Contratto di Rete d’Impresa
Guida pratica al
Contratto di Rete d’Impresa
con la collaborazione di
Novembre 2011
Si ringraziano
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx (Studio Lexjus Sinacta) che ha redatto il testo con la collaborazione di: Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Avv. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx (Area Affari Legislativi di Confindustria), Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, Dott. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Area Fisco, Xxxxxxx e Welfare di Confindustria) che hanno supervisionato il testo;
Dott. Xxxxxx X’Xxxxx (RetImpresa - Confindustria) che ha coordinato il gruppo di lavoro con la collaborazione di: Ing. Xxxx Xx Xxxx e Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
L’attività di RetImpresa è resa possibile grazie al contributo dei propri soci.
Soci effettivi di RetImpresa:
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FEDERCHIMICA - Federazione Nazionale dell’Industria Chimica
FEDERMACCHINE - Federazione Nazionale delle associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato
FEDERLEGNO - Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell’Arredamento FEDERVARIE - Federazione delle Associazioni Nazionali di Categorie Industriali Varie
FINCO - Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni
Associazioni di Categoria
ASSOCARTA - Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta UCINA - Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini
Prefazione
Le aggregazioni in rete sono un patrimonio proprio delle imprese italiane, che da tempo attuano diverse forme di collaborazione ed integrazione tra di loro.
Per rispondere alla crisi economica ed alle nuove sfide dettate dall’economia glo- bale, le imprese hanno oggi in molti casi bisogno di una forma di aggregazione più flessibile ed innovativa rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentarne la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia. Il “Contratto di rete” risponde a queste esigenze.
La presente pubblicazione vuole contribuire ad avvicinare le imprese a questo nuovo strumento di aggregazione, descrivendone le caratteristiche principali, le sue modalità di applicazione ed i suoi vantaggi.
La pubblicazione si rivolge a quelle imprese che intendono valutare l’opportunità di realizzare un contratto di rete in funzione dei propri obiettivi strategici e dei programmi di sviluppo condivisi con altre imprese.
Xxxx Xxxxxx
Vice Presidente di Confindustria per le Politiche Territoriali ed i Distretti Industriali, Presidente di RetImpresa
Indice
1. Cos’è il contratto di rete
2. Chi può stipulare un contratto di rete
3. La forma del contratto e gli adempimenti pubblicitari
4. Qual’è l’oggetto del contratto
5. Quali sono i contenuti del contratto
6. La definizione del programma di rete
7. Come si istituisce il fondo patrimoniale
8. Come si gestisce la rete
9. Il regime delle responsabilità nel contratto di rete
10. Come si esce dalla rete
11. La fiscalità
Le forme di aggregazione di imprese più comuni. Quadro sinottico
Allegati
1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Art.42. Reti di imprese
2. Articolo 3 della legge 33/2009
3. Agenzia delle Entrate, Circolare 15/E : Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese
Bibliografia
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Paragrafo 1
Cos’è il contratto di rete
Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:
• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie atti- vità;
ovvero
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
ovvero ancora
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono da altre forme di collaborazione, in quanto si focalizzano sul perseguimento di uno scopo ovvero obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. Pertanto, la rete svolgerà una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo
indicato nel contratto.
Si discute se la rete costituisca un nuovo soggetto giuridico ovvero rimanga un accordo tra parti indipendenti tra di loro. Allo stato appare prevalente l’opinione che esclude che la rete possa essere qualificata come un nuovo soggetto giuridico assimilabile, per esempio, ad altre forme di aggregazione, come A.T.I. e consorzi. Pertanto, la rete risulta essere semplicemente un contratto tra più soggetti.
Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra i contraenti e, laddove sia plurilaterale, il legislatore richiama espressamente la disci- plina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, alla quale si collega il principio generale di conservazione dello stesso a salvaguardia della sua stabilità. Cosicché, nel caso in cui una delle parti del contratto venga meno (per esempio per recesso di una delle imprese) il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.
La caratteristica fondamentale dell’attività della rete è rappresentata dalla presenza ne- cessaria di uno scopo comune tra i membri della stessa.
Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola impresa, sia collet- tivamente all’insieme dei partecipanti alla rete: (I) la crescita della capacità innovativa e (II) la crescita della competitività (non vi sono motivi per ritenere che tali obiettivi strategici debbano sussistere congiuntamente ed è quindi sufficiente che anche uno soltanto di essi sia posto a fondamento del programma di rete).
Nell’ambito del contratto di rete, la crescita della capacità innovativa viene intesa, in termini generali, come la possibilità che l’impresa possa accedere, proprio in virtù dell’appartenenza ad una rete, allo sviluppo delle proprie ovvero a nuove opportunità tecnologiche.
Mentre, per quanto concerne la crescita della competitività questa si intende come volta ad incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa, sia nel mer- cato nazionale che soprattutto in ambito internazionale.
Paragrafo 2
Chi può stipulare un contratto di rete
La norma precisa che il contratto di rete può essere stipulato da “più imprenditori”.
I contraenti debbano dunque essere imprenditori indipendentemente dalla loro rispettiva natura (sono quindi incluse anche le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubbli- ci, anche non commerciali). Possono, pertanto, far parte del contratto di rete anche enti pub- blici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa non necessariamente commerciale; così come aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro.
Nessun impedimento sussiste alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rap- porti partecipativi o collegate tra loro.
Per quanto concerne la partecipazione alla rete, il contratto ha una struttura aperta, carat- terizzata dalla possibilità di nuovi ingressi nella rete e dovrà quindi necessariamente preve- dere i criteri di adesione di nuovi soggetti, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi sopra indicati. Tali criteri potranno prevedere anche specifiche caratteristiche soggettive ed oggettive per i nuovi aderenti, ovvero subordinare l’adesione a deliberazioni con maggioran- ze qualificate dei membri o addirittura con l’unanimità degli stessi.
Paragrafo 3
La forma del contratto
e gli adempimenti pubblicitari
Il contratto deve essere stipulato necessariamente nella forma dell’atto pubblico o della scrit- tura privata autenticata e ciò è previsto“ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al com- ma 4-quater”. Dunque, la forma descritta è richiesta in funzione della pubblicità, che obbli- gatoriamente deve essere data in ordine alla esistenza del contratto di rete.
La pubblicità del contratto è assicurata mediante la sua iscrizione al Registro delle imprese, nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente.
La norma prevede, peraltro, che l’efficacia del contratto inizi a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrit- tori originari.
La pubblicità ha dunque natura costitutiva, poiché senza di essa il contratto non ha alcuna efficacia, non solo nei confronti dei terzi, ma anche nell’ambito dei rapporti interni tra gli stessi contraenti.
L’onere di procedere con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, nonché l’onere pubblicitario di iscrizione al Registro delle imprese si imporranno certamente anche nei casi di introduzione di
- modifiche del testo contrattuale originario,
- modifica dell’identità dell’organo comune, quale mandatario dei contraenti
- nuove adesioni al contratto di rete.
In tutti questi casi la modifica dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari.
Va però considerato che il gruppo dei contraenti originari può subire modificazioni, non solo per la successiva adesione di altri imprenditori, ma anche per il venir meno dell’adesione di
qualcuno di essi: a titolo esemplificativo basti pensare al caso di recesso di uno dei contraen- ti, oppure alla risoluzione del contratto limitatamente ad uno solo dei contraenti nelle varie ipotesi previste dal codice civile, oppure al caso di esclusione di uno dei contraenti deliberata dagli altri, nei casi e con le modalità eventualmente previsti nel contratto.
Sono tutte ipotesi per le quali appare opportuno che si preveda espressamente nel contratto che la modifica in riduzione dei contraenti sia sottoposta agli obblighi pubblicitari di cui so- pra, allo scopo di assicurare a chi intrattenga rapporti con la rete una puntuale conoscenza della sua composizione, atteso che i terzi potrebbero essere stati indotti a sviluppare rapporti con la rete sulla base dell’affidamento riposto per la presenza di quel particolare imprendito- re ad essa aderente: una previsione contrattuale posta, dunque, a tutela dell’affidamento e, di conseguenza, a rafforzamento della rete.
Paragrafo 4
Quale è l’oggetto del contratto
L’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009), così come modificato dal D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede espressamente, con riferimento all’oggetto del contratto, che “più imprenditori, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”, si obblighino
“a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle pro- prie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il testo legislativo propone una tripartizione sotto il profilo dell’oggetto, riassumibile secon- do il seguente schema:
• collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie impre- se;
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Pare evidente che la novella legislativa abbia voluto imprimere particolare rilievo, rispetto alle precedenti versioni, al concetto di collaborazione tra imprese, pur rimanendo ferma ed intangibile l’indipendenza delle imprese partecipanti.
Come a dire che la normalità del contratto di rete si caratterizzerà per la creazione di vincoli di collaborazione, rispetto alle ipotesi alternative descritte dal legislatore mediante il ricorso alla preposizione disgiuntiva “ovvero” scambiare informazioni “ovvero” esercitare in comune una o più attività.
Le tre ipotesi di attività sopra indicate possono costituire, anche singolarmente, l’oggetto del
contratto di rete.
La forma più intensa di rete, quella collaborativa, accentua oltre modo la diversità dell’e- quilibrio tra interessi dei singoli partecipanti alla rete e interesse comune. Nella pratica la collaborazione potrà assumere svariate forme, quali ad esempio:
- attività di coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni
(coordinamento del processo di controllo della qualità dei beni lungo la filiera, defini- zione di una politica dei prezzi nel rispetto dei limiti della normativa antitrust1) o per raggiungere un risultato finale unitario (quale la produzione di un bene finale);
- attività strumentali per raggiungere migliori risultati di gestione (gruppo di ac-
quisto/vendita di beni/servizi di interesse comune, gestione di logistica, magazzino, piattaforme telematiche, promozione di beni e marchi, realizzazione di laboratorio co- mune, centro di ricerca comune);
- attività complementari per fare quello che individualmente considerate le imprese
non sarebbero in grado di fare (partecipazione ad appalti o gare).
Il ricorso al contratto di rete “collaborativa” riveste inoltre una particolare idoneità a garantire una più efficace tutela dei singoli investimenti effettuati dalle imprese aderenti (in funzione del risultato cui la collaborazione mira) rispetto a quella perseguibile in una fase meramente precontrattuale: sarà pertanto opportuno riservare la collaborazione ad una fase immediata- mente successiva alla stipulazione del contratto e non già antecedente, onde conseguire una più efficace vincolatività.
1 A tale proposito è opportuno rammentare che a norma dell’art. 2 L. 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) quando un’intesa tra imprese comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, essa è vietata; in particolare, sono vietate le intese tra le imprese il cui oggetto o effetto sia quello di “impedire,restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti”, fra le altre, nel “fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”; (articolo 2 della legge n. 287/90). In tali casi la sanzione dettata dal legislatore è la nullità delle intese eventualmente raggiunte.
Nel caso del contratto di rete, ove la collaborazione tra più imprese avesse ad oggetto o fosse finalizzata a fissare congiuntamente i prezzi o a realizzare una “spartizione” delle aree di mercato, si realizzerebbe un’intesa evidentemente viziata da nullità poiché essa altererebbe il gioco della concorrenza, riducendo gli incentivi a operare in modo efficiente e a offrire prodotti con prezzi competitivi e caratteristiche tali da soddisfare al meglio le esigenze del mercato.
Lo scambio di informazioni o di prestazioni rappresenta il secondo dei macromodelli descritti dal legislatore.
è di immediata percezione come tale tipologia contrattuale ben si adatti al perseguimento dello scopo di accrescimento della capacità innovativa in uno con la competitività delle imprese sul mercato: si va dallo scambio di mere informazioni commerciali, alla condivisione di informazio- ni dirette alla produzione di innovazione o alla condivisione della ricerca.
Altra ipotesi assai interessante è quella in cui le imprese aderenti al contratto decidano di scambiarsi prestazioni: potrà essere questa l’occasione per declinare il nuovo tipo contrat- tuale a segmenti di filiera caratterizzati da particolare frammentazione con il proposito di conseguire un coordinamento globale di tutti i partecipanti più armonico di quello consegui- bile con semplici rapporti bilaterali che uniscono solitamente i singoli segmenti della filiera.
L’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria im-
presa integra la terza (e primigenia) categoria introdotta dal legislatore. è questa l’ipotesi di contratto di rete rinvenibile sin nella prima formulazione del testo legislativo (Legge 09 aprile 2009, n. 33), poi interessato da ben tre interventi correttivi nell’arco di un solo anno. La portata complessiva delle modifiche introdotte con l’ultima rivisitazione del testo di legge fuga in maniera definitiva ogni dubbio, ove mai ne residuassero, sulla totale diversità tra il tipo “contrattuale” cui la rete appartiene e quello “societario” dal quale invece la rete – in quanto contratto – si distacca per assenza di personalità giuridica, facoltatività dei suoi or- gani e molteplicità delle finalità perseguibili.
è vero che nella prima formulazione l’esercizio in comune doveva essere orientato allo scopo specifico dell’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; è però altrettanto vero che la concezione vagamente societaria della rete si è persa del tutto a moti- vo dei diversi tipi di collegamento fra imprese che si sono dianzi descritti, tutti ugualmente accomunati dallo “scopo” comune di accrescere siffatta capacità innovativa e competitività, nell’ambito dell’attività di impresa che ciascuna di esse svolge.
Paragrafo 5
Quali sono i contenuti del contratto
L’art. 3 comma 4-ter della Legge 9 aprile 2009 n. 33, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disciplinato i contenuti del contratto di rete prevedendone per alcuni l’obbliga- torietà e per altri l’inserimento eventuale a mera discrezione delle parti contraenti.
Il contratto di rete deve indicare:
1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per origi- naria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
2. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avan- zamento verso tali obiettivi;
3. la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo co- mune;
4. la durata del contratto;
5. le modalità di adesione di altri imprenditori;
6. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all’organo comune di cui infra, se nominato).
Il contratto di rete può anche prevedere:
1. l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
2. la nomina di organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto;
3. la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.
è evidente che il legislatore, modificando la precedente disciplina, ha previsto che il contrat- to di rete possa assumere una struttura organizzativa semplificata (cd. ”rete leggera” caratte- rizzata dai soli contenuti obbligatori) ed una struttura più complessa ed articolata (cd. “rete pesante” con la previsione di un fondo patrimoniale e di un organo comune).
La scelta appare condivisibile, essendo orientata a facilitare l’approccio al contratto di rete, adottandone la sua forma “leggera”.
Esaminiamo ora brevemente sia i contenuti obbligatori sia quelli facoltativi.
5.1 I contenuti obbligatori
Si tratta di contenuti la cui mancanza potrebbe comportare la nullità del contratto.
è quindi opportuna una particolare attenzione sulla loro previsione nel testo contrattuale.
• Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.
è ovvia l’esigenza di una precisa individuazione delle parti contraenti, in relazione al regime di pubblicità del contratto che la legge prevede mediante la sua iscrizione al Registro delle Imprese. Poiché la legge prevede tale obbligo anche per i contraenti che abbiano aderito successivamente, è da ritenere che l’adesione debba essere formulata nel contratto redatto ex novo oppure con una sorta di appendice del contratto origi- nario, contenente l’indicazione di tutte le parti contraenti (originarie e successive) e la loro sottoscrizione.
• L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della ca- pacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.
La necessaria specificazione degli obiettivi strategici, che le parti contraenti si prefig-
gono con l’esecuzione del contratto di rete, deve essere accompagnata dalla indicazione delle modalità con cui le parti misureranno, durante l’esecuzione del contratto di rete, il rispettivo avanzamento verso tali obiettivi. Si tratta di meccanismi di non facile de- finizione, che hanno lo scopo di consentire una verifica medio tempore sulla attitudine del contratto di rete a dare soddisfazione a tutte le parti contraenti.
• La definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune (v. in proposito quanto esposto al paragrafo 6).
• La durata del contratto.
Il contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, essendo obbligato- rio prevederne una specifica durata. Ciò non impedisce che le parti possano procedere alla sua rinnovazione, anche prevedendone il rinnovo tacito in assenza di comunica- zione di disdetta da parte di chi non intenda mantenere il vincolo del contratto di rete. Il tal caso, ove la disdetta sia comunicata da una o più parti, senza che venga meno il requisito della pluralità delle parti contraenti, il contratto rinnovato continuerà a pro- durre i suoi effetti per le parti che abbiano aderito al rinnovo tacito.
• Le modalità di adesione di altri imprenditori.
Il contratto di rete deve prevedere la possibilità di adesione successiva di altri impren- ditori, fermo restando che tale possibilità deve essere disciplinata dagli originari con- traenti, cui spetterà la facoltà di definire in via preventiva i requisiti di accesso alla rete da parte di nuovi imprenditori e le modalità attraverso le quali gli originari contraenti esprimeranno il loro consenso all’adesione del nuovo soggetto.
• Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspet- to di interesse comune.
I contraenti debbono definire preventivamente il meccanismo con cui verranno assun- te le decisioni inerenti materie o aspetti di interesse comune.
Abbiamo già visto come la definizione dei meccanismi decisionali possa riguardare la modifica del programma, l’adesione di nuovi contraenti e così ogni altro aspetto la cui definizione sia rimessa alle parti e non all’organo comune (l’argomento sarà trattato più diffusamente al paragrafo 8).
5.2 I contenuti facoltativi
Si tratta di quei contenuti che le parti possono decidere di inserire nel contratto, a loro di- screzione, secondo scelte di opportunità.
• L’istituzione di un fondo patrimoniale comune
Il fondo ha un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizzato all’attuazione del programma di rete ovvero al perseguimento degli obiettivi strategici (crescita della capacità innovativa e della competitività).
Quando si procede alla istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve obbligato- riamente prevedere la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi, che i contraenti si obbligano a versare.
Il programma può prevedere che il conferimento possa essere effettuato anche me- diante la costituzione di un patrimonio destinato all’affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c. (per una trattazione più diffusa del fondo si rimanda alla lettura del para- grafo 7).
• Nomina di organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto
La nomina dell’organo comune, prima prevista come obbligatoria, è nella previsione della novella del 2010, mera facoltà dei contraenti.
Ove i contraenti procedano alla nomina dell’organo comune, debbono necessariamen- te indicare nel contratto di rete:
– il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l’incarico;
– i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti;
– le regole relative alla sua eventuale sostituzione;
(per un approfondimento sulle funzioni e compiti dell’organo comune si rimanda alla lettura del paragrafo 8).
• Previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.
Le parti possono prevedere nel contratto specifiche cause di recesso anticipato da parte del singolo contraente.
Sul punto si rimanda alla trattazione specifica svolta nel paragrafo 10.
Paragrafo 6
La definizione
del programma di rete
Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono l’oggetto del contratto; in questa prospettiva, le imprese contraenti debbono, anche in via alternativa:
- collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie impre- se;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il programma di rete deve quindi indicare:
- i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante;
- le modalità specifiche che consentono l’esecuzione di tali obblighi posti a carico dei contraenti;
- la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti.
La definizione del programma di rete effettuata dalle parti contraenti in sede di stipula del contratto non impedisce che le stesse parti contraenti possano successivamente determinar- si a modificare il programma stesso.
è ovvio che tale modifica possa essere realizzata con il consenso unanime di tutti i contra- enti, ma è altresì possibile che nel contratto si preveda la modifica del programma con deci- sione assunta a maggioranza.
Ove tale modifica riguardi elementi essenziali e qualificanti del programma, sarebbe oppor- tuna la previsione della facoltà di recesso da parte dei contraenti dissenzienti.
Infine, va ricordato che il programma di rete, ove i contraenti vogliano avvalersi delle age- volazioni fiscali (di cui si tratterà al paragrafo 11), dovrà essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale (anche di tale asseverazione si tratterà al paragrafo 11).
Paragrafo 7
Come si istituisce
il fondo patrimoniale
Per realizzare il programma di rete le parti contraenti possono istituire un fondo patrimo- niale comune. Il fondo ha un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizzato all’attua- zione del programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici (capacità innovativa-competitività).
Quando si procede alla istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve obbligatoria- mente prevedere la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali 2 e degli even- tuali contributi successivi, che i contraenti si obbligano a versare.
I conferimenti possono essere in danaro, ma anche in beni e servizi, purché suscettibili di valutazione economica, tant’è che la stessa norma impone l’indicazione dei criteri per la valutazione dei conferimenti (riferendosi ovviamente al caso in cui il conferimento non sia in danaro).
Il contratto può altresì prevedere l’obbligo di successive contribuzioni economiche.
In caso di istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve prevederne le regole di ge- stione: più in particolare, sarà opportuno prevedere il soggetto cui affidare la gestione del fondo, che sarà normalmente l’organo comune, ma che, per scelta delle parti, potrebbe es- sere anche un soggetto terzo.
Sarà altresì opportuno prevedere le modalità per la realizzazione degli investimenti e quelle eventuali per l’uso dei beni comuni.
2 Il termine “conferimenti” utilizzato dal legislatore in questo contesto nulla ha a che vedere, nonostante l’oggettiva identità lessica- le ravvisabile, con l’espressione “conferimenti” ricorrente nelle norme codicistiche in materia di società di persone e di capitali; nel contratto di rete pertanto, ove ricorra tale espressione, il riferimento è certamente alla nozione di contribuzioni.
Il programma può prevedere che il conferimento possa essere effettuato anche mediante la costituzione di un patrimonio destinato all’affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c. Quest’ultima soluzione può essere appannaggio solo di imprese partecipanti alla rete che si- ano costituite nella forma della società per azioni, atteso che la disciplina della norma sopra richiamata è dettata per le S.p.a.
Al fondo patrimoniale istituito con il contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. in materia di Consorzi.
In applicazione dell’art. 2614 c.c., il fondo patrimoniale risulta costituito sia dai contributi versati dalle parti che hanno stipulato il contratto di rete, sia da tutti i beni che sono stati acquistati con questi contributi.
Le parti contraenti, inoltre, non hanno facoltà di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto di rete ed i creditori particolari delle singole imprese partecipanti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale.
Più complessa l’applicazione dell’art. 2615 c.c. ed in particolare del primo comma della nor- ma, che prevede l’esclusiva responsabilità del consorzio con il proprio fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio medesimo.
Ne conseguirebbe che anche per le obbligazioni assunte dall’organo comune risponderebbe in via esclusiva la rete con il proprio fondo patrimoniale.
Bisogna rammentare, però, che l’applicabilità dell’art. 2615 c.c. al contratto di rete è soggetta ad una valutazione di compatibilità della norma con la struttura della rete, compatibilità che si dovrebbe escludere, laddove si consideri che le obbligazioni assunte dall’organo comune possono essere assunte soltanto in nome e per conto dei partecipanti alla rete (in forza di un mandato con rappresentanza) ovvero in nome proprio ma per conto dei partecipanti (quan- do l’organo comune agisce in forza di un mandato senza rappresentanza).
In ogni caso, resterebbe esclusa l’ipotesi che l’obbligazione sia assunta in nome della rete, essendo quest’ultima priva di soggettività.
D’altro canto si è, invece, sostenuto che sebbene il contratto di rete non generi un ente diver- so ed autonomo rispetto alle imprese contraenti, nella rete si può individuare (per l’esistenza di una struttura organizzativa, per le modalità di formazione della volontà unica dei parte- cipanti mediante il criterio della maggioranza, per la capacità di realizzare investimenti me-
diante acquisto di beni e servizi) un autonomo centro di imputazione di rapporti e di effetti giuridici, che consentirebbe all’organo comune di agire in nome della rete.
Da qui la compatibilità del primo comma dell’art. 2615 c.c. con la struttura della rete e la possibilità che per le obbligazioni assunte dall’organo comune, risponda esclusivamente la rete con il fondo patrimoniale.
Nell’incertezza del dato normativo, va dato atto delle due contrapposte interpretazioni, nell’attesa che l’ultima parola sul punto sia pronunciata dal legislatore.
Paragrafo 8
Come si gestisce la rete
Per quanto attiene alla gestione della rete, è la stessa disciplina di legge che impone che il contratto debba prevedere le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.
La legge, tuttavia, non impone regole specifiche; si può, pertanto, ipotizzare la previsione dell’assunzione di decisioni con criteri che possono prevedere la maggioranza semplice dei retisti, o maggioranze qualificate – eventualmente solo per alcune specifiche materie – ovve- ro ancora l’unanimità dei partecipanti su tutte o anche solo su alcune decisioni.
è evidente che quanto maggiore sarà il ricorso a maggioranze particolarmente qualificate o all’unanimità, tanto maggiore sarà l’irrigidimento del governo della rete. Appare, pertanto, opportuno che nella redazione del contratto si tengano in considerazione le varie esigenze, da un lato, dei singoli partecipanti e, dall’altro, della rete in quanto tale, nonché del suo fun- zionamento ai fini del raggiungimento dello scopo previsto.
In aggiunta alle regole generali per la gestione della rete, il contratto può anche prevedere l’istituzione di un organo comune che può essere sia da un singolo soggetto, che da una plu- ralità di membri in rappresentanza dei retisti.
All’organo comune è conferito il mandato per la direzione e la conduzione delle attività pre- viste nel contratto di rete. Le materie che rientrano nei poteri conferiti all’organo comune non possono essere sottoposte alla stessa disciplina prevista in generale dal contratto per le decisioni relative alla rete.
Qualora sia prevista la costituzione dell’organo comune, è certamente opportuno che il con- tratto di rete preveda che a tale organo venga conferito anche il potere di esecuzione delle delibere assunte dai partecipanti alla rete. Tale scelta si giustifica con l’esigenza di garantire che la rete operi anche sulla base di criteri di efficienza, senza che rimanga vincolata da ec- cessi di formalismo o di procedure che possano rendere più oneroso il perseguimento dello
scopo comune.
La legge prevede inoltre che se le parti convengono di istituire detto organo, nel contratto dovrà essere indicato: (I) il nome o la denominazione sociale del soggetto prescelto; (II) i po- xxxx di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; (III) le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L’ organo comune è soggetto alle regole ed alla disciplina generale previste per il mandato e nel caso di specie per il mandatario comune. Pertanto, nell’ipotesi di istituzione dell’organo comune si procederà al conferimento di un mandato collettivo, ossia attribuito da tutti i soggetti che appartengono alla rete. Tale qualificazione giuridica non è priva di conseguenze pratiche; infatti la disciplina del mandato collettivo prevede che sia il conferimento che la re- voca del mandato siano effettuate da ciascun mandante (cioè ciascun partecipante alla rete). Pertanto, qualora la decisione di istituire l’organo comune sia presa in un secondo momen- to di vita della rete, ancorché tale decisione sia prevista nel contratto come sottoposta a maggioranza semplice o qualificata, lo stesso contratto dovrebbe prevedere che la relativa deliberazione debba vincolare anche i retisti dissenzienti o assenti (salvo diverse previsioni contrattuali) al fine di obbligare questi ultimi a conferire il mandato collettivo. Stessa proce- dura dovrebbe essere introdotta nel contratto di rete per la revoca dell’organo comune (ossia per la revoca del relativo mandato).
Si deve peraltro notare che l’applicazione della disciplina sul mandato comporta che lo stesso possa estinguersi sia nell’ipotesi in cui sia scaduto il termine eventualmente prestabilito al momento del conferimento (termine entro il quale il mandatario deve eseguire l’incarico), sia nel caso in cui quest’ultimo abbia eseguito ed esaurito tutti i compiti oggetto del manda- to prima della scadenza del termine. Appare, quindi, necessario che l’istituzione e la revoca dell’organo comune siano coordinate con i principi generali del mandato. Altrimenti, potreb- be verificarsi l’ipotesi di un organo il cui mandato viene ad estinguersi lasciandolo di fatto privo di poteri.
Le norme sul mandato prevedono, inoltre, l’obbligo per il mandatario di redigere il rendi- conto del proprio operato. Si dovrà, anche in tal caso, procedere alla predisposizione di una disciplina di funzionamento dell’organo comune che tenga in considerazione detto obbligo
e che molto probabilmente dovrà essere correlata con le regole che verranno previste per la gestione del patrimonio comune.
Per svolgere la propria attività, l’organo comune può avvalersi di soggetti esterni alla rete, affidarsi alle singole imprese partecipanti per lo svolgimento di specifiche attività, ovvero ancora costituire specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia da retisti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti.
Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune può agire in rappresen- tanza degli imprenditori, anche individuali, membri della rete: (I) nelle procedure di pro- grammazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; (II) nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito; (III) nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento; (IV) nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei pro- dotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Paragrafo 9
Il regime delle responsabilità nel contratto di rete
Nell’ambito del contratto di rete e, segnatamente, nella fase di sua esecuzione, è possibile distinguere tre diversi profili di responsabilità contrattuale: (I) la responsabilità nei rapporti interni tra le imprese aderenti alla rete; (II) la responsabilità verso i terzi con i quali si in- trattengono rapporti contrattuali funzionali all’attuazione del programma di rete e (III) la responsabilità dell’organo comune in conseguenza del suo operato come mandatario.
Esaminiamo partitamente i tre diversi profili di responsabilità.
9.1 La responsabilità nei rapporti interni
Tra i contenuti obbligatori del contratto di rete vi è la definizione del programma di rete con l’enunciazione non solo dei diritti, ma anche degli obblighi assunti dalle imprese aderenti. Altri obblighi possono derivare dall’attività di coordinamento svolta dall’organo comune e dai contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi.
L’inadempimento da parte di un’impresa degli obblighi su di essa gravanti in ragione dell’ap- partenenza alla rete, fa sorgere la responsabilità dell’impresa inadempiente nei confronti delle altre imprese.
In tal caso, trovano applicazione, come ribadito anche dal legislatore, le regole dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo, tale essendo il contratto di rete. Pertanto, a fronte dell’inadempimento che non sia di scarsa im- portanza, le altre imprese possono chiedere la risoluzione del contratto limitatamente alla posizione dell’impresa inadempiente, oltre al risarcimento dei danni. Se però la prestazione
che l’impresa inadempiente avrebbe dovuto eseguire, deve considerarsi essenziale, la conse- guenza sarà la risoluzione dell’intero contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno a carico dell’impresa inadempiente.
Per evitare il giudizio sull’importanza dell’inadempimento, è possibile inserire nel contratto di rete una clausola risolutiva espressa che preveda per il caso di inadempimento di una o più obbligazioni determinate la risoluzione del vincolo contrattuale nella sua interezza o limita- tamente alla impresa inadempiente.
Altro rimedio finalizzato ad estromettere dalla rete l’impresa inadempiente garantendo, per quanto possibile, la prosecuzione dell’attività con le altre parti, è l’esclusione. Perché sia azio- nabile, il rimedio in parola deve essere previsto nel contratto di rete con specifica indicazione delle cause che ne legittimano l’adozione e attribuzione del relativo potere deliberativo all’or- gano comune ovvero alle stesse imprese partecipanti alla rete che decidono a maggioranza (semplice o qualificata).
L’esclusione, una volta deliberata, determina l’uscita dalla rete dell’impresa senza necessità di intervento giudiziale, fatta salva la possibilità per l’escluso di opporsi alla delibera lamen- tando l’insussistenza degli addebiti che hanno portato alla sua adozione o l’irregolarità del procedimento deliberativo.
Rimedio alternativo alla risoluzione e all’esclusione è l’azione di esatto adempimento che le imprese aderenti possono esperire in danno di quella inadempiente, così da costringerla ad eseguire la prestazione dovuta, fermo in ogni caso il risarcimento del danno.
Al fine di preservare la stabilità della rete e disincentivare manovre opportunistiche di ina- dempimento, è anche possibile prevedere nel contratto di rete determinate penali a carico dell’impresa che si rendesse inadempiente o comunque ritardasse l’adempimento.
9.2 La responsabilità verso i terzi
L’attuazione del programma di rete implica necessariamente, salvo il caso di relazioni puramen- te interne tra le imprese aderenti, l’instaurazioni di rapporti contrattuali con i terzi.
Escluso che la rete possa configurarsi come entità autonoma, dotata di una propria sogget-
tività, è evidente che i rapporti contrattuali con i terzi coinvolgano direttamente la plura- lità delle imprese aderenti alla rete rappresentate unitariamente dall’organo comune, che interviene come interlocutore unico semplificando le procedure di negoziazione e stipula dei contratti con i terzi.
L’organo comune può, dunque, agire in forza di un mandato con rappresentanza e in tal ve- ste può stipulare contratti con i terzi in nome e per conto delle imprese aderenti. All’organo comune potrebbe anche conferirsi un mandato senza rappresentanza che gli imporrebbe di agire in nome proprio e per conto delle imprese aderenti alla rete.
Nel primo caso (mandato con rappresentanza), i contratti stipulati produrranno effetti di- rettamente nella sfera giuridica delle imprese aderenti che saranno responsabili dell’adempi- mento delle obbligazioni assunte.
Nel secondo caso (mandato senza rappresentanza), l’organo comune sarà tenuto a trasferire gli effetti giuridici degli atti compiuti in capo ai mandanti per conto dei quali abbia agito, con la conseguenza che prima di detto trasferimento, sarà l’organo comune a rispondere verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.
Laddove l’organo comune agisca in forza di un mandato con rappresentanza che, come det- to, comporta l’imputazione degli effetti degli atti negoziali direttamente in capo alle imprese mandanti, il rapporto contrattuale è unico e vede come parti, da un lato, le imprese aderenti alla rete e, dall’altro, il terzo contraente.
Se le obbligazioni assunte dalle imprese aderenti alla rete, in forza del contratto stipulato dall’organo comune, hanno ad oggetto prestazioni non suscettibili di divisione per loro natu- ra o per il modo in cui sono state considerate dalle parti, ciascuna impresa risponde in solido dell’esecuzione di tutte le prestazioni.
Ciò significa che il terzo può esigere da ciascuna impresa l’adempimento per l’intero, come pure può esigere l’integrale risarcimento dei danni che gli dovessero derivare dalla mancata, imperfetta o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
è questo il regime delle obbligazioni solidali, fermo restando che la singola impresa che fosse chiamata ad eseguire le prestazioni per intero o a risarcire per intero i danni cagionati al terzo contraente, potrà agire in via di regresso verso le altre imprese coobbligate per ripetere le quote gravanti su ciascuna di esse; quote che si presumono uguali se non è diversamente
stabilito.
Laddove si tratti di prestazioni per loro natura divisibili, è possibile evitare la responsabilità solidale attraverso la stipulazione, da parte dell’organo comune, di un contratto in cui siano indicate le singole prestazioni e le imprese che individualmente sono tenute ad eseguirle. In tal caso, ciascuna impresa risponde soltanto dell’esecuzione delle prestazioni di sua compe- tenza e non anche di quelle riferibili alle altre imprese aderenti alla rete.
Qualche esempio consentirà di meglio illustrare il modo di atteggiarsi della responsabilità contrattuale delle imprese aderenti alla rete nei confronti dei terzi.
Si ponga il caso di un contratto di rete che preveda l’acquisto di un immobile da destinare a stabilimento per la produzione in comune di determinate merci.
L’organo comune, ove gli sia conferito un mandato con rappresentanza, stipulerà il contratto di compravendita dell’immobile in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete e, in caso di istituzione del fondo comune, attingerà ad esso le risorse finanziarie per far fronte al pagamento del prezzo.
Per effetto del contratto stipulato dall’organo comune, le imprese aderenti alla rete risulte- ranno proprietarie, in regime di comunione ordinaria, dell’immobile e, in mancanza del fon- do comune o di sua incapienza, saranno obbligate in solido al pagamento dell’intero prezzo o di quella parte che non sia stata corrisposta attraverso l’impiego delle risorse del fondo comune.
In ragione del vincolo di solidarietà tra le imprese aderenti alla rete, il venditore potrà preten- dere il versamento dell’intero prezzo da ogni singola impresa, la quale a sua volta potrà agire in regresso nei confronti delle altre imprese per ottenere il rimborso della parte di prezzo gravante su ciascuna di esse.
Questo è quanto si verifica se l’immobile è considerato come un unicum inscindibile; se al contrario l’immobile è per volontà delle parti considerato come scindibile in tante porzioni quante sono le imprese che intervengono come compratrici, ciascuna di esse acquista la pro- pria quota seppur indivisa ed è obbligata al pagamento del relativo prezzo che rappresenta soltanto una frazione del prezzo complessivo. In siffatta eventualità, l’obbligazione assume una struttura parziaria risultando suddivisa in tante parti quante sono le imprese e ciascuna di esse è obbligata soltanto per la propria parte.
Si pensi ancora all’assunzione in appalto, nei confronti di un terzo committente, dell’esecu- zione di un’opera che contempli la partecipazione di tutte le imprese aderenti alla rete.
L’organo comune, agendo come mandatario con rappresentanza, stipulerà il contratto d’ap- palto in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete e, in ragione di ciò, gli effetti del contratto si produrranno direttamente nella sfera giuridica di dette imprese che saranno chiamate a rispondere delle obbligazioni assunte.
Se nel contratto d’appalto l’esecuzione dell’opera è assunta collettivamente senza specifi- cazione dei lavori di competenza delle singole imprese o se si tratta comunque di lavori da eseguire unitariamente in quanto non suscettibili di essere scorporati in diverse attività, ciascuna impresa risponde in solido verso il committente dell’intera esecuzione dei lavori e, più in generale, delle obbligazioni derivanti dal contratto.
La singola impresa potrebbe, pertanto, essere chiamata ad eseguire la prestazione per intero e, parimenti, a risarcire per intero i danni che derivassero al committente dalla difettosa esecuzione delle opere appaltate, salvo poi agire in via di regresso verso le altre imprese co- obbligate per ripetere la quota gravante su ciascuna di esse.
Al contrario, se l’esecuzione dell’opera è frazionabile in diverse categorie di lavori e nel contratto d’appalto sono indicate le imprese che individualmente si obbligano ad eseguir- le, ciascuna di esse risponde soltanto dell’adempimento delle obbligazioni assunte e, più in particolare, dell’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, senza coinvolgimento nelle vicende di inadempimento eventualmente riferibili alle altre imprese.
In presenza di un fondo patrimoniale comune, il regime della responsabilità verso i terzi si atteggerebbe in termini del tutto differenti ove si ritenesse – secondo l’interpretazione sopra riferita – che la rete integri un autonomo centro di imputazione di rapporti e di effetti giuridici.
In tal caso, l’organo comune ben potrebbe agire in nome della rete e, in forza del primo com- ma dell’art. 2615 c.c. (reso applicabile in ragione della sua compatibilità con la struttura della rete), delle obbligazioni assunte sarebbe chiamata a rispondere esclusivamente la rete con il proprio fondo patrimoniale.
Quand’anche non si dovesse riconoscere una responsabilità esclusiva della rete, potrebbe sostenersi che la responsabilità delle imprese aderenti sia sussidiaria rispetto a quella offerta
dal fondo patrimoniale, valorizzando l’esistenza di un patrimonio proprio della rete in un ottica di graduazione della responsabilità.
In ragione della riferita sussidiarietà, i terzi dovrebbero far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale e, solo in caso di infruttuosa escussione, sarebbero chiamate a rispondere le imprese aderenti.
9.3 La responsabilità dell’organo comune
Già si è detto che all’organo comune può essere conferito un mandato con rappresentanza che gli permette di agire in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete, con imputazio- ne diretta a queste ultime degli effetti degli atti negoziali posti in essere.
L’organo comune può anche agire in forza di un mandato senza rappresentanza, operando in nome proprio ma per conto delle imprese aderenti alla rete. In tale eventualità, gli effet- ti degli atti compiuti si producono in capo all’organo comune che, in ragione del mandato conferitogli, è tenuto a trasferirli nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali abbia agito. Prima di detto trasferimento, l’organo comune resta responsabile verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.
Agendo, invece, quale mandatario con rappresentanza, l’organo comune non è responsabile verso i terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, producendosi gli effetti di quest’ultimo direttamente in capo alle imprese mandanti.
Quanto alla responsabilità nei confronti delle imprese mandanti, l’organo comune quale mandatario (con o senza rappresentanza) resta soggetto alla disciplina propria del mandato (cfr. artt. 1703 e ss. cod. civ.).
Ciò significa che è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; deve senza ritardo comunicare ai mandanti l’esecuzione del mandato; non deve eccedere i limiti fissati nel mandato; deve attenersi alle istruzioni ricevute; deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandanti quanto ricevuto in ragione del mandato.
In caso di violazione di detti obblighi, ferma restando che ciò può costituire giusta causa di revoca, l’organo comune è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti partecipan-
ti alla rete ed è tenuto a risarcire i danni che a questi ultimi siano derivati in conseguenza della sua condotta non rispettosa delle regole del mandato.
Laddove vengano superati i limiti del mandato, l’atto compiuto resta a carico dell’organo comune, nel senso che gli effetti giuridici che ne derivano rimangano in capo a quest’ultimo, salvo ratifica da parte delle imprese mandanti.
A ciò aggiungasi che in mancanza di patto contrario, l’organo comune in quanto mandatario senza rappresentanza non risponde verso i mandanti dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne che l’insolvenza di queste gli fosse nota o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.
Nel caso di mandato con rappresentanza, oltre agli obblighi del mandatario, l’organo comu- ne assume anche gli obblighi propri del rappresentante, restando assoggettato alla disciplina codicistica della rappresentanza ordinaria (cfr. artt. 1387 e ss. cod. civ.).
I profili di maggior rilievo in relazione all’operato dell’organo comune in veste di mandata- rio con rappresentanza riguardano le fattispecie tipiche dell’eccesso di potere e del conflitto d’interessi.
Qualora l’organo comune agisca in rappresentanza delle imprese aderenti alla rete senza averne i poteri o eccedendo i limiti di quelli conferitigli, l’atto compiuto è inefficace, impro- duttivo cioè di effetti in capo alle imprese aderenti alla rete che, tuttavia, possono ratificarlo sanando con effetto retroattivo il vizio originario. In mancanza di ratifica, l’atto compiuto resta inefficace e l’organo comune è responsabile in proprio del risarcimento dei danni che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. In caso di conflitto di interessi, qualora l’organo comune agisca perseguendo un interesse proprio o di terzi in conflitto con l’interesse dei imprese aderenti alla rete ovvero privile- giando l’interessi di alcune di esse in danno di altre, l’atto compiuto può essere annullato su domanda delle imprese rappresentate, se il conflitto d’interessi era conosciuto o conoscibile dal terzo, ferma in ogni caso la responsabilità dell’organo comune nei confronti delle impre- se mandanti per aver agito in violazione delle regole sulla rappresentanza.
Paragrafo 10
Come si esce dalla rete
Nel novero dei contenuti del contratto di rete il legislatore ha indicato anche le cause facolta- tive di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.
Si tratta, beninteso, di contenuto non obbligatorio essendo rimessa alle parti la scelta di pre- vedere o meno il diritto delle singole imprese aderenti di recedere dal contratto di rete.
Ove tale diritto venga riconosciuto con specifica pattuizione inserita nel contratto di rete, occorrerà precisare le cause che ne legittimano l’esercizio, come pure le modalità di manife- stazione della volontà di recedere.
è anche possibile prevedere il c.d. recesso ad nutum ovverosia un recesso esercitabile in qual-
siasi momento sulla base di una scelta discrezionale ed insindacabile senza necessità di for- nire giustificazioni.
In ogni caso, il recesso comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente all’impresa che lo esercita, che pertanto esce dalla rete in via anticipata rispetto all’ordinaria scadenza del contratto.
Pur in assenza di espressa previsione normativa, deve ammettersi, in applicazione dei princi- pi generali, la facoltà di recesso per giusta causa, che può dirsi integrata, ad esempio, in caso di modifica degli elementi essenziali del contratto.
Indipendentemente dalle pattuizioni contenute nel contratto di rete, trovano comunque ap- plicazione, secondo quanto voluto dal legislatore, le regole dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.
Ne consegue che in caso di inadempimento da parte di un’impresa degli obblighi su di essa gravanti in ragione dell’appartenenza alla rete, le altre imprese possono chiedere la risolu- zione del contratto limitatamente all’impresa inadempiente. Se però la prestazione rimasta inadempiuta sia da considerarsi essenziale nell’economia complessiva del contratto, la riso- luzione investe l’intero contratto determinandone lo scioglimento nei confronti di tutte le
imprese partecipanti alla rete (cfr. art. 1459 cod. civ.).
Lo stesso è da dirsi per il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta da una delle imprese: anche in tale eventualità, la risoluzione comporta lo scioglimento del contratto nei confronti di tutte le imprese ovvero limitatamente all’impresa la cui presta- zione è divenuta impossibile a seconda che detta prestazione debba o meno considerarsi essenziale.
Paragrafo 11
La fiscalità
L’art. 42 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito nella Legge del 30 luglio 2010 n. 122), che ha apportato le modifiche sin qui descritte alla disciplina del contratto di rete, ha anche introdotto un’agevolazione fiscale in favore delle imprese contraenti.
L’efficacia della norma sull’agevolazione in una prima fase è rimasta in sospeso in attesa che la Commissione Europea accertasse che tale intervento normativo non costituiva “aiuto di Stato”.
Ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati mem- bri devono informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. “obbligo di notifica”) e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato da Bruxelles. La Commissione Europea, comunque, con decisione del 26 gennaio 2011 ha rite- nuto che l’agevolazione fiscale concessa non costituisca aiuto di Stato, così rendendo efficace ed operativa la norma agevolativa, che ha istituito un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, che sia stato asseverato dagli organismi abilitati. L’Agenzia delle Entrate ha poi offerto chiarimenti sulle norme in esame con Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 paragrafo 20, con successiva Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, con Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 e con Riso- luzione n. 89/E del 12 settembre 2011.
11.1 Il tema della soggettività tributaria della rete
Prima di illustrare il meccanismo agevolativo, è opportuno segnalare il contenuto della Cir- colare n. 4/E del 15 febbraio 2011 che al paragrafo 20 precisa che l’adesione al contratto di
rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle impre- se e, soprattutto, non comporta l’attribuzione della soggettività tributaria alla rete.
Così come la rete non è un soggetto giuridico, parimenti sul piano fiscale non è un soggetto tributario e, quindi, non può rappresentare il centro di imputazione, attivo o passivo, delle attività poste in essere in esecuzione del programma di rete.
Va però rammentato che la rete opera per il tramite di un organo comune, la cui figura con- trattuale è stata individuata, anche legislativamente, nel mandatario che può agire in nome e per conto delle imprese contraenti (mandato con rappresentanza), ovvero soltanto per con- to delle imprese mandanti, ma in nome proprio (mandato senza rappresentanza).
Nel primo caso, atteso che il mandatario opera in nome delle imprese mandanti, l’imputa- zione degli effetti fiscali delle operazioni poste in essere saranno direttamente in capo alle imprese mandanti.
Nel secondo caso, il mandatario senza rappresentanza sarà il centro di imputazione di tutte le operazioni che porrà in essere, salvo il diritto di riversarne gli effetti sui suoi mandanti. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, pur confermando la esclusione della soggettività tributaria della rete, ha ritenuto possibile l’attribuzione del codice fiscale in capo alla stessa sul presupposto che la rete, configurando una libera aggre- gazione di imprenditori, si identifica con quelle organizzazioni di persone o di beni, prive di personalità giuridica, cui l’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 consente l’attribuzione del codice fiscale.
11.2 L’agevolazione
Definizione
L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la rea- lizzazione degli investimenti previsti in un programma di rete, che sia stato asseverato dagli organismi abilitati. L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011 per offrire i chiarimenti del caso in ordine al meccanismo agevolativo.
Chi può beneficiare dell’agevolazione?
Possono accedere all’agevolazione le imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete e le imprese che vi abbiano aderito successivamente. L’agevolazione prescinde dalla forma giu- ridica e dalle dimensioni dell’impresa contraente (deve trattarsi di impresa, ma può essere impresa individuale, impresa agricola, impresa sociale, ecc.). Sono ammesse anche le stabili organizzazioni di imprese non residenti.
Va però ricordato che il contratto di rete è efficace dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, pertanto anche l’efficacia dell’agevolazione fiscale è subordinata a tale iscrizione sia per gli originari sottoscrittori sia per gli aderenti successivi.
Quali sono i presupposti per accedere all’agevolazione?
Per accedere all’agevolazione è necessario che:
a. Gli importi destinati dall’impresa partecipante al contratto di rete costituiscano una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva.
Il presupposto dell’agevolazione è soddisfatto con la creazione di apposita riserva deno- minata con riferimento alla norma agevolativa e distinta da altre riserve presenti nel patrimonio netto.
Nella riserva vanno accantonati gli utili destinati al fondo patrimoniale comune, ovve- ro quelli relativi al patrimonio destinato all’affare ex art. 2447-bis comma 1, lett. a), c.c. Vi è poi l’obbligo di dare informazione della riserva in nota integrativa, obbligo che ope- ra soltanto per i soggetti tenuti alla redazione della stessa. L’agevolazione opera quindi soltanto per i soggetti contraenti che:
- abbiano istituito il fondo patrimoniale;
- abbiano effettuato conferimenti al fondo patrimoniale (con gli utili di impresa).
Il limite di 1 milione vale per la singola impresa indipendentemente dalla sua parte- cipazione a più contratti di rete e si riferisce ad ogni singolo periodo d’imposta per il quale è consentita l’agevolazione.
Nel caso di contraenti che non abbiano l’obbligo del bilancio (imprenditori individuali o società di persone), l’attuazione dell’obbligo di accantonare a riserva la quota di utili
destinati al conferimento nel fondo dovrà essere realizzata con la formazione di ap- posito prospetto xxxxxxx e vidimato così come già avvenuto con la L. 185/2008 per la rivalutazione degli immobili.
b. Le somme accantonate siano destinate alla realizzazione degli investimenti del programma di rete.
Gli utili di esercizio accantonati godono dell’agevolazione:
• se conferiti nel fondo patrimoniale;
• se destinati alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete. Il fondo ha, dunque, un preciso vincolo di destinazione: deve essere impiegato per l’at- tuazione del programma di rete ovvero per il perseguimento degli obiettivi strategici (capacità innovativa- competitività).
Gli utili conferiti al fondo godono dell’agevolazione fiscale se sono destinati alla realiz- zazione degli investimenti previsti nel programma di rete.
Ne consegue che ai fini dell’agevolazione è necessario che il programma di rete conten- ga la previsione e la individuazione degli investimenti che in concreto debbono essere realizzati.
Gli investimenti del programma di rete possono consistere nell’assunzione dei costi per l’acquisto o utilizzo di beni e/o servizi o nell’assunzione dei costi per l’utilizzo di personale.
La Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011 precisa che sono considerati ammissibili anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete, rilevando a tale fine il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale.
Sarà onere di chi voglia fruire dell’agevolazione dare prova con documentazione con- tabile ed amministrativa che detti costi sono stati sostenuti per dare attuazione al programma di rete.
è inoltre necessario che gli investimenti del programma di rete siano realizzati entro l’anno successivo alla delibera di accantonamento degli utili: infatti la norma si riferi- sce all’esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di accantonamento
e non all’anno in cui gli utili sono maturati.
Quindi per gli utili di esercizio del bilancio chiuso al 31.12.2010, approvato dall’assem- blea del 30 aprile 2011 (che deliberi altresì l’accantonamento di parte degli utili per il conferimento nel fondo patrimoniale della rete), dovranno essere impiegati entro 31 dicembre 2012, ovvero l’esercizio successivo a quello in cui la delibera è stata assunta. La Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che la norma non impone l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti nel pro- gramma di rete entro l’esercizio successivo, essendo sufficiente che gli utili che hanno beneficiato dell’agevolazione siano impiegati entro detto termine, fermo restando che
il timing della realizzazione degli investimenti rimane quello previsto nel programma
di rete.
c. Il programma di rete sia stato preventivamente asseverato.
Il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da parte degli organismi abilitati all’asseverazione.
Appartengono a tale categoria gli organismi che sono espressione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale a livello nazionale presenti nel CNEL ovvero le confedera- zioni che sono espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 25 febbraio 2011 ha definito i requisiti necessari per l’abilitazione degli organismi che dovranno asseverare il pro- gramma di rete.
Le confederazioni debbono presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione degli organismi di loro espressione che sono abilitati alla asseverazione. L’elenco degli orga- nismi deve essere pubblicato sul sito della Agenzia delle Entrate. L’asseverazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e comporta la verifica dell’esistenza di
tutti gli elementi del contratto di rete previsti dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5 del
2009 e successive modifiche.
Gli organismi sono tenuti ad inviare comunicazione dell’avvenuta asseverazione all’A- genzia delle Entrate.
La Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i presupposti per acce-
dere alla agevolazione, così come sopra descritti, “devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire al momento del versamento del saldo delle im- poste sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili”, ad eccezione del primo anno di applicazione dell’agevolazione per il quale i presupposti dovranno essere integrati entro il 30 settembre 2011.
Con Risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate, integrando quanto previsto dal paragrafo 7 della propria Circolare n. 15/E, ha precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del programma co- mune di rete da parte degli organismi abilitati, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti, sarà pos- sibile usufruire dell’agevolazione, con le modalità previste dal citato paragrafo 7, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto entro il 31 dicembre 2011”.
Qual è il contenuto dell’agevolazione?
La quota di utili accantonati a riserva gode di un regime di sospensione di imposta, che ope- ra ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES).
La sospensione opera su una variazione in diminuzione della base imponibile, che si protrae per tutti gli esercizi successivi sino al verificarsi degli eventi che pongono termine alla age- volazione.
L’agevolazione può essere fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui red- diti: infatti il comma 2-quinquies dell’art. 42 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 prevede che l’agevolazione possa essere fruita soltanto in sede di pagamento del saldo delle imposte sui redditi.
Ai fini del calcolo degli acconti, quindi, l’accantonamento a riserva non produrrà alcun effet- to, dovendosi calcolare gli acconti senza tener conto dell’agevolazione.
Ove gli acconti versati risultassero eccedenti l’imposta dovuta, per effetto della variazione in diminuzione del reddito si genererà un credito di imposta (IRPEF/IRES) utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
Quali sono i periodi d’imposta per i quali è possibile accedere alla agevolazio- ne?
L’agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati in apposita riserva dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Tenuto conto che il comma 2-quinquies dell’art. 42 D.L: n. 78 del 2010 prevede che la frui-
zione dell’agevolazione sia limitata agli stanziamenti previsti per gli anni 2011, 2012 e 2013, se ne deduce che il primo periodo d’imposta agevolabile sia quello in corso al 31 dicembre 2010 (che ricadrà tra gli stanziamenti previsti per il 2011), mentre l’ultimo periodo d’im- posta agevolabile sarà quello in corso al 31 dicembre 2012 (che ricadrà sugli stanziamenti previsti per il 2013).
Per l’ultimo periodo d’imposta va richiamato a conferma di quanto sopra il comma 2-quater
dell’art. 42 D.L. n. 78 del 2010 che indica quale ultimo periodo d’imposta agevolabile quello in corso al 31 dicembre 2012.
Quali sono i casi di cessazione del regime agevolativo?
Il regime di sospensione dall’imposta sui redditi viene meno nel caso venga meno l’adesione al contratto di rete oppure nel caso in cui la riserva venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite.
Va tenuto conto del fatto che l’agevolazione si sostanzia in una sospensione d’imposta sui redditi e che, di conseguenza, la cessazione del regime agevolativo consiste nel recupero ai fini impositivi delle somme accantonate a riserva che hanno beneficiato dell’agevolazione. Va però precisato che il venir meno dell’adesione al contratto di rete non comporta la cessa- zione del regime agevolativo qualora gli investimenti previsti dal programma di rete siano stati realizzati.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’obiettivo perseguito dalla disciplina è l’ef- fettivo completamento del programma comune di rete asseverato e che a tal fine la norma agevola la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso.
Una volta completato il programma di rete, pertanto, l’evento interruttivo del “venir meno dell’adesione al contratto di rete” non può più verificarsi e, quindi, il regime di sospensione
di imposta permane, anche oltre la scadenza naturale del contratto, fino all’esercizio in cui la riserva è utilizzata “per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”, quali ad esempio, la distribuzione ai soci o l’utilizzo per aumento di capitale sociale.
In altri termini, il venir meno dell’adesione al contratto di rete provoca il termine del regime di sospensione di imposta solo nei casi in cui gli investimenti previsti dal programma di rete non siano stati completati.
Tenuto conto che la ratio della norma agevolativa è costituita dalla volontà di presidiare il
completamento del programma di rete e che, di conseguenza, tutto ciò che impedisce il com- pletamento del programma di rete fa venir meno la sospensione d’imposta, il venir meno dell’adesione al contratto, impedendo il completamento del programma di rete, provoca il termine del regime di sospensione d’imposta.
Ciò avviene sia con riferimento al venir meno dell’adesione al contratto del singolo contraen- te, sia con riferimento ai casi in cui il contratto venga meno per tutti i contraenti.
Nei casi di recesso unilaterale, di risoluzione per inadempimento o per impossibilità soprav- venuta, nullità o annullamento del contratto che riguardi una sola delle parti, il regime age- volativo verrà meno soltanto per il contraente receduto o per il quale sia venuto meno il vincolo contrattuale e permarrà, invece, per tutte le parti che restano vincolate al contratto di rete.
Nei casi, invece, di cessazione del vincolo contrattuale che operi nei confronti di tutti le parti aderenti, il regime agevolativo cesserà per tutti.
Il secondo caso di cessazione del regime agevolativo è quello che corrisponde alla utilizzazio- ne della riserva accantonata.
Infatti gli utili accantonati concorrono di nuovo alla formazione del reddito “nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite d’esercizio” (comma 2-quater dell’art. 42 D.L. n. 78 del 2010).
Ogni utilizzo della riserva (es. la distribuzione degli utili ai soci) comporta il venir meno del regime di sospensione d’imposta, ad eccezione del caso di utilizzo per la copertura delle perdite.
Nel caso di copertura delle perdite non è previsto alcun obbligo di ricostituzione della ri- serva, dal che la menzionata Circolare della Agenzia delle Entrate deduce che l’eventuale
ricostituzione della riserva effettuata con gli utili degli esercizi successivi non avrebbe effetto sull’agevolazione in esame.
Alla luce delle precedenti considerazioni si può ritenere che l’agevolazione in esame si con- solidi in capo all’impresa che abbia portato a compimento il programma di rete asseverato (mediante la realizzazione degli investimenti ivi previsti), venendo meno il vincolo di indi- stribuibilità della riserva stessa.
Quali sono i limiti di fruizione dell’agevolazione?
Il comma 4-quinquies dell’art 42 D.L. n. 78 del 2010, dopo il limite individuale di 1 milione di euro per ogni impresa aderente sugli utili accantonabili per la fruizione dell’agevolazione, aggiunge un ulteriore limite di carattere generale sulla complessiva somma che potrà godere dell’agevolazione a livello nazionale per ciascun anno di competenza.
Anno 2011 | € | 20.000.000 |
Anno 2012 | € | 14.000.000 |
Anno 2013 | € | 14.000.000 |
Totale | € | 48.000.000 |
Con la stessa norma si dispone che il finanziamento dell’agevolazione debba essere effet- tuato per complessivi 48.000.000 nel xxxxx xxxxx xxxx 0000 (x 20.000.000), 2012 e 2013
(14.000.000 + 14.000.000).
Qual è la procedura per l’accesso all’agevolazione?
Entro il 23 maggio di ciascun anno va inoltrata all’Agenzia delle Entrate comunicazione con- tenente l’indicazione della quota di utili accantonati (non superiore a € 1.000.000) e l’indi- cazione del risparmio d’imposta corrispondente all’accantonamento.
La comunicazione va inoltrata in via telematica direttamente o mediante un intermediario abilitato a Entratel.
L’Agenzia delle Entrate procederà alla determinazione della percentuale di risparmio di im-
posta spettante a ciascun richiedente sulla base del rapporto fra le risorse disponibili nell’an- no di competenza e l’ammontare del risparmio di imposta complessivamente richiesto e procederà alla relativa comunicazione.
In buona sostanza, il meccanismo prevede una richiesta che costituisce una sorta di preno- tazione, la quale non attribuisce, anche in presenza di tutte le condizioni di legge, la certezza di fruire dell’agevolazione per gli importi richiesti.
L’esistenza di una soglia massima annuale di risorse per finanziare l’agevolazione impone l’applicazione di una sorta di concorso tra i richiedenti, che con la loro domanda si limitano ad una “prenotazione” del beneficio fiscale, potendo avere la certezza dell’esatta entità di tale beneficio soltanto a seguito del sopra citato intervento della Agenzia delle Entrate.
Le forme di aggregazione di imprese più comuni. Quadro sinottico
Tipo | Forma del contratto associativo e Adesione | Governance | Responsabilità | Durata | Pubblicità |
Contratto di Rete | Atto pubblico o scrittura privata autenticata Aperto all’adesione successiva di altre imprese | Facoltà dei retisti di nominare un Organo Comune (persona fisica o società anche esterna alla Rete) che agisce su mandato collettivo e non quale organo del “soggetto rete” | Quella prescritta dalle norme codicistiche in tema di responsabilità contrattuale e, per l’Organo Comune, in tema di mandato | Durata prestabilita | Obbligo di iscrizione al Registro Imprese nella sezione in cui è iscritto ciascun retista (medesimo obbligo anche in caso di nuove adesioni) |
Consorzio | Atto pubblico o scrittura privata autenticata Aperto all’adesione successiva di altre imprese | Organo amministrativo (CdA, Amm. Un., Comitato Direttivo) | Limitata al fondo consortile dotato di autonomia patrimoniale propria/Resp. sussidiaria e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte per loro conto dagli amministratori | Durata prestabilita | Obbligo di iscrizione a Registro Imprese e deposito situazione patrimoniale per consorzi con attività esterna |
ATI | Nessun requisito di forma Partecipazione limitata ai soli aderenti e attribuzioni ripartite in base alle specifiche competenze | Mandato collettivo irrevocabile conferito ad una delle imprese partecipanti quale capogruppo | Solidale e illimitata nelle ATI orizzontali/ pro quota per i lavori di propria competenza e solidalmente alla capogruppo nelle ATI verticali | Sino al completamento dello specifico lavoro per cui le imprese si sono associate | Nessun obbligo pubblicitario |
Società Consortile | Atto pubblico Aperto all’adesione successiva di altre imprese | Organo amministrativo (CdA, Amm. Un., Comitato Direttivo) e Collegio Sindacale | Quella prescritta per il tipo societario prescelto (società di persone/ società di capitali), purché non in contrasto con le norme sui consorzi | Durata prestabilita | Quelli prescritti per il tipo societario prescelto |
Allegato 1
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese
1. (soppresso dalla legge di conversione)
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
“4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, indi- vidualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a col- laborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie impre- se ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi del- lo stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per origi- naria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanza- mento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comu- ne e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447- bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scio- glimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentan- za conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente di- sposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’ac- cesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utiliz- zazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”.
2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente:
“4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle im- prese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decor- rere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”.
2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’e- sercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patri- moniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successi- vo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’as- severazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’im- presa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vinco- lati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessi- vo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patri- moniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’o- nere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 mi- lioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 mi- lioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro no- vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Allegato 2
Articolo 3 della legge 33/2009
4-ter*. Con il contratto di rete due o piu’ imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita’ innovativa e la competitivita’ sul mercato. Il contratto e’ redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l’indicazione delle attivita’ comuni poste a base della rete;
c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita’ di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in rela- zione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita’ di gestione, ovvero me- diante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappre- sentanza e le modalita’ di partecipazione di ogni impresa alla attivita’ dell’organo.
4-quater*. Il contratto di rete e’ iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive mo- dificazioni.
*modificati dall’ Art.42 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78
Allegato 3
CIRCOLARE N. 15/E
Roma, 14 aprile 2011
Direzione Centrale Normativa
Oggetto: Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese
INDICE
PREMESSA 3
1. IL CONTRATTO DI RETE 4
2. PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE 5
2.1 Imprese interessate 6
2.2 Accantonamento a riserva e destinazione dell’utile 7
2.3 Asseverazione del programma di rete 9
3. INVESTIMENTI 10
3.1 Nozione 10
3.2 Termine di effettuazione 11
4. FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 12
5. TERMINE DEL REGIME DI SOSPENSIONE 13
5.1 Adesione alla rete 14
5.2 Utilizzo della riserva 14
6. ASPETTI PROCEDURALI 16
6.1 Presentazione della comunicazione 16
6.2 Indicazione del risparmio d’imposta 16
6.3 Ripartizione delle risorse disponibili 18
7. PRIMA APPLICAZIONE 19
8. CONTROLLI 20
PREMESSA
Le reti di imprese sono costituite dall’insieme delle imprese che aderiscono a un “contratto di rete”, sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva.
Il “contratto di rete” è stato originariamente introdotto nell’ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Successivamente, l’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito decreto), ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea.
La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.
Con la presente circolare vengono dati i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del decreto in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
1. IL CONTRATTO DI RETE
La disciplina civilistica del contratto di rete ha un’evidente rilevanza per l’applicazione dell’agevolazione in esame e, pertanto, se ne richiamano di seguito gli elementi principali.
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (primo periodo).
Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso” (secondo periodo). Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscano elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale.
A completamento delle indicazioni di principio, il comma 4-ter stabilisce, alle lettere da a) a f), il contenuto puntuale del contratto di rete. In particolare, in base alla lettera c) il contratto di rete deve indicare “la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La medesima lettera c) precisa altresì che “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …;”.
2. PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
Il fine ultimo della norma è di incentivare l’effettivo compimento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. Per raggiungere tale fine la norma agevola gli investimenti realizzati per il completamento del programma stesso.
In particolare, l’articolo 42, comma 2-quater, del decreto stabilisce che fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012 le imprese aderenti a un contratto di rete, per accedere all’agevolazione, devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare) per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati.
Il meccanismo applicativo dell’agevolazione consente comunque di fruire dell’agevolazione prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio; asseverazione del programma di rete.
Si precisa fin d’ora che tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce il comma 2- quinquies, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, salvo quanto si dirà al par. 7 con riguardo al primo periodo di imposta di applicazione della misura.
La realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, nei termini indicati al successivo par. 3.2, può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.
Sotto il profilo temporale, l’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Quanto sopra si desume dalla previsione del comma 2-quinquies che impone la fruizione dell’agevolazione nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni 2011, 2012 e 2013, e dal riferimento fatto dal comma 2-quater al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 quale ultimo periodo di imposta agevolabile.
2.1 Imprese interessate
Beneficiarie dell’agevolazione in esame sono le “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”. Possono quindi accedere all’agevolazione sia le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, sia le imprese che hanno aderito a un contratto di rete già esistente1, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale.
In particolare, per quest’ultimo profilo, sono ammesse sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Per il profilo contabile, visto che il meccanismo di applicazione del beneficio fiscale previsto dal comma 2-quater presuppone la determinazione dell’utile d’esercizio e il suo accantonamento ad “apposita riserva”, gli imprenditori individuali e le società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata possono accedere all’agevolazione integrando le
1 Tale prescrizione è coerente con il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 secondo cui il contratto deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante “per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”.
scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva2.
Quanto alla data di perfezionamento dell’adesione ai fini dell’agevolazione in esame, si evidenzia che in base all’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 il contratto di rete, da redigere “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata” (comma 4-ter), è “soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante” e l’efficacia “inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari” (comma 4-quater). Il descritto regime di pubblicità è dunque prescritto a fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria.
Si precisa che le imprese che hanno sottoscritto contratti di rete prima dell’entrata in vigore della norma di agevolazione non sono - per questo solo motivo - escluse dall’agevolazione. I contratti preesistenti sono comunque soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.
Rimane ferma la necessità di ottenere la preventiva asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati che effettueranno la verifica della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.
2.2 Accantonamento a riserva e destinazione dell’utile
Il comma 2-quater, primo periodo, del decreto considera agevolabile una quota degli utili dell’esercizio “destinati dalle imprese … al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare … se accantonati ad apposita riserva”.
2 Il secondo comma dell’articolo 2217 del codice civile prevede che “L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili
Al riguardo, si evidenzia che, per espressa previsione normativa, l’accesso all’agevolazione in esame è consentito soltanto alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l’istituzione del fondo patrimoniale comune3.
Ai fini fiscali, il presupposto della destinazione di una quota degli utili al fondo patrimoniale si intende soddisfatto nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utile in un’apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto.
I tempi e le modalità di esecuzione dei “conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi” al fondo patrimoniale, di cui alla lettera c) del comma 4-ter dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, sono quelli definiti dal contratto di rete, il cui programma comune abbia ottenuto l’asseverazione.
Il comma 2-quater, ultimo periodo, del decreto ribadisce che “Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete”. Al riguardo si ritiene che la disposizione richiamata, essendo inserita nel corpo della norma istitutiva dell’agevolazione, non introduca obblighi civilistici generalizzati, ma si applichi alle sole imprese che intendano accedere all’agevolazione fiscale.
L’obbligo di dare “informazione in nota integrativa” dell’esistenza della riserva ricorre solo per i soggetti tenuti per legge alla redazione della stessa; gli altri soggetti non sono tenuti a ulteriori adempimenti rispetto a quanto già indicato nel paragrafo 2.1.
La norma in esame prevede, infine, che “L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di
3 Quanto al patrimonio destinato all’affare, la lettera c) dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 prevede che se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento al fondo patrimoniale comune “può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …”.
euro 1.000.000”. Detto limite di 1 milione di euro si applica per singola impresa, anche se aderisce a più di un contratto di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.
Conseguentemente, l’importo agevolabile non potrà comunque eccedere il limite di 1 milione di euro per periodo di imposta, anche nell’ipotesi in cui un’impresa consegua e accantoni a riserva utili di esercizio per un ammontare superiore a detto limite.
2.3 Asseverazione del programma di rete
Il comma 2-quater dell’articolo 42 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato” da parte di “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 ha definito i predetti requisiti, stabilendo che “Sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori” (articolo 3, comma 1).
Le Confederazioni di rappresentanza datoriale così individuate devono presentare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente l’elenco e i dati degli organismi, espressione delle Confederazioni stesse, abilitati a rilasciare l’asseverazione. Tale comunicazione ha anche la finalità di consentire all’Agenzia delle entrate la pubblicazione, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, dell’elenco degli organismi abilitati (articolo 3, comma 2)4.
4 La Comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è stata approvata con
L’asseverazione è attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio dell’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete ovvero del rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto (articolo 4, comma 3).
L’asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Si tratta degli elementi e dei requisiti previsti dal comma 4- ter dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009.
Al riguardo si precisa che quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del
d.m. 25 febbraio 2011 - secondo cui l’asseverazione rilasciata costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell’incentivo fiscale - deve intendersi riferito alla dimostrazione dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei relativi requisiti di partecipazione in capo ai sottoscrittori, oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori.
In altre parole, l’avvenuta asseverazione non esime le imprese dal realizzare gli altri presupposti previsti dalla norma per accedere all’agevolazione. Gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete, il cui programma comune ha ottenuto l’asseverazione (articolo 4, comma
3)5.
3. INVESTIMENTI
3.1 Nozione
Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto prevede che gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/34839 del 14 aprile 2011, disponibile gratuitamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
5 Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione sono state approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/54949 del 14 aprile 2011, disponibile gratuitamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
comune siano vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.
La norma in esame, quindi, demanda al programma comune di rete un aspetto essenziale dell’agevolazione, quale l’individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati.
Ciò premesso, si ritiene che, nella realizzazione di detti investimenti, possano considerarsi ammissibili – in linea generale – i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale.
Possono altresì considerarsi ammissibili i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, rileva il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.
Rimane ferma la necessità di dimostrare, anche con adeguata documentazione amministrativa e contabile, che i predetti costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.
A tal riguardo, si evidenzia che l’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 ha assegnato all’Agenzia delle entrate, tra l’altro, “la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi”.
3.2 Termine di effettuazione
Il comma 2-quater prevede che gli investimenti previsti dal programma comune di rete debbano essere realizzati “entro l’esercizio successivo”.
La norma è diretta a tutelare l’interesse a che gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione siano realmente investiti come previsto dal programma comune di rete e pone, per tale riscontro, il termine dell’esercizio successivo.
Al riguardo, si precisa che il termine si riferisce all’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio e non a quello di maturazione degli utili accantonati. Ad esempio, se l’assemblea delibera di accantonare l’utile il 30/04/2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31/12/2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato è il 31/12/2012.
Si precisa altresì che la norma non impone anche l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato entro l’esercizio successivo. In altre parole, fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, il timing di realizzazione degli investimenti è comunque quello previsto dal programma comune di rete asseverato.
4. FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto prevede che la quota degli utili dell’esercizio, accantonati ad apposita riserva, ricorrendo gli altri presupposti, concorra alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete.
In sostanza, la norma istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.
L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione quindi dell’IRAP e, in base alle previsioni del comma 2- quinquies, può essere fruita “esclusivamente” in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.
XVI Guida pratica al Contratto di Rete d’Impresa | Novembre 2011
Allo stesso modo, gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, al lordo dell’agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative.
Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta, generano per il contribuente un credito IRPEF/IRES utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
5. TERMINE DEL REGIME DI SOSPENSIONE
Si rammenta che l’obiettivo perseguito dalla norma in esame è l’effettivo completamento del programma comune di rete asseverato e che a tal fine la norma agevola la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso.
In tale quadro, la previsione del comma 2-quater, secondo cui gli utili accantonati ad apposita riserva per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete “concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete”, è posta proprio a presidio del completamento del programma stesso.
Una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata “per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”.
Si evidenzia, inoltre, che il regime di sospensione d’imposta in esame si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che la relativa genesi presuppone la stipula di un contratto plurilaterale. Ciò non toglie che - una volta stipulato il contratto e perfezionati gli altri presupposti per l’accesso all’agevolazione - il verificarsi di eventi interruttivi del regime di sospensione di imposta possa essere valutato anche singolarmente per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, senza che
ne consegua automaticamente il venir meno del regime di sospensione di imposta per le altre imprese aderenti al contratto di rete.
5.1 Adesione alla rete
Il comma 2-quater individua quale evento interruttivo del regime di sospensione d’imposta il venir meno della “adesione al contratto di rete”.
Per quanto in precedenza chiarito, la norma è posta a presidio del completamento del programma comune di rete asseverato e, quindi, solo in mancanza di tale completamento il venir meno dell’adesione al contratto di rete provoca il termine del regime di sospensione di imposta.
Comportano, ad esempio, il venir meno dell’adesione al contratto di rete con conseguente cessazione del regime di sospensione d’imposta:
- le ipotesi in cui sia la singola impresa a venir meno dall’adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete, ad esempio per recesso anticipato, ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti;
- le ipotesi in cui il venir meno dell’adesione dell’impresa al contratto di rete sia contestuale per tutte le imprese aderenti in mancanza del completamento del programma comune di rete.
Al verificarsi dell’evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese dovranno far concorrere l’utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento stesso.
5.2 Utilizzo della riserva
Il comma 2-quater prevede che gli utili accantonati nell’apposita riserva in sospensione d’imposta concorrano alla formazione del reddito “nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio”.
L’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio è, pertanto, la sola ipotesi cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata, mentre costituiscono cause interruttive del regime di sospensione altre ipotesi di utilizzo della riserva tra le quali, ad esempio, la distribuzione ai soci.
L’utilizzo della riserva per la copertura di perdite di esercizio prima del completamento del programma comune di rete non fa venir meno, di per sé, il regime di sospensione di imposta. Quest’ultimo terminerà nell’ipotesi, esaminata al paragrafo precedente, in cui viene meno l’adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete.
La norma non prevede alcun obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio. Pertanto, l’eventuale ricostituzione della stessa con gli utili degli esercizi successivi non ha alcun effetto sull’agevolazione in esame.
Quanto detto in merito agli effetti dell’utilizzo della riserva vale anche in caso di liquidazione di società.
Il comma 2-quater prevede altresì che “Gli utili … trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva … e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete”.
Al riguardo, si precisa che il vincolo istituito dalla norma agevolativa in esame riguarda solo la parte della riserva formata con utili che non hanno concorso al reddito. Ad esempio, se è effettuato un accantonamento di 1,5 milioni di euro, a fronte del limite di 1 milione di euro per periodo di imposta, la parte di riserva composta da utili eccedenti detto limite, pari a 0,5 milioni di euro, è distribuibile senza ulteriori oneri impositivi.
Si precisa, altresì, che la riserva deve essere mantenuta in bilancio anche a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti in relazione ai quali l’utile è stato accantonato, attesa la natura di sospensione di imposta dell’agevolazione.
6. ASPETTI PROCEDURALI
Il comma 2-sexies demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.
6.1 Presentazione della comunicazione
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 è stata approvata la comunicazione (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa, unitamente alle relative istruzioni.
La comunicazione deve essere presentata dalle imprese interessate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, in riferimento a ciascuno dei periodi d’imposta interessati dall’agevolazione, nei termini indicati nel provvedimento citato. Le imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare presentano la comunicazione entro i medesimi termini anche se l’esercizio di riferimento non è ancora chiuso6.
Decorso il termine ultimo di presentazione, sono prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni contenenti eventuali rinunce, totali o parziali, all’agevolazione.
6.2 Indicazione del risparmio d’imposta
Ai fini della compilazione della comunicazione si evidenzia, in particolare, che nel quadro A va indicato:
6 La comunicazione è reperibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a partire dal 20 aprile 2011.
- nella colonna 1, l’ammontare della quota degli utili dell’esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare relativi al periodo d’imposta di riferimento;
- nella colonna 2, il risparmio d’imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1.
L’importo da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 1 non può superare il limite di 1 milione di euro, anche nell’ipotesi in cui l’impresa aderisca a più di un contratto di rete.
Il risparmio dell’imposta dovuta a titolo di IRPEF o IRES, da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 2, della comunicazione (modello RETI), dovrà essere determinato come segue:
a) per i soggetti IRES applicando l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa (comunque non superiore ad 1 milione di euro) corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell’apposita riserva;
b) per gli imprenditori individuali assumendo la differenza tra l’IRPEF relativa soltanto al reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l’IRPEF corrispondente al reddito d’impresa al netto di detta variazione (comunque non superiore ad 1 milione di euro). Ad esempio, se il reddito d’impresa senza l’accantonamento è pari a euro 1.000 e per effetto di detta variazione in diminuzione si riduce a euro 800, il risparmio d’imposta è dato dalla differenza tra l’IRPEF calcolata su euro 1.000 e l’IRPEF calcolata su euro 800; in caso di perdita il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’importo dell’accantonamento;
c) per le società di persone (articolo 5 del TUIR) e società di capitali “trasparenti” (articolo 115 e 116 del TUIR), assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato sub b).
Ai fini della determinazione del risparmio d’imposta relativo all’addizionale regionale all’IRPEF, occorre applicare all’importo agevolabile l’aliquota dello 0,90 per cento o quella eventualmente maggiore fissata da ciascuna regione. Ai fini della determinazione del risparmio d’imposta relativo all’addizionale comunale all’IRPEF (dovuta soltanto se i contribuenti hanno il domicilio fiscale nei comuni che ne hanno deliberato l’istituzione), occorre applicare all’importo complessivo agevolabile l’aliquota deliberata dal comune di riferimento.
6.3 Ripartizione delle risorse disponibili
Al fine della ripartizione delle risorse, nel rispetto del limite degli stanziamenti, il provvedimento prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 precisa che l’Agenzia delle entrate determina la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, ossia con metodo proporzionale.
La percentuale del risparmio di imposta spettante sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx di appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La variazione in diminuzione del reddito d’impresa non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all’importo risultante dall’applicazione della suddetta percentuale al risparmio d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata all’Agenzia delle entrate.
Tale precisazione vale anche nel caso in cui la variazione in diminuzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.
Qualora l’importo degli utili effettivamente accantonati risulti inferiore all’importo indicato nella comunicazione (modello RETI), la percentuale del
risparmio d’imposta spettante determinata dall’Agenzia delle entrate dovrà essere applicata al risparmio d’imposta calcolato sulla base del predetto importo di utili effettivamente accantonati.
In tale ipotesi, i soggetti sono tenuti a presentare una ulteriore comunicazione contenente l’indicazione del minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d’imposta, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.
7. PRIMA APPLICAZIONE
Visto che il d.m. del 25 febbraio 2011, concernente l’individuazione dei requisiti degli organismi asseveratori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 31 marzo 2011, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione e del fatto che l’articolo 4, comma 3, del d.m. citato dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione sarà possibile ottenere l’asseverazione entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011, in cui deve essere indicata l’agevolazione.
Inoltre, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando l’accantonamento degli utili d’esercizio ad apposita riserva, sarà consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui deve essere indicata l’agevolazione.
Nel caso descritto, il soggetto interessato dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del saldo “eccedente” secondo le modalità ordinarie.
8. CONTROLLI
L’articolo 42, comma 2-quater dispone che l’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei propri poteri di accertamento e di controllo, “vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti”.
L’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze declina la previsione richiamata, specificando che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, “può effettuare tra l’altro: a) la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi”.
Tenuto conto del meccanismo applicativo dell’agevolazione, nonché delle specifiche attività di controllo previste dall’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, assumerà particolare rilievo il coinvolgimento degli organismi abilitati al rilascio dell’asseverazione del programma di rete, anche in relazione alla vigilanza da effettuare sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione.
In particolare, l’attività di controllo in materia sarà diretta a verificare che le imprese che hanno fruito dell’agevolazione:
1. abbiano aderito al contratto di rete, che dovrà risultare redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed iscritto nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dal comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009;
2. abbiano ottenuto l’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi aventi i requisiti previsti dal decreto. Tali organismi, i quali attestano l’asseverazione, devono trasmettere, entro il mese di
aprile dell’anno successivo a quello della comunicazione dell’avvenuta asseverazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal provvedimento del 14 aprile 2011, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione stessa e gli estremi della registrazione del contratto di rete avente ad oggetto il programma asseverato;
3. abbiano accantonato ad apposita riserva gli utili d’esercizio, in tal modo destinandoli al fondo patrimoniale nonché vincolando il corrispondente importo alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. A tal fine, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, si procederà alla verifica dei suddetti presupposti anche mediante il riscontro dei dati indicati dalle imprese beneficiarie nella comunicazione (modello RETI). Si procederà, inoltre, alla verifica della effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete anche con il supporto degli organismi di asseverazione sulla base di specifici accordi.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Bibliografia
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XXVI Guida pratica al Contratto di Rete d’Impresa | Novembre 2011