DISCIPLINARE PRESTAZIONALE
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE
Conferimento incarico per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento denominato Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Brecce a Sant’Xxxxxx, via Gianturco, via Nuova delle Brecce, ricadente nel Grande progetto Riqualificazione urbana area portuale Napoli est.
Art. 1 - Oggetto
L’oggetto del presente Disciplinare prestazionale consiste nell’affidamento dei servizi tecnici afferenti all’intervento denominato Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Xxxxxxx Xxxxxxxx, via Brecce a Sant’Xxxxxx, via Gianturco, via Nuova delle Brecce, ricadente nel Grande progetto Riqualificazione urbana area portuale Napoli est.
Data la complessità e l’importanza strategica dell’intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso, l’incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.
Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali (Progetto esecutivo delle opere, Piano di sicurezza e coordinamento) e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, di sorveglianza del cantiere, di supporto alle operazioni di collaudo
-comprese le ulteriori attività tecniche/amministrative accessorie controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto- e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio
Per l’attuazione dei Servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in particolare:
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici (nel seguito Codice);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Regolamento);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni.
Definizione organizzativa
Nell’esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente Disciplinare, saranno a esclusivo carico del professionista/professionisti/società di ingegneria affidatario dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come Xxxxxxxx affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti alla costituzione dell’Ufficio di direzione lavori e discendenti dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
È, inoltre, a carico del Soggetto affidatario ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto.
Nell’esecuzione del presente incarico il Soggetto affidatario, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice ed al relativo
Regolamento. L’Ufficio di direzione lavori, dovrà comprendere figure professionali preposte al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare anche tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni degli artt. 130 e 131 del Codice e art. 147 e ss. del Regolamento, nonché secondo ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero entrare in vigore durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
Il Soggetto affidatario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei Servizi in oggetto e a tutti gli obblighi previsti nel presente Disciplinare.
Il Soggetto affidatario svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con l’Appaltatore dei lavori, con il Responsabile del procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l’organo di collaudo.
Il Soggetto affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all’andamento dei lavori mediante report informativi con frequenza mensile da trasmettere entro i primi 5 giorni del mese successivo.
Al termine dell’incarico, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, il Soggetto affidatario dovrà elaborare una relazione riepilogativa e conclusiva su tutta l’attività svolta, corredata da eventuali documenti di riferimento e trasmettere il tutto, in duplice originale nonché su supporto magnetico, al Responsabile unico del procedimento.
Inoltre il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare al Responsabile unico del procedimento, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da inviare all’Osservatorio.
Alle imprese esecutrici dei lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dalla Stazione appaltante, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dall’Ufficio di direzione lavori, richiesti dalla Stazione appaltante durante l’esecuzione delle opere, dandone preventivamente notizia al RUP.
Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente previa approvazione da parte del RUP.
Il Soggetto affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati. Sono a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
Il Soggetto affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
- tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
- completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei lavori;
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da comunicare all’Osservatorio;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti. L’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, come meglio individuata nei successivi punti, sarà strutturata almeno con il seguente organigramma minimo, eventualmente integrato da altre idonee figure professionali messe a disposizione dal Soggetto affidatario in sede di offerta:
- n. 1 Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE); qualora il Direttore dei lavori non possieda la qualifica di CSE, deve nominare n.1 Direttore operativo – in aggiunta a quello di cui al successivo punto - con le necessarie qualifiche, che eserciti la predetta funzione;
- n. 1 Direttore operativo, diverso dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con funzioni di collaboratore del Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, in conformità a quanto previsto dall’art. 149 del Regolamento.
- n. 4 Ispettori di cantiere, con funzioni di collaboratori del Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto, come previsto dall’art. 150 del Regolamento.
a) Compiti del Direttore Lavori
Il Direttore dei lavori è il soggetto responsabile dell’Ufficio di direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (fatta salva la presenza di un Direttore operativo con tale funzione). Il Direttore dei lavori dovrà svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante per l’ottimale svolgimento della prestazione.
Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei lavori durante l’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 130 del Codice, degli artt. 147 e 148 del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato speciale di appalto relativo all’esecuzione dei lavori, nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Disciplinare, consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:
- consegna dei lavori;
- direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
- redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
- direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l’attuazione dell’opera nelle sue varie fasi esecutive;
- controllo e supervisione delle prove d’officina;
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al Progetto esecutivo e al contratto d'appalto;
- assistenza e supporto alle attività del collaudatore o della commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale;
- tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento; accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e
quantitativi degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni;
- verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;
- aggiornamento degli elaborati di progetto;
- redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull’andamento ipotesi di varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia;
Al Direttore dei lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell’attività dell’Ufficio di direzione lavori, con particolare riferimento all’attività del Direttore operativo e dell’Ispettore di cantiere e l'interlocuzione in via esclusiva con l’Appaltatore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entità e alla delicatezza dei lavori, e comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere sempre reperibile.
Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale, ovvero la sua preparazione tecnica e professionale, e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, il Direttore dei lavori può avvalersi di propri assistenti (Direttore operativo e Ispettore di cantiere); in ogni caso l’attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore dei lavori che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
Il Direttore dei lavori ha, tra gli altri, l’obbligo di:
- segnalare l'andamento dei lavori al RUP;
- verificare costantemente la validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati;
- verificare periodica il possesso e la regolarità da parte dell’ Appaltatore dei lavori e del/dei subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l’inosservanza da parte dell’esecutore della disposizione di cui all’art. 118, comma 4 del Codice;
- adottare e predisporre tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del Regolamento, nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia;
- vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonchè tutte le leggi e le norme vigenti in materia (es. D.Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate ai sensi di legge mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall’Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti;
- vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;
- vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta applicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori di quanto previsto dalla L. 68/2013 – art. 41-bis, in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l’immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell’appalto;
- garantire l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore dei lavori, di tutti i controlli e di tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista ambientale;
- vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008.
b) Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le
prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dell’art. 131 del Codice, dell’art. 151 del Regolamento, e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 per l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto della Stazione appaltante;
- nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all’inizio dei lavori che nel xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx'xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (XXX) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- nell’adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere,;
- nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall’Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
• notifiche preliminari;
• elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
• dichiarazione sull’organico medio annuo;
• predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
- nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Prima dell’inizio dei lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto. Entro 20 (venti) giorni dalla formale consegna all’Ufficio di direzione lavori, da parte del RUP, del Progetto esecutivo e del PSC, e, comunque, prima
dell’inizio dei lavori, il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC s’intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei lavori il PSC con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore dei lavori a presentare eventuali proposte integrative:
- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’art. 131 del
Codice;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei lavori delle eventuali proposte integrative e del POS di cui all’art. 131, lettera c), del Codice, il CSE si esprime in forma scritta circa:
- l’ammissibilità e, quindi, l’idoneità e l’accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall’Appaltatore dei lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; in nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’Appaltatore dei lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati.
Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei lavori all’Ufficio di direzione lavori anche nel corso dei lavori, purché precedano congruamente l’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.
Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo all’art. 92):
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l’Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all’Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008; qualora il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla predetta segnalazione senza fornirne idonea
motivazione, il CSE provvede a comunicare l’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi il CSE deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità. In ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto nonché la violazione dell’ordine di sospensione di cui al prosieguo del presente articolo;
- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;
- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’esecuzione dei lavori;
- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
- controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente; gli infortuni gravi devono essere comunicati entro 2 (due) ore a mezzo e-mail e/o fax al RUP, al quale successivamente dovrà essere inviata la denuncia infortuni;
- rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi - una della quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest’ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. La sospensione è confermata per iscritto all’Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.
Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori,
ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal Direttore dei lavori- dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante l’esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:
- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008;
Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a:
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.
Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori, il CSE:
- produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento;
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei lavori, e all’organo di collaudo, contenente:
a. un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza;
b. eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
c. eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
d. eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
e. eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
f. la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.
All’atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei lavori, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
c) Compiti del Direttore operativo
L’assistente con funzioni di Direttore operativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 130 del Codice e 149 del Regolamento, ha il compito di collaborare con il Direttore dei lavori/CSE nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente nell’osservanza delle clausole contrattuali.
Il Direttore dei Lavori può affidargli, fra gli altri, i seguenti compiti:
- verificare che l’Appaltatore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza;
- programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al Direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere l’organo di collaudo nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- dirigere lavorazioni specialistiche;
- ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.
d) Compiti degli Ispettori di cantiere
L’assistente con funzioni di Ispettore di cantiere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 130 del Codice e dall'art. 150 del Regolamento, collabora con il Direttore dei lavori e il CSE nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Progetto esecutivo e nel Capitolato speciale d’appalto. Egli deve garantire una presenza quotidiana in cantiere e, in ogni caso, deve comunque essere presente a tempo pieno durante lo svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo.
All’Ispettore di cantiere possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulle attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l’assistenza alle prove di laboratorio;
- l’assistenza al collaudo dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati a ciò incaricati dal direttore dei lavori;
- l’assistenza al CSE;
- ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.
La composizione dell'Ufficio di Direzione dei lavori non potrà essere sostituito dal Soggetto affidatario; eventuali cause di forza maggiore (ad es. cessazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché di oggettivo impedimento all’espletamento delle funzioni/mansioni assunte) che rendano necessaria la sostituzione, definitiva o temporanea, dei suddetti componenti, dovranno essere sottoposte per iscritto alla Stazione appaltante, che valuterà caso per caso l’autorizzazione alla sostituzione. In ogni modo, il/i sostituto/i proposto/i dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti e capacità professionali del/i componente/i da sostituire dichiarato/i in sede di offerta.
Art. 4 - Impegni del Soggetto affidatario
Il Soggetto affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti l’Ufficio di direzione lavori.
Su richiesta scritta del RUP, il Soggetto affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
Il Soggetto affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei lavori, tutti gli elaborati necessari per l’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei lavori ritenga di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.
Il RUP valuterà, dopo l’affidamento dei presenti Servizi, le proposte migliorative e/o i perfezionamenti organizzativi eventualmente presentati dal Soggetto affidatario, incidenti sulla composizione e sull’attività dell’Ufficio di direzione lavori così come indicata nell’offerta di gara. In ogni caso, la definizione minima del personale dell’Ufficio di direzione lavori individuata con il presente Disciplinare prestazionale rimane fissa ed invariabile. Tali migliorie, se accettate, non avranno in alcun caso effetto sul corrispettivo offerto in sede di gara.
In caso di raggruppamento di professionisti, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria, fermo restando che la funzione di Direttore dei lavori e quella di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verranno assunte dal/i soggetto/i all’uopo individuato/i in sede di gara.
In caso di società d’ingegneria il soggetto che svolge le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento sarà tenuto a controfirmare tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Nel rispetto di quanto indicato nell’art. 132 del Codice, qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al Progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dal Soggetto affidatario e saranno oggetto di atto integrativo al presente Disciplinare prestazionale, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale – dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).
Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato al Soggetto affidatario dal RUP.
Sono a carico del Soggetto affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione del progetto e della sua
esecuzione. Il Soggetto affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
Il Soggetto affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa fornitagli, dopo l’aggiudicazione, dalla Stazione appaltante.
Il Soggetto affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
Art. 5 - Impegni della Stazione appaltante
La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al Soggetto affidatario all’inizio dell’affidamento dei Servizi, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo al Progetto esecutivo dell’opera e al Piano di sicurezza e di coordinamento.
La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare al Soggetto affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del Contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
Il Soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.
Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto al Soggetto affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire al Soggetto affidatario, contestualmente all’affidamento dei Servizi, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali
Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente Disciplinare, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.
Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi
Il Soggetto affidatario, dovrà prestare i Servizi affidati presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.
Le prestazioni di cui al Contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei presenti Servizi, che potrà avvenire anche in via d’urgenza, ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Il Xxxxxxxx affidatario prende altresì atto e accetta che la consegna dei lavori possa avvenire anche per singole parti, in tempi diversi, in più volte con successivi verbali di consegna parziale. Sarà cura del RUP indicare per quali parti d’opera il Soggetto affidatario darà corso ai Servizi. Il Soggetto affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
Art. 8 - Cessione - Subappalti
È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del
Codice.
Gli eventuali subappalti saranno regolati dall’osservanza degli artt. 91, comma 3 e 118 del Codice.
Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento
L’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice civile, tenendo conto:
- delle prestazioni tecniche da svolgere;
- del grado di complessità dell’opera da realizzare;
- dell’importo dell’opera da realizzare.
Il corrispettivo per le prestazioni richieste, posto a base di gara e soggetto a ribasso, calcolato, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, calcolato ai sensi del D.M. 143 del 31.10.2013, ammonta ad €340.476,99 (trecentoquartamilaquattrocentosettantasei/99 euro) comprensivo delle spese e dei compensi accessori, di cui €250.510,46 per i servizi di direzione dei lavori e
€89.966,53 per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre IVA 22% (€74.904,94) ed oneri previdenziali 4% (€16.615,28), oneri per la sicurezza pari a € 0 (zero), per un importo complessivo di €431.997,21 (quattrocentotrentunomilanovecentonovantasette/21 euro).
La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in ogni singola voce, è allegata quale parte integrante del presente Disciplinare.
Al variare dell’opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l’importo del compenso professionale con l’aggiornamento scritto dello stesso. L’importo così rideterminato verrà sottoposto alla stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
Il compenso come sopra indicato s’intende riferito alle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori.
Ferma restando l’ottemperanza del Soggetto affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all’accertamento della regolarità fiscale, nel rispetto delle modalità fissate con Decreto del Ministero delle economie e finanze n. 40/2008 e sarà subordinata alla verifica, da parte del RUP, dell’adempimento delle obbligazioni assunte.
Il corrispettivo spettante al Soggetto affidatario sarà liquidato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.
Art. 10 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato del Soggetto affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale del Direttore dei lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti l’Ufficio di direzione dei lavori e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, il Soggetto affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell’Ufficio di direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.
La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.
Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Soggetto affidatario deve produrre polizza assicurativa per un massimale minimo pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico (come definita al precedente art. 7) e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della legge 24.3.2012, n. 27.
Il Soggetto affidatario si impegna a prestare, ai sensi dell’art. 75 del Codice nonché degli artt. 127 e 128 del Regolamento, a corredo dell’offerta (documentazione amministrativa) la cauzione provvisoria pari ad pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto valida per almeno centottanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte.
La cauzione provvisoria dovrà costituire garanzia anche ai fini del versamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 38, comma 2bis e all'art. 46, comma 1ter, del del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificato di sistema di management in qualità UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismo di certificazione accreditato, riguardante il campo applicativo dell’ingegneria civile, dell’architettura e ambiente, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri (art. 43 del Codice). Il Soggetto affidatario si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a prestare la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del Codice nonché dagli artt. 127 e 128 del Regolamento. La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all’art. 113, del Codice. La Stazione appaltante richiederà al contraente l’integrazione di tale polizza ove questa dovesse venir meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Soggetto affidatario. È fatto obbligo al Soggetto affidatario di rendere immediatamente noto alla Stazione appaltante, e comunque non oltre 60 giorni dal relativo provvedimento, l’eventuale stato d’insolvenza dell’Istituto di assicurazioni che si costituisce fideiussore; entro il medesimo termine il contraente dovrà prestare idonea garanzia in sostituzione di quella divenuta inefficace.
Art. 12 – Codice di comportamento
Il Soggetto affidatario è obbligato ad osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con Delibera di Giunta comunale n. 254 del 24.4.2014, che, all’art. 2, comma 3, dispone l'applicazione del suddetto codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli.
Le sanzioni applicabili al Soggetto affidatario in caso di violazione di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a
mero titolo esemplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc. 3).
Art. 13 - Penali
In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento da parte del Direttore dei lavori e/o del CSE agli obblighi di cui al presente Disciplinare, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo.
Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto al Soggetto affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto al Soggetto affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Soggetto affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
Il Contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione appaltante medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario dei lavori, le ipotesi di seguito elencate:
- quando il Soggetto affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del Contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando il Soggetto affidatario modificasse la composizione del gruppo dell’Ufficio di direzione lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa del Soggetto affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di dell’Ufficio di direzione lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando il Soggetto affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento dei Servizi affidati;
- quando il Soggetto affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando il Soggetto affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel
Contratto.
Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal Contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Soggetto affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 16 - Recesso
Il Soggetto affidatario potrà, ai sensi degli artt. da 2223 a 2237 del Codice civile, recedere dal Contratto mediante raccomandata a.r. e/o PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con invito alla Stazione appaltante alla nomina di nuovo affidatario entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e con l’avviso che la mancata nomina entro il citato termine comporterà l’automatica esenzione del Soggetto affidatario receduto da qualsivoglia responsabilità.
Al Soggetto affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso.
Tra la data di efficacia del recesso e il termine per la nomina del nuovo affidatario, il Soggetto affidatario receduto eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio all’ex-committente.
In ogni caso di recesso come sopra indicato o di risoluzione, ad avvenuto saldo delle spese e del compenso professionale, il Soggetto affidatario consegnerà alla Stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutti i documenti/elaborati correlati alle prestazioni svolte che siano in proprio possesso, custodia o sotto il proprio controllo (tanto in via di preparazione quanto già predisposti). Il tutto su supporto cartaceo e informatico in formato leggibile e compatibile con i tradizionali programmi (es. pdf, dwg, ecc.) anche se non modificabile.
Il Comune di Napoli, in qualità di Stazione appaltante/committente, per effetto dei sopra richiamati articoli del Codice civile, potrà recedere dal Contratto mediante raccomandata a.r. e/o PEC senza obbligo di motivazione e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
Al Soggetto affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso, nonché il decimo del compenso non percepito fino alla concorrenza dei quattro quinti del compenso complessivo di cui sopra.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del Contratto da parte della
Stazione appaltante potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
- frode nell’esecuzione della prestazione;
- inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi d’esecuzione, o quando risulti accertato il
- mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide attuate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei Servizi affidati alle specifiche di Contratto ed allo scopo dell’opera.
Il Contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Soggetto affidatario dei requisiti per l’espletamento della prestazione quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In tali casi il Soggetto affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico, con le modalità indicate nel presente articolo.
Art. 17 - Incompatibilità
Per il Soggetto affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
Il Soggetto affidatario si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di Direzione lavori e servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai presenti Servizi (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere.
Art. 18 - Controversie
Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del Codice.
Il Soggetto affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con la Stazione appaltante.
La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale del Soggetto affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Stazione appaltante, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della nota.
In detta ipotesi restano a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Soggetto affidatario e la Stazione appaltante in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
Nel caso tali controversie che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Napoli. E’ altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 244/2007.
Art. 19 - Domicilio e corrispondenza
Con riferimento al Contratto, l’Affidatario dei lavori deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico riferimento alla città, via, numero civico, presso il
quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
Art. 20 - Spese
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione dei Servizi di cui al presente Disciplinare, sono e saranno ad esclusivo carico del Soggetto affidatario; tra queste vi sono:
- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto;
- le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto affidatario.
S’intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
- le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
- le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione appaltante e l’Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento e/o aggiornamento del Progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo;
- gli oneri per le polizze assicurative.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
Allegato determinazione dei corrispettivi
LAVORAZIONI | ||||||||||||
Categoria: Strade - V.01 Importo: €5.340.067,63 | Categoria: Fognature - D.04 Importo: €3.135.403,76 | Categoria: Pubblica illuminazione - IA.03 Importo: €857.488,72 | Totale categorie Importo: €9.332.960,11 | |||||||||
Compenso in € | Spese in € | Totale in € | Compenso in € | Spese in € | Totale in € | Compenso in € | Spese in € | Totale in € | Compenso in € | Spese in € | Totale in € | |
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 45.188,10 | 10.071,26 | 55.259,36 | 47.253,36 | 11.182,60 | 58.435,96 | 22.826,02 | 5.706,50 | 28.532,52 | 70.079,38 | 16.889,10 | 86.968,48 |
Liquidazione | 3.227,72 | 719,22 | 3.946,94 | 4.500,32 | 1.064,94 | 5.565,26 | 2.139,94 | 534,75 | 2.674,69 | 6.640,26 | 1.599,69 | 8.239,95 |
Controllo aggiornamento elaborati progetto | 2.151,81 | 479,40 | 2.631,21 | 2.250,16 | 532,47 | 2.782,63 | 1.426,63 | 356,50 | 1.783,13 | 3.676,79 | 888,97 | 4.565,76 |
Coordinamento e supervisione ufficio direzione lavori | 2.151,81 | 479,40 | 2.631,21 | 2.250,16 | 532,47 | 2.782,63 | 1.426,63 | 356,50 | 1.783,13 | 3.676,79 | 888,97 | 4.565,76 |
Ufficio direzione lavori (direttori operativi/ispettori cantiere) | 17.214,51 | 3.836,57 | 21.051,08 | 18.001,28 | 4.259,76 | 22.261,04 | 11.413,01 | 2.853,00 | 14.266,01 | 29.414,29 | 7.112,76 | 36.527,05 |
Contabilità lavori a corpo | 7.514,61 | 1.674,68 | 9.189,29 | 7.775,92 | 1.839,98 | 9.615,90 | 4.253,10 | 1.063,25 | 5.316,35 | 12.029,02 | 2.903,23 | 14.932,25 |
Direzione lavori | 77.448,56 | 17.260,53 | 94.709,09 | 82.031,20 | 19.412,22 | 101.443,42 | 43.485,33 | 10.870,50 | 54.355,83 | 125.516,53 | 30.282,72 | 250.508,34 |
Coordinamento sicurezza | 26.897,68 | 5.994,66 | 32.892,34 | 28.127,00 | 6.656,36 | 34.783,36 | 17.832,83 | 4.458,00 | 22.290,83 | 45.959,83 | 11.114,36 | 89.966,53 |
TOTALE | 104.346,24 | 23.255,19 | 127.601,43 | 110.158,20 | 26.068,58 | 136.226,78 | 61.318,16 | 15.328,50 | 76.646,66 | 171.476,36 | 41.397,08 | 340.474,87 |