ACCORDO QUADRO TERRITORIALE
ACCORDO QUADRO TERRITORIALE
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E PER I SERVIZI DI WELAFARE
Milano, 1° agosto 2016
Il 29 luglio scorso tra Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e le Organizzazioni sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL di Milano è stato sottoscritto l’Accordo Quadro Territoriale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare per le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
L’Accordo Quadro Territoriale consente alle aziende associate ad Unione Confcommercio Milano e che rispettano integralmente il CCNL Terziario (vedi successivo art. 2) di detassare le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.
L’Accordo Quadro Territoriale è immediatamente operativo ed esigibile da parte di tutte le aziende rientranti nel campo d’applicazione, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nella Città Metropolitana di Milano.
Nelle aziende che occupano più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU si terrà, in coerenza con le previsioni del CCNL Terziario, il confronto a livello aziendale al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare aziendale alternativi. Gli incontri si terranno presso la sede di Unione Confcommercio Milano.
Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti ove siano costituite RSA/RSU i datori di lavoro che aderiscono all’Accordo Quadro Territoriale dovranno inviare la dichiarazione di adesione alle rappresentanze dei lavoratori.
I datori di lavoro potranno detassare solo le somme erogate successivamente alla sottoscrizione dello stesso e nel rispetto del periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento dei valori di incremento.
L’adesione all’Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo.
Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro
Area Lavoro
Xxxxx Xxxxxxx, 00 • 00000 Xxxxxx • Tel. 00.0000.000 • Fax 00.0000.000 xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
ACCORDO QUADRO DETASSAZIONE TERZIARIO – Indicazioni operative per le imprese associate
Articolo 1 – Principi generali
L’Accordo Quadro Territoriale regolamenta in via sperimentale gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).
Articolo 2 – Campo di applicazione
L’Accordo Quadro Territoriale può essere applicato dai datori di lavoro che siano associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Inoltre, condizione imprescindibile per poter legittimamente adottare quanto previsto dall’Accordi, è che i datori di lavoro applichino e rispettino integralmente il CCNL TDS sia per la c.d. parte “economica/normativa” sia per la c.d. “obbligatoria”.
Conseguentemente, solo le aziende che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni contrattuali che una parte della giurisprudenza ha qualificato come “parte economica/normativa” (ad es. retribuzione, ferie, permessi, inquadramento etc) applicano anche le disposizioni relative alla
c.d. “parte obbligatoria” (ad es. bilateralità, contributi di assistenza contrattuale, diritti sindacali, composizione delle controversie, etc.) posso avvalersi della regolamentazione contenuta nell’Accordo Quadro Territoriale.
Per quanto riguarda l’osservanza della c.d. “parte obbligatoria”, si evidenzia che l’applicazione dell’Accordo Quadro Territoriale è consentita esclusivamente a fronte del rispetto dell’artico 243- bis del rinnovo CCNL TDS 2015, relativo al contributo di assistenza contrattuale (1,20% Contributo ASCOM).
Le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro Territoriale si applicano nei confronti dei lavoratori:
• dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Città metropolitana di Milano, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Città Metropolitana;
• dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive o operative situate nella Città metropolitana di Milano.
Articolo 3 – Adesione dei datori di lavoro all’Accordo Quadro Territoriale
I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Quadro Territoriale devono, prima dell’attribuzione delle somme detassabili, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 - parte integrante dell’AQT - pubblicato sul sito internet di Unione Confcommercio Milano (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxx/) - da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dichiarare:
1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere associato ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza;
3. di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando un arco temporale minimo di quattro mesi;
5. l’indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti nell’Accordo Quadro Territoriale;
6. il valore dell’effettivo miglioramento dell’indicatori o degli indicatori di cui al precedente punto 5;
7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al punto 4;
8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).
Inoltre, i datori di lavoro dovranno trasmettere la dichiarazione ai lavoratori interessati, anche tramite mail.
Non sono considerate valide le comunicazioni pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata.
Articolo 4 – Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione
Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più dei seguenti indicatori:
1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni -
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
16. Riduzione dei consumi energetici
17. Riduzione numero infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di commessa
20. Differenze inventariali
L’utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra indicati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11.
Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad
un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.
Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Gli indici di incremento devono essere verificabili attraverso idonea documentazione quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro – LUL, denunce infortunio ecc.
Possono essere oggetto di detassazione anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa ai sensi dell’art. 2102 cod. civ..
Articolo 5 – Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro
Nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro la somma detassabile è aumentata fino ad un importo non superiore a 2.500 euro lordi.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:
- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Articolo 6 – Opzione welfare
I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte piani di welfare, previsti dall’art. 51 del TUIR, in sostituzione dell’erogazione delle somme detassabili.
In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Articolo 7 – Monitoraggio
E’ stata prevista un’attività di monitoraggio ed a tal fine Unione Confcommercio Milano, quadrimestralmente, fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute nella dichiarazione di adesione e della comunicazione a consuntivo previste negli art. 3 e 4 dell’Accordo Quadro Territoriale.
Inoltre, le Parti si incontreranno quadrimestralmente per monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e gli effetti dell’attuazione dell’Accordo.
Articolo 8 – Deposito
Unione Confcommercio Milano, ha deposito in data 1° agosto 2016 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi, l’Accordo Quadro Territoriale con le modalità previste dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.
I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno registrarsi, compilare e trasmettere telematicamente il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro, del 22 luglio 2016, n.4274 (s.m.i), contenete la dichiarazione di conformità. Il codice modulo da inserire è: 20160801112609543
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx
Articolo 9 – Validità
L’Accordo Quadro Territoriale ha natura sperimentale e scadrà il 31 dicembre 2018. Se non disdettato almeno tre mesi prima, si intenderà rinnovato di anno in anno.
Nell’ipotesi in cui l’Accordo Quadro Territoriale venga disdettato, potranno essere detassate le somme erogate nell’anno successivo alla scadenza riferite a incrementi determinatisi nell’anno precedente.
Qualora successivi provvedimenti legislativi modifichino il limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente (€ 50.000); il limite massimo dell’importo detassabile (€ 2.000); l’aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (€ 2.500); le predette somme indicate nell’Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.
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Per informazioni e assistenza sull’Accordo Quadro Territoriale:
✓ Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro ▪ Area Lavoro: tel. 00000000
Per informazioni e assistenza sulla sottoscrizione di accordi aziendali:
✓ Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro ▪ Area Relazioni Sindacali: tel. 000000000
Per informazioni sull’adesione a Unione Confcommercio Milano e sul contributo di assistenza contrattuale ASCOM:
✓ Rivolgersi alla propria Associazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/
✓ Direzione Amministrazione Controllo e Finanze ▪ Unità Contributi Ordinari Integrativi e Interassociativi: tel. 000000000/361