CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
Città metropolitana Allegato n.1 al Prot. n.63590 del 23/11/2020 Classificazione: 1.6.1.0.0.0/7/2020
Fasc. 1.6.1.0.0.0/7/2020
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI SITUATE PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).
CIG LOTTO 1: 850325974E CIG LOTTO 2: 8503285CC1 CIG LOTTO 3: 8503321A77
Pubblicato sul profilo del Committente in data 23/11/2020
TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA 5
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 5
ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE 5
ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO 6
ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE 7
ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF) 7
5.1 - Sopralluogo 8
5.2 - Piano Dettagliato del Servizio 8
5.2.1 Sezione Introduttiva 9
5.2.2 Sezione Tecnica 9
5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa 10
5.2.4. Sezione Economica 10
5.2.5 Sezione Gestionale 10
5.2.6 Personale dedicato all'appalto 10
5.2.7 Extra canone 10
5.2.8 Modalità di avvio del Servizio 11
ART. 6 – PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFE TECNICA 11
ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA 11
7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio 11
7.2 - Verbale di presa in consegna 12
ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF) 12
ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE 12
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 13
ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA 13
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 13
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 13
ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 14
ART. 14 - PENALI 14
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 16
CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE 17
ART. 17 - VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 17
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 17 ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 17
ART. 19- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 19
TITOLO II – PARTE TECNICA 19
CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO 19
ART. 20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI 19
20.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 22
20.1.1 Requisiti generali del servizio 22
20.1.2 Anagrafe Tecnica 23
20.1.2.1 Piano di gestione e Manutenzione e Censimento Aree verdi 23
20.1.2.2 Censimento Alberature e Catasto Alberi 23
20.1.2.3 Censimento di tutti gli elementi del Verde pubblico 24
20.1.3 Materiali ed Attrezzature 24
20.1.4 Attività manutentive 25
20.1.5 Altre Attività previste dal servizio 30
20.1.6 Gestione dei rifiuti e rinvenimenti 30
20.1.7 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 31
CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO 31
ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE 31
ART. 22 - FIGURE DELL’AMMINISTRAZIONE 32
CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE 33
ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 33
ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE 33
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 34
ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI 34
25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO E/O DEI COMPONENTI DELLE AREE VERDI 38
25.2 EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO 39
25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO 39
25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA 40
25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone 40
25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza 41
25.7 Revisione Prezzi Unitari 41
Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 41
Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 42
ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale” ELENCO PREZZI
ALLEGATO 2 al “Capitolato tecnico prestazionale” DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)
TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE
I termini indicati nel presente Capitolato e nello schema di Convenzione hanno il significato di seguito specificato: PA/Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti e firma i singoli Ordini di Fornitura (OF) ed eventuali Ordini Aggiuntivi di Fornitura (OAF) delle Amministrazioni Contraenti;
Aree Verdi: Le aree verdi situate presso gli immobili o le aree di proprietà o in uso alle PA oggetto del servizio; nella denominazione “Aree Verdi” sono compresi tappeti erbosi, giardini, parchi, piante, prati, tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi specificate nell’OF;
Unità di misura: la quantità che, moltiplicata per il prezzo unitario, definisce il canone del servizio; sono unità di misura la superficie complessiva delle Aree Verdi come sopra definite, il numero e la lunghezza/superficie lineare;
Richiesta preliminare di fornitura (RPF): il documento con cui la PA/Amministrazione Contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione (art. 5), senza tuttavia che si costituisca un vincolo per la stessa ad emettere alcun OF;
Piano Dettagliato del Servizio (PDS): il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico economica quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall’Amministrazione Contraente (art. 5.2); è un allegato obbligatorio all’Ordine di Fornitura (OF);
Ordinativo di Fornitura (OF): il documento con cui l’Amministrazione Contraente vincola il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati (art. 7), cui è allegato obbligatoriamente il Piano Dettagliato del Servizio (PDS), anch’esso controfirmato dalle parti;
Xxxxxxx di presa in consegna: il documento firmato in contraddittorio tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, con il quale quest’ultimo prende formalmente in carico le Aree Xxxxx per tutta la durata del contratto;
Ordine Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (OAF): modifica/integrazione dell’OF, qualora intervenga, su richiesta dell’Amministrazione Contraente, la modifica della consistenza delle Aree Verdi in esso inserite (art. 8);
Verbale di riconsegna: il documento firmato in contraddittorio tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, con il quale quest’ultimo riconsegna formalmente le Aree Xxxxx (art. 9);
Canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L’importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
Extra Canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi
oggetto del presente Capitolato. L’importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25.2, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS.
ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto in oggetto, rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come appalto pubblico di servizi, di pubblica utilità, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando la direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell’ANAC (Det. 7/2015), in quanto l’oggetto principale è costituito, sia dal punto di vista funzionale sia sotto il profilo economico, da servizi di gestione immobiliare a servizio di patrimoni immobiliari con una quota accessoria relativa ad attività di manutenzione straordinaria.
2. Il presente capitolato ha ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Manutenzione e Pulizia delle Aree Verdi: con ciò si intende l’insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte dal concorrente in fase di gara, relative alle predette aree, in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni contraenti e specificati nell’OF e/o OAF.
3. L’attivazione del predetto servizio prevede la fornitura e l’esecuzione di attività ed interventi come specificato dettagliatamente negli articoli dedicati.
4. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone di cui al successivo art. 25.
5. Alcune specifiche attività pertinenti, al di sopra di soglie definite e specificate di seguito e/o non comprese nel canone, possono essere individuate su richiesta della PA e quantificate attraverso un corrispettivo extra canone come specificato al successivo art. 25.2, seguendo la procedura di cui all’art. 5.2.7.
6. Il servizio può essere ordinato dall’Amministrazione nel rispetto dell’Ordinativo Minimo (art. 7).
ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il valore stimato dell'appalto, suddiviso in 3 (tre) lotti territoriali, è pari a € 12.300.000,00, comprensivi dei costi della manodopera, ma al netto degli oneri della sicurezza come sotto specificati e dell'IVA:
N. lotto | Descrizione dei lotti territoriali del servizio di Manutenzione e pulizia aree verdi presso gli immobili o nelle aree verdi | Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera | Importo oneri per la sicurezza | Maggiorazione importo oneri per la sicurezza Covid 19 | CIG |
1 | Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena | 4.000.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 850325974E |
Rinnovo | 2.000.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | ||
2 | Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini | 2.000.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 8503285CC1 |
Rinnovo | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | ||
3 | Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Reggio Xxxxxx, Parma e Piacenza. | 2.200.000,00 | 22.000,00 | 4.400,00 | 8503321A77 |
Rinnovo | 1.100.000,00 | 11.000,00 | 2.200,00 |
L’importo a base di gara è pari a E. 8.200.000,00 comprensivo dei costi della manodopera, ma al netto degli oneri per la sicurezza come sopra quantificati e dell’I.V.A.
I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione e nell’Offerta tecnica presentata.
ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE
1. I soggetti legittimati, Amministrazioni o Enti, di cui all'art. 7 della Convenzione, che vogliano aderirvi e attivare i relativi servizi, devono seguire il seguente iter procedurale:
a) presentare una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
b) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (PDS) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
c) emettere l’OF (OF) relativo ai Servizi richiesti;
d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.
2. Il Fornitore, ricevuta la RPF, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:
a) comunicare la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l’OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data per il sopralluogo;
b) elaborare e trasmettere all’Amministrazione il PDS e la documentazione allegata;
c) recepire nel PDS e allegati le eventuali osservazioni dell’Amministrazione;
d) formalizzare, ricevuto l’OF, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.
3. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.
Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.
ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)
1. La RPF è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2. La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive RPF.
3. Le RPF devono:
• indicare le Aree Verdi (Nome Ente, Citta, Indirizzo, etc.) che la PA intende affidare in servizio e da inserire nell'OF;
• indicare le quantità presunte (superficie, numero ecc.) di cui al successivo Art. 25, relative alle Xxxx Xxxxx;
• (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di Anagrafe);
• individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
• essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. Le precedenti informazioni vengono utilizzate per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.
Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della RFP e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto a) oppure entro periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione alla consistenza delle aree verdi di cui all’RPF;
c) consegnare il PDS al termine della redazione dello stesso, nei tempi e modi di seguito indicati;
d) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi alla ricezione dello stesso, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 14 del presente Capitolato.
5. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte stimata dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.
5.1 - Sopralluogo
1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche delle Aree Xxxxx e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all’interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.
2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore, infatti, dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso le Aree verdi, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici (ad es. superfici di prati, numero ed altezza degli alberi, etc) e gestionali necessari all’individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi (rif. art. 25) e delle attività dei Servizi ed al corretto avvio e gestione degli stessi.
3. L’Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.
4. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente e nei tempi concordati con l’Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di consegna di cui all’art. 5 c. 4 lett. b.
5.2 - Piano Dettagliato del Servizio
1. Il PDS è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie sia per la corretta preventivazione che per la definizione delle attività e dei Servizi richiesti e, unitamente alla documentazione allegata, formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell’OF (rif. art. 7) cui è obbligatoriamente allegato.
2. Il PDS dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all’Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14, tabella n. 1, lett. D).
3. Entro 15 (quindici giorni dal ricevimento del PDS l'Amministrazione potrà:
• approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;
ovvero
• richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi 7 (sette) giorni, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. Xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal ricevimento del PDS modificato,
l’Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).
Le osservazioni al PDS potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.
Ove l’Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la RPF: pertanto, per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova RPF. È facoltà del Fornitore richiedere, in forma scritta ed evidenziando un ulteriore termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicazione di non approvazione del PDS. Il PDS sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 25.7 del presente capitolato) e/o specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro affidato.
Sarà onere della Amministrazione Contraente verificare che, all’interno di tutte le sezioni del PDS, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello gestionale.
Il PDS approvato e i relativi allegati devono essere allegati all’OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 7 e 8): in quest’ultimo caso il PDS è allegato a integrazione e sostituzione di quello allegato all’OF, costituendo parte integrante dello stesso.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il PDS e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto dell'appalto:
1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 5.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 5.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 5.2.3);
4. Sezione Economica (rif. Art. 5.2.4);
5. Sezione Gestionale (rif. Art. 5.2.5);
6. Personale dedicato all'appalto (rif. Art. 5.2.6);
7. Extra canone (rif. Art. 5.2.7);
8. Modalità di avvio del Servizio (rif. Art. 5.2.8).
5.2.1 Sezione Introduttiva
Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:
• identificare l’Amministrazione in riferimento all’RPF ricevuta;
• identificare il documento di cui il PDS costituisce l’allegato (OF, OAF etc.)
• identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali), etc.;
• indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo; eventuali ritardi rispetto a detta data daranno luogo all’applicazione della penale di cui al di cui al successivo art. 14.
I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno delle Aree Xxxxx.
5.2.2 Sezione Tecnica
In relazione al Servizio per Area Verde, il Fornitore deve descrivere:
• l’identificazione di un Nome area e la sua classificazione in base alla destinazione d’uso della tipologia di verde;
• la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 5.2.3;
• i dati e le informazioni (superfici, lunghezze, numero) necessari anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. Art. 25);
• le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e/o proposte in offerta e quelle relative alle eventuali altre attività offerte dal Fornitore in fase di gara, personalizzate per area Verde. ed i contenuti della stessa; La scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
• l’intensità di fruizione dell’Area verde;
• altri dati e/o informazioni.
5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa
Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall’Amministrazione Contraente, nonché quella eventualmente mancante e/o non disponibile indicando espressamente le eventuali attività necessarie per l’ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della stessa. Per documentazione tecnica dell’Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende la documentazione necessaria alla Costituzione dell’Anagrafica Tecnica (sia per il servizio di anagrafica tecnica che per gli altri servizi).
5.2.4. Sezione Economica
La Sezione Economica, per ogni Area verde, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto dell'appalto, calcolato annualmente e per l’intera durata del contratto.
Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 25 del presente Capitolato.
5.2.5 Sezione Gestionale
In relazione ai Servizi richiesti dall’Amministrazione per ogni Area verde il Fornitore deve descrivere:
• le modalità di avvio del Servizio;
• il piano gestionale e manutentivo del Servizio dettagliato fino al calendario di tutte le attività previste nel presente Capitolato per ciascuna area verde;
• l'elenco dei prodotti per la gestione del verde;
• l'elenco dei mezzi;
• le altre informazioni dell’Allegato Organizzazione del Servizio di cui all’Offerta Tecnica.
5.2.6 Personale dedicato all'appalto
Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell’Amministrazione, sono definite al successivo Art. 22. Il Fornitore deve produrre l’elenco del personale, completo di qualifiche e abilitazioni, dedicato allo specifico contratto e dimostrare il raggiungimento di quanto previsto in Capitolato e proposto in Offerta Tecnica.
5.2.7 Extra canone
L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato al successivo art. 25.2. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare detta quota (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte a ciò relativa (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile); diversamente, il Fornitore non compilerà detta parte. Se l'amministrazione comunicasse durante la durata del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.
5.2.8 Modalità di avvio del Servizio
Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.
Se viceversa non vi sia evidenza dell’espletamento dell’attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall’avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente. Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.
Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l’elenco del personale dell’Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.
ART. 6 – PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFE TECNICA
Il Fornitore descrive il programma delle attività relative in cui dovranno essere indicati almeno:
• la valutazione della documentazione consegnata dall’Amministrazione Contraente;
• il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie al Piano di gestione e Manutenzione e Censimento Aree verdi;
• il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie al Censimento Alberature e Catasto Alberi;
• l’eventuale calendario di esecuzione delle singole attività necessarie al Censimento di tutti gli elementi del Verde pubblico;
• un piano di consegne.
ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA
1. L'Ordinativo di Fornitura è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione del servizio, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella sua Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione.
2. L'OF, quindi, regola i rapporti di fornitura tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.
3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell’Ordinativo stesso.
4. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 netti.
5. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.
6. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p. all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente aderente dovrà corrispondere o accantonare una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo in favore del Soggetto aggregatore, cui verrà corrisposto previa adozione del relativo regolamento.
7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio
1. Nel PDS allegato all’OF l’Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna delle relative Aree Verdi.
2. La data di presa in consegna delle Aree Xxxxx è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna della prima Area verde determina la data di inizio e, conseguentemente, di scadenza del contratto.
3. Eventuali ritardi nell’inizio di erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui all'art. 14.
4. Le variazioni/aggiornamenti all’OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto
prescritto al successivo art. 8.
7.2 - Verbale di presa in consegna
1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna delle Aree verdi di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.
In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Xxxxx in Consegna, che rappresenta il documento con il quale prenderà formalmente in carico le Aree Xxxxx ed il loro contenuto per tutta la durata del contratto.
2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione costituirà la data di avvio del Servizio.
ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)
1. L’OF può essere modificato/integrato tramite ORDINE Aggiuntivo formalizzato ai sensi del precedente art. 7, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell’Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per Aree Verdi aggiuntive rispetto a quelle di cui all’OF).
2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.
3. L’OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS, che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione e sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.
4. L’emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall’attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà analoga a quella del primo servizio attivato nell’OF.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, altresì, modificare in diminuzione il numero delle Aree Verdi affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata.
6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio al termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione a meno di richieste, in anticipo sulla scadenza, da parte dell’Amministrazione/Ente.
ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE
1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Amministrazione le Aree verdi facendo riferimento ai Verbali di Xxxxx in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.
2. La riconsegna dovrà avvenire entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna delle suddette Aree verdi e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa) tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il Contratto.
4. Lo stato di conservazione delle Aree Xxxxx e dei loro contenuti deve essere accertato congiuntamente dall’Amministrazione e dal Fornitore in un apposito verbale di riconsegna.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione volesse dismettere il servizio per una Area Verde, dovrà essere seguito lo stesso iter procedurale previsto per la riconsegna finale.
6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione al fine di agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.
7. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegni le aree verdi secondo le modalità previste dal presente articolo, gli verrà applicata la penale di cui all'art. 14.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA
1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole della Convenzione, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della stessa e dei risultati perseguiti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del cod. civ.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore presterà garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assumerà con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento, secondo le modalità di cui all’art. 8 dello schema di convenzione.
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato ovvero nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso le Aree verdi delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le suddette Xxxx Xxxxx continueranno ad essere utilizzate, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, compatibilmente con l’attività manutentiva da eseguirsi e/o con l’intervento in atto.
6. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, l’Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio integra il D.U.V.R.I. predisposto dal SA (allegato 2 al presente Capitolato), riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, integrato e/o modificato in base alle modalità organizzativo-tecnico-operative individuate dal Fornitore nel rispetto del Capitolato e dell’Offerta tecnica, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo,
pena la nullità dell’OF.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nelle Aree Verdi delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF/OAF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.
11. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri OF, e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.
12. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.
ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara all’atto della sottoscrizione della convenzione, di essere in possesso di una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore all'importo del singolo lotto a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni OF/OAF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno possa loro arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF.
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OF si risolvono di diritto. ART. 14 - PENALI
1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
2. In caso di inadempimento non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA ha potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nelle Tabelle seguenti:
TABELLA N. 1 PENALI VALIDE PER L’ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE
INADEMPIMENTO SANZIONATO | VALORE PENALE | SOGGETTO | |
A | Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5 del presente capitolato | Soggetto Aggregatore |
B | Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.1 del presente capitolato | Soggetto Aggregatore |
C | Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 7 del presente capitolato | Soggetto Aggregatore |
D | Ritardo nella presentazione del PDS | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 del presente capitolato | Soggetto Aggregatore |
E | Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato | Soggetto Aggregatore |
3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:
TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AL SERVIZIO ORDINABILE NELLA CONVENZIONE
INADEMPIMENTO SANZIONATO | VALORE PENALE | SOGGETTO | |
A | Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2.8 del presente capitolato | Amministrazione contraente |
B | Ritardo nella consegna dell'Anagrafica Tecnica e/o dell’esecuzione delle attività obbligatorie od offerte relative al servizio di cui al art. 20.1.2 | Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato eventualmente migliorato nell'Offerta Tecnica | Amministrazione contraente |
C | Ritardo nella gestione dell'Anagrafica Tecnica e/o dell’esecuzione delle attività obbligatorie od offerte relative al servizio di cui al art. 20.1.2 | Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato eventualmente migliorato nell'Offerta Tecnica | Amministrazione contraente |
D | Ritardo nelle tempistiche di esecuzione delle attività manutentive indicate dal Fornitore nel PDS | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel PDS | Amministrazione contraente |
E | Mancata o difforme esecuzione delle attività manutentive minime da capitolato e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità rispetto a quanto indicato in offerta tecnica nonché alle attività minime da capitolato | Amministrazione contraente |
F | Mancata o difforme esecuzione delle attività, non ricomprese nelle precedenti casistiche, rispetto all’applicazione dei CAM | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità rispetto a quanto indicato nei CAM | Amministrazione contraente |
G | Ritardo nella riconsegna delle Aree Verdi | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 del presente capitolato | Amministrazione contraente |
4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:
• La penale non esime dall’onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
• Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, nel qual caso per l’applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e, comunque, alla più breve.
• Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l’eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).
5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.
6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 2% dell'importo del singolo Lotto, ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.
7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall’Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare
l’Amministrazione Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o il SA sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, esse, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE
0.Xx Fornitore deve individuare, all’atto della sottoscrizione della convenzione, un referente per i rapporti il SA.
ART. 17 - VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Anche ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e presente Capitolato), a:
a) garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b) eseguire gli OF, anche Xxxxxxxxxx, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell’Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 14;
c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell’Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il
Direttore dell’Esecuzione;
d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell’attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF;
e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell’Ordinativo di Fornitura - entro e non oltre 5 (cinque) giorni;
f) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;
g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti;
h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n.81 del 2008 nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;
l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
m) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;
n) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’OAF;
o) eseguire le prestazioni extracanone di cui all’art. 25.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative. Nel caso in cui tali prestazioni si configurassero come lavori, quindi rientrassero nell’ambito di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/08, il Fornitore deve elaborare il POS, redatto nel rispetto dei contenuti minimi di cui al del DM 9/9/2014 e, nel caso in cui fossero presenti più imprese, la redazione del POS si deve configurare come elemento di dettaglio del PSC, che rimane a carico della PA;
p) trasmettere al SA un report bimestrale contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti aderenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione;
q) collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI.
2. Il Fornitore, all’atto di accettazione di ciascun OF, nomina un Responsabile di Commessa e/o Responsabile Locale o figura equivalente, a cui sono demandati i compiti di interfaccia di Commessa e tecnico- operativa verso la PA.
3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.
4. Il Fornitore si obbliga altresì a inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 19- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Fornitore deve, inoltre:
1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all’art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all’art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
4. esibire su richiesta il libro unico del lavoro;
5. comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell’inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08.
TITOLO II – PARTE TECNICA
CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI
Per Servizio di “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” si intende l’insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte dal Fornitore in fase di gara, erogato su tutte le “Aree Verdi” presso gli immobili o nelle aree indicate, di proprietà o in uso alle Amministrazioni contraenti e specificate nell’ordine di Fornitura OF/OAF.
Nella denominazione “Aree Verdi” sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi specificate nell’ordine di Fornitura OF/OAF.
Le aree saranno o associate ad edifici in uso alla PA (Pertinenze degli Edifici Pubblici) o aree pubbliche (ad es. parchi) non associate ad edifici.
L’obiettivo del servizio per il Fornitore è quello di progettare e gestire le attività del Servizio attraverso un programma di
interventi finalizzati al perseguimento di uno standard qualitativo ottimale per le singole aree, suddivise per tipologie e funzioni.
Sono a carico del Fornitore, sia per le attività ordinarie che per quelle straordinarie, tutti i prodotti di consumo nonché le attrezzature necessari all’esecuzione delle varie attività oltre che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalla lavorazione delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione e le relative modalità di esecuzione sono contenute nel presente Capitolato eventualmente migliorato dall’Offerta Tecnica proposta in sede di gara.
Il Fornitore ha, inoltre, come obiettivo l’eliminazione delle situazioni di pericolo, soprattutto con riferimento alle piante e agli alberi di maggior dimensione, provvedendo ad attuare per tempo tutto quanto necessario per la prevenzione e ove possibile l’eliminazione dei rischi, in contraddittorio con la PA.
Qualora nello svolgimento del servizio, le attività previste richiedano acquisizioni di autorizzazioni o comunicazioni ob- bligatorie, gli oneri e la gestione sono a carico del Fornitore, che deve al contempo rispettare regolamenti e norme, anche locali, nonché gestire eventuali rapporti ed interazioni con terzi, se necessari (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la disciplina delle attività rumorose temporanee, le occupazioni di suolo pubblico, le autorizzazioni per gli accessi alle ZTL ove presente, l'attivazione della procedura per il distacco temporaneo di linee elettriche aeree in ten- sione, le comunicazioni relative alle lotte obbligatorie).
Il Fornitore deve collaborare fattivamente alla funzione di controllo dell’Ente, fornendo tutte le informazioni e gli stru- menti necessari per la verifica delle prestazioni erogate.
A titolo non esaustivo il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei seguenti disposti normati nel testo vigente:
L. n. 10 del 14/1/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
Prassi di riferimento UNI/PdR 8/ 2014 “Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, proget- tazione, realizzazione e manutenzione”;
MATTM, 2017: “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”; Regolamenti comunali del verde pubblico e privato;
D.M. 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, di seguito CAM;
D. Lgs. 81/08 del 9/4/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
D. Lgs. 475/92 del 4/12/1992 ““Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”;
D. Lgs. 17/10 del 27/1/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
D.M 11/4/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legisla- tivo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
Circolare n. 23 del Ministero del Lavoro del 22/7/2016 “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”;
Regolamenti comunali in materie relative a verde, tutela igienico-sanitaria, rumore, occupazioni di suolo pubblico, traf- fico, gestione dei rifiuti, lotta alla zanzara tigre e/o comunque pertinenti alle attività del servizio;
Legge 987 del 18/6/1931 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi”;
D. Lgs. 386 del 10/11/2003, n. "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
Legge Xxxxxxx X.X. x. 00 del 06/7/ 2007 “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
D. Lgs. 75 del 29/4/ 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Legge Xxxxxxx X.X. 00 gennaio 2004, n. 3 “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della Tassa Fitosanitaria Regionale. Abrogazione delle Leggi Regionali 19 Gennaio 1998, N. 3 E 21 Agosto 2001, N. 31”;
D.M. 22/1/2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150”;
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
D.M. 29/2/2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”;
D.M. 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Xxxxxxxx, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica Italiana”
Determinazione Regione E.R. n. 10800 del 6/7/2018 “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Xxxxxx-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. Actinidiae”
D.M. 17/3/2016 “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Crisicoccus xxxx Xxxxxx nel territorio della Repubblica italiana”
DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";
D.M. del 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Xxxxxx.)”;
Legge Xxxxxxx X.X. 00 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” e “Manuale pubblicato dalla Regione Xxxxxx-Romagna per monitorare lo stato di salute dei giganti tutelati” pubblicato dal Servizio Fitosanitario della Regione Xxxxxx-Romagna;
T.U. leggi sanitarie X.X. 00 luglio 1934, n. 1265;
Legge Xxxxxxx X.X. 00/00/0000 n. 19 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”;
Deliberazione della Giunta Regionale 20/5/2019, n. 785 “Approvazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi - Anno 2019”;
Linee Guida Regionali “Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - Linee guida per gli operatori dell’Xxxxxx-Romagna 2020” capp. 5 e 6 e “Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2020”;
D. Lgs. 475 del 04/12/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”;
D. Lgs. 10 del 02 /01/1997 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di prote- zione individuale»;
D. Lgs. 285 del 30/04/1992 «Nuovo codice della strada”;
D.P.R. 495 del 16/12/ 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
D.M. 22/01/2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale de- stinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
20.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
20.1.1 Requisiti generali del servizio
Le attività di Manutenzione e Pulizia Aree Xxxxx devono essere svolte secondo le specifiche di seguito illustrate, secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare) e comunque in maniera tale da garantire il perseguimento di uno standard qualitativo ottimale per le singole aree, suddivise per tipologie e funzioni.
Resta inteso che, al termine del rapporto, le Aree Xxxxx e quanto in esse contenuto, compresi i sistemi mobili quali fioriere e vasi, sono e restano di esclusiva proprietà della PA. Il Fornitore è obbligato a fornire tutte le indicazioni (attività e trattamenti svolti ecc) ed il supporto necessario a ritrasferire le Aree Verdi alla PA.
Le attività di manutenzione delle Aree Xxxxx devono essere effettuate dal Fornitore secondo le migliori tecniche di giar- dinaggio e devono garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo.
Le attività possono essere effettuate tutti i giorni compreso il sabato, con esclusione delle sole giornate festive del ca- lendario.
Le irrigazioni devono essere effettuate preferibilmente in orario serale, di primo mattino e comunque nell’orario migliore per le necessità di quanto da irrigare, con la frequenza necessaria al perfetto mantenimento di tutte le piante e superfici erbose per tutto il periodo dell’anno secondo le necessità, nel rispetto di regolamenti, anche locali.
Le fasce orarie devono essere comunque definite nel PDS. La PA si riserva la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento delle Aree Verdi affidate, di modificare le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo neces- sario preavviso al Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi.
Le attività di Manutenzione e Pulizia Aree Verdi devono essere coerenti con gli ultimi Criteri Ambientali Minimi pubblicati, come specificato nel successivo articolo dedicato.
20.1.2 Anagrafe Tecnica
Il servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” comprende le attività di censimento e di restituzione grafica delle infor- mazioni relative alle Aree Verdi oggetto dell’OF, genericamente definite di Anagrafe Tecnica, svolte secondo le modalità di seguito elencate e indicate dal Fornitore in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare).
Il Fornitore dovrà altresì aggiornare per tutta la durata del Contratto tutte le informazioni raccolte nella fase iniziale e consegnare, al termine dell’appalto, tutti i censimenti aggiornati alla data di riconsegna delle Aree Verdi.
20.1.2.1 Piano di gestione e Manutenzione e Censimento Aree verdi
Il Fornitore, a partire dal P.D.S. presentato, che è anche un piano di manutenzione e gestione delle Aree Verdi realizzato a partire dalle informazioni raccolte e scambiate con l’Amministrazione, realizzerà entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto una Anagrafica Tecnica digitale sotto forma di censimento delle aree oggetto dell’appalto, svolgendo le attività previste e indicate in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare). Tali attività dovranno produrre informazioni coerenti con il livello denominato 1 “anagrafica area gestita” dei CAM e specificatamente nella scheda B livello 1 “Cen- simento obbligatorio per tutti i comuni: anagrafica aree gestite” che prevede, al minimo:
• associazione di codice alfanumerico che individui univocamente ciascuna località gestita;
• identificazione di un Nome area e la sua classificazione in base alla destinazione d’uso della tipologia di verde (vedi Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pub- blici Giardini, Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sosteni- bile);
• classificazione ISTAT;
• intensità di fruizione;
• perimetro, che rappresenta su mappa l’area gestita.
Le attività di cui al presente paragrafo sono obbligatorie per ogni O.F. e comprese nel canone.
20.1.2.2 Censimento Alberature e Catasto Alberi
Il Fornitore deve censire le alberature e predisporre il Catasto alberi relativo alle alberature di proprietà pubblica che ricadranno all’interno delle aree gestite e censite di cui al precedente articolo Per ciascuna pianta vanno rilevate/identi- ficate una numerazione univoca (codice Pianta), il codice area di collocazione, la posizione geografica (coordinate geo- grafiche), la specie (ed il nome comune), le caratteristiche (diametro tronco, altezza pianta, diametro chioma, fase di
sviluppo) e l’eventuale stato di protezione della stessa. Alle informazioni generali andranno poi, secondo quanto previsto dal Fornitore in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare), aggiunte informazioni accessorie quali ad es. analisi di stabilità ecc.
Le attività di cui al presente paragrafo sono obbligatorie per ogni O.F. e comprese nel canone.
20.1.2.3 Censimento di tutti gli elementi del Verde pubblico
Il Fornitore, in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare), può proporre detta attività descrivendo le modalità di svolgimento ed esecuzione del Censimento di tutti gli elementi del Verde pubblico, sulla base del modello dati di cui al livello 3 dei CAM.
L’attività, se proposta in sede di offerta, è obbligatoria per ogni O.F. e compresa nel canone.
20.1.3 Materiali ed Attrezzature
I materiali da impiegare, le attrezzature ed i macchinari destinati al servizio dovranno avere caratteristiche corrispon- denti a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché nei CAM; in mancanza di particolari prescri- zioni dovranno essere delle qualità indicata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare) e comunque non essere nocivi alla salute di persone od animali.
A titolo minimo si ricorda che, come previsto dai CAM:
• i residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, de- vono essere preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove tecnicamente possibile , utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno (eccedenze compostate con le idonee modalità), coerentemente con eventuali indicazioni della PA, anche in considerazione delle implicazioni igienico sanitarie connesse e in termini di sicurezza;
• le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono es- sere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area (tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente ecc.);
• gli interventi meccanici nell’esecuzione delle opere di manutenzione devono essere svolti evitando danni alle specie vegetali presenti (danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici, come il taglio, impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l’esecuzione di tagli) e sono privilegiate le attrezzature ad alimentazione elettrica adeguate in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell’area verde.
Qualora le strategie di difesa per la cura delle piante con metodi fisico-meccanici non si rivelino sufficientemente efficaci, si devono applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150. Nelle aree frequentate devono altresì essere garantiti l’informazione alla cittadinanza ed i requisiti previsti dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l’utilizzo di prodotti fitosanitari in applicazione della normativa vigente. Il per- sonale che esegue i trattamenti fitosanitari deve essere in possesso del certificato di abilitazione all’utilizzo di detti pro- dotti. Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari debbono essere correttamente funzionanti e manute- nute.
Relativamente ai trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici è cura del Fornitore verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal Ministero della Salute, che siano idonee ad uso in aree urbane
e che non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò accada, il trattamento deve essere ripetuto. Il Fornitore deve comunicare alla PA i nominativi delle persone preposte nonché il numero del patentino valido.
Per l'uso dei Prodotti fertilizzanti il Fornitore deve determinare le specifiche esigenze nutritive, allo scopo di razionaliz- zare le concimazioni ed evitare rischi eccessivi nell’apporto di nutrienti al suolo. È proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzabili compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, letame e/o materiali minerali e materiali vegetali di recupero.
Il Fornitore si dovrà munire di tutti gli strumenti, attrezzature e mezzi necessari a svolgere le attività progettate in modo sicuro; tutte le attrezzature dovranno essere opportunamente marchiate IMQ, CE o altri marchi equivalenti.
In ogni caso le attrezzature dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche con riferimento alla cosiddetta “direttiva macchine” ed ai previsti controlli periodici.
20.1.4 Attività manutentive
Le attività manutentive, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le Aree Verdi affidate, comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la manutenzione delle Aree Verdi, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi, oltre alle potature di tutte le essenze arboree individuate nell' OF/OAF;
• la cura delle piante in fioriere e vasi, all’interno ed all’esterno di fabbricati, individuate nell' OF/OAF;
• il controllo della staticità delle piante individuate nell' OF/OAF;
• il rimpiazzo, delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e forma simili a quelle che do- vessero seccarsi per cause connesse alla cattiva manutenzione o a cause comunque ascrivibili al Fornitore. Per quelle, invece, che dovessero essere abbattute in seguito alla valutazione dei rischi o a cause naturali o impre- vedibili, è a carico del Fornitore il rimpiazzo, fino alla soglia del 5% delle piante in OF, per tipologia, (con arro- tondamento per eccesso all’unità). Il rimpiazzo superiore al 5%, così come quello per i casi di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, etc., è a carico dell’Ente che può comunque richiederne l'esecuzione mediante ricorso alla quota extra-canone. Le sostituzioni, a canone o in extra-canone, prevedono tutte le attività finalizzate alla garanzia di attecchimento;
• la fresatura delle ceppaie in seguito agli abbattimenti sopra previsti, con le medesime quote ed attribuzioni a canone o extra-canone;
• la fornitura delle sementi;
• la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di complemento (recin- zioni, cordoli, vasi etc.);
• la gestione dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito al loro smaltimento, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 20.1.6;
• la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione.
Il Fornitore, relativamente al controllo della staticità delle piante, deve valutare il rischio mediante attività di monitorag- gio a dettaglio crescente e comunicare tempestiva alla PA le eventuali necessità di cura, abbattimento o di altra attività da adottarsi sulle piante pericolanti.
Il Fornitore deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua coerenti con quanto previsto in sede di offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare).
Il Fornitore può, coerentemente con quanto previsto in sede di offerta tecnica, prevedere sistemi di irrigazione dotati di temporizzatori regolabili per programmare il periodo di irrigazione e di igrometri per misurare l’umidità del terreno (o pluviometri per misurare il livello di pioggia) e bloccare automaticamente l’irrigazione quando l’umidità del terreno è sufficientemente elevata.
Il Fornitore può richiedere alla PA la possibilità di messa in opera di impianti non stabili, ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto dell’appalto, senza oneri aggiuntivi per la PA, che può autorizzare per iscritto la richiesta.
Il Fornitore in sede di offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare) deve riportare l’indicazione delle attività manutentive che intende realizzare, la frequenza delle stesse, anche mediante schede, come definito nei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 18 del disciplinare di gara.
Il Fornitore deve provvedere all’esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato eventualmente migliorate e integrate da tutte le attività di cui all’offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare).
Sono considerate obbligatorie le seguenti attività minime:
Prati e Superfici erbose:
Il taglio del tappeto erboso deve essere effettuato con cadenza periodica tutto l’anno in modo che l’altezza del prato sia sempre compresa tra i 5 cm (min) ed i 15 cm (max) e deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, anche muniti di raccoglitore e, nei luoghi non accessibili, a mano e con decespugliatori comprendendo i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di piante ed arbusti, ponendo particolare attenzione al non provocare danni al colletto degli alberi. Devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio “mulching”. Nel caso in cui vengano meno le condizioni di frequenza dello sfalcio tali da non poter eseguire taglio “mulching”, sono comunque compresi rasatura e sgombero delle erbe. Nelle aree destinate a parcheggio in autobloccanti con essenza, i tagli della superficie erbosa interstiziale devono essere eseguiti mantenendo l’altezza del manto erboso non oltre 5 cm: la fre- quenza del taglio deve essere di conseguenza calcolata. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria. Qualsiasi prodotto di risulta del taglio (materiali inerti presenti e vegetazioni sfalciate), nel più breve tempo possibile, dovrà essere gestito secondo quanto previsto dai CAM. Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del manto erboso, moria di piante formanti siepi o gruppi di arbusti) dovranno essere prontamente riparati dal Fornitore a sua cura e spese.
La concimazione delle superfici a verde va eseguita con idonei concimi che contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute mentre gli ammendanti debbono es- sere compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. È proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). Lo spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi
meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone. I tipi di concimi da usare saranno scelti sulla base di un’analisi preliminare, fatta sul terreno, delle condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione, tenuto conto, laddove applicabili, dei requisiti previsti dai CAM.
La pacciamatura, per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua, deve essere svolta dal Fornitore con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani alberi.
La raccolta delle foglie, almeno prima di ciascuno sfalcio se presenti, e dei rifiuti, almeno una volta al mese, deve essere eseguita tempestivamente e con cura, con frequenza eventualmente migliorata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare); le foglie delle piante spoglianti o sempreverdi, cadute a fine ciclo vegetativo sui prati e sulle aree oggetto d’appalto, devono essere raccolte con cura, alla frequenza stabilita. Tutti i rifiuti organici ed inorganici presenti sui prati e su tutte le aree oggetto di appalto, per qualsiasi motivo, devono essere raccolti alla frequenza stabilita e gestiti secondo le modalità di cui al successivo art. 20.1.6.
La disinfestazione del prato deve essere eseguita mediante l’irrorazione delle necessarie sostanze fungicide ammesse in aree urbane, con uso di mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone.
L’eliminazione delle erbe infestanti sviluppatesi spontaneamente deve essere eseguita con regolarità e, comunque, ogni volta e laddove ritenuto necessario. In particolare sulle zone a prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque. È consentito l’uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche necessarie per l’utilizzo in area urbana a norma di legge. Il Fornitore è tenuto a comunicare il tipo di diserbante che intende utilizzare, totale o selettivo che sia.
Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee
All'interno delle aiuole l'eventuale presenza delle essenze erbacee prevede comunque lo svolgimento delle attività pre- viste sopra per Prati e Superfici erbose.
Trattamento anticrittogamico ed antiparassitario. Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l’applica- zione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’im- piego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale. In ogni caso, tale trattamento deve essere effettuato utilizzando prodotti ammessi dalla vigente legislazione.
Alberi e superfici alberate:
Le attività di seguito indicate vanno svolte per esemplari fino a 30 metri di altezza. Le attività obbligatorie minime sono descritte nel seguito, mentre le modalità di dettaglio ed eventuali offerte migliorative saranno da descrivere in offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare), suddivise per classi che saranno altresì quotate singolarmente; le classi individuate sono:
1) esemplari fino a 12 metri di altezza e con un diametro di chioma fino a 10 metri;
2) esemplari da 12 a 23 metri di altezza;
3) esemplari da 23 a 30 metri di altezza;
le attività relative ad alberi di altezza maggiore saranno svolte mediante eventuale ricorso all’extracanone.
Controllo della staticità. Il Fornitore deve eseguire costantemente il monitoraggio ed il controllo scrupoloso e
approfondito della staticità delle essenze arboree e, in particolare, degli alberi ad alto fusto, provvedendo a comunicare per iscritto, in tempi compatibili rispetto alle condizioni riscontrate, con una dettagliata relazione redatta da professionista abilitato (agronomo), la rilevata instabilità e predisponendo un progetto per l’eventuale ancoraggio e/o comunque per le attività necessarie per la salvaguardia della sicurezza. È compresa la realizzazione di tali attività fino all’abbattimento della pianta.
La rimozione materiale a seguito di cadute accidentali. Qualora si verifichi la caduta accidentale di alberi, il Fornitore è tenuto alla rimozione ed allontanamento dei materiali e al reintegro della situazione precedente in accordo con le indicazioni della PA. Se la caduta dovesse verificarsi in un giorno festivo e l’albero ostruisse o comunque costituisse pericolo il Fornitore dovrà provvedere, nonostante la festività, alla rimozione immediata.
La concimazione delle piante ed arbusti va eseguita con idonei concimi che contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute, mentre gli ammendanti debbono essere compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. È proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). Lo spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone.
Potature: La potatura secca deve essere iniziata in generale entro il mese di gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e sagomate con ri- monda dei rami secchi e del seccume, con cadenza annuale. La potatura di formazione e di rimonda degli alberi ad alto fusto e degli arbusti deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo. Per i tagli di diametro superiore a 5 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante. Sono compresi gli oneri della raccolta e del trasporto di tutti i materiali di risulta, come da successivo art. 20.1.6.
Particolare attenzione deve essere prestata alle piante che siano in situazioni di interferenza con altri manufatti, percorsi pedonali, viabilità stradale, al fine della gestione di tali interferenze nel rispetto delle condizioni vegetative.
Spollonatura: Deve essere prevista l'attività di spollonatura: durante la fase vegetativa sono obbligatori, nelle piante ove necessario, almeno due cicli di spollonatura manuale al piede.
Xxxxx obbligatorie da normativa e trattamento anticrittogamico ed antiparassitario: Relativamente alle lotte obbliga- torie di legge deve essere eseguito il monitoraggio con segnalazione immediata alla PA delle eventuali criticità e conte- stuale attivazione dei relativi protocolli in emergenza per scongiurare il diffondersi delle patologie, comprensivi delle comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti e, ove necessario, alla popolazione: ove necessario, i trattamenti devono essere ripetuti.
Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso un monitoraggio calendarizzato e, ove emergessero criticità, con l’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che ove utilizzati, devono essere di origine naturale, nel rispetto delle vigenti normative e individuati come idonei all’uso dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, anche con particolare attenzione al loro uti- lizzo in aree urbane. L'attività deve essere effettuata da personale abilitato e specificatamente formato relativamente ai rischi specifici del prodotto fitosanitario utilizzato, con attrezzatura preferibilmente a basso impatto ambientale, comun- que nel rispetto delle vigenti normative, in particolare dei CAM.
Siepi e cespugli
Sono compresi nella definizione gli esemplari fino a circa 3 metri di altezza e larghezza media fino a 1,5 metri.
Potatura secca o invernale. La potatura secca delle siepi e dei cespugli deve essere iniziata in generale entro il mese di gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume, con cadenza annuale. Ai tagli, sugli esem- plari arborei, deve essere applicato apposito mastice protettivo e cicatrizzante e l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto dei CAM.
Potatura di rimonda. La potatura deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo, nel rispetto dei CAM e delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”.
Potatura verde o estiva. le piante fiorenti sui rami lignificati dell’anno precedente, subito dopo la fioritura, devono essere potate in modo da accorciare o asportare, secondo le esigenze, i vecchi rami che hanno fiorito nell’anno. Cespugli, arbusti e siepi vanno potati anche più volte l’anno al fine di mantenere sempre la forma naturale o forzata e facilitare fioriture e sviluppo vegetativo;
Trattamento anticrittogamico ed antiparassitario. Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso un monito- raggio calendarizzato e, ove emergessero criticità, con l’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, mec- canici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che ove utilizzati, devono essere di origine naturale, nel rispetto delle vigenti normative e individuati come idonei all’uso dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, anche con particolare attenzione al loro utilizzo in aree urbane. L'attività deve essere effettuata da personale abilitato e specificatamente formato relativamente ai rischi specifici del prodotto fitosanitario utilizzato, con attrezzatura preferibilmente a basso impatto ambientale, comunque nel rispetto delle vigenti normative, in particolare dei CAM.
Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)
Le operazioni da eseguire devono essere individuate secondo la necessità derivante dalle caratteristiche vegetative dell’essenza.
Manutenzione piante in vaso. Le essenze a dimora nei vasi, fioriere e cassette vanno mantenute nelle migliori condi- zioni, secondo le tecniche di coltivazione correnti, curando in particolare la scerbatura dei contenitori, nonché il reinte- gro delle essenze secche e la pulizia dei vasi da eventuali carte e oggetti vari in occasione di ogni intervento, con la cadenza indicata in offerta.
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenerle, comunque, nel miglior aspetto in tutti i periodi dell’anno, integrando le operazioni richieste con quanto si renda a tal fine necessario e aumentando le frequenze previste dal capitolato o offerte in fase di gara. Tale aumento di attività e frequenze non prevede ulteriore compenso per il Fornitore, oltre a quanto previsto a Canone.
Non è prevista la modifica (sostituzione e piantumazione essenze fiorifere, etc.)
L’attivazione e la disattivazione dell’impianto di irrigazione si intende sotto la responsabilità del Fornitore. Le quantità di acqua utilizzate nei vari periodi devono essere preventivamente concordate con la PA, cui il Fornitore si impegna a se- gnalare tempestivamente eventuali guasti nell’impianto di irrigazione.
I materiali di risulta devono essere gestiti secondo quanto previsto all'art. 20.1.6.
20.1.5 Altre Attività previste dal servizio
Il Fornitore è tenuto ad effettuare anche le seguenti attività:
Tutela igienica delle aree verdi. il Fornitore è tenuto alla pulizia della superficie dei parchi e dei giardini, alla raccolta di carta, di plastica, ecc. e di quant'altro si trovasse sulle aree anzidette. Particolare cura dovrà essere posta nella raccolta ed asporto delle foglie cadute durante la stagione autunnale, sui tappeti erbosi, aree in generale e sui vialetti dei parchi. Tutti i prodotti di risulta dovranno essere gestiti secondo quanto previsto al successivo art. 20.1.6.
Trattamento contro la zanzara tigre. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle Linee Guida Regionali “Per una strategia integrata di lotta alle zanzare - linee guida per gli operatori dell’Xxxxxx-Romagna 2020” attivando il trattamento larvicida con i prodotti previsti e comunicando alla PA l’avvenuta conclusione della singola campagna di trattamento.
Manutenzione cordoli e aree inghiaiate. Cordoli e perimetri delimitanti le aiuole e le aree inghiaiate o pavimentate nel verde vanno mantenuti costantemente diserbati. Le riquadrature dei marciapiedi, ove sono a dimora alberi e cespugli, vanno mantenute costantemente pulite da rifiuti e diserbate. È consentito l’uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche necessarie per l’utilizzo in area urbana a norma di legge. La superficie dei viali e vialetti deve essere mantenuta, ove previsto e su richiesta della PA, con uno strato di almeno 1,5 cm di brecciolino fino da giardino che dovrà essere fornito dal Fornitore e sparso su viali e piazzali in modo uniforme.
Manutenzione delle recinzioni in legno. Le attività di manutenzione devono riguardare sia le recinzioni in legno già esistenti sia quelle che dovessero essere realizzate successivamente.
Manutenzione delle piante tappezzanti. Tutte le specie tappezzanti devono essere mantenute costantemente scerbate, pulite da foglie, carta od altro e devono essere curate come necessarie; inoltre devono essere previste irrigazioni, conci- mazioni, potature, trattamenti antiparassitari e raschiatura.
Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso un monitoraggio calendarizzato e, ove emergessero criticità, con l’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che ove utilizzati, devono essere di origine naturale, nel rispetto delle vigenti normative e individuati come idonei all’uso dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, anche con particolare attenzione al loro uti- lizzo in aree urbane. L'attività deve essere effettuata da personale abilitato e specificatamente formato relativamente ai rischi specifici del prodotto fitosanitario utilizzato, con attrezzatura preferibilmente a basso impatto ambientale, comun- que nel rispetto delle vigenti normative, in particolare dei CAM.
20.1.6 Gestione dei rifiuti e rinvenimenti
Il Fornitore si intende come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività relative al servizio in appalto ai sensi del D. Lgs. 152/06 ed è responsabile della loro corretta gestione, del relativo trasporto, deposito temporaneo e conferimento/riutilizzo, nonché delle autorizzazioni relative a tali attività e della conformità alle norme ed alle autorizzazioni di procedure e mezzi.
Il deposito temporaneo di materiali di scarto non è ammesso: il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione.
Lo smaltimento dei rifiuti conseguenti all’attività di pulizia delle Aree Verdi, ove catalogabili come rifiuti abbandonati su aree pubbliche ovvero su aree private comunque soggette ad uso pubblico, può essere effettuato nel rispetto degli
eventuali accordi tra il Comune e il gestore del servizio relativi a tale fattispecie.
È possibile che nelle aree verdi nel corso del servizio siano rinvenuti escrementi, siringhe, mascherine protettive o altro materiale a rischio biologico. Lo smaltimento, fatti salvi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori che rimangono in capo al Fornitore in quanto al Datore di Lavoro, deve essere gestito dal Fornitore nel rispetto delle vigenti normative di settore.
20.1.7 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il servizio deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e clausole contrattuali definiti dai CAM disponibili sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione dedicata al Green Public Procurement.
Le attività proposte in offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare) debbono perciò essere sviluppate in coerenza e nel rispetto degli stessi.
CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Per l'esecuzione dell'appalto sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l’Amministrazione e il Fornitore si devono dotare:
ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE
L’organico che il Fornitore deve destinare all’espletamento delle attività previste dalla convenzione nonché dai singoli OF/OAF, per tutta la rispettiva durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica per eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato, nel PDS e nelle Schede Tecniche proposte in sede di gara.
In particolare deve essere rispettato quanto proposto in sede di gara relativamente all’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.
Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche e le eventuali abilitazioni necessarie a realizzare correttamente il Servizio riducendone gli impatti ambientali.
Il Responsabile di Commessa e i preposti delle squadre per le attività da eseguirsi sul verde devono avere quale requisito minimo un attestato di qualifica di “manutentore del verde” ottenuto in seguito al percorso formativo di cui alla Confe- renza Stato Regioni del 22/2/2018 e, comunque, il personale impiegato in ciascuna attività deve svolgere mansioni coe- renti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e abilitazioni possedute, anche nel rispetto dei CAM.
Inoltre il Fornitore è responsabile della costituzione delle squadre, per le diverse tipologie di attività, in modo che cia- scuna squadra abbia tutte le abilitazioni di norma, generiche e specifiche delle attività, per poter costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo.
Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna delle aree, l’elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi per la PA completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie. Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di foto- grafia, con indicazione del nome e cognome e della qualifica. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività.
Tutto il personale impiegato dal Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali, atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.
Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:
• Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
• Contenuti del DUVRI e delle prescrizioni contenute in eventuali autorizzazioni ottenute, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell’emergenza delle singole aree di intervento;
• Disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti e/o utenti dell’Amministrazione e sui modi per eliminare tali negative influenze;
• Normativa pertinente;
• Corrette modalità di intervento;
• Corrette modalità nell’uso di macchine e attrezzature;
• Corrette modalità di applicazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti, concimi ai fini della prevenzione della conta- minazione del suolo e della gestione delle risorse idriche;
• Elementi di pericolosità e rischio per la salute e l’ambiente dei prodotti utilizzati;
• Corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
• Procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale in particolare sui temi della gestione dei materiali ed attrezzature e dei rifiuti (ad esempio a seguito di attività manutentive);
• Modalità di conservazione dei documenti relativi alle aree;
• Corretta gestione degli apparecchi di misura, dei sistemi e metodi di acquisizione e gestione dati;
• Progettazione;
• Codici di comportamento nazionale e dell'Ente, per quanto applicabili.
L’Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.
Il Fornitore dovrà con sollecitudine comunicare all’Amministrazione ogni evento infortunistico.
ART. 22 - FIGURE DELL’AMMINISTRAZIONE
Le figure dell’Amministrazione contraente sono:
• Il Responsabile Unico del Procedimento con ruolo e funzioni individuate dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida 3 dell’ANAC e/o da ulteriori disposizioni normative;
• Il Direttore dell’Esecuzione con ruolo e funzioni di cui al Titolo III del D.M n. 49 del 7/3/2018 in attuazione dell’art. 111 c.2 del D. Lgs. 50/2016;
• Eventuali uno o più Direttori Operativi per svolgere i compiti di cui all’art. 101 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibili nonché per coadiuvare il Direttore dell’Esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del suddetto D.M n. 49 del 7/3/2018.
Nel caso in cui le attività extracanone dovessero configurarsi come lavori e si verifichino le condizioni di cui al D. Lgs. 81/08 per la nomina delle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la PA dovrà provvedere alla relativa nomina, con oneri a proprio carico.
CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Sono da considerarsi a carico dell’Amministrazione e perciò non a carico del Fornitore:
• la fornitura relativa ai consumi di acqua per irrigazione relativamente agli impianti di irrigazione e alle reti idri- che, se già esistenti;
• la fornitura relativa ai consumi di energia elettrica;
• per la ricarica delle apparecchiature, per l’uso associato alle attività del presente capitolato, a batteria e/o per il funzionamento delle apparecchiature a filo, ove già presente un punto di fornitura;
• ulteriori forniture specificate in fase di PDS da identificarsi nel PDS stesso.
Tutte le forniture di cui ai punti precedenti debbono essere identificate e quantificate in fase di PDS.
L’amministrazione mette a disposizione, su richiesta del Fornitore, gli impianti di irrigazione esistenti, i punti di fornitura idraulici ed elettrici e quant'altro valuta utile al corretto svolgimento delle attività di cui al presente servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad informare il Fornitore di eventuali interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sulle aree in appalto ovvero di altre prestazioni, a carico dell'amministrazione stessa, che possono avere effetti sul presente servizio.
ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
L’Amministrazione svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni, anche con specifico riferimento ai CAM ed al Rapporto annuale.
L’attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste (anche attraverso l’analisi dei rapporti di intervento, del Sistema Informativo se proposto ecc.) e la qualità del servizio offerta dal Fornitore.
L’amministrazione può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità), così come può svolgere controlli in contradditorio (ad es. quelli relativi alla qualità dell’esecuzione del servizio) con un delegato del Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall’orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contradditorio.
Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l’esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI
La modalità di remunerazione del servizio in oggetto è costituita da un canone bimestrale determinato secondo le for- mule illustrate di seguito.
Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’i-esima area verde indicata nell’ordine di Fornitura è calcolabile quale somma tra le varie componenti del canone sotto definite e relative alla composizione e presenza di elementi nell’i-esima area verde stessa.
Espresso in equazione, per l’i-esima Area Verde, diviene:
Ci = Cpi + Cai + Cti +Csi + Cvi
Dove:
Ci = canone annuale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” per l’iesima Area Verde;
Cpi = canone annuale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Prati e Superfici erbose” relativo alle aree a prato o superficie erbosa presenti nell’i-esima Area Verde;
Cai = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee” dell’i-esima Area Verde;
Cti = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Alberi e superfici alberate” dell’i- esima Area Verde;
Csi = canone annuale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo alle superfici a “Siepi e cespugli” dell’i- esima Area Verde;
Cvi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)” dell’i-esima Area Verde.
Nel caso in cui il servizio oggetto sia relativo ad un Area verde, indicata nell’ordine di Fornitura OF, che non comprenda tutti gli elementi di cui all’equazione precedente, la quota di canone relativa agli elementi assenti sarà automaticamente pari a 0.
Esempio: Un edificio presenta al proprio interno superfici a “Prati e Superfici erbose”, aree con “Aiuole fiorite e/o piantu- mate con essenze erbacee” e alcuni “Alberi e superfici alberate”; il canone relativo deriverà dall’equazione:
Ci = Cpi + Cai + Cti
Ove i termini hanno il significato sopra definito.
Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” è poi calcolato come somma estesa a tutte le Aree verdi indicate nell’ordine di Fornitura OF e perciò facenti parte del servizio; specificatamente:
𝑛
𝐶 = ∑ 𝐶𝑖
𝑖=0
Con n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.
Il canone bimestrale è un sesto (1/6) del canone annuale; specificatamente:
CB = C/6
Dove:
CB: canone bimestrale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi”. C: canone annuale per il Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi”.
Al canone bimestrale vengono aggiunte la/e componente/i relative agli oneri per la sicurezza come meglio specificato al successivo art. 25.6.
Le varie componenti del canone annuale del Servizio “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” sopra definite vengono calco- late singolarmente secondo le metodologie di seguito descritte. Sono comunque sempre calcolate come prodotto tra un prezzo specifico, espresso perciò come prezzo/unità di misura, ed una quantità espressa nell’unità di misura. Le unità di misura variano al variare della tipologia di componente del canone per essere più rappresentative in funzione della componente rappresentata.
Il canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Prati e Superfici erbose” è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell’OF, come prodotto della superficie erbosa (unità di misura m2) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato 1 al presente capitolato “Elenco Prezzi”) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.
Specificatamente:
Cpi = Spi X Pp
𝑛
𝐶𝑝 = ∑ 𝐶𝑝𝑖
𝑖=0
Cpi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Prati e Superfici erbose” dell’i-esima Aree Verdi;
Spi = Superficie erbosa dell’i-esimaAree Verdi, espressa in m2;
Pp = Prezzo Specifico del servizio relativo all’area a “Prati e Superfici erbose” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Cp = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo alle aree a “Prati e Superfici erbose” dell’OF;
n =numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.
Il canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee” è calcolato, per ogni i-esima Area Verde compresa nell’OF, come prodotto della superficie ad aiuola erbosa (unità di misura m2) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato 1 al presente capitolato Elenco Prezzi) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree verdi.
Specificatamente:
Cai = Sai X Pa
𝑛
𝐶𝑎 = ∑ 𝐶𝑎𝑖
𝑖=0
Dove:
Cai = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee” dell’i-esima Area Verde;
Sai = Superficie ad aiuola dell’i-esima Area Verde, espressa in m2;
Pa= Prezzo del servizio relativo all’area a “Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Ca = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo all’area a “Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee” dell’OF;
n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.
Il canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Alberi e superfici alberate” è calcolato per ogni i-esima Area Verde compreso nell’OF, come prodotto del numero di alberi, suddiviso per classi di altezza, (unità di misura: numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti, per classi, (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) sog- getti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le Aree Xxxxx.
Specificatamente:
Dove:
Cti = Nt1 X Pt1 + Nt2 X Pt2 + Nt3 X Pt3
𝑛
𝐶𝑡 = ∑ 𝐶𝑡𝑖
𝑖=0
Cti = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Alberi e superfici alberate” dell’i- esima Area Verde;
Nt1 = Numero degli alberi della classe T1) esemplari fino a 12 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 10 metri dell’i-esima Area Verde;
Nt2 = Numero degli alberi della classe T2) esemplari da 12 a 23 metri di altezza, dell’i-esima Area Verde; Nt3 = Numero degli alberi della classe T3) esemplari da 23 a 30 metri di altezza, dell’i-esima Area Verde;
Pt1 = Prezzo del servizio relativo a “Alberi e superfici alberate” per alberi della classe T1) esemplari fino a 12 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 10 metri, pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Pt2 = Prezzo del servizio relativo a “Alberi e superfici alberate” per alberi della classe T2) esemplari da 12 a 23 metri di altezza, pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Pt3 = Prezzo del servizio relativo a “Alberi e superfici alberate” per alberi della classe T3) esemplari da 23 a 30 metri di altezza, pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Ct = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Alberi e superfici alberate”; n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.
Il canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo alle superfici a “Siepi e cespugli” è calco- lato per ogni i-esima area verde compreso nel Contratto come prodotto della superficie lineare (unità di misura lun- ghezza) delle siepi e cespugli per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare).
Specificatamente:
Dove:
Csi = Lsi X Ps
𝑛
𝐶𝑠 = ∑ 𝐶𝑠𝑖
𝑖=0
Csi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo alle superfici a “Siepi e cespugli” dell’i- esima Area Verde;
Lsi = Lunghezza delle siepi e cespugli dell’i-esima Area Verde;
Ps = Prezzo del servizio relativo all’area a “Siepi e cespugli” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribas- sato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Cs = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo alle superfici a “Siepi e cespugli”; n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.
Il canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)” è calcolato per ogni i-esima Area Verde compresa nel Contratto come prodotto del numero (unità di misura numero) di fioriere e vasi per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare).
Specificatamente:
Cvi = Nvi X Pv
Dove:
𝑛
𝐶𝑣 = ∑ 𝐶𝑣𝑖
𝑖=0
Cvi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)” dell’i-esima Area Verde;
Nvi = Numero dei vasi o fioriere dell’i-esima Area Verde;
Pv = Prezzo del servizio relativo a “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);
Cvi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione e Pulizia Aree Verdi” relativo a “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)”;
n = numero delle Aree Verdi oggetto del contratto.
25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO E/O DEI COMPONENTI DELLE AREE VERDI
La PA può variare il numero delle Aree Verdi di cui all’OF in aumento esclusivamente mediante ricorso all’OAF, come specificato al precedente art. 8.
La PA può variare il numero delle Aree Verdi di cui all’OF in diminuzione mediante comunicazione scritta: ciò comporta una variazione del Canone a partire dal successivo bimestre.
A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone “C” dell’importo relativo all’area verde esclusa Ci.
Nel solo caso in cui una Area Verde inserita nell’OF (o porzione di essa) sia temporaneamente interessata da attività da parte della PA incompatibili con il presente servizio, è consentita la sospensione del servizio e successiva riattivazione mediante comunicazione scritta al Fornitore. La sospensione del servizio è ammessa una sola volta nel periodo di vigenza del contratto. La variazione del canone opera come sopra descritto, sia in riduzione che in aumento, con decorrenza dal bimestre successivo alla ricezione delle predette comunicazioni.
La PA può mantenere invariato il numero delle Aree Verdi di cui all’OF, ma ridurre le componenti delle Aree Verdi stesse mediante comunicazione scritta ove identifica chiaramente la tipologia per la quale richiede la sospensione del servizio (ad es. per l’iesima Area Verde richiede la sospensione del servizio relativo a “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)”). La sospensione di una o più tipologie relative ad una Area Verde comporta una variazione del Canone che si realizza a partire dal successivo bimestre.
A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone “Ci” dell’iesima Area Verde della componente relativa a quanto sospeso (per l’esempio di cui sopra verrà posto pari a 0 la componente Cvi relativa all’iesima Area Verde).
25.2 EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO
L’Amministrazione può stanziare un importo extra-canone a consumo per remunerare attività e interventi di manuten- zione straordinaria aggiuntivi rispetto alle attività già previste e remunerate a canone fino a un valore massimo pari al 20% del valore del Canone di cui all’Ordinativo di Fornitura.
Detto stanziamento può essere effettuato in fase di avvio contrattuale, e specificatamente nel PDS allegato all’OF all’atto della sottoscrizione, o successivamente, mediante OAF, e conseguentemente solo nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione e fino al valore massimo complessivo sopra indicato.
L’importo extra-canone formalizzato all’interno dell’OF e/o dell’OAF non risulta vincolante per l’Amministrazione che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell’importo stanziato.
L’importo extra-canone, indicato nel PDS, concorrerà nella sua interezza al computo del valore dell’Ordinativo di Forni- tura.
Sono da considerarsi attività da remunerare Extra canone le attività e gli interventi di Manutenzione straordinaria o di modifica delle Aree Xxxxx non compresi nel canone, nonché tutte le attività non comprese nel canone e che si rendessero necessarie o utili.
L’importo del singolo intervento viene computato utilizzando i listini di riferimento e manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4. Qualora non siano presenti voci di prezzo nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione straordinaria, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in con- traddittorio tra le parti.
Il Fornitore è tenuto a presentare un preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell’intervento, da sottoporre all’approvazione della PA che, in forma scritta, lo autorizza entro il termine del mese in cui il preventivo viene presentato, previa verifica di capienza della quota Extra canone. Il Fornitore ha l’obbligo di verificare anch’esso la capienza e di darne comunicazione, dopodiché rende nota la data di inizio attività e, al termine, consegna un Rapporto di intervento che deve essere sottoscritto per accettazione dal Direttore dell’esecuzione.
Il costo dell’intervento viene fatturato nella prima fatturazione successiva alla verifica di regolare esecuzione dell’inter- vento stesso, come quota extra canone. Nel caso in cui in un periodo di fatturazione vengano accettati più di un inter- vento, la quota extra canone sarà la somma dei relativi importi. Errori nella verifica della capienza sono da considerarsi a carico del Fornitore che si assume l’onere degli interventi stessi per la quota eventualmente eccedente la capienza.
25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO
I listini di riferimento, di seguito riportati, al netto del ribasso offerto, verranno utilizzati in ordine decrescente ai fini della contabilizzazione e/o remunerazione degli interventi extra-canone come precedentemente previsti e sono:
I. Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Xxxxxx-Romagna come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016;
II. Prezzario on line Regione Veneto: Elenco Prezzi e Costi parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori;
III. Prezzi informativi edito dalla Tipografia di genio civile (DEI);
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’inter- vento da parte del Fornitore, al netto del corrispondente ribasso offerto.
Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dai prezzari sopra citati, si procederà all’analisi prezzi in con- traddittorio tra il Fornitore e la PA.
25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA
Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell’intervento come opera non compiuta, impiegata per gli interventi di extra-canone di cui sopra, sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (Cm) - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione, nonché dei prezzari o listini ufficiali vigenti (si faccia riferimento ai listini sopra citati) – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50 calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell’utile d’impresa.
Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 26,50% di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:
Pm = Cm x (1 + 0.26,5 x (1- Sm))
Dove:
Pm = corrispettivo della manodopera Cm = costo della manodopera
Sm = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.
25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone
A titolo di remunerazione per l’erogazione del Servizio oggetto del presente Capitolato, viene riconosciuto al Fornitore un corrispettivo bimestrale, nei termini e alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato e migliorate in sede di Offerta Tecnica.
Il Fornitore emette la fattura almeno 10 giorni solari dopo il termine di ogni Bimestre in cui viene erogato il Servizio, allegando un documento riassuntivo delle attività bimestrali e relativo importo del canone e dell’eventuale extra canone maturato, con puntuale riferimento all’OF e agli eventuali OAF.
Nel documento riassuntivo dovranno essere esplicitati:
▪ l'importo complessivo da fatturare;
▪ l’importo complessivo da fatturare differenziato per ogni Area Verde per il servizio attivato;
▪ l’importo complessivo per il singolo Bimestre, dato dal canone annuo diviso in sei parti uguali (esplicitato anch’esso in fattura) e dall’eventuale quota extra canone maturata nel bimestre come da Capitolato, con relativi oneri della sicurezza (si veda art. 25.6);
▪ l’aliquota IVA;
▪ eventuali conguagli.
L’Amministrazione contraente può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento riassuntivo stesso e, conseguentemente, della fattura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo Bimestre, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.
L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all’erogazione del Servizio alle singole Aree verdi, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali che sono o che saranno previste dalla normativa vigente o per scopi di Bilancio dell’amministrazione medesima.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un documento amministrativo, anche non fiscale, con la suddivisione degli oneri secondo le modalità ritenute più idonee dalla stessa, al fine di svolgere le proprie valutazioni ed attività amministrative.
25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza
La definizione dei prezzi unitari a base d’asta è stata effettuata mediante una valutazione delle attività sulla base dell’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Xxxxxx-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, anche in considerazione dell’attuale situazione caratterizzata da notevoli incognite rispetto all’evolversi della pandemia daCovid-19, sulla base della Valutazione ricognitiva dei rischi standard di cui all’art. 3 dell’allegato 2 al presente capitolato e con riferimento all’Elenco Regionale di cui sopra (anche nella sua specifica Elenco prezzi per le misure di sicurezza anti Covid-19 approvato con D.G.R. n. 1009 del 3/8/2020), vengono definite sul totale di ciascun Lotto due percentuali pari a:
• 1% dell’importo totale di ciascun Lotto, per Oneri della sicurezza;
• 0,2 % dell’importo totale di ciascun Lotto, per Oneri della sicurezza per le misure per contrastare la diffusione del Covid-19.
Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF, saranno poi quantificati in fase di dettaglio del DUVRI da parte della PA, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza per le misure per contrastare la diffusione del Covid-19 verranno applicati solo per i bimestri in cui siano vigenti, anche parzialmente sul periodo, provvedimenti volti alla prevenzione della diffusione del virus.
25.7 Revisione Prezzi Unitari
La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale mediante l’applicazione dell’indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA) in misura pari al 100% dei medesimi Prezzi Unitari.
Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore all’Amministrazione, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l’anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all’art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208. Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1.È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle
cessioni stesse.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell’Am- ministrazione/Ente debitrice.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.
Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, che sarà verificata dalle amministrazioni/enti aderenti.
Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione/Ente con- traente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto di- chiarato.
3. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finan- ziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa. Copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Il RUP
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale”
ELENCO PREZZI
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI SITUATE PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).
CIG LOTTO 1: 850325974E CIG LOTTO 2: 8503285CC1 CIG LOTTO 3: 8503321A77
PREZZI UNITARI DEI SERVIZI A CANONE
Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nel Capitolato eventualmente migliorate in Offerta dal Fornitore, i prezzi unitari annuale “PxBA” base d’asta, ove x è il generico pedice di prezzo, su cui dovranno essere effettuati ribassi in “Offerta Economica”, sono quelli riportati nella successiva Tabella.
Tabella: “SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI” | |||
Codice voce | Voce | Valore | Unità di misura |
PpBA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo a “Prati e Superfici erbose” a Base d’asta | 1,10 | Euro/m2 |
PaBA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo a “Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee” a Base d’asta | 4,00 | Euro/m2 |
Pt1BA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad “Alberi e superfici alberate” per alberi della classe T1) esemplari fino a 12 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 10 metri a Base d’asta | 82,00 | Euro/unità |
Pt2BA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad “Alberi e superfici alberate” per alberi della classe T2) esemplari da 12 a 23 metri di altezza a Base d’asta | 105,00 | Euro/unità |
Pt3BA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad “Alberi e superfici alberate” per alberi della classe T3) esemplari da 23 a 30 metri di altezza a Base d’asta | 134,00 | Euro/unità |
PsBA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo alle superfici a “Siepi e cespugli” a Base d’asta | 2,70 | Euro/m (lineare) |
PvBA | Prezzo unitario annuale del servizio relativo ad “Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)” a Base d’asta | 1,00 | Euro/unità |
ALLEGATO 2 al “Capitolato tecnico prestazionale”
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI SITUATE PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).
CIG LOTTO 1: 850325974E CIG LOTTO 2: 8503285CC1 CIG LOTTO 3: 8503321A77
1. PREMESSA
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una sin- gola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavora- tiva oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti”.
A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli ag- giuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto e va ade- guato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali oneri non sono soggetti a ribasso.
Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui, nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui, ora, all’articolo 3, comma 2, lett. I, del decreto legislativo n. 50/2016 nel testo vigente o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che po- trebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il con- tratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza pre- senti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intel- lettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplo- sive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.
Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L.488/1999, e che la Città metropolitana di Bologna agisce quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 66/2014, la stessa è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard.
Si precisa che, i singoli contratti per l'attivazione del Servizio vengono stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (OF). Pertanto sarà cura delle medesime Amministrazioni Contraenti integrare il predetto documento, prima dell’emissione dell’OF, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’ese- cutore, integra gli atti contrattuali.
In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della gara, che potrebbero po- tenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
2. DEFINIZIONI
Di seguito sono riportati i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.
PA/Amministrazione/i Contraente/i: La/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Forni- tura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; Fornitore: L’operatore economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbli- gandosi a prestare i servizi ivi previsti;
Datore di Xxxxxx: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizza- zione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spet- tano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
DUVRI standard: Il presente documento.
DUVRI: Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione/Ente Contraente è tenuta a redigere, integrando il DUVRI standard predisposto dalla Città metropoli- tana di Bologna (Soggetto Aggregatore).
Lavoratore: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD
Sono di seguito indicate le principali interferenze e rischi specifici dei luoghi che possono ragionevolmente prevedersi
nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.
Oltre ai rischi connessi alle lavorazioni e/o immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi i se- guenti rischi:
• rischi interferenziali dovuti alla compresenza nell’area di personale e/o utenti delle Amministrazioni contraenti e/o di altri istituzioni, enti, associazioni e/o in generale soggetti, che a vario titolo possono essere responsabili della attività presenti in ciascuna area;
• rischi interferenziali dovuti compresenza nell’area di lavoratori di altre ditte e/o aree di cantiere individuate all’interno dell’area;
• investimento per movimento/transito di mezzi di altre ditte, utenti o personale delle Amministrazioni con- traenti;
• rischi interferenziali dovuti presenza nelle zone, immediatamente adiacenti all’Area verde, in cui sia necessario accedere o che siano comunque oggetto di interferenze con l’attività, di traffico urbano o extraurbano, perso- nale e/o utenti delle Amministrazioni contraenti, altri soggetti e/o mezzi;
• rischio biologico per Covid 19, in relazione alle attività interferenti;
• caduta, inciampo, contusioni, scivolamento per luoghi di lavoro con forte acclività e/o scivolosità;
• caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto;
• caduta in luoghi di lavoro con cavedi o aperture nel vuoto;
• cedimento strutturale di ambienti di lavoro, quali rami di alberi pericolanti;
• urti e/o contatti per presenza di mezzi mobili e o altri ostacoli vari nei luoghi di lavoro;
• contusione e/o ferimento per proiezione di materiale lapideo o di altra natura da parte delle attrezzature;
• elettrocuzione per contatto con linee aeree in tensione, presenti sull’Area verde o in aree adiacenti ma con caratteristiche di interferenza;
• elettrocuzione per contatto con altri elementi in tensione presenti sull’area;
• annegamento;
• presenza di ostacoli in quota;
• ribaltamento di mezzi/PLE per fondo sconnesso, non idoneità delle caratteristiche di portanza del terreno, pre- senza di sottoservizi/porzioni vuote di manufatti, inclinazione del terreno, scarpate, opere di sostegno e/o opere provvisionali;
• incendio per attività di manipolazione di sostanze infiammabili (esempio rifornimento mezzi);
• rischio chimico per uso di prodotti per trattamenti;
• polvere;
• rumore;
• rischio biologico per possibile presenza anche occulta nelle Aree verdi di escrementi, siringhe, mascherine pro- tettive o altro materiale a rischio biologico;
• rischio biologico per possibile presenza nelle aree di insetti, zecche, rettili anche velenosi;
• taglio per possibile presenza anche occulta nelle Aree verdi di materiale acuminato o tagliente, conseguente rischio biologico per possibile presenza del clostridium tetani;
• ferimento per possibile presenza occulta nelle Aree verdi di armi.
Il presente documento dovrà essere integrato dalla singola Amministrazione Contraente con i rischi specifici e da inter- ferenza specifici, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed individuando i costi della sicurezza specifici dell’OF.
Si precisa che in sede di DUVRI standard i costi della sicurezza sono stati valutati come meglio specificato nell’art. 25.6 del Capitolato.
Nella predisposizione del DUVRI, la PA promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti interessati dalle interferenze, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; il Fornitore coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto, segnalando all’interno del DU- VRI nello specifico le modalità esecutive che intende operare, i nominativi dei lavoratori interessati ed i relativi ruoli per la sicurezza in coerenza con il proprio DVR, la propria valutazione dei rischi in relazione alla specificità dei luoghi.
Il DUVRI dovrà essere oggetto di aggiornamenti costanti durante l’esecuzione del contratto per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, con, ad esempio, comunicazioni da parte del Fornitore relativi alla presenza di nuovo personale, nonché in caso di modifiche di tipo tec- nico, logistico e organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste quali ad esem- pio:
• presenza di interferenze obbligate e non previste in precedenza;
• presenza di ulteriori rischi aggiuntivi diversi da quelli già previsti;
• necessità di eseguire operazioni non programmate;
• necessità di accedere o spostarsi in zone di lavoro diverse da quelle preventivamente individuate.
In fase di redazione del DUVRI, particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione delle interferenze anche in con- siderazione della possibile molteplicità di soggetti coinvolti (anche minori), in quanto il Fornitore, oltre che rapportarsi con la PA, potrebbe doversi rapportare con le istituzioni, enti, associazioni e/o altri soggetti che a vario titolo possono essere responsabili della attività presenti in ciascuna Area verde. Sarà cura della PA informare e coinvolgere gli eventuali altri soggetti di cui sopra relativamente all’attivazione del contratto con il Fornitore, con modalità e contenuti da valu- tare in ciascun caso. Il Fornitore dovrà porre particolare cura nel visionare, rispettare (e far conoscere e rispettare al personale operativo) le disposizioni in merito alla sicurezza ed alla gestione dell’emergenza previste da parte dei soggetti a ciò preposti in ciascuna area e a collaborare con una corretta preventiva informazione circa i tempi di intervento e per la verifica delle possibili modalità di minimizzazione delle interferenze. Ove la minimizzazione delle interferenze non sia possibile o sia realizzabile in misura ritenuta insufficiente a garantire le necessarie condizioni di sicurezza, saranno, di concerto, valutate segregazione delle aree, modalità di esecuzione e sorveglianza.
Particolare attenzione dovrà essere posta da parte del Fornitore, relativamente al rischio interferente di contusione/fe- rimento di altri soggetti per la possibile proiezione di oggetti durante l’uso delle attrezzature da taglio. Il rischio potrà essere abbattuto agendo in termini di tempistiche di intervento (minimizzazione dell’interferenza), di procedure (con riferimento ad esempio anche alla verifica della presenza e integrità dei carter di protezione), fino alla segregazione delle aree ed alla segnalazione preventiva e/o vigilanza, soprattutto in aree con possibile presenza di minori o in vici- nanza a confini tra aree a possibili destinazioni diverse.
Pur trattandosi di un appalto di servizi, si segnala che alcuni rischi tra quelli che potrebbero verificarsi sono ricompresi nell’allegato XI al D. Lgs. 81/08 “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori” (in particolare si segnalano i punti 1., 2., 4., 5.) e dovranno essere pertanto approfonditi adeguatamente in particolare relativamente alle interferenze effettive e, da parte del Fornitore, in relazione ai ruoli del personale e alle modalità esecutive.
Una particolare casistica di rischi interferenziali è, inoltre, quella dovuta a presenza di traffico urbano o extraurbano, nelle zone, immediatamente adiacenti all’Area verde, in cui sia necessario accedere o che siano comunque oggetto di interferenza con l’attività. In tale contesto il personale che viene segnalato per operare in presenza di traffico urbano o extraurbano dovrà essere adeguatamente formato come da normativa vigente e dovranno essere applicate le norme specifiche, nonché le prescrizioni conseguenti a ordinanze sul traffico e/o occupazioni di suolo pubblico.
Il DUVRI, ottenuto dall’integrazione del presente DUVRI standard, e i relativi successivi aggiornamenti ove necessari, sottoscritto dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.