Allegato “A”
Allegato “A”
Criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – (di seguito denominato Fondo)
1. Bandi Comunali
1.1. I Comuni, anche in forma associata, predispongono bandi di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto.
1.2. Qualunque sia il tipo di bando di concorso adottato, i Comuni attivano le procedure di pubblicazione previste dalla legge, ovvero forme di pubblicazione atte a garantire la massima diffusine del contenuto dello stesso.
1.3. Nei bandi adottati dai Comuni si dà atto che gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Allo scopo di facilitare i suddetti controlli, al soggetto che presenta la domanda di contributo è richiesto il codice fiscale.
1.4. Nei bandi adottati dai Comuni sono richiamate le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, così come va ricordato il T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali).
2. Reddito e canone di locazione di riferimento
2.1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
2.2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
2.3. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
2.4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
2.5. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del
canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
2.6. E’ facoltà dei Comuni, anche con riferimento alle varie zone del proprio territorio, stabilire limiti massimi di canone di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante.
3. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l’ammissibilità
3.1 Possono essere accolte le domande dei soggetti che, alla data indicata nel bando comunale:
a) abbiano la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
b) si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
d) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 26.000;
e) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia “B”
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime
I.N.P.S. per l’anno cui si riferisce il bando e l’importo di Euro 26.000.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 13.615,00 (limite per l’accesso all’ E.R.P. determinato con D.G.R. 749/2005);
3.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.
3.3 L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
4. Calcolo del contributo
4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni:
a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
4.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali
5.1. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale;
5.2. I criteri di priorità sociale che i Comuni hanno facoltà di introdurre possono cambiare l’ordine delle domande in graduatoria ma non possono precluderne l’accesso.
6. Procedura per le comunicazioni tra Comuni e Regione
6.1. I Comuni, entro la data determinata dal competente Settore della Regione Toscana, trasmettono, anche mediante tecnologie informatiche, alla Regione:
a) gli estremi del provvedimento comunale con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti;
b) i risultati di gestione del Fondo dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bando riepilogati per fascia A e fascia B e l’ammontare delle
economie eventualmente maturate in relazione alle risorse assegnate (risorse erogate più avanzi di gestioni precedenti);
c) il numero complessivo dei casi (per fascia di collocazione) nei quali il contributo sia stato erogato ai proprietari per risolvere situazioni di morosità (vedi comma 3 art. 11 L. 431/98 così come modificato da L. 269/04);
d) le risorse effettivamente messe a disposizione dal Comune con il proprio bilancio nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bando. Laddove tali risorse risultassero inferiori a quanto preventivamente dichiarato ai fini dell’applicazione della prevista premialità, si procede a trattenere quanto impropriamente assegnato;
e) il numero di domande collocate nelle graduatorie definitive suddivise per fascia con l’indicazione dei fabbisogni complessivi (con i contributi calcolati per entrambe le fasce sulla base del rapporto canone/ISE);
f) le risorse che il Comune garantisce di mettere a disposizione a carico del bilancio comunale per l’anno cui si riferisce il bando, indicandone l’entità, il capitolo di bilancio sul quale le stesse sono allocate e l’atto comunale con cui tali risorse sono state individuate e destinate a finanziare le graduatorie, che danno luogo ad una premialità con le modalità meglio specificate al successivo punto 9. La mancata indicazione degli estremi dell’atto e del riferimento al bilancio determina la decadenza della premialità;
g) l’elenco dei soggetti collocati nella graduatoria definitiva (da inviare esclusivamente mediante file allegato in posta elettronica), articolati per fascia A e fascia B con:
- numero d’ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo delle percentuale di incidenza dello stesso sull’ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi e ammontare del contributo teorico spettante;
- mq dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti (TARSU) o della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ove prevista;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo;
- numero soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
- numero soggetti minorenni presenti nel nucleo;
- situazione di morosità già presente all’atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- tipo del contratto registrato (es. 4+4, 3+2 o altre tipologie)
- numero dei nuclei che risiedono nell’alloggio ove sia stata applicata la disposizione indicata al precedente punto 2.5:
h) numero delle domande escluse raggruppate per motivo di esclusione (elenco da inviare esclusivamente mediante file allegato in posta elettronica)
6.2 La comunicazione di cui al punto 6.1, relativa ai dati previsti alle lettere “b”, “c” e “d” è trasmessa alla Regione anche nel caso di bandi andati deserti con le informazioni possibili.
6.3 Per le comunicazioni di cui al precedente punto 6.1., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione che approva il presente allegato, il Settore regionale competente predispone una apposita scheda di sintesi che deve essere utilizzata dai Comuni.
6.4 Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino all’esaurimento di entrambe le graduatorie di fascia A e B. le eventuali ulteriori eccedenze sono segnalate alla Regione e sono computate in detrazione sui finanziamenti dell’anno successivo.
6.5 In caso di eventuali trasferimenti statali versati in anticipo rispetto al decreto statale di liquidazione definitiva, è valutata la possibilità di trasferire gli anticipi ai Comuni con modalità definite dal competente Settore regionale.
6.6 Entro 90 giorni dalla data individuata quale scadenza per la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte dei Comuni, i competenti uffici regionali, sulla base del fabbisogno dei Comuni risultante dalla documentazione trasmessa ai sensi del punto 6.1, provvedono alla ripartizione ai Comuni del 99,5% del Fondo complessivo e delle eventuali economie maturate nelle gestioni precedenti, nonché alla liquidazione a saldo delle somme spettanti a ciascun Comune.
La quota residuale delle risorse complessivamente disponibili, rispetto alla percentuale precedente, è accantonata dalla Regione Toscana per far fronte a spese di gestione ed elaborazione dati e per compensare eventuali errori che possono essere segnalati da parte dei Comuni nei mesi immediatamente successivi al decreto di assegnazione. Le quote non utilizzate per questi fini sono messe a disposizione concorrendo a determinare la disponibilità dell’anno successivo.
6.7. L’attribuzione definitiva delle risorse da parte della Regione ai Comuni, fino ad esaurimento delle stesse, avviene secondo il seguente ordine di priorità:
1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B;
7. Criteri e modalità di ripartizione del Fondo
7.1 Il Fondo, diminuito della riserva di cui al punto 8 , è ripartito proporzionalmente tra i Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarato applicando i correttivi effettuati dalla Regione ai sensi del successivo punto 9).
7.2 Ai sensi del punto 6.7, il fabbisogno tenuto prioritariamente in considerazione per la ripartizione è quello attinente alle graduatorie dei soggetti collocati in fascia A. Qualora le riserve del Fondo risultassero superiori rispetto al fabbisogno di fascia A di tutti i Comuni, si procede alla ripartizione della parte residua sulla base del fabbisogno della fascia B
8. Criteri e modalità di ripartizione della quota del Fondo statale riservata ai Comuni capoluogo ed ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
8.1 Una quota pari al 10% delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana, è riservata ai Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
8.2 La ripartizione della suddetta quota è effettuata tra i Comuni interessati in proporzione al fabbisogno dichiarato di fascia “A”;
9. Criteri per l’attribuzione della premialità di cui al precedente punto 6.1. lettera f)
9.1 E’ stabilita l’attribuzione di una premialità a favore dei Comuni che concorrono con risorse proprie alla copertura dei fabbisogni derivanti dalle graduatorie definitive.
Al fine del calcolo del contributo spettante, il fabbisogno dichiarato relativo alla fascia A è considerato incrementato di una misura percentuale pari all’incidenza della compartecipazione comunale sul fabbisogno di tale fascia fino ad una incidenza massima del 25%.
Esempio:
se il Comune dichiara un fabbisogno di fascia A pari a 5000,00 Euro e garantisce risorse comunali per 500,00 Euro (compartecipazione che incide del 10%) il suo fabbisogno, al fine della ripartizione delle risorse da parte della regione Toscana, è considerato pari a Euro 5500,00.
Si fa presente che, qualora dalla verifica dei dati resocontati riferiti all’esercizio cui si riferisce il bando risultasse che le risorse comunali dichiarate ai fini della premialità non fossero poi state effettivamente messe a disposizione dal Comune, la Regione provvede al recupero della maggior attribuzione derivante dalla applicazione dei sopra citati criteri. Le quote recuperate confluiscono nel Fondo per l’anno successivo.
9.2 In coerenza con l’art. 27, comma 5, lettera f della L.R. 41/2005, al fine di non rendere penalizzante il sopra descritto meccanismo per i Comuni di minor dimensione demografica, individuati nella graduatoria del disagio ai sensi della D.G.R. 1189/2004 ed aventi indicatore unitario di disagio rideterminato
ai sensi della D.G.R. n. 832/2006 uguale o superiore a 87, si prevede di considerare d’ufficio il loro fabbisogno incrementato del 10%. Se il Comune aggiunge risorse proprie, esse sono sommate all’importo già incrementato del 10% e il totale costituisce la base di calcolo per la ripartizione del Fondo.
Esempio:
se il Comune che rientra nella citata casistica dichiara un fabbisogno pari a 5000,00 Euro esso è d’ufficio considerato pari a 5500,00 Euro. Se poi il Comune garantisce di mettere a disposizione risorse proprie per 300,00 Euro, il fabbisogno considerato dalla Regione per la ripartizione è pari a 5800,00 Euro.
10. Determinazione del contributo erogabile
10.1 Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
10.2 I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L’erogazione può avvenire anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. (così come previsto dall’art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).
10.3 I Comuni possono erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante a condizione che ne facciano una preventiva specificazione nei bandi.
10.4 E’ facoltà dei Comuni, all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate.
11. Casi particolari
11.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
11.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in
altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.