REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PRESSO PIACENZA EXPO
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PRESSO PIACENZA EXPO
Il seguente regolamento generale regola i rapporti contrattuali di Piacenza Expo SpA, di seguito “Piacenza Expo”, con chiunque intenda partecipare a fiere, mostre, esposizioni, congressi e altri eventi informativi e formativi organizzati da Piacenza Expo SpA presso gli spazi fieristici siti in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 – Fraz. Le Mose, di seguito “Espositore”.
Art. 1) Denominazione e scopo.
Piacenza Expo organizza annualmente fiere, mostre, esposizioni, congressi e altri eventi informativi e formativi nell’interesse delle categorie produttrici e consumatrici nazionali ed estere, al fine di valorizzare i prodotti dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato, promuovendo e sviluppando gli scambi, sia in campo nazionale che internazionale.
Il presente regolamento regola tutte le manifestazioni organizzate da Piacenza Expo. Le parti danno atto espressamente che il presente regolamento generale debitamente sottoscritto, unitamente alla scheda informativa della mostra, al DUVRI e al regolamento tecnico, costituisce parte essenziale della domanda di adesione, della quale forma pertanto parte integrante e sostanziale.
Art. 2) Utilizzo degli spazi fieristici e area espositiva.
Piacenza Expo concede all’Espositore il diritto di usufruire degli spazi fieristici indicati nella planimetria che, previa sottoscrizione delle parti, viene inviata dopo la conferma di partecipazione. Piacenza Expo si riserva comunque il diritto di apportare variazioni (v. Art. 13) alle posizioni di ogni singolo Espositore.
L’Espositore non può esporre prodotti diversi da quelli indicati nella scheda informativa della mostra e approvati da Piacenza Expo e non può in alcun caso cedere la propria partecipazione a terzi.
Art. 3) Condizioni di partecipazione.
Sono ammesse alla manifestazione le aziende italiane ed estere operanti nei settori merceologici della mostra. Per l’ammissione alla mostra occorre: A) sottoscrivere e presentare domanda di adesione su apposito modulo indirizzandola a Piacenza Expo SpA – Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxxx Xx Mose – 29122 Piacenza. B) Versare l’importo dovuto a titolo di acconto all’atto di presentazione della domanda di adesione e fornire i giustificativi dell’avvenuto pagamento. C) Versare il saldo di quanto dovuto entro i termini stabiliti da Piacenza Expo. D) A richiesta di Piacenza Expo, presentare il certificato aggiornato d’iscrizione alla Camera di Commercio. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata da parte del richiedente di tutte le norme e le indicazioni riportate sul regolamento generale, sul regolamento tecnico (disponibile nel sito della manifestazione specifica), sulla scheda informativa della mostra e sul DUVRI (disponibile nel sito della manifestazione specifica).
L’ammissione quale Xxxxxxxxxx è subordinata all’accettazione della domanda di adesione, debitamente compilata. Piacenza Expo si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la domanda di adesione alla manifestazione. In caso di non accettazione della domanda di adesione, Piacenza Expo non è tenuta a rendere noti i motivi né a corrispondere alcun indennizzo, fatta salva la restituzione dell’acconto eventualmente versato.
Art. 4) Tempo di utilizzo - Penale.
Le aree espositive sono a disposizione dell’Espositore per il solo periodo di allestimento, svolgimento e smontaggio della rassegna fieristica e le operazioni di sgombero devono essere concluse entro e non oltre il termine indicato nella scheda informativa e in eventuali successive comunicazioni inviate da Piacenza Expo. Qualora i suddetti termini perentori non siano rispettati, anche solo per una parte degli ambienti e delle aree concesse in uso, l’Espositore dovrà corrispondere a Piacenza Expo una penale pari a un importo di
€ 100,00+iva per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Le aree espositive non occupate entro i termini stabiliti per l’allestimento della manifestazione fieristica sono considerate abbandonate dall’Espositore e a libera disposizione di Piacenza Expo.
Art. 5) Date e orari di svolgimento della manifestazione.
Piacenza Expo indica la durata della manifestazione e gli orari di apertura e chiusura della stessa nella scheda informativa della mostra e si riserva il diritto di modificarli in ogni momento, senza che l’Espositore possa recedere e/o richiedere la risoluzione del contratto e/o avanzare richiesta risarcitoria.
Art. 6) Corrispettivo.
Per l’utilizzo temporaneo delle aree indicate nella conferma di partecipazione, l’Espositore corrisponde a Piacenza Expo gli importi stabiliti nella domanda di adesione e nella scheda informativa della mostra, con le modalità e le tempistiche ivi previste. Il pagamento integrale di quanto dovuto entro i termini contrattualmente pattuiti nella domanda di adesione costituisce condizione per poter occupare le aree assegnate. Il mancato tempestivo pagamento equivale a rinuncia e legittima Piacenza Expo a disporre delle relative aree.
Nell’eventualità che la manifestazione fieristica non possa aver luogo, Piacenza Expo è tenuta unicamente al rimborso delle somme versate senza corresponsione di interessi e/o maggiori danni.
Per ogni co/Espositore, l’Espositore sarà tenuto al pagamento di una quota di ammissione, come indicato nella scheda informativa della mostra.
Gli Espositori che siano esclusivisti o rappresentanti di altre ditte e ne espongano i prodotti o qualsiasi materiale informativo e pubblicitario all’interno del posteggio, sono tenuti a dichiararlo a Piacenza Expo, allegando alla domanda di adesione l’elenco delle aziende rappresentate. Per ogni azienda rappresentata, l’Espositore sarà tenuto al pagamento di una quota di ammissione, come indicato nella scheda informativa della mostra.
Scaduto inutilmente il termine per il pagamento degli importi dovuti, decorrono gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
L’Espositore è tenuto al pagamento degli importi pattuiti indipendentemente da eventuali eccezioni e contestazioni relative al contratto.
Art. 7) Servizi e utenze tecniche.
Piacenza Expo, nei limiti degli impianti e delle pattuizioni contenute nella conferma di partecipazione, provvede all’erogazione ai singoli stand dei servizi tecnici ordinati dall’Espositore (energia elettrica, acqua, internet ecc.). La richiesta dei servizi da parte dell’Espositore deve pervenire a Piacenza Expo entro i termini indicati.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici da eseguirsi all’interno dei singoli stand, l’Espositore è tenuto, sotto la sua diretta responsabilità, a rispettare le norme di sicurezza vigenti e a non manomettere i dispositivi esistenti. Qualora nell’area assegnata all’Espositore non esistessero i servizi tecnici dallo stesso richiesti, il personale incaricato di Piacenza Expo potrà eseguire, a spese dell’Espositore, delle derivazioni dalle linee normali, sempre che non lo vietino particolari ragioni di carattere tecnico.
In caso di inosservanza delle norme di sicurezza e in caso di violazione delle presenti disposizioni contrattuali, Piacenza Expo potrà:
a) sospendere la fornitura dei servizi stessi, fermo restando il diritto di riscuotere quanto dovuto dall’Espositore per i servizi già usufruiti;
b) addebitare all’Espositore una penale pari al 50% del servizio richiesto.
Art. 8) Utilizzo della superficie fieristica.
L‘Espositore si obbliga a utilizzare la superficie concessa da Piacenza Expo con la massima diligenza. L‘abuso nel godimento del bene concesso non è necessariamente conseguente al solo verificarsi di danni materiali, ma può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi e degli spazi di Piacenza Expo.
Le aree espositive sono messe a disposizione dell’Espositore nei tempi e nelle modalità indicate nella circolare di allestimento inviatagli.
Le aree espositive vengono messe a disposizione con o senza preallestimento; eventuali allestimenti aggiuntivi o personalizzati devono essere richiesti a parte ed entro i termini stabiliti da Piacenza Expo. Per gli allestimenti delle aree e dei posteggi debbono essere rispettate le norme indicate nel regolamento tecnico, pubblicato nel sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e fornito a richiesta.
I partecipanti devono provvedere giornalmente alla pulizia delle aree assegnate nelle ore fissate da Piacenza Expo, servendosi del proprio personale o delle imprese di pulizia autorizzate da Piacenza Expo. Qualora la pulizia non venga eseguita giornalmente e in forma accurata, Piacenza Expo provvederà con proprio personale, addebitando la relativa spesa all’Espositore.
L‘Espositore deve restituire le aree utilizzate entro i termini convenuti, nel medesimo stato e consistenza in cui le ha ricevute, completamente pulite.
Qualora le aree fieristiche non vengano restituite nelle predette condizioni, Piacenza Expo è autorizzata a provvedere, a spese dell’Espositore, alla rimozione degli oggetti e alla pulizia degli spazi, salvo risarcimento dell’ulteriore danno. Entro 30 giorni dal termine della manifestazione, Piacenza Expo può smaltire, a spese dell’Espositore, eventuali merci/mobili/materiali abbandonati negli spazi fieristici, senza alcun preavviso.
Lo sgombero delle merci e la rimozione degli stand possono essere eseguiti dall’Espositore solo negli orari stabiliti da Piacenza Expo e indicati nella circolare di allestimento.
Art. 9) Diritto di ritenzione.
Piacenza Expo, senza alcuna responsabilità per eventuali conseguenze, si riserva il diritto di non consentire l'uscita dei materiali esposti in caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Espositore. Piacenza Expo non è responsabile degli eventuali danni ai materiali d'esposizione che dovessero verificarsi nell'applicazione del predetto diritto.
Art. 10) Merceologia.
La merceologia della manifestazione è quella indicata da Piacenza Expo nella scheda informativa della mostra. L’Espositore si assume la responsabilità per i casi di prodotti difformi dalla merceologia indicata. Piacenza Expo non assume alcuna responsabilità sui prodotti esposti, né in riferimento a eventuali problematiche di concorrenza tra diversi Espositori o eventuali dichiarazioni mendaci da parte degli stessi, né per difetti di costruzione e/o malfunzionamento dei prodotti.
Art. 11) Sorveglianza generale - vigilanza – sicurezza.
Per tutta la durata della manifestazione, nonché per i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero dei posteggi, Piacenza Expo provvede a un servizio generale di sorveglianza notturna all’interno del quartiere fieristico: non assume tuttavia alcuna responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi. Durante l’intero orario di apertura della manifestazione, oltre che nella fase di allestimento e disallestimento, l’Espositore è tenuto alla custodia e sorveglianza dei relativi posteggi direttamente o tramite proprio personale. Si raccomanda a coloro che espongono oggetti facilmente asportabili di presidiare il proprio stand per tutta la durata dell’orario giornaliero. L’Espositore è direttamente responsabile del comportamento del proprio personale di stand e con ciò ne solleva civilmente e penalmente Piacenza Expo. Durante lo svolgimento della manifestazione potrà essere presente il servizio di vigilanza antincendio effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’Espositore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle richieste che perverranno dal personale dei Vigili del Fuoco in servizio che, ricordiamo, è personale di Polizia Giudiziaria.
Art.12) Assicurazione e responsabilità civile per danni e furti.
È fatto obbligo a ogni Espositore di contrarre una polizza assicurativa che garantisca:
a) lo stand e i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: trasporto, furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazioni, caduta d’acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti di Piacenza Expo.
b) la Responsabilità Civile dell’Espositore per danni provocati a terzi e ai propri dipendenti, nonché i danni provocati a Piacenza Expo e ai suoi dipendenti e addetti con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Piacenza Expo non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivanti a puro titolo esemplificativo e non limitativo da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d’acqua, rotture, rovine ed ogni danno a terzi derivante da responsabilità dell’Espositore e/o suoi addetti, sia all’interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.
Piacenza Expo provvede a un servizio generale di vigilanza notturno dei locali di esposizione; tuttavia declina ogni responsabilità per i danni indicati ai punti a) e b) e per i danni derivanti da eventi naturali o cause di forza maggiore.
Nelle ore di chiusura della Mostra è fatto espresso divieto alle ditte espositrici di lasciare proprio personale negli stand, salvo speciale permesso della segreteria di Piacenza Expo.
Art. 13) Aree espositive.
Le aree espositive sono raggruppate in settori ad assoluta discrezione di Piacenza Expo, vengono assegnate ai partecipanti in conformità al piano generale della fiera e sono indicate nell’offerta di partecipazione.
Piacenza Expo si riserva il diritto, per proprie inderogabili esigenze, di variare i settori ed eventualmente disporre modifiche o cambi delle aree assegnate, senza che per tale ragione l’Espositore possa recedere dal contratto di partecipazione o richiedere danni.
In caso di variazioni all’ubicazione o di riduzione delle aree di esposizione, Piacenza Expo riconoscerà unicamente un rimborso per il maggiore importo eventualmente corrisposto.
Art. 14) Pubblicità.
All’interno del proprio stand gli Espositori possono svolgere soltanto l’azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altri Espositori, e non
sia comunque di disturbo a terzi. Ogni forma di pubblicità nel quartiere fieristico, a esclusione di quella effettuata all’interno degli stand, è riservata a Piacenza Expo e sarà concessa dalla stessa previo pagamentodei canoni stabiliti. L'imposta di pubblicità per le affissioni di mezzi pubblicitari all'interno degli stand dovrà essere dichiarata da ogni Espositore. Il pagamento dell’imposta di pubblicità all’interno degli stand è compresonella quota di partecipazione per le affissioni fino a 2 mq. L’imposta di pubblicità per affissioni all’interno degli stand per superfici superiori a 2 mq dovrà invece essere regolarizzata dall’Espositore attraverso la compilazione di un modulo fornito da Piacenza Expo, che verrà anche pubblicato nel sito ufficiale della manifestazione nell’apposita sezione riservata agli Espositori. Piacenza Expo è sollevata da ogni responsabilità derivante da inadempimenti. Gli apparecchi video, videografici e fonici utilizzati nello stand devono essere dichiarati alla SIAE di Piacenza (Viale Sant'Ambrogio 19) 30 giorni prima dell'inizio della mostraper l'assolvimento dei diritti prescritti, qualora venissero trasmessi video o sonori prodotti da autori iscritti alla SIAE. L'uso di tali apparecchi è consentito purché non rechi molestia agli altri Espositori o al pubblico. In casocontrario l'organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di farne cessare il funzionamento.
Art. 15) Protezione industriale.
Soltanto fotografi autorizzati da Piacenza Expo potranno eseguire fotografie nel recinto della mostra. Posteggi, attrezzature e prodotti esposti in genere potranno essere fotografati, video ripresi, disegnati o comunque riprodotti solo con il permesso delle aziende espositrici. Piacenza Expo si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme. Gli Uffici di Piacenza Expo potranno utilizzare le immagini ricavate, oltre che per scopi giornalistici e di comunicazione, anche per scopi promo-commerciali riferiti all’attività fieristica.
Art. 16) Proprietà intellettuale.
L’Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d’autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L’Espositore, pertanto, manleva Piacenza Expo da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza, sia nei confronti degli altri Espositori, sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Piacenza Expo da qualunque onere e/o responsabilità.
Art. 17) Diritto di recesso.
Il partecipante che per legittima, comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a Piacenza Expo con PEC o lettera raccomandata A.R. almeno 45 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione a Piacenza Expo dell’acconto versato. Se detta comunicazione verrà data meno di 45 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intera quota di partecipazione. In tale ipotesi, Piacenza Expo potrà comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri Espositori. Il partecipante che non abbia provveduto ad allestire il proprio posteggio entro le ore 18.00 del giorno precedente l'apertura sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e tenuto, oltre che al pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dall'organizzatore, il quale potrà comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri Espositori.
Art. 18) Inadempimento.
Le parti danno atto ed espressamente convengono che, ove l’Espositore non adempia regolarmente e tempestivamente alle prestazioni a suo carico derivanti dal presente contratto, così come a quelle previste nella conferma di partecipazione, Piacenza Expo ha la facoltà di sospendere ogni servizio, attività o prestazione, sia preparatoria sia in corso di erogazione e/o comunque connessa con la manifestazione. Primadi procedere in tal senso, Piacenza Expo provvede ad avvisare l’Espositore, anche via e-mail ordinaria, invitandolo a provvedere a quanto da esso dovuto.
Art. 19) Clausola risolutiva espressa.
Il contratto stipulato tra l’Espositore e Piacenza Expo si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata AR, PEC o mezzi equivalenti da Piacenza Expo all’Espositore in caso di inosservanza degli artt. 7, 8, 12, 14, 20 del presente regolamento generale e/o del regolamento tecnico. In tal caso, Piacenza Expo ha comunque diritto alla corresponsione di tutti gli importi pattuiti a titolo di penale, salvo il maggior danno.
Art. 20) Ingresso degli Espositori.
Piacenza Expo può variare, a sua discrezione e anche a manifestazione iniziata, l’orario di ingresso delle aziende espositrici stabilito preventivamente nelle circolari informative, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo a favore degli Espositori. Per accedere alla manifestazione deve essere esibito al personale di controllo il titolo di accesso rilasciato da Piacenza Expo o da terzi autorizzati da Piacenza Expo.
Piacenza Expo mette a disposizione di ogni singolo Espositore un numero di titoli di accesso proporzionato alla superficie espositiva, il cui rilascio è condizionato all’integrale pagamento delle somme stabilite nella domanda di adesione per tutte le aree prenotate. È fatto divieto di rivendere oppure prestare a terzi i titoli di accesso sopra descritti.
Art. 21) Domicilio del partecipante - Reclami.
Il partecipante elegge il suo domicilio legale in Piacenza presso Piacenza Expo SpA e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Piacenza. Tale domicilio è da utilizzare anche nelle bolle di accompagnamento dei materiali. Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a Piacenza Expo con lettera raccomandata
A.R. o PEC (posta elettronica certificata).
Art. 22) Prevenzione infortuni e norme di sicurezza.
L'Espositore è tenuto a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'Espositore, nell'affidamento ad aziende esterne dei lavori di allestimento e disallestimento o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, ai sensi del citato Decreto, deve verificarne la capacità tecnico professionale, informarle dei rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico e delle disposizioni previste dai regolamenti di Piacenza Expo, nonché ottemperare a quant’altro previsto dalla normativa.
Art. 23) Privacy.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, informiamo che i dati personali volontariamente messi a disposizione di Piacenza Expo saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. Maggiori dettagli sono disponibili nel sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Privacy”. I dati saranno utilizzati da Piacenza Expo per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e invio di future comunicazioni relative alle edizioni successive delle manifestazioni. Il titolare del trattamento dati è Piacenza Expo Spa e il responsabile per la protezione dei dati è indicato nel sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Privacy”.
Art. 24) Accettazione del regolamento, del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231.
Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di adesione e del presente regolamento generale, ogni Espositore dichiara di accettare senza alcuna riserva o limitazione le sopraccitate condizioni e quelle del Codice Etico e del Modello Organizzativo D.Lgs n.231/2001 disponibile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente” e di rispettare e aderire ai principi in esso contenuti. L’Espositore dichiara altresì di adeguarsi alle norme che potranno essere emanate da Piacenza Expo che sarà quindi legittimata - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere fieristico. Gli eventuali accordi verbali dovranno essere confermati per iscritto da Piacenza Expo.
Piacenza, lì _
Timbro e firma del legale rappresentante
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Espositore dichiara di approvare espressamente e accettare tutte le clausole e in particolare quelle contrassegnate dagli articoli:
Art. 4) Tempo di utilizzo - Penale.
Art. 5) Date e orari di svolgimento della manifestazione. Art. 6) Corrispettivo.
Art. 7) Servizi e utenze tecniche.
Art. 8) Utilizzo della superficie fieristica. Art. 9) Diritto di ritenzione.
Art.12) Assicurazione e responsabilità civile per danni e furti. Art. 13) Aree espositive.
Art. 14) Pubblicità.
Art. 17) Diritto di recesso. Art. 18) Inadempimento.
Art. 19) Clausola risolutiva espressa.
Art. 21) Domicilio del partecipante – Reclami. Art. 23) Privacy.
Art. 24) Accettazione del regolamento, del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231.
Piacenza, lì _
Timbro e firma del legale rappresentante
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