Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “DBEasy Tutela” Mod. 18285
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza è destinata all’assicurazione dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione della tua abitazione principale e saltuaria e ai fatti della vita privata. La polizza prevede anche il rimborso delle spese che sostieni per la tutela dei tuoi diritti, nell’ambito della vita privata, in fase stragiudiziale e giudiziale.
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile conduzione dei locali dell’abitazione (R.C. Conduzione): sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione della tua abitazione principale e saltuaria. La garanzia vale anche per:
- la responsabilità civile che ti possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- la conduzione della tua abitazione sia principale che saltuaria. Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui, quale condomino devi rispondere in proprio, quanto la quota di cui devi rispondere per i danni a carico della proprietà comune;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei locali, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.
✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per:
- gli infortuni sofferti dai tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e addetti alle attività per le quali è prestata la garanzia;
- i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai tuoi dipendenti per morte e per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore all’11%;
- l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
✓ Sei inoltre assicurato per i sinistri dai quali derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime delle persone che non sono alle tue dipendenze (per le quali sei esentato dagli obblighi contributivi di legge) e che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari. La garanzia è prestata entro i massimali stabiliti per la R.C.O.
✓ L’assicurazione si estende infine alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con te, per fatto dei tuoi figli minori affidati loro temporaneamente.
✓ Massimali: l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e anno assicurativo.
R.C. | MASSIMALI |
Responsabilità civile conduzione dei locali dell'abitazione (R.C. Conduzione) | |
Per sinistro: | 1.000.000,00 € |
con il limite per persona di: | 1.000.000,00 € |
con il limite per danni a cose di: | 1.000.000,00 € |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | |
Per sinistro: | 1.000.000,00 € |
con il limite per persona di: | 500.000,00 € |
✓ Responsabilità civile della famiglia (R.C.Famiglia): sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. La garanzia vale anche per:
- la responsabilità civile che ti possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere;
- la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali devi rispondere per le somme che le imprese stesse pagano al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici (esclusi i cani) e animali da cortile, anche in consegna temporanea presso terzi, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- la pratica di sport (comprese gare non professionistiche) e le attività del tempo libero (es. bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio etc…);
- la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande;
- i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
✓ Massimali: l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e anno assicurativo.
R.C. | MASSIMALI |
Responsabilità civile della famiglia (R.C. Famiglia) | |
Per sinistro: | 1.000.000,00 € |
con il limite per persona di: | 1.000.000,00 € |
con il limite per danni a cose di: | 1.000.000,00 € |
✓ Tutela legale della famiglia: in caso di sinistro avvenuto nella tua vita privata, Europ Assistance, fino ad un massimo Euro 20.000,00 per sinistro e senza limite per anno ti rimborsa:
Che cosa non è assicurato?
🗶 Per la garanzia Responsabilità civile, sono esclusi i danni:
- alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (es: gas, luce, acqua telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione;
- derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.
🗶 La Garanzia Tutela legale famiglia non è prestata per:
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni (fatto salvo quanto indicato al paragrafo “Che cosa è assicurato?”);
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto al paragrafo “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- controversie relative o comunque connesse ad immobili che non occupi o che non sono identificati;
- le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
- controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
- fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
- controversie relative a cariche sociali da te rivestite, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato.
Ci sono limiti di copertura?
! SANZIONI INTERNAZIONALI (valido per tutte le Garanzie)
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni al link indicato in Polizza.
La Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti. previsti in Xxxxxxx xxxx dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può erogare l’assistenza, e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
! Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisce la tua responsabilità civile, la garanzia Tutela legale della famiglia, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza e soccombenza.
! La garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non è operante se, al momento del sinistro, non sei in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
! Limitatamente agli infortuni subiti dagli addetti occasionali a servizi domestici, il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente questa estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
! Per la proprietà dei cani, la garanzia Responsabilità civile della famiglia (R.C. Famiglia) è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell’animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti. La garanzia prevede l’applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro, elevabile a Euro 500,00 per sinistro nel caso in cui il danno derivi da cani che non hanno, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici.
! Nell’R.C. Famiglia per i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo risarcibile per ogni sinistro.
! Per la garanzia R.C.O. è prevista una franchigia sull’invalidità permanente non inferiore all 11% calcolata sulla base della "tabella INAIL”.
! Per la garanzia Responsabilità civile, non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare.
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
! Per la garanzia Tutela legale della famiglia:
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
- Europ Assistance non paga: multe, ammende o sanzioni di denaro in genere, spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale), spese di trasferta, spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere, spese collegate alla
- le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo; - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite; - le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello della tua residenza; - le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; - le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; - le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività; - le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; - le spese di giustizia; - le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa. - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad massimo di Euro 500,00. Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono: - l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo o in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; - la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare; - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza e da te occupati (n. 1 unità abitativa a tuo uso esclusivo); - sostenere controversie relative a diritti reali; - il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio; - l’istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto; - l’istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto. | sorveglianza di cose. - La copertura per quanto attiene alla separazione consensuale, viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale. Non può essere oggetto di garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza. - Per quanto attiene l’ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza di contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. - Se il sinistro deriva da un contratto, un accordo o un patto, Europ Assistance non paga il sinistro se lo stesso avviene prima che siano trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza. - La garanzia non agisce su liti che derivano da contratti quando Europ Assistance o il Contraente hanno già inviato disdetta, non hanno chiesto il rinnovo, oppure quando è stata chiesta la modifica del contratto stesso. Europ Assistance considera come unico sinistro: ▪ le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o sono collegate a questa; ▪ indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui xxxx rispondere davanti al TAR che coinvolgono una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento; ▪ nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli Assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto. ! Per la garanzia Responsabilità civile sono inoltre esclusi i danni: - da furto; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - da amianto e da campi elettromagnetici; - alle cose altrui derivanti da incendio delle tue cose o di quelle da te detenute; - imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative. ! Per la garanzia R.C.O. sono inoltre escluse le malattie professionali. ! Per la garanzia R.C. Famiglia sono inoltre esclusi i danni: - derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni; - da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore fatta eccezione per quelli previsti nella sezione “Che cosa è assicurato?” e fatta eccezione per l’azione di rivalsa descritta; - da proprietà e uso di natanti a motore e di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50; - da R.C.O. e da fatto dei prestatori di lavoro (es. xxxxxxx, baby sitter, ecc.) durante lo svolgimento delle loro mansioni. ! La Garanzia Tutela legale della famiglia non è inoltre prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da tuo fatto doloso; - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00 e controversie contrattuali con Europ Assistance. - | ||
Dove vale la copertura? ✓ La garanzia R.C. conduzione dei locali dell’abitazione è valida per l’abitazione ubicata in Italia. La garanzia R.C. della Famiglia è valida in tutto il mondo. La garanzia Tutela legale della famiglia vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Italia. | |||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. | |||
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere versato con frazionamento mensile tramite addebito in conto corrente. Il premio è comprensivo delle imposte. | |||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza, salvo buon fine del pagamento ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso di estinzione del rapporto di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A. In quest’ultimo caso, la Polizza si estingue l’ultimo giorno del mese in cui è stato chiuso il conto corrente. | |||
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “ DBEasy Tutela - Mod. 18285”
Data ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.12.2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Xxxxxx X.x.X., Xxx xxx Xxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx (XX) - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 91.539.336 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 79.539.336.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 190%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità pari ad Euro 109.939.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 57.779.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 26.000.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Dove vale la copertura? | |
R.C. (obbligatoria) | ✓ Non sono coperti i sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. |
Tutela legale famiglia (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di | R.C. | |
sinistro: | (obbligatoria) | |
In caso di sinistro devi effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto | ||
conoscenza, una denuncia - accedendo al portale | ||
Cosa fare in caso di | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure | |
sinistro? | accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione | |
sinistri), oppure, dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. | ||
– Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), indicando sulla busta "Ufficio | ||
Liquidazione Sinistri – garanzia R.C." o tramite il Broker presso il quale | ||
è intermediata la Polizza (April Xxxxxx X.x.x., Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 |
Xxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, tel. 000.00.00.00 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Tutela legale famiglia (obbligatoria) Il sinistro deve essere denunciato a Europ Assistance appena è avvenuto o appena lo sai. Xxxx denunciare il sinistro accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri), oppure scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Assago (MI), Xxx xxx Xxxxxx xx 0, Xxx 00 00000000, Numero Verde 800.085820, trasmettendone copia al Broker (April Xxxxxx X.x.x., Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, tel. 000.00.00.00 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). In ogni caso devi inviare a Europ Assistance una copia di tutti i documenti che hai ricevuto entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dei documenti stessi. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | R.C. (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Tutela legale famiglia (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | |
Gestione da parte di altre imprese: | R.C. (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. Tutela legale famiglia (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: | R.C. (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Tutela legale famiglia (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Obblighi dell’impresa | R.C. (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Tutela legale famiglia (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il mezzo di pagamento ammesso è l’addebito in conto corrente. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se hai una polizza con durata superiore a 12 mesi, puoi recedere dalla Polizza, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 30 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall’anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
Privato che ha interesse alla protezione del proprio patrimonio in caso di danni cagionati o subiti per fatti inerenti la vita privata, la proprietà e la conduzione dell'abitazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 43,12%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX); - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo xxx.xxxxx.xx . |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx . Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
“DB Easy Tutela”
Polizza di assicurazione danni
Stipulata con
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxx x. 0 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100.108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi
– Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Edizione 01.12.2021
INDICE
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA IN GENERALE 2
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 4
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 9
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE 12
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 1
ALLEGATO A - GLOSSARIO 1
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
In qualità di Contraente devi descrivere il rischio che intendi assicurare in modo esatto e completo e devi fornire pertanto ad Europ Assistance informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance. Se non rispetti questi obblighi, come Contraente e/o Assicurato, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all’Indennizzo/all’erogazione delle Prestazioni di assistenza.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Per lo stesso Xxxxxxx, puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.
Se si verifica un Sinistro, tu Assicurato devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato, compresa Europ Assistance, dell’esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Xxxxxxx. Anche in qualità di Assicurato devi rispettare tali regole. In questo caso si applica l’art. 1910 del Codice Civile.
L’art. 1910 del Codice Civile vuole evitare che l’Assicurato, con più assicurazioni a copertura dello stesso Xxxxxxx stipulate con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l’Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Xxxxxxx.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO
La Polizza, salvo il buon fine del pagamento, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e scade alle ore
24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza. Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.
La Polizza è risolta di diritto ai sensi dell’art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati ad Europ Assistance.
Art. 4 - RINNOVO DELLA POLIZZA ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo il caso di estinzione del rapporto di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.
In quest’ultimo caso, la Polizza si estingue l’ultimo giorno del mese in cui è stato chiuso il conto corrente.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
In qualità di Contraente e/o di Assicurato, hai l’obbligo di comunicare ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/all’erogazione delle Prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se sei Contraente e/o Assicurato e comunichi ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano la diminuzione del rischio, Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - ONERI FISCALI
Nel premio indicato sul Modulo di Xxxxxxx sono comprese le imposte che, in qualità di Contraente, sei tenuto a pagare per legge. Quando paghi il premio paghi anche le imposte (così come riportate nel Modulo di Polizza).
Art. 8 - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro.
Per la Garanzia “Altri danni ai beni”, in caso di apertura del Sinistro, in qualità di Assicurato, hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.
Es: se l’Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all’indennizzo.
Art. 9 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quello che non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
Art. 10 - FORMA DEL CONTRATTO
La Polizza deve essere conclusa per iscritto da te Contraente e da Europ Assistance. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per iscritto.
Art. 11 - VALUTA DI PAGAMENTO
In Italia, in qualità di Contraente e/o di Assicurato, ricevi l’Indennizzo in Euro. Se chiedi l’Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all’Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l’Indennizzo convertendo in Euro l’importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l’Indennizzo in base al valore dell’Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.
Art. 12 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento o di risoluzione anticipata della Polizza perché non esiste più il rischio per il quale, in qualità di Contraente, hai stipulato la Polizza e negli altri casi di recesso, di risoluzione anticipata o di annullamento previsti dagli artt. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, devi pagare ad Europ Assistance l’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato lo scioglimento, la risoluzione o l’annullamento della Polizza.
Art. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, in qualità di Contraente puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.
Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso, purché entro i termini previsti dall’articolo “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 14 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha il diritto di verificare lo stato in cui si trovano i beni assicurati e, in qualità di Contraente e/o di Assicurato, hai l’obbligo di collaborare.
Art. 15 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che ti garantisca la Responsabilità Civile, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale di Responsabilità Civile che ti è dovuto per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso in cui tu abbia una copertura assicurativa D. & O. ovvero in caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 16 - CLAUSOLA BROKER
Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società April Italia S.r.l. (di seguitò per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati personali relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Che cosa è assicurato?
Art. 18 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE
A. 1. RESPOSABILITA’ CIVILE DELLA CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE (R.C. CONDUZIONE)
Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni che tu o il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino alla concorrenza delle somme indicate nella tabella sotto riportata, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per :
- morte o lesioni personali,
- distruzione o il deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell’abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.
La Garanzia è valida anche per la responsabilità civile che ti viene attribuita in conseguenza di un danno fatto con dolo dalle persone di cui sei responsabile.
La Garanzia vale inoltre per:
1. i danni che le persone addette ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari provocano ai Terzi mentre stanno lavorando per te;
2. i danni provocati dalla conduzione della tua Abitazione principale e di quella saltuaria, comprese le antenne, i cortili, i giardini, gli orti, i parchi privati, i viali e le strade, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive e da gioco della tua Abitazione.
Se la tua Abitazione è in un condominio, la Garanzia comprende sia il risarcimento dei danni di cui sei responsabile come condomino, sia i danni di cui devi rispondere per le parti condominiali che hai in comune con gli altri proprietari. La Garanzia prevede solo il risarcimento dei danni che sono imputabili alla tua quota di proprietà.
3. i danni provocati ai Terzi dalle persone a cui hai affidato i lavori di ordinaria manutenzione della tua Abitazione principale o saltuaria;
A. 2. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L’ASSICURATO
Europ Assistance assicura anche le persone che non vivono con te, alle quali hai temporaneamente affidato i tuoi figli minori, per i danni che i tuoi figli fanno ai Xxxxx.
A. 3. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)
Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni al posto tuo ed entro il massimale indicato nella tabella sotto riportata quando:
a) vieni ritenuto civilmente responsabile a seguito di un infortunio che i tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, subiscono durante lo svolgimento delle attività alle quali sono addetti ai sensi degli artt. 10 e 11 del predetto D.P.R.;
b) vieni ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a seguito di un infortunio dei tuoi dipendenti di cui al precedente punto a), anche se non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che abbiano provocato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 11%, calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa fatta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
L’assicurazione R.C.O. è valida solo se al momento del sinistro sei in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
MASSIMALI
R. C. | ma ssima li | |
Re sponsa bilità Civile Conduzione de i loc a li de ll’ a bita zione (R. C. c onduzione ) | ||
Per sinistro: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per persona di: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per danni a cose di: | €. | 1.000.000,00 |
Re sponsa bilità Civile ve rso pre sta tori di la voro (R. C. O) | ||
Per sinistro: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per persona di: | €. | 500.000,00 |
A. 4. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Persone non considerate terzi” dell’articolo “Limitazione delle Garanzie “, lettera D, Europ Assistance provvede al Risarcimento dei danni dei quali vieni ritenuto civilmente responsabile a seguito di un infortunio subito dalle persone che occasionalmente svolgono per te servizi domestici, di baby-sitter e persone alla pari. L’infortunio deve avere come conseguenza la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
La Garanzia prevede lo stesso massimale della “Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)”.
Attenzione! Il massimale per gli “Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici” non è cumulabile con quello previsto per la Garanzia “Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)”. Il massimale per Sinistro rappresenta perciò il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di Sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione di Garanzia e quella di Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)
B) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
B. 1. RESPOSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA (R.C. FAMIGLIA)
Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni che tu o il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino alla concorrenza delle somme indicate nella tabella sotto riportata, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per :
- morte o lesioni personali,
- distruzione o il deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.
La Garanzia è valida anche per la responsabilità civile che ti viene attribuita in conseguenza di un danno fatto con dolo dalle persone di cui sei responsabile.
La Garanzia vale inoltre per:
1. i danni provocati dalla proprietà e l’uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli non a motore, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria;
2. i danni provocati a terzi da minori di 14 anni di cui sei responsabile quando usano a tua insaputa un veicolo a motore soggetto ad assicurazione obbligatoria e la compagnia di assicurazione che assicura il veicolo ti chiede la restituzione del risarcimento del danno riconosciuto al terzo;
3. i danni provocati dalla proprietà e l’uso di natanti non a motore pari o inferiore a m. 7,50;
4. i danni provocati dalla proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell’Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
5. i danni provocati dalla proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto dell’Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.
La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti; qualora il danno derivi da cani che non abbiano, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;
Attenzione! Per quanto riguarda la proprietà e l’uso dei cani, la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione II.
6. i danni provocati durante la pratica di sport, comprese le gare a livello dilettantistico;
7. i danni provocati dalla pratica del modellismo;
8. i danni provocati durante le attività del tempo libero, come ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e il campeggio;
9. i danni provocati dall’uso delle armi e delle munizioni in tuo possesso per tiro a segno e tiro a volo;
10. i danni provocati da avvelenamento o intossicazione conseguenti al consumo da parte di altre persone di cibi e bevande da te preparati;
11. i danni provocati da:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro previsto dalla Garanzia.
Relativamente ai danni a cose di cui al punto 11., il massimale previsto dalla Garanzia è pari ad Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Attenzione! Per quanto riguarda i danni di cui al punto 11., la Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione II.
MASSIMALE
R. C. | ma ssima li | |
Re sponsa bilità Civile de lla Fa miglia (R. C. Fa miglia ) | ||
Per sinistro: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per persona di: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per danni a cose di: | €. | 1.000.000,00 |
C) GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA
Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente Polizza e con il limite del massimale per Sinistro illimitato per anno di Euro 20.000,00.
Le spese che ti verranno pagate comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese dell’Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00.
Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell’ambito della vita privata nei seguenti casi:
1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza;
5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato (massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell’Assicurato);
6. sostenere controversie relative a diritti reali;
7. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio.
a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi.
La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.
b. Per l’ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
8. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto;
9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
Dove valgono le garanzie?
Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie “Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)” limitatamente alla conduzione dell’Abitazione principale, “Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)” (compresa l’estensione “Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici”), sono valide in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
La Garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)” limitatamente alla conduzione dell’Abitazione saltuaria e alla vita privata e l’estensione di Garanzia “Minori affidati a persone non conviventi con l’Assicurato”, fatto salvo quanto indicato all’artic olo “Sanzioni Internazionali”, sono valide in tutto il mondo.
La Garanzia “Tutela Legale Famiglia” è operativa per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Quando cominciano le coperture e quando finiscono?
Art. 20 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Le Garanzie, salvo il buon fine del pagamento, decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scadono alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo stesso.
• EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
La Garanzia opera per le richieste di risarcimento che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia de lla Polizza sempre che siano dovute a fatti accaduti durante lo stesso periodo e denunciate entro due anni dal verificarsi dell’evento che lo ha generato, purché tale evento sia accaduto nel periodo di validità di questa Polizza.
Se il Sinistro si realizza attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Se questa Polizza ne sostituisce un’altra stipulata con Europ Assistance per lo stesso rischio e con la stessa disciplina dell’efficacia temporale della Garanzia, senza soluzione di continuità, la garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza, anche se originate da fatti accaduti durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.
• INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLE GARANZIE TUTELA LEGALE FAMIGLIA
Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come segue:
- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi;
- il momento in cui tu, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da Europ Assistance), senza alcuna interruzione temporale della copertura assicurativa, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della Polizza sostituita, sempreché i Sinistri vengano denunciati durante la validità di questa Polizza e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non prima della data di decorrenza della prima Polizza purché le denunce di Sinistro non siano state ancora presentate neppure a te Contraente e/o a te Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
Quanto sopra riportato vale per tutte le prestazioni già previste nella Polizza precedente, mentre non si applica a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto, per le quali valgono le carenze e le disposizioni generali. In caso di Sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, sarà onere di te Contraente/Assicurato fornire copia della Polizza di Tutela Legale precedente.
La Garanzia si estende ai Sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza.
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per Reato continuato.
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
Che cosa non è assicurato?
Art. 21 - ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE (Valide per tutte le Garanzie)
Non sei assicurato se i Sinistri:
a) sono provocati con dolo;
b) sono provocati da movimenti tellurici, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c) sono provocati da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d) sono provocati da guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
e) sono provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
A) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE Non sono assicurati inoltre i danni:
a. da furto;
b. alle cose che tu o i tuoi Familiari avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dell’Abitazione principale o saltuaria e di proprietà delle aziende e società di erogazione;
c. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei locali della tua Abitazione;
x. xx xxxxxxx;
e. provocati da campi elettromagnetici;
f. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose tue o dei tuoi Familiari o da voi detenute;
g. derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
h. imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
Relativamente alla garanzia R.C Conduzione dei locali dell’abitazione principale o saltuaria sono inoltre esclusi i danni:
i. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
j. da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.
Relativamente alla garanzia R.C.O. sono inoltre escluse:
k. le malattie professionali.
B) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
Non sono assicurati inoltre i danni:
a) da furto;
b) alle cose che tu o i tuoi Familiari avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dell’Abitazione principale o saltuaria e di proprietà delle aziende e società di erogazione;
c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
d) derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
e) da amianto;
f) da campi elettromagnetici;
g) alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
h) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
i) derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
j) da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
k) da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell’art. “Oggetto dell’Assicurazione” e fatta eccezione per l’azione di rivalsa descritta;
l) da proprietà e uso di natanti a motore;
m) da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
n) da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);
o) da fatto dei prestatori di lavoro (addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri) durante lo svolgimento delle loro mansioni;
p) da committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze;
q) imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative.
D) GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA
Con riferimento ai rischi assicurati all’art. “Oggetto dell’Assicurazione”, l’assicurazione non è inoltre prestata nei seguenti casi:
a. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
b. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto all’articolo. “Oggetto dell’Assicurazione” della Garanzia Tutela Legale Famiglia;
c. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto all’articolo “Oggetto dell’Assicurazione” della Garanzia Tutela Legale Famiglia;
d. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
e. controversie relative o collegate ad immobili non occupati da te (dati quindi in affitto a terzi) o non identificati in Polizza;
f. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
g. controversie relative o comunque collegate alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
h. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
i. controversie relative a cariche sociali rivestite da te, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
j. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
x. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
l. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
m. controversie contrattuali con Europ Assistance;
n. controversie non espressamente richiamate tra quelle previste nell’articolo “Oggetto dell’Assicurazione” della Garanzia Tutela Legale Famiglia.
Sono inoltre esclusi gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatisi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 22 - SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xx-xxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Art. 23 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
A) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE
• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati;
b) tutti i soggetti assicurati;
c) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.
Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
B) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
• FRANCHIGIA/SCOPERTO
- Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dai cani, con l’applicazione di una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro. Se il danno è provocato da cani che non hanno, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, la Franchigia è elevata ad Euro 500,00 per Sinistro;
- Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni Sinistro.
• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:
d) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati;
e) tutti i soggetti assicurati;
f) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.
Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
C) GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA
• DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Europ Assistance non paga:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per le querele promosse da te;
- spese di trasferta dell’Avvocato;
- spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Inoltre, in caso di controversie fra più persone assicurate con questa Polizza, la Garanzia è fornita a favore di te Contraente.
• COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che ti garantisca la Responsabilità Civile, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera in secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale di Responsabilità Civile che ti è dovuto per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso in cui tu abbia una copertura assicurativa D. & O. ovvero in caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE
Che obblighi hai e che obblighi ha l’impresa?
Art. 24 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (Validi per tutte le garanzie)
A) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE
B) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
In caso di sinistro , devi effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.” - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00).
C) GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA
1. Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza, accedendo al portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820 trasmettendo copia al Broker (APRIL XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00)
2. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
• FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Devi:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei tuoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
• RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Per la gestione dei Sinistri di tutte le garanzie:
Europ Assistance ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il Sinistro. Sei obbligato a darglieli.
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale all’Indennizzo/Prestazioni/Risarcimento. In questo caso si applica l’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 1915 Codice Civile italiano: l’articolo spiega cosa succede all’assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.
L’assicuratore è tenuto a indennizzare l’assicurato di una somma pari al danno che l’assicurato ha subito.
Se l’assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l’assicuratore può non pagarlo. Se l’assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l’assicuratore può pagarlo di meno.
Art. 25 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
A) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE
B) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
• PLURALITA’ DI ASSICURATI
Se le persone assicurate sono più di una, il massimo importo risarcibile per il danno cui si riferisce la domanda non cambia. Questo accade anche se la responsabilità del Sinistro è di più Assicurati.
• GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. Xxxx collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all’azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.
C) GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA
• GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole (stragiudiziale)
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance prova, ove possibile, a gestire la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. Europ Assistance si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta o scelti da te previo benestare di Europ Assistance, la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Non puoi dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri decadi dal diritto all’indennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non è stato possibile raggiungere una bonaria definizione della controversia (stragiudiziale, come identificato al punto A), o quando la natura della vertenza esclude la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra te ed Europ Assistance, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, hai il diritto di scegliere un Avvocato di tua fiducia a cui affidare la tutela dei tuoi interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del tuo luogo di residenza segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello della tua residenza, hai la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di tua residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un Avvocato corrispondente (Spese del domiciliatario) nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
Se non intendi avvalerti del diritto di scelta del legale puoi chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un Avvocato al quale affidare la tutela dei tuoi interessi. La procura all’Avvocato designato deve essere rilasciata da te, e devi fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale all’Avvocato in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un solo Avvocato e/o perito anche nel caso in cui tu abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Avvocati Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico all’Avvocato designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso Avvocato
In caso di revoca dell’incarico professionale all’Avvocato nominato inizialmente da parte tua e di successivo incarico ad altro Avvocato nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo Avvocato a tua scelta.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese dell’Avvocato incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte dell’Avvocato incaricato,
Europ Assistance rimborsa sia le spese dell’Avvocato originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Avvocato designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell ’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all ’Assicurato delle spese sostenute per lagestione della vertenza
non puoi raggiungere accordi con gli Avvocati e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo decadi dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, quando si è conclusa la controversia, t i rimborsa le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra di te e Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertirti del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza comunque escludere la possibilità di andare in giudizio, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per te, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
• RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
• PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance si impegna a pagarti l’indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare il Sinistro.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi alle condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati processi decisionali automatizzati che potrebbero comportare l’impossibilità di acquistare la polizza: potrai rivolgerti al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali hai prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Xxxx Xxxx, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le
finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE.
Inoltre, fornendo il relativo consenso, potrai autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i Tuoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti finalità commerciali:
1. per ricevere pubblicità o offerte a te dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarti per sapere quale nuovo servizio ti piacerebbe e come ti sei trovato quando hai avuto bisogno dei servizi che hai utilizzato. Effettueremo queste attività inviandoti una lettera, un fax o una e-mail, contattandoti ai tuoi numeri di telefono, mandandoti messaggi sul cellulare3.
Per ricevere le GARANZIE della polizza, non è necessaria l’autorizzazione per le finalità commerciali.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,4 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da te o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa
4 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa5.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.
Per quanto tempo conserviamo i Xxxx Xxxx personali
Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo.) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come puuoi fare per far valere i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi dati personali”.
- Accesso: puoi chiedere a Europ Assistance Italia quali sono i Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia.
- Rettifica: puoi chiedere ad Europ Assistance Italia di correggere i Tuoi Dati personali se sono incompleti, non corretti o non più aggiornati.
- Cancellazione – puoi chiedere ad Europ Assistance Italia di cancellare i tuoi Dati personali se:
a. i Dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (si consideri anche l’obbligo di conservazione previsto dalla legge);
b. revochi il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste un’altra base giuridica per il trattamento;
c. ti opponi al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo per procedere al trattamento oppure ti opponi al trattamento per finalità di marketing diretto;
d. i Dati personali sono stati trattati illecitamente;
e. i Dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto italiano o dell’Unione Europea;
f. i Dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.
- Limitazione – puoi chiedere a Europ Assistance Italia di limitare il trattamento se:
a. contesti l’esattezza dei Tuoi Dati personali. In questo caso la limitazione sarà valida per il periodo necessario a Europ Assistance Italia a verificare l’esattezza dei Tuoi Dati personali;
b. il trattamento è illecito e ti opponi alla cancellazione dei Dati personali e richiedi, invece, che venga limitato l’utilizzo;
c. Europ Assistance Italia non ha più bisogno dei Tuoi Dati personali ai fini del trattamento (si consideri l’obbligo di conservazione previsto dalla legge), ma i dati sono richiesti da te per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
5 al Contraente di Polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
d. ti sei opposto al trattamento, in attesa di verificare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di Europ Assistance Italia rispetto ai Tuoi interessi.
- Portabilità – puoi chiedere a Europ Assistance Italia di trasferire i Tuoi Dati personali ad un altro titolare del trattamento e/o chiedere di ricevere in un formato di uso comune e leggibile sul computer i Tuoi Dati personali.
- Revoca – se il trattamento che ha posto in essere Europ Assistance Italia si basa sul Tuo consenso, puoi revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Tuo consenso prima della revoca.
- Opposizione – puoi opporti:
a. al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
b. al trattamento dei Tuo Dati personali per finalità di marketing diretto.
- Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali: hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Puoi trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Come puoi fare per far valere i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Tuoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
- per opporti al trattamento dei Tuoi Dati personali puoi scrivere a:
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
ALLEGATO A - GLOSSARIO
ABITAZIONE PRINCIPALE: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi Familiari, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno. L’Abitazione non deve essere usata come esercizio commerciale o per usi diversi da quello abitativo (es. magazzino).
ABITAZIONE SALTUARIA: l’abitazione dove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi. L’Abitazione non deve essere usata come esercizio commerciale o per usi diversi da quello abitativo (es. magazzino).
ARBITRATO: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
ASSICURATO la persona fisica, residente in Italia, Cliente/Correntista di Deutsche Bank S.p.A.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA: documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.
CONTRAENTE: la persona residente in Italia, che acquista in Italia la Polizza per sé o per altre persone e che se ne assume i relativi oneri.
CONTRAVVENZIONE: Reato per il quale il soggetto responsabile risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La Contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell’Assicurato.
CONTRIBUTO UNIFICATO: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
CONTROPARTE: la parte avversaria in una vertenza.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia che ha origine da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: azione civile promossa all’interno del processo penale;
DELITTO COLPOSO: colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione di causare l’evento lesivo e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressam ente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
DELITTO DOLOSO: doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
DISABITAZIONE: l’assenza continuativa dall’Abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
EUROP ASSISTANCE: la compagnia di assicurazione e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
FAMILIARE: figlio/figlia, coniuge o convivente more uxorio, partner dell’unione civile, fratello/sorella, genitore della persona il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione e in generale, ogni parente o affine convivente con l’Assicurato come risultante da certificato di stato di famiglia.
FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
FIRMA ELETTRONICA:
• digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
FRANCHIGIA: parte del Risarcimento/Indennizzo, stabilito nella Garanzia, che rimane a carico dell’Assicurato.
GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.
IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". L’Informazione di garanzia è una comunicazione che deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.
INDENNIZZO: la somma di denaro dovuta da Europ Assistance all’Assicurato in caso di Sinistro. MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA: la somma massima pagata da Europ Assistance in caso di sinistro. MEDIAZIONE: istituto giuridico introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la risoluzione dei conflitti tra soggetti privati in merito a diritti disponibili.
MODULO DI POLIZZA: il documento firmato dal Contraente, anche mediante firma elettronica digitale, e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene il riepilogo delle Garanzie acquistate dal Contraente. Il Modulo di Polizza è parte integrante della Polizza.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: accordo previsto dal Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e il Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nel contratto stesso. La Polizza è composta:
- dalle Condizioni di Assicurazione, che contengono le norme che regolano, la Polizza in generale, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie, gli obblighi dell’Assicurato e di Europ Assistance;
- dall’informativa sul Trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali;
- dal presente glossario.
PRESCRIZIONE: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
RAPINA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.
REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di Xxxxx sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").
RESIDENZA: il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico.
RISARCIMENTO: la somma corrisposta da Europ Assistance al Terzo danneggiato in caso di Sinistro per la Garanzia R.C.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
SCOPERTO: percentuale dell’importo liquidabile a termini di Polizza che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. SENTENZA DEFINITIVA (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia.
SPESE DI GIUSTIZIA: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
TERZO: soggetto che ha riportato un danno a seguito di un Sinistro di cui l’Assicurato è responsabile.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
TUTELA LEGALE: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
VALORE IN LITE: determinazione del valore del Sinistro.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Via del Mulino, 4 – 20057 (MI) - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 01333550323 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
POLIZZA N.
Polizza Assicurativa – DANNI - Mod. 18284 – XXXxxx Xxxxxx
Effetto ore 24 del: Scadenza ore 24 del: Durata
anni: 1
DATI DI POLIZZA
Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n° Cod Prod
PdV
Denominazione
Mensile
SI
CONTRAENTE
Cognome e Nome | |||
Indirizzo | Città | Cap | Prov. |
Data nascita | Comune di nascita | Prov. | |
Codice fiscale | Telefono |
UBICAZIONE IMMOBILE IN COPERTURA
(Da compilare per l’Assicurazione Tutela Legale Famiglia se i dati sono diversi da quanto riportato nel box “CONTRAENTE”)
Indirizzo | ||
Cap | Città | Prov. |
GARANZIE PRESTATE
Garanzie | Massimali Euro | Premio Imponibile annuo Euro | Imposte annue Euro | Premio annuo Lordo Euro |
R.C. Conduzione dei locali dell’abitazione | Vedi Polizza | 49,92 | 11,16 | 61,08 |
R.C. del Capofamiglia | Vedi Polizza | 49,92 | 11,16 | 61,08 |
Tutela Legale Famiglia | Vedi Polizza | 92,16 | 19,68 | 111,84 |
Totale | 192,00 | 42,00 | 234,00 |
PREMIO
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
R.C. Generale 22,25% | 8,32 | 1,86 | 10,18 | 8,32 | 1,86 | 10,18 |
Tutela Legale 21,25% | 7,68 | 1,64 | 9,32 | 7,68 | 1,64 | 9,32 |
Totale | 16,00 | 3,50 | 19,50 | 16,00 | 3,50 | 19,50 |
MODALITA’ DI PAGAMENTO
SEPA (SDD) – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C.
Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A. (Creditor ID IT28Y000000080039790151) all’addebito sul proprio c/c corrispondente all’IBAN n.
dell’importo mensile di Euro 19,50, salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Il Contraente prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l’importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell’addebito (8 settimane).
Firma del Contraente intestatario del c/c
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Set informativo, Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto, di accettare le Condizioni di comprensivo di Condizioni di Assicurazione Mod. 18285, nonché l’Informativa sul trattamento dei dati. Si Assicurazione e di aver ricevuto le informazioni relative all’eventuale utilizzo della Firma elettronica impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi. Firma del Contraente Firma del Contraente Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. “Altre Assicurazioni”; art. “Legge di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza regolatrice e giurisdizione”; art. “Recesso in caso di sinistro”; art. “Dichiarazioni relative alle di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del circostanze del rischio”; art. “Aggravamento del rischio”; art. “Recesso dalla polizza”; art. “Oggetto contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati. dell’Assicurazione”; art. “Esclusioni”; art. “Limitazione delle garanzie”; art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”; art. “Criteri per la valutazione e liquidazione del danno”. Firma del Contraente Firma del Contraente AVVERTENZA Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla Prestazione/Garanzia. | |
Emessa in il | Europ Assistance Italia S.p.A. |