TRA
Per l’esecuzione dei lavori di:
SCHEMA DI CONTRATTO
ROMA – PALAZZI VALENTINI - Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali coperture
- ANNUALITÀ 2022-2023-2024
U.C. “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva” Servizio 2 “Manutenzioni Patrimoniali”
Codice CUP n. ………………………….
Codice CIG n……………………………..
TRA
“Amministrazione Città Metropolitana di Roma Capitale”, con sede e domicilio legale in Roma Xxx X. Xxxxxxx 00/00 00000 – Codice Fiscale n. 80034390585 e Partita I.V.A. n. 06214441005 in appresso denominata "Committente", in persona giusta i
poteri a lui conferiti
E
……………………. con sede e domicilio legale in ………………….Via ……………………. - Codice Fiscale n - Partita I.V.A. n.
……………….. in appresso denominata "Appaltatore", in persona del/della Sig. / Sig.ra ……………….. nato/a a il
……………., in qualità di ………………………. nominato/a con atto del e, quindi, Legale Rappresentante della società.
Codice fornitore …………………...
di seguito definite congiuntamente le “Parti”
PREMESSO:
- che il Committente ha ritenuto opportuno procedere alla gara d’appalto con procedura ai
sensi dell’art.51, …………………………………………………………… e di procedere all’aggiudicazione con il criterio
………………………………………, avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data…… ;
- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa… ;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot ;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai relativi atti di attuazione, e s.m.i.;
- che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all’Appaltatore di seguito “Lavori”;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1.
VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto
Articolo 2.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto sono i lavori riportati in epigrafe.
Pertanto, il presente contratto stabilisce la tipologia di prestazioni, la durata del contratto stesso, il tetto di e le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità del contratto.
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: Allegato A) Offerta economica dell’Appaltatore
Allegato B) Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati Allegato C) ………
Articolo 3.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI
- L’ammontare complessivo per i Lavori di - Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali coperture - PALAZZI VALENTINI - Annualità 2022-2023-2024 è suddiviso in tre annualità,
Anno 2022 € 100.000
Anno 2023 € 220.000
Anno 2024 € 280.000
Xx è definito come segue:
Tabella A
7A. IMPORTO LAVORI | A - Importo dei Lavori euro | |
1a Importo lavori a misura | € 348.896,40 | |
Oneri della sicurezza esterni alle lavorazioni non soggetti a 1b ribasso | € 117.103,60 | |
1c Lavori in economia € 24.000 | ||
1d non soggetti a ribasso | € 18.972,33 | |
per spese generali ed utili d’impresa sui lavori in economia 1e soggetti a ribasso. | € 5.027,67 | |
2a ) Importo Totale Lavori a base d’asta | € 490.000,00 | |
Di cui per incidenza manodopera 22.90% € 112.210,00 | ||
2b) Totale opere soggette a ribasso (1a +1e) | € 353.924,07 | |
2c) Totale opere non soggette a ribasso (1b + 1d) | € 136.075,93 | |
C – Somme a disposzione dell’amministrazione | ||
Imprevisti IVA 22% compresa | € 22.163,25 | |
incentivo per spese tecniche (art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016) 2,00% | € 9.800,00 | |
Spese tecniche per la progettazione definitiva ed escutiva comprensive di IVA 22% e CNPAIA 4% | € 29.036,75 | |
I.V.A. 10% sui lavori | € 49.000,00 | |
Totale somme a disposizione | € 110.000,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00 |
- L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al punto 2a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, sull’importo previsto al punto 2b).
1. Per le lavorazioni che verranno ordinate /richieste di intervento che non trovano riscontro nel Elenco Prezzi allegato della “Tariffa dei prezzi 2022 Regione Lazio” Deliberazione del 26 luglio 2022, n. 640; si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità e nell’ordine indicato:
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- ricavandoli da nuove analisi prezzi;
- desumendoli dalla “Tariffa recupero, Ristrutturazione e Manutenzione” edita da DEI (2022).
Le nuove analisi prezzi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta desunti dall’elenco prezzi, mentre per il prezzo unitario della manodopera alla data di redazione dell’analisi stessa.
A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
2. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.
3. Non si applicano gli incrementi del 30% indicati alla pagina IV delle avvertenze generali del Tariffa dei prezzi 2022 Regione Lazio” Deliberazione del 26 luglio 2022, n. 640.
4. A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; pertanto il ribasso non sarà applicato all’importo complessivo posto a base di gara, bensì agli importi di cui all’elenco prezzi posto a base di gara.
5. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08.
Nel presente contratto sono previste lavorazioni rientranti nella seguente categoria SOA:
OG2 € 516.000,00 Cat. II
I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza del contratto, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l’appaltatore possa formulare pretese a riguardo.
Si evidenzia che l’eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell’importo complessivo del presente accordo quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell’Appaltatore.
Articolo 4.
VALUTAZIONE DEI LAVORI
I corrispettivi dei lavori dei singoli interventi aggiudicati derivanti dall’Accordo Quadro verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui al prezzario della Regione Lazio “Tariffa dei prezzi, edizione luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”, approvato con D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e pubblicata sul BUR del Lazio del 28 luglio 2022,
n. 63 eventualmente integrati con ulteriori prezzi la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso offerto del ……% di cui alla procedura di gara.
I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente accordo quadro e nei documenti allegati e richiamati.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Xxxxxx;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente contratto, , nel Capitolato Speciale d’Appalto, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull’esecuzione dei Lavori;
L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto
Articolo 5.
ANTICIPAZIONE
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Direttore dei Lavori, sempreché l’avanzamento dei medesimi lavori proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale, viene corrisposta da parte del Committente a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento dei lavori di cui sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.
Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.
Nel caso l’avanzamento dei lavori, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale riferito allo specifico contratto attuativo, per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l’importo non già trattenuto dell’anticipazione attraverso l’escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo SAL utile alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 6.
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.
Articolo 7.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Committente ha individuato l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx quale Responsabile Unico del Procedimento del presente contratto.
Articolo 8.
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. …………….. nato a ………………….. il …………..
firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /
/L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig nato
a ……………….. il giusta procura allegata al presente contratto.
Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo./
Articolo 9.
DIREZIONE LAVORI
/ La Direzione Lavori verrà specificamente indicata in occasione dei singoli contratti attuativi emessi dal Committente. / La Direzione Lavori verrà effettuata dalla /
Articolo 10.
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione nella misura del % (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice) dell'importo del presente Accordo
Quadro, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante ...........
Si conviene espressamente che tale cauzione deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
La Polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, dovrà essere costituita dall’appaltatore a fronte dell’emissione di ciascun contratto attuativo. L’Appaltatore si impegna a stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa C.A.R., di cui all’art. 103, comma 7 del Codice.
Tale copertura assicurativa prevede:
• Sezione danni all’opera: la somma assicurata pari all’importo del contratto attuativo con:
✓ limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del …% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € ……;
✓ massimale non inferiore al ….% della somma assicurata con il minimo di € …. per danni alle opere preesistenti;
✓ massimale non inferiore al ….% della somma assicurata con il minimo di € …. per demolizione e sgombero.
• Sezione responsabilità civile: massimale: € 5.000.000,00 (art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.
La Polizza C.A.R.:
o considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i loro dipendenti;
o considera assicurati oltre al Committente e l’appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.
Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterranee.
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 11.
TEMPISTICA
La durata del presente contratto è fissata in decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione dei singoli interventi che saranno disposte dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5.
Detti interventi saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
In caso di consegna dei lavori in più volte, attraverso distinti verbali di consegna parziali all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso.
Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale.
Potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.
Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, nonché previste ai commi 1, 2 e 4
dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile Unico del Procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, ovvero nella disciplina specifica del contratto, quest’ultimo sarà regolati dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
PENALI
Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del contratto. L’ammontare complessivo della penale suddetta, non potrà eccedere il 20% dell’importo complessivo del contratto.
L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 12.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA
L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi contratti attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente.
Articolo 13.
PAGAMENTI
La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione ai lavori oggetto avverrà al raggiungimento dell’importo netto minimo indicato.
La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui al prezzario della Regione Lazio “Tariffa dei prezzi, edizione luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”, approvato con
D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e pubblicata sul BUR del Lazio del 28 luglio 2022, n. 63 eventualmente integrati con ulteriori prezzi la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi da assoggettare al ribasso del %.
I già menzionati SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell’Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).
L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.
La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento.
Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento emetterà, entro 14 giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all’interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo, in relazione all’anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o
trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori.
L’emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.
Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura: l’Appaltatore accetta espressamente che la predetta fattura dovrà essere trasmessa all’Ente previa autorizzazione all’emissione da parte della medesima. Qualora nell’appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.
Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro trenta
(30) giorni dalla data di adozione del SAL medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta della Società, nonchè all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.
Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al presente contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente il presente accordo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto/i corrente/i bancario/postale dedicato/i anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, che saranno comunicati dall’Appaltatore al Committente e riportati nei contratti attuativi restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel contratto. L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Articolo 14.
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nei corrispettivi assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione
di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente accordo nonché quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. Sono altresì oneri a carico dell’Appaltatore i seguenti:
- l’installazione, l’allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l’esecuzione dei Lavori nonchè per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
- [in caso di appaltatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100] predisporre, trasmettendola entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla Stazione Appaltante, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- Rispettare le disposizioni del Capitolato speciale di appalto in materia di Criteri ambientali Minimi.
- Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun contratto attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all’interno dei singoli contratti attuativi emessi dal Committente.
L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c.
Articolo 15.
RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI
L’appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli
Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l’appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come gli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
Articolo 16.
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.
In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni riferite a ciascun contratto attuativo, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, lo stesso Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora
derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.
Articolo 17.
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA
All'atto della consegna dei Lavori, in riferimento a ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
d) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati e usino il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 x.x.x.xx tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
f) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
g) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione a norma del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. con particolare riferimento alla formazione per le emergenze.
La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 18.
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.
Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune.
Il Committente ha la facoltà di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza.
A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto.
Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa secondo le disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Al registrarsi di numerose o ripetute non conformità “minori”, ovvero violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i di minore rilevanza e per le quali non sussistono i presupposti di pericolo grave ed imminente, il Committente si riserva anche la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’evidenza di azioni migliorative del sistema di gestione e vigilanza della sicurezza e/o dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti.
L’Appaltatore dovrà infine comunicare al Coordinatore della Sicurezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”.
Articolo 19.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Le modifiche contrattuali, a cura del Committente, potranno essere disposte nel rispetto dei limiti di spesa massimi previsti all’interno del presente contratto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016 in fase di esecuzione dell’appalto si prevede la revisione dei prezzi secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 26 D.L. 50/2022 e dell’art. 29, comma 1, D.L. n. 4/2022.
Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.
PREMIO DI ACCELERAZIONE
Ai sensi della legge n. 108 del 2021, quale conversione del DL n. 77 del 2021, art. 50, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’ultimazione anticipata dei Lavori, corrispondendo conseguentemente un importo a fronte di tale anticipata esecuzione nella misura giornaliera dell’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del contratto.
Articolo 20.
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI
L’Appaltatore potrà subappaltare come quota massima il 40% della categoria prevalente e il 100% delle eventuali categorie scorporabili, ove presenti.
/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto/
/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA:
……../
(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)
L’Appaltatore potrà richiedere il subappalto delle categorie previste. Resta espressamente inteso che l’importo dei lavori subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al contratto. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione della categoria prevalente ai fini del ricorso al subappalto, che sarà sempre quella indicata al precedente articolo 4.
É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 8
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio
dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.
Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.
Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Committente su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:
a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
Unitamente al contratto di subappalto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto dell’art. 105, comma 14, l’Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale – rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
e) dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti:
• per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;
• l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
• in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
• l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;
• in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;
• la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
• qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
i. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
i. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
i. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Si precisa infine che:
• in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice;
• l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
• con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere,
ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;
• l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
• dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
• l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.
SUBCONTRATTI
Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.
La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività sub - affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
3) descrizione delle attività che verranno effettuate con l’indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
5) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal X.Xxx n. 81/2008 s.m.i.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi
dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).
Articolo 21.
RISERVE DELL’APPALTATORE
Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa quanto segue.
Le riserve dovranno essere riferite allo specifico contratto le cui lavorazioni sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell’ambito della contabilità afferente al relativo contratto: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente al contratto.
Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere sempre iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Una volta firmato con riserva il Registro, l’Appaltatore, qualora non sia possibile per lo stesso la precisa esplicazione contestuale dei motivi e della quantificazione, sempre a pena di decadenza, dovrà nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Fermo quanto sopra, le Riserve che l’appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, all’atto della firma di tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilità successiva all’emissione di tali documenti.
Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per l’emissione di un SAL, del Registro di Contabilità nonché sulla contabilità finale dei lavori. Nel caso in cui l’appaltatore non firmi il Registro di Contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.
Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. La quantificazione economica deve essere definitiva per tutte le Riserve, salvo l’aggiornamento nel caso in cui il fatto ritenuto lesivo dall’Appaltatore persista nel tempo. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.
Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di
cui al presente articolo a prescindere dalla provvisorietà delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilità: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
All’atto della firma del conto finale dei lavori, l’appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di
Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le riserve si intendono decadute. L’appaltatore può iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.
L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.
Articolo 22.
COLLAUDO E GARANZIE
Le opere oggetto del contratto. sono soggette al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente. Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all’art. 102 del Codice.
Articolo 23.
MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente contratto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata al Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.
Articolo 24.
/AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni previste dal contratto di
avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.
/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 89 co. 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore /
Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo
all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50 del 2016, la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Laddove il responsabile unico del procedimento dovesse accertare che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dall’impresa ausiliaria, utilizzata dall’appaltatore in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, il Committente: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 25.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. del, previa dichiarazione, per propria competenza e titolarità del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti – Subcontratti, /Articolo Avvalimento/, Articolo Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi.
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto nel suo, sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) ove non rispetti le disposizioni del Capitolato speciale di appalto in materia di Criteri ambientali Minimi.
d) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate nei singoli contratti di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;
Il Committente avrà, inoltre, la facoltà di risolvere, rispettivamente in base alla legittimazione, il presente accordo quadro o lo specifico contratto attuativo, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 20% dell’importo complessivo del contratto;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
d) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
e) l’Appaltatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
f) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
g) Xxxxxxx, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016.
Il Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del presente accordo quadro ovvero dei singoli contratti attuativi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.
Il presente accordo, potrà essere altresì risolti dal Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, il Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, su proposta del responsabile del procedimento, il contratto sarà dichiarato risolto ai sensi di legge.
In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore del contratto da parte del Committente, questo avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti e subenti, avverrà anche mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:
▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente, all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
▪ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista all’interno del contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.
▪ Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera.
Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite del Committente.
Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base del contratto; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.
▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
▪ In tutti i casi di risoluzione di ciascun contratto attuativo per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del relativo contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
Articolo 26.
RECESSO
Il Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità di seguito precisate.
Il Committente recederà dal contratto ttraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite con esclusivo riferimento all’importo contrattuale di ciascun contratto emesso. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo del o contratto.
Articolo 27.
ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella medesima documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subenti in favore del Committente.
Articolo 28.
RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.
Articolo 29.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 30.
SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO
L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione dell’accordo.
Il presente accordo, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del
D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.
Articolo 31.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati.
Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
• per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, e Data del trattamento è --.
• per l’Appaltatore nella persona del/della Sig./Sig.ra quale Legale Rappresentante Legale della società.
Articolo 32.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.
Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, al pari di tutti i contratti attuativi emessi alla data della risoluzione.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei contratti attuativi emessi, fatta salva la compensazione delle somme dovute
a titolo di risarcimento per i danni subiti e subenti dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.
COMMITTENTE X.xx: ---------------
------------------ APPALTATORE