell’inosservanza da parte dell’Esercente degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio all’art. 8, primo comma, lett. g) della presente Se- zione).
10.5 Se l’Esercente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la Società può comunque disporre gli addebiti su quest’ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.
10.6 Qualsiasi onere presente o futuro dipendente da imposte, tasse, diritti e rite- nute di qualsiasi natura, che dovesse essere applicato in relazione al presente Con- tratto ed ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, è ad esclusivo carico dell’E- sercente – ad eccezione delle imposte sul reddito di Nexi – restando altresì inteso che Xxxx dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti dal presente Contratto.
Art. 11 - Sospensione o riaddebito dei pagamenti
11.1 La Società può sospendere il pagamento di quanto dovuto all’Esercente, fino a che abbia verificato, anche con il coinvolgimento di Alipay e/o del Gestore del Circuito WechatPay, o del Circuito di pagamento della Carta Collegata utilizzata dal Pagatore, l’effettiva e regolare esecuzione delle Operazioni. Per consentire tale verifica, l’Eser- cente deve permettere alla Società, su richiesta della medesima, ogni controllo sulla relativa documentazione contabile e fiscale. La comunicazione di sospensione del pa- gamento può essere data all’Esercente in qualsiasi forma, anche verbale.
11.2 La Società può rifiutare il pagamento dell’importo dell’Operazione o, se ha già effettuato tale pagamento, disporne il riaddebito sul Conto, salvo il dolo o la colpa grave della Società stessa, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme sull’esecuzione delle Operazioni indicate nell’art. 4 di
questo atto;
b) violazione degli obblighi indicati nell’art. 8 comma 1, lett. a), c), e e) di questo atto;
c) omessa consegna alla Società, da parte dell’Esercente, degli originali delle me- morie di spesa o della documentazione fiscale o dei documenti comprovanti l’avvenuta ricezione della merce spedita al Pagatore, entro il termine indicato all’art. 7 comma 2;
d) qualora i dati delle Operazioni non siano stati registrati dalle apparecchiature elettroniche della Società cui si collegano il Terminale o, ove utilizzato, il POS e nemmeno sia stato possibile rilevarli direttamente dal Terminale o dal POS;
e) emissione, da parte di Alipay e/o WechatPay o dei Circuiti di pagamento delle Carte Collegate, di provvedimenti di sicurezza a carico dell’Esercente o nel caso in cui la Società sia obbligata a restituire tale importo al Pagatore o ad Alipay e/o al Gestore del circuito WechatPay ai sensi di legge (es. Operazioni, rivelatesi irre- golari, fraudolente e/o contestate legittimamente dai Pagatori con conseguente obbligo di rimborso dell’Operazione al Pagatore o al suo intermediario).
Art. 12 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di Operazioni
12.1 La Società è responsabile nei confronti dell’Esercente se è dimostrato che essa:
a) non ha trasmesso l’Operazione ricevuta da Alipay e/o dal Gestore del circuito WechatPay o ha trasmesso un ordine inesatto oppure ha trasmesso tardivamente un ordine;
b) non ha accreditato l’importo dell’Operazione ricevuto anche con lieve ritardo; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Società ha ricevuto l’importo.
12.2 La Società:
– nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, tra- smette senza indugio l’ordine corretto e, in caso di trasmissione tardiva, ricono- sce all’Esercente una data valuta non successiva a quella che chi gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione;
– nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), accredita l’importo dell’Operazione sul Conto, applicando una data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
– in entrambi i casi rimborsa eventuali spese e interessi imputati all’Esercente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione.
12.3 Resta salvo quanto previsto dall’art. 1 della sezione 1 del Contratto.
Art. 13 - Risoluzione e sospensione
13.1 Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il Contratto con riferimento ai Servizi (anche relativamente ad uno solo di essi), previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi:
obblighi stabiliti negli artt. 3, 4, 6, 7 e 8 di questa Sezione;
obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla
Società.
Resta salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
13.2 La Società può considerare risolto il rapporto regolato dalla presente Sezione, ai sensi dell’art 1353 cod. civ., qualora si verifichi una ripetuta accettazione di Opera- zioni fraudolente, non regolari o contestate legittimamente dai Pagatori.
13.3 La Società può sospendere i Servizi (anche relativamente ad uno solo di essi) dandone comunicazione all’Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge
o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regola- mento, nei seguenti casi:
a) se si verificano uno o più eventi previsti ai commi precedenti;
b) in caso di richiesta di Xxxxxx e/o Gestore del Circuito WechatPay o dei Circuiti di Pagamento delle Carte Collegate o in caso di contestazioni inerenti i Servizi da parte della stessa Società e o di terzi;
c) per ragioni di sicurezza o per interventi di manutenzione programmata o aggior- namento tecnico.
13.4 Restano ferme le altre cause di risoluzione e sospensione previste nel Contrat- to, che si intendono applicabili anche con riferimento ai Servizi.
13.5 La Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali mal- funzionamenti dell’App Alipay e/o dell’App Wechat o da eventuali interruzioni dei Servizi dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi – anche del proprio personale – disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell’Esercente o di terzi.
Art. 14 - Modifica delle Guide al servizio
La Guida al servizio può essere modificata o integrata dalla Società per esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l’efficienza o la sicurezza dei Servizi. La versione aggiornata della Guida
al servizio è disponibile sul sito internet della Società che l’Esercente è tenuto a consultare tempo per tempo. L’esistenza di eventuali aggiornamenti successivi alla stipula di questo contratto è comunicata all’Esercente nell’ambito della rendicon- tazione delle Operazioni.
Art. 15 - Pubblicità
La Società e l’Esercente si impegnano a non effettuare annunci pubblicitari, comu- nicati stampa o altre comunicazioni in merito a questo atto e all’utilizzo dei Servizi da parte dell’Esercente senza previo consenso scritto dell’altra parte.
Inoltre, l’Esercente si impegna a utilizzare e smaltire i materiali relativi ai Servizi in conformità a quanto indicatogli da Nexi nella Guida al Servizio.
SEZIONE 5 - SERVIZI DISTINTIVI
Articolo 1 - Oggetto
La presente sezione disciplina l’erogazione, a richiesta dell’Esercente dei Servizi Distintivi Alberghi e dei Servizi Distintivi Noleggi. L’elenco puntuale delle catego- rie merceologiche degli esercenti che possono richiedere tali servizi è disponibile nell’area Trasparenza del sito xxx.xxxx.xx.
L’Esercente, prende atto ed accetta che: (i) l’erogazione dei Servizi Distintivi Alber- ghi e dei Servizi Distintivi Noleggi è subordinata al convenzionamento dell’Esercen- te per l’accettazione delle Carte e (ii) per tutto quanto non previsto, o non diver- samente previsto, nel presente Regolamento Servizi Distintivi Nexi rimarrà valido quanto riportato nel Regolamento Esercenti Nexi Direct.
Articolo 2 - Servizi Distintivi Alberghi
2.1 L’attivazione dei Servizi Distintivi Alberghi consente all’Esercente che opera nel settore alberghiero (hotel, motel, resort, bed&breakfast, etc.) di offrire un set di ser- vizi ai Titolari delle Carte indicate al successivo art. 3.2.
2.2 Per gli esercenti appartenenti alla categoria Agenzia Viaggi sarà disponibile, ove previsto dal Circuito, il solo servizio Prepagamento deposito anticipato.
Articolo 3 - Elenco dei Servizi Distintivi Alberghi e disposizioni comuni/No Show
3.1 I Servizi Distintivi Alberghi sono i seguenti: a) “Prenotazione Garantita”; b) “Pre- payment/Advance Deposit Service” (prepagamento /deposito anticipato); c) “Prio- rity Check-out Service”; d) “Delayed Charge”.
3.2 I Servizi Distintivi Alberghi possono essere forniti esclusivamente a: a) Titolari di Carte Nexi; b) Titolari di Carte appartenenti ai Circuiti Visa, Mastercard e JCB; c) Ti- tolari di eventuali ulteriori Carte comunicate all’Esercente ai sensi dell’art. 18 delRe- golamento Esercenti Nexi Direct.
3.3 L’Esercente si obbliga a conservare tutta la documentazione citata nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Alberghi per almeno 13
(tredici) mesi dal momento della Transazione.
3.4 L’Esercente dovrà comunicare, chiaramente e per iscritto, al Titolare tutti i dati e le informazioni indicati nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Alber- ghi (in particolare il Codice Prenotazione e la “Cancellation Policy”), anche qualora l’interlocutore non sia il Titolare bensì un intermediario o un sistema informatico di gestione delle prenotazioni . In questo ultimo caso, il rapporto sarà comunque da intendersi tra Titolare ed Esercente, e quindi l’Esercente dovrà sempre richiedere tutti i dati del Titolare e della Carta e la cancellation policy debitamente sottoscritta. Il documento sottoscritto dal titolare per accettazione delle condizioni relative ai singoli servizi Distintivi Alberghi contenente i dati e le informazioni di cui sopra do- vrà essere restituito all’esercente; in caso contrario, l’Esercente non potrà avvalersi dei servizi e delle procedure come disciplinate nella presente Sezione e la Società avrà diritto di riaddebitare all’Esercente le Transazioni già accreditate.
3.5 Il servizio “Priority Check Out” e il servizio “Delayed Charge”, di seguito discipli- nati, possono essere sottoscritti dal Titolare anche durante le procedure di check- in. A tal fine l’Esercente dovrà predisporre apposita modulistica.
3.6 L’Esercente dovrà inviare la documentazione di cui alla presente Sezione ai Ti- tolari via fax o e-mail, o comunque in modo che possa esserne provata l’avvenuta ricezione e accettazione. Qualora il Titolare lo richieda, la documentazione deve essere inviata tramite posta.
SERVIZIO PRENOTAZIONE GARANTITA
Articolo 4 - Descrizione del servizio
Il Servizio di “Prenotazione Garantita” consente ai Titolari delle Carte indicate al precedente art. 3.2 di prenotare soggiorni anche di una sola notte, comunicando il numero della propria Carta a garanzia della prenotazione. In caso di mancata pre- sentazione del Titolare, se la prenotazione non sia stata cancellata nei termini e con le regole indicate nel successivo art. 6, l’Esercente potrà addebitare al Titolare l’im- porto corrispondente ad un pernottamento.
Articolo 5 - Procedure di prenotazione relativamente al servizio di Prenota- zione Garantita
5.1 L’Esercente dovrà acquisire e conservare dal Titolare una comunicazione scritta contenente: a) numero e data di scadenza della Carta; b) nominativo
del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede); c) indirizzo, recapito telefonico ed e-mail (se disponibile) del Titolare; d) durata del soggiorno e tipo di accomodamento.
5.2 L’Esercente si obbliga ad informare il Titolare, prima di effettuare la prenota- zione, sulle modalità ed i termini del Servizio di “Prenotazione Garantita”, specifi- cando in particolare: a) modalità per la cancellazione (riportate al successivo art. 6); b) responsabilità in caso di “no-show” o di mancata/tardiva cancellazione della prenotazione.
5.3 L’Esercente dovrà assegnare un Codice Prenotazione alla richiesta di prenota- zione ed annotare su apposito registro tale Codice Prenotazione ed i
dati di cui al precedente comma 1.
5.4 L’Esercente dovrà inviare al Titolare conferma scritta della prenotazione, indi- cando: a) importo complessivo del soggiorno prenotato; b) dettagli relativi al tipo di sistemazione e durata del soggiorno; c) indirizzo esatto della struttura; d) Codice Prenotazione; e) la propria “Cancellation Policy” di cui al successivo art. 6.
5.5 In caso di prenotazione telefonica l’Esercente deve fornire per iscritto al Titolare di Carta i termini e le condizioni di prenotazione e la relativa cancellation policy. Deve archiviare la corrispondenza in merito ed essere in grado di produrla in caso di disputa.
5.6 Per prenotazioni fatte di persona la policy di cancellazione deve essere fornita per iscritto e, se riportato sul retro di una ricevuta, deve essere previsto lo spazio per la firma a dimostrazione della presa visione/accettazione da parte del Titolare.
5.7 In caso di prenotazione fatte su canale on-line è previsto l’uso della firma elet- tronica a dimostrazione della ricezione e accettazione delle condizioni di preno- tazione e della cancellation policy direttamente da parte del Titolare. È consentita la possibilità di utilizzare la modalità “click to accept” per permettere al Titolare di Carta di accettare le condizioni di cancellation policy pubblicate sul sito dell’Eser- cente ad esempio: check box “Confermo di aver letto e compreso le condizioni di prenotazione e la cancellation policy”. In caso di disputa l’Esercente deve essere in grado di fornire evidenza del collegamento ipertestuale (che non deve riportare su un’altra pagina web, ma deve rimanere all’interno della stessa pagina di preno- tazione) e della relativa accettazione. La modalità di accettazione “click to accept” deve essere riconducibile al titolare che ha eseguito l’autenticazione e alla specifica prenotazione.
Articolo 6 - Procedure di cancellazione relativamente al servizio di Prenota- zione Garantita
6.1 L’Esercente deve provvedere a definire la propria “Cancellation Policy” autono- mamente e nel rispetto delle regole stabilite in materia dai Circuiti,
e dovrà renderla nota per iscritto al Titolare ed ottenerne la espressa accettazione scritta. La Policy, in particolare, dovrà indicare:
data ed orario entro cui il Titolare può effettuare la cancellazione della prenota- zione senza alcun addebito a suo carico: a tal fine l’Esercente prende atto che, secondo le regole dei Circuiti, nessun addebito potrà essere imputato al Titolare se quest’ultimo effettua la cancellazione entro le 24 ore successive alla ricezione della conferma della prenotazione da parte dell’Esercente.
responsabilità e conseguenze per il Titolare, in caso di mancato arrivo (“no- show”) o di mancata/tardiva cancellazione della prenotazione nei termini e con le modalità previsti (in particolare l’importo - non superiore all’importo di una notte di soggiorno - che gli verrà addebitato in caso di “no-show” o di mancata/ tardiva cancellazione nei termini e con le modalità previsti).
Quando la prenotazione viene effettuata all’interno del periodo di cancellazione previsto dall’Esercente, nessun addebito può essere imputato al Titolare se effettua la cancellazione fino alle ore 18.00 del giorno previsto di arrivo (ad esempio se la cancellazione è ammessa entro 48 ore dalla data di arrivo e il Titolare prenota 24 ore
prima dell’arrivo, il termine ultimo per la cancellazione è fissato per le ore 18:00 del giorno previsto per l’arrivo senza applicazione delle regole previste in caso di “no show” e di alcuna penale).
In caso di mancata presentazione del Titolare nel giorno di arrivo, l’Esercente dovrà mantenere valida la prenotazione per ulteriori 24 ore. L’Esercente è obbligato ad accettare la cancellazione del Titolare se fatte nei termini concordati. Accettata la cancellazione, l’Esercente dovrà assegnare un Codice Cancellazione ad ogni richie- sta di cancellazione e dovrà inviare al Titolare conferma scritta della cancellazione indicando:
a) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo
prevede);
b) Codice Cancellazione;
c) invito a conservare la documentazione.
Nel caso in cui l’Esercente non rispetti i suddetti termini, si applicano le regole dei Circuiti, ivi comprese eventuali sanzioni e penalità. Qualora l’Esercente non defini- sca la propria “Cancellation Policy” o la definisca non rispettando le regole dei Cir- cuiti, si applicheranno queste ultime.
Articolo 7 - “No Show”
7.1 In caso di mancato arrivo del Titolare e di mancata/tardiva cancellazione del- la prenotazione entro i termini e con le modalità stabiliti ai sensi del precedente art. 6 (c.d. “No Show”) l’Esercente dovrà inviare al Titolare tutta la documentazione pertinente la prenotazione originaria unitamente alle Condizioni di Cancellazione accettate dal Titolare. Indicando: a) importo corrispondente ad una notte di per- nottamento; b) numero e data di scadenza della Carta; c) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede); d) Codice Auto- rizzazione; e) dati dell’Esercente; f) dicitura “no-show” in sostituzione della firma del Titolare; g) nel campo descrizione della mail di addebito l’indicazione “no-show”.
7.2 L’Esercente è tenuto a custodire e a fornire alla Società su richiesta in caso di disputa (entro i tempi previsti nel Regolamento Esercenti Nexi Direct) tutta la do- cumentazione inerente:
la Prenotazione richiesta dal Titolare;
la conferma di Prenotazione effettuata dall’Esercente;
l’evidenza delle Condizioni di Cancellazione fornite al Titolare e accettate da quest’ultimo direttamente in fase di prenotazione;
l’eventuale Cancellazione ricevuta dal Titolare e codice di Cancellazione assegnato; termini e Condizioni generali di servizio;
la copia della ricevuta/fattura e evidenza del Pagamento No Show; ogni eventuale corrispondenza intercorsa con il Titolare.
L’Esercente dovrà - in ogni caso - richiedere l’autorizzazione per l’addebito rela- tivo all’importo corrispondente alla prima notte di pernottamento tramite POS o Gateway di pagamento.
Tale operazione deve essere effettuata il giorno successivo a quello previsto per l’ar- rivo e può essere eseguita tramite POS, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale del numero della Carta (operazione non possibile con le carte MAESTRO). Il pagamento avverrà secondo le normali procedure per le transazioni mediante POS, come disciplinate nel Regolamento Esercenti Nexi DIrect.
Articolo 8 - Gestione dell’overbooking in relazione al servizio di Prenotazio- ne Garantita
In caso di overbooking, l’Esercente è tenuto a fornire:
Ai Titolari di Carte recanti i marchi Visa e Mastercard: a) sistemazione analoga o su- periore a quella per cui è stata effettuata la prenotazione, facendosi carico dell’im- porto relativo alla prima notte; b) eventuale trasporto verso la nuova sistemazione;
c) una telefonata di 3 (tre) minuti e l’invio dei messaggi presso la nuova destinazione. Ai Titolari di Carte recanti il marchio JCB: a) sistemazione analoga a quella per cui è stata effettuata la prenotazione, facendosi carico dell’importo relativo al numero di notti prenotate o fino al momento in cui si sarà liberata la sistemazione inizialmente prenotata; b) eventuale trasporto giornaliero
da e verso la sistemazione alternativa fino al momento in cui si sarà liberata la si- stemazione inizialmente prenotata; c) due telefonate di 3 (tre) minuti e l’invio dei messaggi presso la nuova destinazione.
Articolo 9 - Descrizione del servizio Prepagamento/deposito anticipato
9.1 Il Servizio “Prepagamento/deposito anticipato” viene offerto agli Esercenti ap- partenenti al settore alberghiero.
9.2 Il prepagamento può essere per un importo parziale o totale del bene/servizio acquisito. Non si tratta di caparra confirmatoria, ma di un servizio disciplinato se- condo regole di seguito illustrate.
9.3 In caso di prepagamento, l’Esercente deve fornire per iscritto al Titolare (al fine
di ricevere da questo il consenso al pagamento):
Descrizione beni/servizi che verranno forniti (es.: descrizione del soggiorno e
accomodamento).
Termini del servizio che verrà erogato (es.: caratteristiche e durata).
Data e ora in cui bene e servizi verranno forniti al Titolare (es.: data prenotazione).
Importo del prepagamento.
Nel caso di prepagato parziale, il costo totale di quanto acquistato. Termini del pagamento finale.
Policy di cancellazione e rimborso (espressamente accettata per iscritto dal Titolare).
Data entro cui il Titolare può cancellare l’acquisto di merce e servizio senza per- dere il pagamento che è stato fatto.
Informazione inerente qualsiasi ulteriore addebito associato.
Il documento deve includere, inoltre, il codice di autorizzazione, il numero di con- ferma prenotazione, l’indirizzo fisico della struttura e, in caso di emissione scontrino POS, la dicitura “prepayment/advance deposit” al posto della firma del Titolare. Tale transazione non potrà in nessun caso
essere utilizzata per addebiti relativi ad eventuali danni o furti.
Articolo 10 - Cancellazione del Prepagamento
10.1 Se il Titolare cancella i servizi oggetto di prepagamento e la cancellazione è sta- ta fatta nel rispetto dei termini delle policy di cancellazione, l’Esercente deve fornire al titolare entro 3 gg lavorativi entrambi i seguenti materiali:
Conferma scritta di cancellazione o rimborso.
Ricevuta a credito per l’importo pagato dal Titolare e che risultava rimborsabile
dalla policy di cancellazione.
10.2 Se il Titolare non ha finito di pagare quanto acquistato (prepagamento parziale) o non ha cancellato nei termini previsti, l’Esercente può trattenere
il prepagamento solo se nella policy di cancellazione ha esplicitamente indicato che
il prepagamento non era rimborsabile.
10.3 Se l’Esercente non rispetta quanto indicato nel presente articolo deve rifonde- re la somma di ogni prepagamento già onorato dal Titolare.
PRIORITY CHECK OUT SERVICE E DELAYED CHARGE
Articolo 11 - Servizio Priority Check Out Service e Servizio Delayed Charge
11.1 Il Servizio “Priority Check-Out Service” consente al Titolare delle Carte indicate al precedente art. 3.2 di evitare le procedure di check-out al momento della par- tenza dalla struttura: il Titolare che abbia sottoscritto un apposito accordo (“Agree- ment”) potrà lasciare la struttura senza effettuare il checkout.
In tal caso, il conto verrà addebitato sulla Carta del Titolare e la documentazione verrà spedita all’indirizzo indicato dal Titolare.
11.2 Il Servizio “Delayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare delle Carte indicate al precedente art. 3.2, e che abbia sottoscritto apposito accor- do (“Agreement”), l’importo relativo a spese non note al momento del checkout e rilevate dopo la partenza del Titolare, relative a: a) Pagamento camera/Tasse; b) eventuali perdite, furti, danneggiamenti; c) Minibar/ Ristorante/Bar (per carte ap- partenenti al Circuito Visa e Mastercard).
11.3 La Carta dovrà essere presentata all’Esercente al momento della sottoscrizione dell’Agreement (preferibilmente durante il check in), affinché l’Esercente possa ri- chiedere la preventiva autorizzazione per l’importo previsto per il soggiorno (anche se inferiore al proprio limite di spesa).
Per entrambi i servizi, l’Esercente dovrà far sottoscrivere al Titolare un Agreement
in cui indicare:
nome e cognome come indicati sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo
preveda),
indirizzo, numero di telefono e, se disponibile, numero di fax ed indirizzo e-mail del Titolare;
impegno del Titolare a regolare le spese sulla propria Carta di tutte le tipologie di spesa oggetto del servizio “Delayed Charge” o “Priority Check-Out” (elencate in modo dettagliato), specificate per natura ed importo.
Tale Agreement dovrà prevedere che:
il Titolare riconosce espressamente come validi e dallo stesso accettati anche tutti gli importi relativi a telefonate, consumazioni etc. riscontrati successiva- mente alla sua partenza, ed autorizza l’Esercente ad addebitare sulla propria Car- ta tutti i suddetti importi (per il Servizio “Delayed Charge”);
ovvero il Titolare autorizza l’Esercente ad addebitare sulla propria Carta tutte le spese sostenute durante il soggiorno nel caso in cui debba lasciare l’albergo sen- za effettuare il check-out (per il Servizio “Priority Check Out Service”).
Articolo 12 - PRIORITY CHECK OUT SERVICE
12.1 L’Esercente dovrà compilare un apposito documento di vendita al fine di im- partire un ordine di pagamento indicando: a) importo complessivo delle spese da addebitare al Titolare; b) numero e data di scadenza della Carta; c) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta, (se la tipologia di prodotto lo prevede); d) Codi- ce Autorizzazione; e) dati dell’Esercente; f) dicitura “Priority Check Out” in sostitu- zione della firma del Titolare.
12.2 L’ordine di pagamento deve essere impartito tramite Gateway di pagamento. L’Esercente potrà utilizzare anche il POS, qualora questo sia abilitato alla digitazione
manuale del codice Carta (operazione non possibile con le carte MAESTRO), ma in quest’ultimo caso l’emettitore della carta potrà negare l’autorizzazione. Il pagamen- to avverrà secondo le normali procedure per le Transazioni effettuate con Carte mediante POS, come disciplinate nel Regolamento Esercenti Nexi Direct.
12.3 L’Esercente dovrà, altresì consegnare al Titolare (alternativamente, in struttu- ra o per posta entro 3 (tre) giorni dall’avvenuta transazione): a) copia del “Priority Check-Out Agreement”; b) conto dell’albergo con dettaglio delle voci di spesa; c) copia del documento di vendita di cui al precedente art. 12.1.
Articolo 13 - DELAYED CHARGE
13.1 Con riferimento al servizio “Delayed Charge” l’eventuale constatazione circa la necessità di dar seguito ad un Delayed Charge dovrà essere dall’Esercente docu- mentata con l’emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa:
entro 90 giorni di calendario dalla data di check-out nel caso di “Delayed Charge” per voci di spesa aggiuntive (es. multe per smoking policy non rispettata, spese per minibar, pranzi/cene extra) e di “Delayed Charge” dovuti a perdita/furto/danni; entro 24 ore dalla data di check-out per voci di spesa già previste a contratto (quindi già accettate dal Titolare in fase di check-in) ma non incassate in fase di check-out per errore dell’Esercente.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di check-out e prima di processare qualsiasi ad- debito aggiuntivo è necessario fornire per iscritto al Titolare:
indicazione della causa dell’addebito;
indicazione della quota di perdita, furto o danni che resterà a carico del Titolare in quanto non rimborsabile da un’eventuale assicurazione stipulata dall’Esercente; informativa che il pagamento dell’addebito può avvenire anche con modalità diverse dalla Carta precedentemente utilizzata.
Il Titolare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione sopra in- dicata e senza costi aggiuntivi per l’Esercente, può fornire per iscritto un preventivo alternativo per la riparazione dei danni.
L’Esercente deve aspettare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma della ricezione della documentazione fornita al Titolare prima di procedere al “Delayed Charge” per danni. Se non viene raggiunto alcun accordo tra l’Esercente e il Titolare, e se l’Esercente processa comunque una transazione di “Delayed Charge”, il Titolare può contestarla. Per le Carte appartenenti al circuito Mastercard, l’Esercente non può procedere all’addebito di un “Delayed Charge” relativo a perdita, furto o danni a meno che il Titolare non abbia fornito esplicito consenso ad essere addebitato per lo specifico importo dopo essere stato informato dall’Esercente di tale adde- bito. Inoltre, perché un “Delayed Charge” relativo a perdita, furto o danni su carta Mastercard sia valido, deve essere provata l’autenticazione del titolare (PIN o firma) per la specifica transazione. La fattura dovrà prevedere una puntuale descrizione di ogni bene e/o servizio che verranno addebitati. Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare.
13.2 L’Esercente dovrà compilare un apposito documento di vendita al fine di im- partire un ordine di pagamento indicando: a) importo complessivo delle
spese da addebitare al Titolare; b) numero e data di scadenza della Carta; c) nomi- nativo del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede);
d) Codice Autorizzazione; e) dati dell’Esercente; f) dicitura “Signature on file” in so- stituzione della firma del Titolare.
Tale operazione deve essere eseguita tramite Gateway di pagamento o altra mo- dalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titola- re previste dai circuiti. L’esercente potrà utilizzare anche il POS, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale del codice Carta (operazione non possibile con le carte MAESTRO), ma in quest’ultimo caso l’emettitore della carta potrà negare l’autorizzazione.
Il pagamento avverrà secondo le normali procedure per le transazioni effettuate con Carte, mediante POS o Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti, come disciplinate nel Regolamento Esercenti Nexi Direct.
Articolo 14 - Servizi Distintivi Noleggi
14.1 L’attivazione dei Servizi Distintivi Noleggi consente all’Esercente che opera nel settore del noleggio di veicoli, natanti, attrezzature, equipaggiamenti, etc. di offrire un set di servizi ai Titolari delle Carte indicate al successivo art. 15.2.
14.2 Per quanto non espressamente disciplinato da questa sezione, si rinvia alle di- sposizioni, ivi comprese le definizioni, contenute nel Regolamneto Esercenti Nexi Direct, di tempo in tempo vigenti.
Articolo 15 - Elenco dei Servizi Distintivi Noleggi e disposizioni comuni
15.1 I Servizi Distintivi Noleggi sono i seguenti: “Servizio di Noleggio”; “Delayed Charge”.
15.2 Il “Servizio di Noleggio” è riservato ai Titolari di: a) Carte che riportano i marchi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro e JCB (in caso di pagamento del noleggio al momento del ritiro dell’oggetto), ovvero b) Carte che riportano i marchi Visa, Ma-
stercard e JCB (in caso di pagamento del noleggio al momento della riconsegna dell’oggetto).
15.3 Il Servizio “Delayed Charge” è riservato ai Titolari di Carte che riportano i marchi Visa, Mastercard e JCB con le limitazioni indicate all’art. 18.1.
15.4 I Servizi Distintivi Noleggi potranno essere estesi ai Titolari di eventuali ulteriori Carte comunicate all’Esercente ai sensi dell’art. 5 della Sezione 1 del Regolamento Esercenti Nexi Direct.
15.5 L’Esercente dovrà comunicare, chiaramente e per iscritto, al Titolare tutti i dati e le informazioni indicati nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi No- leggi (in particolare ”Terms and Conditions” e la “Cancellation Policy”), anche qualo- ra l’interlocutore non sia il Titolare bensì un intermediario. In questo ultimo caso, il rapporto sarà comunque da intendersi tra Titolare ed Esercente, e quindi l’Esercen- te dovrà sempre richiedere tutti i dati del Titolare e della Carta.
Il documento contenente i dati e le informazioni di cui sopra dovrà essere restituito all’Esercente sottoscritto dal Titolare per accettazione delle condizioni relative ai singoli Servizi Distintivi Noleggi; in caso contrario, l’Esercente non potrà avvalersi dei Servizi Distintivi Noleggi e la Società avrà diritto di riaddebitare all’Esercente le transazioni già accreditate.
15.6 L’Esercente si obbliga a conservare tutta la documentazione citata nei succes- sivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Noleggi per almeno 13 (tredici) mesi dal momento della transazione.
15.7 L’Esercente per ogni transazione si obbliga a:
presentare alla firma del Titolare esclusivamente documenti di vendita compilati
in ogni campo;
tenere a disposizione della Società, per i 13 (tredici) mesi successivi alla transa- zione, tutta la documentazione alla cui conservazione è tenuto ai sensi della presente sezione e, in caso di richiesta da parte della Società, a trasmetterla alla medesima entro 7 (sette) giorni;
far sottoscrivere al Titolare un documento che attesti dettagliatamente lo stato dell’oggetto (compreso, eventualmente, il livello di carburante contenuto nel ser- batoio), sia al momento del ritiro sia al momento della restituzione del medesimo; conservare e custodire con cura tutti i supporti, documenti e registri che con- tengano i numeri delle Carte ed i dati personali dei Titolari, nonché i documenti di vendita e consentire l’accesso a tale documentazione solo al personale au- torizzato e solo per gli usi connessi al servizio erogato, fino al momento in cui potranno essere distrutti o resi illeggibili, restando inteso che: (i) l’Esercente non potrà comunicare, vendere, acquistare o scambiare i dati dei Titolari né i numeri delle Carte in alcun modo e forma; (ii) l’Esercente non potrà conservare in alcun modo i dati che non siano riportati sul fronte delle Carte, nei casi in cui le transa- zioni vengano effettuate mediante lettura di banda magnetica o microchip; redigere il contratto di noleggio, riportandovi tutti i dati/criteri utilizzati per de- terminare l’importo del servizio, sia in lingua italiana che in lingua inglese, così come ogni altro documento che, se sottoscritto dal Titolare, comprovi lo stato dell’oggetto, sia al ritiro che alla riconsegna;
inviare eventuali comunicazioni e la documentazione che è tenuto a fornire al Titolare direttamente a quest’ultimo, anche nel caso in cui la transazione sia stata effettuata tramite l’intermediazione di un’agenzia di viaggi;
rivalersi esclusivamente sull’agenzia di viaggi che abbia emesso un voucher pre- pagato relativo ai servizi oggetto della presente sezione a favore di un Titolare, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale agenzia di viaggi non ne abbia corrispo- sto il relativo importo all’Esercente.
SERVIZIO DI NOLEGGIO
Articolo 16 - Servizio di Noleggio
Il “Servizio di Noleggio” consente all’Esercente di addebitare sulla Carta l’importo del noleggio sia al momento del ritiro dell’oggetto da parte del Titolare sia al mo- mento della riconsegna del medesimo, con le diverse modalità indicate ai successivi articoli. La tipologia di Carte che possono essere accettate per l’una e l’altra moda- lità di pagamento sono individuate al precedente art. 15.
Articolo 17 - Pagamento del noleggio al momento del ritiro dell’oggetto
17.1 Qualora il pagamento del noleggio sia effettuato al momento del ritiro dell’og- getto da parte del Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 15.2, l’Eser- cente si obbliga a:
17.1.1 far sottoscrivere al Titolare un contratto di noleggio contenente:
a) nome e cognome, come indicati sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda), indirizzo, numero di telefono e, se disponibili, numero di fax ed indiriz- zo e-mail del Titolare;
b) data di ritiro dell’oggetto e durata del noleggio;
c) costo del servizio stimato in base a:
– durata del noleggio;
– costo giornaliero del noleggio;
– tasse e assicurazioni;
– eventuali accessori (porta-sci, seggiolini per bambini, etc.);
d) chilometraggio preventivato (se applicabile);
e) importi di eventuali franchigie danni;
f) importi di eventuali spese amministrative;
g) i dati dello scontrino POS emesso per la richiesta dell’autorizzazione attraverso la lettura fisica della Carta (con lettura della banda magnetica o del chip della Carta).
17.1.2 richiedere l’autorizzazione, previa esibizione della Carta da parte del Titola- re, per l’importo stimato di cui al precedente comma 1.1, lett. c) tramite POS (con lettura della banda magnetica o del chip della Carta) e perfezionare la transazione seguendo le normali procedure per le transazioni effettuate con Carte di credito, mediante Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza confor- me alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti o mediante POS, come disciplinate nel Regolamento Esercenti Nexi Direct;
17.1.3 emettere la fattura relativa al servizio, con riferimento al contratto di noleggio sottoscritto dal Titolare.
17.1.4 far sottoscrivere al Titolare il contratto “Delayed Charge” come disciplinato al
successivo articolo 20.
17.1.5 consegnare al Titolare copia del documento di vendita, della fattura e del con- tratto di noleggio e del “Delayed Charge” agreement.
17.2 Al momento della riconsegna dell’oggetto da parte del Titolare, l’Esercente si obbliga a:
17.2.1 calcolare l’importo totale del servizio erogato, in base al consuntivo delle voci
indicate al precedente comma 1.1, lett. c);
17.2.2 chiedere al Titolare, qualora l’importo totale sia superiore a quello stimato e già pagato, di pagare la differenza con il mezzo di pagamento da lui
prescelto, che potrà essere anche una Carta diversa da quella utilizzata per la prima
transazione;
17.2.3 qualora l’importo totale sia inferiore a quello stimato e già pagato, effettuare un’operazione di storno per la parte di importo non dovuto.
Articolo 18 - Pagamento del noleggio al momento della riconsegna dell’og- getto
18.1 Al momento della riconsegna dell’oggetto da parte del Titolare, oltre a quanto previsto al comma 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4. l’Esercente dovrà:
18.1.1 calcolare l’importo totale del servizio erogato, in base al consuntivo delle voci indicate al precedente punto 17.1.1, lett. c);
18.1.2 verificare che la Carta utilizzata per il pagamento sia la stessa presentata al mo- mento del ritiro dell’oggetto e che quindi il numero della medesima coincida con quello riportato sul contratto di noleggio;
18.1.3 richiedere, qualora l’importo finale ecceda l’importo precedentemente auto- rizzato, un’ulteriore autorizzazione per un importo pari a tale eccedenza, tramite Gateway di pagamento ovvero tramite POS;
18.1.4 stampigliare i dati della Carta sul contratto di noleggio sottoscritto dal Titolare al fine di comprovare la presenza fisica della Carta al momento dell’autorizzazione, ovvero allegare al medesimo lo scontrino di autorizzazione ottenuto dal POS;
18.1.5 compilare un apposito documento di vendita al fine di impartire un ordine di
pagamento, indicando:
nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (qualora la tipologia di prodot- to lo preveda);
numero e data di scadenza della Carta;
codice/i di autorizzazione ottenuto/i ai sensi del precedente comma 1.3;
importo/i complessivo autorizzato/i; data/e di autorizzazione;
dati (ditta/nome commerciale e codice) dell’Esercente;
l’eventuale quantità di carburante residua (in caso non fosse necessario un rifor- nimento integrativo, ciò deve essere espressamente indicato nella ricevuta);
la data e l’ora della riconsegna (in caso non fosse necessario un ulteriore adde- bito per una ritardata riconsegna, ciò deve essere espressamente indicato sulla ricevuta);
eventuali danni riscontrabili sull’oggetto (l’assenza di danni visibili deve essere espressamente indicata sulla ricevuta) da addebitare separatamente dalla fattura di noleggio, tramite Servizio Delayed Charge.
La transazione deve essere effettuata, eventualmente a mezzo POS o Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di au- tenticazione del Titolare previste dai circuiti, in data corrispondente alla riconsegna dell’oggetto;
18.1.6 far sottoscrivere al Titolare il documento di vendita e verificare la conformità della firma, ovvero richiedere al Titolare la digitazione del proprio PIN a seconda della tipologia di Carta utilizzata, secondo quanto previsto e disciplinato nel Rego- lamento Esercenti Nexi Direct;
18.1.7 emettere la fattura relativa al servizio, con riferimento al contratto di noleggio sottoscritto dal Titolare;
18.1.8 consegnare al Titolare copia del documento di vendita, copia del contratto di noleggio, copia del Delayed Charge Agreement e la fattura.
SERVIZIO DELAYED CHARGE
Articolo 19 - Servizio Delayed Charge
19.1 Il servizio “Delayed Charge” consente all’Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 15.3, sulla medesima Carta utilizzata a ga- ranzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell’og- getto relativi a:
Tasse;
Benzina (refuelling), se applicabile;
Drop off (restituzione dell’oggetto in un’agenzia diversa da quella in cui lo si è ritirato). – Assicurazioni;
Mancato pagamento pedaggi (se applicabile); Mancato pagamento parcheggi (se applicabile);
Mancato pagamento servizi / equipaggiamento/accessori;
Multe, ad eccezione di eventuali spese di gestione (Administrative Fees); Danni arrecati all’oggetto.
19.2 La constatazione circa la necessità di dar seguito ad un “Delayed Charge” dovrà essere sempre documentata dall’Esercente con l’emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa: entro 90 giorni di calendario dalla data di check-out nel caso di “Delayed Charge” per voci di spesa aggiuntive (es. multe, parking fee) e di “Delayed Charge” dovuti
a perdita/furto/danni;
entro 24 ore dalla data di check-out per voci di spesa già previste a contratto (quindi già accettate dal Titolare in fase di check-in) ma non incassate in fase di check-out per errore dell’Esercente.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di check-out e prima di processare qualsiasi ad- debito aggiuntivo è necessario fornire per iscritto al Titolare:
indicazione della causa dell’addebito;
eventuali documenti relativi ad incidenti (verbali rilasciati da autorità competenti
o documentazione della assicurazione, etc.);
almeno due preventivi forniti da autofficine autorizzate;
indicazione della quota di perdita, furto o danni che resterà a carico del Titolare in quanto non rimborsabile da un’eventuale assicurazione stipulata dall’Esercente; informativa che il pagamento dell’addebito può avvenire anche con modalità diverse dalla Carta precedentemente utilizzata.
Il Titolare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione sopra in- dicata e senza costi aggiuntivi per l’Esercente, può fornire per iscritto un preventivo alternativo per la riparazione dei danni.
L’Esercente deve aspettare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma della ricezione della documentazione fornita al Titolare prima di procedere al “Delayed Charge” per danni. Se non viene raggiunto alcun accordo tra l’Esercente e il Titolare, e se l’Esercente processa comunque una transazione di “Delayed Charge”, il Titolare può contestarla. Per le Carte appartenenti al circuito Mastercard, l’Esercente non può procedere all’addebito di un “Delayed Charge” relativo a perdita, furto o danni a meno che il Titolare non abbia fornito esplicito consenso ad essere addebitato per lo specifico importo dopo essere stato informato dall’Esercente di tale importo. Inoltre, perché un “Delayed Charge” relativo a perdita, furto o danni su carta Ma- stercard sia valido, deve essere provata la presenza della Carta e l’autorizzazione del titolare (PIN o firma) per la specifica transazione. La fattura dovrà prevedere una puntuale descrizione di ogni bene e/o servizio che verranno addebitati.
3. Gli importi oggetto del servizio “Delayed Charge” devono essere chiaramente do- cumentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleggio in esame.
Articolo 20 - Contratto “Delayed Charge”
20.1 Al momento del ritiro dell’oggetto da parte del Titolare, l’Esercente deve far sottoscrivere al medesimo un contratto di “Delayed Charge”, utilizzando la moduli- stica precedentemente predisposta dall’Esercente.
20.2 Il contratto di “Delayed Charge” deve contenere:
nome e cognome come indicati sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda), indirizzo, numero di telefono e, se disponibili, numero di fax ed indiriz- zo e-mail del Titolare;
autorizzazione del Titolare all’addebito sulla propria Carta di tutte le tipologie di spesa oggetto del servizio “Delayed Charge” (i cui importi siano stati elencati in modo dettagliato e sottoscritti singolarmente dal Titolare), comprese eventuali franchigie previste dalle compagnie assicurative, specificate
per natura ed importo, fatto salvo quanto previsto per le spese relative ai danni arre-
cati dal Titolare all’oggetto come indicato al successivo comma 4.
20.3 Se il Titolare utilizza una modalità di riconsegna “self service” (senza contatti con il personale dell’esercizio) ovvero fossero rilevate successivamente alla par- tenza del Titolare spese extra, il documento riportante il dettaglio degli extra non pagati, copia del precedente consenso dato dal Titolare al pagamento nonché do- cumentazione attestante la diretta relazione di tali extra con il servizio usufruito dal Titolare, dovrà essere spedito al Titolare entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla riconse-
gna/fine servizio. In caso di multe o parking ticket/pedaggi autostradali impagati, l’Esercente dovrà inviare al Titolare documentazione riportante:
Contratto di noleggio, con evidenza della targa, o altro identificativo, dell’ogget- to o del natante e del periodo di noleggio.
Data e ora di violazione.
Copia della violazione/verbale di accertamento di infrazione riportante la targa, o altro identificativo, dell’oggetto o del natante noleggiato.
Importo della violazione.
20.4 Nel caso in cui l’Esercente riscontri danni successivamente alla riconsegna dell’oggetto del noleggio, l’Esercente deve inviare a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail certificata, al Titolare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di riconsegna dell’oggetto noleggiato o chiusura servizio, una comunicazione scritta contenente:
descrizione dei danni riscontrati (in inglese se cliente non di nazionalità italiana);
preventivo relativo alla loro riparazione con l’indicazione della valuta;
copia contratto originale;
copia del contratto di “Delayed Charge” accettata dal Titolare;
eventuali foto;
verbali di pubbliche autorità (se esistenti).
In ogni caso nella documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la targa, o
altro identificativo, dell’oggetto o del natante, se applicabile.
Articolo 21 - Obblighi dell’Esercente in relazione al Servizio Delayed Charge
21.1 Per effettuare la transazione relativa al Servizio Delayed Charge, l’Esercente, en- tro 90 (novanta) giorni dalla data di riconsegna dell’oggetto, oltre a quanto previsto art. 19 comma 2, deve:
21.1.1 compilare un apposito documento di vendita al fine di impartire un ordine di
pagamento, indicando:
l’importo totale da addebitare al Titolare; il numero e la data di scadenza della Carta;
il nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (qualora la tipologia di pro- dotto lo preveda);
il codice di autorizzazione ottenuto tramite Gateway di pagamento o altra mo- dalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Ti- tolare previste dai circuiti ovvero tramite POS, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale (operazione non possibile con le carte MAESTRO), ma in quest’ultimo caso l’emettitore della carta potrà negare l’autorizzazione. A tal fine, l’Esercente prende atto che il codice di autorizzazione ottenuto per l’erogazione del servizio di noleggio non può, per nessun motivo, essere utilizzato per il servi- zio “Delayed Charge”;
dati (ditta/nome commerciale e codice) dell’Esercente;
dicitura “Signature on file” in sostituzione della firma del Titolare.
21.1.2 perfezionare la transazione seguendo le normali procedure per le transazioni effettuate con Carte di credito, in cartaceo o mediante POS, come disciplinate nel Regolamento Esercenti Nexi Direct;
21.1.3 inviare a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail, al Titolare, entro 3 (tre) giorni
dalla data della transazione:
motivazione dell’addebito (se cliente estero in lingua inglese); copia del contratto di “Delayed Charge”;
importo totale del servizio addebitato;
in caso di parcheggi a pagamento e pedaggi autostradali, richiesta di pagamento ricevuta;
in caso di multe, verbale di contravvenzione; copia del documento di vendita o dello scontrino POS con riportata la dicitura “Signature on file” sul campo firma; fattura.
21.2 Nel caso in cui l’Esercente riscontri danni successivamente alla riconsegna dell’oggetto del noleggio o alla locazione, e sia stata utilizzata per il pagamento una Carta appartenente al Circuito Visa, l’Esercente deve inviare a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail certificata, al Titolare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di riconsegna dell’oggetto, una comunicazione scritta contenente:
descrizione dei danni riscontrati (in inglese se cliente non di nazionalità italiana); almeno 2 preventivi effettuati da riparatori legalmente autorizzati relativi alla ri- parazione dei danni con l’indicazione della valuta;
copia contratto originale;
copia del contratto di “Delayed Charge” accettata dal Titolare;
eventuali foto;
verbali di pubbliche autorità (se esistenti).
In ogni caso nella documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la targa, o
altro identificativo, dell’oggetto o del natante.
Il Titolare deve rispondere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione dell’Esercente, accettando per iscritto il preventivo proposto o fornendo un preventivo alternativo per la riparazione dei danni senza costi per l’Esercente. Per l’effettivo addebito sulla Carta dell’importo relativo alle riparazioni l’Esercente deve attendere almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della con- ferma di ricevuta della comunicazione inviata al Titolare, se non perviene alcuna risposta dal medesimo. L’esercente deve in ogni caso informare il titolare di Carta appartenente al circuito Mastercard ed ottenere il suo esplicito consenso prima di addebitarne la carta per “Delayed Charge”.
21.3 L’Esercente non può procedere all’addebito preventivo del danno se l’oggetto
o il natante sono soggetti:
a sequestro da parte delle pubbliche autorità;
a procedure di investigazione per la determinazione delle responsabilità oggettive;
a procedure assicurative in corso.
21.4 L’Esercente non può procedere all’addebito relativo a perdite economiche do- vute/determinate dal non utilizzo dell’oggetto danneggiato e/o sequestrato.
21.5 Nel caso di richiesta documentazione da parte della Società, l’Esercente è te- nuto ad inoltrare tutta la documentazione sopra citata.
SEZIONE 6 - SERVIZIO INCASSO SENZA PENSIERI
Articolo 1 - Oggetto del servizio “Incasso senza pensieri”
1.1 La presente Sezione disciplina l’erogazione e la gestione, da parte di Nexi, del Servizio “Incasso senza pensieri” che consente all’Esercente che abbia attivi i Servizi Distintivi di mettere a disposizione dei Titolari delle Carte una modalità di pagamen- to guidata migliorando quindi la trasparenza dei servizi offerti.
Inoltre, il servizio fornisce all’Esercente modulistica e istruzioni, verificate da Nexi con i circuiti internazionali, per ridurre al minimo eventuali contestazioni sui servizi offerti e contemporaneamente consente di fornire in modo semplice e immediato documenti a supporto dell’emittente carta e dell’acquirer che certificano il rispetto delle norme durante l’operazione di pagamento.
1.2 L’Esercente prende atto ed accetta che: (i) l’erogazione del Servizio “Incasso senza pensieri” è subordinata all’attivazione da parte dell’Esercente di un Gateway XPAY WEB e all’attivazione dei Servizi Distintivi previsti nella sezione precedente, (ii) per tutto quanto non previsto, o non diversamente previsto, nella presente sezione esplicherà effetti e risulterà applicabile quanto riportato nel Regolamento Esercenti Nexi Direct per il servizio di accettazione pagamenti tramite carte o altri servizi di pagamento e nel Regolamento Servizi Tecnici Nexi Direct.
Articolo 2 - Attivazione e utilizzo del Servizio
Il Servizio “Incasso senza pensieri” può essere attivato tramite accesso alla sezione back office del Gateway XPAY WEB e sarà disponibile per le stesse categorie merce- ologiche previste i Servizi Distintivi Nexi.
Articolo 3 - Obblighi dell’Esercente
L’Esercente si obbliga a:
Non manomettere né effettuare interventi sul software utilizzato per l’erogazio- ne del Servizio;
Utilizzare il Servizio “Incasso senza pensieri” in conformità alle istruzioni di volta in volta ricevute da Nexi;
Autorizzare Xxxx ad addebitare sul Conto, i costi previsti per il Servizio “Incasso senza pensieri” di cui al successivo art. 6;
Accettare, rimossa fin d’ora ogni eccezione, il riaddebito delle transazioni che Nexi dovesse effettuare nei suoi confronti ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
Articolo 4 - Erogazione e sospensione del Servizio
Il Servizio “Incasso senza pensieri” è erogato ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi. È tuttavia facoltà di Nexi sospenderne l’erogazione con effica- cia immediata, in caso di forza maggiore, o in presenza di un giustificato motivo connesso a ragioni di sicurezza ovvero per apportare modifiche alle infrastrutture tecniche di cui si avvale la Società (il “Sistema Tecnologico”), Nexi non è responsa- bile della mancata o difettosa erogazione del Servizio “Incasso senza pensieri”, ove questa sia dovuta a malfunzionamenti del Sistema Tecnologico ad essa non impu- tabili, interventi non autorizzati ed eseguiti dall’Esercente sul Sistema Tecnologico, scioperi, o caso fortuito.
Articolo 5 - Responsabilità dell’Esercente
5.1 In ogni caso di violazione degli obblighi previsti a carico dell’Esercente nella pre- sente Sezione “Incasso senza pensieri”, l’Esercente sarà tenuto a risarcire e/o tenere indenne Xxxx da ogni danno, perdita, costo, spesa che la medesima dovesse soste- nere o subire a causa di tali violazioni.
5.2 L’Esercente si assume ogni responsabilità in merito a qualsiasi eventuale perdita o danneggiamento dei dati relativi agli ordini, alla clientela, ai pagamenti nonché di
ogni altro dato inerente le transazioni effettuate per il tramite del Servizio “Incasso
senza pensieri”.
5.3 La modifica delle clausole o condizioni proposte nella modulistica fornita da Nexi forniti da Nexi potrebbe comportare la riduzione o l’annullamento dell’effica- cia del servizio in caso di contestazione della transazione.
5.4 L’Esercente si assume ogni responsabilità derivante dall’eventuale inefficacia del servizio causata dalla modifica dei contenuti dei moduli forniti da Nexi.
Articolo 6 - Condizioni economiche
Il Servizio “Incasso senza pensieri” prevede l’applicazione delle condizioni economi- che riportate nelle “Condizioni economiche Servizi Tecnici”.
Articolo 7 - Durata del Servizio e facoltà di recesso
7.1 L’Esercente può sempre recedere dal Servizio “Incasso senza pensieri” attraverso apposita funzionalità della sezione back office del Gateway XPAY WEB.
7.2 Il recesso dal servizio “Incasso senza pensieri” non pregiudica la prosecuzione del servizio tecnico di Gateway XPAY WEB attivo sul punto vendita al quale è asso- ciato; l’eventuale recesso dell’Esercente o di Nexi dal servizio tecnico di Gateway XPAY WEB sul punto vendita, procurerà, in automatico, la cessazione del Servizio “Incasso senza pensieri”. Oltre a quanto previsto dall’articolo 20, sezione 1, Nexi si riserva la facoltà di recedere dal rapporto relativo al Servizio “Incasso senza pensieri” nel caso in cui l’Esercente:
venda prodotti di natura tale da poter arrecare nocumento all’immagine di Xxxx o atti a recare offesa al pubblico, e ciò ad insindacabile giudizio di Xxxx;
esegua la contabilizzazione di transazioni non disposte dal titolare della carta di
credito.
7.3 Per qualsiasi caso di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a
carico dell’Esercente.
Articolo 8 - Esonero di responsabilità di Xxxx
8.1 Nexi non potrà essere ritenuta responsabile per danni, costi oneri e/o richieste di risarcimento derivanti dall’esecuzione di quanto previsto della presente sezione Incasso senza pensieri ovvero dall’erogazione del Servizio “Incasso senza pensieri” a meno che tali danni, costi oneri e richieste di risarcimento non siano riconducibili a dolo o colpa grave della stessa.
8.2 Nexi rimarrà altresì completamente estranea a qualsiasi contestazione o contro- versia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa insorgere tra l’Esercente e la propria clientela.
8.3 Il servizio “Incasso senza pensieri” non fornisce totale garanzia sul fatto che un’e- ventuale disputa aperta dal Titolare possa essere sempre respinta anche se la pre- notazione è avvenuta seguendo le indicazioni, il processo e le clausole predisposte.
Articolo 9 - Modifiche unilaterali
9.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative al Servizio “Incas- so senza pensieri” proposta e comunicata dalla Società si ritiene accettata dall’E- sercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’Eser- cente ha diritto di recedere dal Servizio “Incasso senza pensieri” attraverso apposita funzionalità della sezione back office del gateway di pagamento senza penalità e senza spese di chiusura entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
9.2 Eventuali modifiche riguardanti le modalità tecniche di funzionamento del Ser- vizio “Incasso senza pensieri” sono automaticamente recepite e non sono assimila- bili a modifiche unilaterali di cui al comma precedente del Regolamento Esercenti Nexi Direct.