AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA
PER IL GRAND PRIX FINAL OF FIGURE SKATING 2019 CIG 79044763F2
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, di seguito FISG, intende affidare in concessione i servizi di biglietteria per il Grand Prix Final of Figure Skating 2019, che si terrà presso il PALAVELA di Torino nei giorni dal 4 all’8 dicembre 2019 compresi.
Costituiscono oggetto di concessione:
- vendita on line, presso punti vendita o tramite call center di biglietti singoli, come di seguito specificato, per la partecipazione ai diversi eventi in programma, di seguito elencati nel seguente prospetto di massima:
Data | Evento | Ora prevista di inizio | Ora prevista di fine |
04/12/2019 | Allenamento | 08:45 | 17:00 |
05/12/2019 | Allenamento | 07:00 | 14:00 |
05/12/2019 | Gare | 15:30 | 22:00 |
06/12/2019 | Allenamento | 07:00 | 14:00 |
06/12/2019 | Gare | 15:00 | 22:00 |
07/12/2019 | Allenamento | 07:00 | 12:00 |
07/12/2019 | Gare | 13:00 | 22:00 |
08/12/2019 | Gran Galà | 14:00 | 17:00 |
- vendita on line, presso punti vendita o tramite call center di “pacchetti di partecipazione agli eventi”.
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ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE
Premesso che il valore stimato del presente appalto è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono disciplinati dagli atti di gara (lettera di invito, capitolato speciale di concessione e allegati), dai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 applicabili ai contratti di concessione sottosoglia.
ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale sulle commissioni che saranno riconosciute al concessionario, come di seguito specificato.
ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE
Al concessionario saranno riconosciuti:
1) una commissione, posta a base di gara, pari al 7% del valore facciale dei biglietti singoli;
2) una commissione, posta a base di gara, pari a € 10,00 per ogni pacchetto partecipazione. Considerato il numero di biglietti (15.000) e pacchetti (700) vendibili dal concessionario, per il valore medio dei titoli medesimi, nonché il contributo di cui al successivo art. 6.2. il valore stimato della concessione è pari ad € 93.550,00.
In particolare:
1) al 7% di € 1.125.00 (€ 75 x 15.000) = € 78.750 €;
2) € 10,00 x 700 = € 7.000,00.
Si precisa che:
- la commissione sarà riconosciuta solo per i prodotti venduti tramite circuiti online, call center e punti vendita. Non sarà riconosciuta alcuna commissione sui prodotti venduti direttamente dalla FISG;
- il valore medio dei biglietti è stato già calcolato al netto dello sconto medio.
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
I servizi di biglietteria devono essere attivati entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione – data presunta di decorrenza: maggio 2019 – ed essere garantiti, senza soluzione di continuità, fino all’inizio dell’ultimo evento in programma.
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Al fine di assicurare la piena e regolare gestione dei servizi affidati, il concessionario dovrà provvedere a;
- ottenere i permessi/autorizzazioni SIAE come per legge;
- la fornitura di un sistema di biglietteria con licenza software (piattaforma);
- la formazione dei dipendenti appositamente incaricati da FISG, per un numero minimo di 10 ore;
- la fornitura di n. 100.000 titoli cartacei;
- la fornitura e l’installazione di (uno sportello vendita) postazione cassa presso gli uffici della FISG per tutta la durata della concessione;
- la fornitura e l’installazione di un sistema di pagamento elettronico (POS);
- i servizi di vendita biglietti e controllo accessi nei giorni della manifestazione presso il Palavela;
- i servizi di comunicazione e marketing sul territorio nazionale e verso i Paesi esteri. Il concessionario è altresì tenuto a:
- mantenere attiva la piattaforma per almeno una settimana successivamente all’ultimo degli eventi in programma, al fine di consentire a FISG lo scarico di tutta la documentazione per la SIAE, nonché gli annulli dopo la fine della manifestazione;
- accesso a tutti i report fiscali e statistici fino a 6 mesi dopo la chiusura dell’ultimo degli eventi in programma.
6.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA BIGLIETTI E CONTROLLO ACCESSI.
6.1.1. Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura e installazione di n. 4 (sportelli vendita) postazioni cassa presso il Palavela dal 5 all’8 dicembre 2019, garantendo altresì almeno un operatore di biglietteria per ogni sportello, durante tutto l’orario di vendita (dalle 7:00 alle 23:00).
Il concessionario dovrà inoltre assicurare la presenza durante gli orari di apertura al pubblico degli sportelli di un responsabile/supervisore alle vendite.
Le postazioni cassa dovranno essere dotate di sistemi di pagamento elettronico (POS).
6.1.2. Il concessionario deve provvedere al servizio di controllo degli accessi al Palavela nei giorni della manifestazione, mediante un numero adeguato di lettori di codice a barre (palmari). Il numero di palmari necessari è stimato in 20 unità attive, oltre ad una scorta di 10 unità.
Per i servizi di cui al presente articolo FISG riconoscerà al concessionario un contributo forfettario di € 7.800,00 oltre IVA di legge.
Si precisa che eventuali spese di trasferta del personale impiegato nell’esecuzione dei servizi sono a carico del concessionario, senza che né il concessionario né il personale in questione abbiano nulla a pretendere nei confronti di FISG.
6.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING
Al fine di perseguire la totale copertura delle vendite, il concessionario deve provvedere, con oneri a proprio carico, all’esecuzione dei seguenti servizi minimi di comunicazione e marketing:
1) invio di n. 4 newsletters dedicate esclusivamente alla manifestazione a diffusione nazionale, nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2019;
2) invio di n. 4 newsletters dedicate esclusivamente alla manifestazione a diffusione internazionale, nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2019, ovvero nei diversi periodi che saranno concordati;
3) inserimento di apposita notizia in almeno n. 6 newsletters generiche a diffusione nazionale,
nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2019, ovvero nei diversi periodi che saranno concordati;
4) inserimento di apposita notizia in almeno n. 6 newsletters generiche a diffusione internazionale, nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2019, ovvero nei diversi periodi che saranno concordati;
5) inserimento nella home page del sito web e della app per smartphone del concessionario di apposito spazio/banner pubblicitario con le seguenti caratteristiche:
- inserimento nella sezione principale per almeno 1 settimana, nei mesi di maggio, ottobre, novembre e dicembre;
- inserimento nelle altre sezioni, per tutto il periodo di durata della concessione;
6) attività di promozione tramite social networks, quali Facebook, Instagram e Twitter tramite diffusione di almeno 10 post;
ART. 7 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È espressamente vietato il subappalto della concessione.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la Federazione da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. d).2 del D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla lettera di invito per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di concessione, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.
La fideiussione, a scelta dell’concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Federazione in luogo dell’concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 13, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Il concessionario solleva la Federazione da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
Il concessionario s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando la Federazione da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza la FISG deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”.
Le polizze assicurativa R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;
R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei confronti della FISG né nei confronti dei terzi danneggiati.
Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza.
Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di fine della manifestazione.
Il concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d’idoneità.
Il concessionario s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il Concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
ART. 10 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il concessionario provvede all’esecuzione della fornitura con risorse umane qualificate.
Il concessionario risponde della corretta gestione dei servizi unitamente all’operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare alla Federazione o a terzi.
Il concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.
Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto.
Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, la Federazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.
La Federazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza d’irregolarità definitivamente accertate.
Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.
ART. 11 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE
Il concessionario deve comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il nominativo del Responsabile Generale, al quale compete la supervisione sull’esecuzione dei servizi oggetto di concessione per conto dell’Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile al Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile Generale è responsabile dell’organizzazione messa a disposizione dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
Il Responsabile Generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell’esecuzione delle prestazioni.
In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile Generale (ferie, malattie, etc.) l’Impresa dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il
nominativo alla Federazione.
È facoltà della Federazione chiedere la sostituzione del Responsabile generale, previa congrua motivazione.
ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Il concessionario s’impegna a garantire l’espletamento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
Il concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Trattandosi di concessione di servizi che non comporta rischi da interferenza non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da parte della Federazione concedente.
ART. 13 - PENALI
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, la Federazione procederà all’applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1. ritardo nell’avvio dei servizi oggetto di concessione;
2. ritardo nella messa in funzione della variante contrattuale di cui al precedente art. … ;
3. malfunzionamento della piattaforma di vendita on-line, fatti salvi i casi di forza maggiore;
4. ritardo nei pagamenti;
5. comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori del concessionario, nell’esecuzione delle prestazioni.
Nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2 e 4, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente capitolato sarà applicata una penale pari ad € 500,00.
Nell’ipotesi di malfunzionamento della piattaforma di vendita on-line, sarà applicata una penale di € 200 all’ora.
Per le altre ipotesi, in relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dalla Federazione per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione.
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali.
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della fornitura, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
ART. 14 – GESTIONE DEGLI INCASSI – LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il concessionario deve provvedere a rendicontare gli incassi con le seguenti modalità:
- invio quotidiano, tramite e-mail, entro le ore 6 del mattino successivo, dei resoconti delle vendite suddivisi per singolo spettacolo e per canali di vendita;
- invio tramite e-mail, nei giorni 10, 20 e 30 di ogni mese e, se festivo, il primo giorno lavorativo antecedente, il dettaglio degli incassi giornalieri della decade appena trascorsa, unitamente al relativo totale.
Il concessionario provvederà a versare alla Federazione, tramite bonifico bancario, gli incassi con cadenza mensile.
La Federazione provvederà a liquidare mensilmente l’importo delle commissioni sui biglietti venduti, in conformità al prezzo di aggiudicazione, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
Il pagamento della fattura è subordinato:
1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione dei servizi affidati;
2. all’acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’affidamento; del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013, applicando ai fini IVA la procedura di Split Payment.
Il termine di pagamento si intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.
Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
relativo a personale dipendente dell’affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Federazione trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all’interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 del citato X.Xxx n. 231/2002.
Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l’Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI
Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, la Federazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) perdita del possesso dei requisiti d’idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
c) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
f) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di penali, per un importo superiore a € 5.000,00;
g) cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata dell’avvenuta aggiudicazione a terzi della fornitura. Il concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere
eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.
ART. 16 - RECESSO
La Federazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
ART. 17 - CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.
È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
ART. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto:
il presente Capitolato Speciale;
l’offerta economica;
la garanzia definitiva;
le polizze assicurative.
ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione è stipulato mediante scrittura privata non autenticata, firmata digitalmente.
L’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario.
ART. 21 – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o
altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
Art. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxx.xx.
L’aggiudicatario ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.