Dalle ore 24.00 del : 30.06.2020
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.06.2020
Alle ore 24.00 del : 31 12 2023
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni : 31 12
SOMMARIO
DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INGENERALE
Art.1 Definizioni
Art.2 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni Art.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.4 Durata del contratto
Art.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Revisione del prezzo
Art.8 Recesso
Art.9 Modifiche dell’Assicurazione
Art.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.11 Oneri fiscali
Art.12 Art.13
Foro competente Interpretazione del contratto
Art.14 Obblighi in caso di sinistro
Art.15 Art.16
Obbligo di cooperazione dell’assicurato in caso di sinistro Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.18 Coassicurazione e delega
Art.19 Clausola broker
Art.20 Rinvio alle norme di legge
Art.21 Limiti di risarcimento
Art.22 Scoperto – Franchigia
Art.23 Datazione dell’inquinamento
Art.24 Inserimento stabilimento in corso di polizza
Art.25 Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori Art.26 Estensione territoriale
Art.27 Ispezioni tecniche e documentazione
GARANZIA BASE SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Inizio e termine delle garanzie
Art.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
SEZIONE 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Sottolimite per interventi di bonifica interni allo stabilimento Art.3 Condizioni di assicurazione
Art.4 Pluralità di autori del danno
SEZIONE 3 ESCLUSIONI
Art.1 Esclusioni comuni a tutte le sezioni
Art.2 Delimitazioni relative alla Sezione 1
Art.3 Esclusioni relative alla Sezione 1
Art.4 Esclusioni relative alla Sezione 2
SEZIONE 4 GARANZIE OPZIONALI
Art.1 Garanzia A – Danni da amianto
Art.2 Garanzia B – Danni all’interno dello stabilimento assicurato
Art.3 Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi Art.4 Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • la Società Contraente; • Marche Multiservizi Falconara srl • i membri del Consiglio di Amministrazione nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività. |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | Consorzio ASPIS, consorziata esecutrice Centrale Spa, in ATI con AON Spa |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Polizza : | Il documento che prova l’assicurazione |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale : | La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione |
Periodo di assicurazione : | Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti |
Bonifica : | Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana |
Condizioni originarie : | Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale |
Danno ambientale : | Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali |
Elemento interrato : | Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna |
Inquinamento : | Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività |
Interventi di bonifica : | Ogni intervento di Messa in sicurezza d’emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i |
monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio | |
Matrici ambientali : | Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere |
Messa in sicurezza d’emergenza : | Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi |
Messa in sicurezza permanente : | L’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente |
Prestatori di lavoro : | Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. |
Ripristino post-bonifica : | Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso |
Ripristino del danno ambientale : | Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: o Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; o Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; o Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo |
Risorse naturali : | o Le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; o Le acque superficiali, sotterranee e costiere; o Il suolo e sottosuolo |
Servizi naturali : | Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività |
Spese : | Le Spese effettivamente sostenute; |
Stabilimento : | Il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura |
Art.2– Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati (Buona Fede).
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.4 - Durata del contratto
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – pec da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata-pec da parte del ricevente
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
Art.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.6 – Regolazione del premio (non operante)
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 7 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 200%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 5 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.8 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.7 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 7 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 7 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Il Contraente ha diritto di recesso ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC da parte della Società
Art.9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (xxxxxxx, e.mail o simili) indirizzata alla Società.
Art.11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.12 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente e/o dell’Assicurato.
Art.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.14 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al consulente, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio preposto ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
Art.15 - Obbligo di cooperazione dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
• del progettista;
• del direttore dei lavori;
• dell‘impresa che dovrà eseguire gli Interventi .
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).
Art.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, fino a loro completa definizione, così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di ogni informazione utile all’identificazione dell’evento (data accadimento, numero del sinistro, data di chiusura / liquidazione della pratica).
Art.18 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra diverse Società Coassicuratrici indicate nel riparto del premio, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.19 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziata esecutrice Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 00000 Xxxxxx in ATI con AON SPA xxx Xxxxx 0/00 00000 Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:
• Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
• Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
• Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
• La Società provvederà all’emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
• In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
• La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
• S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
• I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
• Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
• La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 3,00% calcolato sui premi finiti.
Art.20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.21 – Limiti di risarcimento
Il Massimale indicato nella Sezione 5 rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art.22 – Scoperto - Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Sezione 5.
Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Sezione 5, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.
Art.23 – Datazione dell’inquinamento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’evento che cagiona l’Inquinamento, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art.24 – Inserimento stabilimento in corso di polizza
Nel caso d’inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento.
Art.25 – Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.
L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art.26 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Art.27 – Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s’impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
GARANZIA BASE
SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO
Definizione valida solo per la presente Sezione:
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art.2 – Inizio e termine delle garanzie
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’evento che cagiona l’Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata alla Sezione 5.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
Art.3 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.
SEZIONE 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
Definizione valida solo per la presente Sezione:
“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
Fermo quanto previsto dall’Articolo che segue, la Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 1 della Sezione 5., le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art.13 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.
La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
Art.2 – Sottolimite spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Xxxxxxxxxxxx è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato al punto 2 della Sezione 5., da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
Art.3 – Condizioni di assicurazione
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art.4 – Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
SEZIONE 3 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni
L'Assicurazione non comprende:
1) I danni o le Spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off- shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da amianto;
g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d’insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d’invasione, salvo che l'Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dall’art.21 delle norme che regolano l’Assicurazione in generale;
j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
n. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento;
2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
Art.2 – Delimitazioni relative alla Sezione 1
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;
Art.3 – Esclusioni relative alla Sezione 1
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.
Art.4 – Esclusioni relative alla Sezione 2
La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.
SEZIONE 4 GARANZIE OPZIONALI
Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza
Garanzia A – Amianto
Danni da amianto
A parziale deroga dell’esclusione di cui all’Art.1 Sezione 3 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d’incendio, esplosione e scoppio.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio
Spese di rimozione e smaltimento
Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s’intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
Garanzia B – Beni all’interno dello stabilimento assicurato
A deroga dell’esclusione di cui all’Art.3 Sezione 3 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l’Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell’art.1 Sezione 3 lettera a), l’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l’utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:
SOSTANZE
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
ESPLOSIVI
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE
MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI MATERIE COMBURENTI MATERIE TOSSICHE
MATERIE CORROSIVE SOSTANZE CHIMICHE
………………………………
X X
X
◻
RIFIUTI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
e dai seguenti veicoli:
Targa | Tipo | Cc | Kw | MC X.XX |
CV588EY | Autoveicolo uso speciale | 5861 | 130 | 150,00 |
BT482DN | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,50 |
FV874XY | Autocarro trasporto cose | 12882 | 324 | 320,00 |
CH901WD | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 218 | 260,00 |
CH903WD | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 218 | 260,00 |
CM456PX | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 125 | 119,90 |
CM614PY | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,50 |
CM613PY | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,50 |
CM617PY | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,50 |
CM795PY | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,50 |
CV664EY | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 218 | 260,00 |
DB179PY | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 125 | 100,00 |
DC917GJ | Autoveicolo trasporto specifico | 1296 | 48 | 15,50 |
DC918GJ | Autoveicolo trasporto specifico | 1296 | 48 | 15,50 |
ZA674WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 60,00 |
DJ045DJ | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 130 | 100,00 |
DJ046DJ | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 130 | 100,00 |
DJ096DJ | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 130 | 100,00 |
ZA693WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 60,00 |
ZA681WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
ZA682WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
DJ614DJ | Autocarro trasporto cose | 12882 | 332 | 320,00 |
CB076WN | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 125 | 119,90 |
CJ919RV | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 218 | 260,00 |
ZA541YY | Autoveicolo trasporto specifico | 2990 | 96 | 50,00 |
DG029RF | Autoveicolo trasporto specifico | 1296 | 48 | 15,50 |
DJ553DJ | Autoveicolo trasporto specifico | 1493 | 81 | 35,00 |
CG570ZP | Autocarro trasporto cose | 1867 | 48 | 28,00 |
CG773ZP | Autoveicolo trasporto specifico | 4751 | 107 | 75,00 |
DB158PY | Autoveicolo trasporto specifico | 5193 | 129 | 74,90 |
ZA656WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2476 | 56 | 35,00 |
DP242EL | Autocarro trasporto cose | 3908 | 85 | 67,00 |
ZA695WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
ZA697WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
ZA450YY | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
ZA452YY | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 60,00 |
ZA453YY | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 60,00 |
CR263AH | Autocarro trasporto cose | 2286 | 85,3 | 35,00 |
DS682NX | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 265 | 260,00 |
DS891NX | Autoveicolo trasporto specifico | 7201 | 240 | 180,00 |
AH500ZT | Autoveicolo trasporto specifico | 13798 | 272 | 320,00 |
ZA607ZL | Autoveicolo uso speciale | 3920 | 118 | 111,50 |
EW901VX | Autocarro trasporto cose | 12816 | 353 | 320,00 |
BN653BV | Autocarro trasporto cose | 12763 | 280 | 240,00 |
DV307ZP | Autoveicolo trasporto specifico | 5193 | 140 | 74,90 |
DV467ZP | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 265 | 260,00 |
DV468ZP | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 265 | 260,00 |
DV953ZP | Autocarro trasporto cose | 3920 | 130 | 100,00 |
EA684NH | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 265 | 260,00 |
EC236SB | Autocarro trasporto cose | 12816 | 353 | 260,00 |
BT684EZ | Autoveicolo trasporto specifico | 5883 | 134 | 150,00 |
DM990SA | Autocarro trasporto cose | 12419 | 353 | 260,00 |
EC893SB | Autocarro trasporto cose | 5880 | 160 | 100,00 |
EC865SB | Autocarro trasporto cose | 2998 | 130 | 65,00 |
EC412SB | Autocarro trasporto cose | 2998 | 100 | 35,00 |
EL939YF | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 265 | 260,00 |
EL690YF | Autocarro trasporto cose | 5880 | 185 | 180,00 |
BF909DA | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,50 |
AH11768 | Rimorchio trasporto cose | 200,00 | ||
AC56475 | Rimorchio trasporto cose | 260,00 | ||
CY814PA | Autocarro trasporto cose | 7790 | 259 | 260,00 |
ER601LT | Autocarro trasporto cose | 10837 | 338 | 320,00 |
DH160WZ | Autocarro trasporto cose | 12882 | 332 | 320,00 |
AJB679 | Macc. Op. Semov | 3920 | 118 | 114,00 |
AJB680 | Macc. Op. Semov | 3920 | 118 | 114,00 |
AJB681 | Macc. Op. Semov | 3920 | 118 | 114,00 |
BX588MF | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 125 | 115,00 |
CG831ZP | Autocarro trasporto cose | 5861 | 130 | 115,00 |
CZ918AL | Autoveicolo trasporto specifico | 5580 | 154 | 150,00 |
EH084LE | Autocarro trasporto cose | 2998 | 130 | 65,00 |
CR547KA | Autoveicolo trasporto specifico | 5880 | 154 | 150,00 |
ZA451YY | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
EC953SB | Autocarro trasporto cose | 5880 | 176 | 119,90 |
EL640YF | Autoveicolo trasporto specifico | 5880 | 134 | 119,90 |
EP898HH | Autocarro trasporto cose | 2998 | 130 | 65,00 |
ZA673WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 60,00 |
CM591PX | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 125 | 119,90 |
FA972KX | Autoveicolo trasporto specifico | 8710 | 265 | 320,00 |
FA973KX | Autoveicolo trasporto specifico | 8710 | 265 | 320,00 |
EB922NP | Autocarro trasporto cose | 2998 | 125 | 60,00 |
FA993KX | Autocarro trasporto cose | 12882 | 331 | 306,50 |
ZA582YY | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 110,00 |
ZA583YY | Autoveicolo trasporto specifico | 5193 | 154 | 110,00 |
AJB696 | Macc. Op. Semov | 2970 | 53,7 | 45,00 |
AJB697 | Macc. Op. Semov | 2970 | 57,7 | 45,00 |
AGL204 | Macc. Op. Semov | 2970 | 72 | 70,00 |
FB695KH | Autocarro trasporto cose | 11120 | 338 | 260,00 |
FB736KH | Autocarro trasporto cose | 11120 | 3380 | 260,00 |
FB935KH | Autoveicolo uso speciale | 4485 | 137 | 110,00 |
DS576XV | Autocarro trasporto cose | 2998 | 130 | 35,00 |
FH801MB | Autocarro trasporto cose | 3920 | 130 | 74,90 |
FR229CL | Autocarro trasporto cose | 2998 | 110 | 52,00 |
AGL280 | Macc. Op. Semov | 5880 | 150 | 130,50 |
AGL281 | Macc. Op. Semov | 5880 | 150 | 130,50 |
AGL399 | Macc. Op. Semov | 5880 | 150 | 130,50 |
FY290MM | Autoveicolo trasporto specifico | 8710 | 265 | 260,00 |
GA019NC | Autocarro trasporto cose | 7698 | 175 | 160,00 |
AJN887 | Macc. Op. Semov | 2970 | 53,7 | 45,00 |
AT100XB | Autocarro trasporto cose | 993 | 35 | 15,00 |
BH323AF | Autocarro trasporto cose | 2800 | 90 | 35,00 |
BP907VN | Autocarro trasporto cose | 2477 | 73 | 28,30 |
BX200MF | Autocarro trasporto cose | 2800 | 107 | 65,00 |
CB337WM | Autocarro trasporto cose | 2800 | 92 | 35,00 |
AL220LV | Autocarro trasporto cose | 9500 | 221 | 260,00 |
CS341EC | Autocarro trasporto cose | 2800 | 107 | 65,00 |
CV674EY | Autocarro trasporto cose | 2800 | 107 | 65,00 |
CV619EY | Autoveicolo trasporto specifico | 10308 | 316 | 260,00 |
CY132PA | Autocarro trasporto cose | 2998 | 100 | 35,00 |
CY356PA | Autocarro trasporto cose | 5880 | 176 | 150,00 |
CZ423MR | Autocarro trasporto cose | 1248 | 51 | 15,20 |
DB203PY | Autocarro trasporto cose | 2998 | 100 | 35,00 |
DB697GD | Autocarro trasporto cose | 2800 | 92 | 60,00 |
DB605PY | Autocarro trasporto cose | 2287 | 100 | 35,00 |
DB606PY | Autocarro trasporto cose | 2998 | 130 | 52,00 |
AL703LY | Autoveicolo trasporto promiscuo | 2495 | 83 | 23,50 |
CB013WN | Autocarro trasporto cose | 7685 | 196 | 180,00 |
CG283ZP | Autocarro trasporto cose | 2500 | 80 | 35,00 |
CG284ZP | Autocarro trasporto cose | 25000 | 85 | 35,00 |
CG983ZP | Autocarro trasporto cose | 9500 | 254 | 180,00 |
CY264PA | Autocarro trasporto cose | 5880 | 202 | 150,00 |
CY578PA | Autocarro trasporto cose | 2800 | 92 | 52,00 |
BN690BV | Autocarro trasporto cose | 7790 | 228 | 260,00 |
DS937NX | Autocarro trasporto cose | 2998 | 107 | 35,00 |
DV852ZS | Autocarro trasporto cose | 1997 | 30,05 | 49,00 |
DV306ZP | Autocarro trasporto cose | 2287 | 85 | 35,50 |
DY930RE | Autocarro trasporto cose | 1248 | 55 | 16,65 |
DS394JL | Autocarro trasporto cose | 1399 | 50 | 17,00 |
DY290NB | Autocarro trasporto cose | 1560 | 66,2 | 19,60 |
DV590ZP | Autocarro trasporto cose | 2998 | 130 | 65,00 |
DS395JL | Autocarro trasporto cose | 1399 | 50 | 17,00 |
EG534FH | Autocarro trasporto cose | 1248 | 66 | 20,20 |
EC466SB | Autocarro trasporto cose | 2287 | 71 | 35,00 |
FB569KH | Autoveicolo trasporto specifico | 12419 | 324 | 260,00 |
FA708YK | Autocarro trasporto cose | 1248 | 66 | 20,70 |
FG955TR | Autoveicolo trasporto specifico | 5880 | 150 | 119,90 |
AKD090 | Macc. Op. Semov | 3920 | 118 | 114,00 |
FG892YJ | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
FG893YJ | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
FG894YJ | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
FL313VT | Autoveicolo trasporto specifico | 8710 | 265 | 320,00 |
FL314VT | Autoveicolo trasporto specifico | 8710 | 265 | 320,00 |
FL241VT | Autoveicolo trasporto specifico | 7698 | 260 | 180,00 |
FL242VT | Autoveicolo trasporto specifico | 7698 | 260 | 180,00 |
FL211VT | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
FL212VT | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
FL213VT | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
FV082KH | Autoveicolo trasporto specifico | 6728 | 162 | 119,90 |
AC56476 | Rimorchio trasporto cose | 260,00 | ||
ACE939 | Macc. Op. Semov | 3908 | 85 | 99,00 |
AE37117 | Rimorchio trasporto cose | 260,00 | ||
AE37118 | Rimorchio trasporto cose | 260,00 | ||
AJC690 | Macc. Op. Semov | 4485 | 107 | 116,00 |
AL529SZ | Autocarro trasporto cose | 2500 | 62 | 31,35 |
AL913TC | Autocarro trasporto cose | 1905 | 51 | 21,90 |
AN590396 | Autocarro trasporto cose | 2500 | 55 | 35,00 |
ANA0054 | Macc. Op. trainata | 60,00 | ||
BG498RG | Autocarro trasporto cose | 2800 | 63 | 35,00 |
BT441HB | Autocarro trasporto cose | 5861 | 130 | 150,00 |
BV99880 | Triciclo trasporto specifico | 218 | 7,5 | 12,70 |
BX602PW | Autocarro trasporto cose | 10308 | 316 | 260,00 |
BX603PW | Autocarro trasporto cose | 10308 | 316 | 260,00 |
CB207WR | Autocarro trasporto cose | 1910 | 74 | 19,35 |
CK068ZA | Autocarro trasporto cose | 10308 | 316 | 260,00 |
CK069ZA | Autocarro trasporto cose | 10308 | 316 | 260,00 |
CK868WC | Autoveicolo uso speciale | 3920 | 110 | 11,15 |
CT063PF | Autoveicolo trasporto specifico | 2500 | 55 | 35,00 |
CT286PF | Autocarro trasporto cose | 2800 | 90 | 60,00 |
CZ689WZ | Autoveicolo trasporto specifico | 1868 | 48 | 28,00 |
DB223MF | Autoveicolo trasporto specifico | 1868 | 48 | 28,00 |
DC919GJ | Autoveicolo trasporto specifico | 1296 | 48 | 15,50 |
DF006BK | Autoveicolo trasporto specifico | 11946 | 235 | 260,00 |
DH701MG | Autocarro trasporto cose | 1910 | 77 | 20,10 |
DL990CD | Autocarro trasporto cose | 2286 | 85,3 | 35,00 |
DP656HH | Autoveicolo uso speciale | 2998 | 130 | 35,00 |
DR034LH | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,00 |
DS193WH | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,00 |
DS194WH | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,00 |
DT743DT | Autoveicolo trasporto specifico | 1296 | 48 | 22,00 |
DT744DT | Autoveicolo trasporto specifico | 1296 | 48 | 22,00 |
DT745DT | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 118 | 74,90 |
DT746DT | Autoveicolo trasporto specifico | 3920 | 118 | 74,90 |
DV451KN | Autoveicolo trasporto specifico | 5880 | 160 | 140,00 |
DX103KL | Autocarro trasporto cose | 1296 | 48 | 15,00 |
EA054NH | Autoveicolo trasporto specifico | 5880 | 205 | 180,00 |
EC380SB | Autoveicolo trasporto specifico | 7790 | 265 | 260,00 |
EV994RH | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
EX943RT | Autocarro trasporto cose | 2287 | 85 | 35,00 |
EX963HE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 75,00 |
FA963JN | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 88 | 35,00 |
FB696KH | Autocarro trasporto cose | 11120 | 338 | 260,00 |
ZA375XH | Autoveicolo trasporto specifico | 2998 | 107 | 75,00 |
ZA696WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
ZA698WE | Autoveicolo trasporto specifico | 2999 | 110 | 35,00 |
ZA762ZZ | Autoveicolo trasporto specifico | 2448 | 90 | 35,00 |
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;
L’art.25 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” s’intende abrogato e così sostituito: “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”
Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose
Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell’art.1 Sezione 3 lettera a) e lettera b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (ton/anno) |
La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Sezione 5.
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Attività Assicurata: Gestione Discarica (impianto chiuso)
Ubicazione Stabilimento/i:
– Ca’ Xxxxxxxxx - strada di Santa Xxxxxxx Xxxxx Data di retroattività : 31.12.2005
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto 10% minimo €.3.500,00 massimo €.15.000,00
Euro 5.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.250.000,00 | Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €.0,00 ed il massimo di €.0,00 | |
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.2.500.000,00 | Franchigia/ 15.000,00 Scoperto 10% col minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 | |
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo |
Attività Assicurata: Gestione Discarica
Ubicazione Stabilimento/i:
– Ca’ Xxxxxxx - xxxxxx xxx Xxxxxxx 00 Tavullia
Data di retroattività : 31.12.2005
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto 10% minimo €.3.500,00 massimo €.15.000,00
Euro 5.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.250.000,00 | Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €.0,00 ed il massimo di €.0,00 | |
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.2.500.000,00 | Franchigia/ 15.000,00 Scoperto 10% col minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 | |
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo |
Attività Assicurata: Gestione Discarica per rifiuti non pericolosi (impianto chiuso)
Ubicazione Stabilimento/i:
– Ca’ Mascio - strada provinciale 108 Xxxxxxxxxx in Foglia Data di retroattività : 31.12.2005
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto 10% minimo €.3.500,00 massimo €.15.000,00
Euro 5.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v.
art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.250.000,00 | Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €.0,00 ed il massimo di €.0,00 | |
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.2.500.000,00 | Franchigia/ 15.000,00 Scoperto 10% col minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 | |
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo |
Attività Assicurata: Gestione Discarica per rifiuti non pericolosi ed impianto di compostaggio delle matrici organiche selezionate
Ubicazione Stabilimento/i:
– Ca’ Lucio - Via Ca’ Gasperini 13 Urbino Data di retroattività : 31.12.2005
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto 10% minimo €.3.500,00 massimo €.15.000,00
Euro 5.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |
Franchigia/ Scoperto 10% col minimo |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | di ed il massimo di | ||||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.250.000,00 | Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €.0,00 ed il massimo di €.0,00 | ||
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.2.500.000,00 | Franchigia/ 15.000,00 Scoperto 10% col minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 | ||
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo |
Attività Assicurata: Gestione Rifiuti - Rifiuti differenziati – rifiuti solidi urbani
Ubicazione Stabilimento/i: Varie ovunque il Contraente esercita la propria attività con
esclusione degli impianti riportati nelle schede precedenti. Per stabilimenti si intende Centri di conferimento, di raccolta e di selezione/separazione dei rifiuti ed in generale ogni tipo di impianto destinato all’espletamento dell’attività
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le
garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto 10% minimo €.3.500,00 massimo €.15.000,00
Euro 5.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di | |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di |
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.250.000,00 | Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €.0,00 ed il massimo di €.0,00 | ||
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.2.500.000,00 | Franchigia/ 15.000,00 Scoperto 10% col minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 | ||
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo |
Premio minimo imponibile comunque dovuto €.xxx0,00 Imposte €.xxx,00
Premio lordo €.xxxx0,00
In rate annuali scadenti il 31.12 di ogni anno
Attività Assicurata: Gestione del ciclo integrato dell’acqua
Ubicazione Stabilimento/i: Varie ovunque il Contraente esercita la propria attività con
esclusione degli impianti riportati nelle schede precedenti. Per stabilimenti si intende pozzi, serbatoi pensili, centrali di acquedotto, rete acquedotto, rete fognatura, sollevamenti fognatura, depuratori, serbatoi a terra, rilanci acquedotto, vasche imhoff ed in generale ogni tipo di impianto destinato all’espletamento dell’attività. S’intendono compresi nella presente definizione tutti gli altri fabbricati ed insediamenti (uffici, centro direzionale, officine, ecc.) ove si svolge l’attività dell’Azienda assicurata adibiti a tutte le attività esercitate
Data di retroattività : 31.12.2005
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Franchigia €.7.500,00
Euro 5.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 5.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: €.5.000.000,00 | Franchigia €.10.000,00 | |
Franchigia €.10.000,00 |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: €.500.000,00 | |||||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No ◻ | Sottolimite €.500.000,00 | Franchigia €.10.000,00 | ||
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite €.5.000.000,00 | Franchigia €.10.000,00 | ||
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si ◻ No ⌧ | Sottolimite €.5.000.000,00 | Franchigia €.10.000,00 |
Premio minimo imponibile comunque dovuto €.xxx0,00 Imposte €.xxx,00
Premio lordo €.xxxx0,00
In rate annuali scadenti il 31.12 di ogni anno
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
XXX XXX
xx xx xx xx
Documento firmato digitalmente