CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE DELLA GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E ISTITUTI DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
LOTTO B – CIG 2186050187
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx,
E
IConsulting S.r.l., sede legale in Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00/0, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 02175721204, P. IVA 02175721204, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00/0, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante KPMG Advisory S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Xxxxxx Xxxxxx n. 27, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio, in Bologna, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Repertorio n. 15827 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”),
PREMESSO
a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la fornitura di: Lotto A: servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Xxxxxx-Romagna;
Lotto B: Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Xxxxxx-Romagna;
mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 05/05/2011;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto B della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Strutture regionali contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), aventi una durata massima di 36 mesi;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Strutture regionali con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Strutture regionali: la Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale, che comprende la struttura speciale del Gabinetto del Presidente, dieci Direzioni Generali e quattro Agenzie e Istituti, della Regione Xxxxxx-Romagna, alle quali il Fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti, oggetto della presente Convenzione;
b) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Strutture regionali comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dal
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II, artt. 4, 5 e 6, trattandosi di prescrizioni applicabili a tutti i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico,
fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Xxxxxx-Romagna, tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico Lotto B.
2. Oggetto della Convenzione, per il Lotto B, è la fornitura di servizi erogati da risorse umane con requisiti di competenza ed esperienza professionale, finalizzati allo sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi di Business Intelligence della Regione Xxxxxx-Romagna descritti nel Paragrafo 4 “Contesto applicativo Lotto B” del relativo Capitolato Tecnico, che comunque non è da intendersi esaustivo della situazione al momento dell’attivazione della convenzione poiché il contesto applicativo è in continua evoluzione.
3. Quanto al Lotto B, le attività che devono essere svolte nell’ambito della fornitura di servizi si riferiscono al contesto applicativo del medesimo Lotto e comprendono:
o sviluppo di progetti di Business Intelligence (Staging area, Data Warehouse, Data Mart) e applicazioni analitiche di front end;
o manutenzione evolutiva degli applicativi di BI, attraverso l’introduzione di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, nell’ambito del software già implementato
o manutenzione correttiva e adeguativa di software già sviluppato;
o migrazione e conversione di applicazioni da una piattaforma tecnologica ad un’altra;
o collaborazione e supporto all’area sistemistica (ad esempio nella rimozione delle problematiche che bloccano l'erogazione del servizio dipendenti da applicativi di BI, ecc.);
o addestramento, assistenza e supporto tecnico agli utenti nell’utilizzo degli applicativi in uso;
o redazione di documentazione connessa alle attività oggetto della fornitura;
o attività di project management connessa alle attività oggetto della fornitura;
o supporto specialistico su tematiche afferenti ad esigenze specifiche dell’Amministrazione in ambito BI (ad esempio individuazione di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei processi amministrativi; individuazione dei requisiti dell’utente propedeutici alla realizzazione di un nuovo progetto; predisposizione di prospetti di sintesi, realizzazione di analisi specifiche, supporto ai processi decisionali attraverso un intervento integrato, analisi dei fabbisogni, raccolta di indicazioni per sviluppi futuri, ecc.).
4. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Strutture regionali contraenti a fornire i servizi del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Strutture regionali contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 3.200.000,00 IVA esclusa per il Lotto B.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Strutture regionali e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le medesime Strutture nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Strutture regionali, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
7. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 4, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Strutture regionali che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Strutture regionali utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Strutture regionali si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Strutture stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Strutture regionali contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
IConsulting S.r.l., Xxx Xxxxxxxxx x. 00/0, Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX), telefono n. 000-0000000, pec xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx, ovvero mediante fax al numero dedicato 051-4391302.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Strutture regionali, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Conformemente alle previsioni del Capitolato Tecnico, le attività che le Strutture possono richiedere al Fornitore nell’ambito della presente Convenzione, per il Lotto B, si distinguono in attività di carattere continuativo e non continuativo:
Ø Attività di carattere continuativo:
o manutenzione correttiva e adeguativa
o collaborazione e supporto all’area sistemistica
o assistenza e supporto tecnico agli utenti nell’utilizzo degli applicativi in uso, in accordo con le modalità organizzative adottate dalla struttura per l’erogazione della presente attività
o sviluppo di progetti di Business Intelligence (Staging area, Data Warehouse, Data Mart)
e applicazioni analitiche di front end;
o manutenzione evolutiva degli applicativi di BI, attraverso l’introduzione di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, nell’ambito del software già implementato
o migrazione e conversione di applicazioni da una piattaforma tecnologica ad un’altra
o addestramento utenti nell’utilizzo degli applicativi in uso.
Ø Attività di carattere NON continuativo:
o realizzazione di sistemi di Business Intelligence chiavi-in-mano su specifiche richieste delle Strutture.
6. Preliminarmente alla emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le Strutture regionali inoltrano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura, così come specificato al Paragrafo 6.2 “Modalità di attivazione ed esecuzione e monitoraggio della Fornitura” del Capitolato Tecnico Lotto B.
7. Le Strutture regionali, in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, specificano la tipologia, la durata e la quantità dei servizi richiesti.
8. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alla Struttura richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso la Struttura ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 4, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 4, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 4, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 7, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Strutture regionali possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti
attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. La durata degli Ordinativi di Fornitura è specificata all’atto di emissione dei medesimi da parte della Struttura regionale contraente, fermo restando che i medesimi Ordinativi possono avere una durata massima di 36 mesi.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Struttura contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
qualsiasi titolo, nei confronti delle Strutture contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Strutture regionali da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Strutture regionali debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Strutture stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Strutture regionali continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Strutture regionali e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Strutture regionali nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Strutture regionali, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Strutture regionali e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Strutture contraenti.
12. Inoltre, ogni Struttura regionale contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Lotto B, per l’intero periodo di validità della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Strutture regionali contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla esecuzione della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia ed alle Strutture contraenti di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. In ogni caso e comunque, anche per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi con le modalità di cui al Capitolato Tecnico Lotto B.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 11.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 11 – Reportistica e Call Center
1. Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:
- nome della Struttura regionale contraente;
- numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- dati riepilogativi dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura emesso (tipologia di servizi, durata dell’ordinativo, tipologia e numero delle figure professionali richieste, ecc.).
2. L’Agenzia può richiedere al Fornitore anche l’elaborazione di ulteriori report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
3. Call Center: Il Fornitore ha l’obbligo di attivare un servizio di call center per le Strutture regionali contraenti, cui rivolgersi per informazioni relative ai servizi compresi nella Convenzione, alle modalità di attivazione della Convenzione, alle modalità di inoltro dei reclami, alla compilazione delle Richieste Preliminari di Fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, ecc. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula della Convenzione, un numero di telefono dedicato, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.
Articolo 12 – Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi
1. Il Fornitore deve fornire alla Struttura un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza di norma mensile.
2. I rapporti di attività prodotti nella forma che sarà concordata con la Struttura contraente, dovranno pervenire alla Struttura stessa ed essere approvati prima della emissione delle fatture a cui si riferiscono.
3. Per Ordinativi di Fornitura di carattere continuativo, i servizi verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate dal Fornitore.
4. Per Ordinativi di Fornitura di carattere non continuativo, i servizi verranno remunerati a corpo sulla base del costo previsto nel Piano delle Attività.
5. Le attività di rendicontazione non sono onerose per le Strutture regionali contraenti.
Articolo 13 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Struttura contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta:
Figura professionale | Prezzo giornaliero offerto in cifre (IVA esclusa) | Prezzo giornaliero offerto in lettere (IVA esclusa) |
Capo Progetto | € 550,00 | Cinquecentocinquanta/00 |
Progettista di sistemi di Business Intelligence | € 550,00 | Cinquecentocinquanta/00 |
Analista di sistemi di Business Intelligence | € 380,00 | Trecentottanta/00 |
Analista Programmatore di Reporting e Datawarehouse | € 330,00 | Trecentotrenta/00 |
2. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Strutture contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
2. Gli Ordinativi di Fornitura di carattere continuativo, di durata superiore a 12 mesi, possono essere adeguati solo dopo 12 mesi dalla stipula dei medesimi, anche se medio tempore sia intervenuto l’adeguamento della Convenzione.
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla Struttura regionale in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla Struttura regionale contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Struttura.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Strutture regionali effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie. Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della Struttura contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l’eventuale contestazione sono effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestata dal timbro di arrivo.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
7. L’importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati, di cui alle comunicazioni prot. IC/2012/1580 e prot. IC/2012/1572.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Strutture contraenti e/o dall’Agenzia.
10. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell’Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.
11. Le Strutture regionali contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono quelli indicati all’Articolo 15, comma 7.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Agenzia e alle Strutture regionali contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Struttura regionale contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Struttura regionale contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Agenzia e/o della Struttura regionale contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 17 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente
Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 - Penali
1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità dei servizi di cui al Paragrafo 8 “Qualità dei servizi” previsti nel Capitolato Tecnico – Lotto B, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Struttura regionale contraente le penali indicate al Paragrafo 9 “Penali” del relativo Capitolato Tecnico. Oltre al ritardo nell’attivazione di un determinato servizio, anche nel caso in cui il Fornitore presti tale servizio in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della penale prevista.
2. L’applicazione delle penali potrà avvenire mediante detrazione delle somme dovute dalla Struttura regionale per gli acconti e per i pagamenti a saldo ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, ad insindacabile giudizio della Struttura regionale contraente.
3. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei Capitolati Tecnici e in tutta la documentazione ivi compresa l’offerta tecnica; in tali casi la Struttura regionale applica al Fornitore le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalla Struttura, che invia la medesima contestazione alla Agenzia per opportuna conoscenza, e/o dall’Agenzia stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Struttura contraente e/o della
Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Strutture contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ciascuna singola Struttura contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Strutture contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. L’Agenzia, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Strutture contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
10. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center di cui all’art. 11, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della Reportistica di cui all’art. 11, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Strutture regionali contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L’inadempimento e/o il ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l’Agenzia e/o la Struttura contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 19 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m., art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Strutture contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Strutture regionali contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Strutture regionali a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Strutture regionali contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Strutture regionali contraenti trasmettono all’Agenzia documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Strutture regionali contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 20 – Sicurezza, privacy e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Strutture contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
In particolare il Fornitore dovrà garantire alle Strutture regionali contraenti che i servizi erogati e l’eventuale trattamento di dati per conto dell’Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Codice.
8. Sarà possibile effettuare operazioni di auditing da parte delle Strutture regionali in ordine alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed agli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati personali di proprietà della Regione Xxxxxx- Romagna eventualmente acquisiti nel corso della fornitura, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione dei contratti.
10. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.
11. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi a favore dei sistemi informativi e informatici regionali, vengano considerati come riservati. Il personale deve inoltre essere adeguatamente istruito sugli aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed attenersi all’osservanza delle norme vigenti.
12. Il Fornitore è responsabile nei confronti delle Strutture regionali per le violazioni all’obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.
13. Tutte le attività che richiedono sviluppo di software nell’ambito dei servizi oggetto della fornitura dovranno, in particolare, soddisfare le indicazioni fornite nel “Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Xxxxxx- Romagna” (determinazione n. 2651/2007) e nel “Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi informativi della Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna” (determinazione n. 2653/2007). I suddetti disciplinari sono scaricabili dalla sezione Privacy del sito istituzionale della Regione Xxxxxx-Romagna (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
14. I dati tecnici relativi alle attività della Amministrazione, che dovranno essere portati a conoscenza del Fornitore al fine di realizzare i servizi oggetto della presente fornitura, non saranno considerati come riservati a meno di una espressa indicazione formulata per iscritto.
15. Il rispetto dei requisiti di sicurezza verrà verificato dalla Struttura all’atto della consegna da parte del Fornitore e sarà poi accertato dal Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale della Direzione Generale Organizzazione, Personale, Servizi Informativi e Telematica attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima della messa on line delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali.
16. Per alcune figure professionali, le attività necessarie all’erogazione dei servizi comporteranno funzioni di Amministratore di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”. Il Fornitore dovrà pertanto attestare che le stesse hanno caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità necessarie per svolgere le funzioni di Amministratore di sistema nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare, dovranno essere rispettate le indicazioni fornite nel “Disciplinare tecnico per gli amministratori di sistema della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna” (determinazione n. 1416/2009). La documentazione completa sarà fornita al Fornitore contestualmente alla stipula della Convenzione.
17. Restano comunque ferme le disposizioni in materia previste espressamente nel Capitolato Tecnico Lotto B, cui si rinvia.
Articolo 21 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e delle cause specifiche previste nella presente Convenzione, le Strutture regionali potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Strutture regionali possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Strutture regionali, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nei casi di cui all’articolo “Sicurezza, privacy, riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
3. Nei casi di risoluzione delle Strutture regionali dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Strutture regionali, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nei casi di cui all’articolo “Sicurezza, privacy, riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Strutture regionali abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Struttura regionale contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Struttura regionale contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui in favore delle Strutture contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o la Struttura regionale contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Struttura regionale contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 22 - Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Strutture regionali hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Strutture regionali contraenti.
6. In caso di recesso delle Strutture regionali, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 23 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.
Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Strutture regionali contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Strutture regionali contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Strutture regionali contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Strutture regionali contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Strutture regionali contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Attività di analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi di Business Intelligence.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Strutture regionali contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche Strutture regionali contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Strutture regionali contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Strutture regionali contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006 e s.m., a trasmettere alla Struttura regionale contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Struttura regionale contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Strutture regionali contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Strutture regionali contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Strutture regionali contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Strutture regionali contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Strutture.
3. Le Strutture regionali contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Strutture la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Strutture regionali contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 - Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Struttura contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 000-0000000, numero di fax 000-0000000, indirizzo e-mail x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx, pec xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.
3. Il Responsabile della Fornitura deve avere le caratteristiche e svolgere le funzioni previste dal Capitolato Tecnico Lotto B.
Articolo 39 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Strutture regionali contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 30 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia e/o tra il Fornitore e le Strutture regionali contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Strutture regionali contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Strutture regionali contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Strutture regionali contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 - Clausola finale
1. Il presente atto, comprensivo dei documenti in esso richiamati, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli
Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Strutture regionali contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì 04/05/2012
AGENZIA IL DIRETTORE
IL FORNITORE ICONSULTING S.R.L.
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxxxx, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo
9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità
civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).
IL FORNITORE ICONSULTING S.R.L. XXXXXX XXXXXXX