COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia) Settore Tecnico Manutentivo
CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA ELEMENTARE DA VINCI NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PT)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
Pieve a Nievole, 5.10.2011
1. OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
La presente Concessione ha ad oggetto lavori di realizzazione impianti fotovoltaici, e si compone di progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, e eventuali interventi di risparmio energetico attraverso il sistema del finanziamento tramite terzi presso i seguenti edifici nel Comune di Pieve a Nievole:
− Palestra Fanciullacci
− Scuola Media Galilei
− Scuola Elementare Da Vinci
nonché la gestione dell’iter autorizzativo e la manutenzione degli impianti.
2. La Concessione comprende:
a) la predisposizione e la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva in linea con quanto espresso nella Offerta Tecnica e la presentazione e/o l’assistenza alla presentazione della documentazione finalizzata all’ottenimento degli incentivi del Conto Energia e degli eventuali altri contributi;
b) l’esecuzione dei lavori pubblici e dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati;
c) la connessa gestione funzionale ed economica secondo anche quanto richiesto dalle vigenti normative comunali, regionali, nazionali e comunitarie ove applicabili al caso in oggetto;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso degli impianti Fotovoltaici.
3. Sono comprese nel servizio, quand’anche non espressamente elencate, tutte le forniture, i lavori e le prestazioni in genere necessari al completamento delle opere, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla definitiva consegna al Comune delle opere medesime, ancora funzionanti, alla scadenza del periodo di convenzione.
Il Comune da parte sua metterà a disposizione le superfici sulle quali verranno realizzati i sistemi fotovoltaici, in comodato di uso gratuito delle aree per 20 anni consecutivi massimi.
Al termine del comodato il Comune avrà facoltà di acquisire la piena disponibilità dei sistemi fotovoltaici installati.
2. ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
E’ Amministrazione Concedente il Comune di Pieve a Nievole.
L’importo totale stimato dell’investimento è € 331.995,33 (Euro trecentotrentunomilanovecentonovantacinque/33) compreso IVA e oneri previdenziali, di cui € 226.044,00 (Euro duecentoventiseimilaquarantaquattro/00) per lavori, € 22.604,40 (Euro ventiduemilaseicentoquattro/40) per gli oneri della sicurezza, € 24.864,84 (Euro ventiquattromilaottocentosessantaquattro/84) per spese tecniche, € 33.617,25 (Euro trentatremilaseicentodiciassette/25) per IVA e oneri previdenziali, € 12.432,42 (Euro dodicimilaquattrocentotrentadue/32) per imprevisti e € 12.432,42 (Euro dodicimilaquattrocentotrentadue/32) per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
L’investimento comprende, in particolare, le seguenti voci tutte a carico del concessionario:
- la progettazione definitiva ed esecutiva;
- utile di impresa e spese generali;
- oneri per la sicurezza, incluso il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione;
- certificazioni e collaudi delle installazioni fotovoltaiche“FV”;
- realizzazione e posa in opera delle installazioni fotovoltaiche “FV”;
- assicurazione, nel periodo di gestione, del regolare funzionamento degli impianti e della produzione di energia almeno pari a quella individuata nel progetto preliminare approvato per ogni impianto;
- allacciamenti connessione alla rete elettrica pubblica, alle reti elettriche esistenti e relative pratiche progettuali e amministrative;
- realizzazione/adeguamento delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, qualora necessario, comprese tutte le apparecchiature elettriche necessarie per consentire l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici;
- eventuali opere edili e stradali connesse alle opere di installazione ed esercizio, compresi gli scavi, i cavidotti, i cavi, i quadri elettrici e gli allacciamenti elettrici;
- installazione di un sistema per il monitoraggio delle prestazioni degli impianti, che dovrà permettere di visualizzare presso la sede del Comune e dei singoli plessi scolastici almeno i seguenti parametri:
a) produzione giornaliera;
b) produzione mensile;
c) produzione annuale;
d) potenza istantanea erogata;
e) eventuali anomalie dell’impianto FV (solo per la postazione presso il Comune);
- iter amministrativi autorizzativi eventualmente necessari;
- manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti F.V.;
- predisposizione della documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 05.05.2011.
Le opere da realizzare rientrano nella:
- categoria prevalente: “OG9” “Impianti per la produzione di energia elettrica”, o, in alternativa, OG11 “Impianti tecnologici”, a qualificazione obbligatoria.
3. TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE
Il tempo massimo di consegna del progetto definitivo sarà di trenta giorni (30) dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il tempo massimo di consegna del progetto esecutivo sarà di trenta giorni (30) dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo.
Le progettazioni dovranno redigersi ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 e s.m.i., progetti che saranno soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione concedente ed alla validazione ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del procedimento.
Gli impianti dovranno essere collaudati e funzionanti entro sessanta (60) giorni dalla data di consegna del cantiere, salvo ritardi dovuti a problematiche non imputabili all’aggiudicatario.
I collaudi tecnico-amministrativo e di resa energetica dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori e non potranno essere oggetto di proroga da parte della stazione appaltante.
La durata massima della concessione che assegna all’Aggiudicatario il comodato d’uso gratuito sulle superfici oggetto dell’intervento sarà di anni 20 (venti) decorrenti dal momento di connessione degli impianti alla rete.
La ditta aggiudicataria ha fissato nell’offerta il tempo di gestione in anni ……….., allegando il piano economico di ammortamento dell’intero investimento.
Al termine della gestione nulla sarà dovuto all’aggiudicatario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell’Amministrazione, che tornerà nella piena e incondizionata disponibilità degli impianti, così come realizzati e mantenuti in stato di buon funzionamento salvo il normale deterioramento d’uso, oppure il concessionario sarà tenuto allo smantellamento e al ripristino dello stato antecedente dei luoghi a propria cura e spese, a scelta dell’Amministrazione Comunale e senza alcun costo per la stessa.
Durante la gestione il concessionario è obbligato a rispettare il vincolo di destinazione economica degli impianti. Ogni carenza o errore di qualsivoglia natura inerente alla progettazione,
realizzazione e gestione degli impianti che comporterà il ritardo o la mancata corresponsione anche parziale degli incentivi graverà esclusivamente sul concessionario con conseguente esonero e libertà in merito dell’Amministrazione.
4. CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO
Il finanziamento dell’investimento e di ogni altro onere relativo alla progettazione e alla gestione degli impianti è totalmente a carico del fornitore tramite il sistema del Finanziamento Tramite Terzi (Art. 15 D.lgs. n. 115/2008).
La controprestazione, a titolo di compenso, a favore del Concessionario consisterà nel diritto di essere ammesso ad usufruire tramite la cessione del diritto da parte del Comune, quale soggetto responsabile e beneficiario, delle tariffe incentivanti per il periodo di valenza contrattuale. Le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti sono quelle stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica (D.M. 05.05.2011). Il Comune rinnoverà annualmente a GSE l’autorizzazione di cui l’art. 4, comma 3 della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica in favore dell’aggiudicatario, per “il solo periodo del contratto” di cui al D.M. 05.05.2011. Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo, eventuali oneri gravanti su esso (ad esempio: oneri GSE, iva, irap e etc) dovranno essere decurtati dall’incentivo stesso.
Il Comune ha presentato domanda di contributo per il finanziamento dell’opera alla Regione Toscana secondo le procedure previste dal Decreto n. 6638/2010 del 30/12/2010 e successive modificazioni. Il Comune si impegna a porre in opera tutti gli adempimenti necessari all’acquisizione del contributo di cui risulterà assegnatario e a destinare tale contributo al soggetto aggiudicatario, quale compartecipazione all’investimento, detratte le spese tecniche direttamente sostenute dall’Ente, che ammontano a Euro 14.160,00 (quattordicimilacentosessanta/00). Tale contributo sarà corrisposto al concessionario secondo le modalità previste dal citato Decreto regionale.
Oltre alla cessione del credito della tariffa incentivante, l’aggiudicatario beneficerà di quota parte del controvalore economico dell’energia prodotta dagli impianti secondo quanto previsto dall’offerta economica, calcolato sulla base del prezzo al kWh determinato annualmente dal GSE per il ritiro dedicato. Tale controvalore economico sarà ridotto in funzione del contributo regionale acquisito e destinato al concessionario, in modo da garantire l’invarianza del corrispettivo complessivo per il concessionario, nella seguente misura: ad ogni punto percentuale di finanziamento regionale a fondo perduto (percentuale calcolata sul costo totale dell’investimento di cui all’art. 6), ottenuto e destinato al concessionario, corrisponderà un aumento del 2%, rispetto all’offerta economica, della quota spettante al Comune sull’introito derivante dallo “scambio sul posto” di energia prodotta annualmente, fino all’azzeramento dell’importo spettante al concessionario legato al valore dell’energia prodotta. La liquidazione della quota parte di controvalore economico dell’energia prodotta, determinata come sopra descritto e comprensiva di eventuali oneri fiscali, verrà effettuata con cadenza annuale entro il 31/12 di ogni anno di valenza contrattuale.
5. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
L’affidamento in concessione oggetto della procedura di gara prevede i seguenti obblighi a carico del concessionario:
a) l’obbligo e l’impegno a sostenere l’importo dei lavori e degli oneri della sicurezza;
b) l’elaborazione delle progettazioni definitive e di quelle esecutive degli impianti fotovoltaici, da consegnare entro i termini sopraindicati;
c) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
d) l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l’esecuzione delle opere;
e) la realizzazione delle opere progettate, inclusi gli oneri di sicurezza in fase di cantiere ex D.Lgs 494/96 e s.m.i., nonché gli oneri per la prova di resa energetica e per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori;
f) il finanziamento economico degli interventi;
g) l’ottenimento dei collaudi e di eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione delle opere;
h) la gestione funzionale ed economica delle suddette opere per la durata indicata in offerta, secondo i termini stabiliti dalla convenzione di gestione;
i) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse in gestione per tutta la durata della concessione;
l) la consegna al Comune, al termine della concessione, delle opere senza corrispettivo alcuno, previa verifica della funzionalità e della resa energetica degli impianti;
m) ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, per qualunque prestazione tecnica e professionale attinente i progetti e gli impianti da realizzare, così come riportato nei quadro economici allegati ai progetti preliminari posti a base di gara e che comunque risulterà dalle successive elaborazioni progettuali, nonché ogni spesa necessaria alla gestione e manutenzione degli impianti nel periodo di validità della concessione;
n) l’installazione di gruppi di misura necessari alla determinazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto;
o) sono a totale carico del concessionario tutti i costi di allaccio alla rete del Distributore locale (ENEL) e di installazione dei gruppi di misura di cui al precedente comma n);
p) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nella attività oggetto dell’appalto;
q) assicurare la conformità dello sviluppo delle attività ai progetti approvati;
r) predisporre la contabilità finale dei lavori e la documentazione finale necessaria alle verifiche;
s) provvedere alle spese per: progettazione, direzione lavori e di cantiere, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo tecnico- amministrativo, e statici;
t) consentire all’Amministrazione l’accesso agli impianti in qualunque momento sia per controllo che per fini di ricerca e sperimentazione;
u) fornire all’Amministrazione a semplice richiesta e periodicamente i dati di esercizio relativi agli impianti installati;
v) al termine della Concessione, se l’Amministrazione non vorrà tornare nella disponibilità degli impianti realizzati, provvedere allo smantellamento a proprie spese di tutti gli impianti.
I sistemi installati dovranno produrre un quantitativo di energia nel I anno non inferiore a _ kWh, come riportato nell'offerta tecnica.
I sistemi da realizzare dovranno essere compatibili con le esigenze di decoro architettonico e fruibilità delle strutture prescelte e di sicurezza.
Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi, lo stesso dovrà procedere con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Il tempo necessario per l’espletamento delle procedura ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti di appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini stabili dal disciplinare.
6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
7. CANONE DA CORRISPONDERE ALLA AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il concessionario non è tenuto a corrispondere alla Amministrazione concedente alcun canone per tutta la durata della concessione per il comodato d’uso delle superfici concesse.
8. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Sono a carico del concessionario la Direzione dei Lavori e di cantiere, misura e contabilità, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo tecnico- amministrativo e la prova di resa energetica, sia nei confronti del Comune che nei confronti dell'ente distributore di energia, nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti.
9. POTERI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune eserciterà la vigilanza sull’esecuzione della concessione. Il Concessionario è obbligato a consentire al Responsabile del Procedimento:
a) il controllo, avvalendosi del coordinatore dei lavori designato, durante la fase di esecuzione dei lavori con riferimento al rispetto dei tempi programmabili, al livello della prestazione, alla qualità;
b) la verifica, nel corso dei lavori, del rispetto delle prescrizioni della presente Concessione;
c) la valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo predisposto dal coordinatore della progettazione.
Il Concessionario è altresì obbligato a collaborare con il Responsabile del Procedimento e con il Collaudatore in corso d’opera mettendo a disposizione, a propria cura e spese, le risorse umane e strumentali necessari alla corretta esecuzione delle visite e delle operazioni di collaudo, sia in corso d’opera che finali.
Durante l’esecuzione dei lavori il R.U.P. e il Collaudatore in corso d’opera avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per il controllo in ordine all’osservanza delle condizioni di concessione, sia per dare disposizioni e prescrizioni all’atto dell’esecuzione dei lavori.
10. SUBAPPALTO
L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione e il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente a effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario; pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. In ogni caso, l’inadempimento dell’appaltatore, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell’art. 118 del D. Lgs. n.163/06 e come un caso di grave negligenza ai sensi dell’art.136 del citato Decreto, tale da comportare la risoluzione del contratto secondo il disposto di detto articolo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata, entro il termine che sarà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l’Amministrazione si riserva di accogliere o meno, ai sensi dell’art.170 del DPR n.207/2010 e dell’art.118, 2° comma, del
D. Lgs. n.163/06. Con tale istanza si dovranno indicare i nominativi delle imprese subappaltatrici e/o cottimiste (per le quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 del citato art.118, secondo xxxxx, D. Lgs. n.163/06 con gli adeguamenti dovuti per l’applicazione del DPR n.34/00 e della circolare Ministero Lavori Pubblici n.U.L. 182/400/93 dell’1.3.2000) e si dovranno altresì precisare l’esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l’entità del ribasso formulato a favore dell’impresa appaltatrice da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista.
Qualora venga autorizzato l’affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale in doppia copia (una per l’Ufficio Contratti e una per l’Ufficio Tecnico) i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.
L’appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28, del D.L. n.223/06, risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera affidata sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
11. VARIANTI
Nessuna variazione o addizione ai progetti esecutivi approvati può essere introdotta dal appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dall’articolo 161 del
D.P.R. 207/2010
Il prezzo del contratto non è soggetto a revisione per quanto riguarda la parte relativa al Conto Energia, mentre per la parte riguardante il corrispettivo economico dell’energia prodotta esso varierà allo stesso modo della variazione delle tariffe minime garantite del ritiro dedicato.
12. COLLAUDO
Le opere oggetto della presente Concessione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da parte di uno o più Collaudatori nominati dal Comune successivamente alla approvazione dei progetti esecutivi.
Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, il Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. Si applica l’art. 227 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
L’appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
Il collaudo dovrà essere terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del responsabile del procedimento. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, il Comune provvederà allo svincolo della cauzione definitiva.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione al Concessionario, il quale dovrà firmarlo nel termine di venti giorni.
Rimangono a carico del Concessionario le spettanze dovute ai Collaudatori.
13. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario deve gestire funzionalmente ed economicamente gli impianti realizzati, secondo i principi di efficienza, di economicità e della migliore professionalità, assumendo a proprio carico, per tutta la durata della presente concessione, l’onere della manutenzione ordinaria, straordinaria e gestionale di tutte le strutture realizzate.
Gli interventi di riparazione e/o comunque necessari per il funzionamento degli impianti devono essere sostenuti esclusivamente dal Concessionario che potrà, qualora lo ritenga economicamente utile, sostituire gli impianti stessi con altri aventi caratteristiche tecniche non inferiori a quelle previste dalla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per gli interventi occorrenti per riparazioni agli edifici sulla copertura dei quali è prevista l’istallazione degli impianti, qualora dipendenti dai lavori di istallazione stessi o dalla successiva gestione.
Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento e la capacità produttiva degli impianti.
I sistemi di generazione fotovoltaica realizzati dovranno essere gestiti – per l'intera durata della concessione – secondo le seguenti specifiche obbligatorie:
- secondo quanto indicato nel Piano Economico Finanziario;
- secondo le prescrizioni del Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE);
- secondo le prescrizioni del contratto di concessione.
Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la costruzione e gestione degli impianti.
Il Concessionario dovrà altresì realizzare eventuali migliorie che si rendano necessarie per l’adeguamento degli impianti e delle strutture alla normativa in materia ove il Comune ne faccia richiesta. L’onere di tali interventi e/o aggiunte sarà a carico esclusivamente del Concessionario.
14. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.
Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha l’obbligo di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l’indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Provvede a dare attuazione al documento con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008.
Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle nome in materia di contributi previdenziali ed assistenziali verrà segnalata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l’annotazione nel casellario informatico (delibera dell’Autorità n. 1 del 10/1/2008).
Il Concessionario nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver preso conoscenza del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) allegato al presente e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, coordinamento e cooperazione volta all’eliminazione dei rischi.
Il Concessionario manleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione e reciproca informazione.
15. RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E PENALI
Fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente contratto la concessione può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Amministrazione Concedente prioritariamente nei seguenti casi considerati di grave inadempienza:
- nel caso in cui il concessionario non ottemperi al complesso degli impegni assunti e si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze tali da compromettere la corretta esecuzione del contratto e la piena funzionalità dei sistemi realizzati e da gestire;
- nel caso in cui non venissero corrisposti i corrispettivi relativi agli incentivi ex Conto Energia ricevuti dal GSE, nei termini prescritti;
- nel caso in cui non venissero concessi per motivi dipendenti dall’Aggiudicatario concessionario, per le caratteristiche tecniche dei sistemi realizzati, e/o per le modalità di richiesta degli incentivi formulate dal concessionario, e/o per qualsiasi altra causa venissero non corrisposti gli incentivi relativi al D.M. 05/05/2011.
Qualsiasi interruzione della concessione, protratta per più di 30 giorni, non motivata da evidenti cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate all’Amministrazione concedente e da questa verificate, comporta la risoluzione immediata della concessione oltre alla applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni giorno di mancato funzionamento, sempre salvo il risarcimento del maggior danno.
Pena la risoluzione immediata della concessione, è tassativamente vietata la sub-concessione, anche parziale, dell’impianto fotovoltaico oggetto della concessione, a meno che questa non sia stata preventivamente concordata con l’Amministrazione Concedente e da questa autorizzata.
Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione o agli impianti e/o alle strutture oggetto di gestione, anche se migliorativa, deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Concedente e da questa autorizzata. Le variazioni non espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave agli impegni assunti e comportano la revoca immediata della concessione.
In caso di risoluzione della concessione, l’Amministrazione comunale potrà gestire direttamente o con ditte di fiducia gli impianti della concessione revocata.
Fermo restando i tempi di durata contrattuale, l’impresa è soggetta a penalità quando:
a) la consegna dei progetti definitivi ed esecutivi avverrà in tempi maggiori rispetto ai crono programma presentati: per ogni giorno di ritardo nella consegna dei progetti rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili al Concessionario, verrà applicata una penale di 100 €/giorno e fino al ritardo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi. Raggiunto tale limite di ritardo il Comune potrà procedere alla revoca della Convenzione ed alla risoluzione del rapporto per inadempimento dell’Affidatario;
b) l’ultimazione dei lavori avvenga in tempi maggiori rispetto ai cronoprogrammi presentati: per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario verrà comminata una penale di 150 €/giorno e fino al massimo di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi. Raggiunto tale limite di ritardo il Comune potrà procedere alla revoca della convenzione ed alla risoluzione del rapporto per inadempimento del Concessionario;
c) la produzione FV sarà complessivamente minore di quanto previsto nell’offerta tecnica, intendendo che in caso di produzione di energia elettrica FV minore, accertata annualmente tramite i sistemi di misura degli impianti, all’Ente spetterà comunque il valore dell’energia calcolato sulla base della produzione dichiarata nell’offerta tecnica.
In caso di gravi difformità, il Comune invita il contraente a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali il Comune procede a contestare all’impresa, per iscritto, le violazioni eventualmente rilevate e
assegna alla stessa un termine di almeno 7 giorni consecutivi per comunicare le proprie osservazioni.
In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, il Comune ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.
A seguito della risoluzione del contratto il Comune può porre a carico dell’impresa i maggior costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
16. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE
Sono configurate responsabilità nell’esecuzione di:
- violazione di diritti di brevetti o d’autore;
- vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti e nei prodotti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno gli accertamenti di danni e inadempienze.
L’aggiudicatario ha prestato:
A) CAUZIONE DEFINITIVA ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i consistente in una
fidejussione rilasciata in data da
pari ad euro a tutela
dell’Amministrazione concedente per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
per le modalità di gestione.
B) Garanzia per l’attività di progettazione:
Il concessionario ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva di cui all’art. 111 del D.Lgs. n. 163 /06 e s.m.i. e con le modalità indicate nell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99, n. del rilasciata da , con massimale di euro . Con decorrenza dalla data di inizio dei lavori ed ha un termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
C) Garanzia per l’attività di costruzione
Il Concessionario ha prodotto polizza assicurativa specifica per la presente concessione ai sensi dell’art.129, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art.103 del DPR 554/99, n. rilasciata in data da a copertura:
- dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo di Euro 1.000.000,00, relativamente ai danni alle cose.
- dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00.
Qualora i massimali suddetti non coprano l’ammontare dei danni l’appaltatore è obbligato a risarcirli direttamente.
Garanzie durante la gestione
Il Concessionario è fin d’ora impegnato a produrre a garanzia della conservazione degli impianti e della loro gestione, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
a) specifica polizza assicurativa All Risk, a favore dell’Ente, nel periodo di gestione, con validità fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall’opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno minimo di euro 1.000.000,00;
b) una fidejussione bancaria o assicurativa avente massimale pari a euro 1.000.000 che tenga indenne l’Amministrazione concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione.
Il concessionario si impegna a reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.
Le garanzie relative alla gestione devono decorrere dall’inizio della stessa fino alla riconsegna dei sistemi all’Amministrazione concedente.
La fidejussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’Amministrazione concedente con le modalità previste dal presente contratto provvederà ad eseguire verifiche ispettive sui sistemi di generazione fotovoltaica oggetto di concessione accertando in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali lavori di rinnovamento parziale o totale degli impianti necessari per riportare lo stesso sistema alle condizioni ottimali di uso; le relative spese sono ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato l’Amministrazione concedente procederà ad incamerare la fidejussione di cui sopra nei termini e con le modalità ivi previste e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori senza che il concessionario possa in alcun modo opporsi.
Il concessionario dovrà reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.
Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall’inizio della gestione fino alla riconsegna dei sistemi all’Amministrazione concedente.
E’ vietata la sub – concessione, totale o parziale, e il subappalto della gestione.
Gli eventuali subappalti o cottimi, limitatamente ai lavori, saranno ammessi alle condizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la competenza a conoscere delle controversie è fissata secondo l’art. 34 comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000,e spetta quindi al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato e perciò al Foro di Pistoia.
18. SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al DPR 642/1972 per l’imposta di bollo.
L’Iva è compresa nel corrispettivo del Conto Energia; l’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del Concessionario.
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.