INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Contratto di Prestito rimborsabile tramite Cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile n°
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito | |
Finanziatore | ADV Finance S.p.A. |
Indirizzo | Corso Italia, 68 – 00000 Xxxxxx |
Telefono | 00 00000000 |
Fax | 00 00000000 |
Sito web | |
PEC | |
Intermediario del credito | |
Nome Cognome / Rag Sociale Indirizzo Iscrizione OAM | (spazio per timbro e recapito dell’intermediario del credito) |
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito | |
Tipo di Contratto di credito | La "Cessione del Quinto dello Stipendio" è un contratto di prestito personale a tasso fisso e rata costante rimborsabile mediante cessione"pro solvendo" di quote della retribuzione mensile netta. |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | Somma messa a disposizione del Cliente:Euro . |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un'unica soluzione dal Finanziatore al Cliente, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cliente abbia già ottenuto dal Finanziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Cliente si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. |
Durata del Contratto di credito | mesi |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: rata mensile di ; numero rate ; Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese,la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. All’inizio si pagano soprattutto gli interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale restituita aumenta. |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito | La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito,ossia il montante lordo del finanziamento, è pari a Euro . L’importo totale dovuto dal Consumatore è composto dalle seguenti voci: a) Importo Totale del Credito: Euro b) Interessi: Euro c) Commissioni di istruttoria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria per le attività di: caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall’Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso il datore di lavoro terzo ceduto - raccolta del benestare a procedere da parte del datore di lavoro terzo ceduto - Liquidazione del finanziamento:Euro d) Provvigioni per l’intermediario del credito: Euro Nessuna somma |
deve essere versata direttamente dal Cliente all’Intermediario del credito. e) Imposta di bollo: Euro | |||
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito | Il finanziamento è garantito dalla cessione della retribuzione; ove applicabile, dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (D.P.R. 180/1950, e successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni). Il finanziamento è altresì garantito da polizze assicurative previste obbligatoriamente dalla legge ai sensi del D.P.R. 180/1950 a copertura del rischio morte e copertura della perdita di occupazione del cliente. | ||
3. Costi del credito | |||
Tasso di interesse | TAN | % fisso. E’ calcolato con regime di capitalizzazione mensile degli | |
interessi con riferimento all’anno civile di 365 giorni. | |||
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | TAEG | %. E’ calcolato a norma del Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio | |
2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro e di tutti i costi riportati al successivo punto 3.1 nella sezione relativa a eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Xxxxxxxxxx e Finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi dimora. Del TAEG fanno parte le componenti di cui ai punti b), c), d), e), riportati nella sezione “Importo totale dovuto dal Consumatore”: Interessi: XXX% Commissioni di Istruttoria: XXX Provvigioni per l’intermediario: XXX Bollo: XXXX,XX NOTA: Alla sez. 4 del presente modulo sono specificati i criteri e le modalità di rimborso dei costi di cui sopra in caso di rimborso anticipato del finanziamento (cfr. art. 8 delle Condizioni Generali). | |||
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 1) un'assicurazione che garantisca il credito 2) e/o un altro Contratto per un servizio accessorio | 1) SI Ai sensi dell’art. 54 del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, le cessioni di quote di stipendio o pensione devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Il Finanziatore sottoscrive apposite assicurazioni a copertura di tali rischi. 2) No. | ||
3.1. Costi connessi | |||
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito | Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) anni: indicata al momento della richiesta ex art. 119 TUB. Non sono previsti ulteriori costi da riconoscere all’Intermediario del credito. | ||
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati | Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le clausole non aventi oggetto i tassi di interesse. | ||
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Interessi di mora pari al tasso TAN del contratto. La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. L’eventuale ritardo o mancato pagamento, tuttavia, potrebbe determinare gravi conseguenze per il cliente (come ad esempio, la risoluzione del Contratto e la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di restituzione immediata dell’importo ricevuto, nonché l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà del Cliente volte al recupero del complessivo debito residuo), ovvero potrebbe rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | ||
4. Altri importanti aspetti legali | |||
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. | SI | ||
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito | Si. Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari |
anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. | all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati in sede di conteggio di estinzione. Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri alla sezione 2 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. c) Commissioni di istruttoria, d) Provvigioni per l’Intermediario del credito, e) Imposta di Bollo, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento. |
Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Si. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte del Cliente, se l’importo complessivo da rimborsare è superiore ad Euro 10.000 il Finanziatore ha diritto a un indennizzo pari all’1% del capitale residuo alla data di estinzione se la durata residua del contratto è maggiore di un anno e dello 0,5% se la durata residua è inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento. |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | SI |
Diritto a ricevere una copia del Contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto. | SI |
Periodo di validità dell’offerta | Informazione valida fino al decimo giorno successivo alla data di sottoscrizione e salvo verifica del rispetto dei tassi soglia di riferimento alla data di sottoscrizione del contratto. |
Il sottoscritto nato a il , codice fiscale
dichiara di aver ricevuto copia del presente documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, precedentemente al Contratto. Il presente documento sostituisce ogni eventuale precedente.
Luogo e Data Il Cliente
,
Timbro e Firma dell’Agente/Mediatore/Intermediario del credito
Legenda | |
Consumatore | Il Cliente |
Finanziatore | ADV Finance SPA |
Amministrazione Terza Ceduta (ATC) | Il datore di lavoro del Consumatore e/o qualsiasi altro Ente, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Consumatore e a versarle al Finanziatore, nonché vincolato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Consumatore una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza. |
Cessione “pro-solvendo” | Atto giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il Consumatore non è liberato della sua obbligazione fino a quando il creditore non ha ottenuto il pagamento. |
Durata del contratto di credito | Periodo temporale decorrente dalla stipula del contratto ed inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Consumatore dovrà restituire il prestito unitamente agli interessi ed altri oneri maturati. |
Indennizzo in caso di rimborso anticipato | Spesa aggiuntiva a carico del Consumatore in caso questi decida di estinguere anticipatamente il prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell’estinzione |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del prestito. |
Costo totale del Credito | Indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. |
Importo totale del Credito | Indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito. |
Periodo di preammortamento | Periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del prestito, calcolato al tasso definito nel contratto, con metodo a scalare “alla francese” e con l’indicazione della composizione delle singole rate composte da quota capitale crescente e quota interessi decrescente, mano a mano che maturano i singoli ratei successivi previsti dal piano di ammortamento. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata | Versamento periodico da corrispondere al Finanziatore, come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale sia della quota interessi maturata. |
Spese non rimborsabili | Commissioni per l’intermediario del credito; Imposta di bollo; Commissioni di istruttoria. |
Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale T.A.E.G. | Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. A norma di legge è comprensivo dei seguenti oneri: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e di apertura della pratica; c) le spese di riscossione dei rimborsi e d’incasso delle rate; d) le spese di assicurazione o garanzia obbligatorie per legge ; e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo per l’ottenimento del prestito; f) le imposte e tasse; g) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento. Sono, invece, escluse dal calcolo del TAEG: a) le eventuali penali che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora. b) le spese di assicurazione o garanzia diverse da quelle di cui alla lettera d). |
Tasso di interesse nominale annuo – T.A.N. | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di interesse di mora | Xxxxx di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale – T.E.G. | È l’indicatore espresso ai fini della legge 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, le commissioni e le spese connesse al contratto, con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d’Italia: il TEG dei contratti non può superare il tasso soglia pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto. |
CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE N.
Dati del richiedente | |||||
Cognome: | Nome: | ||||
Nato a: | in data | C.F.: | |||
Residente in: | Prov: | Indirizzo: | CAP: | ||
Documento: | N° | Rilasciato il: | da: | Scadenza: | |
Dipendente dal: | Qualifica: | Retribuzione netta: | |||
Dati del datore di lavoro | |||||
Denominazione: | Settore attività: | ||||
Partita IVA: | Codice Fiscale: | Tel: | |||
Con sede in : | Città: | CAP: | |||
Prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito | |||||
A) Montante o Costo Totale del Credito: | A1) n. rate: | ; A2) importo di ciascuna rata: | |||
B) Interessi: | B1) T.A.N. | ; B2) T.E.G. B3) T.A.E.G | |||
C) Commissioni di istruttoria (spese di istruttoria e costi di attivazione pratica): | C1) Spese di istruttoria: | ||||
D) Provvigioni all’intermediario del credito: | |||||
E) Imposta di Bollo: | |||||
F) Saldo al richiedente o Importo Totale del Credito: | |||||
Formula prospetto finanziario: F = A-B-C-D-E |
Il sottoscritto si obbliga a rimborsare a ADV Finance S.p.A. le rate di cui al suddetto prospetto, mediante la cessione di numero XXXXX quote, mensili e consecutive, di Euro XXXXXXX,XX cadauna. Il prestito oggetto del presente Contratto è regolato dalle norme di cui alle unite Condizioni Generali di contratto.
La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà mai essere superiore al limite fissato della Legge 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.
, Il cliente
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole riportate nelle “Condizioni Generali di Contratto”, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.: art. 1 - Conclusione del contratto ed erogazione del finanziamento; art. 2 – Costi a carico del Mutuatario; art. 3 - Obbligazioni del Debitore Ceduto/ Modalità di Pagamento; art. 5 – Assicurazioni; art. 6 – Ritardo nei pagamenti - Tasso di interesse di mora; art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; art. 8 – Rimborso anticipato; art. 9 - Diritto di recesso; art. 11 – Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine; art. 12 – Comunicazioni; art. 13 – Cessazione o Risoluzione del rapporto di lavoro; art. 14 – Riduzione delle Retribuzione; art. 15 – Fondo Pensione; art. 17 – Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; art. 18- Cessione dei crediti; art. 20 - Foro competente.
, Il cliente
Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità di avere fornito, in maniera esatta e veritiera i propri dati anagrafici e le altre informazioni relative alla propria persona indicate al presente Contratto e di aver esaminato gli articoli delle Condizioni Generali del Contratto e che dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì: di aver ritirato copia dell'informativa ex art 13 D.Lgs. 196/03, della tabella contenente la “Rilevazione dei tassi d’interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura”, del “Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, della Guida Pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché delle condizioni espresse nel Regolamento contrattuale dell’operazione di prefinanziamento, corpo unico di questo contratto.
Il sottoscritto dichiara altresì di essersi avvalso non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il Cliente non si è avvalso del diritto in parola).
, Il cliente
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gratuitamente le comunicazioni contrattuali previste a norma di legge e per gli effetti dell’art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto:
🞏 a mezzo lettera all’indirizzo:
🞏 a mezzo e-mail all’indirizzo:
, Il cliente
ADV Finance SpA | Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai sensi della Legge 231/2007, che le firme di cui al presente contratto sono state personalmente apposte in mia presenza dal richiedente, i cui dati personali riportati nel seguente contratto sono stati verificati dai documenti d’identità non scaduti e esibiti in originale. |
Timbro e firma dell’agente/mediatore/intermediario del credito |
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - N° Prt 81966/2016 del 19/04/2016
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il presente Contratto consente, ad insindacabile giudizio di ADV Finance S.p.A. (di seguito il “Finanziatore”), di ottenere un prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello
stipendio (di seguito il “Prestito”), regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito, il “DPR 180/1950) e dalle norme ad esso collegate, dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle condizioni economiche riportate nel documento denominato “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” (di seguito, il “SECCI”), consegnato al richiedente preliminarmente alla conclusione del contratto, allegato e riportato quale frontespizio del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Prestito contro cessione di quota dello stipendio è un’operazione mediante la quale il Finanziatore consegna una data quantità di denaro ad un soggetto richiedente (di seguito, il “Mutuatario”) che si obbliga al rimborso della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi mediante cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio, salario o trattamento economico nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto.
art. 1 - Conclusione del contratto ed erogazione del finanziamento |
Il contratto si considera perfezionato ed avrà efficacia dal momento della sottoscrizione tra le parti. Il presente contratto è regolato dal modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) consegnato al Mutuatario preliminarmente alla conclusione del contratto, contenente le condizioni del finanziamento, allegato. L’efficacia del presente contratto è in ogni caso subordinata a giudizio insindacabile del Finanziatore, alla consegna da parte del Mutuatario di tutti gli atti o documenti necessari per l’assolvimento da parte dello stesso Finanziatore degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio, per il rilascio e per la validità della garanzia del prestito prevista al successivo articolo 5, per l’ottenimento incondizionato da parte del Debitore Ceduto dell’accettazione degli obblighi di cui al successivo articolo 4 e per la conclusione delle ulteriori attività di istruttoria da parte del Finanziatore. L’erogazione del prestito avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione delle attività di cui sopra. Il Mutuatario prende atto che per la detrazione delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese a suo carico, la somma a lui erogata ammonterà a quella indicata alla lettera F del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto. Il Mutuatario è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo nei confronti del Finanziatore, con effetto al momento dell’erogazione in suo favore, dell’importo globale lordo indicato alla lettera A del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2)del SECCI, che si obbliga a restituire mediante la cessione pro solvendo, con gli effetti previsti dall’art. 1198 c.c., dal DPR 180/1950 e dalle norme ad esso collegate, del numero di quote fisse della propria retribuzione, indicate alla lettera A1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, uguali, mensili, consecutive e dell’importo indicato alla lettera A2 e al punto 2) del SECCI, comprensive della quota di ammortamento del capitale e degli interessi. Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è quella indicata alla lettera A1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 9 e 10. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) indicato alla lettera B1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 3) del SECCI, fisso per tutta la durata del finanziamento.. |
art. 2 – Costi a carico del Mutuatario |
Il Mutuatario, in sede di liquidazione del Prestito, riconoscerà al Finanziatore, in un'unica soluzione mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, che il Mutuatario medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati alle lettere B, C, D, E del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2), 3) e 3.1) del SECCI, rispettivamente per: B) gli interessi annui nominali per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile; C) le commissioni di istruttoria dovute al Finanziatore alla cui organizzazione il Mutuatario ha ritenuto di rivolgersi per la ricerca, l’eventuale intermediazione e l’attivazione della soluzione finanziaria di suo interesse, a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del Prestito, nonché dei rischi e oneri connessi; D) le commissioni per l’intermediario del credito dovute all’agente in attività finanziaria o al mediatore creditizio al quale il Mutuatario si è discrezionalmente e liberamente rivolto e con il quale ha pattuito il compenso, per l’attività prestata sino all’erogazione del Prestito; E) l’imposta di bollo ai sensi di legge. |
art. 3 – Obbligazioni del Debitore Ceduto – Modalità di Pagamento |
Il Debitore Ceduto sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Finanziatore con bonifico sulle xxxxxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000. Xx Finanziatore potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote. |
art. 4 – Cambiamento del Datore di Lavoro |
In caso di mutamento del Debitore Ceduto, il Mutuatario, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza fin da ora il Finanziatore a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro, affinché questo operi sulla retribuzione che gli corrisponderà, fino all’estinzione del Prestito, la ritenuta sulla quota mensile oggetto della cessione. Il Mutuatario si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Finanziatore. |
art. 5 – Assicurazioni |
Ai sensi del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, il Prestito deve avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Il Mutuatario pertanto prende atto che il Finanziatore ha sottoscritto con una Compagnia assicurativa di proprio gradimento (di seguito, la “Compagnia”) e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Mutuatario; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell’obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del Mutuatario. Il Mutuatario è comunque libero di scegliere la polizza sulla vita tra quelle offerte sul mercato da primarie Compagnie di Assicurazione stipulando con costi a proprio carico, a beneficio del Finanziatore, polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza per l’ammontare dell’importo totale dovuto dal consumatore. Per le somme corrisposte al Finanziatore dall’Assicuratore, questo, al di fuori dei casi di decesso del Mutuatario, resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Mutuatario ed il relativo 1) datore di lavoro o altro soggetto depositario del trattamento di fine rapporti / indennità di quiescenza / trattamenti di fine servizio, 2) Fondo Pensione, 3) Istituto di Previdenza obbligatoria. |
art. 6 – Ritardo nei pagamenti – Tasso di interesse di mora |
Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del Prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull’importo interessi di mora al tasso indicato al punto 3.1) del SECCI. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Finanziatore di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell’art 1465, comma 2 c.c. Sono a carico del Mutuatario le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale. La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. |
art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali |
Il Finanziatore può, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al Mutuatario con un preavviso minimo di due mesi (art. 118 TUB). La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, verrà effettuata in forma scritta all’indirizzo indicato dal Mutuatario. La modifica si intende approvata se il Mutuatario non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Mutuatario ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Mutuatario. |
art. 8 – Rimborso anticipato |
Il Mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Prestito. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi, e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del SECCI. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Mutuatario avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all’art.11. Per effettuare il rimborso il Mutuatario potrà rivolgersi al Finanziatore che fornirà le indicazioni di dettaglio (ammontare dell’importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare in rimborso). Qualora il Mutuatario non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. |
art. 9 – Diritto di recesso |
La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro le 48 ore successive. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Mutuatario alcuna spesa. Il Mutuatario dovrà rimborsare in un’unica soluzione quanto ricevuto. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Per tale ipotesi non è prevista l’applicazione di interessi. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore. |
art. 10 – Portabilità |
Il Mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del Prestito, esercitando il diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1202 Codice Civile e dell’art. 120 quater del TUB. L’intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito. |
art. 11 – Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine |
In caso di sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione, o di non rispondenza al vero delle informazioni e dei dati forniti dal Mutuatario, o di mancato o ritardato versamento da parte dell’ATC anche di una sola delle rate mensili pattuite, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 1186 del codice civile, il Mutuatario può essere considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute e il Finanziatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto con effetto immediato e, a mezzo lettera raccomandata A.R. e chiedere al Mutuatario il rimborso di ogni suo debito, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese sostenute per la riscossione del proprio credito, entro il termine di 15 giorni. Il Mutuatario, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della decadenza dal beneficio del termine, deve rimborsare al Finanziatore l’importo del debito residuo per capitale, interessi e spese accessorie. Tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all’art. 5. |
art. 12 – Comunicazioni |
Il Finanziatore fornisce gratuitamente per iscritto alla scadenza del contratto con la modalità indicata del Mutuatario, e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Mutuatario, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga al Finanziatore entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Mutuatario. Il Mutuatario ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. |
art. 13 – Cessazione o Risoluzione del rapporto di lavoro |
La Cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'eventuale liquidazione della prestazione e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il Mutuatario consente che l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Mutuatario medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Mutuatario inoltre, per la durata del Prestito si impegna a non avvalersi del diritto di anticipazione del TFR, come previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile. In caso di interruzione del rapporto di lavoro attuale prima del pagamento di tutte le rate del presente prestito, il Mutuatario conferisce fin d’ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di quest’ultimo, a trattenere dal TFR l’importo comprensivo del debito residuo comunicato dal Finanziatore, e di cederlo al Finanziatore. Gli eventuali oneri imposti dall’amministrazione o dagli Enti di previdenza per l’effettuazione delle trattenute saranno a carico del Mutuatario. |
art. 14 – Riduzione della retribuzione |
Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Mutuatario - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Contratto verrà notificato all'Ente o Istituto erogante la pensione per le restanti quote del piano di ammortamento. |
art. 15 – Fondo Pensione |
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Mutuatario fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza il Finanziatore, conferendo a quest’ultima per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il Mutuatario dichiari di aderire. Nel caso in cui il Mutuatario trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Mutuatario. |
art. 16 – Richiamo alle Armi |
In caso di richiamo alle armi del Mutuatario, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al Finanziatore medesima, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventuale altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Finanziatore. |
art. 17 – Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie |
Se il Mutuatario non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Mutuatario potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore. Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Mutuatario ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ricorrendo all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. |
art. 18 – Cessione dei crediti |
Il Mutuatario autorizza sin da ora il Finanziatore a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Mutuatario potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. Il Finanziatore notifica individualmente al Mutuatario la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in ottemperanza delle prescrizioni di legge. |
art. 19 – Vigilanza Banca d'Italia |
Il Mutuatario prende atto che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. |
art. 20 – Foro competente |
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Mutuatario - consumatore. Il Mutuatario elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l'amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione. I rapporti fra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. |
SPAZIO RISERVATO ALLA REGISTRAZIONE
SPAZIO RISERVATO ALLA
il presente atto è notificato alla
AMMINISTRAZIONE
e/o
AZIENDA CEDUTA ex art.12654
c..c.
a mezzo del servizio postale a norma di legge
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