PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FORESTERIA VERDE E DEL CASALE LA STERPAIA NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE
PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FORESTERIA VERDE E DEL CASALE LA STERPAIA NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Con la presente gara l’Ente Parco concederà in gestione ad uso di foresteria due immobili, denominati: “Casa Colonica della Sterpaia” in xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx) e “Foresteria Verde” sempre in xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx (Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx).
Per la gestione dei sopra citati servizi l’appalto comprende la concessione dei seguenti beni demaniali:
Denominazione | Proprietà | Ubicazione | Superficie (mq) | Destinazione |
Foresteria | Regione | Loc. Sterpaia | 1500 mq | Ricettiva |
Verde | Toscana | Tenuta di San Rossore | ||
Comune di San | ||||
Giuliano Terme | ||||
Casale La Sterpaia | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxx | 000 mq | Centro visite, spazi |
Rossore | espositivi, | |||
Comune di San | xxxx | |||
Xxxxxxxx Terme | convegni, | |||
aule | ||||
didattiche, | ||||
foresteria, | ||||
punto | ||||
ristoro, bar |
Foresteria verde
La Foresteria Verde è classificabile come struttura extra-alberghiera a norma dell’art. 47 della L.R. 23.03.00 n. 42.
La “Foresteria Verde” può ospitare singoli o gruppi che intendano avvicinarsi all’ambiente naturale del Parco, in particolare soggetti
praticanti turismo naturalistico-ambientale, culturale, congressuale, assistenziale, sociale, ricreativo, religioso e scolastico.
L’edificio potrà ospitare per finalità istituzionali rappresentanti di altri Parchi, ed aree protette, ricercatori, tecnici, dipendenti italiani e stranieri che abbiano rapporti di collaborazione con l’Ente Parco, ecc. L’immobile è stato recentemente ristrutturato: al piano terreno sono previsti il locale di ricevimento degli ospiti, dotato di servizi igienici comuni e per il personale, oltre a sei unità ricettive di cui due accessibili (ai sensi del DPR 503/96) riservate agli utenti diversamente abili; al piano superiore si sviluppano quattro grandi alloggi serviti da altrettanti vani scale. In totale l’edificio ha una superficie di 1500 mq coperti e comprende 22 unità, tutte dotate di servizi igienici privati. La fognatura per lo smaltimento delle acque nere è collegata al depuratore; l’aggiudicatario parteciperà alla spesa di funzionamento del depuratore nella misura stabilita dall’Ente e in proporzione alle acque scaricate. La gestione dell’immobile dovrà rispettare le modalità e condizioni indicate negli articoli che costituiscono il presente capitolato. L’immobile è privo di qualsiasi mobile e arredo, al termine dell’affidamento dell’appalto gli arredi acquistati dall’aggiudicatario rimarranno di sua proprietà e dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso. Il fabbricato è individuato nel C.T. del Comune di X. Xxxxxxxx Terme (PI). Le planimetrie sono in visione presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco.
Casa Colonica della Sterpaia
L’immobile denominato “Casa Colonica della Sterpaia” situato all’interno della Tenuta di S. Rossore nel Comune di X. Xxxxxxxx Terme (PI), costituito da locali al Piano Terra da destinare a Centro Visitatori, Centro Didattico, Sala Espositiva, Sala Seminari, Punto Ristoro, bar, cucina e locali al Piano Primo, con accesso autonomo, da destinare a Foresteria. La “Casa Colonica della Sterpaia” dovrà essere utilizzata per fini collegati alla Ricerca Scientifica, all’Educazione Ambientale e al Turismo Ambientale, classificabile come ostello per la gioventù ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale n. 42 del 23 marzo 2000, Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo. Le funzioni del Centro Visite, degli spazi espositivi, del centro didattico e della Foresteria sono quelle evidenziate nel Piano del Parco (delibera del Consiglio Regionale n° 515/89) per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco (L.R. 61/79, L.R. 24/94 e legge 394/91). L’utilizzo occasionale delle strutture per altre finalità è subordinato al preventivo nulla-osta dell’Ente-Parco. Il fabbricato è individuato nel C.T. del Comune di S, Giuliano Terme (PI). L’immobile è dotato dei mobili e delle attrezzature indicate
nell’inventario che sarà allegato al contratto di affidamento del servizio. L’arredo presente, al termine dell’affidamento dell’appalto, ritornerà nelle disponibilità dell’Ente Parco. Prima della consegna sarà comunque predisposto lo stato di consistenza dell’immobile cui seguirà un controllo consuntivo al termine della gestione.
ART. 2 – FINALITA’
Le finalità del presente Appalto sono la valorizzazione, la promozione turistica e la gestione dei servizi di ospitalità nella Tenuta di San Rossore del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, secondo i principi dello sviluppo sostenibile definito come qualsiasi attività che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca, in modo equo e positivo, allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano e soggiornano nelle aree protette. L’incremento del numero dei visitatori durante tutto l’anno e l’incremento delle attività di Educazione Ambientale rivolte alle scuole e ai gruppi.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CENTRO VISITE
I centri visita accolgono i visitatori che arrivano al Parco sia
singolarmente che in gruppo, forniscono informazioni riguardo i servizi che il Parco offre illustrando tutte le possibilità di visita e di fruizione del territorio. Prendono prenotazioni da parte di gruppi e scuole, oltre alla vendita del materiale illustrativo e dei gadgets.
L’aggiudicatario dovrà tenere aperto il Centro Visite durante lo svolgimento delle attività e dovrà comunque garantire un soddisfacente servizio di informazioni telefoniche indipendentemente dalle ore di apertura dei Centri Visita.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
In considerazione del fatto che la primaria finalità del Casale La Sterpaia è quella didattico-educativa e al fine di incrementare la presenza delle scolaresche nel Casale, l’aggiudicatario dovrà garantire annualmente un minimo di 3000 pernottamenti di scolaresche, e di 100 mezze giornate di uso delle aule didattiche per lo svolgimento di attività di Educazione Ambientale. A tal fine l’aggiudicatario dovrà predisporre un progetto educativo, da sottoporre all’Ente Parco, nel quale vengano individuate metodologie specifiche che tengano in considerazione il coinvolgimento degli ospiti, alternando le esperienze dirette (visite guidate e sopraluoghi), con momenti di riflessione sulle esperienze svolte. Le visite guidate sul territorio dovranno essere
svolte esclusivamente con i soggetti autorizzati dall’Ente Parco per tali servizi.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse raggiungere le presenze sopra indicate l’Ente Parco applicherà le seguenti penali:
- per ogni pernottamento di alunno in meno rispetto ai 3000 indicati penale di € 25,00
- per ogni mezza giornata di uso delle aule didattiche per lo svolgimento di attività di Educazione Ambientale, in meno rispetto alle 100 indicate, penale di € 100,00.
VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGETS
Presso il Centro Visite l’aggiudicatario provvederà alla vendita sia delle pubblicazioni sia del materiale prodotto dall’Ente Parco, ed eventualmente di altre pubblicazioni e gadgets. Per quanto riguarda il materiale fornito dall’Ente Parco l’aggiudicatario tratterrà il 15% del prezzo di vendita.
PROMOZIONE
L’aggiudicatario, dovrà favorire lo sviluppo turistico di tutto il comprensorio del Parco e delle strutture ivi operanti, oltre all'ottimizzazione dell'utilizzo del territorio del Parco intesa come adeguata distribuzione degli ospiti all’interno dell’intera area protetta. L’ottimizzazione deve essere intesa inoltre come distribuzione dell’ospitalità durante tutto l'anno con particolare attenzione al turismo scolastico. Dovrà inoltre predisporre programmi di incoming turistico, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con le altre strutture ricettive, ristorative, ricreative e con i Centri Visite inseriti nel Parco, ponendosi come interlocutore dei tours operator e delle agenzie di viaggio nella predisposizione di pacchetti turistici e di offerte modulari che favoriscano la fruizione del circuito escursionistico anche nei periodi di bassa stagione. L’aggiudicatario dovrà curare la pubblicità dei servizi forniti. L’Ente parco potrà, secondo un proprio autonomo programma, stabilire attività promozionali, cui far partecipare l’aggiudicatario o delegare alla stessa tutta l’organizzazione e la gestione delle iniziative. In tal senso l’aggiudicatario dovrà garantire, a richiesta dell’Ente, la presenza di proprio personale qualificato per l’allestimento e la gestione di stand presso le manifestazioni cui l’Ente Parco partecipa in base ad una programmazione annuale. In tal caso l’Ente rimborserà le spese sostenute per tale attività fermo restando che sia la delega che la partecipazione alle attività promozionali svolte dall’Ente devono comunque formare oggetto di un apposito accordo tra le parti, trattandosi di servizi aggiuntivi rispetto a quelli per i quali viene presentata l’offerta economica.
ULTERIORI ATTIVITA’
L’aggiudicatario potrà attivare ulteriori servizi oltre quelli richiesti dall’Ente Parco, solo se espressamente autorizzati dall’Ente Parco stesso. Nel caso di svolgimento di attività non autorizzate si applicherà una penale di € 500,00.
ATTREZZATURE
L’aggiudicatario dovrà utilizzare per lo svolgimento delle attività previste, attrezzature e mobili in propria disponibilità, garantendo la completa efficienza del servizio e l’accesso ai soggetti diversamente abili.
ART. 4 –DURATA ED ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento in gestione è stabilita in anni 9 a partire dalla data di stipula della convenzione, con un canone annuo a base d’asta pari a € 120.000,00 IVA esclusa per un ammontare complessivo di € 1.080.000,00 IVA esclusa. Il canone avrà un incremento pari a quello previsto dall’indice di rivalutazione ISTAT da applicarsi ogni due anni.
ART. 5 – SERVIZIO DI TRASPORTO FORNITO DALL’ENTE PARCO
L’Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, potrà attivare un servizio di trasporto tra la Tenuta di San Rossore e la città di Pisa dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno. Il servizio prevede tre corse giornaliere: alle
10 alle 13 e alle 18. Il servizio verrà svolto con autobus turistico bipiano scoperto provvisto di accesso facilitato per disabili. Gli utenti delle strutture potranno usufruire di tale servizio che oltre a collegare la Tenuta di San Rossore con Pisa, prevede un tour dei luoghi più significativi della città. I costi dei biglietti sono i seguenti:
tariffa adulti valida 24 ore € 15,00 tariffa bambini valida 24 ore € 7,50 tariffa adulti valida 4 ore € 12,00 tariffa bambini valida 4 ore € 6,00
A fronte di tale servizio l’aggiudicatario è obbligato a versare all’Ente Parco una quota annuale di € 6.000,00, per la durata del servizio, oltre a quanto dovuto per il canone di cui all’art. 4 del presente capitolato.
ART. 6 – PREZZI AL PUBBLICO
I prezzi al pubblico delle attività dovranno tenere in considerazione le fasce d’utenza cui ci si rivolge, agevolando e incrementando la presenza, nel Casale La Sterpaia, prevalentemente delle scolaresche
e dell’utenza più vasta nella Foresteria Verde. I prezzi al pubblico di tutti i servizi offerti dal Casale La Sterpaia alle scolaresche e ai gruppi, comprensivi di tutti i servizi necessari (pulizie e biancheria), dovranno essere approvati dall’Ente Parco.
ART. 7 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA:
La procedura di gara sarà effettuata a norma dell’art. 6 lett. a) del D.Lgs., n 157/1995.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett b) del D.Lgs.n.157/1995, a favore dell'offerente che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa, consistente nell'offerta a rialzo del canone annuo di concessione delle strutture che è stabilito in € 120.000,00 IVA esclusa e della qualità e quantità dei servizi offerti, secondo lo schema seguente:
1. Offerta economica • Punteggio massimo all’offerta con il maggior aumento rispetto alla base d’asta di € 1.080.000,00 • Per le altre offerte: punteggio in percentuale rispetto all’aumento della migliore offerta. | Max 60 punti |
2. Educazione Ambientale 2.1 – Quantità foresteria (max 20 punti) Minimo 3.000 posti/letto annui per scolaresche. Sono ammesse solo offerte a rialzo. • se l’offerta maggiore è superiore ad un incremento di 1.500 posti/letto annui: punti 20 • se l’offerta maggiore è inferiore o uguale ad un incremento di 1.500 posti/letto annui: punti 15 Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio linearmente proporzionale, considerando come altro elemento di riferimento un punteggio di Ø per nessun incremento di posti/letto. 2.2 – Quantità utilizzo aule didattiche (max 10 punti) Utilizzo minimo richiesto per aule didattiche: 100 mezze giornate Sono ammesse solo offerte a rialzo. | Max 40 punti |
All’offerta maggiore saranno attribuiti 10 punti Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio linearmente proporzionale, considerando come altro elemento di riferimento un punteggio di Ø per nessun incremento di utilizzo delle aule didattiche. 2.3 – Qualità (max 7 punti) Sconto sulle attività di Educazione Ambientale rivolte alle scolaresche e/o gruppi su progetti dell’Ente Parco; Sono ammesse solo offerte a rialzo. Gli sconti si riferiscono ad un massimo di 600 posti/letto annui. migliore offerta (sconto maggiore): punti 7 Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio linearmente proporzionale, considerando come altro elemento di riferimento un punteggio di Ø per nessuno sconto. 2.4 – Qualità (max 3 punti) Sconto sull’utilizzo delle aule per attività richieste dall’Ente Parco (oltre alle gratuità); Sono ammesse solo offerte a rialzo. Gli sconti si riferiscono ad un massimo di 30 mezze giornate annue. Migliore offerta (sconto maggiore): punti 3 Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio linearmente proporzionale, considerando come altro elemento di riferimento un punteggio di Ø per nessuno sconto. |
Il punteggio massimo a disposizione della Commissione di gara è di
100 punti e l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta cui sarà attribuito il maggior punteggio complessivo.
Sono ammesse solo offerte in aumento sulla somma indicata nel presente articolo con percentuale minima di incremento pari al 1%.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Ogni impresa partecipante all'appalto dovrà procedere, pena esclusione, alla ricognizione, sul luogo, dei beni oggetto del servizio e dovrà prendere visione del Regolamento del Parco e dei Piani di gestione delle Tenute interessate. A tal fine
l’impresa dovrà sottoscrivere una dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa visione (All. sub lett. A) che dovrà necessariamente essere allegata all'offerta presentata.
ART. 8 – REQUISITI D’AMMISSIONE
Xxxxxxxx e garanzie richieste: l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari a € 21.600,00 (ventunmilaseicento) corrispondente al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a norma dello schema tipo di cui al Decreto n. 123 del 12.03.2004. A seguito di aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà presentare una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale e stipulare una polizza assicurativa annuale di responsabilità civile verso terzi e per danni causati all'Ente Parco, per un massimale maggiore/uguale a € 18.000.000,00 (diciotto milioni).
Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara:
• Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alla gara previste dalla Legge 19/03/1990, n. 55 e dal D.Lgs. 17/03/1995, n. 157, art. 12 e ss.mm.ii;
• Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o iscrizione all'Albo speciale delle Cooperative Sociali e/o iscrizione al Registro Prefettizio delle Società Cooperative, ovvero nel corrispondente Registro Professionale dello Stato d'appartenenza (per i soggetti aventi sede nell'Unione Europea);
• Capacità tecnica, da dimostrarsi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.157/95, mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi.
• Esperienza gestionale, di almeno tre anni nel settore della ricettività.
• Capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante presentazione di dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi simili a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. L'importo di riferimento per le dichiarazioni di cui al presente punto deve essere necessariamente pari ad almeno € 360.000,00 corrispondente al valore di tre annualità
dell'importo annuo indicativo del presente appalto (specificare cumulo capacità finanziaria, in caso di ATI). Sono fatte salve le modalità di presentazione delle referenze economiche e finanziarie previste all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 157/1995.
In caso di raggruppamento, i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti cumulativamente dai singoli soggetti raggruppati.
ART. 9 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Tra il personale impiegato dovranno essere presenti le seguenti professionalità:
- Personale con conoscenza di lingue straniere (inglese, francese e tedesco)
- Personale addetto a strutture turistico-ricettive
- Personale addetto alle attività di Educazione Ambientale Almeno il 60% del personale coinvolto nella gestione dei servizi dovrà dimostrare la propria professionalità nei seguenti settori:
• attività svolta nel settore dell’Educazione Ambientale (esperienza minimo triennale)
• attività svolta nel settore turistico (esperienza minimo triennale)
Inoltre l’aggiudicatario si impegna a comunicare con nota annuale i nominativi e le qualifiche del personale utilizzato e in caso di sostituzioni l’aggiudicatario si impegna a comunicarle tempestivamente all’Ente Parco. In quest’ultimo caso i nuovi collaboratori dovranno possedere una professionalità analoga al personale sostituito.
In caso contrario si applicherà una penale di € 250,00 per ogni collaboratore che non possieda i requisiti richiesti.
ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO
La cessione anche parziale, e a qualunque titolo, del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Ente Parco. Nei casi di cessione d’azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione societaria si applica l’art. 35 della L. 109/94.
ART. 11 - UTILIZZO GRATUITO DELLE STRUTTURE DA PARTE DELL'ENTE PARCO
L’aggiudicatario dovrà garantire annualmente all'Ente Parco, senza alcun pagamento:
• per i locali situati presso il Casale la Sterpaia:
- un massimo di 20 giornate di uso delle aule didattiche e sala seminari con locali accessori;
- un massimo di 20 giornate di utilizzo delle sale espositive con locali accessori.
Le richieste dell'Ente Parco dovranno pervenire con un preavviso di almeno 10 giorni nei periodi di bassa stagione (1° Novembre – 28 Febbraio) e con 20 giorni di preavviso nei periodi di alta stagione (1° Marzo – 31 Ottobre).
In caso di indisponibilità degli spazi secondo le indicazioni sopra riportate si applicherà una penale di € 150,00 per ogni giornata non disponibile.
• per i locali della Foresteria Verde:
- un massimo di 50 posti/letto annui, compresi tutti i servizi e la prima colazione.
Le richieste dell’Ente Parco dovranno pervenire con almeno 20 giorni di anticipo nei periodi di bassa stagione (1° Ottobre – 31 Marzo) e con 60 giorni di anticipo nei periodi di alta stagione (1° Aprile – 30 Settembre).
In caso di indisponibilità degli spazi secondo le indicazioni sopra riportate si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giornata non disponibile.
ART. 12 - ACCESSO ED INTERVENTI SULLE STRUTTURE DA PARTE DELL'ENTE PARCO
L'Ente Parco si riserva la facoltà di eseguire e di far eseguire lavori, riparazioni e rilievi di qualunque specie, nel rispetto delle finalità della gestione. Dette operazioni dovranno essere concordate tra le parti, con un congruo tempo di preavviso da parte dell'Ente Parco.
ART. 13 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Nella gestione dei servizi in oggetto, l’aggiudicatario si impegna:
• a rispettare e far rispettare le disposizioni regolamentari che vigono all’interno del Parco e della Tenuta di San Rossore;
• previo accordo con l’Ente Parco, consentire attività di tirocinio e di stage presso le strutture oggetto del presente capitolato;
• a mettere a disposizione le strutture, previa intesa con l'Ente Parco, per tutte le emergenze di protezione civile che si dovessero verificare.
ART. 14 – REGIME DEI BENI IMMOBILI DATI IN CONCESSIONE
Tutti i beni immobili dati in concessione, elencati all’art. 1, appartengono al demanio della Regione Toscana e sono soggetti al regime giuridico di cui agli articoli 823 e 824 del Codice Civile.
Gli utilizzi di tali immobili sono vincolati a quelli previsti nel presente capitolato. Non potranno essere utilizzati i beni immobili per usi non previsti, pena una sanzione pecuniaria nel caso di usi limitati nel tempo, e della rescissione del contratto nel caso di usi con durata continuativa per il periodo pari o superiore ad un mese.
I beni immobili demaniali dovranno essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia.
Tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria degli immobili e dei mobili e attrezzature in essi contenuti, nonché quegli interventi che si dovessero rendere necessari a causa della mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione del bene oggetto di concessione, oltre a quanto necessario per il normale e decoroso funzionamento dei centri visite e degli immobili affidati è a carico dell’aggiudicatario. Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario tutte le spese necessarie per effettuare i lavori che la stessa riterrà utili per assicurare lo svolgimento della sua attività, per i quali dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell’Ente. La mancata diligenza nella gestione della struttura e/o nella sua manutenzione è oggetto di sanzione pecuniaria e nel caso in cui si rechi un danno grave all’immobile, comporta oltre alla rimessa in pristino, la risoluzione del contratto. L'Ente Parco si riserva la facoltà di eseguire e di far eseguire lavori, riparazioni e rilievi di qualunque specie, nel rispetto delle finalità della gestione. Dette operazioni dovranno essere concordate tra le parti, con un congruo tempo di preavviso da parte dell'Ente Parco. L’aggiudicatario nulla pretenderà dall’Ente Parco nel caso in cui non attuasse gli interventi programmati, o che li attuasse solo in parte, restando gli stessi di esclusiva competenza dell’Ente Parco.
Solo nel caso di assegnazione di nuovi, ulteriori spazi per le attività svolte, le parti potranno concordare un nuovo canone aggiuntivo a quello previsto dal contratto, da definire con apposito atto aggiuntivo.
E' fatto espresso divieto di eseguire sui beni concessi, senza preventivo consenso scritto dell'Ente Parco, migliorie e modifiche di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono acquisite di diritto al patrimonio dell'Ente proprietario, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta però salvo il diritto dell'Ente Parco di richiedere, ove lo creda, che il concessionario ripristini il bene a proprie spese, anche nel caso in cui i lavori siano stati autorizzati dall’Ente Parco. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente 1'Ente addebitando la spesa al concessionario.
ART. 15 - RISPETTO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
L' uso dei beni in concessione dovrà essere effettuato nel pieno rispetto dei Progetti e dei Programmi già attivati dall'Ente Parco e dalla Regione Toscana, nonché di quelli in corso di esecuzione.
L’aggiudicatario dovrà instaurare un costante e corretto rapporto con il personale dell’Ente incaricato della supervisione relativa all’andamento della gestione e al rispetto del presente capitolato.
A tale riguardo, l’aggiudicatario dovrà consegnare all'Ente Parco, entro il 31 gennaio di ogni anno, in formato cartaceo e su supporto informatico apposita dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Tale consuntivo annuale dovrà evidenziare puntualmente, le attività svolte e la loro precisa quantificazione sia in termini di impegno temporale che di ritorno economico. In allegato alla relazione dovranno essere presentate le attestazioni di pagamento che documentino le attività di Educazione Ambientale giornaliere e dei soggiorni delle scolaresche. L’aggiudicatario, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà sottoporre all’approvazione dell’Ente Parco, la programmazione delle attività previste per l’anno successivo. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle relazioni sopra descritte verrà applicata una penale di € 50,00.
ART. 16 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Ente Parco consegnerà gli immobili nello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo di cui al precedente art. 7. Gli oneri necessari a realizzare le opere richieste dalle autorità competenti per l’ottenimento dell’agibilità per l’espletamento delle attività previste nel Bando potranno essere rimborsate purchè i lavori siano preventivamente autorizzati da questo ente e dietro presentazione di documentazione attestante le spese sostenute.
Rimangono completamente a carico dell’aggiudicatario:
• l’attivazione delle licenze commerciali e di tutte le altre autorizzazioni e permessi necessari;
• tutta l'ordinaria manutenzione degli immobili, delle attrezzature e dei mobili in concessione;
• le spese inerenti la regolarizzazione e il trasferimento di intestazione dei contratti, già esistenti, per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefono e gas;
• il pagamento di tutte le spese gestionali relative agli immobili ed alle attività connesse (imposte e tasse sulle licenze, spazzatura, depurazione, acquedotto, telefono, gas, riscaldamento, elettricità, ecc..);
• le assicurazioni necessarie ed attinenti i beni concessi e le relative attività;
• gli eventuali interventi che si rendessero necessari per 1'adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative di legge;
• tutti i costi da sostenere per il corretto utilizzo dei beni mobili, immobili, degli strumenti e delle attrezzature utilizzati per l’attività, nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi ove si opera;
• tutti i costi da sostenere per una corretta gestione delle persone che usufruiscono dei servizi e dei beni in concessione;
• sono completamente a carico dell’aggiudicatario tutti i costi e le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività (Enel, acqua, gas, telefono, pulizia, manutenzione locali) nonché le spese sostenute dall’Ente per l’allacciamento dell’Enel, del gas metano, dell’acqua potabile e della telefonia, che dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dalla stipula del contratto, previa presentazione della relativa documentazione contabile;
• l’arredamento della struttura extra alberghiera (Foresteria Verde), nonchè l’eventuale sostituzione e manutenzione degli arredi presenti nel Casale dovrà essere effettuato a cura e spese dell’aggiudicatario, previa approvazione dell’Ente Parco;
• l’aggiudicatario dovrà garantire a propria cura e spese l’accesso notturno alla Tenuta di San Rossore, fuori dall’orario garantito dall’Ente Parco che attualmente va dalle ore 7.00 alle ore 24.00.
ART. 17 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale addetto alle diverse attività, dovrà essere al corrente delle modalità di espletamento dei vari servizi, dovrà inoltre essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e a rispettare la normativa vigente in materia. Il personale suddetto dovrà essere riconoscibile attraverso una divisa ed un cartellino indicante le generalità. L’aggiudicatario deve incaricare del servizio, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori del territorio. E' facoltà dell’Ente chiedere all’aggiudicatario di allontanare i dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza ed abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
ART. 18 - CONTROLLI
L’Ente Parco si riserva la facoltà di controllare, anche mediante ispezioni da effettuarsi con i propri addetti e, se del caso, senza preavviso, l’osservanza da parte dell’aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato.
ART. 19 - RESPONSABILITA'
Tutte le responsabilità civili e penali riguardanti la gestione e le attività connesse rimangono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DELL’AGGIUDICATARIO
E' fatto obbligo all’aggiudicatario di iscrivere presso i pubblici istituti di previdenza ed assistenza, il personale dipendente operativo presso le strutture oggetto del presente capitolato e di ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo ai contenuti del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. La stessa dovrà inoltre provvedere a stipulare, con primarie compagnie, polizze assicurative:
• contro danni da incendio delle strutture oggetto della concessione, siano essi di origine fortuita, dolosa, colposa o per cause meteorologiche e provocati sia dal personale dell’aggiudicatario che da terzi. Il valore dei singoli fabbricati in polizza sarà quello di ricostruzione a nuovo. Saranno oggetto di assicurazione, oltre che i fabbricati, anche i beni mobili di proprietà dell'Ente Parco risultanti dal verbale di consegna:
• per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da tutte le attività svolte.
Tutti gli oneri e gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti 1'attività concessa in appalto, rimangono ad esclusivo e totale carico dell’aggiudicatario.
Gli esemplari delle polizze, unitamente alle ricevute di pagamento dei premi annuali, dovranno essere depositati presso il competente ufficio dell'Ente Parco entro 15 gg. dall'avvenuto pagamento del premio. Nella polizza a garanzia dei danni al fabbricato dovrà espressamente prevedersi la seguente dicitura “gli indennizzi che la società assicuratrice dovrà liquidare per danni agli immobili in rapporto al valore degli stessi, dovranno essere versati sul conto dell'Ente Parco, dietro rilascio di ordine di incasso da parte della medesima". Nel caso in cui la compagnia assicuratrice non risarcisca totalmente o parzialmente i danni, l’aggiudicatario resta 1'unico responsabile, declinando 1'Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Resta comunque inteso che l’aggiudicatario stesso esonera completamente l’Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze.
ART. 21 - PIANI ANTINFORTUNISTICI
Oltre alla manutenzione e adeguamento delle attrezzature, antinfortunistiche o comunque relative alla sicurezza del personale dipendente e degli utenti della struttura a qualsiasi titolo, l’aggiudicatario si impegna a presentare alle autorità competenti, qualora richiesto dalla normativa, i piani antinfortunistici e di sicurezza, ed al loro aggiornamento secondo le disposizioni di legge. Resta inteso che l’aggiudicatario esonera completamente l'Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze.
ART. 22 – PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario che non si attenga alle direttive dell’Ente Parco e agli obblighi di cui al presente capitolato può essere assoggettata, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni ad una penale compresa tra € 25,00 e € 15.000,00. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva.
La risoluzione anticipata del contratto avviene per gravi inadempienze, in particolare:
- nel caso di applicazione di cinque penali per un valore ciascuna superiore ai € 1.500,00 di cui al comma precedente;
- nel caso di applicazione di tre sanzioni amministrative comminate ai sensi della legge 394/91, della L.R., 24/94, del Regolamento del Parco e del Regolamento della Tenuta di San Rossore;
- nel caso di mancato versamento del canone annuo, trascorsi quattro mesi dalla scadenza stabilita;
- nel caso di mancato raggiungimento della quota annuale minima di 1500 pernottamenti di scolaresche;
- nel caso di mancato raggiungimento della quota annuale minima di 50 mezze giornate d’uso delle aule didattiche per attività di Educazione Ambientale.
La risoluzione anticipata del contratto avverrà anche solo per uno dei casi sopra elencati.
ART. 23 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Qualora insorgessero controversie nella interpretazione della convenzione, che non potessero essere risolte amichevolmente, le
parti contraenti concordano di rimettere la soluzione ad un Collegio di n° 3 arbitri, di cui uno con funzione di Presidente, designato dal Tribunale di Pisa, e gli altri due designati rispettivamente, senza formalità di rito, dall'Ente Parco e dall’aggiudicatario.
ART. 24 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Rimangono a carico dell’aggiudicatario le imposte e tasse inerenti e pertinenti la registrazione del presente atto.
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente Parco esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente Parco.
ART. 26 – COMPENSO DI GESTIONE
L’aggiudicatario, a compenso delle proprie prestazioni, introiterà i proventi derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato.
ART. 27 - REFERENTE
L’aggiudicatario dovrà comunicare prima della stipula del contratto, il nome di un proprio addetto che si ponga come referente unico per la gestione del servizio, tale referente dovrà essere sempre reperibile in orario lavorativo, avere il potere di intervenire e risolvere i problemi operativi.
L’aggiudicatario rappresentante legale, se diverso dal referente, dovrà comunicare il proprio domicilio in caso debba essere inviata documentazione ufficiale.
ART. 28 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE AL PARCO DEL CANONE ANNUO OFFERTO
Il canone dovuto, derivante dall’offerta fornita dall’aggiudicatario, sarà versato in unica rata annuale anticipata, entro il 10 gennaio di ciascun anno. Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale di € 50,00. Per il 1° anno il valore del canone sarà proporzionale ai mesi di effettiva valenza della convenzione e dovrà essere versato in unica soluzione all’atto della stipula del contratto.
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti e alle disposizioni relative alla gestione del patrimonio regionale.