Circolare 2008/18
Circolare 2008/18
Direttive di investimento – assicuratori
Investimenti nel patrimonio vincolato e utilizzo di prodotti finanziari derivati nel settore assicurativo
Riferimento: Circ. FINMA 08/18 «Direttive di investimento – assicuratori» Data: 20 novembre 2008
Entrata in vigore: 1° gennaio 2009
Ultima modifica: 26 giugno 2013 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento] Concordanza: sostituisce la Dir. UFAP 9/2006 «Direttiva di investimento» (in tedesco e francese) del 12 giugno 2006 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
LSA art. 17-20, 22, 37, 51, 56, 87
OS art. 56, 57, 68, 70-95, 96, 97, 100-109, 139
OS-FINMA art. 1
Allegato 1: Descrizione dei metodi di valutazione per gli immobili
Allegato 2: Esempio di una verifica di due diligence per gli investimenti alternativi Allegato 3: Esempi relativi a operazioni su derivati
Allegato 4: Modello di convenzione dell’Associazione Svizzera dei Banchieri Allegato 5: Elenco delle limitazioni nel patrimonio vincolato
Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx
Tel. x00 (0)00 000 0000, fax x00 (0)00 000 0000
Destinatari | |||||||||||||||||||||
LBCR | LSA | LBVM | LICol | LRD | Altri | ||||||||||||||||
Banche | Gruppi e congl. finanziari | Altri intermediari | Assicuratori | Gruppi e congl. assicurativi | Intermediari assicurativi | Borse e operatori | Commercianti di val. mobiliari | Direzioni di fondi | SICAV | Società in accomandita per ICC | SICAF | Banche depositarie | Gestori patrimoniali di ICC | Distributori | Rappresentanti di ICC esteri | Altri intermediari | OAD | IFDS | Assoggettati OAD | Società di audit | Agenzie di rating |
X |
I. Campo di applicazione | nm. | 1-15 |
A. Struttura | nm. | 1 |
B. Quadro sintetico delle basi legali | nm. | 2 |
C. Patrimonio vincolato | nm. | 3-14 |
a) Patrimonio vincolato separato | nm. | 8-11 |
b) Portafogli assicurativi stranieri | nm. | 12-14 |
D. Impiego di strumenti finanziari derivati | nm. | 15 |
II. Principi relativi al patrimonio vincolato | nm. | 16-139 |
A. Definizione, scopo e obbligo di costituzione | nm. | 16 |
B. Principi di base | nm. | 17-22 |
a) Utilizzo | nm. | 17-19 |
b) Divieto di gravame e di compensazione | nm. | 20-22 |
C. Copertura | nm. | 23-31 |
a) Obbligo di copertura permanente | nm. | 23-26 |
b) Obbligo di copertura per le assicurazioni sulla vita legate a partecipazioni | nm. | 27-31 |
D. Prescrizioni di base concernenti gli investimenti nel patrimonio vincolato | nm. | 32-70 |
a) Criteri generali per l’attribuzione degli elementi al patrimonio vincolato | nm. | 32-40 |
b) Principi di investimento | nm. | 41-62 |
aa) Sicurezza | nm. | 46-51 |
bb) Redditività | nm. | 52 |
cc) Diversificazione | nm. | 53-59 |
dd) Liquidità | nm. | 60-62 |
c) Rispetto dei principi di investimento per importi legali di modesta entità | nm. | 63-65 |
d) Investimenti indiretti: prima acquisizione, ristrutturazioni | nm. | 66-70 |
E. Limitazioni | nm. | 71-84 |
F. Requisiti posti all’impresa di assicurazione | nm. | 85-127 |
a) Strategia di investimento | nm. | 85-87 |
b) Regolamento di investimento | nm. | 88-101 |
c) Organizzazione | nm. | 102-116 |
aa) Gestione degli investimenti | nm. | 104-111 |
bb) Gestione dei rischi e controllo ai sensi degli art. 78, 96 e 97 OS | nm. | 112-116 |
d) Regolarità dei provvedimenti necessari | nm. | 117-118 |
e) Verifica della solvibilità dei debitori | nm. | 119-120 |
f) Garanzia del mantenimento del valore effettivo | nm. | 121-127 |
G. Custodia degli elementi patrimoniali | nm. | 128-133 |
a) Custodia in Svizzera | nm. | 128-131 |
b) Custodia all’estero | nm. | 132-133 |
H. Elementi patrimoniali investiti all’estero | nm. | 134-137 |
I. Rendiconto all’attenzione della FINMA | nm. | 138-139 |
III. Disposizioni sulle singole forme di investimento | nm. | 140-563 |
A. Depositi in contanti | nm. | 141-145 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 141-143 |
b) Requisiti speciali | nm. | 144 |
c) Valutazione | nm. | 145 |
B. Prestiti obbligazionari, obbligazioni convertibili | nm. | 146-155 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 146-151 |
b) Valutazione | nm. | 152-155 |
C. Prodotti strutturati e crediti cartolarizzati | nm. | 156-207 |
a) Prodotti strutturati | nm. | 156-179 |
aa) Definizione | nm. | 156-157 |
bb) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 158-161 |
cc) Computo e valutazione | nm. | 162-177 |
dd) Requisiti speciali | nm. | 178 |
ee) Limitazioni | nm. | 179 |
b) Crediti cartolarizzati | nm. | 180-207 |
aa) Definizione | nm. | 180-181 |
bb) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 182-189 |
cc) Requisiti speciali | nm. | 190-203 |
dd) Limitazioni | nm. | 204-205 |
ee) Valutazione | nm. | 206-207 |
D. Altri riconoscimenti di debito | nm. | 208-219 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 208-210 |
b) Elementi non ammessi | nm. | 211-216 |
c) Requisiti speciali | nm. | 217-218 |
d) Valutazione | nm. | 219 |
X. Xxxxxx e altri titoli di partecipazione quotati | nm. | 220-227 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 220-223 |
b) Elementi non ammessi | nm. | 224 |
c) Limitazioni | nm. | 225 |
d) Valutazione | nm. | 226-227 |
F. Immobili | nm. | 228-281 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 228-249 |
aa) Tipologie di edifici | nm. | 230-232 |
bb) Immobili in diritto di superficie | nm. | 233-235 |
cc) Immobili non attribuibili | nm. | 236-246 |
dd) Uso misto | nm. | 247-249 |
b) Limitazioni | nm. | 250-253 |
c) Valutazione | nm. | 254-269 |
aa) Investimenti diretti | nm. | 258-262 |
bb) Società immobiliari | nm. | 263-264 |
cc) Immobili in diritto di superficie | nm. | 265 |
dd) Plausibilizzazione delle valutazioni | nm. | 266-269 |
d) Dossier completo per ogni immobile computato | nm. | 270-281 |
G. Ipoteche | nm. | 282-305 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 282-283 |
b) Elementi non ammessi | nm. | 284-285 |
c) Limitazioni | nm. | 286-288 |
d) Valutazione | nm. | 289-303 |
aa) Valutazione al valore nominale | nm. | 289 |
bb) Limiti di prestito | nm. | 290-296 |
cc) Determinazione del valore venale degli oggetti gravati | nm. | 297-299 |
dd) Correzione del computo | nm. | 300-301 |
ee) Verifica del valore venale degli oggetti gravati | nm. | 302-303 |
e) Dossier completo per ogni ipoteca computata | nm. | 304-305 |
H. Investimenti alternativi | nm. | 306-364 |
a) Definizione | nm. | 306-310 |
b) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 311-322 |
c) Requisiti speciali | nm. | 323-345 |
aa) Requisiti posti a organizzazione, know-how e processo di investimento dell’impresa di assicurazione | nm. | 327-332 |
bb) Requisiti posti alla gestione (e al controllo) dei rischi | nm. | 333-335 |
cc) Due diligence | nm. | 336-337 |
dd) Monitoraggio dei rischi legali | nm. | 338-341 |
ee) Requisiti per l’investimento in fondi di fondi | nm. | 342-345 |
d) Limitazioni | nm. | 346-359 |
e) Valutazione | nm. | 360-362 |
f) Piano relativo agli investimenti alternativi | nm. | 363-364 |
I. Strumenti finanziari derivati | nm. | 365-518 |
a) Principi | nm. | 365-395 |
aa) Campo di applicazione | nm. | 365 |
bb) Impiego di strumenti finanziari derivati | nm. | 366-367 |
cc) Obbligo di copertura per l’impiego di derivati | nm. | 368-380 |
dd) Strategia di investimento | nm. | 381-385 |
ee) Requisiti posti all’organizzazione e al personale | nm. | 386-395 |
b) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 396-472 |
aa) Basi legali | nm. | 396 |
bb) Disposizioni generali | nm. | 397-403 |
cc) Derivati ammessi a copertura delle consistenze patrimoniali | nm. | 404-436 |
dd) Derivati ammessi a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali | nm. | 437-445 |
ee) Derivati ammessi per la preparazione di acquisizioni | nm. | 446-458 |
ff) Derivati ammessi per l’incremento dei proventi | nm. | 459-462 |
gg) Combinazioni ammesse | nm. | 463-466 |
hh) Prodotti strutturati | nm. | 467 |
ii) Operazioni ed elementi non consentiti | nm. | 468-472 |
c) Limitazioni | nm. | 473-479 |
aa) Derivati a copertura di posizioni patrimoniali | nm. | 473 |
bb) Derivati a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali (secondo il punto III.I.b.dd.bbb.) | nm. | 474 |
cc) Derivati per la preparazione di acquisizioni e per l’incremento dei proventi | nm. | 475-477 |
dd) Computo delle esposizioni ai limiti dell’underlying | nm. | 478-479 |
d) Valutazione | nm. | 480-487 |
aa) Valore di mercato e valore conforme ai livelli di mercato | nm. | 480-483 |
bb) Disposizioni speciali di computo | nm. | 484-487 |
e) Condizioni quadro giuridiche, accordi di netting | nm. | 488-518 |
aa) Disposizioni legali | nm. | 488-492 |
bb) Master agreement (MA, contratti quadro) ammessi | nm. | 493-497 |
cc) Ulteriori regolamentazioni per le transazioni con controparti estere | nm. | 498-499 |
dd) Netting opinion | nm. | 500-505 |
ee) Costituzione di garanzie | nm. | 506-513 |
ff) Requisiti per i prodotti derivati standardizzati | nm. | 514 |
gg) Rappresentazione delle operazioni su derivati nel patrimonio vincolato | nm. | 515-518 |
J. Investimenti collettivi e fondi a investitore unico | nm. | 519-563 |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 519-525 |
b) Requisiti speciali posti agli investimenti collettivi | nm. | 526-528 |
c) Requisiti speciali posti ai fondi a investitore unico | nm. | 529-549 |
aa) Disposizioni generali | nm. | 529-532 |
bb) Regolamento del fondo | nm. | 533-538 |
cc) Comunicazioni relative al piano di esercizio | nm. | 539-547 |
dd) Ulteriori informazioni e documenti che devono essere presentati alla FINMA unitamente alla comunicazione del piano di esercizio | nm. | 548-549 |
d) Limitazioni | nm. | 550-559 |
aa) Investimenti collettivi di capitale | nm. | 550-558 |
bb) Fondo a investitore unico | nm. | 559 |
e) Valutazione | nm. | 560-563 |
aa) Investimenti collettivi di capitale | nm. | 560-561 |
bb) Fondo a investitore unico | nm. | 562-563 |
IV. Disposizioni complementari (sul patrimonio vincolato) | nm. | 564-615 |
A. Prestito di valori mobiliari (securities lending) | nm. | 564-589 |
a) Basi legali | nm. | 564 |
b) Operazioni ammesse nel patrimonio vincolato | nm. | 565-573 |
aa) Condizioni quadro | nm. | 565-571 |
bb) Operazioni non consentite | nm. | 572 -573 |
c) Requisiti speciali | nm. | 574-586 |
aa) Contratti quadro | nm. | 574-578 |
bb) Garanzie / Collateral | nm. | 579-586 |
d) Limitazioni | nm. | 587 |
e) Valutazione | nm. | 588-589 |
B. Operazioni repo (repurchase agreement, reverse repo) | nm. | 590-595 |
a) Definizione | nm. | 590-592 |
b) Computabilità | nm. | 593 |
c) Motivazione | nm. | 594-595 |
C. Relazioni infragruppo | nm. | 596-615 |
a) Fattispecie | nm. | 596-600 |
b) Investimenti non ammessi nel patrimonio vincolato | nm. | 601-614 |
aa) Azioni proprie | nm. | 603-604 |
bb) Obbligazioni proprie | nm. | 605-606 |
cc) Prestiti a società dello stesso gruppo | nm. | 607-612 |
dd) Partecipazioni | nm. | 613-614 |
c) Valutazione | nm. | 615 |
V. Disposizioni transitorie | nm. | 616-617 |
I. Campo di applicazione | |
A. Struttura | |
La presente circolare1 è strutturata nel modo seguente: 1. indicazione dei testi rilevanti relativi a leggi e ordinanze (in carattere Times New Roman); 2. testo della circolare (in carattere Arial); 3. spiegazioni sul testo della circolare (in carattere Xxxxx xxxxxxx). | 1 |
B. Quadro sintetico delle basi legali | |
Le modalità di determinazione e di costituzione del patrimonio vincolato sono disciplinate soprattutto nelle seguenti basi giuridiche in materia di diritto di vigilanza: Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004 (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) Art. 17-20, 22, 37, 51, 56, 87 LSA Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private del 9 novembre 2005 (Ordinanza sulla sorveglianza, OS; RS 961.011) Art. 56, 57, 68, 70-95, 96, 97, 100-109, 139 OS Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 9 novembre 2005 (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza, OS-FINMA; RS 961.011.1) Art. 1 OS-FINMA | 2 |
C. Patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 17 LSA Patrimonio vincolato 1 L’impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d’assicurazione. 2 […] | 3 |
Art. 20 LSA Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici. | 4 |
La presente circolare disciplina – a integrazione delle disposizioni contenute nelle leggi e nelle ordinanze – gli aspetti dettagliati relativi agli attivi che vengono attribuiti al patrimonio vincolato. Per gli attivi che non sono iscritti sotto il patrimonio vincolato non sono previste particolari disposizioni di investimento, ad eccezione delle norme relative agli strumenti finanziari derivati (cfr. punto. I.D.2). Tali attivi non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della presente circolare. | 5 |
1 Le prescrizioni in materia di diritto di vigilanza su cui si basa la presente circolare sono riportate nel capitolo «Campo di applicazione» e nei capitoli successivi che trattano specificatamente le singole forme di investimento.
2 I punti senza ulteriore indicazione si riferiscono alla presente circolare.
Nell’ambito della vigilanza in materia di solvibilità, la FINMA richiede che gli attivi non vincolati (patrimonio libero) siano allocati e amministrati secondo principi di investimento generalmente riconosciuti. Questo principio trova applicazione anche per il patrimonio delle imprese di riassicurazione svizzere che non devono allestire alcun patrimonio vincolato. | 6 |
Le casse malati che offrono assicurazioni complementari per l’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LCA sono soggette in tale misura alla vigilanza della FINMA. Esse devono quindi costituire un patrimonio vincolato per le assicurazioni assoggettate alla vigilanza della FINMA. Gli investimenti da destinare al patrimonio vincolato sono soggetti anche alle prescrizioni della presente circolare. | 7 |
a) Patrimonio vincolato separato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 77 OS Patrimoni vincolati separati 1 Patrimoni vincolati separati devono essere costituiti per: a. le assicurazioni della previdenza professionale; b. la quota risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.1, A.2.2 e A2.3; e c. la quota risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.4, A2.5 e A2.6. 2 Per i contratti in valuta estera del portafoglio di assicurazioni svizzero può essere costituito un patrimonio vincolato separato. 3 Per i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero, per i quali all’estero non deve essere fornita nessuna sicurezza equivalente, può essere costituito un patrimonio vincolato separato. | 8 |
Ogni singolo patrimonio vincolato separato deve ottemperare alle prescrizioni della presente circolare. | 9 |
Per ogni singolo patrimonio vincolato separato trovano applicazione, per esempio, i limiti legali (cfr. punto II.E.) oppure l’obbligo di copertura (cfr. punto II.C.). | 10 |
I rami assicurativi da A2.1 ad A2.3 si riferiscono alle assicurazioni sulla vita vincolate a quote di fondi, mentre i rami assicurativi da A2.4 ad A2.6 alle assicurazioni sulla vita vincolate a portafogli di investimento interni o ad altri valori di riferimento (cfr. allegato OS). | 11 |
b) Portafogli assicurativi stranieri | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 17 LSA Patrimonio vincolato 1 L’impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d’assicurazione. 2 L’impresa di assicurazione non è tenuta a garantire secondo il capoverso 1 i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all’estero. | 12 |
Art. 73 OS Portafoglio assicurativo straniero È considerato portafoglio assicurativo straniero secondo l’articolo 17 capoverso 2 LSA il complesso dei contratti assicurativi con stipulanti domiciliati all’estero. | 13 |
Art. 77 OS Patrimoni vincolati separati […] 3 Per i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero, per i quali all’estero non deve essere fornita | 14 |
nessuna sicurezza equivalente, può essere costituito un patrimonio vincolato separato. | |
D. Impiego di strumenti finanziari derivati | |
Gli art. 100-109 OS disciplinano l’impiego degli strumenti finanziari derivati per tutte le imprese di assicurazione assoggettate alla vigilanza della FINMA. Tali disposizioni valgono indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari derivati appartengano al patrimonio vincolato oppure a quello libero. Le prescrizioni della presente circolare che disciplinano l'impiego degli strumenti finanziari derivati, specificate al punto III.I.a., trovano pertanto applicazione per tutte le imprese di assicurazione, inclusi i riassicuratori. | 15 |
II. Principi relativi al patrimonio vincolato | |
A. Definizione, scopo e obbligo di costituzione | |
Al fine di garantire i diritti degli assicurati, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza della FINMA – ad eccezione dei riassicuratori – sono obbligate per legge a dotarsi di determinati elementi patrimoniali, ossia a costituire i cosiddetti «patrimoni vincolati». L’importo legale del patrimonio vincolato viene determinato dall’entità delle riserve tecniche e da un adeguato supplemento ai sensi dell’art. 1 OS-FINMA. Gli elementi patrimoniali corrispondenti a tale importo vengono predisposti per attribuzione e sono registrati e contrassegnati con la denominazione di «patrimonio vincolato». | 16 |
B. Principi di base | |
a) Utilizzo | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 19 LSA Destinazione del patrimonio vincolato 1 Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire. 2 Se il portafoglio è trasferito a un’altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest’altra impresa, salvo decisione contraria della FINMA. | 17 |
Art. 54 LSA Liquidazione del fallimento […] 4 Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d’assicurazione garantiti in virtù dell’articolo 17. L’eccedenza è versata alla massa fallimentare. | 18 |
Attraverso il patrimonio vincolato, gli assicurati beneficiano in particolare di un substrato di responsabilità atto a garantire che, in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, le loro pretese vengano soddisfatte in via prioritaria rispetto a quelle di tutti gli altri creditori. | 19 |
b) Divieto di gravame e di compensazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 84 OS Ammissione degli elementi 1 […] 2 Gli elementi del patrimonio vincolato non devono essere gravati. I debiti dell’impresa di assicurazione non possono essere compensati con i crediti appartenenti al patrimonio vincolato. È riservato l’articolo 91 capoverso 3 (strumenti finanziari derivati). | 20 |
È esclusa qualsiasi forma di gravame a carico del patrimonio vincolato derivante da diritti di pegno, di ritenzione, di compensazione o da diritti analoghi (eccezione: cfr. punto III.I. Strumenti finanziari derivati). | 21 |
Gli elementi del patrimonio vincolato non possono in alcun modo fungere da garanzia (collateral) per i diritti di terzi nei confronti dell’impresa di assicurazione (eccezione: cfr. punto III.I. Strumenti finanziari derivati). Allo stesso modo, è vietato gravare il patrimonio vincolato anche in relazione a un’operazione di assunzione di capitale di terzi di tipo palese (p. es. crediti o pronti contro termine / repo) o occulto (p. es. vendite allo scoperto). A carico del patrimonio vincolato non può essere fatto valere alcun obbligo di versamento suppletivo. | 22 |
C. Copertura | |
a) Obbligo di copertura permanente | |
Base legale rilevante: | |
Art. 74 OS Copertura 1 L’importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79 OS). 2 Se accerta un’insufficienza di copertura, l’impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l’integrazione. | 23 |
L’impresa di assicurazione deve garantire sempre e comunque, attraverso opportuni provvedimenti di natura organizzativa, che l’importo legale nel momento considerato ai sensi degli art. 56, 57 e 68 OS sia coperto con elementi patrimoniali ammessi ai sensi degli art. 79 e 81 OS. L’entità dell’importo legale viene calcolata sulla base delle riserve detenute. Ai fini della determinazione di tali riserve, nel corso dell’anno possono essere applicate anche stime basate su dati fondati. | 24 |
L’obbligo di verifica dell’importo legale si spiega con la necessità di stanziare immediatamente ulteriori attivi a titolo di copertura del suddetto importo legale del patrimonio vincolato qualora si verifichino eventi durante l’anno che richiedono ulteriori riserve tecniche e che quindi esercitano un’influenza rilevante sull’importo legale stesso, come per esempio sinistri imprevisti, fabbisogno di reintegro delle riserve o assunzione di nuove attività operative. | 25 |
Questo obbligo non significa tuttavia che l’importo legale deve essere ricalcolato con frequenza giornaliera. In assenza di indicazioni specifiche secondo cui l’importo legale non risulta più coperto, in genere sono sufficienti stime improntate alla cautela delle variazioni rispetto all’ultimo calcolo per dare all’impresa di assicurazione la certezza che l’importo legale nel momento considerato è coperto. | 26 |
b) Obbligo di copertura per le assicurazioni sulla vita legate a partecipazioni | |
Base legale rilevante: | |
Art. 81 OS Elementi ammessi e assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni 1 Il patrimonio vincolato per la quota di risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.1, A2.2 e A2.3 può essere costituito solo con quote di investimenti collettivi di capitale aperti che rientrano nella legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale. 2 Il patrimonio vincolato per la quota di risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.4, A2.5 e A2.6 può essere costituito con elementi di cui all’articolo 79 alle seguenti condizioni: a. se le prestazioni sono legate direttamente al valore di un portafoglio di investimenti interno, le riserve tecniche devono essere costituite tramite quote corrispondenti oppure, se non sono costituite quote, tramite elementi patrimoniali che costituiscono tale portafoglio; b. se le prestazioni sono legate a un indice o a un altro valore di riferimento, le riserve tecniche devono essere costituite tramite elementi patrimoniali che corrispondono ai valori sui quali si basa il valore specifico di riferimento. | 27 |
Non è consentito effettuare la copertura delle pretese degli assicurati derivanti da assicurazioni sulla vita legate a quote di fondi per le quali devono essere costituite riserve mediante altri attivi diversi da quelli sottostanti al contratto in questione, in quanto l’impresa di assicurazione sarebbe altrimenti esposta a un ulteriore rischio di investimento (mismatch). Ciò non concerne tuttavia la copertura di un eventuale supplemento all’importo legale. | 28 |
Se nei suddetti contratti assicurativi è stabilito un termine posteriore alla scadenza dei premi per l’acquisizione degli attivi sottostanti al contratto, entro questo termine può essere computato nel patrimonio vincolato denaro in contanti per un ammontare pari ai premi non ancora investiti. | 29 |
Nel quadro della sovracopertura, gli elementi patrimoniali elencati all’art. 79 cpv. 1 OS che in nessuna circostanza e in nessun momento hanno valore negativo possono essere computati nel patrimonio vincolato. | 30 |
Abrogato | 31 |
D. Prescrizioni di base concernenti gli investimenti nel patrimonio vincolato | |
a) Criteri generali per l’attribuzione degli elementi al patrimonio vincolato | |
Affinché un elemento patrimoniale (di seguito denominato anche «investimento») possa essere attribuito al patrimonio vincolato e venga considerato come investimento di capitale consentito (di seguito anche «investimento»), devono sostanzialmente risultare soddisfatti i seguenti criteri: | 32 |
l’investimento deve corrispondere a una strategia che tiene conto sia della tipologia e della complessità delle attività assicurative svolte, sia della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione (cfr. punto II.F.a.); | 33 |
l’investimento deve essere, in linea di massima, valutabile senza alcun problema e presentare un’elevata liquidabilità in relazione alla rispettiva categoria; | 34 |
l’impresa di assicurazione deve disporre del necessario know-how tecnico-specialistico e | 35 |
applicare adeguati processi e sistemi, necessari per la selezione professionale, l’amministrazione e il controllo degli investimenti effettuati (cfr. punto II.F.c.); | |
l’impresa di assicurazione deve possedere le debite conoscenze tecnico-specialistiche e applicare i necessari processi per comprendere le conseguenze degli investimenti e delle loro singole componenti di rischio e per valutare in qualsiasi momento i rischi finanziari, giuridici e operativi; | 36 |
la solvibilità come debitore deve essere verificabile (cfr. punto II.F.e.); | 37 |
l’investimento non può essere né gravato, né compensato con crediti di terzi (cfr. punto II.B.b); | 38 |
l’investimento non può contenere rischi di assicurazione. | 39 |
Questi principi saranno oggetto di ulteriori precisazioni nel corso dei prossimi capitoli. Nel Capitolo III vengono stabilite apposite disposizioni complementari per ogni categoria di investimento. | 40 |
b) Principi di investimento | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 76 OS Principi generali 1 […] 2 Gli elementi del patrimonio vincolato sono scelti innanzitutto secondo il criterio della sicurezza, della reale situazione finanziaria nonché della struttura e dell’evoluzione attesa del portafoglio assicurativo. 3 Inoltre, con un’adeguata diversificazione occorre perseguire un reddito conforme alle condizioni del mercato e assicurare in ogni momento il prevedibile fabbisogno di liquidità. | 41 |
La selezione degli elementi patrimoniali ai fini dell’attribuzione al patrimonio vincolato avviene in base ai seguenti principi di investimento: sicurezza, redditività, diversificazione, liquidità. | 42 |
Ai fini della composizione del portafoglio, l’impresa di assicurazione deve attenersi ai principi di allocazione definiti nella propria strategia di investimento e/o nel proprio regolamento di investimento (art. 78 lett. 1 cpv. a e b OS). | 43 |
Tali principi trovano applicazione sia per gli investimenti diretti che per quelli indiretti (p. es. investimenti collettivi di capitale). | 44 |
Anche se non tutti gli obiettivi dei principi di investimento possono essere raggiunti nella stessa misura, l’impresa di assicurazione è tenuta a considerare tutti i principi di investimento in modo adeguato e secondo la propria capacità di rischio. Gli investimenti all’interno del patrimonio vincolato dovrebbero comunque essere orientati a un risultato e un’efficacia sostenibili nel lungo periodo. | 45 |
aa) Sicurezza | |
Gli investimenti nel patrimonio vincolato devono essere selezionati in modo tale da offrire un congruo livello di sicurezza, garantire cioè in qualsiasi momento che le pretese avanzate dagli assicurati siano soddisfatte. | 46 |
Non è consentita la scelta di elementi patrimoniali che potrebbero compromettere la solvibilità dell’impresa di assicurazione (p. es. elementi patrimoniali da cui possono risultare obblighi di versamento suppletivo a carico del patrimonio vincolato). | 47 |
La sicurezza degli investimenti è garantita se questi risultano sicuri sotto il profilo economico e giuridico. Per sicurezza economica si intende il mantenimento di valore del capitale e/o del patrimonio, mentre la sicurezza giuridica degli investimenti viene misurata in funzione della loro disponibilità e alienabilità. Il requisito della sicurezza economica e giuridica vale sia per gli investimenti diretti che per quelli indiretti. | 48 |
Sotto l’aspetto del mantenimento del valore del patrimonio, viene prestata particolare attenzione, per esempio, ai seguenti criteri: oscillazione di valore (volatilità) minima dell’intero patrimonio vincolato; metodo di valutazione affidabile degli investimenti; quotazione in borsa su un mercato regolamentato e liquido o altra forma di alienabilità in qualsiasi momento; livelli di qualità e di solvibilità elevati degli emittenti confermati da un’agenzia di rating riconosciuta o da un istituto analogo (cfr. anche punto II.F.e.). | 49 |
La sicurezza giuridica dell’investimento fa riferimento in particolare ai seguenti criteri: facoltà incondizionata di disporne; alienabilità illimitata e trasferibilità dei valori. | 50 |
In relazione alle prescrizioni da osservare per il principio di «sicurezza», si rimanda anche alle disposizioni speciali delle singole categorie di investimento. | 51 |
bb) Redditività | |
L’impresa di assicurazione seleziona investimenti che sono remunerativi e generano un flusso reddituale sostenibile e duraturo. Gli investimenti patrimoniali che non producono rendimenti non sono idonei per il patrimonio vincolato. Ciò vale sia per gli investimenti diretti che per quelli indiretti. Gli investimenti devono generare proventi commisurati alle condizioni di mercato (p. es. remunerazione in linea con i tassi di interesse del mercato). | 52 |
cc) Diversificazione | |
Gli investimenti devono presentare una diversificazione sufficiente e appropriata. Occorre pertanto ottenere un’adeguata combinazione tra le diverse categorie di investimento e una differenziazione degli investimenti per quanto riguarda gli emittenti degli elementi patrimoniali. | 53 |
Gli investimenti in categorie particolarmente rischiose possono essere effettuati nel patrimonio vincolato soltanto nell’ambito di un mix di allocazione improntato alla cautela e di un opportuno livello di diversificazione. La capacità di rischio dell’impresa di assicurazione deve essere tenuta in considerazione in ogni circostanza. Gli investimenti in titoli con rating inferiore all’investment grade (BBB/Baa) sono consentiti soltanto a fronte di un’elevata diversificazione della rispettiva categoria di investimento e in presenza di un adeguato know-how specialistico nel campo dei rischi di credito. | 54 |
Devono essere assolutamente evitati i grandi rischi. L’esposizione nei confronti di una singola controparte non può superare la soglia del 5% dell’importo legale nel patrimonio vincolato. Qualora l’esposizione verso una controparte ecceda tale soglia, occorre darne immediata notifica alla FINMA al fine di ottenere un’apposita autorizzazione (cfr. punto II.E. Limiti e allegato 5). I crediti nei confronti della Confederazione e di Cantoni, banche cantonali con garanzia statale, istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie o Stati con rating AAA sono esclusi dalla limitazione del 5%. La stessa esclusione vale per i crediti nei confronti di enti esteri i cui impegni sono garantiti in qualsiasi momento e integralmente da uno Stato con rating AAA. | 55 |
Gli impegni derivanti da contratti di assicurazione / polizze dovrebbero essere coperti mediante investimenti congruenti sotto il profilo valutario. Gli investimenti in valute diverse da quella di riferimento sono limitate al 20% dell’importo legale del patrimonio vincolato. È considerata valuta di riferimento la moneta in cui sono stilati i contratti di assicurazione / le polizze stipulati da parte dell’impresa di assicurazione. | 56 |
L’obiettivo della diversificazione è quello di contenere al massimo gli effetti dell’insolvenza di una o più controparti oppure la perdita di valore di uno strumento di investimento. | 57 |
Un’opportuna combinazione di allocazioni tra le diverse categorie di investimento deve tenere conto in particolare dei seguenti criteri: profilo di rischio specifico e rischio di insolvenza del debitore e/o rischio di perdita di valore delle singole classi di investimento, rendimento atteso (prospettive di redditi e utili di corso), orizzonte temporale (durata) dell’investimento, correlazione tra le categorie di investimento. | 58 |
Un’adeguata diversificazione degli investimenti in termini di debitori ed emittenti deve considerare almeno i seguenti criteri: diversi debitori / emittenti, diverse regioni geografiche in cui i debitori hanno la propria sede, diversi settori e segmenti in cui i debitori esercitano le loro attività operative. | 59 |
dd) Liquidità | |
Gli investimenti devono essere selezionati in modo tale che il fabbisogno prevedibile di risorse liquide da parte dell’impresa di assicurazione sia garantito sempre e comunque. | 60 |
La liquidabilità di un investimento dipende tra l’altro dalla durata dello stesso (p. es. obbligazioni, depositi a termine), così come dalla possibilità di cessione (vendita) dell’investimento sul mercato e/o su una borsa valori. | 61 |
In linea di principio, l’impresa di assicurazione dovrebbe scegliere investimenti che, in caso di necessità, risultano prontamente liquidabili. | 62 |
c) Rispetto dei principi di investimento per importi legali di modesta entità | |
I principi di investimento di sicurezza, redditività, diversificazione e liquidità (cfr. punto II.D.b.) devono essere rispettati, in linea generale, anche dalle imprese di assicurazione di piccole dimensioni. | 63 |
In casi motivati, le piccole imprese di assicurazione possono richiedere l’applicazione di una | 64 |
regolamentazione in deroga per il limite di controparte del 5%. Oltre alla giustificazione dello scostamento dalle disposizioni vigenti, la domanda deve contenere anche indicazioni specifiche sul debitore dei crediti di importo superiore al 5% dell’importo legale del patrimonio vincolato nonché sull’entità del limite di controparte richiesto, tenendo in debita considerazione il principio di un’adeguata diversificazione. | |
Per le piccole imprese di assicurazione che presentano soltanto un basso importo legale del patrimonio vincolato, il rigido rispetto del principio di diversificazione può risultare, in talune circostanze, sproporzionato dal punto di vista economico. | 65 |
d) Investimenti indiretti: prima acquisizione, ristrutturazioni | |
Un’allocazione (come prima acquisizione oppure a seguito di ristrutturazioni) nei cosiddetti investimenti indiretti, per esempio fondi, partecipazioni, prodotti strutturati o fondi emessi da società veicolo (special purpose vehicle, SPV) non può comportare un’elusione delle disposizioni concernenti gli investimenti diretti. | 66 |
La presente circolare contiene prescrizioni in materia di investimento in relazione a diversi strumenti indiretti: investimenti collettivi di capitale di cui al punto III.J.b., fondi a investitore unico di cui al punto III.J.c., società immobiliari di cui al punto XXX.X.x.xx. (come partecipazione > 50%) oppure secondo il punto IIl.E.a. (come società immobiliare quotata), prodotti strutturati e crediti cartolarizzati di cui al punto III.C., investimenti alternativi di cui al punto III.H. | 67 |
Le disposizioni per questi strumenti di investimento sono strutturate in modo che, a seconda del prodotto, siano richiesti requisiti qualitativi specifici e un’elevata liquidità per la totalità dello strumento stesso oppure venga invece applicato un cosiddetto approccio look through. Un’allocazione in un investimento indiretto che contiene strumenti diretti non computabili è consentita solo se risultano adempiute le disposizioni specifiche per tale investimento indiretto e se, in ragione delle sue caratteristiche, gli svantaggi comportati dalla mancata computabilità dello strumento diretto non si ripercuotono sull’investimento indiretto. | 68 |
Esempio: un’allocazione in immobili che presentano una relativa illiquidità e una valutabilità difficoltosa e non risultano quindi idonei come investimenti nel patrimonio vincolato, conformemente alla presente circolare non può essere computata come investimento ammesso anche se essa viene ristrutturata sotto una nuova veste giuridica. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui la situazione di rischio dell’investitore registra un effettivo miglioramento, come risulta dalla seguente tabella sulla base di un investimento immobiliare. | 69 |
Struttura Computabilità Motivazione Investimento diretto: no Realizzabilità e valutabilità difficoltose (punto investimento immobiliare III.F.a.) illiquido e difficilmente valutabile (p. es. stadio di calcio) Ristrutturazione in un no Viene applicato l’approccio look through, fondo a investitore unico equiparazione a un investimento diretto (punto III.J.c.aa.). Ristrutturazione in una no Viene applicato l’approccio look through, | 70 |
società immobiliare | equiparazione a un investimento diretto (punto XXX.X.x.xx.). | |
Costruzione di un prodotto strutturato con partecipazione a immobili | no | Ogni singolo elemento del prodotto strutturato e i sottostanti delle operazioni su derivati devono essere singolarmente computabili (punto XXX.X.x.xx.). |
Creazione di un investimento alternativo (p. es. un fondo di private equity), cioè un investimento in quote di una società che a sua volta detiene come valori patrimoniali gli immobili in questione | no | Gli strumenti tradizionali che non risultano computabili come investimenti diretti non possono essere trasferiti nella categoria Investimenti alternativi (punto III.H.a.). |
Creazione di un investimento collettivo ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OS | sì | Per gli investimenti collettivi sussistono tuttavia condizioni restrittive: alienabilità in qualsiasi momento su un mercato liquido e assoggettamento a un’autorità effettiva di vigilanza in materia di fondi (punto III.J.b.). Questo sistema porta a un portafoglio immobiliare liquido, diversificato e sottoposto a vigilanza. |
E. Limitazioni
Basi legali rilevanti:
Art. 83 OS Limitazioni 71
La FINMA può stabilire limitazioni per singole categorie di investimento.
Sulla base dell’art. 83 OS, per le singole categorie di investimento vengono fissate limitazioni 72
specifiche.
Ciò significa che un’impresa di assicurazione può detenere posizioni di una determinata 73
categoria di investimento fino a concorrenza della percentuale indicata come limite massimo per l’importo legale di ogni singolo patrimonio vincolato.
È obbligatorio rispettare le limitazioni di base (cfr. punto XX.X.x.xx.) e quelle vigenti per ogni 74
categoria di investimento.
Nell’ambito della sovracopertura dell’importo legale, è consentito un eventuale superamento 75
delle limitazioni fissate.
Dietro richiesta, un’impresa di assicurazione può derogare alle limitazioni delle categorie III.E. 76
(azioni e altri titoli di partecipazione quotati), III.F. (immobili), III.G. (ipoteche) appositamente contrassegnati nella tabella dell’allegato 5, nonché alle limitazioni per l’esposizione valutaria netta (cfr. punto XX.X.x.xx.), richiedendo la concessione di limitazioni apposite per queste categorie. L’approvazione di limitazioni apposite da parte della FINMA avviene alle seguenti condizioni:
l’impresa di assicurazione dimostra in modo plausibile che non si prevedono ripercussioni 77
negative sulla solvibilità dell’impresa causate dalle limitazioni proprie richieste; | |
l’impresa di assicurazione dimostra di disporre di un adeguato sistema di gestione dei rischi in relazione alle categorie di investimento in questione; | 78 |
l’impresa di assicurazione deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che, nonostante le limitazioni prescelte, i principi vigenti per il patrimonio vincolato fissati nella presente circolare continuano a essere rispettati e che si tiene in debita considerazione il rischio di una sottocopertura dell’importo legale per il patrimonio vincolato a seguito di una significativa perdita di valore di una determinata categoria di investimento. A tale riguardo, l’impresa di assicurazione deve dimostrare, attraverso appositi test, che gli scenari di stress applicati al patrimonio vincolato non portano a una sottocopertura del relativo importo legale anche utilizzando i propri limiti per le categorie di investimento designate. Gli stress test vengono effettuati con cadenza regolare. In queste misurazioni devono essere inclusi anche gli elementi patrimoniali disponibili, liberi ed esenti da gravami. | 79 |
I requisiti devono essere soddisfatti in qualsiasi momento, anche dopo la concessione dell’autorizzazione. Nel momento in cui i requisiti per i limiti propri non risultano più soddisfatti, l’impresa di assicurazione deve attenersi alle limitazioni fissate. | 80 |
Per le categorie di investimento non riportate esplicitamente in precedenza è necessario rispettare le limitazioni definite nell’allegato 5 indipendentemente dall’adempimento dei criteri sopra menzionati, in quanto determinati rischi risultano quantificabili in misura insufficiente (p. es. investimenti alternativi). | 81 |
Nell’allegato 5 sono riportati tutti i limiti vigenti per il patrimonio vincolato. Le soglie che possono essere sostituite da limiti propri dell'impresa di assicurazione nell’adempimento dei criteri sopra menzionati sono contrassegnate in modo specifico. | 82 |
I limiti devono essere rispettati costantemente. L’impresa di assicurazione deve disporre di opportuni meccanismi di controlling affinché tale requisito possa essere soddisfatto. I titoli concessi in prestito devono essere comunque inclusi nel conteggio dei limiti. | 83 |
Per gli investimenti di elementi patrimoniali del patrimonio vincolato separato ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 lett. b OS (assicurazione sulla vita legata a quote di fondi) non viene applicata alcuna limitazione. Per gli investimenti di elementi del patrimonio vincolato separato ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 lett. c OS (assicurazioni sulla vita legate a portafogli interni di investimento o ad altri valori di riferimento) è necessario osservare soltanto le limitazioni «esposizione netta a un debitore / una controparte» e «securities lending». Queste limitazioni possono tuttavia essere superate qualora prima della conclusione del contratto lo stipulante sia stato espressamente informato circa il possibile scostamento dalle stesse. | 84 |
F. Requisiti posti all’impresa di assicurazione | |
a) Strategia di investimento | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 78 OS Amministrazione degli investimenti 1 L’impresa di assicurazione dispone di: a. una strategia di investimento; […] | 85 |
2 La direzione stabilisce la strategia d’investimento e la presenta al consiglio d’amministrazione per approvazione. | |
La strategia di investimento tiene conto in modo adeguato della tipologia e della complessità delle attività assicurative esercitate. | 86 |
La strategia di investimento considera tra l’altro la situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione, i suoi impegni, il suo profilo di rischio e di rendimento e la tipologia delle operazioni assicurative svolte. | 87 |
b) Regolamento di investimento | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 78 OS Amministrazione degli investimenti 1 L’impresa di assicurazione dispone di: a. […] b. un regolamento d’investimento che garantisce l’osservanza dei principi per gli investimenti di cui all’articolo 76; […] | 88 |
Nel regolamento di investimento viene definito l’intero processo di investimento (strategia, principi, organizzazione del processo di investimento, controlling, rendiconto, ecc.), specificato in modo dettagliato in un apposito documento. L’impresa di assicurazione deve tenere in debita considerazione in particolare i seguenti temi all’interno del regolamento di investimento: | 89 |
a. principi e obiettivi di investimento, | 90 |
b. metodologie per il rispetto dei principi di investimento e delle presenti direttive di investimento, nonché delle ulteriori decisioni della FINMA, | 91 |
c. descrizione della strategia di investimento, | 92 |
d. direttive interne, limiti ed elementi consentiti, stabiliti in funzione della capacità di rischio individuale, | 93 |
e. tecniche di investimento (p. es. impiego di strumenti finanziari derivati, prestito di valori mobiliari), | 94 |
f. descrizione del processo di investimento, | 95 |
g. struttura organizzativa del processo di investimento: definizione di compiti, competenze e responsabilità delle singole unità organizzative, | 96 |
h. descrizione dei compiti del management di investimento (cfr. anche punto II.F.c.aa.), | 97 |
i. conoscenze tecnico-specialistiche, formazione, | 98 |
j. sistemi utilizzati, | 99 |
k. rendiconto interno all’attenzione delle diverse unità organizzative e tempistica dei rapporti, | 100 |
l. monitoraggio e controllo del processo di investimento (risk management e/o controllo, cfr. | 101 |
punto XX.X.x.xx.). | |
c) Organizzazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 78 OS Amministrazione degli investimenti 1 L’impresa di assicurazione dispone di: […] c. misure organizzative che assicurano che le persone incaricate dell’amministrazione e del controllo dispongono delle conoscenze necessarie per questi compiti; […] | 102 |
Le operazioni di gestione (asset management) e di controllo (risk management) relative alle attività di investimento devono essere svolte da persone indipendenti le une dalle altre. | 103 |
aa) Gestione degli investimenti | |
La gestione degli investimenti deve garantire e svolgere almeno i seguenti compiti: | 104 |
a. definizione della strategia di investimento sul piano strategico e su quello tattico (composizione degli investimenti di capitale), | 105 |
b. implementazione della strategia di investimento e del regolamento di investimento, | 106 |
c. monitoraggio e controllo dei rischi sostanziali risultanti dall’attività di investimento (rischio di mercato, di credito, di concentrazione, di liquidità, di cambio, operativo, giuridico), | 107 |
d. definizione di un processo di investimento commisurato alla complessità degli investimenti stessi, | 108 |
e. misurazione e valutazione dei risultati di investimento, tra l’altro mediante l’impiego di benchmark. | 109 |
Qualora l’impresa di assicurazione deleghi a un soggetto terzo i compiti di gestione degli investimenti, essa non viene comunque sollevata dalla responsabilità per il rispetto delle disposizioni concernenti tale attività. In particolare, l’impresa di assicurazione deve essere in grado di comprendere in qualsiasi momento il processo di investimento e di monitorare la strategia e i principi di investimento fissati, tenendo traccia contabile di tutte le transazioni. L’impresa di assicurazione è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di diritto di vigilanza e delle circolari della FINMA. | 110 |
Il trasferimento delle attività di gestione degli investimenti a terzi è soggetto a obbligo di autorizzazione da parte della FINMA, ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 lett. j LSA. | 111 |
bb) Gestione dei rischi e controllo ai sensi degli art. 78, 96 e 97 OS | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 78 OS Amministrazione degli investimenti 1 L’impresa di assicurazione dispone di: […] d. una gestione del rischio adeguata al volume degli affari e alla complessità degli investimenti. | 112 |
2 […] | |
Art. 96 OS Scopo e contenuto 1 Attraverso una gestione dei rischi adeguata alla sua attività e a meccanismi di controllo interni, l’impresa di assicurazione assicura che: a. rischi potenziali siano riconosciuti e valutati tempestivamente; e che b. i provvedimenti per evitare o coprire rischi elevati e accumulazioni di rischi siano adottati tempestivamente. 2 La gestione dei rischi comprende in particolare: a. la determinazione e l’esame regolare delle strategie e dei provvedimenti relativi ai rischi assunti dagli organi direttivi; b. […] c. procedure adeguate che garantiscano che la sorveglianza dei rischi sia integrata nell’organizzazione aziendale; d. identificazione, sorveglianza e quantificazione di tutti i rischi più importanti; e. un sistema di rapporti interni per determinare, valutare e controllare i rischi e le concentrazioni di rischi come pure i relativi processi aziendali. | 113 |
Art. 97 OS Documentazione 1 L’impresa di assicurazione documenta la sua gestione dei rischi. Essa deve essere continuamente aggiornata. 2 La documentazione comprende innanzi tutto i seguenti punti: a. descrizione dell’organizzazione della gestione dei rischi aziendale come pure delle competenze e dei responsabili; b. i requisiti posti alla gestione dei rischi; c. la politica dei rischi, compresa la tolleranza al rischio; d. la procedura per l’identificazione dei rischi più importanti come pure l’illustrazione dei metodi, degli strumenti e dei processi per misurarli, sorvegliarli e gestirli; e. l’illustrazione dei vigenti sistemi dei limiti per le esposizioni ai rischi come pure dei meccanismi di controllo; f. direttive interne dell’impresa concernenti la gestione dei rischi e dei relativi processi. | 114 |
Queste disposizioni concernenti la gestione (e il controllo) dei rischi devono essere osservate per analogia per quanto riguarda l’amministrazione degli investimenti di capitale. | 115 |
Le casse malati sono escluse dagli art. 96 e 97 OS, a condizione che la loro quota di mercato per le assicurazioni malattie complementari sia inferiore al 2% ed esse non presentino strutture di rischio complesse e nessun rischio finanziario di notevole entità (conformemente alla Circolare UFAP 11/2006 sulla nuova legislazione nell’assicurazione privata del 1° novembre 2006, concernente le disposizioni LSA per le casse malati con assicurazioni complementari). | 116 |
d) Regolarità dei provvedimenti necessari | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 76 OS Principi generali 1 L’impresa di assicurazione costituisce il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Essa elabora e definisce tali elementi cosicché essa può in qualsiasi momento dimostrare senza indugio quali valori appartengono al patrimonio vincolato e che l’importo legale del patrimonio vincolato è coperto. […] | 117 |
I provvedimenti di natura organizzativa garantiscono che la copertura dell’importo legale per | 118 |
ogni patrimonio vincolato separato possa essere sempre attestata e comprovata. | |
e) Verifica della solvibilità dei debitori | |
Per gli investimenti che non dispongono di un rating conforme agli standard di mercato e non sono valutati attraverso un mercato liquido, l’impresa di assicurazione è tenuta a rilevare e valutare almeno una volta all’anno la solvibilità del debitore (della controparte). Questo processo di verifica deve essere documentato internamente. | 119 |
La verifica della solvibilità può essere effettuata anche da parte di un soggetto esterno. | 120 |
f) Garanzia del mantenimento del valore effettivo | |
L’impresa di assicurazione deve verificare costantemente il valore dei singoli investimenti, tenendo in debita considerazione nella valutazione un’eventuale riduzione di valore conseguente a un deterioramento della solvibilità. Se il valore effettivo di un investimento appare potenzialmente pregiudicato (necessità di un impairment), ai fini del computo nel patrimonio vincolato è necessario derogare dal metodo di valutazione previsto e trattato più avanti nelle disposizioni concernenti le singole categorie di investimento (p. es. metodo dell’ammortamento dei costi per obbligazioni), effettuando il computo sulla base di un importo non superiore al valore di mercato e/o a una valutazione conforme ai livelli di mercato (cfr. art. 95 cpv. 2 OS). Ciò può riguardare in particolare i seguenti elementi previsti dall’art. 79 OS: | 121 |
a. depositi in contanti (cfr. punto III.A.), | 122 |
b. prestiti obbligazionari, obbligazioni convertibili (cfr. punto III.B.), | 123 |
c. prodotti strutturati (cfr. punto III.C.a.), | 124 |
d. altri riconoscimenti di debito (cfr. punto III.D.), | 125 |
e. ipoteche (cfr. punto III.G.), | 126 |
f. strumenti finanziari derivati (cfr. punto III.I.). | 127 |
G. Custodia degli elementi patrimoniali | |
a) Custodia in Svizzera | |
Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell’impresa di assicurazione o nel luogo della sede dell’insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) oppure consegnati a terzi. Affinché i diritti degli assicurati siano garantiti in qualsiasi momento attraverso il patrimonio vincolato, gli elementi attribuiti a tale patrimonio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia in cassaforte, è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate. Gli estratti conto e di deposito della banca devono essere contrassegnati con l’annotazione «patrimonio vincolato» (art. 86 OS). | 128 |
La custodia presso un depositario è ammessa solo se quest’ultimo risponde in Svizzera verso l’impresa di assicurazione per l’adempimento degli obblighi di custodia (art. 87 cpv. 2 OS). A tale scopo, per ogni relazione d’affari (depositi / conti) l’impresa di assicurazione e il depositario sono tenuti a firmare il cosiddetto modello di convenzione (modello di convenzione | 129 |
dell’Associazione Svizzera dei Banchieri, allegato emendato alla Circolare n. 771 D dell’ASB del 9.4.1987, cfr. allegato 4). Ai sensi dell’art. 87 cpv. 1 OS, l’impresa di assicurazione deve comunicare tempestivamente alla FINMA il depositario, il luogo di custodia, l’ubicazione di deposito, il genere di custodia nonché le relative modifiche. Deve inoltre essere imperativamente presentata alla FINMA una copia del modello di convenzione. | |
Nel modello di convenzione viene esclusa esplicitamente qualsiasi limitazione circa il diritto di disporre degli elementi nel patrimonio vincolato. Il depositario non può quindi far valere alcun diritto di pegno, di ritenzione, di compensazione o di altra natura. Resta fatto salvo l’esercizio di questi diritti soltanto per le pretese relative alla tenuta dei depositi e/o dei conti (costi, oneri, commissioni, ecc.) e per le pretese relative alle attività di collateral management conformemente alle regolamentazioni speciali nel quadro giuridico in materia di transazioni su derivati. Il modello di convenzione prevede altresì che gli elementi del patrimonio vincolato possano essere custoditi e/o contabilizzati dalla banca depositaria all’interno dei propri locali, presso una stanza di compensazione (clearing house) in Svizzera o all’estero oppure presso un depositario estero (custodian), sia in forma individuale che collettiva (custodia collettiva). Per quanto concerne gli elementi che la banca depositaria consegna a una banca corrispondente, a una stanza di compensazione o a un depositario, essa risponde nei confronti del depositante per i propri obblighi di depositaria secondo i principi dell’art. 399 cpv. 2 CO. | 130 |
Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia (art. 86 cpv. 4 OS). | 131 |
b) Custodia all’estero | |
La custodia all’estero degli investimenti comporta alcuni rischi. Anche se il depositario estero ha firmato il modello di convenzione di cui sopra, non sarebbe comunque garantito un utilizzo del patrimonio vincolato a copertura delle pretese degli assicurati. Sussiste infatti il rischio, come del resto anche in Svizzera, che un soggetto terzo (non il depositario) possa gravare il patrimonio con una restrizione della facoltà di disporre (diritto di pegno, ecc.) oppure possa comunque esercitare un’azione esecutiva sugli elementi patrimoniali. Ciò può risultare particolarmente problematico in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, qualora gli Stati esteri in questione non riconoscano il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero e assoggettino quindi tali elementi patrimoniali alla procedura di realizzazione generale da parte del curatore fallimentare. Sussiste pertanto il pericolo che gli elementi patrimoniali detenuti presso depositari esteri non possano essere ritrasferiti in Svizzera e vengano compensati con crediti esteri. In un simile caso le pretese degli stipulanti non sarebbero quindi garantite. | 132 |
Per questo motivo, in linea di principio l’utilizzo di depositari esteri è vietato. Fanno eccezione il Belgio, il Liechtenstein e il Lussemburgo, per i quali sono in corso attualmente perizie legali concernenti il riconoscimento delle procedure fallimentari in Svizzera. In tal modo, il curatore fallimentare svizzero avrebbe la facoltà di adire nei confronti del depositario presso i tribunali civili di Belgio, Liechtenstein e Lussemburgo per richiedere la restituzione dei titoli. Il depositario è dunque obbligato a rimettere al curatore fallimentare svizzero i titoli nella stessa quantità e qualità. Il modello di convenzione deve comunque essere sottoscritto, senza riserve, anche dai depositari belgi e lussemburghesi. | 133 |
H. Elementi patrimoniali investiti all’estero | |
Gli elementi patrimoniali investiti all’estero possono essere attribuiti al patrimonio vincolato solo | 134 |
se si tratta di crediti non cartolarizzati in titoli (certificati di debito non cartolarizzati, averi nei confronti di banche quali depositi a termine, conti correnti, ecc.) o di beni immobiliari situati all’estero. | |
Il problema consiste nel fatto che i certificati di debito non costituiscono valori mobiliari e quindi, nel caso in cui l’impresa di assicurazione fallisca, devono essere considerati semplici crediti derivanti da prestiti. Non può essere escluso che, in caso di fallimento, in determinati Stati venga aperta una procedura particolare in cui non risulti possibile far valere né i diritti di antergazione svizzeri né quelli esteri sul patrimonio vincolato. Sussiste inoltre il rischio che i debitori si liberino (in parte) dal loro obbligo tramite compensazione. I mutui esteri su certificati di debito non rappresentano quindi una garanzia sufficiente per poter essere attribuiti al patrimonio vincolato di un’impresa di assicurazione. Gli stessi principi trovano applicazione anche per gli immobili residenziali e commerciali ubicati all’estero. | 135 |
Gli elementi patrimoniali che si trovano all’estero possono essere attribuiti al patrimonio vincolato solo in presenza di un valore mobiliare o di una perizia legale concernente il riconoscimento delle procedure fallimentari in Svizzera e delle correlate norme giuridiche svizzere davanti alle autorità estere competenti in materia. Le eccezioni a questo principio sono consentite soltanto per quanto riguarda gli investimenti alternativi secondo il punto III.H. | 136 |
Abrogato | 137 |
I. Rendiconto all’attenzione della FINMA | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 72 OS Rapporto 1 Entro tre mesi dalla chiusura dei conti l’impresa di assicurazione comunica alla FINMA l’importo legale, calcolato separatamente per ciascun patrimonio vincolato, unitamente al registro dei valori di copertura. 2 Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera devono inoltre fornire informazioni in merito a ogni portafoglio assicurativo straniero per il quale esse devono costituire garanzie all’estero. | 138 |
La FINMA definisce annualmente le prescrizioni e il processo di rendicontazione per il patrimonio vincolato. | 139 |
III. Disposizioni sulle singole forme di investimento | |
Oltre ai principi generalmente validi di cui sopra, si applicano le disposizioni generali qui riportate. | 140 |
A. Depositi in contanti | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: | 141* |
a. depositi in contanti, segnatamente averi su conti correnti postali3 e bancari, nonché depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario; […] | |
Tra gli altri investimenti sul mercato monetario rientrano le allocazioni sul mercato monetario a breve termine con una durata residua fino a dodici mesi. | 142 |
Per quanto concerne i crediti (se il debitore ha la propria sede all’estero) classificabili come depositi in contanti, è necessario prestare attenzione alle disposizioni di cui al punto II.H. (elementi patrimoniali investiti all’estero). | 143 |
b) Requisiti speciali | |
Anche per i depositi in contanti o gli averi in conto deve essere firmato con la controparte un modello di convenzione conformemente al punto II.G. (Custodia degli elementi patrimoniali). In particolare, in tale convenzione deve essere escluso qualsiasi diritto di pegno, di ritenzione, di compensazione o diritti analoghi da parte del debitore. | 144 |
c) Valutazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 93 OS Altri elementi 1 Gli investimenti di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d’interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato. 2 Tutti gli altri elementi, compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare e i depositi a termine, sono valutati al massimo al valore nominale, tenuto conto della loro sicurezza e del loro reddito. | 145 |
B. Prestiti obbligazionari, obbligazioni convertibili | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: a. […] b. crediti espressi in importi fissi, segnatamente prestiti obbligazionari e obbligazioni a opzione nonché obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario; […] | 146 |
In generale, in questa categoria rientrano i seguenti elementi: titoli di Stato, obbligazioni di Cantoni, città / Comuni e altri enti di diritto pubblico, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali, titoli di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie, | 147 |
3 Con la trasformazione dell’ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.
obbligazioni di banche e istituti finanziari, altre obbligazioni societarie, obbligazioni di cassa di un istituto bancario autorizzato in Svizzera, obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario, obbligazioni replicate secondo il punto III.I.b.ee.bbb. | |
In questa categoria non possono essere inclusi gli investimenti che, pur emessi come obbligazioni, sono regolamentati, nelle direttive di investimento, in un’altra categoria in ragione delle loro caratteristiche. | 148 |
Esempi: cat bond, obbligazioni emesse da uno SPV, ABS / crediti cartolarizzati, CDO (cfr. punto III.C.b.). | 149 |
Per quanto riguarda le obbligazioni convertibili, è necessario tenere conto di quanto segue: per questi titoli viene operata una distinzione tra obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario e obbligazioni convertibili con carattere azionario. Se il valore dell’obbligazione convertibile è superiore al 130% del rispettivo valore nominale, essa deve essere classificata nella categoria «Azioni» (art. 79 cpv. 1 lett. e OS). Qualora, in seguito, il corso dell’obbligazione convertibile scenda nuovamente sotto la soglia del 130%, essa rimane nella categoria «Azioni». Le obbligazioni che devono essere convertite obbligatoriamente in azioni (obbligazioni con conversione obbligatoria, mandatory convertible) rientrano sempre e comunque nella categoria di cui all’art. 79 cpv. 1 lett. e OS. | 150 |
Per quanto concerne le obbligazioni di emittenti esteri, è necessario attenersi alle disposizioni del punto II.H. (Elementi patrimoniali investiti all’estero). | 151 |
b) Valutazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 88 OS Titoli a interesse fisso 1 L’impresa di assicurazione determina il valore massimo computabile per i titoli a interesse fisso, emessi in una valuta determinata, che devono essere rimborsati o ammortizzati a una data stabilita secondo il metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi. 2 Se il valore di mercato di un’obbligazione convertibile è chiaramente superiore al suo valore nominale, la FINMA può ammettere una valutazione al massimo al valore di mercato. Obbligazioni che sono obbligatoriamente convertite in azioni possono essere computate al massimo al valore di mercato. 3 Prodotti strutturati o combinazioni di strumenti finanziari comparabili a titoli a interesse fisso possono essere computati, entro limiti definiti e condizioni quadro prescritti dalla FINMA, al massimo al valore secondo il metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi. | 152 |
Art. 89 OS Metodo di ammortamento dei costi 1 Con il metodo scientifico di ammortamento dei costi è ammortizzata o rivalutata la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso durante il periodo residuo di validità del titolo nel giorno di chiusura del bilancio in modo che il tasso d’interesse interno iniziale (rendimento alla scadenza) possa essere mantenuto. 2 Con il metodo lineare di ammortamento dei costi, la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso nel giorno di chiusura del bilancio deve essere ripartita in importi uguali sulla durata residua di validità, quale ammortamento o rivalutazione. | 153 |
Art. 93 OS Altri elementi 1 Gli investimenti di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d’interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di | 154 |
mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato. 2 […] | |
Le obbligazioni convertibili che secondo il punto III.B.a. rientrano nella categoria dei crediti possono essere computate in base al metodo dell’ammortamento dei costi (art. 88 cpv. 2 OS). Le obbligazioni convertibili con carattere azionario sono computate al massimo al valore di mercato (cfr. punto III.X. Xxxxxx). | 155 |
C. Prodotti strutturati e crediti cartolarizzati | |
a) Prodotti strutturati | |
aa) Definizione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] c. prodotti d’investimento strutturati, crediti garantiti e derivati creditizi; […] | 156 |
I prodotti strutturati sono investimenti aventi la forma di un’obbligazione o di un titolo di debito al cui interno confluiscono uno strumento di cassa (p. es. un titolo a tasso fisso) e uno o più strumenti finanziari derivati che, legati indissolubilmente, danno vita a un’unità giuridica ed economica. Gli strumenti finanziari derivati fanno riferimento a uno o più valori sottostanti (per esempio azioni, obbligazioni, tassi di interesse, tassi di cambio, investimenti alternativi). | 157 |
bb) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
L’ammissibilità dei prodotti strutturati nel patrimonio vincolato è subordinata alle seguenti condizioni: | 158 |
a. le singole componenti (p. es. strumento di cassa e derivato) devono soddisfare i requisiti della rispettiva categoria nel patrimonio vincolato; | 159 |
b. il prodotto strutturato non può comportare alcun obbligo di consegna o di assunzione; | 160 |
c. non può sussistere alcun obbligo di versamento suppletivo, né alcuna remunerazione negativa. Una remunerazione negativa si configura quando l’investitore è obbligato a pagare degli interessi. | 161 |
cc) Computo e valutazione | |
I prodotti strutturati possono essere valutati e computati nel patrimonio vincolato secondo una delle tre procedure descritte di seguito. Una volta scelta, la procedura deve essere mantenuta fino alla vendita o al rimborso del prodotto strutturato. | 162 |
aaa) Valutazione del prodotto strutturato nella sua interezza al valore di mercato | |
Optando per questa procedura, ai fini della valutazione non viene effettuata alcuna scomposizione del prodotto strutturato, il quale viene assoggettato nel suo insieme a tutte le | 163 |
disposizioni della categoria di assegnazione. | |
Il prodotto strutturato viene valutato al valore di mercato nella sua interezza e classificato in una sola categoria del patrimonio vincolato in funzione dei rischi intrinseci. | 164 |
Per esempio, un certificato su un indice costituito da un investimento sul mercato monetario e da long futures su un indice azionario può essere attribuito alla categoria «Azioni» (se si tratta di una strategia che replica l'indice e risultano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto III.I.b.ee.bbb.). | 165 |
Qualora il prodotto strutturato contenga al suo interno diversi rischi intrinseci, secondo questo metodo di valutazione esso deve essere classificato nella categoria più restrittiva (cioè nella categoria che, in considerazione dei rischi più elevati, presenta i requisiti più rigorosi in termini di attribuzione / computo). | 166 |
Per esempio, uno strumento di cassa combinato con diversi derivati che partecipano a indici di azioni e di materie prime viene classificato come una singola unità nella categoria «Investimenti alternativi». | 167 |
bbb) Scomposizione del prodotto strutturato nelle sue singole componenti | |
Se il prodotto viene scomposto nelle sue singole componenti, queste possono essere attribuite alle categorie corrispondenti ed essere valutate e computate secondo le disposizioni vigenti per la rispettiva categoria. | 168 |
Per esempio, un’obbligazione zero coupon (zero bond) combinata con un’opzione long call può essere scomposta nelle categorie «Obbligazioni» e «Derivati». La valutazione dello zero coupon viene effettuata al costo ammortizzato (amortized cost, AMC), mentre per l’opzione viene utilizzato il valore di mercato. | 169 |
ccc) Valutazione del prodotto strutturato nella sua interezza al costo ammortizzato | |
Questa procedura può essere applicata soltanto se risultano soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri: | 170 |
a. il derivato incluso nel prodotto è legato esclusivamente a tassi di interesse o all’inflazione; | 171 |
b. le caratteristiche economiche e i rischi del derivato sono strettamente correlati con quelli dello strumento di cassa; | 172 |
c. sussiste una protezione del capitale pari ad almeno il 90% del prezzo di acquisto e il soggetto che fornisce la protezione del capitale dispone di un rating minimo di A; | 173 |
d. tutti i cash flow sono espressi nella stessa moneta e non reagiscono alle oscillazioni dei tassi di cambio; | 174 |
e. è escluso un effetto leva di portata significativa. L’effetto leva del derivato compreso nel prodotto deve essere limitato in termini di rendimento in modo tale che, al momento dell’acquisto, il rendimento del prodotto strutturato ecceda al massimo il doppio del rendimento di mercato (cioè di un’obbligazione a tasso fisso della stessa moneta, durata e solvibilità); | 175 |
f. la durata del prodotto strutturato è pari a un massimo di dodici anni. | 176 |
g. i prodotti strutturati legati esclusivamente a tassi di interesse o all’inflazione possono essere computati al valore definito con il metodo scientifico di ammortamento dei costi (categoria «Crediti espressi mediante un importo fisso»). L’ammortamento dei costi deve essere calcolato con il tasso di interesse che risulta come rendimento interno dal prezzo di acquisto e dai cash flow minimi (protezione del capitale ed eventuali cedole minime). | 177 |
dd) Requisiti speciali | |
Devono essere tenute in debita considerazione le disposizioni relative alle controparti estere (cfr. punto II.H. «Elementi patrimoniali investiti all’estero»). | 178 |
ee) Limitazioni | |
Il prodotto strutturato o i singoli elementi dello stesso (in caso di scomposizione) sono soggetti alle limitazioni delle categorie a cui sono attribuiti secondo il punto XXX.X.x.xx. | 179 |
b) Crediti cartolarizzati | |
aa) Definizione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] c. prodotti d’investimento strutturati, crediti garantiti e derivati creditizi; […] | 180 |
I crediti cartolarizzati (crediti garantiti nell’OS) sono strumenti di trasferimento del rischio (di norma sotto forma di un’obbligazione) che consentono di trasferire in capo all’acquirente il rischio creditizio relativo ai valori conferiti in un pool di crediti. Il credito cartolarizzato può essere suddiviso in più tranche (senior, junior, equity). Il pool di crediti può avere una composizione uniforme oppure mista ed essere costituito da crediti fisici oppure sintetici (cioè strutturati). Esempi di crediti cartolarizzati: asset backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS, RMBS, CMBS) e collateralized debt obligation (CDO, CBO, CLO, CMO, SFCDO). | 181 |
bb) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
È consentito soltanto l’investimento in crediti cartolarizzati che, sulla base dei requisiti speciali posti all’impresa di assicurazione di cui al punto XXX.X.x.xx., possono essere da questa giudicati sotto il profilo della trasparenza, del grado di complessità, del mantenimento del valore effettivo (valutazione) e del rischio. | 182 |
I seguenti elementi non sono ammessi. | 183 |
Transazioni su crediti cartolarizzati effettuate internamente a un gruppo (cfr. punto IV.C. Relazioni infragruppo). | 184 |
Investimenti in insurance linked securities (cfr. punto II.D.a.). | 185 |
Investimenti nelle tranche più rischiose di un credito cartolarizzato, in particolare tranche | 186 |
equity, junior e mezzanine. Gli investimenti nelle tranche di rango superiore (tranche senior, super-senior) sono parimenti esclusi qualora, tenendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, essi non corrispondano almeno a un investimento con rating di livello investment grade (BBB). Questa valutazione non può basarsi su credit enhancement esterni quali garanzie, costituzioni in pegno, ecc. (wrapped securities, monoliners, ecc.). A tale scopo è rilevante la valutazione degli attivi sottostanti. Nell’analisi possono essere incluse le forme di credit enhancement correlate alla struttura (excess spread, conto di riserva, overcollateralization, ecc.). Il processo di valutazione deve risultare conforme ai requisiti di cui al punto XXX.X.x.xx. | |
Investimenti in crediti cartolarizzati il cui pool creditizio viene gestito attivamente (managed CDO), qualora ciò comporti per l’impresa di assicurazione una limitazione nella valutazione dei relativi rischi e della capacità di mantenimento del valore. Se le direttive di investimento e la gestione del pool creditizio sono strutturate in modo tale da consentire all’impresa di assicurazione di apprenderne tempestivamente i cambiamenti a livello di composizione e di determinare gli effetti sui rischi e sul mantenimento del valore, gli investimenti in managed CDO sono consentiti. | 187 |
CDO di CDO e strutture analoghe «incapsulate» . | 188 |
In genere, i crediti cartolarizzati presentano strutture molto complesse, che occorre analizzare in modo approfondito prima di qualsiasi decisione di investimento. Per questo motivo, di seguito vengono definite le condizioni quadro e le limitazioni per l’ammissibilità dei crediti cartolarizzati. | 189 |
cc) Requisiti speciali | |
aaa) Requisiti posti a organizzazione, know-how e processo di investimento dell’impresa di assicurazione | |
A causa delle particolarità di questa categoria di investimento, prima di investire in crediti cartolarizzati un’impresa di assicurazione deve disporre di apposite qualifiche speciali e di un processo di investimento in grado di tenere conto della complessità dell’investimento. Nella fattispecie, devono essere soddisfatti i requisiti qui elencati. | 190 |
a. L’impresa di assicurazione deve disporre di personale qualificato capace di giudicare in misura sufficiente il mantenimento di valore e il tenore di rischio dell'investimento, comprendendo appieno i rischi del veicolo di investimento che derivano dalla sua particolare struttura. È necessario stabilire internamente all’impresa quali collaboratori sono incaricati dell’investimento nei crediti cartolarizzati e del successivo monitoraggio. Le competenze di questi collaboratori devono essere debitamente fissate. | 191 |
La valutazione dei rischi intrinseci dei crediti cartolarizzati dovrebbe basarsi in generale su un’analisi autonoma e non esclusivamente sulle stime delle agenzie di rating. Il pool creditizio sottostante deve essere analizzato nel dettaglio in termini di composizione (tipologia / qualità degli elementi patrimoniali esistenti, diversificazione effettiva; l’ipotesi da parte delle agenzie di rating di una struttura di correlazione statistica semplificata o addirittura di rischi indipendenti e ripartiti in modo uniforme può portare a una sottovalutazione significativa dei rischi) e di capacità di mantenimento del valore (stime sulla distribuzione della probabilità di insolvenza, recovery rate). | 192 |
Al fine di poter formulare una stima dell’andamento del valore di un credito cartolarizzato è quindi necessario avere un’adeguata conoscenza dei mercati di riferimento degli elementi | 193 |
patrimoniali presenti nel pool creditizio (p. es. in caso di investimento in un MBS devono essere analizzati non solo l’andamento del mercato immobiliare e il tasso di concentrazione regionale, ma anche la prassi di erogazione dei crediti da parte delle banche le cui ipoteche sono state cartolarizzate). | |
Inoltre, occorre verificare se il pool creditizio è disponibile in forma fisica o è stato creato in forma sintetica (p. es. con l’ausilio di credit default swap), se la cartolarizzazione si basa su cash flow o su market value, se il pool creditizio è definito in modo fisso o viene gestito attivamente, ecc. È altresì assolutamente necessaria un’accurata osservazione della struttura al fine di determinare la capacità di mantenimento di valore e il rischio del credito cartolarizzato. L’analisi della struttura del credito cartolarizzato richiede, nella maggior parte dei casi, una scomposizione nei singoli livelli della cartolarizzazione. Per ognuno di questi livelli, devono essere esaminati attentamente i rischi e l’efficacia delle misure di garanzia connesse. | 194 |
Ulteriori aspetti da valutare attentamente sono i rapporti tra il volume della tranche acquistata e quello del portafoglio che copre la tranche (subordinazione), le dimensioni delle tranche subordinate e le caratteristiche della struttura a cascata. | 195 |
b. L’impresa di assicurazione deve disporre di un processo di investimento documentato in modo esauriente, stabilito in funzione delle peculiarità di questa categoria di investimento. | 196 |
c. L'investimento in crediti cartolarizzati deve essere ancorato nella strategia di investimento dell’impresa nel suo complesso e deve essere adeguatamente integrato nell’asset allocation. La strategia di allocazione deve prevedere un opportuno scaglionamento e un’adeguata diversificazione degli investimenti e stabilire in quale misura sia possibile investire nei diversi stili dei crediti cartolarizzati. | 197 |
È necessario verificare che gli investimenti in crediti cartolarizzati siano adeguatamente diversificati anche per quanto concerne i rischi sottostanti, affinché non si verifichi un grande rischio. | 198 |
d. L’impresa di assicurazione deve disporre di strumenti di analisi quantitativa e di una procedura di due diligence, affinché sia la selezione che il monitoraggio costante degli investimenti avvengano secondo elevati parametri qualitativi. Il monitoraggio costante deve riferirsi non solo alla variazione del rating dei crediti cartolarizzati, ma anche a quella dei rischi sottostanti e del contesto di mercato. La frequenza e l’intensità del monitoraggio devono essere definiti specificatamente. | 199 |
bbb) Requisiti posti alla gestione (e al controllo) dei rischi | |
L’impresa di assicurazione deve disporre dei processi e degli strumenti necessari per poter valutare i rischi dei crediti cartolarizzati in conformità ai requisiti minimi di cui al punto XXX.X.x.xx.xxx. Gli investimenti devono essere costantemente monitorati da parte del risk management. | 200 |
Il profilo di rischio dell’investimento deve essere integrato nelle attività di gestione dei rischi dell’impresa di assicurazione, affinché risulti possibile quantificarne gli effetti sul portafoglio complessivo e sulle singole classi di rischio. | 201 |
I rischi di modello comportati dalla struttura del credito cartolarizzato e i rischi di liquidità devono essere monitorati da parte del risk management. | 202 |
ccc) Due diligence | |
L’impresa di assicurazione deve predisporre un processo di due diligence tale da garantire un’analisi completa e approfondita della struttura, dei rischi sottostanti e delle condizioni quadro del credito cartolarizzato. L’esistenza di un rating esterno non solleva l’impresa di assicurazione dall’obbligo di verificare il contenuto di rischio dell’investimento. Tale verifica deve garantire che l’investimento avvenga soltanto in crediti cartolarizzati aventi una capacità di mantenimento del valore e una rischiosità trasparenti e comprensibili in qualsiasi momento, in linea con la politica di rischio dell’impresa di assicurazione. | 203 |
dd) Limitazioni | |
L’investimento in crediti cartolarizzati è limitato al 10% dell’importo legale. Il valore computato per ogni singolo investimento non può superare l’1% dell'importo legale. | 204 |
A seconda della loro struttura, i crediti cartolarizzati possono presentare il rischio di una difficile quantificazione. La complessità dell’investimento può comprometterne la trasparenza. Un’analisi quantitativa dell’investimento è legata ai rischi di modello. | 205 |
ee) Valutazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 93 OS Altri elementi 1 Gli investimenti di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d’interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato. 2 […] | 206 |
I crediti cartolarizzati vengono computati al massimo al valore di mercato. Ai fini della determinazione del valore, deve essere verificata anche la qualità del metodo di valutazione, ad esempio per quanto riguarda la liquidità del mercato (cfr. anche punto III.C.b.cc.ccc. Due diligence). | 207 |
D. Altri riconoscimenti di debito | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] d. altri riconoscimenti di debito; […] | 208 |
In questa categoria sono ammessi i mutui comprovati da certificati di debito nei confronti di enti di diritto pubblico, banche e altri debitori con sede in Svizzera; nella fattispecie, questi ultimi devono possedere un rating minimo pari ad A (rating conforme agli standard di mercato). | 209 |
L’attribuzione degli altri mutui comprovati da certificati di debito al patrimonio vincolato deve essere richiesta preventivamente alla FINMA. | 210 |
b) Elementi non ammessi | |
I seguenti riconoscimenti di debito non possono essere attribuiti alla categoria «Altri riconoscimenti di debito»: | 211 |
x. xxxxx comprovati da certificati di debito verso debitori esteri, qualora il credito non risulti cartolarizzato in un titolo (cfr. punto II.H. Elementi patrimoniali investiti all’estero); | 212 |
b. mutui nei confronti di società di private equity che devono essere classificati come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. h OS (cfr. punto III.H. Investimenti alternativi); | 213 |
c. prestiti su polizza, in quanto essi sono già stati portati in deduzione ai fini della determinazione dell’importo legale; | 214 |
x. xxxxx a debitori per i quali risulta impossibile una verifica della solvibilità (cfr. punto II.F.e. Verifica della solvibilità dei debitori); | 215 |
e. mutui a società dello stesso gruppo (cfr. punto IV.C. Relazioni infragruppo). | 216 |
c) Requisiti speciali | |
a. Deve essere presente un riconoscimento di debito in forma scritta e giuridicamente valido. | 217 |
b. Il debitore deve rinunciare espressamente a tutti i diritti di compensazione, di ritenzione e ad altri diritti analoghi. | 218 |
d) Valutazione | |
La valutazione avviene all’importo nominale, tenendo in considerazione la capacità di mantenimento di valore del mutuo (cfr. punto II.F.f. Garanzia del mantenimento del valore effettivo). | 219 |
X. Xxxxxx e altri titoli di partecipazione quotati | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] e. azioni, buoni di godimento e di partecipazione, obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario, le quote di società cooperative e titoli analoghi, se gli elementi sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine; […] | 220 |
Tutti i titoli appartenenti a questa categoria devono essere quotati e negoziati in un mercato liquido. Non sono ammessi, per esempio, i titoli che, pur essendo quotati su una borsa secondaria, non vi vengono negoziati con regolarità. | 221 |
Per quanto riguarda le obbligazioni convertibili, è necessario prestare attenzione a quanto segue: per questi titoli viene operata una distinzione tra obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario e obbligazioni convertibili con carattere azionario. Se il valore dell’obbligazione convertibile è superiore al 130% del valore nominale, essa deve essere classificata nella categoria «Azioni». Se in seguito il corso dell’obbligazione convertibile scende nuovamente sotto la soglia del 130%, essa rimane nella categoria «Azioni». Le obbligazioni che devono essere obbligatoriamente convertite in azioni (obbligazioni con conversione obbligatoria, mandatory convertible) vengono attribuite obbligatoriamente a questa categoria. | 222 |
Per le partecipazioni in società immobiliari quotate trovano parimenti applicazione le disposizioni di questa categoria. È altresì necessario osservare le disposizioni di cui al punto III.F.b. | 223 |
b) Elementi non ammessi | |
Le azioni non quotate e le quote di imprese associate non sono considerati investimenti ammessi nel patrimonio vincolato (cfr. anche punto IV.C. Relazioni infragruppo). | 224 |
c) Limitazioni | |
Può essere investito in azioni o in altri titoli di partecipazione quotati un importo massimo pari al 30% di quello legale del patrimonio vincolato. Al raggiungimento di questo limite concorrono anche la componente azionaria degli investimenti collettivi e dei fondi a investitore unico, nonché gli ulteriori strumenti che producono un aumento dell’esposizione azionaria. Dall’esposizione azionaria vengono dedotte le attività di copertura (hedging) ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. i OS. | 225 |
d) Valutazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 93 OS Altri elementi 1 Gli investimenti di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d’interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato. 2 […] | 226 |
I titoli di partecipazione e le obbligazioni convertibili con carattere azionario vengono computati al massimo al valore di mercato (art. 93 cpv. 1 e art. 88 cpv. 2 OS). | 227 |
F. Immobili | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] f. case d’abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, di proprietà dell’impresa di assicurazione nonché partecipazioni a società il cui scopo sociale sia esclusivamente l’acquisto e la vendita nonché la locazione e l’affitto di case d’abitazione ed edifici a uso commerciale (società immobiliari), se più del 50 | 228 |
per cento è di proprietà dell’impresa di assicurazione; […] | |
In generale, possono essere attribuiti al patrimonio vincolato gli oggetti immobiliari di facile realizzabilità e la cui valutazione comporta un basso grado di incertezza. | 229 |
aa) Tipologie di edifici | |
Laddove detenute in proprietà unica, possono essere attribuite al patrimonio vincolato le tipologie di immobili qui specificate. | 230 |
a. Edifici residenziali: case unifamiliari case plurifamiliari abitazioni di proprietà (proprietà per piani) | 231 |
b. Edifici commerciali: stabili ad uso ufficio e amministrativo | 232 |
bb) Immobili in diritto di superficie | |
Condizioni per l’attribuzione al patrimonio vincolato | 233 |
a. Se l’impresa di assicurazione è la concedente del diritto di superficie: il diritto di superficie concesso deve generare un reddito regolare, a lungo periodo e contrattualmente garantito; il superficiario deve avere una buona solvibilità; sul terreno possono trovarsi soltanto edifici costruiti in diritto di superficie, computabili secondo il punto III.F.a.aa. | 234 |
b. Se l’impresa di assicurazione è la superficiaria: l’edificio costruito in diritto di superficie deve essere computabile secondo il punto III.F.a.aa. | 235 |
cc) Immobili non attribuibili | |
Non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato gli oggetti immobiliari di difficile realizzabilità o la cui valutazione comporta un elevato grado di incertezza. | 236 |
In generale, non sono attribuibili al patrimonio vincolato, per esempio, i seguenti oggetti: terreni agricoli (intesi come riserva di terreno; per contro, può essere computata una parcella su cui viene costruito un nuovo edificio attribuibile secondo il punto XXX.X.x.xx.), x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx di produzione, magazzini, fabbriche, centri di distribuzione, impianti sportivi, centri commerciali che non hanno una posizione centrale in aree urbane oppure che sono caratterizzati da uno sfruttamento commerciale polifunzionale, strutture alberghiere, immobili provenienti da realizzazione forzata (se l’impresa di assicurazione ha rilevato l’oggetto come creditrice ipotecaria), ristoranti, | 237 |
case di riposo e di cura, edifici scolastici, immobili per estimatori e di lusso, appartamenti e case di vacanza, immobili in comproprietà, immobili in siti inquinati ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680) che devono essere risanati. | |
Al patrimonio vincolato non possono essere inoltre attribuiti: | 238 |
a. immobili ubicati all’estero, indipendentemente dal fatto che siano detenuti direttamente o indirettamente in una società immobiliare secondo il punto XXX.X.x.xx; | 239 |
b. partecipazioni con una quota ≤ 50% in società immobiliari non quotate in borsa; | 240 |
c. tutti i terreni costituiti in pegno. | 241 |
In casi giustificati, dietro apposita richiesta e sulla base di una motivazione plausibile, può essere concessa una deroga alle esclusioni di cui sopra. | 242 |
Precisazioni mediante tre esempi relativi a eventuali richieste di autorizzazione di deroga | 243 |
1. Case di riposo e di cura: la riconvertibilità della destinazione d’uso per questi oggetti deve essere quantificata in cifre ed essere inclusa nella valutazione da presentare. | 244 |
2. Immobili provenienti da realizzazione forzata: unitamente alla domanda devono essere presentati sufficienti dettagli circa la valutazione e la plausibilizzazione. | 245 |
3. Immobili in siti inquinati: nella valutazione deve essere inclusa la perizia tecnica relativa ai costi di risanamento previsti. Entrambi questi documenti devono essere acclusi alla domanda di deroga. Qualora vi siano garanzie circa l’assunzione della totalità dei costi di risanamento da parte dell’autore della contaminazione o di un ente pubblico, esse devono essere allegate alla domanda. | 246 |
dd) Uso misto | |
Gli immobili di cui al punto III.F.a.aa. possono essere attribuiti al patrimonio vincolato indipendentemente dalla loro componente residenziale o commerciale. | 247 |
Gli immobili che, oltre a una componente residenziale o commerciale, presentano un uso non attribuibile secondo il punto XXX.X.x.xx. possono comunque essere computati integralmente sulla base del canone di locazione netto generato dall’intero immobile, a condizione che la parte computabile risulti pari ad almeno il 70%. | 248 |
Gli immobili che presentano una quota di superfici di vendita superiore al 30% possono essere computati solo se vantano una posizione centrale in aree urbane. | 249 |
b) Limitazioni | |
L’investimento in immobili è limitato al 25% dell’importo legale. | 250 |
Il valore di un singolo oggetto non può superare la soglia del 5% dell’importo legale. | 251 |
Le categorie Immobili e Ipoteche sono complessivamente limitate a un massimo del 35% dell’importo legale. | 252 |
Ai fini del calcolo della limitazione devono essere computate anche le parti in società immobiliari quotate (REIT / SA immobiliari) (cfr. anche punto III.E.a.). | 253 |
c) Valutazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 90 OS Case d’abitazione, edifici a uso commerciale e società immobiliari 1 L’impresa di assicurazione computa case d’abitazione ed edifici a uso commerciale di sua proprietà al massimo al valore di mercato. La FINMA stabilisce la procedura di determinazione del valore di mercato. 2 Nel caso delle società immobiliari nelle quali l’impresa di assicurazione detiene una partecipazione di oltre il 50 per cento, la FINMA fissa il valore computabile. Essa si fonda a tal fine sul valore di stima degli immobili esistenti e tiene conto di eventuali impegni. | 254 |
Per valore di mercato si intende l’importo a cui un elemento patrimoniale potrebbe essere negoziato tra partner commerciali competenti, disponibili a stipulare un contratto e indipendenti tra loro. | 255 |
Le valutazioni devono essere effettuate con cadenza annuale, rispettando il principio della valutazione individuale. | 256 |
Gli immobili possono essere computati al 100% se la società di audit non riporta nel proprio rendiconto sull’audit di vigilanza alcuna contestazione o raccomandazione secondo cui le regole fissate nelle direttive di investimento per la plausibilizzazione della valutazione immobiliare non vengono rispettate. In caso contrario, gli immobili nel patrimonio vincolato possono essere computati solo fino a un massimo del 90% del valore di mercato determinato. | 257* |
aa) Investimenti diretti | |
Per gli investimenti finanziari (cioè per gli immobili di reddito) devono essere impiegati obbligatoriamente i valori di mercato utilizzati per le chiusure IFRS / US GAAP o Swiss GAAP RPC sottoposti ad audit. | 258 |
Nel caso degli immobili ad uso proprio sono determinanti i valori di bilancio US GAAP, IFRS o Swiss GAAP RPC. Qualora tali valori non siano disponibili, possono essere utilizzati i costi di acquisto originali maggiorati degli incrementi di valore e decurtati delle perdite di valore, a condizione che tale importo sia inferiore rispetto al valore di mercato dell’immobile. Qualora la parte di superficie destinata all’uso proprio risulti inferiore al 50%, l’intero stabile deve essere classificato come investimento finanziario. Se invece tale parte di superficie risulta pari o superiore al 50%, l’intero stabile rientra nella categoria Immobili ad uso proprio. | 259 |
Se per gli investimenti finanziari non risulta disponibile alcun valore di mercato sottoposto ad audit, gli immobili devono essere valutati mediante uno dei due seguenti metodi: calcolo del valore reddituale, metodo del discounted cash flow (DCF). | 260 |
Il metodo prescelto deve essere applicato coerentemente a tutti gli immobili. Soltanto ai fini della prima valutazione trova applicazione il valore di acquisto, comprensivo delle spese di transazione. Per tutte le valutazioni successive deve essere utilizzato uno dei due metodi menzionati in precedenza. In casi straordinari, può essere richiesta una regolamentazione in deroga per un altro metodo di valutazione. | 261 |
Una breve spiegazione di entrambi i metodi di valutazione ammessi è riportata nell’allegato 1. | 262 |
bb) Società immobiliari | |
Le partecipazioni non quotate in borsa con una componente > 50% vengono computate proporzionalmente al net asset value (NAV). Se possono essere computati secondo il punto III.F.a.aa., gli immobili detenuti in tali partecipazioni devono essere valutati come investimenti diretti, tenendo conto di eventuali impegni. | 263 |
Le modalità con cui devono essere trattati eventuali prestiti infragruppo a società immobiliari non quotate sono regolamentate al punto XX.X.x.xx.xxx. | 264 |
cc) Immobili in diritto di superficie | |
Il valore di mercato del diritto di superficie concesso deve essere determinato mediante il metodo DCF oppure con quello del valore reddituale e computato nel patrimonio vincolato. La valutazione conforme ai livelli di mercato di tutti i diritti di superficie concessi deve essere effettuata in modo omogeneo sempre con lo stesso metodo. | 265 |
dd) Plausibilizzazione delle valutazioni | |
A cadenza decennale, tutti gli immobili devono essere valutati singolarmente (a livello interno o esterno) almeno una volta in modo completo (incl. sopralluogo) da un perito valutatore immobiliare, al fine di verificare la conformità ai livelli di mercato del valore iscritto a bilancio. A tale riguardo è necessario richiedere per ognuna di queste verifiche il corrispondente estratto del registro fondiario, da allegare al dossier. Lo stesso vale per l’estratto del catasto dei siti inquinati. L’impresa di assicurazione deve documentare a livello interno il processo di plausibilizzazione e garantire che i risultati delle stime di plausibilizzazione siano tenuti in considerazione sia nella valutazione dei singoli oggetti che nella definizione dei parametri di modello. In questo ambito viene anche stabilito in base a quali metodi debbano essere effettuate le plausibilizzazioni. Il piano di plausibilizzazione costituisce parte integrante del regolamento di investimento. | 266 |
Un approccio edonico per la plausibilizzazione è accettato qualora esso fornisca dati affidabili per gli oggetti sottoposti a valutazione. | 267 |
Se l’impresa di assicurazione dispone di un altro sistema per la verifica periodica dei valori, essa può sottoporlo all’esame della FINMA per ottenere l’autorizzazione. | 268 |
La FINMA può richiedere in qualsiasi momento alle imprese di assicurazione la presentazione di ulteriori perizie di stima. | 269 |
d) Dossier completo per ogni immobile computato | |
Per gli oggetti computati ogni impresa di assicurazione deve tenere dossier completi, contenenti le seguenti informazioni: | 270 |
elenco aggiornato dei locatari; | 271 |
estratto del registro fondiario (obbligatorio per gli immobili di nuova computazione e per le valutazioni plausibilizzate dal 1° settembre 2006); | 272 |
estratto aggiornato del catasto dei siti inquinati (obbligatorio per gli immobili di nuova computazione e per le valutazioni plausibilizzate dal 1° settembre 2006); | 273 |
estratto aggiornato dell’assicurazione immobiliare o copia della polizza di assicurazione immobiliare; | 274 |
planimetria dell’immobile; | 275 |
foto recente dell’immobile; | 276 |
descrizione dello stabile, corredato in particolare dall’indicazione dell’anno di costruzione, delle date di eventuali ristrutturazioni, del numero di abitazioni e uffici; | 277 |
conteggio dei lavori edilizi per gli immobili di nuova costruzione; | 278 |
copia del contratto di acquisto per gli immobili di nuova acquisizione; | 279 |
calcolo e basi di computo dell’attuale valutazione. | 280 |
La FINMA si riserva il diritto di richiedere i dossier in questione per svolgere una verifica integrale o a campione. | 281 |
G. Ipoteche | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] g. i crediti garantiti da pegni su immobili siti in Svizzera; […] | 282 |
Possono essere attribuite al patrimonio vincolato le ipoteche a tasso variabile e quelle a tasso fisso e durata fissa. | 283 |
b) Elementi non ammessi | |
Non sono attribuibili al capitale vincolato le ipoteche sugli edifici elencati nella categoria Immobili al punto XXX.X.x.xx. (ad eccezione delle ipoteche su oggetti in comproprietà che sono attribuibili) e le ipoteche su immobili ubicati all’estero. | 284 |
In casi giustificati, dietro apposita richiesta e sulla base di una motivazione plausibile, può essere concessa una deroga alle esclusioni di cui sopra. Le precisazioni di cui al punto | 285 |
XXX.X.x.xx. per eventuali richieste di autorizzazioni in deroga 1 e 3 si applicano per analogia. | |
c) Limitazioni | |
Le ipoteche sono limitate al 25% dell’importo legale. | 286 |
Il valore di un singolo credito ipotecario non può superare la soglia del 5% dell’importo legale. | 287 |
Le categorie Immobili e Ipoteche sono complessivamente limitate a un massimo del 35% dell’importo legale. | 288 |
d) Valutazione | |
aa) Valutazione al valore nominale | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 93 OS Altri elementi 1 […] 2 Tutti gli altri elementi, compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare e i depositi a termine, sono valutati al massimo al valore nominale, tenuto conto della loro sicurezza e del loro reddito. | 289 |
bb) Limiti di prestito | |
A seconda dell’oggetto, il computo al patrimonio vincolato può essere effettuato fino ai seguenti limiti di prestito: | 290 |
a. 66 2/3% del valore venale per immobili residenziali o commerciali; | 291 |
b. 80% del valore venale per gli immobili residenziali*, qualora per la parte eccedente il 66 2/3% sia stato concordato un regolare ammortamento (può avvenire anche indirettamente attraverso una polizza costituita in pegno); | 292 |
c. 66 2/3% del valore venale per gli immobili la cui componente residenziale o commerciale ammonta almeno al 70%, mentre l’uso non attribuibile si colloca (in termini di reddito generato) su un livello pari o inferiore al 30% secondo la lista delle esclusioni (punto XXX.X.x.xx.). Per gli immobili che hanno una posizione centrale in aree urbane con una quota di superfici di vendita superiore al 30% l’anticipo massimo è pari al 66 2/3%, tenendo conto dei maggiori rischi di credito di questa tipologia di oggetti; | 293 |
d. 100% del valore venale se il 20% o il 33 1/3% riconosciuti a titolo supplementare sono integralmente coperti da polizze costituite in pegno il cui valore di riscatto non può subire alcuna oscillazione negativa di valore. * con una componente residenziale minima del 70% | 294 |
L’impresa di assicurazione che eroga il credito non può essere postergata rispetto ad altri creditori ipotecari. Se si configura una concorrenza di rango, può essere effettuato un computo a condizione che la totalità degli impegni garantiti da pegni immobiliari, in concorrenza di rango tra di loro, non superi i limiti di prestito di cui al punto XXX.X.x.xx. | 295 |
In casi giustificati, dietro apposita richiesta e sulla base di una motivazione plausibile, può essere concessa una deroga alle esclusioni di cui sopra. | 296 |
cc) Determinazione del valore venale degli oggetti gravati | |
aaa) Procedure di determinazione ammesse | |
Il valore venale dell’oggetto gravato può essere stimato come segue: calcolo del valore reddituale, metodo del discounted cash flow (DCF), metodo edonico, metodo del valore medio. | 297 |
La stima viene effettuata da un perito valutatore immobiliare interno o esterno. | 298 |
bbb) Ipoteche su immobili in diritto di superficie | |
Ai fini della determinazione del valore venale per immobili in diritto di superficie occorre dedurre dal reddito locativo il corrispondente canone del diritto di superficie. | 299 |
dd) Correzione del computo | |
Qualora il debitore del credito garantito dall’ipoteca dell’impresa di assicurazione presenti un ritardo superiore a sette mesi nei pagamenti concordati per interessi e ammortamenti, deve essere effettuata un’apposita rettifica di valore. | 300 |
In caso di ritardo superiore a dodici mesi, l’ipoteca in questione non è più attribuibile e deve quindi essere stralciata dal patrimonio vincolato. | 301 |
ee) Verifica del valore venale degli oggetti gravati | |
L’impresa di assicurazione deve verificare periodicamente (almeno ogni dieci anni, in modo completo) i valori correnti degli oggetti gravati, applicando una delle procedure di determinazione di cui al punto XXX.X.x.xx. | 302 |
A tale riguardo, è necessario garantire che per ognuna di queste verifiche venga richiesto il corrispondente estratto del registro fondiario per l’oggetto gravato, da accludere al dossier. Lo stesso vale per l’estratto del catasto dei siti inquinati. La periodicità e la metodologia si basano sui criteri fissati autonomamente dall’impresa di assicurazione. Quest’ultima documenta a livello interno il processo di verifica. Il sistema di verifica costituisce parte integrante del regolamento di investimento. | 303 |
e) Dossier completo per ogni ipoteca computata | |
Per le ipoteche computate ogni impresa di assicurazione è tenuta a gestire dossier completi, contenenti le seguenti informazioni: breve descrizione dell’immobile gravato, contratto di credito, estratto del registro fondiario (obbligatorio per le nuove ipoteche dal 1° settembre 2006), estratto aggiornato del catasto dei siti inquinati (obbligatorio per gli immobili di nuova computazione dal 1° settembre 2006), estratto aggiornato dell’assicurazione immobiliare o copia della polizza di assicurazione immobiliare, planimetria dell’immobile, foto recente dell’immobile, | 304 |
perizia di stima (incl. base di calcolo del prestito). | |
La FINMA si riserva il diritto di richiedere i dossier in questione per svolgere una verifica integrale o a campione. | 305 |
H. Investimenti alternativi | |
a) Definizione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] h. investimenti finanziari alternativi come hedge funds e private equity; […] | 306 |
La peculiarità degli investimenti definiti alternativi è il loro «carattere di investimento alternativo». All’interno del patrimonio vincolato non è consentito attribuire alla categoria degli strumenti alternativi investimenti di altre categorie, cioè delle categorie di investimento tradizionali che, per motivi stabiliti nella presente circolare, non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato nonostante la mancanza del carattere alternativo. | 307 |
Nella propria strategia di investimento, l’impresa di assicurazione è tenuta a stabilire quali tipologie di investimenti vengono effettuate in questa categoria. | 308 |
Secondo l’accezione attuale, a questa categoria vengono attribuiti i seguenti investimenti: a. hedge fund, b. fondi di private equity, c. currency overlay, d. indici e panieri su materie prime, e. prodotti strutturati che risultano legati a investimenti alternativi e che, secondo le disposizioni di cui al punto III.C.a., devono essere classificati come investimenti alternativi, f. investimenti collettivi di capitale su investimenti tradizionali a rischio elevato o su investimenti alternativi (p. es. «Altri fondi per investimenti tradizionali» e «Altri fondi per investimenti alternativi», art. 68 e segg. LICol ) | 309 |
Alla categoria «Investimenti alternativi» non possono essere attribuiti, per esempio, strumenti derivati non ammessi secondo le disposizioni di cui al punto III.I. (Strumenti finanziari derivati). | 310 |
b) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
È consentito l’investimento in fondi individuali (single fund) e fondi di fondi (fund of funds), nonché in indici o panieri. | 311 |
In linea di principio gli investimenti diretti, effettuati per esempio in singole società di private equity, non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. | 312 |
Gli investimenti devono essere effettuati in strumenti diversificati, accessibili anche per gli altri investitori (cfr. anche punto XXX.X.x.xx. Verificabilità della qualità dei gestori). | 313 |
L’allocazione in altre forme di investimento nell’ambito della categoria «Investimenti alternativi» | 314 |
deve essere oggetto di un’apposita richiesta di deroga, che deve essere approvata preventivamente dalla FINMA. A tale proposito, l’impresa di assicurazione deve essere in grado di dimostrare alla FINMA che le disposizioni di cui al punto III.H. vengono rispettate incondizionatamente. | |
Per poter essere attribuiti al patrimonio vincolato, gli investimenti alternativi devono soddisfare i criteri qui elencati: | 315 |
a. Il portafoglio degli investimenti alternativi nel suo complesso deve essere diversificato in modo adeguato. | 316 |
b. Gli investimenti in fondi / indici / panieri su materie prime sono ammessi soltanto a integrazione del portafoglio complessivo di strumenti alternativi. | 317 |
c. Il disinvestimento deve essere possibile entro i consueti termini di mercato (max 24 mesi). Questa disposizione non trova applicazione per gli investimenti di private equity, per i quali è necessario controllare che, nella pianificazione della liquidità, sia debitamente considerata l’evoluzione a lungo termine di tali investimenti, affinché risulti costantemente disponibile una sufficiente liquidità. A tale scopo, è necessario tenere conto anche degli eventuali commitment assunti. | 318 |
d. La perdita massima possibile è circoscritta all’importo investito e a eventuali commitment contrattualmente assunti e limitati in termini di ammontare. Relativamente all’investimento, in capo all’impresa di assicurazione non può sussistere alcun obbligo di versamento suppletivo o alcuna altra responsabilità. Questo principio vale anche in caso di insolvenza. Analogamente deve essere esclusa la possibilità di compensazione con i debiti dell’impresa di assicurazione. | 319 |
e. In caso di disinvestimento, la liquidazione da parte del fondo (qualora venga corrisposta in natura) può avvenire soltanto in valori attribuibili al patrimonio vincolato ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 OS. Se, per esempio, un hedge fund consente una liquidazione in materie prime / metalli preziosi, un’attribuzione al patrimonio vincolato non è di norma possibile, tranne nel caso in cui la probabilità di una simile liquidazione sia estremamente esigua. | 320 |
f. Gli investimenti relativi a indici e panieri sono ammessi a condizione che siano ampiamente diversificati e presentino un’elevata liquidità. Deve essere altresì garantita la trasparenza del sistema normativo che disciplina l’investimento, affinché i requisiti speciali menzionati al punto III.H.c. possano essere soddisfatti per analogia anche per questi investimenti. | 321 |
g. I currency overlay non possono contenere vendite allo scoperto (cfr. disposizioni sugli strumenti finanziari derivati al punto III.I.). | 322 |
c) Requisiti speciali | |
Questa categoria di investimento deve dare all’impresa di assicurazione la possibilità di diversificare maggiormente il portafoglio mediante investimenti alternativi, conseguendo così un’ottimizzazione del rendimento sostenibile in un’ottica a lungo termine. | 323 |
Anche se, a causa delle specificità del mercato, gli investimenti alternativi non soddisfano in modo adeguato i principi richiesti per gli investimenti tradizionali come, per esempio, quelli nelle categorie di cui all’art. 79 cpv. 1 lett. e (Xxxxxx di partecipazione) o lett. j (Investimenti collettivi e fondi a investitore unico) OS, alcuni di questi principi trovano applicazione soltanto in misura limitata qualora un’allocazione in investimenti alternativi secondo i criteri di diversificazione e | 324 |
ottimizzazione dei rendimenti di cui sopra appaia opportuna: gli investimenti alternativi non devono essere emessi sotto forma di titoli, disporre di un mercato liquido o essere soggetti a una vigilanza efficace a tutela degli investitori. | |
Di norma, gli investimenti alternativi presentano strategie e strutture molto complesse. Ciò presuppone che l’impresa di assicurazione sia in grado di comprendere la strategia e gli effetti degli investimenti operati, disponga di adeguati strumenti di controllo e possa valutare l’andamento dell’investimento. | 325 |
A tale scopo, un ruolo prioritario è svolto sia da una scelta appropriata dei fondi, dei gestori FoF e delle strategie di investimento sia da un’approfondita analisi del processo e del team di investimento (due diligence). Per tutti questi motivi, di seguito vengono definite le condizioni quadro e le limitazioni a cui l’impresa di assicurazione deve attenersi quando effettua un investimento in strumenti alternativi. | 326 |
aa) Requisiti posti a organizzazione, know-how e processo di investimento dell’impresa di assicurazione | |
In considerazione delle particolarità di questa categoria di investimento, prima di effettuare allocazioni in investimenti alternativi un’impresa di assicurazione deve disporre di apposite qualifiche speciali e di un processo di investimento in grado di tenere conto della complessità dell’investimento. Nella fattispecie, devono essere soddisfatti i requisiti qui elencati. | 327 |
a. L’impresa di assicurazione deve disporre di personale qualificato capace di giudicare in misura sufficiente il tenore di rischio dell’investimento, comprendendo appieno le singole strategie del veicolo di investimento. I collaboratori preposti devono possedere conoscenze approfondite e mantenere stretti contatti con gli specialisti del settore in cui vengono operati investimenti mediante strumenti alternativi. È necessario stabilire internamente all’impresa quali collaboratori sono incaricati dell’investimento in strumenti alternativi e di quali competenze dispongono i singoli collaboratori. | 328 |
b. L’impresa di assicurazione deve disporre di un processo di investimento documentato in modo esauriente, definito tra l’altro in funzione delle peculiarità di questa categoria di investimento. | 329 |
c. L’allocazione in investimenti alternativi deve essere ancorata nella strategia di investimento dell’impresa nel suo complesso e deve essere adeguatamente integrata nell’asset allocation. La strategia di allocazione deve prevedere un opportuno scaglionamento e un’adeguata diversificazione degli investimenti e stabilire in quale misura sia possibile investire nei diversi stili e/o nelle diverse strategie degli strumenti alternativi. È necessario verificare che gli investimenti siano diversificati su un ventaglio sufficientemente ampio di gestori. | 330 |
d. L’impresa di assicurazione deve disporre di strumenti di analisi quantitativa e di una procedura di due diligence, affinché sia la selezione che il monitoraggio costante degli investimenti avvengano secondo elevati parametri qualitativi. Il monitoraggio costante deve riguardare i gestori, la strategia del fondo e l’andamento del prodotto (p. es. redditi generati, volatilità). La frequenza e l’intensità del monitoraggio devono essere definiti specificatamente. | 331 |
e. Tra processo di investimento e gestione (controllo) dei rischi deve essere tracciata una chiara separazione a livello di collaboratori preposti. | 332 |
bb) Requisiti posti alla gestione (e al controllo) dei rischi | |
L’impresa di assicurazione deve disporre dei processi e degli strumenti necessari per poter valutare i rischi comportati dagli investimenti alternativi. Gli investimenti devono essere costantemente monitorati da parte del risk management. | 333 |
Il profilo di rischio dell’investimento deve essere integrato nelle attività di gestione dei rischi dell’impresa di assicurazione, affinché risulti possibile quantificarne gli effetti sul portafoglio complessivo e sulle singole classi di rischio. L’impresa di assicurazione deve disporre di sufficienti informazioni affinché i requisiti posti dallo SST possano essere soddisfatti. | 334 |
I rischi di modello dei fondi e i rischi di liquidità (questione del disinvestimento) devono essere monitorati dal risk management. | 335 |
cc) Due diligence | |
L’impresa di assicurazione deve predisporre un processo di due diligence in grado di garantire un’analisi completa e approfondita della gestione, della strategia, della struttura, della performance e delle condizioni quadro del fondo. Nella fattispecie, l’impresa di assicurazione deve effettuare un’inchiesta strutturata presso il gestore e valutare la documentazione inerente al fondo. Questa verifica mira a garantire che l’investimento sia effettuato soltanto in fondi in linea con i più elevati standard qualitativi riconosciuti. | 336 |
Il questionario all’allegato 2 riporta esempi di una verifica di due diligence negli ambiti gestione, strategia, performance e condizioni quadro. Gli elenchi non hanno carattere esaustivo. | 337 |
dd) Monitoraggio dei rischi legali | |
L’impresa di assicurazione deve sottoporre i rischi legali a un’approfondita verifica. In particolare, è necessario tenere in considerazione i seguenti punti: | 338 |
a. l’analisi degli aspetti legali deve essere effettuata da persone qualificate che conoscono perfettamente la forma giuridica del fondo e il diritto applicabile che lo disciplina; | 339 |
b. deve essere legalmente garantito che le condizioni di cui al punto III.H.b (Elementi ammessi) possano essere effettivamente rispettate. | 340 |
Il monitoraggio dei rischi legali riveste una notevole importanza, in quanto gli investimenti alternativi oggetto dell’allocazione sono spesso sottoposti al diritto estero. Le condizioni contrattuali sono in molti casi complesse e possono prevedere gli obblighi più disparati o limitare le possibilità di disinvestimento. | 341 |
ee) Requisiti per l’investimento in fondi di fondi | |
Qualora la compagnia di assicurazione non sia in grado di adempiere tutti i requisiti speciali indicati in questo capitolo, può investire soltanto in fondi di fondi (fund of funds). L’impresa di assicurazione non viene tuttavia sollevata dall’obbligo di implementare i processi menzionati ai punti compresi tra III.H.c.aa. e III.H.c.dd. È possibile soprassedere a singole fasi nel caso in cui siano già state attuate in modo sufficientemente dettagliato da parte del gestore del fondo di fondi. La due diligence si riferisce al fondo di fondi e deve essere applicata integralmente. Gli investimenti nel fondo di fondi devono essere diversificati su un ventaglio sufficientemente ampio di gestori. | 342 |
L’impresa di assicurazione deve comprendere appieno gli stili e/o le strategie (nel caso del private equity) in cui investe il fondo di fondi. L’allocazione in un fondo di fondi viene opportunamente implementata all’interno del processo di investimento. | 343 |
L’impresa di assicurazione deve disporre dei processi e degli strumenti necessari o deve ricevere dall’offerente del fondo di fondi il necessario supporto per poter valutare i rischi degli investimenti alternativi previsti. | 344 |
Deve essere garantito il monitoraggio costante dei rischi legali (punto III.H.c.dd.) a cui è esposto il fondo di fondi verso l’esterno e al suo interno. | 345 |
d) Limitazioni | |
Per questa categoria di investimento trovano applicazione le seguenti limitazioni: | 346 |
a. il valore computato nel patrimonio vincolato per tutti gli investimenti alternativi non può superare cumulativamente il 10% dell’importo legale; | 347 |
b. fatto salvo quanto stabilito ai punti XXX.X.x.xx. e dd., l’impresa di assicurazione deve fissare internamente appositi limiti per ottenere un’adeguata diversificazione dei rischi su un ventaglio sufficientemente ampio di fondi / gestori; | 348 |
c. il valore computato per ogni singolo fondo non deve superare l’1% dell'importo legale; | 349 |
d. il valore computato per ogni fondo di fondi non deve superare il 5% dell'importo legale; | 350 |
e. è necessario prestare attenzione affinché i commitment assunti non comportino negli anni successivi un superamento dei limiti sopra indicati; | 351 |
f. currency overlay: l’esposizione valutaria deve essere tenuta in debita considerazione nel limite complessivo in moneta estera (20%). | 352 |
Gli investimenti complessivi comportano rischi che al momento attuale risultano difficili o addirittura impossibili da quantificare. | 353 |
La complessità dell’investimento può infatti comprometterne la trasparenza (cosiddette black box). Strategie e decisioni di investimento sono soggette a cambiamenti in tempi molto rapidi. La qualità del fondo e dei gestori sulle cui decisioni l’impresa di assicurazione deve fare affidamento rappresenta il fattore decisivo. | 354 |
Rischio legale: la maggior parte degli hedge fund / dei private equity vengono costituiti con forme giuridiche che in Svizzera non sono regolamentate (p. es. limited partnership) e sono domiciliate in località offshore (p. es. Isole Cayman / Isole britanniche). Questa situazione comporta incertezze a livello giuridico e un rischio di trasferimento. Gli effetti di questi rischi in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione sono difficili da valutare. | 355 |
Le possibilità di disinvestimento sono spesso consentite soltanto in misura limitata, in quanto gli investimenti effettuati non risultano immediatamente liquidabili. | 356 |
Un’analisi quantitativa degli investimenti comporta rischi di modello. Inoltre, numerosi investimenti non dispongono di track record pluriennali. | 357 |
Effetto di saturazione (crowding): maggiore è la crescita del settore, minori sono i vantaggi conseguibili sfruttando le inefficienze di mercato. | 358 |
Confrontati con i normali fondi di investimento, gli hedge fund godono di libertà operative molto più ampie (vendite allo scoperto, leva finanziaria, mancanza di regolamentazione e di vigilanza). | 359 |
e) Valutazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 93 OS Altri elementi 1 Gli investimenti di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d’interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato. 2 […] | 360 |
Per gli hedge fund, il net asset value (NAV) viene calcolato in base al valore di mercato dei singoli asset. A tale scopo, è necessario garantire che l’impresa di assicurazione riceva a cadenza regolare (almeno su base mensile) le valutazioni del NAV. | 361 |
Nel caso di investimenti in fondi di private equity, la qualità della valutazione deve essere sottoposta a un’apposita verifica (cfr. anche punto XXX.X.x.xx. Due diligence). | 362 |
f) Piano relativo agli investimenti alternativi | |
Le allocazioni in investimenti alternativi possono essere effettuate soltanto dalle imprese di assicurazione che soddisfano i requisiti stabiliti nella presente circolare. Ogni impresa di assicurazione è tenuta a presentare preventivamente alla FINMA un piano in cui sono indicate le modalità predisposte per il rispetto dei criteri di cui ai punti III.H.c. e III.H.e. e per l’implementazione dei rispettivi processi. | 363 |
Eventuali modifiche sostanziali apportate a un piano già presentato devono essere notificate alla FINMA prima dell’entrata in vigore delle direttive interne attraverso le quali il piano viene implementato nell’impresa di assicurazione. | 364 |
I. Strumenti finanziari derivati | |
a) Principi | |
aa) Campo di applicazione | |
Le disposizioni di cui al punto III.I.a. devono essere ottemperate nell’ambito del patrimonio complessivo (incl. patrimonio vincolato). | 365 |
bb) Impiego di strumenti finanziari derivati | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 100 OS Principio 1 Le imprese di assicurazione possono impiegare strumenti finanziari derivati solo per diminuire i rischi sugli investimenti di capitale o sugli impegni nei confronti degli assicurati oppure per gestire in modo efficiente gli investimenti di capitale. | 366 |
2 […] | |
Nell’impiego di derivati, l’impresa di assicurazione non può assumere rischi di portata inadeguata rispetto all’entità delle attività operative e alla capacità di rischio dell’impresa stessa. Il ricorso a derivati deve inoltre avere un’efficacia sostenibile e duratura. | 367 |
cc) Obbligo di copertura per l’impiego di derivati | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 100 OS Principio 1 […] 2 Tutti gli impegni che possono risultare dalle transazioni finanziarie derivate devono essere coperti. | 368 |
Gli impegni assunti devono essere coperti in qualsiasi momento e in modo integrale (volume contrattuale / nozionale) mediante i valori sottostanti ai derivati (per i derivati con obbligo di vendita) oppure mediante liquidità (per i derivati con obbligo di acquisto). | 369 |
Il concetto di liquidità comprende sia il denaro in contanti che i «mezzi prossimi alle liquidità». Possono essere considerati mezzi prossimi alle liquidità, tra gli altri, gli averi bancari, i depositi a termine e i titoli di Stato aventi un rating pari ad almeno AA, un elevato grado di liquidità e un’alienabilità in qualsiasi momento. Rientrano altresì tra i mezzi prossimi alle liquidità i crediti menzionati al punto XX.X.x.xx. esonerati dal limite di controparte del 5%. Deve essere escluso qualsiasi effetto leva negativo sul patrimonio vincolato (un’eventuale vendita dell’obbligazione utilizzata a fini di copertura non può comportare una situazione di sottocopertura dell’importo legale nel patrimonio vincolato; cfr. punto III.I.b.bb.bbb. e punto IV relativi ai derivati nell’allegato 3). Gli altri titoli di credito e le azioni non possono essere considerati mezzi prossimi alle liquidità. | 370 |
Il requisito della copertura permanente e completa degli impegni risulta soddisfatto se: | 371 |
a. sono disponibili liquidità e/o mezzi prossimi alle liquidità; o | 372 |
b. i rispettivi valori sottostanti sono presenti e disponibili in modo illimitato nel patrimonio dell’impresa di assicurazione. Non sono ammesse attività di prestito di titoli (securities lending) sui valori sottostanti, né tantomeno attività di pensione di valori mobiliari (repo, reverse repo) in rapporto alle operazioni su derivati. Un’eccezione è costituita dai titoli concessi in prestito, qualora sia possibile, senza restrizione alcuna, un loro richiamo a breve termine; | 373 |
c. è escluso un doppio utilizzo della liquidità o dei valori sottostanti per la copertura di più operazioni. I valori sottostanti o i mezzi prossimi alle liquidità possono essere impiegati contemporaneamente come copertura di posizioni derivate se queste, pur comportando più rischi (come p. es. un rischio di mercato, di credito o di cambio), si riferiscono esattamente agli stessi valori sottostanti. | 374 |
d. il valore venale dei mezzi prossimi alle liquidità o il numero dei valori sottostanti copre la totalità dell’impegno in questione. Per i crediti (ad eccezione degli averi bancari e dei depositi a termine) può tuttavia essere utilizzato come copertura soltanto il 90% del relativo valore venale. | 375 |
Per i derivati con obbligo di acquisto e/o di assunzione (long futures, long forward, short put) di un valore sottostante, per esempio un’azione, un indice finanziario, una moneta o un tasso di | 376 |
interesse, è necessario disporre in qualsiasi momento della necessaria liquidità per l’adempimento dell’obbligo connesso. | |
Per i derivati con obbligo di vendita e/o di consegna (short futures, short forward, short call) di un valore sottostante, per esempio un’azione, una moneta o un tasso di interesse, è necessario disporre in qualsiasi momento e in modo illimitato del rispettivo investimento di base per l’adempimento dell’impegno connesso. Per i derivati su indici, gli obblighi sono considerati coperti se tra i valori sottostanti e l’indice sussiste un’ampia correlazione. Qualora il contratto preveda il diritto di adempiere all’obbligo assunto mediante un pagamento in contanti in luogo della consegna del valore sottostante, quest’ultimo deve essere comunque conservato al fine di poter compensare le sue oscillazioni del valore di mercato. | 377 |
Nel caso di derivati che comportano un obbligo di scambio di flussi di pagamento (receiver swap o payer swap), il flusso (fisso o variabile) da pagare deve essere garantito mediante la necessaria liquidità e/o l’underlying. | 378 |
Per l’adempimento degli obblighi nelle combinazioni di derivati devono risultare coperti in qualsiasi momento gli obblighi di tutta la combinazione mediante valori sottostanti detenuti nel patrimonio o mediante sufficiente liquidità. Gli underlying delle combinazioni devono essere identici ai valori sottostanti utilizzati per la copertura. | 379 |
Cfr. a tale riguardo l’allegato 3 punto I. (esempi A1-A4). | 380 |
dd) Strategia di investimento | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 101 OS Strategia d’investimento Le imprese di assicurazione che impiegano strumenti finanziari derivati devono stabilire una strategia d’investimento per questi strumenti. La direzione dell’impresa di assicurazione elabora la strategia d’investimento, la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione e ne sorveglia l’attuazione. | 381 |
Art. 102 OS Contenuto della strategia d’investimento 1 Nella strategia d’investimento devono essere definite le condizioni quadro per l’impiego di strumenti finanziari derivati, in particolare i limiti dell’esposizione ai rischi e i principi dell’analisi dei rischi. 2 La strategia d’investimento deve inoltre seguire i principi abituali per gli investimenti di capitale, in particolare relativamente a sicurezza, liquidità, redditività, ripartizione e diversificazione. | 382 |
Art. 103 OS Sistema dei limiti I limiti dell’esposizione ai rischi devono essere fissati conformemente alle capacità finanziarie e organizzative dell’impresa di assicurazione. | 383 |
L’opportuna strategia di investimento per ogni impresa di assicurazione viene messa a punto ai sensi dell’art. 101 OS da parte della direzione dell’impresa stessa. La direzione è responsabile affinché la strategia di investimento prescelta e gli strumenti utilizzati siano conformi ai principi stabiliti nella presente circolare. | 384 |
Le disposizioni qui indicate circa la strategia di investimento devono essere obbligatoriamente osservate nell’ambito del regolamento di investimento secondo il punto II.F.b. Regolamento di investimento. | 385 |
ee) Requisiti posti all’organizzazione e al personale | |
Le seguenti disposizioni concernenti l’organizzazione e il personale devono essere obbligatoriamente osservate nell’ambito del regolamento di investimento secondo il punto II.F.b. (Regolamento di investimento). | 386 |
aaa) Organizzazione | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 105 OS Organizzazione L’impresa di assicurazione che impiega strumenti finanziari derivati deve dotarsi di un assetto organizzativo adeguato e in particolare osservare gli articoli 106–108. | 387 |
Art. 106 OS Gestione e controllo 1 L’impresa di assicurazione deve impartire direttive dettagliate alle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi. 2 Essa dispone di un sistema di controllo adeguato al volume degli affari e alla complessità degli strumenti finanziari derivati. 3 La gestione degli strumenti finanziari derivati e il controllo devono sempre essere svolti da persone indipendenti l’una dall’altra. | 388 |
Art. 108 OS Rapporto d’attività Un rapporto d’attività sull’impiego di strumenti finanziari derivati deve essere presentato almeno una volta ogni sei mesi al consiglio d’amministrazione. | 389 |
bbb) Personale | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 107 OS Qualificazione del personale Le persone incaricate della gestione e del controllo dispongono delle conoscenze e delle qualifiche necessarie allo svolgimento del loro compito. | 390 |
Il personale qualificato deve essere in grado di comprendere e gestire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati. | 391 |
ccc) Analisi dei rischi | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 104 OS Valutazione dei rischi 1 I rischi della controparte devono essere considerati prima dell’impiego di strumenti finanziari derivati. 2 I rischi devono essere valutati ogniqualvolta la situazione lo esiga, ma almeno una volta alla settimana per i rischi di mercato e una volta al mese per i rischi legati ai crediti. 3 La valutazione dei rischi di mercato e dei rischi legati ai crediti consiste, tra l’altro, nell’analizzare le posizioni aperte e nel confrontarle con i limiti stabiliti d’esposizione ai rischi. 4 Il risultato della valutazione dei rischi deve essere presentato alla direzione ogniqualvolta la situazione lo esiga, ma almeno una volta al mese per i rischi di mercato e almeno una volta ogni tre mesi per i rischi legati ai crediti. | 392 |
L’impresa di assicurazione deve dotarsi di un adeguato team di gestione dei rischi, in grado di conoscere e valutare i rischi derivanti dall’impiego di strumenti finanziari derivati. Ai fini della | 393 |
valutazione dei rischi di controparte è necessario prestare attenzione alla solvibilità della controparte, evitando contestualmente l’esposizione a eventuali grandi rischi. | |
Il team di gestione dei rischi dell’impresa di assicurazione garantisce che le strategie su derivati attuate dai diversi settori dell’impresa vengano registrate in un’unità centralizzata e analizzate in funzione di possibili interdipendenze. A tale scopo devono essere valutati diversi scenari rilevanti, per garantire che l’impiego complessivo dei derivati non comprometta la capacità di mantenimento del valore del patrimonio vincolato e la solvibilità dell’intera impresa di assicurazione. Quest’ultima deve garantire che nei rapporti destinati alla FINMA gli effetti economici dei derivati sul patrimonio e sulla solvibilità vengano correttamente comunicati (p. es. rapporti sul patrimonio vincolato, SST). | 394 |
Esempi Per le obbligazioni su cui viene effettuata una copertura delle oscillazioni del valore di mercato deve essere corretta la duration. Se un’operazione swap futura (p. es. acquisto di una swaption) viene coperta con un’obbligazione con scadenza concomitante, tale obbligazione non può contemporaneamente fungere da copertura per un’altra operazione finalizzata alla preparazione di un’acquisizione. Se viene effettuata un’operazione di preparazione a un’acquisizione su azioni (p. es. long call), l’esposizione azionaria subisce un conseguente aumento. | 395 |
b) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
aa) Basi legali | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] i. strumenti finanziari derivati che servono a garanzia e non hanno nessun effetto leva sul patrimonio vincolato, se gli elementi di base sono presenti nel patrimonio vincolato e il loro computo segue le oscillazioni del mercato; j. […] 2 A determinate condizioni ed entro certi limiti possono essere attribuiti al patrimonio vincolato anche strumenti finanziari derivati destinati a preparare acquisizioni, aumentare il reddito e ad assicurare i flussi di pagamento derivanti da impegni attuariali. La FINMA stabilisce le condizioni e i limiti. | 396 |
bb) Disposizioni generali | |
L’Ordinanza sulla sorveglianza limita l’impiego degli strumenti finanziari derivati all’interno del patrimonio vincolato (art. 79 OS). In linea di principio, i derivati sono ammessi nel patrimonio vincolato soltanto se: | 397 |
a. i valori sottostanti ai derivati sono ammessi come investimento ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 OS; | 398 |
b. non esercitano alcun effetto leva sul patrimonio vincolato (sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 79 cpv. 2 OS); | 399 |
c. sono conformi ai principi formulati al punto III.I.a. | 400 |
In relazione al punto a. Valori sottostanti ammessi | |
Come valori sottostanti ammessi per i derivati nel patrimonio vincolato sono riconosciuti non solo gli investimenti diretti come azioni o crediti, ma anche gli elementi patrimoniali che replicano indici o tassi di interesse, a condizione che l’effettivo valore sottostante dello strumento sia un investimento ammesso ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 OS. Il requisito secondo cui il valore sottostante al derivato deve essere ammissibile per il patrimonio vincolato deve essere rispettata anche per le operazioni su indici. | 401 |
L’utilizzo dei credit default swap (CDS) è consentito soltanto per le strategie definite nei dettagli più avanti. Altri derivati creditizi non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. In caso di impiego di CDS, devono essere posti requisiti più elevati per quanto riguarda le conoscenze e le qualifiche del personale e l’analisi dei rischi (punto XXX.X.x.xx. e punto XXX.X.x.xx.). La liquidità del mercato del singolo CDS deve essere verificata minuziosamente sia prima dell’utilizzo sia nel corso della durata. | 402 |
In relazione al punto b. Effetto leva | |
Si parla di effetto leva quando la variazione relativa di valore del derivato è maggiore di quella del sottostante. Si verificano effetti leva soprattutto per quanto riguarda i derivati e i finanziamenti con capitale di terzi. In entrambi i casi, attraverso un apporto di capitale relativamente modesto l’investitore partecipa all’oscillazione di un valore sottostante che nel confronto risulta elevato. La leva è definita come il rapporto tra la variazione relativa di valore del derivato e la variazione relativa di valore del sottostante. Per evitare che l’effetto leva abbia un impatto finanziario sul patrimonio vincolato, i derivati devono essere coperti mediante liquidità e/o opportuni valori sottostanti (cfr. allegato 3 punto III.). | 403 |
cc) Derivati ammessi a copertura delle consistenze patrimoniali | |
La strategia di copertura (hedging strategy) è finalizzata a tutelare in tutto o in parte il valore degli elementi patrimoniali, per esempio nei confronti dei rischi di corso o di cambio, cioè a minimizzare o ad azzerare i possibili rischi che le oscillazioni di corso o di cambio comportano sul valore degli investimenti di capitale del patrimonio vincolato. | 404 |
L’impiego di strumenti derivati a scopo di copertura è ammesso soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni: | 405 |
a. il valore sottostante da coprire deve essere contenuto nel patrimonio vincolato; | 406 |
b. gli obblighi assunti devono essere coperti in qualsiasi momento mediante i valori sottostanti nel patrimonio vincolato; | 407 |
c. le oscillazioni di mercato devono essere tenute in debito conto mediante il computo del valore sottostante nel patrimonio vincolato; | 408 |
d. lo strumento utilizzato deve consentire una copertura efficace del corso del sottostante; in altre parole, la variazione assoluta di corso del valore sottostante deve essere compensata con la variazione assoluta di corso dello strumento di copertura. Mediante l’impiego di derivati non possono essere costituite posizioni short (vendite allo scoperto) in termini netti, cioè dopo la compensazione tra consistenze dei valori sottostanti e derivati (non può verificarsi una situazione di overhedge); | 409 |
e. gli strumenti utilizzati non devono esercitare alcun effetto leva sul patrimonio vincolato. | 410 |
Concretamente sono ammessi i seguenti strumenti, attraverso i quali è possibile coprire in maniera efficace una downside exposure: a. opzioni long put, b. short futures, c. short forwards, d. swap. | 411 |
A questa categoria non possono essere esplicitamente attribuiti gli strumenti che servono per il finanziamento della copertura, ma che di per sé non costituiscono alcuna copertura effettiva, come le opzioni short call (cfr. punto III.I.b.ff.). | 412 |
Come copertura del patrimonio vincolato possono essere utilizzati anche i derivati su indici (p. es. short SMI futures, opzioni put long SMI). A tale riguardo occorre accertarsi che la struttura del portafoglio coperto coincida sostanzialmente, in termini di elementi patrimoniali, con quella dell’indice e che i rendimenti del portafoglio presentino una stretta correlazione con quelli dell’indice. Ciò significa che per le posizioni coperte deve sussistere un’ampia correlazione con l’indice. | 413 |
La copertura valutaria mediante una moneta terza (proxy hedge) non è riconosciuta come copertura. Se tuttavia l’impresa di assicurazione documenta internamente un'eventuale operazione di proxy hedge conclusa ed è in grado di dimostrare in maniera plausibile che sussiste una chiara finalità di copertura, il derivato può essere computato nel patrimonio vincolato come elemento patrimoniale nella categoria sotto la quale è classificata la valuta di riferimento. | 414 |
Per esempio, copertura di un’obbligazione in USD mediante uno strumento USD/EUR. In questo modo, l’esposizione verso l’USD viene trasferita all’EUR. Un’operazione di copertura di questo tipo non riduce l’esposizione determinante per il calcolo del limite massimo in valuta estera. Il derivato viene computato nella categoria Obbligazioni. | 415 |
Le operazioni di copertura dei tassi per le obbligazioni valutate con il metodo dell’ammortamento dei costi non possono in generale essere attribuite a questa strategia, in quanto non adempiono alla condizione sopra riportata: «le oscillazioni di mercato sono tenute in debito conto mediante il computo del valore sottostante nel patrimonio vincolato». Qualora in questi casi i derivati su tassi vengano gestiti sotto lo stesso contratto quadro (cfr. punto III.I.e.) del patrimonio vincolato, deve essere obbligatoriamente applicata la procedura specificata di seguito. | 416 |
Ai sensi dell’art. 88 e dell’art. 89 OS, un titolo a tasso fisso può essere computato al massimo al valore determinato sulla base del metodo di ammortamento dei costi. A tale riguardo, nell’arco della durata residua il valore di acquisto del titolo viene gradualmente ammortizzato o rivalutato fino a coincidere con il valore di rimborso. Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. i OS, non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato gli strumenti che servono a garanzia di un titolo di base il cui computo nel patrimonio vincolato non segue l’oscillazione di mercato coperta. Da queste disposizioni di legge si desume che il computo combinato di uno strumento di copertura (derivato) e di un titolo di base (obbligazione) non deve superare il valore risultante dal metodo di ammortamento dei costi. | 417 |
Ne deriva che: | |
se il valore di mercato coperto è superiore (o pari) a quello determinato secondo il metodo di | 418 |
ammortamento dei costi, il derivato su tassi può essere computato nel patrimonio vincolato con un valore pari a 0. In questo modo vengono rispettate le disposizioni sia dell’art. 79 cpv. 1 lett. i OS che dell’art. 88 cpv. 1 OS. | |
Se alla stipula dell’operazione di copertura il valore di mercato coperto risulta inferiore a quello calcolato secondo il metodo dell’ammortamento dei costi, subentra un motivo di riduzione del valore causato dall’acquisto dello strumento di copertura (cfr. anche art. 95 OS e punto II.F.f.). In questo caso, può essere applicata una delle seguenti varianti: | 419 |
a. il valore computato dell’obbligazione viene ritoccato verso il basso in funzione del valore di mercato coperto. Nell’arco della durata residua, questo nuovo valore di partenza viene gradualmente ammortizzato o rivalutato fino a coincidere con il valore di rimborso. Il derivato viene computato con valore pari a 0; o | 420 |
b. l’operazione in derivati viene regolata attraverso il patrimonio libero. | 421 |
Nell’allegato 3 punto VI. sono riportati esempi per entrambi i casi «Valore di mercato coperto maggiore dell’AMC» e «Valore di mercato coperto inferiore all’AMC». | 422 |
In caso in cui venga effettuata un’operazione di macro hedge, la correzione menzionata può comportare problemi tecnici a livello di singoli titoli. In questi casi è consentito applicare la procedura per analogia a livello di portafoglio complessivo, subordinatamente alle condizioni qui riportate. | 423 |
a. Gli elementi coperti devono essere compresi nel patrimonio vincolato. Gli obblighi assunti devono essere coperti in qualsiasi momento mediante i valori sottostanti nel patrimonio vincolato. Lo strumento utilizzato a questo scopo deve consentire una copertura efficace dei corsi dei valori sottostanti (cfr. definizione riportata in precedenza). | 424 |
b. L’impresa di assicurazione deve contrassegnare nel proprio inventario interno le posizioni in obbligazioni coperte. | 425 |
c. Il computo del derivato deve essere effettuato con un valore pari a 0. | 426 |
d. All’atto della stipula dell’operazione derivata, l’impresa di assicurazione deve verificare se, in caso di vendita del titolo coperto, si potrebbe verificare una sottocopertura dell’importo legale all’interno del patrimonio vincolato. | 427 |
Questo test viene effettuato come segue: [somma dei valori di mercato coperti*] - [somma di tutti i valori computati all’AMC*] * devono essere prese in considerazione soltanto le obbligazioni interessate dalla copertura macro hedge. | 428 |
e. Qualora la differenza del test risulti negativa, nel patrimonio vincolato deve essere presente una sovracopertura di entità minima pari a tale differenza, costantemente e fino allo scioglimento dell’hedge. | 429 |
f. All’interno del rapporto annuale concernente il patrimonio vincolato, l'impresa di assicurazione è tenuta a presentare alla FINMA i risultati di questo test (comprensivi di valori aggiornati). | 430 |
Ai fini della copertura del rischio di credito delle posizioni patrimoniali, sono ammessi i seguenti credit default swap (CDS): | 431 |
CDS su singoli titoli, se l’impresa di assicurazione è la beneficiaria della garanzia (long protection); | 432 |
CDS su indici, se l’impresa di assicurazione è la beneficiaria della garanzia (long protection). | 433 |
Un credit default swap può essere attribuito come strumento di copertura del patrimonio vincolato soltanto se in termini di credit event payment, credit event definition e reference obligation esso è strutturato in modo tale da consentire un elevato effetto di copertura. Se un portafoglio viene coperto con un CDS su indice, occorre accertarsi che sussista un’ampia convergenza tra il portafoglio da coprire e il portafoglio indicizzato per quanto riguarda la composizione e le ponderazioni interne. Se il portafoglio da coprire e il portafoglio indicizzato risultano diversi sotto il profilo della composizione e/o delle ponderazioni interne tanto da rendere impossibile un rapporto stabile di correlazione tra i due e quindi non garantire appieno l’effetto di copertura, che può essere raggiunto soltanto in modo approssimativo (proxy hedge o cross hedge), l’attribuzione di uno di questi strumenti di copertura a tale strategia non è consentita. | 434 |
I CDS su singoli titoli vengono computati al valore di mercato soltanto se il valore dell’obbligazione (titolo di base) viene ridotto in modo duraturo (cfr. punto II.F.f.), facendo quindi in modo che il CDS esprima il proprio effetto di copertura. Se il titolo di base viene valutato secondo il metodo dell’ammortamento dei costi, nel patrimonio vincolato viene effettuato un computo dei CDS con valore pari a 0. | 435 |
I CDS su indici che hanno finalità di copertura vengono computati nel patrimonio vincolato sempre con valore pari a 0. | 436 |
dd) Derivati ammessi a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali | |
La strategia persegue l’obiettivo di coprire i flussi di pagamento a lungo termine derivanti da impegni attuariali. A tale scopo sono ammesse obbligazioni sintetiche (aaa.) e opzioni (bbb., p. es. swaption). | 437 |
aaa) Obbligazioni sintetiche (deposito a termine combinato con receiver swap) | |
Le obbligazioni sintetiche (cfr. anche art. 88 cpv. 3 OS) sono investimenti di capitale aventi le caratteristiche di titoli a tasso fisso e formati da una combinazione di diversi strumenti finanziari. Attraverso un deposito a termine, p. es. con una durata di venti anni (tasso di interesse variabile, adeguamento ogni sei mesi), viene impostato un receiver swap. Con il tasso di interesse ricevuto sul deposito a termine viene compensato il tasso variabile da pagare sullo swap. L’investitore riceve così un tasso di interesse fisso per una durata di venti anni. Attraverso le obbligazioni sintetiche, le imprese di assicurazione possono effettuare investimenti di capitale con durate che sul mercato non risultano disponibili sotto forma di titoli a tasso fisso. | 438 |
Per le obbligazioni sintetiche trovano applicazione le stesse disposizioni dei derivati con strategia di replica (punto III.I.b.ee.bbb.). | 439 |
bbb) Opzioni (p. es. swaption) | |
Swaption e opzioni che funzionano in modo analogo a una long swaption (opzioni su obbligazioni a cedola fissa) possono essere attribuite al patrimonio vincolato. Il computo di | 440 |
ulteriori strumenti è ammesso soltanto previa notifica alla FINMA. | |
Le opzioni consentite (il fabbisogno di strumenti di copertura può essere determinato in modo forfetario in funzione del portafoglio; macro hedge) sono attribuibili subordinatamente alle condizioni qui riportate. | 441 |
Deve essere approntata una copertura degli impegni attuariali attesi. | 442 |
Sussiste la probabilità che gli strumenti siano detenuti fino al momento della scadenza. La liquidazione di determinati strumenti prima della scadenza deve essere motivata in un reporting interno. | 443 |
La FINMA deve essere informata in merito alla transazione, con contestuale presentazione della relativa documentazione in cui si attesta in particolare che all'atto della conclusione dell’operazione non vi è alcun overhedge. | 444 |
L’impiego di questi strumenti deve essere orientato a un effetto duraturo e sostenibile; in particolare essi non possono essere stipulati con l’intenzione di liquidarli rapidamente per realizzare un utile. | 445 |
ee) Derivati ammessi per la preparazione di acquisizioni | |
La strategia su derivati può prevedere l’acquisto di determinati valori sottostanti in un momento futuro (aaa. Preparazione di acquisizioni) oppure la sostituzione dell’acquisto di un valore sottostante con strumenti derivati al fine di replicare una strategia (bbb. Strategia di replica; liquidità combinata con derivati). | 446 |
aaa) Preparazione di acquisizioni | |
Per la preparazione di un’acquisizione sono ammessi soltanto derivati che soddisfano la seguente condizione: gli impegni sono coperti con liquidità o mezzi prossimi alle liquidità secondo il punto XXX.X.x.xx. | 447 |
Nella fattispecie, sono ammessi i seguenti strumenti: opzioni long call, opzioni short put. | 448 |
bbb) Strategia di replica | |
Ai fini della replica della strategia sono ammessi soltanto derivati che soddisfano le condizioni qui elencate: | 449 |
La combinazione tra derivato e liquidità deve presentare un profilo di rischio di mercato analogo e almeno la stessa liquidità dell’investimento replicato. | 450 |
La finalità dell’acquisto del derivato deve essere quello di replicare i valori sottostanti. L’impresa di assicurazione deve documentare tale meccanismo in un reporting interno. La combinazione tra derivato e liquidità deve essere attribuita alla categoria corrispondente (p. es. un investimento del mercato monetario e i futures su azioni vengono attribuiti alla categoria Azioni). | 451 |
I volumi contrattuali o il valore nominale devono essere coperti al 100% mediante liquidità o mezzi prossimi alle liquidità (cfr. anche punto XXX.X.x.xx. Obbligo di copertura). | 452 |
La transazione posta in essere attraverso l'impiego di derivati non deve generare costi aggiuntivi rispetto all'acquisto dell'investimento diretto. | 453 |
Nella fattispecie, sono ammessi i seguenti strumenti (cfr. allegato 3 esempio V.): long futures, long forward, swap. | 454 |
Ai fini della replica di un'obbligazione societaria e/o di un portafoglio di obbligazioni societarie, sono ammessi nella fattispecie i seguenti strumenti: | 455 |
credit default swap su singoli titoli, se l’impresa di assicurazione è la garante (sell protection); | 456 |
credit default swap su indici, se l’impresa di assicurazione è la garante (sell protection). | 457 |
Un credit default swap può essere attribuito al patrimonio vincolato come strumento di una strategia di replica soltanto se in termini di credit event payment, credit event definition e reference obligation esso è strutturato in modo tale da replicare in modo sufficientemente preciso un’obbligazione societaria e/o un portafoglio di obbligazioni societarie. Nella selezione del CDS o dell'indice CDS, l’impresa di assicurazione deve controllare che la posizione aperta sia assolutamente conforme alla politica di investimento dell’impresa stessa. In particolare, l’obbligazione societaria sintetica e/o il portafoglio sintetico di obbligazioni societarie che derivano dall’operazione non possono presentare un rating inferiore a investment grade (BBB). | 458 |
ff) Derivati ammessi per l'incremento dei proventi | |
La strategia di incremento dei proventi persegue l’obiettivo di generare un extrareddito sugli elementi patrimoniali in portafoglio attraverso l’implementazione tattica della strategia di investimento in funzione delle opportunità o dei rischi di mercato oppure attraverso la raccolta di premi relativi all’emissione di opzioni. A tale scopo, sono ammessi soltanto derivati che soddisfano la seguente condizione: i volumi contrattuali assunti devono essere coperti in qualsiasi momento secondo le modalità di cui al punto XXX.X.x.xx. | 459 |
Nella fattispecie, sono ammessi i seguenti strumenti: opzioni call e put; | 460 |
credit default swap su singoli titoli, se l’impresa di assicurazione si trova nella posizione di beneficiaria della garanzia (buy protection) e il CDS non è classificato come copertura; | 461 |
credit default swap su indici, se l’impresa di assicurazione si trova nella posizione di beneficiaria della garanzia (buy protection) e il CDS non è classificato come copertura. | 462 |
gg) Combinazioni ammesse | |
È consentito l’abbinamento di più forme basilari di derivati caratterizzati dallo stesso sottostante e/o dagli stessi sottostanti. A tale riguardo, trovano applicazione le condizioni qui elencate. | 463 |
Le diverse componenti della strategia combinata devono essere scomposte e valutate separatamente. | 464 |
Le singole componenti della combinazione (una volta effettuata la loro scomposizione) devono poter essere attribuite a una delle strategie menzionate. Devono essere adempiute le condizioni concernenti le rispettive strategie. | 465 |
Deve essere rispettato l’obbligo di copertura secondo il punto XXX.X.x.xx. | 466 |
hh) Prodotti strutturati | |
Per i prodotti strutturati devono essere osservate le disposizioni separate di cui al punto III.C.a. Prodotti strutturati. | 467 |
ii) Operazioni ed elementi non consentiti | |
Le seguenti operazioni su derivati e le seguenti transazioni non possono essere attribuite al patrimonio vincolato: | 468 |
a. vendite allo scoperto, cioè vendite a termine di valori sottostanti senza essere in possesso degli stessi al momento della stipula del contratto, | 469 |
b. derivati che non sono coperti da valori sottostanti e/o mezzi prossimi alle liquidità, | 470 |
c. derivati tratti da un valore sottostante non ammesso ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 OS, | 471 |
d. operazioni che non esercitano alcun effetto leva sul patrimonio vincolato complessivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 79 cpv. 2 OS. | 472 |
c) Limitazioni | |
aa) Derivati a copertura di posizioni patrimoniali | |
Per i derivati utilizzati come copertura di posizioni patrimoniali secondo il punto XXX.X.x.xx. non è prevista alcuna limitazione. | 473 |
bb) Derivati a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali (secondo il punto III.I.b.dd.bbb.) | |
I premi degli strumenti finanziari derivati aperti a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali (opzioni secondo il punto III.I.b.dd.bbb.) devono essere limitati al 5% dell’importo legale del patrimonio vincolato. Questo tetto massimo deve essere osservato in qualsiasi momento. Le posizioni aperte delle swaption e di opzioni analoghe devono essere valutate ai valori di costo ammortizzato (cfr. punto XXX.X.x.xx.xxx.). | 474 |
cc) Derivati per la preparazione di acquisizioni e per l’incremento dei proventi | |
Gli strumenti finanziari derivati aperti destinati alla preparazione di acquisizioni e all’incremento | 475 |
dei proventi devono essere limitati al 10% dell’importo legale del patrimonio vincolato. Questo tetto massimo deve essere osservato in qualsiasi momento. Da tale limite sono esclusi i derivati per la replica di strategie (punto III.I.b.ee.bbb.), le obbligazioni sintetiche (punto XXX.X.x.xx.xxx.) e la vendita di opzioni call (punto III.I.b.ff.), qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni di cui al rispettivo punto. | |
La limitazione del 10% si riferisce ai volumi contrattuali aperti o ai valori nominali degli underlying. L’importo del volume contrattuale si ottiene moltiplicando il valore venale del sottostante, il numero di contratti e il moltiplicatore. Al fine di considerare debitamente i valori delle opzioni, può essere effettuato un aggiustamento del delta. | 476 |
Le obbligazioni sintetiche vengono attribuite alla categoria Titoli a reddito fisso. In questo caso non sussiste alcuna limitazione. Per il calcolo del rischio di controparte (esposizione netta nei confronti di un debitore: limite del 5%) deve essere considerato il valore del deposito a termine e un eventuale valore di sostituzione positivo dello swap. | 477 |
dd) Computo delle esposizioni ai limiti dell’underlying | |
Ai fini dei limiti dei rispettivi underlying occorre tenere conto dei derivati che comportano un aumento o una riduzione dell’impegno. I limiti sopra indicati per le operazioni su derivati devono essere osservati cumulativamente ad altri limiti del patrimonio vincolato (cfr. in particolare l’allegato 5 relativo ai limiti nel patrimonio vincolato). | 478 |
Esempio Long call su azione: computo al limite del 10% secondo il punto XXX.X.x.xx. e incremento dell’esposizione azionaria in misura pari al rispettivo volume contrattuale, concorrendo così al limite azionario del 30% (aggiustamento del delta). | 479 |
d) Valutazione | |
aa) Valore di mercato e valore conforme ai livelli di mercato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 91 OS Strumenti finanziari derivati 1 Gli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettera i possono essere computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato. […] | 480 |
In linea di principio, gli strumenti finanziari derivati possono essere attribuiti al patrimonio vincolato al massimo al valore di mercato e/o al valore di borsa. In concreto, ciò significa che il valore di sostituzione viene considerato come valore di mercato. Il valore di sostituzione è il prezzo a cui una posizione derivata aperta può essere nuovamente chiusa (saldo). Nel patrimonio vincolato deve quindi essere computato il valore di sostituzione positivo o negativo (cfr. allegato 3 punto II.). | 481 |
Se per i derivati non sono disponibili corsi aggiornati oppure se per i derivati stipulati OTC non esistono prezzi di mercato, essi devono essere valutati mediante appositi modelli riconosciuti nella prassi, sulla base dei valori correnti dei sottostanti da cui sono tratti. Le valutazioni devono essere documentate e verificabili in qualsiasi momento. Per la valutazione di strumenti non quotati, la FINMA accetta l’applicazione dei metodi di finanza matematica generalmente riconosciuti. | 482 |
La posizione computata del derivato e quella del valore sottostante devono rispecchiare costantemente il valore effettivo della posizione: per le opzioni short call, per esempio, viene dedotto dal sottostante almeno il valore di sostituzione negativo del derivato. Ciò significa che la combinazione di derivato computato e titolo di base computato può essere conteggiata nel patrimonio vincolato fino a concorrenza del prezzo di esercizio (strike price). | 483 |
bb) Disposizioni speciali di computo | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 91 OS Strumenti finanziari derivati 1 […] 2 Nel caso di strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 79 capoverso 2 la FINMA stabilisce il valore computabile. 3 […] | 484 |
aaa) Derivati a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali | |
Le swaption e gli strumenti analoghi a copertura degli impegni attuariali vengono computati secondo il metodo di ammortamento dei costi (l’ammortamento decorre dal momento di acquisto fino a quello di esercizio). | 485 |
bbb) Replica della strategia | |
Le strategie di replica di cui al punto III.I.b.ee.bbb. (e quindi anche di cui al punto XXX.X.x.xx.xxx.) vengono valutate secondo le categorie a cui sono attribuite (cfr. sopra). | 486 |
Nel caso di obbligazioni sintetiche, il deposito a termine può essere valutato e computato al valore nominale. Il computo avviene separatamente in una sottocategoria dei titoli a tasso fisso. Il receiver swap viene computato secondo il metodo dell’ammortamento dei costi (l’ammortamento decorre dal momento di acquisto fino a quello di scadenza) (art. 88 cpv. 3 OS). Qualora alla sottoscrizione il receiver swap abbia un valore pari a zero, deve essere computato per tutta la sua durata con tale importo. Lo swap può essere gestito sotto lo stesso accordo di netting degli altri derivati nel patrimonio vincolato. | 487 |
e) Condizioni quadro giuridiche, accordi di netting | |
aa) Disposizioni legali | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 91 OS Strumenti finanziari derivati […] 3 La compensazione (netting) di tutte le operazioni sui derivati stipulate in un contratto quadro è ammessa solo se tale contratto quadro è stipulato separatamente per ogni singolo patrimonio vincolato. Le voci negative che sorgono da tali contratti devono essere dedotte dal patrimonio vincolato. La FINMA può imporre regole per la strutturazione dei contratti quadro. | 488 |
L’art. 91 cpv. 3 OS introduce la possibilità, per le imprese di assicurazione, di applicare anche nel patrimonio vincolato il close-out netting previsto in un ISDA Agreement. La condizione a tale riguardo è che il contratto quadro sia conforme al disposto delle circolari FINMA e faccia riferimento soltanto a un patrimonio vincolato. | 489 |
Poiché per gli elementi patrimoniali attribuiti al patrimonio vincolato sussiste un generale divieto di compensazione, è escluso che operazioni su derivati incluse nel patrimonio libero possano essere compensate con operazioni su derivati incluse nel patrimonio vincolato. Deve quindi risultare sempre chiaro a quale contratto quadro fanno riferimento le confirmation. | 490 |
I collateral e i margin account che devono essere costituiti verso una controparte del patrimonio vincolato in relazione al contratto quadro di cui all’art. 91 cpv. 3 OS non possono essere tolti dal patrimonio vincolato stesso, in quanto da esso è già stata dedotta la posizione netta negativa dell’operazione su derivato. I collateral ricevuti dalla controparte rientrano da un punto di vista giuridico nel patrimonio vincolato, ma non vengono computati ai fini del calcolo della copertura. La controparte vanta sul collateral un diritto automatico di restituzione. | 491 |
Le garanzie riconosciute alla controparte sotto forma di collateral e di margin account tratti dal patrimonio vincolato sono a disposizione della controparte stessa in modo illimitato come beni realizzabili, qualora essi vengano utilizzati esclusivamente come copertura degli impegni che derivano dalle transazioni per il rispettivo patrimonio vincolato e che sono correlati al contratto quadro in questione. | 492 |
bb) Master agreement (MA, contratti quadro) ammessi | |
Sono ammessi soltanto i contratti quadro per i quali può essere dimostrata l’attuabilità del close-out netting (cfr. punto III.I.e.dd., Netting opinion). | 493 |
I master agreement standardizzati maggiormente diffusi in Svizzera sono il contratto quadro per i derivati over the counter (OTC) (emesso dall’Associazione Svizzera dei Banchieri) e l'ISDA Master Agreement (International Swaps and Derivatives Association Inc.). | 494 |
In tutti i MA che riguardano il patrimonio vincolato deve essere specificato esplicitamente che la controparte rinuncia alla compensazione con crediti che non costituiscono oggetto della regolamentazione del MA stesso. Tale rinuncia deve essere dichiarata espressamente come vincolante anche in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione. | 495 |
Se si tratta di un ISDA MA 1992, per il calcolo dell’importo di close-out deve essere prescritta obbligatoriamente l’applicazione del second method. | 496 |
Nel caso di un MA, deve essere selezionata per la parte svizzera la formula automatic termination. Qualora venga convenuta una costituzione di garanzie, deve essere pattuito contrattualmente che il diritto di rimborso sul collateral appartiene al patrimonio vincolato. Ciò non è tuttavia necessario se la garanzia viene sempre costituita dal patrimonio libero. | 497 |
cc) Ulteriori regolamentazioni per le transazioni con controparti estere | |
Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti II.G. e II.H. | 498 |
In questo caso, la costituzione di garanzie deve essere convenuta obbligatoriamente. | 499 |
dd) Netting opinion | |
I contratti quadro possono essere stipulati soltanto se in apposite perizie legali (legal opinion) è stato confermato che la clausola di netting è attuabile ai sensi del diritto applicabile per la transazione e per l’accordo di netting. Inoltre, un contratto quadro può essere stipulato soltanto | 500 |
con una controparte la cui sede è posta in una giurisdizione retta da un ordinamento giuridico relativamente al quale una legal opinion, specifica al paese in questione, ha dimostrato l’attuabilità del netting nell’ambito del contratto quadro. Questo principio vale anche per le controparti svizzere, in quanto nelle netting opinion vengono esclusi determinati casi speciali. Nel caso di controparti importanti che non sono coperte dall’opinion generale esistono in parte opinion complementari o settoriali. | |
La legal opinion concernente l’accordo di netting deve confermare che tale operazione (close- out netting) è riconosciuta e attuabile secondo i seguenti diritti: | 501 |
a. diritto dello Stato in cui ha la propria sede la controparte in questione oppure la succursale eventualmente coinvolta; | 502 |
b. diritto applicabile per la transazione; e | 503 |
c. diritto applicabile per l’accordo di netting. | 504 |
L’ISDA ha ottenuto, attraverso apposite legal opinion, conferma dell’attuabilità dei MA per un ampio numero di Paesi. Queste perizie legali possono essere consultate dai membri; inoltre, ogni anno viene allestita una sintesi aggiornata all’attenzione delle autorità di vigilanza bancaria. | 505 |
ee) Costituzione di garanzie | |
Se è stata convenuta una costituzione di garanzia, è necessario prestare attenzione affinché questa sia strutturata come obbligo reciproco. È necessario accertare che la garanzia sia effettivamente disponibile e possa essere inclusa integralmente nel processo di close-out netting. Questo principio deve trovare applicazione anche nel caso di insolvenza di entrambe le parti. | 506 |
Nel caso di un fallimento svizzero, una realizzazione privata non sarebbe per esempio possibile se la garanzia fosse presente sotto forma di un regolare diritto di pegno. | 507 |
I treshold amount da raggiungere prima che possa essere costituita qualsiasi garanzia devono essere mantenuti il più possibile bassi. Qualora vengano fissati tali valori di soglia, essi devono essere definiti da entrambe le parti, tenendo conto dei rispettivi rating. | 508 |
Gli independent amount, che devono sempre essere coperti mediante apposite garanzie indipendentemente da un effettivo impegno netto, non possono essere previsti nei MA per il patrimonio vincolato. Una regolamentazione contrattuale in deroga può essere accettata soltanto se in questo modo viene garantito che gli independent amount costituiti dal patrimonio vincolato non producano in alcun modo a carico dello stesso un gravame di entità superiore agli impegni netti effettivi. La stipula di una simile regolamentazione deve essere sottoposta al giudizio preventivo della FINMA, la quale deve dare il suo esplicito assenso. | 509 |
I minimum transfer amount (MTA) da raggiungere prima che avvenga una costituzione e/o una restituzione di garanzie devono essere mantenuti su bassi livelli. Se sono stati convenuti dei minimum transfer amount, questi devono essere sostanzialmente identici per entrambe le parti. Costituzioni di MTA di diversa entità sono consentite soltanto sulla base di rating differenti. | 510 |
La custodia dei collateral deve essere predisposta sul territorio svizzero oppure in uno Stato approvato dalla FINMA (in analogia alla regolamentazione per i depositari del patrimonio vincolato, punto II.G.). | 511 |
Costituzione di garanzie effettuata dall’impresa di assicurazione: è ammessa la costituzione di garanzie con elementi del patrimonio vincolato. Poiché in questo caso il valore netto delle operazioni su derivati computate nel patrimonio vincolato è già negativo, l’importo del collateral non deve essere portato in deduzione. | 512 |
Costituzione di garanzie effettuata dalla controparte: il collateral ricevuto rientra giuridicamente nel patrimonio vincolato. La controparte è tuttavia in possesso di un diritto automatico di restituzione. Il collateral non può essere considerato nel calcolo della copertura del patrimonio vincolato, in quanto è già stato computato il valore netto positivo di tutte le operazioni su derivati. Nell’eventualità di un’escussione del collateral, i valori di questa costituzione di garanzie dovrebbero essere immediatamente trasferiti nel patrimonio vincolato. La costituzione di garanzie deve quindi essere contrassegnata in modo tale da consentire a soggetti terzi di riconoscere subito l’appartenenza al patrimonio vincolato. | 513 |
ff) Requisiti per i prodotti derivati standardizzati | |
I punti compresi tra III.I.e.aa. e XXX.X.x.xx. trovano applicazione in particolare per i derivati OTC. Le imprese di assicurazione sono esonerate dal rispetto delle suddette disposizioni qualora esse operino soltanto con derivati (exchange traded derivative, ETD) su una borsa regolamentata. | 514 |
gg) Rappresentazione delle operazioni su derivati nel patrimonio vincolato | |
L’underlying viene valutato conformemente alle disposizioni fissate nell’OS. Anche i singoli derivati finanziari attribuiti al patrimonio vincolato sono valutati con le modalità previste dall’OS. Nell’inventario del patrimonio vincolato viene riportata la singola operazione su derivati (e non l’importo netto). Se il valore di un derivato finanziario stipulato nell’ambito del MA del patrimonio vincolato è negativo, tale valore negativo deve essere riportato nell’inventario del patrimonio vincolato. | 515 |
Alla stipula di un’operazione su derivati, l’impresa di assicurazione deve indicare a quale MA è riconducibile tale transazione (MA «Patrimonio libero» oppure MA «Patrimonio vincolato CI o CC…»). L’impresa di assicurazione deve adottare gli opportuni provvedimenti a livello organizzativo al fine di garantire la costante identificabilità delle operazioni su derivati che sono oggetto della regolamentazione di un determinato MA. Gli inventari del patrimonio vincolato possono contenere soltanto le operazioni su derivati oggetto di regolamentazione di un MA stipulato per il corrispondente patrimonio vincolato. L’impresa di assicurazione deve accertarsi che le controparti possano operare una differenziazione delle transazioni su derivati in funzione della loro destinazione («patrimonio vincolato CI / CC» oppure «patrimonio libero»). | 516 |
A tale scopo, è necessario controllare che l’operazione su derivati e il rispettivo underlying restino sempre nella stessa massa patrimoniale. | 517 |
Se, per esempio, un valore sottostante utilizzato come underlying di un’operazione su derivati deve essere rimosso dal patrimonio vincolato, occorre prima chiudere e/o liquidare la rispettiva operazione su derivati. È altresì ipotizzabile che l’impresa di assicurazione concordi con la controparte un apposito meccanismo per il trasferimento dei derivati nel MA. | 518 |
X. Investimenti collettivi e fondi a investitore unico | |
a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 79 OS Elementi ammessi 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] j. certificati di quote in investimenti collettivi e in fondi a investitore unico. 2 […] | 519 |
Nell’art. 82 OS sono riportate le condizioni per il computo di questi certificati di quote. | 520 |
Nella categoria di cui al punto III.J.b. rientrano gli investimenti collettivi di capitale che, conformemente alla legislazione vigente, sono disciplinati nella Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e attribuibili alla categoria Fondi in valori mobiliari ai sensi degli art. 53 e segg. LICol oppure alla categoria Fondi immobiliari ai sensi dell’art. 58 e segg. LICol (investimenti collettivi aperti). In questa categoria non rientrano invece gli altri fondi per investimenti tradizionali e gli altri fondi per investimenti alternativi ai sensi dell’art. 68 e segg. LICol e le allocazioni in ulteriori investimenti alternativi (p. es. hedge fund, fondi di private equity, cfr. punto III.H.) e i fondi a investitore unico (cfr. punto III.J.c.). | 521 |
Per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale all’estero, queste suddivisioni devono essere applicate per analogia (p. es. UCITS). | 522 |
I fondi a investitore unico secondo il punto III.J.c. sono una forma speciale di investimento collettivo di capitale in cui tutte le quote sono detenute da un unico investitore (cfr. LICol). In questo ambito, il regresso attraverso gli investimenti diretti del fondo deve essere garantito in qualsiasi momento. Gli investimenti diretti del fondo e la banca depositaria dello stesso devono adempiere a tutte le disposizioni concernenti gli investimenti nel patrimonio vincolato. | 523 |
Ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 OS, le partecipazioni a società di investimento non quotate sono ammesse soltanto se viene costituito un fondo secondo il punto III.J.b. (Investimenti collettivi di capitale) o il punto III.J.c. (Fondi a investitore unico). Se la società di investimento è soggetta essa stessa a una sorveglianza efficace, il passaggio intermedio attraverso un fondo non è necessario. Le società di investimento quotate rientrano nella categoria di cui all'art. 79 cpv. 1 lett. e OS. | 524 |
Per sorveglianza efficace si intende un controllo effettuato da un organo di vigilanza equiparabile a quello svizzero (FINMA). | 525 |
b) Requisiti speciali posti agli investimenti collettivi | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 82 OS Investimenti collettivi e fondi a investitore unico 1 L’impresa di assicurazione può computare nel patrimonio vincolato certificati di quote in investimenti collettivi, se: a. essi sottostanno a un’efficace sorveglianza a tutela dell’investitore; e b. i certificati di quote sono negoziati in un mercato regolamentato e liquido oppure sono in qualsiasi momento alienabili. | 526 |
[…] | |
La strategia di investimento degli investimenti collettivi di capitale deve attenersi ai principi di cui al punto II.D.b. | 527 |
Nel caso di allocazioni in investimenti collettivi esteri, il certificato di quota deve avere obbligatoriamente un carattere di valore mobiliare. | 528 |
c) Requisiti speciali posti ai fondi a investitore unico | |
aa) Disposizioni generali | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 82 OS Investimenti collettivi e fondi a investitore unico 1 […] 2 Certificati di fondi a investitore unico possono essere computati nel patrimonio vincolato se tali fondi a investitore unico: a. sottostanno a un’efficace sorveglianza; b. sono tenuti al 100 per cento dall’impresa di assicurazione; c. è garantito in qualsiasi momento il regresso attraverso un investimento unico del fondo; d. effettuano investimenti di cui all’articolo 79; e e. adempiono le condizioni di cui all’articolo 87. […] | 529 |
In particolare, deve essere garantito in ogni momento che sia possibile il regresso attraverso un investimento unico del fondo (lett. c), che gli investimenti siano effettuati conformemente ai principi di cui all’art. 79 OS e alle circolari della FINMA (lett. d) e che risultino soddisfatti i requisiti di cui all’art. 87 OS (lett. e). La FINMA considera rispettate queste condizioni soltanto se vengono soddisfatti i requisiti sia sul piano giuridico che organizzativo. | 530 |
Inoltre, devono essere soddisfatti i requisiti generali posti dalla FINMA alle attività di outsourcing. | 531 |
Attraverso il regolamento dei fondi da un lato e nell’ambito della comunicazione relativa al piano di esercizio dall’altro, l’impresa di assicurazione deve dimostrare che la struttura complessiva del fondo a investitore unico è conforme ai requisiti della FINMA. | 532 |
bb) Regolamento del fondo | |
Il contratto collettivo di investimento deve prevedere una possibilità di disdetta in qualsiasi momento e di restituzione immediata degli investimenti diretti in natura. Inoltre, nel regolamento del fondo deve essere previsto che, nell’allocazione del patrimonio, la direzione del fondo sia tenuta a osservare le disposizioni di investimento che derivano dalle norme vincolanti del diritto in materia di vigilanza delle assicurazioni (OS, ordinanze, circolari e disposizioni della FINMA). | 533 |
Questa forma di investimento presenta così la stessa liquidità degli investimenti diretti, e anche sotto il profilo della sicurezza e della redditività è equiparata agli investimenti diretti. | 534 |
Per quanto riguarda i documenti che disciplinano il fondo di investimento (in particolare, statuto della società di gestione del fondo, regolamento del fondo, contratto collettivo di investimento), occorre accertarsi che essi vengano comunicati alla FINMA prima dell’entrata in vigore di tali basi giuridiche e quindi prima dell’attivazione del fondo a investitore unico (ai sensi dell’art. 4 | 535 |
cpv. 2 lett. j LSA). Inoltre, è necessario controllare che anche tutte le modifiche di queste basi giuridiche vengano notificate alla FINMA prima della relativa entrata in vigore. | |
Per i fondi a investitore unico, l’impresa di assicurazione (unità giuridica) rappresenta il solo investitore; non possono essere accettati ulteriori soggetti all’interno di questa struttura. | 536 |
Il fondo non può effettuare investimenti attraverso finanziamenti con capitale di terzi. Da questa regolamentazione sono esclusi gli apporti dell’investitore unico (p. es. finanziamento della liquidità a breve termine). | 537 |
La banca depositaria del fondo deve avere sede in Svizzera (o in un altro Stato ammesso secondo il punto II.G.b.). Deve essere firmato il modello di convenzione dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (allegato emendato alla Circolare n. 771 D dell’ASB del 9 aprile 1987, cfr. allegato 4). È inoltre necessario tenere in debita considerazione gli art. 86 e 87 OS. | 538 |
cc) Comunicazioni relative al piano di esercizio | |
Il trasferimento di parti del patrimonio vincolato all’interno di fondi a investitore unico costituisce ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 lett. j LSA uno scorporo di una funzione essenziale dell’impresa di assicurazione e si configura quindi come una modifica del piano di esercizio che deve essere notificata alla FINMA. | 539 |
La comunicazione relativa al piano di esercizio deve comprendere le informazioni qui specificate. | 540 |
a. Presentazione della struttura giuridica del fondo a investitore unico (parti coinvolte, contratti stipulati, ecc.). | 541 |
b. Dichiarazione in cui il richiedente garantisce che, attraverso i contratti di prestazione di servizi o in altro modo, i fornitori sono tenuti all’obbligo di informazione nei confronti della FINMA in relazione al trasferimento delle funzioni essenziali (funzioni chiave) e che tutte le possibilità di intervento da parte dell’autorità di vigilanza sono mantenute. In particolare, la FINMA deve avere la possibilità di effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso tali fornitori di servizi. | 542 |
c. Il richiedente garantisce che tutti i contratti facenti capo a questa struttura in fondi adempiono alle disposizioni rilevanti in materia di vigilanza e non contengono alcuna disposizione ostativa. | 543 |
d. Ogni modifica apportata al regolamento del fondo deve essere comunicata alla FINMA. Gli avvicendamenti delle parti coinvolte (p. es. banca depositaria, gestore patrimoniale) si configurano come modifiche del piano di esercizio e devono quindi essere comunicate alla FINMA. | 544 |
e. Le commissioni corrisposte a favore delle parti coinvolte devono essere notificate alla FINMA. L’adeguatezza di tali commissioni deve poter essere dimostrata in qualsiasi momento. | 545 |
f. Nella dichiarazione prevista dal piano di esercizio, il richiedente deve illustrare alla FINMA in che modo sono regolamentate le attività di controlling. Ciò riguarda da un lato la comunicazione di leggi, circolari e altri documenti a carattere normativo alle società fornitrici di servizi, dall’altro la verifica del rispetto di tali disposizioni da parte delle stesse. La dichiarazione deve indicare le modalità con cui viene assunta la responsabilità per | 546 |
questa mansione di controllo, quali sono le competenze di cui tale istanza dispone e con quale frequenza avviene lo scambio di informazioni ai fini del reporting. | |
g. Per quanto concerne la valutazione dei fondi a investitore unico, il richiedente deve confermare che i singoli titoli del fondo sono stati inventariati nel patrimonio vincolato e vengono valutati secondo le disposizioni di valutazione in vigore per gli investimenti diretti (p. es. ammortamento dei costi per le obbligazioni). I proventi degli investimenti del fondo a investitore unico devono essere contabilizzati al 100% nel conto economico del richiedente, senza che sia ammessa alcuna forma di trattenuta degli utili. Tale circostanza deve essere confermata nella dichiarazione. | 547 |
dd) Ulteriori informazioni e documenti che devono essere presentati alla FINMA unitamente alla comunicazione del piano di esercizio | |
a. Per quanto concerne le commissioni (cfr. punto XXX.X.x.xx. lett. e), deve essere presentato un calcolo comparativo in cui le commissioni precedentemente applicate agli investimenti vengono raffrontate con le spese future. La base per questo calcolo è costituita dagli investimenti che devono essere trasferiti al fondo a investitore unico. Deve essere inoltre dimostrata la congruità delle commissioni, presentando a corredo eventuali documenti di base (p. es. studio di benchmark, se rilevante ai fini del calcolo delle commissioni). | 548 |
b. Modello di convenzione della banca depositaria. | 549 |
d) Limitazioni | |
aa) Investimenti collettivi di capitale | |
Per controllare i limiti vigenti nel patrimonio vincolato (p. es. valute, azioni, immobili), il net asset value (NAV) degli investimenti collettivi di capitale viene scomposto proporzionalmente nelle rispettive categorie. | 550 |
L’allocazione per ogni investimento collettivo è limitata al 5% dell’importo legale. Questo limite viene meno se l’investimento collettivo di capitale adempie cumulativamente ai seguenti criteri: | 551 |
l’investimento collettivo di capitale deve effettuare le proprie allocazioni esclusivamente sul mercato monetario, in obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri, in azioni svizzere ed estere (sono esplicitamente esclusi gli investimenti con un elevato grado di rischio, quali azioni o obbligazioni dei mercati emergenti, obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, hedge fund, private equity, prodotti strutturati, ecc.); | 552 |
l’uscita dall’investimento collettivo di capitale deve essere possibile in qualsiasi momento al valore proporzionale del NAV; | 553 |
l’investimento collettivo di capitale ha uno status di portafoglio collettivo a parte (trattamento separato a favore dell’investitore in caso di fallimento); | 554 |
deve essere concordato tra le parti il rispetto delle direttive di investimento della FINMA (in particolare per quanto riguarda i principi del patrimonio vincolato, l’esclusione di responsabilità, l’addebito e la compensazione del patrimonio del fondo nei confronti di parti terze, il divieto di assunzione di capitale di terzi); | 555 |
viene pattuito contrattualmente che il gestore patrimoniale è tenuto ad assolvere a un obbligo di informazione nei confronti della FINMA, in analogia all’art. 29 LFINMA; | 556 |
alla data di riferimento del 31 dicembre l’impresa di assicurazione deve ricevere un rapporto dell’investimento collettivo di capitale a livello di singoli titoli. | 557 |
L’impresa di assicurazione conferma nei confronti della FINMA che i punti sopra indicati sono contrattualmente regolamentati oppure illustra alla FINMA le modalità con cui tali aspetti vengono garantiti. | 558 |
bb) Fondo a investitore unico | |
Le allocazioni per ogni fondo a investitore unico non sono soggette a limitazioni. Gli investimenti diretti del fondo vengono inventariati nel patrimonio vincolato e quindi attribuiti anche alle categorie corrispondenti. | 559 |
e) Valutazione | |
aa) Investimenti collettivi di capitale | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 92 OS Investimenti collettivi 1 Gli investimenti collettivi di cui all’articolo 82 capoverso 1 possono essere computati al massimo al valore di mercato oppure, se i certificati di quote non sono quotati in borsa, al valore netto d’inventario. 2 […] | 560 |
Nell’inventario del patrimonio vincolato, l’impresa di assicurazione deve scomporre le quote dei suddetti investimenti collettivi in modo forfetario secondo le categorie di cui all’art. 79 OS (conformemente alla struttura di portafoglio del fondo). | 561 |
bb) Fondo a investitore unico | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 92 OS Investimenti collettivi 1 […] 2 Nel caso di fondo a investitore unico di cui all’articolo 82 capoverso 2, i singoli titoli del patrimonio del fondo devono figurare nel patrimonio vincolato ed essere valutati analogamente agli investimenti diretti secondo le disposizioni della presente sezione. | 562 |
Per il computo e la valutazione dei fondi a investitore unico nel patrimonio vincolato ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 OS vengono presi in considerazione gli investimenti diretti contenuti nel fondo (principio look through). Nell’inventario del patrimonio vincolato devono essere riportati i singoli titoli contenuti nel fondo e classificati poi nelle categorie di cui all’art. 79 OS. La valutazione avviene secondo i principi fissati negli art. 88-95 OS. | 563 |
IV. Disposizioni complementari (sul patrimonio vincolato) | |
A. Prestito di valori mobiliari (securities lending) | |
a) Basi legali | |
Basi legali rilevanti: | |
Art. 75 OS Prestito di valori mobiliari 1 La FINMA emana disposizioni concernenti il prestito di valori mobiliari (securities lending) da parte di imprese di assicurazione, concernenti segnatamente: a. le modalità della garanzia; b. la struttura dei contratti; e c. l’estensione. 2 È ritenuto prestito di valori mobiliari un negozio giuridico simile al mutuo con il quale l’impresa di assicurazione, in quanto mutuante, si obbliga a trasferire temporaneamente al mutuatario la proprietà di determinati valori mobiliari, mentre il mutuatario si obbliga a restituire al mutuante valori mobiliari identici per genere (numero di valore), quantità e qualità e a trasferirgli i redditi maturati durante il prestito. | 564 |
b) Operazioni ammesse nel patrimonio vincolato | |
aa) Condizioni quadro | |
Il prestito di valori mobiliari è possibile soltanto subordinatamente alle condizioni qui elencate. | 565 |
a. Contratto quadro L’impresa di assicurazione stipula con la controparte del securities lending un apposito contratto quadro (cfr. punto IV.A.c.aa.). | 566 |
b. Controparte / Mutuatario Il mutuatario deve disporre di una solvibilità riconosciuta e di prim’ordine e impegnarsi a effettuare queste operazioni soltanto attraverso un’organizzazione di clearing riconosciuta (p. es. Clearstream) oppure un istituto bancario con merito di credito primario. | 567 |
c. Diritti in relazione a valori sottostanti concessi in prestito L’impresa di assicurazione resta l’avente diritto economico (beneficial owner) dei valori mobiliari dati in prestito. Gli interessi e i dividendi giunti a maturazione durante il periodo del prestito sono di pertinenza dell’impresa di assicurazione mutuante. L’impresa di assicurazione può richiedere in qualsiasi momento alla controparte la restituzione dei titoli concessi in prestito, considerando opportunamente i termini di valuta e di consegna. Se viene convenuto un periodo di preavviso per la disdetta, la sua durata non può superare i dieci giorni lavorativi bancari. In veste di beneficial owner, l’impresa di assicurazione assume i rischi di oscillazione di corso dei titoli dati in prestito, tenendone conto ai fini del relativo computo nel patrimonio vincolato. | 568 |
d. Garanzie / Collateral Il diritto dell’impresa di assicurazione alla restituzione degli elementi patrimoniali dati in prestito (titoli) deve essere garantito mediante la costituzione in pegno di valori mobiliari o attraverso il deposito presso l’intermediario di un importo di denaro corrispondente o di altri valori mobiliari a favore dell’impresa di assicurazione (cfr. punto XX.X.x.xx.). | 569 |
e. Know-how specialistico / Personale Le imprese di assicurazione che effettuano operazioni di prestito titoli direttamente con l’intermediario (banca) devono disporre di collaboratori qualificati e preparati in materia oppure devono avvalersi di una consulenza specialistica. | 570 |
f. Xxxxxx Il prestito può essere effettuato soltanto a condizione che la liquidità dell’impresa di assicurazione non ne risulti pregiudicata. Il prestito deve poter essere disdetto in qualsiasi momento entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi bancari. | 571 |
bb) Operazioni non consentite | |
Il prestito di valori mobiliari in relazione a operazioni su derivati non è consentito. Un’eccezione è costituita dai titoli concessi in prestito per i quali sia possibile in modo incondizionato un richiamo a breve termine. | 572 |
I titoli provenienti da operazioni di borrowing non sono computabili nel patrimonio vincolato e non possono essere utilizzati per transazioni su derivati. | 573 |
c) Requisiti speciali | |
aa) Contratti quadro | |
Il contratto quadro standardizzato tra l’impresa di assicurazione e il mutuatario (p. es. la banca) deve essere conforme ai consueti standard internazionali e deve inoltre regolamentare e/o rispettare almeno i punti qui elencati. | 574 |
a. Il patrimonio vincolato a cui si riferisce il contratto quadro deve essere specificato. È inoltre necessario designare i valori sottostanti che sono disponibili per il prestito di valori mobiliari o che invece ne sono esclusi. Il contratto quadro deve riferirsi al patrimonio vincolato. Il prestito di valori sottostanti facenti parte del patrimonio libero non è ammesso nell'ambito dello stesso contratto quadro. | 575 |
b. Per ogni operazione di securities lending deve essere convenuta contrattualmente la costituzione di una garanzia da parte del mutuatario. Le rispettive disposizioni per le garanzie / i collateral vengono rispettate secondo quanto disposto al punto XX.X.x.xx. | 576 |
c. Il mutuatario risponde per la corresponsione puntuale e illimitata dei proventi (dividendi e interessi) maturati durante il prestito, per l’esercizio di altri diritti (p. es. diritti di conversione e di sottoscrizione) e per la restituzione conforme al contratto di valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità. | 577 |
d. La possibilità di compensazione dei valori mobiliari conferiti in prestito o del collateral con crediti di una qualsiasi delle controparti coinvolte (p. es. mutuatario, intermediario) nei confronti dell'impresa di assicurazione deve essere esclusa esplicitamente. Tale rinuncia deve essere dichiarata espressamente come vincolante anche in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione. | 578 |
bb) Garanzie / Collateral | |
Garanzia del diritto di restituzione mediante collateral | 579 |
a. A garanzia delle pretese non coperte derivanti dal prestito di valori mobiliari, deve essere | 580 |
consegnato un collateral su un deposito o un conto separato. In tale ambito, la garanzia può essere costituita a nome dell’impresa di assicurazione oppure a nome della banca e data in pegno a favore dell’impresa di assicurazione. Il trasferimento del collateral avviene al più tardi contestualmente alla consegna dei titoli. | |
b. L’ente di custodia (banca depositaria) della garanzia / del collateral deve attenersi alle direttive relative ai valori da custodire (cfr. art. 86 / 87 OS e punto II.H. Elementi patrimoniali investiti all’estero). La banca depositaria deve essere ubicata in Svizzera e deve aver firmato l’apposito modello di convenzione. | 581 |
c. Il valore delle garanzie deve essere pari in qualsiasi momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari concessi in prestito. Il valore minimo delle garanzie può essere ridotto al 102% del valore venale qualora venga concessa in prestito un’obbligazione in CHF con rating pari o superiore ad A. In questo caso, la garanzia deve essere costituita in contanti in CHF oppure mediante un’obbligazione in CHF con rating AAA. | 582 |
d. Le garanzie devono ottemperare in qualsiasi momento a tutte le direttive di investimento in vigore per le allocazioni dirette nel patrimonio vincolato. Come garanzie vengono accettati soltanto i valori sottostanti ammessi come investimento nel patrimonio vincolato ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 OS. In linea di massima, dovrebbero essere costituiti in garanzia fondi liquidi. Qualora venga convenuta un’altra forma di garanzia, è necessario accertarsi in particolare che le garanzie vengano valutate e possano essere negoziate con cadenza giornaliera e che dispongano di un merito di credito pari almeno a investment grade (BBB/Baa). I valori patrimoniali emessi dalla controparte (principal, mutuatario) non possono essere forniti a garanzia. | 583 |
e. Le garanzie ricevute non possono essere ricostituite in pegno, prestate, vendute o utilizzate nell’ambito di operazioni su derivati o di pensione di valori mobiliari. | 584 |
f. Deve essere giuridicamente garantito che l’impresa di assicurazione possa escutere integralmente e incondizionatamente le garanzie, qualora la controparte non restituisca in tutto o in parte i titoli prestati oppure non lo faccia entro i termini fissati. Eventuali pretese di terzi nei confronti dell’impresa di assicurazione non possono compromettere l’accesso alla garanzia. Tale disposizione deve trovare applicazione anche in caso di insolvenza. | 585 |
g. Giuridicamente, la garanzia ricevuta rientra nel patrimonio vincolato. La controparte possiede tuttavia un diritto automatico di restituzione. La garanzia non può essere computata nel calcolo della copertura del patrimonio vincolato, in quanto sono già stati computati i titoli oggetto del prestito di valori mobiliari. | 586 |
d) Limitazioni | |
Può essere concesso in prestito al massimo il 30% dei valori di copertura relativi a un importo legale di un patrimonio vincolato. I valori sottostanti concessi in prestito devono essere considerati e computati anche ai fini del rispetto delle limitazioni di investimento stabilite. | 587 |
e) Valutazione | |
I valori sottostanti concessi in prestito possono essere computati al patrimonio vincolato. Le consistenze di valori mobiliari concesse in prestito devono essere iscritte a bilancio come quelle non prestate. I prestiti di valori mobiliari effettuati nell’esercizio considerato devono essere resi noti alla società di audit in forma adeguata. I valori sottostanti concessi in prestito devono essere appositamente contrassegnati nella distinta del patrimonio vincolato. | 588 |
Le garanzie ricevute e/o i collateral non possono essere computati nel patrimonio vincolato, in quanto lo sono già stati i valori sottostanti concessi in prestito (cfr. punto XX.X.x.xx.). | 589 |
B. Operazioni repo (repurchase agreement, reverse repo) | |
a) Definizione | |
Repo (pronti contro termine): una parte (cedente) vende dei valori mobiliari a una seconda parte (cessionario), assumendo contestualmente l’impegno a riacquistare in un momento successivo la stessa quantità e lo stesso tipo di titoli a un prezzo predefinito. Nell’arco temporale convenuto, al cessionario viene corrisposto un tasso repo e viene messa a disposizione una garanzia (collateral). | 590 |
Sotto il profilo giuridico, ha luogo un passaggio di proprietà. Da un punto di vista economico, un repo si configura come un prestito garantito. Come avviene di solito per i prestiti, il cedente corrisponde per la durata dell’operazione un interesse, il tasso repo (differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita). Il motivo principale di un’operazione repo è l’assunzione di denaro a breve termine al fine di far fronte a temporanee carenze di liquidità. | 591 |
Reverse repo: operazione repo dal punto di vista della controparte (cessionario). | 592 |
b) Computabilità | |
Gli elementi patrimoniali del patrimonio vincolato non possono essere utilizzati per le operazioni repo. I titoli provenienti da operazioni di reverse repo non sono computabili nel patrimonio vincolato e non possono essere utilizzati per transazioni su derivati. | 593 |
c) Motivazione | |
a. Con il passaggio di proprietà dei titoli, l’impresa di assicurazione non ne è più la legale proprietaria (approccio giuridico). | 594 |
b. Le operazioni repo portano a un’assunzione di capitale di terzi (assunzione di liquidità) e per questo motivo i valori sottostanti non possono più essere considerati come non gravati (approccio economico). Inoltre, il repo non produce un aumento della redditività nel patrimonio vincolato, bensì provoca un’erosione dei proventi effettivi dei valori mobiliari a causa dei costi generati. | 595 |
C. Relazioni infragruppo | |
a) Fattispecie | |
A seconda dell’organizzazione e/o della strategia prescelta, all’interno di un gruppo vi sono rapporti più o meno stretti tra le singole società associate. In presenza di un’organizzazione piramidale, la società madre soggetta a vigilanza detiene di norma partecipazioni in imprese di assicurazione anch’esse soggette a vigilanza. | 596 |
La società madre può erogare prestiti alle società del gruppo per diversi motivi: p. es. dotazione di capitale dell’affiliata assicurativa, finanziamento di una SA immobiliare, finanziamento di una società di investimento, ecc. | 597 |
Se la società al vertice di un gruppo assicurativo è quotata in borsa, può risultare opportuno riacquistare azioni proprie, per esempio per ragioni di sostegno della quota. Tali azioni devono essere poi iscritte all’attivo nel portafoglio titoli. In un altro caso, la casa madre può volere che la propria affiliata assicurativa riacquisti delle obbligazioni, da detenere nei propri attivi fino al momento del rimborso. | 598 |
Attraverso il patrimonio vincolato devono essere coperti gli impegni dell’impresa di assicurazione soggetta alla vigilanza della FINMA. Tra gli attivi del gruppo sono compresi quelli che, in caso di necessità, potrebbero non essere in grado di mantenere il proprio valore. Se la casa madre soggetta a vigilanza dovesse andare incontro a delle difficoltà, potrebbe risultare compromessa anche la capacità di mantenimento del valore dell’impresa partecipata, del prestito o di un altro attivo del gruppo. | 599 |
Di seguito sono riportate le diverse problematiche e i dettagli delle posizioni in questione. | 600 |
b) Investimenti non ammessi nel patrimonio vincolato | |
Un investimento non è idoneo per il patrimonio vincolato quando non è garantito l’adempimento degli impegni derivanti dai contratti di assicurazione ai sensi dell'art. 17 LSA. | 601 |
Questa situazione è particolarmente pertinente nelle società del gruppo qualora l’investimento presenti una forte correlazione con il valore della propria impresa oppure qualora si producano effetti di double gearing all’interno del gruppo. | 602 |
aa) Azioni proprie | |
In generale, le azioni proprie (azioni della stessa impresa di assicurazione soggetta a vigilanza in Svizzera o all’estero) non possono essere utilizzate a copertura del patrimonio vincolato, indipendentemente dal fatto che esse siano quotate o meno. Anche le azioni di altre società del gruppo detenute nel portafoglio dell’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza non sono idonee come investimento per il patrimonio vincolato, in quanto la loro capacità di mantenimento del valore presenta una correlazione diretta con l’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza. | 603 |
Da un punto di vista economico-aziendale, un (ri)acquisto di azioni della propria società è equiparabile a una diminuzione del capitale proprio e/o a una riduzione di capitale. | 604 |
bb) Obbligazioni proprie | |
Anche le obbligazioni della stessa impresa di assicurazione soggetta a vigilanza in Svizzera o all’estero, così come quelle di un’altra società dello stesso gruppo, non sono idonee per il patrimonio vincolato. | 605 |
L’acquisto di simili obbligazioni proprie è di fatto equiparato a un rimborso. A tale riguardo, devono essere addotti gli stessi motivi applicabili alle azioni proprie. | 606 |
cc) Prestiti a società dello stesso gruppo | |
Abrogato | |
Abrogato | 607 |
Abrogato | 608 |
aaa) Prestiti a società di investimento | |
I prestiti a favore di società di investimento possono essere effettuati subordinatamente alla seguente condizione limitativa: | 609 |
un prestito effettuato da un’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza a favore di una società di investimento regolamentata ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 OS o di una società immobiliare definita ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. f. OS può essere attribuito se nella contabilità del mutuatario non risultano prestiti attivi a favore di società dello stesso gruppo. | 610 |
In questo modo ci si vuole accertare che non avvenga alcun doppio impiego volto a migliorare la solvibilità in un’altra impresa di assicurazione soggetta a vigilanza. | 611 |
bbb) Altri prestiti infragruppo | |
Tutti gli altri prestiti infragruppo che possono essere concessi da un’impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza non sono idonei per il patrimonio vincolato e quindi non risultano ammessi. | 612 |
dd) Partecipazioni | |
Abrogato | |
Abrogato | 613 |
Sia le partecipazioni quotate che quelle non quotate non sono computabili. Da tale esclusione non sono interessate le partecipazioni a società di investimento ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 OS e le società immobiliari definite ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. f OS. Tutte le altre partecipazioni non quotate detenute da un’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza non sono attribuibili al patrimonio vincolato. | 614 |
c) Valutazione | |
I prestiti considerati idonei possono essere computati al patrimonio vincolato al valore nominale, mentre le partecipazioni al net asset value (NAV). | 615 |
V. Disposizioni transitorie | |
Nel caso di nuovi investimenti, a partire dall’entrata in vigore della circolare devono risultare adempiute tutte le condizioni. | 616 |
La presente circolare sostituisce tutte le precedenti direttive di investimento. | 617 |
I. Il metodo del discounted cash flow (DCF) | |
Con il metodo del discounted cash flow (DCF), la somma di tutti i pagamenti netti futuri scontati al giorno di valutazione (net cash flows) costituisce il valore di mercato aggiornato di un immobile. Nella prassi trova di solito applicazione un modello biperiodale; per il primo periodo i flussi netti di pagamento vengono previsti nel dettaglio per un arco temporale di dieci anni, per il secondo periodo dal decimo anno viene utilizzato come base del calcolo un flusso netto di pagamenti costante per l’intera durata residua d’uso dell’immobile. A tale riguardo, i costi di ristrutturazione straordinaria non periodici sostenuti per l’immobile nei primi dieci anni vengono tenuti in considerazione sulla base del budget di investimento, mentre per il periodo successivo al decimo anno vengono previsti in funzione della vita utile di ogni componente edilizia fino alla fine della durata d’uso. Tali importi vengono poi convertiti in un’annuità (importo costante sull’intero arco del periodo considerato) e detratti nell’undicesimo anno dal flusso netto di pagamenti. Questo flusso netto di pagamenti viene capitalizzato (come rendita perpetua) oppure, se viene ipotizzata soltanto una durata d’uso limitata dell’immobile, il valore attuale (somma dei flussi netti di pagamento scontati dall’undicesimo anno fino alla fine della durata d’uso) viene calcolato come «valore residuo». La somma dei pagamenti netti scontati dei primi dieci anni e del valore residuo produce il valore conforme ai livelli di mercato dell’immobile. | 1 |
A. Previsione degli afflussi | |
Sulla base dell’elenco dei locatari, le condizioni dei singoli rapporti di locazione vengono riprese nella valutazione DCF. A tale riguardo, vige il principio secondo cui i rapporti di locazione con contratti non standardizzati (p. es. per l’uso di uffici) vengono riportati individualmente, mentre tutti gli altri contratti (p. es. uso di abitazioni, parcheggi) vengono accorpati integralmente o secondo altri criteri (p. es. dimensioni delle abitazioni). Ai fini della previsione dei flussi di pagamenti futuri derivanti dai canoni di locazione, sono determinanti i punti qui riportati. | 2 |
Adeguamento positivo o negativo dei canoni di locazione in linea con i livelli di mercato alla prima data possibile: per i canoni di locazione di abitazioni ciò può avvenire in modo lineare oppure scaglionato lungo l’intero periodo considerato, in quanto il momento dell’adeguamento non può essere definito con esattezza. | 3 |
Adeguamento dei canoni di locazione al rincaro: in caso di impiego commerciale, secondo quanto previsto dai canoni di locazione. In caso di impiego residenziale, nell'ordine di grandezza del 40% del rincaro (secondo il diritto locativo, aumento consentito a tutela del capitale proprio investito). | 4 |
Per gli oggetti con tassi di vacanza locativa superiori a quelli consueti per immobili analoghi in un’ottica a lungo termine (vacanza locativa strutturale) deve essere previsto uno scenario di riempimento, cioè deve essere determinato entro quanto tempo e a quali condizioni le unità non locate potranno essere portate ai livelli della vacanza locativa strutturale. | 5 |
Qualora risultino necessari interventi di ristrutturazione straordinaria (investimenti) entro il periodo considerato di dieci anni, tali costi devono essere sottoposti a una previsione e devono essere contabilizzati nel rispettivo esercizio. Se si ritiene che una parte degli investimenti possa generare un plusvalore, tale parte deve essere determinata separatamente; negli anni successivi i canoni di locazione devono essere aumentati secondo le disposizioni del diritto locativo, tenendo conto anche della situazione contingente del mercato. | 6 |
B. Previsione dei deflussi | |
In linea di principio, i deflussi devono essere definiti in modo specifico per ogni oggetto sulla base dei conti economici degli ultimi tre anni. A tale scopo, questi dati devono essere verificati con i propri benchmark (costi in % dei canoni di locazione o espressi in CHF/m2) e secondo il principio della sostenibilità, prestando particolare attenzione ai costi di manutenzione ordinaria e di ristrutturazione straordinaria citati in precedenza. | 7 |
C. Definizione del tasso di sconto | |
Il tasso di sconto riveste una particolare importanza ai fini della valutazione del DCF, in quanto la sua variazione può produrre significative variazioni di valore. Il metodo maggiormente diffuso nella valutazione immobiliare al fine di determinare questo tasso è quello delle componenti di rischio. A tale scopo, viene utilizzato un tasso di base pari al tasso di interesse a lungo termine per gli investimenti risk free (obbligazioni della Confederazione) più un supplemento per l’illiquidità dell’investimento. A questo tasso specifico di mercato vengono poi aggiunte maggiorazioni – o sottratte deduzioni specifiche per immobili di qualità eccezionale ubicati in zone favorevoli – per la destinazione d’uso, la posizione a livello micro e macro, nonché per ulteriori rischi quali negoziabilità limitata a seguito di proprietà per piani, diritti di superficie, ecc. Il calcolo del tasso di sconto può basarsi anche su fattori specifici. Ai fini della determinazione del valore residuo nell’undicesimo anno deve essere riesaminato il tasso di sconto selezionato, adeguandolo in particolare in funzione dell’ulteriore indicizzazione dei canoni di locazione. A seconda della destinazione d’uso e della conseguente entità di indicizzazione dei canoni di locazione, deve essere considerata una riduzione del tasso di sconto, per garantire l’indicizzazione dei canoni nell’arco della durata d’uso residua dell’immobile. | 8 |
II. Il metodo del valore reddituale | |
Il metodo del valore reddituale si basa sul fatto che il valore di un immobile è determinato in primo luogo dai redditi generati nel presente e nel futuro dall’oggetto stesso. La priorità è data quindi non alla sostanza edile, bensì al valore attuale dei proventi. Il metodo del valore reddituale stabilisce che il valore di un immobile è dato prevalentemente dalla somma dei redditi locativi realisticamente conseguibili, scontato al momento della valutazione. | 9 |
A. Determinazione del reddito locativo | |
Per reddito locativo di un immobile si intendono i proventi conseguibili con i canoni di affitto (escl. spese accessorie). In presenza di circostanze particolari, i proventi da locazione teorici devono essere sottoposti a un congruo adeguamento. Esempi | 10 |
Se l’oggetto viene ristrutturato, non è abitato o lo è solo in parte, i proventi conseguibili nel momento considerato devono essere adeguati di conseguenza. Nel caso dei contratti di locazione a lungo termine con canoni fissi, è molto probabile che i canoni lordi concordati alla stipula del contratto non corrispondano più al livello degli affitti nel momento considerato. Al fine di determinare i canoni di locazione conseguibili in modo sostenibile, proprio per gli immobili ad uso ufficio oppure ad uso misto, è necessario tenere in considerazione quando scadono i relativi contratti e quali redditi locativi sono attendibili a lungo termine. Se parti dell'immobile non riescono a essere locate in un’ottica di lungo periodo, i canoni di locazione teorici devono essere conseguentemente ridotti. Se gli immobili si trovano in regime di diritto di superficie, i rispettivi interessi devono essere dedotti dai canoni di locazione. | |
B. Definizione del tasso di capitalizzazione | |
Il tasso di capitalizzazione contiene tutti i rischi rilevanti che non sono già considerati nei redditi locativi. Di norma, si tratta dei seguenti parametri: costi di capitale, supplemento per tipologia di immobile (p. es. casa plurifamiliare, immobile commerciale), costi di gestione (tipologia di costruzione, età economica dell’edificio, dimensioni), rischio di vacanza locativa, maggiorazione/deduzione su base individuale, sulla scorta della stima del singolo immobile (caratteristiche particolari, situazione di mercato, impiego, posizione a livello micro e macro, negoziabilità limitata p. es. a seguito di proprietà per piani, diritti di superficie, ecc.). | 11 |
Il metodo maggiormente diffuso nella valutazione immobiliare teso a determinare questo tasso è quello delle componenti di rischio. I costi di capitale risultano dal tasso di interesse di base per gli investimenti risk free a lungo termine (obbligazioni della Confederazione) e da un supplemento per l’illiquidità dell’investimento. | 12 |
A questo tasso di mercato specifico vengono poi aggiunte o sottratte le ulteriori maggiorazioni o deduzioni particolari per un determinato oggetto o un determinato mercato. Il calcolo del tasso di capitalizzazione può basarsi anche su fattori specifici. | 13 |
Il tasso di capitalizzazione così determinato tiene conto delle caratteristiche peculiari dell’immobile, della sua ubicazione geografica e della sua posizione specifica. Si parla quindi del cosiddetto principio di valutazione individuale. | 14 |
I. Gestore | ||
| Esame del curriculum vitae | 1 |
| È disponibile un network con contatti rilevanti con il settore di riferimento? | |
| La reputazione è ineccepibile? | |
| Gli investimenti del fondo dipendono da una singola persona? | |
| Qual è il grado di specializzazione evidenziato dal team? | |
| Il gestore dispone di un’esperienza pluriennale e di una comprovata capacità di resistenza alle crisi di mercato occorse in passato? | |
| Il gestore partecipa al fondo con capitali propri? | |
| Nel caso di private equity: il gestore dispone di un’esperienza specifica nella costituzione di aziende? | |
| Il fondo presenta un’adeguata trasparenza per quanto riguarda le informazioni rilevanti ai fini decisionali? Quali sono le dinamiche di comunicazione? Con quali intervalli | |
vengono messi a disposizione i rapporti e/o le cifre? È disponibile un rapporto annuale | ||
e semestrale? | ||
| Verifica attraverso referenze | |
II. Strategia | ||
| Esiste una strategia di investimento chiaramente definita? | 2 |
| Questa strategia appare trasparente, comprensibile e opportuna? | |
| È presente una sufficiente diversificazione? | |
| Quali limitazioni di investimento vi sono? | |
| A quanto ammonta il fattore massimo di leva finanziaria? | |
| In quale misura sono ammesse le vendite allo scoperto? | |
| In quale forma vengono comunicati i cambiamenti a livello di strategia? | |
III. Struttura del fondo | ||
| I processi di investimento e di gestione dei rischi sono chiaramente strutturati? | 3 |
| Quali rischi sono considerati? Le attività di risk management sono commisurate alla complessità della strategia? Il rischio di liquidità viene analizzato? Vengono effettuati | |
stress test / tracciati scenari futuri? | ||
| Viene svolto un monitoraggio costante? | |
| Il fondo dispone dei necessari strumenti informatici (IT) per poter monitorare in modo sufficiente sotto il profilo quantitativo la strategia attuata? | |
| Il fondo dispone di un’organizzazione stabile? | |
| In che modo è strutturato il processo di controlling? | |
IV. Performance | ||
| Esiste un track record affidabile? | 4 |
| Valutazioni di hedge fund: il NAV si basa esclusivamente su valutazioni di mercato? | |
| Valutazioni di private equity: la valutazione si basa su standard riconosciuti? Esiste un processo chiaramente definito per quanto riguarda gli impairment? In che modo le | |
transazioni di mercato del fondo (acquisto / vendita di underlying companies) vengono |
tenute in considerazione ai fini della valutazione? | |
V. Condizioni quadro | |
Quali sono le possibilità di disinvestimento? A tale riguardo, devono essere tenuti in considerazione i fattori di costo e di tempo. Reputazione del fondo: partecipano al fondo anche investitori di spicco? Con quali prime broker e altre parti esterne lavora il fondo? La reputazione della società di audit è valida? Tale società dispone del necessario know-how per l’incarico affidatole? Esistono possibili conflitti di interesse con parti esterne? (in particolare, devono essere sottoposte a verifica le relazioni tra fondo, prime broker e società di audit) L’entità delle commissioni (fee) è giustificata? | 5 |
I. Esempi di obbligo di copertura secondo il punto XXX.X.x.xx. | ||||||||||||
A1. Derivati con obbligo di acquisto e/o di assunzione | 1 | |||||||||||
Esempio: obbligo di acquisto (long forward) di 500 azioni UBSN a tre mesi al prezzo di CHF 140 per azione. Affinché questo impegno risulti coperto, fino al momento dell’esercizio del derivato deve essere accantonato un importo di CHF 70’000 in mezzi equivalenti a liquidità. | 2 | |||||||||||
A2. Derivati con obbligo di vendita e/o di consegna | 3 | |||||||||||
Esempio: obbligo di vendita (short call) di 400 azioni NESN al prezzo di CHF 390 per azione. Affinché questo impegno risulti coperto, le 400 azioni devono rimanere nel portafoglio senza alcun gravame. La proprietà delle azioni deve sempre restare in capo all’impresa di assicurazione. | 4 | |||||||||||
Esempio: obbligo di vendita (short forward) di EUR per un importo di CHF 100’000. A copertura di questo impegno deve essere costituita per esempio un’obbligazione in EUR per un controvalore di CHF 100’000. | 5 | |||||||||||
A3. Derivati con obbligo di scambio di flussi di pagamento | 6 | |||||||||||
Esempio: obbligo di scambiare un tasso di interesse variabile contro uno fisso (receiver swap). Affinché i flussi di pagamento variabili possano essere pagati in qualsiasi momento, deve essere costituito a copertura per esempio un investimento rolling sul mercato monetario. | 7 | |||||||||||
A4. Combinazioni di derivati | 8 | |||||||||||
Esempio: strategia bear call spread Acquisto di un call su UBSN con prezzo di esercizio di CHF 150. Vendita di un call su UBSN con prezzo di esercizio di CHF 130. Affinché l’impegno risulti coperto in qualsiasi momento, per ogni azione deve essere disponibile l’importo di CHF 20 sotto forma di liquidità. | 9 | |||||||||||
Esempio: replica di una posizione short futures Acquisto di un put su NESN con prezzo di esercizio di CHF 100. Vendita di un call su NESN con prezzo di esercizio di CHF 100. Affinché l’impegno risulti coperto in qualsiasi momento, il valore sottostante (NESN) deve essere detenuto in portafoglio. | 10 | |||||||||||
II. Valutazione e limitazioni | ||||||||||||
Valutazione delle assicurazione X | posizioni | su | derivati | aperte | al | 31 | dicembre | 2005 | per | l’impresa | di | 11 |
A. Situazione iniziale | ||||||||||||
Importo legale al 31 dicembre 2005 4'500'000 | 12 | |||||||||||
Al 31 dicembre 2005 l’impresa di assicurazione X ha aperto le seguenti posizioni su derivati: | 13 |
A 1’000 opzioni long call su azioni UBSN, prezzo di esercizio CHF 120, prezzo di mercato del valore sottostante al 31 dicembre 2005 CHF 116, rapporto 5:1, quotazione dell’opzione al 31 dicembre 2005 CHF 0.63; | 14 | ||
B 2 long futures sull’indice SMI, livello dell’indice al 31 dicembre 2005 7’204 punti, prezzo a termine 7’217 punti, moltiplicatore dell’indice CHF 10; | 15 | ||
C 5’000 opzioni long call su azioni Nestlé N, prezzo di esercizio CHF 400, prezzo di mercato del valore sottostante al 31 dicembre 2005 CHF 388, rapporto 40:1, quotazione dell’opzione al 31 dicembre 2005 CHF 0.52. | 16 | ||
B. Valutazione e/o computo delle posizioni aperte nel patrimonio vincolato | |||
A 1’000 x CHF 0.63 B 2 x CHF 10 x (7’204 – 7’217 punti) C 5’000 x CHF 0.52 Totale | = = = | CHF 630 CHF -260 CHF 2600 CHF 2’970 | 17 |
Il valore di mercato delle posizioni aperte su derivati, pari a un totale di CHF 2'970, viene computato nel patrimonio vincolato. | 18 | ||
C. Attestazione circa il rispetto dei limiti secondo il punto XXX.X.x.xx. | |||
A (1’000 : 5) x CHF 116 C (5’000 : 40) x CHF 388 Totale | = = | CHF 23’200 CHF 48’500 CHF 71’700 (pari all’1,6% dell’importo legale) | 19 |
III. Effetto leva | |||
A. Situazione iniziale | |||
L’impresa di assicurazione acquista due contratti di un future sull’SMI al corso di 7’204, versando sul conto margini un importo di CHF 14’408 (circa 10% del valore del future). Il controvalore della posizione è pari a CHF 144’000. | 20 | ||
B. Scenario 1 | |||
Nel primo scenario, l’SMI sale a 7’300 punti, con un incremento di circa l’1,33% rispetto al livello originario. Il nuovo controvalore della posizione è pari a CHF 146’000. La posizione su derivati aumenta di CHF 2’000, il che equivale a una variazione percentuale di +13,88%. | 21 | ||
C. Scenario 2 | |||
Nel secondo scenario, l’SMI scende a 7’100 punti, con una flessione di circa l’1,44% rispetto al livello originario. Il nuovo controvalore della posizione è pari a CHF 142’000. La posizione su derivati diminuisce di CHF 2’000, il che equivale a una variazione percentuale dell’additional | 22 |
margin di -13,88%. | |
D. Conclusione | |
Attraverso l’obbligo di copertura è possibile risolvere la problematica dell’effetto leva. Se la posizione è coperta non solo al 10%, ma al 100% dell’attuale posizione in controvalore, il rapporto utile / perdita equivale a quello dell’investimento di base. | 23 |
IV. Effetto leva negativo per l’obbligo di copertura | |
A. Situazione iniziale | |
Un’obbligazione X è computata nel patrimonio vincolato al 101% (AMC), per un importo di CHF 101’000. Al momento considerato il valore di mercato (VM) di questa obbligazione è pari al 99%, ovvero CHF 99’000. | 24 |
Le obbligazioni possono essere costituite come copertura soltanto al 90% del rispettivo valore di mercato (CHF 99’000 x 90% = CHF 89’100). | 25 |
B. Test dell’effetto leva | |
In caso di vendita dell’obbligazione, risulta una perdita di CHF 2’000 (2%) nel patrimonio vincolato. | 26 |
C. Scenario 1 | |
Il patrimonio vincolato copre il 100% dell’importo legale. Attraverso questa vendita, risulterebbe quindi una sottocopertura dell’importo legale. | 27 |
D. Scenario 2 | |
Il patrimonio vincolato dispone di una sovracopertura di entità almeno pari alla differenza sopra riportata tra AMC e valore di mercato dell’obbligazione. Attraverso questa vendita, l’importo legale resterebbe comunque ancora coperto. | 28 |
E. Conclusione | |
Nello scenario 1 risulta un effetto leva negativo sul patrimonio vincolato ed è per questo che in tale scenario l’obbligazione X non può essere costituita a copertura della liquidità di operazioni su derivati. | 29 |
V. Esempi concernenti la replica della strategia
Investimento replicato | Strategia di replica mediante derivati |
Obbligazione a sette anni | Investimenti rolling sul mercato monetario e percepimento di un importo fisso attraverso uno swap a sette anni |
Obbligazione a sette anni | Obbligazione a tre anni e percepimento di un importo fisso attraverso uno swap a quattro anni con inizio forward di tre anni |
Tutte le azioni di un indice azionario | Mercato monetario e long future sull'indice azionario in questione |
Obbligazione societaria in EUR | Obbligazione societaria in USD e swap valutario USD-EUR |
30
VI. Gestione delle operazioni di copertura dei tassi su obbligazioni computate al valore del metodo dell’ammortamento dei costi
Caso1: Il valore garantito di mercato è superiore rispetto al costo ammortizzato (AMC) dell’obbligazione: 31
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno5 | Anno 6 | |
Valore di acquisizione | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Valore di ammortamento | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
Valore di mercato | 105 | 108 | 115 | 117 | 104 | 101 |
Acquisto di una garanzia | 0 | -2 | 11 | 14 | ||
Computazione nel patr. vinc. come: obbligazione: | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
derivato: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caso 2: Il valore garantito di mercato è inferiore rispetto al costo ammortizzato (AMC) dell’obbligazione:
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | |
Valore di acquisizione | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Valore di ammortamento | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
Valore di mercato | 125 | 118 | 111 | 113 | 98 | 99 |
Acquisto di una garanzia | 0 | -2 | 13 | 12 | ||
Computazione nel patr. vinc. come | ||||||
obbligazione: | 000 | 000 | 000 | 107 | 104 | 100 |
d: erivato: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modello di convenzione4
Disposizioni complementari per le relazioni d’affari (depositi / conti) tra la banca X (banca depositaria) e l’impresa di assicurazione Y (depositante) concernenti la custodia di elementi patrimoniali che fanno parte del «patrimonio vincolato» della depositante Y
Per le relazioni d’affari sopra indicate trova applicazione a titolo integrativo la presente convenzione, preminente rispetto ad eventuali disposizioni deroganti previste in contratti tra le parti.
1. Gli elementi del patrimonio vincolato possono essere detenuti e/o contabilizzati dalla banca depositaria all’interno dei propri locali, presso una banca corrispondente nazionale, presso un servizio di clearing nazionale o estero (p. es. SIS SegaInterSettle AG, Euroclear Bank, Clearstream) oppure presso un depositario estero (custodian), sia in forma individuale che collettiva (custodia collettiva).
Per quanto concerne gli elementi che la banca depositaria consegna a una banca corrispondente, a un servizio di clearing o a un depositario, essa risponde nei confronti del depositante per i propri obblighi di custodia secondo i principi dell’art. 399 cpv. 2 CO.
2. La banca depositaria distingue i depositi e/o i conti detenuti presso di essa e contenenti gli elementi del patrimonio vincolato con il contrassegno «patrimonio vincolato».
La depositante è tenuta a fare in modo che in tali depositi e/x xxxxx siano contenuti esclusivamente valori del patrimonio vincolato.
3. La banca depositaria prende atto che gli elementi custoditi e/o contabilizzati secondo il punto 2 sono destinati alla copertura delle pretese degli stipulanti nei confronti della depositante e dichiara quindi espressamente di non avanzare su di essi alcun diritto di pegno, di ritenzione, di compensazione o di natura analoga, anche se dopo il trasferimento degli elementi o l’attribuzione al patrimonio vincolato la depositante dovesse divenire insolvente. Resta fatto salvo l’esercizio di questi diritti soltanto per le pretese in relazione alla tenuta dei depositi e/x xxxxx (costi, oneri, commissioni, ecc.).
Qualora parti terze (incluse banche corrispondenti, servizi di clearing, depositari) dovessero avanzare pretese relative agli elementi del patrimonio vincolato, la banca depositaria provvederà a informare tempestivamente la depositante.
Se la depositante intende contabilizzare sui conti e/o sui depositi destinati al «patrimonio vincolato» degli elementi su cui sussiste già un diritto di garanzia della banca depositaria, quest’ultima può rifiutare il trasferimento contabile, richiedere alla depositante la costituzione di una garanzia sostitutiva o lo scioglimento della garanzia stessa.
4. La depositante è direttamente e personalmente l’unica responsabile per il rispetto delle disposizioni normative, in particolare per quanto concerne il volume minimo del patrimonio vincolato, gli elementi ammessi e la relativa composizione.
4 Allegato emendato alla circolare n. 771 D dell’ASB del 9 aprile 1987.
Luogo / data | Firma Istituto di previdenza | Firma Banca depositaria |
Le limitazioni sono espresse in % dell’importo legale del patrimonio vincolato
Cap. / Punto | Limitazione / Computo | Max % | Possibilità di richiedere un proprio sistema di limiti | Commento |
XX.X.x.xx. | Esposizione netta nei confronti di un debitore / di una controparte Per determinare l’esposizione netta devono essere cumulati tutti i crediti e gli strumenti di investimento di capitale presenti all’interno del patrimonio vincolato nei confronti di una controparte. Se l’impresa di assicurazione detiene investimenti in più società dello stesso gruppo, è determinante l’esposizione globale verso tale gruppo. Alla determinazione dell’esposizione netta concorrono anche le garanzie nei confronti dell’impresa di assicurazione, p. es. in relazione a prodotti strutturati. Le garanzie ricevute possono essere detratte dall’esposizione. I crediti nei confronti della Confederazione e di Cantoni, banche cantonali con garanzia statale, istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie o Stati con rating AAA sono esclusi da tale limitazione. Ne sono esclusi anche gli enti esteri, se risulta garantita in qualsiasi momento la copertura integrale da parte di uno Stato con rating AAA. Questo limite può essere superato soltanto in casi eccezionali motivati e solo con l’autorizzazione preventiva della FINMA. La domanda in tal senso alla FINMA deve contenere indicazioni specifiche circa gli strumenti di investimento e la solvibilità (p. es. rating) del debitore / della controparte. Gli investimenti sono parimenti limitati al 5% per quanto riguarda ogni singolo strumento collettivo di investimento. Un superamento di questo limite è consentito | 5% | no | Esempio di calcolo dell’esposizione netta Importo legale 1’000 Azioni UBS 10 Deposito a termine / conti UBS 5 Obbligazioni UBS 20 Garanzia UBS di protez. capitale 2 per prodotto strutturato Posizione netta di operazioni aperte su derivati nei confronti di UBS Collateral ricevuto da UBS CDS (copertura della posizione) -10 Esposizione netta verso UBS 29 (2,9 %) |
Cap. / Punto | Limitazione / Computo | Max % | Possibilità di richiedere un proprio sistema di limiti | Commento |
III.J.d.aa. | qualora i criteri sopra indicati risultino soddisfatti cumulativamente (cfr. punto III.J.d.aa.). | |||
XX.X.x.xx. ccc. | Esposizione valutaria netta (al netto della copertura su cambi ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 lett. i OS) in monete diverse da quella di riferimento dell'importo legale. | 20% | sì | Esempi: |
La componente in valuta estera presente nell’investimento collettivo di capitale deve essere computata nell’esposizione. | Importo legale in CHF 100 Investimenti diretti in CHF 75 Investimenti diretti in EUR 15 Investimenti diretti in USD 5 Valute estere contenute 5 negli investimenti collettivi Valori sottostanti coperti mediante copertura su cambi Esposizione netta FX 20 (20%) | |||
Importo legale in USD Investimenti diretti in USD Investimenti diretti in CHF | ||||
Esposizione netta FX 15 (15%) | ||||
III.C.b. | Crediti cartolarizzati | |||
I crediti cartolarizzati possono costituire al massimo il 10% dell’importo legale. | 10% | no | ||
Il valore di un singolo investimento non può superare la soglia dell’1% dell’importo | 1% | no |
Cap. / Punto | Limitazione / Computo | Max % | Possibilità di richiedere un proprio sistema di limiti | Commento |
legale. | ||||
III.F.b. | Immobili | |||
L’intera categoria di investimento può ammontare al massimo al 25% dell’importo legale. | 25% | sì | ||
5% | no | |||
Il valore di un singolo oggetto non può superare la soglia del 5% dell’importo legale. | ||||
III.G.c. | Ipoteche | |||
L’intera categoria di investimento può ammontare al massimo al 25% dell’importo legale. | 25% | sì | ||
5% | no | |||
Il valore di un singolo credito ipotecario non può superare la soglia del 5% dell’importo legale. | ||||
Immobili + ipoteche cumulativamente | 35% | sì | ||
III.E.c. | Azioni e valori mobiliari affini negoziati in un mercato regolamentato e alienabili a breve termine (art. 79 cpv. 1 lett. e OS). | 30% | sì | |
(XXX.X.x.xx., III.I.c.dd., III.J.d.) | In questa voce rientra la componente azionaria degli investimenti collettivi di capitale e dei fondi a investitore unico (lett. j) nonché ulteriori strumenti che comportano un incremento dell’esposizione azionaria (cfr. anche punto III.I.c.dd. Strumenti finanziari |
Cap. / Punto | Limitazione / Computo | Max % | Possibilità di richiedere un proprio sistema di limiti | Commento |
derivati e punto XXX.X.x.xx. Prodotti strutturati). Vengono invece dedotte le attività di copertura ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. i OS. | ||||
III.H.d. | Investimenti alternativi | Per maggiori dettagli, cfr. anche punto III.H.d. | ||
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. h OS | 10% | no | ||
Limite per ogni single fund | 1% | no | ||
Limite per ogni fondo di fondi (fund of funds) | 5% | no | ||
III.I.c. | Strumenti finanziari derivati | Per maggiori dettagli, cfr. anche punto III.I.c. | ||
Derivati a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali (secondo il punto III.I.b.dd.bbb.) I premi degli strumenti finanziari derivati aperti a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali (opzioni secondo il punto III.I.b.dd.bbb.) devono essere limitati al 5% dell’importo legale. | 5% | no | ||
Derivati per la preparazione di acquisizioni e per l’incremento dei proventi Gli strumenti finanziari derivati aperti destinati alla preparazione di acquisizioni e all’incremento dei proventi devono essere limitati al 10% dell’importo legale. Da tale limite sono esclusi i derivati per la replica di strategie (punto III.I.b.ee.bbb.), le obbligazioni sintetiche (punto XXX.X.x.xx.xxx.) e la vendita di opzioni call (punto III.I.b.ff.), qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni di cui al rispettivo punto. | 10% | no |
Cap. / Punto | Limitazione / Computo | Max % | Possibilità di richiedere un proprio sistema di limiti | Commento |
Computo delle esposizioni ai limiti dell’underlying I derivati che comportano un aumento o una riduzione dell’impegno devono essere tenuti in debita considerazione ai fini dei limiti dei rispettivi underlying. I limiti sopra indicati per le operazioni su derivati devono essere osservati cumulativamente. | ||||
IV.A.d. | Prestito di valori mobiliari (securities lending) Può essere concesso in prestito al massimo il 30% dei valori di copertura relativi all’importo legale di un patrimonio vincolato. I valori sottostanti concessi in prestito devono essere considerati e computati anche ai fini del rispetto delle limitazioni di investimento fissate. | 30% | no |
Elenco
delle modifiche
Questa circolare è modificata come segue:
Modifica del 6 dicembre 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
nm. modificato 257
Modifica entrata in vigore il 26 giugno 2013. nm. modificato 141