CAPITOLATO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Procedura Aperta riservata alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile/Antincendio Onlus iscritte al Registro Generale del Volontariato Settore Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna per l'esecuzione di servizi di presidio, antincendio e controllo dei varchi di accesso del Compendio.
Art. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius Saline (di seguito “Ente Parco”) attraverso una Procedura Aperta di intende affidare ad una o più Associazioni di Volontariato di Protezione Civile Onlus (di seguito “Associazione”) regolarmente iscritte al Registro Generale del Volontariato – Settore Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, per l'erogazione di un contributo spese onnicomprensivo per l'esecuzione di alcuni servizi pubblici di carattere generale e speciale come espressamente specificato all'articolo n.3 del presente Capitolato.
Art. 2. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla presente procedura aperta le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile con sede ed operatività principale in almeno uno dei Comuni costituenti il Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, ai sensi della L.R. n.5/1999 e dello Statuto del Consorzio (ovvero Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius e Quartucciu), e nei Comuni di Capoterra, Sinnai, Settimo San Xxxxxx, Maracalagonis, Elmas, Sestu e Monserrato attrezzate con almeno due mezzi antincendio in piena efficienza e di soci volontari in numero ed in possesso di istruzione e/o esperienza pratica di spegnimento incendi, muniti con idonei e specifici D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).
Requisiti esclusivi ed essenziali per presentare domanda sono:
a) iscrizione in corso al Registro Generale del Volontariato Settore Ambiente tenuto dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
b) copertura assicurativa estesa a tutti i soci operativi che copra tutta la casistica oggetto dei servizi del presente bando, specificatamente per gli interventi di spegnimento incendi.
c) Tra i soci e i volontari devono essere presenti soci in possesso si qualifica di “Guardia Zoofila” rilasciata dalla Prefettura e soci con qualifica di “Guardia Ittica” rilasciata dalla Provincia.
Art. 3. DURATA E NATURA DEI SERVIZI
Il servizio avrà durata di 24 mesi a far decorrere dalla data di stipula della Convenzione con opzione da parte dell’Ente del rinnovo trascorsi mesi 121 sulla base della prestazione svolta, delle reali esigenze di continuità del servizio e della copertura finanziaria delle risorse da parte della RAS.
1. Servizio di presidio sbarra nella zona interdetta al traffico veicolare nella via Del Sale – in prossimità del Rollone – da effettuarsi con le seguenti modalità:
❑ dal lunedì al venerdì n° 2 ore giornaliere generalmente dalle ore 07.00 alle
9.00 con flessibilità di 30 minuti anticipati o posticipati,
❑ dal sabato alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00
2. Servizio ricognizione delle aree interne al comprensorio con apertura e chiusura cancelli nelle aree destinate alla fruizione pubblica:
❑ Aree verdi e parcheggi Cagliari - Quartu
❑ Area Sport Rollone
❑ Percorso Saline
Si precisa che le attività di chiusura dei cancelli nelle sopradette aree è effettuata dal lunedì alla domenica dall’alba al tramonto indicativamente dalle ore 6.30 alle ore
21.00 nel periodo estivo, e dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nel periodo invernale (con facoltà di oscillazione dalle ore 8.00 alle ore 16.30 su richiesta del’Ente.
Le Attività di chiusura cancelli nelle aree in argomento è effettuata nei giorni festivi con il medesimo orario indicato.
I servizi oggetto della presente gara devono essere garantiti per 24 mesi dalla firma della convenzione tra l'Ente Parco e l'Associazione singola o capofila in caso di raggruppamento tra associazioni, tutti i giorni, prefestivi e festivi inclusi con il rinnovo opzionale come sopra detto alla scadenza dei 12 mesi da parte dell’Ente.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle specifiche indicazioni contenute negli articoli del presente capitolato speciale di gara, tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di sicurezza, dalle norme vigenti in materia, nonché dagli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale.
L'Ente Parco assegnerà in comodato d'uso gratuito un box attrezzato, munito di servizio igienico, climatizzato, videosorvegliato e connettività internet, presso l'area di conferimento dei residui vegetali denominata “Isola Ecologica”, adiacente il recinto del depuratore consortile. Gli oneri di funzionamento e di manutenzione straordinaria rimangono a carico dell'Ente.
I servizi da affidare ed i termini di svolgimento sono meglio descritti nell'apposita convenzione, che sarà oggetto di stipula tra l'Ente Parco e l'Associazione affidataria, il cui schema è allegato alla determinazione a contrattare. Sommariamente i servizi da espletare dall'Associazione affidataria sono:
a) Presidio del compendio naturale Parco Naturale Regionale Molentargius Saline nei limiti territoriali stabiliti con L.R. n.5/1999, con l'obbligo di insediare un proprio nucleo di riferimento presso il box nell'area attrezzata “Isola Ecologica”, sito a ridosso del depuratore consortile;
b) Controllo remoto delle aree, dei varchi e della viabilità con i sistemi di videosorveglianza dell'Ente Parco;
c) Servizio estivo antincendio, dal 1° giugno al 1° ottobre (ovvero nei termini dell'Ordinanza Antincendio disposta annualmente dalla Regione Sarda) con 2 operatori e un automezzo munito di cisterna con liquido ritardante da 400/500 lt, di presidio giornaliero presso il Compendio, integrato da altri 2 operatori con identico mezzo nelle giornate più ventose e di allerta antincendio e comunque a richiesta dell’Ente.
d) Segnalazione alla Autorità competente di ogni evenienza di natura dolosa e/o incidentale che riguardi persone e/o cose all'interno del compendio naturale così presidiato;
e) Servizio giornaliero, festivi compresi, per 365 giorni consecutivi di apertura e di chiusura dei cancelli di accesso delle aree recintate gestite dall'Ente Parco;
f) Assistenza in occasione di quelle manifestazioni promosse o concesse a terzi dall'Ente Parco per cui è prevista una forte affluenza di pubblico e/o di veicoli;
g) Manutenzione dei sistemi di chiusura dei varchi controllati solo per i casi in cui non è necessario l'impiego di mezzi speciali o di manodopera specializzata;
h) Manutenzione della segnaletica monitoria e stradale presente nel compendio limitata al ripristino della verticalità ed al reintegro solo per i casi in cui non è necessario l'impiego di mezzi speciali o di manodopera specializzata;
i) Servizio di presidio delle aree di nidificazione dell'avifauna, in particolare nel perimetro del Bellarosa Maggiore e delle vasche evaporanti, secondo un programma concordato, in genere entro il mese di Aprile, con l'Ente, il Corpo Forestale VA e le eventuali altre Associazioni di Volontariato appositamente coinvolte;
l) Servizio di reperibilità h24 comunicando almeno due recapiti telefonici di cui uno sarà oggetto di pubblicazione sul sito web affinché il pubblico possa contattare l'Associazione per ogni evenienza in particolare per i varchi in gestione e i cancelli di accesso in questione;
m) Gestione della postazione “Isola Ecologica”, ovvero apertura dell'area attrezzata predisposta dall'Ente per il conferimento dei residui vegetali conseguenti a diserbi, sfalci vari, potature, ecc. sia da parte del medesimo Ente, delle ditte appaltatrici, delle imprese artigiane o agricole presenti e dei residenti entro i confini del compendio naturale. La gestione dei conferimenti presso l'Isola Ecologica si svolgerà in orari e giorni prestabiliti da parte dell'Ente. Gli oneri di ritiro del materiale vegetale rimangono a carico dell'Ente, che si organizzerà in tal senso una volta che l'Associazione comunicherà il raggiungimento di un determinato volume da smaltire. L'Associazione potrà ridurre il volume della massa vegetale raccolta tramite cippatrice/sminuzzatrice semovente di proprietà dell'Ente, che mantiene gli oneri per il funzionamento.
n) Tenuta di un registro presenze giornaliere dei soci e dei mezzi impiegati.
o) Presenza numerica giornaliera oraria consona ai servizi da espletare
Servizio accessorio di gestione varco V8
L'Associazione sarà obbligata, a svolgere un servizio di portierato, da svolgersi presso la postazione “Isola Ecologica”, del varco elettrificato che sarà collocato sulla strada demaniale “Canale del Bassofondo” e che rappresenterà di fatto l'unica via possibile per il transito Cagliari-Quartu Sant'Elena. Il servizio sarà agevolato dal monitoraggio in remoto dalle telecamere poste a presidio del varco e dalla possibilità di azionare il meccanismo all'apertura-chiusura dalla medesima postazione Isola Ecologica, in base ai criteri autorizzativi imposti dall'Ente. Detto servizio di portierato dovrà essere garantito almeno nelle ore di apertura delle aree parco, salvo assenza temporanea dei volontari incaricati, causa interventi ed altre esigenze plausibili entro il compendio naturale. L'Associazione avrà l'obbligo della verifica quotidiana di funzionalità del varco elettrico sia da remoto, che da telecomando o
tramite azione manuale (chiave o tastierino numerico), avvisando tempestivamente l'Ente per ogni malfunziamento onde intervenire di conseguenza.
Sarà comunque a carico dell’Associazione la verifica giornaliera di tutti i varchi e accessi presenti nel territorio.
Art. 4 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L'Ente Parco per lo svolgimento di tutti i servizi indicati riconoscerà all'Associazione beneficiaria, o “capofila” nel caso di partecipazione in raggruppamento, la somma complessiva a base d’asta di € 25.000 (euro venticinquemila). Detta somma è complessiva di IVA se del caso ed ogni altro onere diretto ed accessorio sopportato dal soggetto beneficiario nell'arco dell'intera durata di affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato. L'erogazione del contributo è ripartita in quattro identiche quote trimestrali previa presentazione di specifica istanza di erogazione e della relativa documentazione accessoria come espressamente riportato nel presente Capitolato.
L'Ente Parco procederà ad erogare il contributo stabilito per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato alla Associazione, la “capofila” in caso di raggruppamento di più Associazioni, suddiviso in quattro rate trimestrali e posticipate.
Affinché si proceda all'erogazione delle quote di contributo l'Associazione, la “capofila” in caso di raggruppamento di più Associazioni, dovrà presentare alla scadenza del singolo trimestre:
1) Istanza di erogazione della quota trimestrale del contributo concesso, in carta semplice;
2) Relazione sintetica delle attività svolte nel trimestre di riferimento, riportando eventuali episodi degni di nota;
3) Copia degli registri dei soci volontari giornalmente impiegati vidimate dal rappresentante legale dell'Associazione di appartenenza.
4) Regolare fattura con indicazione di:
• codice IBAN del c/c bancario/postale di accredito,
• CIG comunicato in sede di affidamento e riconoscimento del contributo per i servizi in oggetto;
• n. e data della Determinazione dirigenziale di affidamento.
• Che i corrispettivi indicati in fattura sono relativi ai servizi resi e sono stati svolti senza fini di lucro con l'impiego massimo dei soci e dei mezzi a disposizione.
5) Ogni altro documento amministrativo/fiscale occorrente secondo la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari nella contabilità della pubblica amministrazione.
ART. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE DEL PRESTATORE DEI SERVIZI
Per l’esecuzione del servizio il prestatore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.
Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e aggiornato sull’igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.
Il prestatore dovrà garantire che i propri operatori si atterranno a tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e che si uniformeranno a tutte le norme di carattere generale emanate dal committente per il proprio personale.
ART. 6 – SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Oltre a quanto specificatamente previsto negli altri articoli del presente capitolato d’oneri, saranno a carico del soggetto aggiudicatario:
□ la stipulazione di una polizza assicurativa per R.C.T. e infortuni, verso terzi e verso i prestatori di lavoro;
□ l’aggiornamento professionale del proprio personale;
□ il controllo affinché tutte le norme in materia di igiene, anche quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dagli operatori, nonché quelle per la sicurezza sul lavoro (D.L.vo 81/2008);
□ la fornitura di idonea divisa, nonché il lavaggio e la stiratura della stessa;
□ la fornitura di tutti gli strumenti necessari per la corretta esecuzione del servizio (es. sistemi per la comunicazione interna tra gli operatori e con le strutture aziendali);
□ l’assunzione degli oneri derivanti dalla nomina a “Responsabile del trattamento dati”individuati nell’allegato 2 al presente Capitolato (fac-simile nota all’aggiudicatario).
ART. 7 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PRESTATORE DI SERVIZI
Il prestatore dovrà applicare nei confronti del proprio personale e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data del contratto.
Il prestatore dei servizi sarà tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA.
Il prestatore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs.81/08.
Dovrà inoltre assicurare a ciascun lavoratore una informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza connessa all’attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del servizio.
Il prestatore dovrà in particolare curare che il proprio personale svolga l’attività lavorativa nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di tutelare la propria e altrui sicurezza;
Il personale occupato dall’impresa appaltatrice che presterà servizio presso i locali dell’ENTE PARCO, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e codice identificativo, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il committente e il prestatore cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e
dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
L’ENTE PARCO si impegna a comunicare all’aggiudicatario in fase di collaborazione e coordinamento le informazioni sui rischi specifici negli ambienti della committenza e le misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08.
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. viene allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.) al fine delle eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza nei luoghi di lavoro.
Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ENTE PARCO per completare le informazioni sui rischi specifici contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che costituisce parte integrante del capitolato speciale
ART. 9 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forma maggiore il prestatore dei servizi è tenuto ad assicurare un servizio di emergenza sostitutivo da concordare con il committente e le organizzazioni sindacali. Il prestatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare all’ENTE PARCO la data effettiva di eventuali sciopero programmati e/o la data dell’assemblea sindacale. L’ENTE PARCO non corrisponderà il minor servizio erogato.
ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’ENTE PARCO ha diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune al fine di verificare l’esatto adempimento del servizio fornito. A seguito dell’attività di controllo l’ENTE PARCO potrà emettere rapporto di non conformità ai quali il prestatore dei servizi dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive da concordare con l’ENTE PARCO nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.
ART. 11 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato o di inadempienza ai patti contrattuali, l’ENTE PARCO potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze, variabili da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila), fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penalità previste nel presente capitolato saranno contestate al prestatore dei servizi dall’ENTE PARCO con comunicazione scritta. Il prestatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dell’ENTE PARCO, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, potranno essere applicate le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dal prestatore di servizi, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure, mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest’ ultimo caso Il prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. E’ sempre e comunque fatta salva la facoltà dell’ENTE PARCO
di esperire ogni altra azioni per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del prestatore di servizi nell’esecuzione del servizio, l’ENTE PARCO si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al prestatore di servizi anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il prestatore dei servizi potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista l’ENTE PARCO potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. per fatto e colpa del prestatore di servizi che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ DEL PRESTATORE DI SERVIZI
Il prestatore di servizi assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni sia del prestatore di servizi che dell’ENTE PARCO che di terzi, in virtù dell’esecuzione del presente servizio ovvero in dipendenza, di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi. Il prestatore di servizi prima dell’inizio del servizio dovrà stipulare una polizza assicurativa con massimali adeguati con primaria compagnia a beneficio dell’ENTE PARCO e dei terzi per l’intera durata del servizio a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza dovrà tenere indenne l’ENTE PARCO, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il prestatore possa arrecare all’ENTE PARCO ai loro dipendenti e collaboratori nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistri e dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezioni nei confronti dell’ENTE PARCO. La polizza dovrà garantire l’ENTE PARCO anche in caso di colpa grave dell’assicurato, di non osservanza da parte del prestatore di norme di legge e/o di
sicurezza.
ART. 13 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il prestatore di servizi dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo ridotto del 50% in ragione del possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 rilasciata da soggetti accreditati ex artt. 75 e 39 comma 7 del D.L.vo 163/2006.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria od assicurativa e dovrà espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla Società capogruppo in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio (con espressa indicazione delle ditte mandanti), oppure a tutte le società facenti parte del raggruppamento/consorzio.
La cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’ENTE PARCO ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa come specificato nell’art. 11 – inadempimenti e penalità.
ART. 14 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO ED AVVALIMENTO
E’ consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo di contratto. Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Il ricorso a tale istituto dev’essere dichiarato, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell’offerta con l’indicazione di quali parti del servizio si intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime.
Sono vietate la cessione ed il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell’ENTE PARCO.
In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell’Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l’ENTE PARCO.
Per l’istituto dell’avvalimento si richiama l’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
ART. 15 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il prestatore di servizi assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presento appalto saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane s.p.a., a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegati ad operare su di essi dovranno essere comunicate all’ENTE PARCO entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno tra gli altri elementi il codice CIG relativo alla gara.
Le fatture saranno emesse dal prestatore con cadenza mensile, i pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di registrazione al Protocollo Generale dell’Amministrazione committente.
Le fatture dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
ENTE PARCO Via La Palma sn, 09126 Cagliari - c/o Edificio Sali Scelti
L’ENTE PARCO si riserva la facoltà di contrattare con i l prestatore dei servizi in caso di mancato rispetto di detto termine di pagamento il saggio di interesse ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002.
Eventuali spese di pagamento per il bonifico bancario sono a carico del fornitore.
ART. 16 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta, su istanza di parte e previa istruttoria condotta dall’ENTE PARCO, secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza dell’anno precedente a quello per il quale viene chiesta la revisione.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ENTE PARCO potrà dichiarare risolto il presente contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.):
a) qualora non vengano rispettati da parte della Ditta aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) cessione azienda, cessazione attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria a carico dell’aggiudicatario;
d) cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzati dall’ENTE PARCO;
e) qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) in qualsiasi momento per pubblica necessità, adeguatamente motivata dall’ENTE PARCO;
g) qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verificherà di diritto quanto l’ENTE PARCO deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al prestatore di servizi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il prestatore dei servizi incorrerà nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l’ENTE PARCO dovrà sopportare nel rimanente periodo contrattuale ivi compreso il maggior onere rispetto a quello convenuto per il ricorso ad altro fornitore. Nel caso di minor spesa nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il prestatore di servizi dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti l’ENTE PARCO si riserva la facoltà di affidare il servizio all’impresa seconda in graduatoria.
L’ENTE PARCO si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
L’ENTE PARCO si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, in qualunque momento qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
ART. 18 – RECESSO DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 gg. xxxxxx, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata X.X. xxx seguenti casi:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento uffici;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
• concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
• qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito, dal
Capitolato Generale, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione
o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti dai quali consegua l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
• ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
Dalla data di efficacia del recesso l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazionicontrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti fanno alcuno per l’Azienda Ospedaliera. In caso di recesso l’Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 19 – VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Nel caso in cui si rendesse necessario in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione del servizio i l prestatore sarà obbligato ad effettuarla alle stesse condizioni del contratto fino alla concorrenza di un quinto in aumento e/o in diminuzione rispetto all’importo di aggiudicazione. In caso di aumento del servizio eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.
ART. 20 – PRIVACY E RISERVATEZZA
Tutti i dati forniti dal prestatore dei servizi saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e dei relativi
obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. E’ fatto obbligo al prestatore dei servizi di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte dell’ENTE PARCO.
ART. 21 – SOPRALLUOGO
Le data e le modalità per il sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP.
ART. 22 - ESTENSIONE, VALIDITA', PENALITA' E RECESSO
Si procede all'affidamento dei servizi, una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissibilità, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione.
L'affidamento avviene previa stipula di convenzione (scrittura privata) che richiama in parte le prescrizioni di cui al presente Capitolato che, ad ogni modo, sarà ritenuta ad essa allegata, sebbene non materialmente, per farne parte integrante e sostanziale.
Qualora l'Ente Parco nel corso del periodo di affidamento ravveda carenze in termini di numero di soci partecipanti, di mezzi utilizzati, oppure per disorganizzazioni e/o disguidi non imputabili all'Ente Parco, o ancora per il mancato rispetto benché parziale delle prescrizioni di legge in termini di sicurezza individuale e infine quant'altro in difetto della convenzione e delle norme vigenti di tutela e salvaguardia del compendio naturale, può procedere all'applicazione di riduzioni dell'importo della quota di contributo maturato ovvero, nei casi reiterati o più gravi, rescinde unilateralmente l'impegno contrattuale.
Nel caso di risoluzione anticipata degli impegni contrattuali sarà riconosciuto la quota di contributo non ancora erogata per i servizi svolti fino a tale data, e fatte salve le predette riduzioni per penalità e le ulteriori azioni di rivalsa per i danni eventualmente subiti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai soggetti beneficiari saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente garae per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Capitolato e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall’Ente Parco per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l’Ente Parco debba avvalersi di altri Soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Ai soggetti beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. X.xx. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Parco Naturale Regionale Molentargius Saline – Direzione Generale Servizio ICT, Xxx Xx Xxxxx xxx, 00000 Xxxxxxxx.
ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx che potrà fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al presente Capitolato presso la sede dell'Ente Parco ovvero al
seguente recapito telefonico 070 37919217 e al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ART. 25 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Il Capitolato ed i relativi documenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline per almento 15 giorni;
ART. 26 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
E’ esclusa la clausola arbitrale.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall’art 240 del D.Lgs. 163/2006, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Cagliari.
Approvato con Determinazione n. 167 del 28/03/2013.