REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. N. (…)/(…)
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE (LA “CONCESSIONE”) DI SERVIZI (I “SERVIZI”) DI NATURA SANITARIO-ASSISTENZIALE PER OSPITI NON, O PARZIALMENTE, AUTOSUFFICIENTI E SERVIZI ESTERNI APERTI ALLA CITTADINANZA - IN PARTICOLARE, PREPARAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (“SERVIZIO PASTI”) E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (“SAD”) DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "MADRE XXXXXX DI CALCUTTA" (“RSA”) E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO (“CDI”) - (LA “GARA”), IVI INCLUSI TUTTI GLI ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA RSA (LA “STRUTTURA”).
L'anno 2015, addì (…), del mese di (…), in Motta Visconti nella Casa Comunale.
Avanti a me (…),nato a (…),il (…), Segretario Comunale del Comune di Motta Visconti e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell'interesse del Comune di Motta Visconti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato,sono comparsi i Signori (…):
- Sig. (…), nato a (…), il(…), legale rappresentante (…),domiciliato per la Sua carica xxxxxx (…), xxxxxx xxxxxxx (…);
E
- Sig. (…), nato a (…), il (…), legale rappresentante (…), domiciliato per la Sua carica presso (…), codice fiscale (…).
Tutti i comparenti, cittadini (…) e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato nei termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.
PARTE I CLAUSOLE INTRODUTTIVE
Ai fini del presente documento s’intende per:
Articolo 1 Definizioni
• Atti: la lettera d’invito, il disciplinare ed i relativi allegati, il capitolato tecnico-gestionale e i relativi allegati, il piano economico-finanziario e la relativa relazione illustrativa, il verbale di consegna, l’offerta tecnica, amministrativa, economica e le relative dichiarazioni;
• Canone: l’importo annuale del canone che il concessionario deve versare al concedente, stabilito sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, in esito alla negoziazione, come disciplinato nell’art. 24 del capitolato tecnico-gestionale;
• Capitolato: il capitolato tecnico-gestionale, allegato alla lettera d’invito, prodotto dal concedente, inclusi i relativi allegati;
• CDI: il Centro Diurno Integrato, posto all’interno della residenza sanitaria assistenziale "Madre Xxxxxx di Calcutta";
• Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
• Comitato dei parenti: il Comitato dei parenti degli ospiti, di cui all’art. 22, comma 4 del Capitolato;
• Commissione di controllo: la commissione paritetica di controllo, di cui all’art. 22 del Capitolato;
• Comune o Concedente: il Comune di Motta Visconti;
• Concessionario: l’aggiudicatario della gara per l’affidamento del contratto di concessione indetta dal Comune;
• Concessione: il rapporto contrattuale intercorrente tra il Comune ed il Concessionario, come descritto all’art. 1 del Capitolato;
• Contratto: il contratto che regola la Concessione;
• Controlli: le verifiche finalizzate a verificare il rispetto degli standard prestazionali inerenti l’erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto all’art. 21 del Contratto;
• DEC: il Direttore dell’esecuzione del Contratto, di cui all’art. 20 del Capitolato;
• Direttore sanitario: il direttore sanitario della struttura, di cui all’art. 7, lett. b) del Capitolato;
• Disciplinare: il disciplinare della gara, allegato alla lettera d’invito, redatto dal Concedente, inclusi i relativi allegati;
• Gara: la gara per l’affidamento della Concessione;
• Lettera: la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata, inviata dal Concedente;
• Offerta: l’offerta tecnica, amministrativa, economica, inclusiva del piano economico-finanziario e del progetto gestionale, e le relative dichiarazioni, presentata in gara dai concorrenti;
• Organi ausiliari del Concessionario: gli organi di cui all’art. 13 del Contratto;
• Ospiti:i beneficiari delle prestazioni erogate dal Concessionario nell’ambito residenza sanitaria assistenziale "Madre Xxxxxx di Calcutta" e del CDI;
• Parti: il Comune e il Concessionario;
• PEF: il piano economico-finanziario, redatto dal Concessionario, e facente parte dell’Offerta;
• Penale o Penali: le penali di cui all’art. 24 del Contratto;
• Personale: il personale, messo a disposizione dal Concessionario, necessario all’erogazione dei Servizi;
• Polizze assicurative: le polizze di cui all’art. 32 del Capitolato e le cauzioni ex art. 33 Capitolato;
• Progetto gestionale: il piano gestionale dei servizi oggetto di Gara, redatto dal Concessionario, facente parte dell’Offerta;
• Proroga: l’eventuale proroga del Contratto, pari a 5 (cinque) anni, a far data dalla scadenza dello stesso, fissata al 30 giugno 2025;
• Referente ASS/OSS: il referente di ogni nucleo omogeneo di Ospiti ed utenti della struttura, scelto come stabilito ai sensi dell’art. 8, commi 7 e 8, del Capitolato;
• Referente per la manutenzione: il soggetto cui è affidata la gestione operativa degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da effettuarsi presso la struttura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14-17 del Capitolato, oltre che degli altri compiti indicati nell’art. 13, lett. c) del Contratto;
• Regolamento:il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• Regolamento della Struttura: il regolamento di cui all’art. 22 del Contratto;
• Responsabile degli impianti termici: il soggetto, previsto dall’art. 15, comma 2, lett. i) del Capitolato, cui sono attribuite le funzioni previste dal D.P.R.n. 412/153 e ss.mm.ii.;
• Responsabile del Contratto: il soggetto, previsto dall’art. 36, comma 1, del Capitolato, al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali, l’organizzazione e la pianificazione delle attività di tutti gli Organi ausiliari del Concessionario;
• Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Concedente: il soggetto cui sono affidate le mansioni di cui agli articoli 15, comma 2, lett. ii) e 16 del Capitolato;
• Responsabile della Struttura: il soggetto cui sono affidate le mansioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del Capitolato;
• Responsabile per la Sicurezza: il soggetto cui è attribuito il compito di verifica e monitoraggio del rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte del Personale, in relazione alla struttura e agli impianti esistenti, e per tutto ciò che concerne l’erogazione dei Servizi;
• Retta o Rette:le rette dei servizi pagate direttamente dagli Ospiti o dagli utenti della struttura, secondo gli importi annualmente stabiliti dal Concedente, ad integrazione della retta applicata dal Concessionario;
• RSA: la residenza sanitaria assistenziale “Madre Xxxxxx di Calcutta”, di proprietà del Comune;
• RUP: il responsabile unico del procedimento;
• SAD:il servizio, svolto a favore della popolazione anziana residente nel Comune, avente ad oggetto un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, come disciplinati ai sensi dell’art. 4.3 del Capitolato;
• Servizi aggiuntivi: sono i servizi aggiuntivi, offerti dal Concessionario nell’Offerta,rispetto a quelli dettagliati nel Capitolato;
• Servizi: sono tutti i servizi oggetto del Concessione, dettagliati nel Capitolato, che includono anche i Servizi aggiuntivi articolati nell’Offerta;
• Servizio pasti: è il servizio di preparazione, presso la cucina della struttura, di pasti completi da confezionare in vaschette monouso termo-sigillate, ed il trasporto degli stessi mediante mezzo idoneo, con consegna al domicilio di anziani o persone bisognose, segnalate dal Servizio Sanitario Comunale e residenti nel territorio del Comune, come disciplinato all’art. 4.2 del Capitolato;
• Totale Punti Infrazione: il punteggio complessivo delle penalità comminate al Concessionario ai sensi e con le conseguenze di cui all’art. 24, comma 11, del Contratto;
• Utenti:i beneficiari delle prestazioni erogate in relazione al Servizio pasti e al SAD, residenti nel Comune;
• Verbale di consegna: il verbale di consegna dei locali della struttura, di cui all’art. 17 del Capitolato;
• Violazione o Violazioni: la/e violazione/i delle disposizioni del Contratto.
Commento [SL1]: Inserire una ricostruzione del percorso procedimentale - ivi incluse le risultanze del procedimento di gara - che ha portato alla stipula del Contratto.
Articolo 2 Premesse (…) Articolo 3
Documenti facenti parte del Contratto e normativa applicabile
1. Gli Atti, che sono stati tutti letti, accettati e sottoscritti dal Concessionario, sono parte integrante del Contratto. Segnatamente le disposizioni del Contratto, che regolano la Concessione, sono integrate da:
a. la Lettera;
b. il Disciplinare;
c. il Capitolato;
d. il Verbale di consegna;
e. l’Offerta.
2. In relazione a qualsiasi aspetto tecnico, economico, finanziario e amministrativo, inerente la Concessione e non disciplinato direttamente dal Contratto,si applicano le prescrizioni del Capitolato, e i dati contenuti nell’Offerta, da considerare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, pienamente trasfusi nel Contratto.
3. La normativa applicabile è quella dettagliata nell’Allegato C del Capitolato. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Concessionario deve tener conto delle modifiche normative intervenute in fase di esecuzione dello stesso.
4. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Concessionario deve ottemperare anche alle nuove ed ulteriori disposizioni di legge e regolamentari, nazionali, regionali e comunali che dovessero, nel frattempo, entrare in vigore.
Articolo 4
Criteri di interpretazione del Contratto
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. codice civile, ai fini dell’interpretazione del Contratto e degli Atti, valgono i criteri di seguito riportati:
a. in caso di discordanza tra i vari Atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla base dell’erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Concedente;
b. in caso di norme del Contratto, o del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
Articolo 5
Discordanze tra gli Atti e le disposizioni del Contratto
1. Qualora tra gli Atti e/o le disposizioni del Contratto dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, il Concessionario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Concedente perché adotti i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. In ogni caso, deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti Atti.
3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, il Concessionario deve rispettare, nell’ordine, quelle indicate dai seguenti Atti:
a. Capitolato;
b. Disciplinare;
c. Contratto.
4. È da ritenersi, in ogni caso, nulla qualsiasi disposizione che contrasti alcuna disposizione di legge.
Articolo 6 Oggetto del Contratto
Commento [SL2]: Tale articolo deve essere integrato con la sintesi dei servizi aggiuntivi offerti dal Concessionario, in sede di gara, allegando, al Contratto, l’offerta tecnica elaborata dal medesimo, come eventualmente modificata in fase di negoziazione.
1. Il Contratto ha ad oggetto la gestione economico-funzionale dei Servizi e la manutenzione ordinaria e straordinaria della Struttura, alle condizioni, con le modalità e nei limiti disciplinati dal Capitolato e dal Contratto, oltre ai servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dal Concessionario, segnatamente: (…).
2. Il patrimonio del Comune, che è affidato in gestione, è costituito dagli immobili, dagli impianti di servizio, dagli impianti tecnologici, dagli arredi e dalle attrezzature, facenti parti della Struttura,come identificati nell’Allegato E del Capitolato, nello stato di fatto e di diritto descritto nel Verbale di consegna.
Commento [SL3]: Questo valore risulterà dalle negoziazioni in fase di Gara.
Articolo 7 Valore del Contratto
1. Il Canone è pari ad € (…) (…) ed è corrisposto dal Concessionario al Concedente con le modalità previste all’art. 24 del Capitolato.
2. Al Canone si applica l’adeguamento ISTAT FOI previsto dall’art. 24del Capitolato.
3. In caso di mancata corresponsione del Canore, nei termini previsti al richiamato art. 24 del Capitolato, si applicano gli interessi legali, salvo il maggior danno.
4. Laddove il ritardo nella corresponsione del Canone superi i 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, è facoltà del Concedente di risolvere il Contratto, procedendo all’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 33 del Capitolato, salvo il maggior danno.
5. Al Concessionario spettano i ricavi previsti dall’art. 25 Capitolato,così come dettagliati nel PEF.
Commento [SL4]: Questo valore risulterà dalle negoziazioni in fase di Gara.
6. Il valore delle Rette, di cui all’art. 25 del Capitolato, è pari a (…)e sono soggette a revisione ed integrazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Capitolato.
7. In relazione alle modalità di erogazione e riscossione delle Rette si applicano gli artt. 28 e 29 del Capitolato.
Articolo 8
Presupposti e condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario del Contratto
Commento [SL5]: In tale articolo occorre riportare, sinteticamente, i dati contenuti nel PEF, predisposto dal Concessionario, così come sono stati accettati dal Concessionario a conclusione della fase di negoziazione. In particolare, occorre evidenziare gli indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.
1. (…)
Articolo 9 Durata del Contratto
1. La durata della Concessione è di anni 10 (dieci), per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2025, prorogabile di ulteriori 5 (cinque) anni, alle condizioni previste all’art. 3 del Capitolato.
2. Alla scadenza del Contratto, il Concessionario è tenuto all’eventuale prosecuzione dei Servizi agli stessi patti e condizioni, e nei limiti delle prestazioni richieste dal Concedente, sino all’affidamento della gestione della RSA al futuro aggiudicatario, per un periodo, comunque, non superiore a 6 (sei) mesi.
3. Almeno 1 (un) anno prima della scadenza del Contratto, il Concessionario ha la facoltà di presentare un’istanza di Xxxxxxx, che dettagli le relative condizioni tecniche ed economico-finanziarie, ivi incluse le eventuali proposte migliorative in relazione all’erogazione dei Servizi.
4. Il Concedente si pronuncia sull’istanza di Proroga entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della medesima, ferma la facoltà di richiedere modifiche relative all’erogazione dei Servizi.
5. Analogamente, il Concedente,con le modalità ed i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può chiedere al Concessionario la Proroga.
Articolo 10 Oneri assicurativi
1. Il Concedente non risponde dei danni subiti dal Personale del Concessionario o da esso arrecati agli Ospiti, a terzi o cose anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell’esecuzione dei Servizi affidati.
Commento [SL6]: | Trattasi della | |
cauzione ex art. 113 del Codice dei | ||
contratti pubblici, che deve essere prestata anche a garanzia delle Penali di cui all’art. 24 del Capitolato, il cui valore deriva dalle negoziazioni. |
2. A garanzia degli obblighi assunti con il Contratto, il Concessionario, in ottemperanza agli artt. 32 e 33, comma 2 del Capitolato, ha prestato una cauzione definitiva pari a (…), e le seguenti Polizze assicurative (…).
3. Il Concessionario è direttamente responsabile, sia civilmente, sia penalmente, nei riguardi del Concedente, del Personale
PARTE II
I SOGGETTI DEL RAPPORTO
Articolo 11 Il RUP
1. Il ruolo di RUP è assunto dalla Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, funzionaria del Comune, telefono 02/0000000 - Fax 02/00000000 - e-mail: affari xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
2. Al RUP sono attribuite tutte le funzioni di cui agli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Trovano, altresì, applicazione analogica le disposizioni di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, e agli artt. 10, 272 e 273 del Regolamento, laddove compatibili e coerenti con la natura del Contratto.
1. Il ruolo di DEC è assunto da (…).
Articolo 12 Il DEC
2. Al DEC sono attribuite tutte le funzioni di cui all’art. 20 del Capitolato.
3. Trovano, altresì, applicazione analogica le disposizioni di cui agli artt. 299, 300 e 301 del Regolamento, laddove compatibili e coerenti con la natura del Contratto.
Articolo 13
Organi ausiliari del Concessionario
1. Il Concessionario, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del Contratto, provvede alla nomina del:
a. Referente del Servizio pasti, previsto dall’art. 4.2, del Capitolato, cui è affidata la gestione organizzativa del Servizio pasti, ed è l’interlocutore diretto del Concedente, degli Utenti, degli Ospiti e dei relativi familiari in relazione al qualsivoglia problematica inerente l’erogazione del Servizio pasti;
b. Responsabile della Struttura, cui sono affidate le mansioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del Capitolato;
c. Referente per la manutenzione, cui è affidata la gestione operativa degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da effettuarsi presso la Struttura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14-17 del Capitolato. Lo stesso è l'interlocutore diretto del Concedente, degli Utenti, degli Ospiti e dei relativi familiari in relazione a qualsivoglia problematica tecnica, e/o malfunzionamento riscontrati nella Struttura. Lo stesso partecipa al sopralluogo periodico della Struttura, ai sensi dell’art. 16, comma 4,del Capitolato;
d. il Direttore sanitario,cui sono affidate le mansioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del Capitolato;
e. il Referente del SAD,previsto dall’art. 4.3, comma 9, del Capitolato, cui è affidata la gestione organizzativa del servizio;
f. il Responsabile degli impianti termici, previsto dall’art. 15, comma 2, lett. i), del Capitolato, cui sono attribuite le funzioni previste dal d.P.R.n. 412/153 e ss.mm.ii.;
g. il Referente ASA/OSS, previsto dall’art. 8, comma 5, del Capitolato;
h. il Responsabile della Sicurezza,cui è attribuito il compito di verifica e monitoraggio del rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte del Personale, in relazione alla Struttura e agli impianti esistenti, e per tutto ciò che concerne l’erogazione dei Servizi;
i. il Responsabile del Contratto, previsto dall’art. 36 del Capitolato, al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali, l’organizzazione e la pianificazione delle attività di tutti gli Organi ausiliari del Concessionario. Il Responsabile del Contratto è il rappresentante del Concessionario ad ogni effetto di legge e di Contratto e ha poteri decisionali per interloquire direttamente con il Concedente in ordine alle modalità tecniche inerenti l’erogazione dei Servizi. Il Concedente si rivolge, direttamente, al Responsabile del Contratto in relazione a qualsivoglia problematica - tecnica o amministrativa - che dovesse riscontrarsi durante l’esecuzione del Contratto. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse dal Concedente al Responsabile del Contratto e si intendono validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge,al Concessionario. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Responsabile del Contratto è considerato, dal Concedente, come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario. In caso di impedimento, o assenza, del Responsabile del Contratto, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Concedente, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Articolo 14
Commissione di controllo e Comitato dei parenti
1. Le Parti, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del Contratto, procedono alla costituzione della Commissione di controllo, di cui all’art. 22 del Capitolato, ne individuano le funzioni operative ed adottano il relativo regolamento di funzionamento.
2. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del Contratto, istituisce il Comitato dei parenti, di cui al comma 4 dell’art. 22 del Capitolato, ne individua le funzioni operative ed adotta il relativo regolamento di funzionamento.
PARTE III
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 15
Consegna dei Servizi e della Struttura
(…)
Articolo 16
Obbligazioni delle Parti e ripartizioni dei rischi
1. Il Concessionario si assume tutti i rischi, tecnici, economici, finanziari, organizzativi ed amministrativi:
Commento [SL7]:
all’esito della Gara.
Da valutare
a. inerenti l’erogazione dei Servizi richiamati nel Capitolato, così come, eventualmente, migliorati - da un punto di vista quantitativo e qualitativo - con l'Offerta, assumendo in proprio il "rischio operativo", definito dal 20° considerando della Direttiva 23/2014/UE, oltre al c.d. "rischio d'impresa";
Commento [SL8]: Da valutare all’esito della Gara.
b. connessi all’esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione degli impianti esistenti,le cui modalità attuative sono disciplinate dal Capitolato,così come eventualmente migliorate - da un punto di vista quantitativo e qualitativo - con l'Offerta;
c. inerenti il costo, la gestione e la messa a disposizione del Personale necessario all’erogazione dei Servizi, ivi incluse le spese delle utenze e i relativi oneri per la voltura;
d. inerenti l’adeguamento dell’erogazione dei Servizi, degli impianti, della Struttura, in ragione dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge, o regolamentari - nazionali, regionali, e comunali - o in forza di sopravvenute modifiche normative;
e. inerenti il costo delle materie prime;
f. connessi alla gestione funzionale della Struttura;
g. riguardanti la sottoscrizione delle Polizze assicurative, di cui agli artt. 32 e 33 del Capitolato;
h. relativi al pagamento del Canone, secondo le modalità previste dall’art. 24 del Capitolato.
2. In nessun caso i predetti rischi possono essere mitigati attraverso la modifica delle condizioni economico-finanziarie poste alla base del PEF, se non nei limiti degli aggiornamenti ISTAT FOI, disciplinati dall’art. 24 del Capitolato.
3. Sono a carico del Concedente:
a. la messa a disposizione della Struttura e di tutta la relativa documentazione, inerente le opere e gli impianti esistenti;
b. l’assicurazione sullo stabile, di proprietà comunale;
c. la corresponsione delle Rette integrative, così come previsto dagli artt. 28 e 29 del Capitolato, e per gli importi previsti dall’art. 7, comma 6 del Contratto;
d. tutti gli oneri connessi al monitoraggio dei Servizi nel corso dell’esecuzione del Contratto.
4. Sono, inoltre, a carico delle Parti tutti i rispettivi oneri previsti dal Capitolato e dall’Offerta, ancorché, non materialmente trascritti nel presente articolo, ma qui espressamente richiamati.
5. In particolare, si richiama l’art. 34del Capitolato in relazione agli ulteriori obblighi del Concessionario.
Articolo 17 I Servizi
1. Nel dettaglio, la Concessione si articola nella gestione economico-funzionale de:
a. la RSA, che si pone come presidio socio-sanitario assistenziale, di carattere residenziale permanente, o temporaneo, rivolto a persone anziane che abbiano compiuto i 65 anni, prive dei familiari di sostegno o non in grado di far fronte ai loro bisogni, per le quali non sia possibile, anche tramite altri servizi domiciliari, la permanenza presso il proprio domicilio. La RSA può ospitare fino a n. 60 (sessanta) anziani e deve funzionare 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni dell’anno;
b. il CDI, posto all'interno della Struttura, è finalizzato ad offrire un supporto di carattere sociale ed assistenziale e all'erogazione, contestuale, di prestazioni sanitarie e riabilitative. Lo stesso rappresenta il punto intermedio tra la risposta residenziale offerta dalla RSA e le prestazioni inerenti il SAD. L'assistenza dell'anziano, nell'ambito del CDI, fornisce un aiuto concreto alle famiglie che, per impegni lavorativi o di altra natura, non riescono a garantire la loro costante presenza al familiare anziano, durante I’arco della giornata, assicurandone I’accudimento. Il CDI può ospitare fino a n. 30 (trenta) anziani e deve funzionare dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, per tutto l’anno;
c. il Servizio pasti prevede la preparazione, presso la cucina della RSA, di pasti completi da confezionare in vaschette monouso termo-sigillate, ed il trasporto degli stessi mediante mezzo idoneo con consegna al domicilio di anziani o persone bisognose. Il servizio deve essere effettuato dal lunedì alla domenica, per tutti i giorni dell’anno, festività comprese;
d. il SAD è volto a fornire,agli Utenti, un supporto socio-assistenziale completo e modulare. Le relative prestazioni devono essere svolte dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 7.30 – 12.30;
alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato.
2. Sulla base dell’Offerta e del Progetto gestionale,e delle prescrizioni del Capitolato, i Servizi sono erogati con le seguenti modalità:
a. SERVIZI SANITARI
b. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
c. SERVIZI ALBERGHIERI
d. SERVIZI DI RISTORAZIONE
Commento [SL10]: In tale parte dovranno essere dettagliati gli atti autorizzativi inerenti la somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno essere indicati nell’offerta tecnica.
Commento [SL9]: Da disciplinare, nel dettaglio, sulla base dei contenuti dell’Offerta, in esito alla negoziazione.
el BAR, collocato all’interno della Struttura ( | … | ) |
e. SERVIZI AGGIUNTIVI
3. In relazione alla gestione d
4. Per tutta la durata del Contratto, il Concessionario è tenuto a mantenere il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di Offerta.
5. Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, può inserire nel proprio organico, ai fini dell’erogazione dei Servizi, volontari, tirocinanti, ecc. nei limiti di orario e mansioni previste dalla legge, a condizione che tale possibilità non sia necessaria e/o funzionale al mantenimento di tutti gli standard, qualitativi e qualitativi, offerti e necessari per l’erogazione dei Servizi e la gestione della Struttura.
6. Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della Struttura e la destinazione funzionale della stessa, così come indicato all’art. 2del Capitolato.
Articolo 18 Il Personale
Commento [SL11]: Da disciplinare, nel dettaglio, sulla base dei contenuti dell’Offerta
1. Il Concessionario è obbligato a mettere a disposizione per l’intera durata del Contratto tutto il Personale necessario all’erogazione dei Servizi e all’ottimale gestione della Struttura, secondo il seguente organico: (…).
2. Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono, tuttavia, operare in sostituzione del Personale assente.
3. Il Concessionario deve prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del Personale assente, tale da assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto funzionamento della Struttura e la corretta erogazione dei Servizi.
4. Per le norme di carattere generale, inerenti il Personale impiegato nei Servizi, si rinvia a quanto disciplinato dal Capitolato.
Commento [SL12]: Da disciplinare, nel dettaglio, sulla base dei contenuti dell’Offerta
Articolo 19 Oneri di manutenzione
1. Il Concessionario è tenuto a prestare tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessari all’erogazione dei Servizi e all’ottimale gestione della Struttura, secondo gli standard minimi previsti dal Capitolato.
Articolo 20 Modalità di accesso ai Servizi
1. Il Concessionario è tenuto a rispettare scrupolosamente:
a. le modalità di erogazione dei Servizi e gli standard qualitativi richiesti, disciplinati dal Capitolato e integrati sulla base delle specifiche articolate nell’Offerta;
b. le modalità di accesso alla RSA e al CDI, regolate dall’art. 5 del Capitolato;
c. le modalità di accesso al Servizio pasti e al SAD, regolate dall’art. 6 del Capitolato. Resta salva la facoltà del Concessionario di predisporre un regolamento specifico in relazione all’accesso al Servizio pasti e al SAD, laddove ciò consenta una migliore erogazione delle prestazioni. Su tale regolamento, il Concedente si pronuncia entro 60 (giorni), naturali e consecutivi, dalla presentazione dello stesso, con facoltà di apportare le modifiche che riterrà opportune.
PARTE IV
LA FASE GESTORIA
Articolo 21 Monitoraggio della qualità dei Servizi
1. La costante verifica in ordine al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, dal Capitolato e dall’Offerta, è effettuata dal DEC, che ne condivide, periodicamente, le risultanze istruttorie con il RUP e con la Commissione di controllo.
2. Il Concessionario è tenuto a fare proprie le indicazioni operative di dettaglio formulate dal DEC al Responsabile del Contratto, al fine di garantire l’ottimale gestione della Struttura e la costante erogazione dei Servizi.
3. La Commissione di controllo e il Comitato dei parenti, nell’ambito dei propri regolamenti, richiamati all’art. 14 del Contratto, possono formulare al DEC proposte atte a migliorare la qualità e l’efficienza dei Servizi. In tal senso il DEC, sentito il parere vincolante del RUP, inoltra tali proposte al
Responsabile del Contratto.
4. La Commissione di controllo e il Comitato dei parenti possono, altresì, richiedere al DEC specifiche verifiche in ordine all’erogazione dei Servizi, e segnalare casi di disservizi.
Articolo 22
Il Regolamento della Struttura
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del Capitolato, il Concessionario deve predisporre il Regolamento della Struttura, per una più dettagliata descrizione dei Servizi ed una migliore definizione dell’organizzazione del Personale, nel quale stabilire i diritti e gli obblighi degli Ospiti e degli Utenti, disciplinandone i loro comportamenti, quello dei loro parenti e conoscenti, nonché del volontariato.
2. Il Regolamento della Struttura deve essere coerente con quanto stabilito dalla normativa regionale e comunale vigente edè approvato dal Concedente entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dall’invio da parte del Concessionario, ferma la facoltà, in capo al Concedente, di apportare le modifiche che riterrà opportune.
Articolo 23
Cause di sospensione dei Servizi
1. I Servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti “servizi di pubblico interesse” e per nessuna ragione possono essere sospesi, o abbandonati. Allo stesso modo, in nessun caso, la Struttura può essere chiusa, o abbandonata, senza specifica autorizzazione scritta del Concedente.
2. Laddove il Concessionario, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di adempiere agli obblighi previsti dal Contratto, deve, in ogni caso, garantire la regolarità nell’erogazione dei Servizi e la gestione della Struttura.
3. Trova applicazione l’art. 31 del Capitolato.
Articolo 24 Penali
1. II DEC, a tutela della qualità dei Servizi e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge, del Capitolato e del Contratto, si riserva di applicare al Concessionario le Penali, in ogni caso di verificata Violazione, secondo il principio della progressione, ossia aumentando il valore della Penale comminata in caso di reiterazione della Violazione.
2. La Penale è applicata dopo la formale contestazione scritta della Violazione accertata, ed a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni formulate dal Concessionario, le quali devono pervenire al Concedente entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della contestazione.
3. Le non conformità rilevate nell’ambito dei Controlli hanno valore di contestazione formale, anche se non formalizzati secondo il procedimento di cui al comma 2 del presente articolo. In tali ipotesi, il Concessionario può far constare, immediatamente, le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni scritte di cui al comma2del presente articolo, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di contro-dedurre, secondo la procedura ordinaria.
4. In relazione alle Violazioni di minore gravità, secondo l’accertamento compiuto dal DEC sulla base del parametro di valutazione di cui al successivo comma 11,al Concessionario può essere comminata
una semplice ammonizione. Successivamente alla quarta ammonizione comminata al Concessionario, il DEC applica, per ogni ammonizione successiva, una Penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00 euro), per ogni Violazione accertata.
5. La reiterazione delle Violazioni comporta l’aumento dell’importo delle Penali comminate, secondo i criteri previsti al comma 10 del presente articolo, e le conseguenze contrattuali previste dal comma 11del presente articolo.
6. Di seguito, è indicata una casistica di Violazioni che possono comportare I’applicazione delle Penali, secondo i parametri e gli importi, ivi meglio precisati, per ciascuna Violazione accertata:
A. Infrazioni di tipo "A"
a. mancato rispetto degli standard - qualitativi e quantitativi - previsti dal Capitolato in relazione alle prestazioni socio-sanitarie (RSA, CDI e SAD): € 5.000,00 (cinquemila/00 euro);
b. mancato rispetto degli standard - qualitativi e quantitativi - previsti dal Capitolato in relazione alle prestazioni diverse dal precedente punto a): € 3.000,00 (tremila/00 euro);
c. mancato rispetto degli standard - qualitativi e quantitativi - previsti dal Capitolato in relazione al Servizio pasti: € 3.000,00 (tremila/00 euro);
d. mancata osservanza delle prescrizioni del DLgs 81 inerenti il rischio biologico e chimico nella Struttura: € 5.000,00 (cinquemila/00 euro);
e. mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del Personale: € 3.000,00 (tremila/00 euro);
f. mancata applicazione di norme in vigore contenute nel/nei Contratto/i Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello/degli stesso/i: € 3.000,00 (tremila/00 euro);
g. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli Utenti e degli Ospiti, o nei confronti dei loro familiari: da € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) ad € 3.000,00 (tremila/00 euro), secondo la gravità dello stessa accertata dal DEC;
h. mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al Concessionario nel Capitolato e offerti dallo stesso: € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro).
B. Infrazioni di tipo "B"
a. mancato rispetto delle procedure di autocontrollo di cui al punto 4.1.E.1del Capitolato: 1.000,00 (mille/00 euro);
b. mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione organizzati dal Concedente; mancata costituzione o inidonea preparazione del Personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso: € 1.000,00 (mille/00 euro), per ciascuna unità di personale;
c. mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine alla sostituzione del Personale assente: € 1.000,00 (mille/00 euro);
d. mancato rispetto della riservatezza delle informazioni, relative agli Ospiti e degli Utenti e delle loro famiglie, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal DEC: € 1.000,00 (mille/00 euro).
C. Infrazioni di tipo "C"
a. mancato rispetto degli oneri manutentivi : € 1.000,00 (mille/00 euro);
b. mancato pagamento del Canone, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello stabilito dal Capitolato: € 300,00 (trecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo, fermo restando che il
ritardato, o mancato, pagamento del Canone costituisce grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione del Contratto.
7. Le inadempienze, descritte al comma 6 del presente articolo, non precludono al Concedente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei Servizi, secondo i criteri di progressione, proporzionalità ed adeguatezza.
8. Negli ulteriori casi, ipotizzati al comma 7 del presente articolo, il Concedente si riserva la facoltà di imporre Penali da un minimo di € 250,00 (duecentocinquantamila/00 euro) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), rapportate alla gravità dell'inadempienza, tenendo conto che la messa in pericolo - anche potenziale - della salute e della dignità degli Utenti, degli Ospiti, dei loro familiari e di qualunque soggetto terzo, è sempre sanzionata con la Penale massima.
9. Nei casi di elevata gravità accertati dal DEC - utilizzando quale parametro l’incolumità delle persone di cui al comma 8del presente articolo -, le controdeduzioni devono pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della contestazione, che esplicita tale esigenza.
10. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda Penale comminata al Concessionario per la Violazione della medesima natura, è di importo doppio al dovuto, la terza il triplo, e cosi via.
11. Tenendo presente che una Violazione di tipo A equivale a punti 2, una Violazione di tipo B equivale a punti 1, ed una Violazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un Totale Punti Infrazione pari a 6 nel medesimo anno, il Concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, di cui all’art. 33del Capitolato.
12. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo, il Concedente può procedere direttamente alla risoluzione del Contratto, laddove l’inadempimento imputabile abbia compromesso, sulla base delle risultanze acquisite dal Concedente, il rapporto fiduciario tra le Parti, e/o l’incolumità fisica del Personale, degli Ospiti, degli Utenti, dei loro familiari, e di qualunque altro soggetto, che a qualunque titolo, abbia avuto accesso alla Struttura. In tale caso la risoluzione opera “ipso facto et jure", mediante semplice dichiarazione unilaterale, intimata a mezzo di lettera raccomandata a/r, trattenendo ed incamerando Ia cauzione definitiva, di cui all’art. 33 del Capitolato,a titolo di penalità.
13. Negli altri casi, la proposta di risoluzione del Contratto è inviata dal DEC alla Commissione di controllo, affinché valuti l’opportunità di procedere con la Risoluzione.
14. Gli atti istruttori e le valutazioni della Commissione di controllo, anche acquisendo le controdeduzioni formulate dal Concessionario, sono inviati al RUP, che assume la decisione finale, adottando gli opportuni provvedimenti, ivi incluso l’incameramento della cauzione definitiva, di cui all’art. 33 del Capitolato.
15. Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento - dall’invio della proposta di risoluzione del Contratto, fino alla decisione finale assunta dal RUP - è fissato in 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi.
16. In caso di risoluzione del Contratto, iI Concessionario deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della Struttura, di cui agli artt.17del Capitolato e 28 del Contratto.
17. In caso di mancata erogazione dei Servizi - ivi inclusa l’ipotesi di consegna dei pasti non conformi alle norme previste dal Capitolato e dall’Offerta, o di ritardata o mancata consegna -il Concedente provvede direttamente all’erogazione dei Servizi. In tal caso,è applicata al Concessionario una
Penale di valore pari all’importo al Servizio non eseguito, o eseguito in maniera inesatta, a valere sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’ art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
18. Le somme inerenti le Penali sono incassate dal Concedente attraverso l’incameramento, per pari valore, della cauzione ex art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 25
Divieto di sub-concessione
1. II Concessionario non può, in nessun caso,sub-concedere il Contratto, pena la risoluzione del Contratto.
Articolo 26 Subappalto
1. Sulla base delle disposizioni del Disciplinare e del Capitolato, ed in forza delle dichiarazione rese dal Concessionario nell’Offerta, è consentito il subappalto limitatamente ai servizi “non core”, così come definiti nel Disciplinare, a ditte specializzate nel settore, in possesso di requisiti tecnico-organizzativi.
2. È fatto divieto al Concessionario di subappaltare in tutto, od in parte, tutti gli altri servizi oggetto del Contratto, ossia i Servizi “core”, anch’essi definiti nel Disciplinare, salvo in casi eccezionali di forza maggiore, debitamente documentati, per i quali il Concedente può, su richiesta del Concessionario, accordare l’autorizzazione temporanea al subappalto, limitatamente al lasso di tempo necessario per superare il periodo eccezionale di criticità.
3. Nell’Offerta, il Concessionario deve dichiarare di volersi avvalere di tale facoltà, impegnandosi a rispettare tutti i relativi adempimenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Il Concessionario risponde di tutti gli adempimenti relativi al subappalto, anche con riferimento alle norme a tutela dei lavoratori del subappaltatore, così come della perfetta esecuzione delle prestazioni subappaltate. Anche ove il Concessionario decida di ricorrere al subappalto, il Concessionario è il referente unico del Concedente, che non assume nessuna obbligazione nei confronti dei subappaltatori.
5. Tenuto conto che l’erogazione dei Servizi deve essere effettuata senza soluzione di continuità, il Concessionario deve presentare i contratti di subappalto, laddove utilizzato, in sede di stipula del Contratto.
Articolo 27 Cessione del Contratto
1. È vietata la cessione del Contratto, sia totale che parziale.
2. Fermo il divieto di cedere il Contratto, non sono considerate cessioni, ai fini del presente Contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente sia indicato come subentrante nel Contratto.
3. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel Contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Concedente, che ha la facoltà di non autorizzarlo, restando così il Concessionario obbligato alla completa esecuzione dei Servizi.
Articolo 28 Riconsegna della Struttura
1. Le Parti, 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto, effettuano la visita ispettiva, per verificare
lo stato manutentivo della Struttura e degli impianti.
2. Nel caso venissero riscontrate carenze, danneggiamenti, malfunzionamenti, di qualsiasi genere o natura, il Concessionario deve, immediatamente, porvi rimedio in modo da restituire la Struttura nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata.
3. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
4. Alla scadenza del Contratto, il Concessionario deve restituire la Struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d’uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal Verbale di consegna, fatte salve, naturalmente, le eventuali opere di miglioria e modifica apportate,come regolate all’art. 16 del Capitolato, ed il normale logorio d’uso.
5. In sede di riconsegna le Parti compileranno apposito verbale.
PARTE V
VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
Articolo 29
Vicende soggettive inerenti il Concessionario incidenti sul Contratto Fallimento del Concessionario
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno, singolarmente,effetto nei confronti del Concedente fino a che il Concessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,non abbia proceduto nei confronti dello stesso alle comunicazioni previste dall’art.1 del D.P.C.M.11 maggio 1991,n.187, e ss.mm.ii. e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare.
2. Nei 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, successivi alla comunicazione menzionata nel comma 1 del presente articolo, il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo,nonrisultinosussistereirequisitidicuiall’art.10- sexiesdellaLegge31maggio1965,n. 575e ss.mm.ii.
3. Fermerestandoleulterioriprevisionilegislativevigentiintemadiprevenzionedelladelinquenzaditipo mafiosoedialtregraviformedimanifestazionedipericolositàsociale,decorsii 60 ( sessanta)giorni, naturali e consecutivi,di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti, di cui al comma 1 del presente articolo, producono, nei confronti del Concedente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni,di cui ai precedenti commi del presente articolo,si applicano anche nei casi di trasferimento,o di affitto di azienda, da parte degli organi della procedura concorsuale,se compiuto a favore di cooperative da costituirsi,secondo le disposizioni della Legge 31/1/1992, n. 59, e ss.mm.ii., e con la partecipazione maggioritaria d almeno tre quarti di soci cooperatori,nei cui confronti risultino estinti,a seguito della procedura stessa,rapporti di lavoro subordinato,oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagno in lista di mobilità,di cui all’art. 6 della Legge 23/7/1991 n. 223 e ss.mm.ii.
5. Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione opelegis del Contratto.
6. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente di proseguire il Contratto con i suoi eredi - laddove in possesso dei prescritti requisiti - o aventi causa ovvero recedere dal Contratto.
7. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, il Concessionario ha la facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del raggruppamento, o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal Contratto.
8. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’erogazione dei Servizi.
9. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del Regolamento e dell’art. 140 del Codice dei contratti pubblici, il Concessionario si riserva la facoltà di interpellare, progressivamente, i soggetti che ha invitato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la continuazione del Servizio, fino alla naturale scadenza del Contratto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore concorrente qualificato, escluso l’originario Concessionario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già concordate con l’originario Concessionario, in sede di negoziazione,così come trasfuse nel Contratto.
10. In caso di fallimento, o di indisponibilità, di tutti i soggetti interpellati, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Concedente può procedere direttamente all’affidamento del complemento dei Servizi.
11. Le ipotesi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di risoluzione del Contratto, prevista dall’art. 31 del Contratto, e nel caso di rinuncia all’aggiudicazione, prevista all’art. 30 del Contratto.
Articolo 30
Rinuncia dell’aggiudicazione
1. Qualora il Concorrente aggiudicatario non intenda accettare l'aggiudicazione, non può avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria presentata in fase di partecipazione alla gara ed è, comunque, tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Concedente.
2. In tale ipotesi, è facoltà del Concedente di affidare il Contratto al concorrente secondo classificato in graduatoria.
PARTE VI
CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E REVOCA
Articolo 31 Risoluzione del Contratto
1. Il Contratto è risolto, di diritto, salvo il maggior danno, nei seguenti casi:
a. frode nell'esecuzione del Contratto;
b. mancanza e/o perdita e/o decadenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
c. quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575 e xx.xx. ii.;
d. gravi negligenze, e/o gravi contravvenzioni, agli obblighi contrattuali assunti, tali che pregiudichino la regolare e puntuale erogazione dei Servizi;
e. affidamento in subappalto, o cottimo dei Servizi, in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
f. cessione del Contratto;
g. sub-concessione;
x. xxxxx, o ripetute, violazioni delle norme di sicurezza;
i. inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il Personale;
j. violazione della capienza massima della Struttura;
k. fallimento del Concessionario, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta, o altra condizione equivalente, come anche la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del titolare, se il Concessionario sia un appaltatore individuale, fatte salve, in tal caso, le ipotesi di cui all’art.29 del Contratto;
l. inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss. mm. ii.;
m. mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;
n. applicazione delle Penali, nei casi di cui all’art. 24 del Contratto;
o. modificazione della destinazione d'uso dei locali della Struttura, assegnati in uso esclusivo;
p. ogni altra situazione per la quale, nel Contratto, nel Capitolato o per legge, ivi incluse le ipotesi previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento, sia prevista la facoltà di risoluzione del Contratto medesimo, per fatto imputabile al Concessionario.
2. In tali ipotesi, il procedimento per la risoluzione del Contratto è quello disciplinato dai commi 13-16 dell’art. 24 del Contratto.
Articolo 32 Revoca della Concessione
1. Il Concedente può procedere alla revoca del Contratto nei seguenti casi:
a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b. per gravi motivi di ordine pubblico;
c. per giusta causa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. l’insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario del Concessionario, risultante dall’avvio di una procedura concorsuale, o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;ovvero
b. nel caso in cui sia designato un liquidatore,curatore,custode o soggetto avente simili funzioni,il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Concessionario.
3. L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, può produrre controdeduzioni.
4. La revoca del Contratto è disposta dal Concedente con apposito atto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
5. In tali ipotesi trova applicazione l’art. 158 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 33
Diritto di recesso del Concessionario
1. II Concessionario ha l'obbligo di erogare i Servizi per tutta la durata del Contratto, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
2. L’abbandono della Struttura e la mancata erogazione dei Servizi è considerata, sotto ogni aspetto, interruzione di pubblico servizio, con tutte le relative conseguenze penali, civili ed amministrative.
3. II diritto di recesso, nei casi diversi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, non è riconosciuto al Concessionario.
4. L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata a/r, al Concedente, almeno 6 (sei) mesi prima, entro i quali il Concedente assume i provvedimenti per la regolare continuazione del Servizio.
5. II recesso di fatto non è ammesso e comporta l'obbligazione per il Concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50% dell'ammontare del danno quantificato.
Articolo 34 Facoltà di subentro
1. Il Concedente si riserva la facoltà di subentrare nella gestione della Struttura in qualunque momento in conseguenza, o in attuazione, di disposizioni nazionali o regionali, o in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, senza che il Concessionario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.
Articolo 35
Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del Contratto.
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del Contratto può essere definita dal Concedente e dal Concessionario, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata dal:
• Concessionario, per essere presentata all’esame del Responsabile di Settore competente del Concedente;
• Responsabile di Settore competente del Concedente, per essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Articolo 36
Devoluzione delle controversie non risolvibili in xxx xxxxxxxxxxx
0. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione e l’interpretazione del Contratto non risolvibili mediante transazione,o accordo similare,in base all’articolo 35 del Contratto, è deferita alla competenza del Tribunale Civile di Pavia.
2. Fino alla definizione della controversie, il Concessionario non può, comunque, interrompere l’esecuzione del Servizio.
PARTE VII CLAUSOLE FINALI
Articolo 37
Stipula del Contratto, spese, imposte, tasse.
1. Prima della stipula del contratto il Concessionario deve:
a. aver prestato la cauzione e le Polizze assicurative, di cui all’art. 10 del Contratto;
b. dare dimostrazione di aver corrisposto le spese legali di cui all’art. 2, lett c) del Disciplinare;
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione del Contratto sono a carico del Concessionario,con riferimento particolare a:
a. l’assolvimento dell’imposta di bollo;
b. l’assolvimento dell’imposta di registro;
c. la riproduzione del Contratto e dei suoi allegati.
3. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per ogni eventuale variazione apportata allo stesso, compresa la risoluzione.
4. Il Contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa,a cura dell’ufficiale rogante del Concedente, ed è soggetto a registrazione a spese del Concessionario.
Articolo 38 Clausola di rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel Contratto, ai fini della regolazione dei rapporti tra le Parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Concedente e il Concessionario fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
2. Il Concessionario è tenuto, in ogni caso, all'osservanza di tutte le norme che dovessero intervenire successivamente alla stipula del Contratto e durante tutta la durata del rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto, o preteso, dal Concessionario per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative intervenute, in costanza dell’esecuzione del Contratto.
Articolo 39
Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del Contratto.
1. Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., il Concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che sono raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti i Servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente alfine dell’esecuzione degli stessi.
Articolo 40
Accettazione espressa di clausole contrattuali.
1. Ai sensi dell’art. 1341,comma 2 del codice civile, le Parti approvano tutte le clausole contenute nel Contratto.