COMUNE DI TARANTO
COMUNE DI TARANTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE. COMPETENZA. 2
ART. 3 - EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE. 2
ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE. 2
ART. 5 - IMPORTI E MENSILITA’ DI RATEIZZAZIONE. INTERESSI E SPESE. 4
ART. 6 - MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE. 5
ART. 7 – GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE 5
ART. 8 - PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE. CASI STRAORDINARI. 5
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PROCEDIMENTO. 6 ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE 6 ART. 11 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO 6
ART. 12 - DECADENZA. MANCATO PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE. 7
ART. 13 - CONTROLLI 7
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE. 7
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 796 e xx.xx. della L. 160/2019.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE. C OMPETENZA.
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria scaturenti da:
a) avvisi bonari, solleciti di pagamento e altri atti comunque denominati finalizzati alla riscossione;
b) avvisi di accertamento esecutivi e non e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
c) Ingiunzioni fiscali ed atti della riscossione coattiva, previsti da disposizioni di legge;
2. Competente all’applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell’entrata di cui si chiede la rateizzazione.
ART. 3 - EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE.
1. Il provvedimento di concessione della rateizzazione sospende le successive fasi della riscossione coattiva e le procedure esecutive e cautelari già intraprese. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, debitamente sottoscritta, si configura quale riconoscimento della obbligazione tributaria con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla data di scadenza delle singole rate (Cass. 18697/2019).
ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE.
1. La rateizzazione delle somme dovute viene concessa a richiesta e a condizione che il contribuente versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Sono in ogni caso esclusi dalla rateizzazione, in quanto non in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, i soggetti per i quali risulta che:
✓ è stato depositato un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis X.X. x. 000/0000 – Legge Fallimentare;
✓ è stata depositata istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter delle Legge Fallimentare;
✓ è stata proposta domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare;
✓ è stata presentata proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamneto ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012;
L’insussistenza delle suddette condizione devono essere autocertificate in sede di presentazione dell’istanza di rateizzazione.
2. La richiesta di rateizzazione deve includere tutti gli atti notificati, divenuti definitivi e non opposti nei termini di legge, non potendo la richiesta essere limitata solo ad alcuni.
3. Non sono rateizzabili i debiti tributari di importo inferiore a 50,01 euro.
4. Per le persone fisiche, le ditte individuali, le associazioni senza scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche, le fondazioni non bancarie, gli enti ecclesiastici e similari per importi fino ad € 10.000,00 è ritenuta valida una richiesta motivata semplificata.
5. Per le persone giuridiche, quali società di capitali, società cooperative e società di persone, per importi massimo fino ad € 20.00,00 o inferiori al 10% del valore della produzione quale risulta dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso approvato e depositato, è ritenuta valida una richiesta motivata semplificata con allegata copia di tale bilancio.
6. Per richieste di rateizzazione di importi superiori a quelli indicati nel comma precedente la valutazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovrà essere documentata ed accertata in funzione della tipologia del debitore:
a) Persone fisiche e ditte individuali
La rateizzazione è concessa per situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, accertata sulla base dei seguenti indicatori:
a) valore ISEE ordinario inferiore ad euro 20.000,00;
b) titolarità, nel nucleo familiare, di beni mobili registrati e natanti di potenza non superiore a 75 KW;
Se il tali indicatori non consentono di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:
- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
- Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare;
- Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;
- Improvvise ed oggettive crisi di mercato anche a livello locale;
- Eventi di forza maggiore
- Altri motivi debitamente documentati;
b) Persone giuridiche quali associazioni, fondazioni non bancarie, enti ecclesiastici e similari, nonchè società di capitali, cooperative e società di persone
La rateizzazione è concessa in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, da valutarsi sulla base di documenti comprovanti lo stato di difficoltà, ovvero:
⮚ Indice di liquidità < 1
(Se il risultato è uguale o superiore a 1, l’impresa ha la capacità di far fronte con la propria liquidità agli impegni finanziari assunti a breve termine. Pertanto non sussistendo la condizione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, la rateazione non è concessa);
⮚ Indice Alfa > = 3
(Se il valore è inferiore a 3, la situazione finanziaria dell’impresa non corrisponde al requisito di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” e la rateazione non può essere concessa);
- Per le società tenute al deposito del bilancio annuale, copia del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso, approvato e depositato presso il Registro Imprese. In alternativa al bilancio, qualora
l’impresa ritenga opportuno fornire una rappresentazione della propria situazione economico- patrimoniale più aggiornata a quella risultante dal bilancio può essere prodotta una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento annuale:
• Redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e xx.xx. del codice civile;
• Risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione;
• Comprensiva di tutte le voci di debito nei confronti del Comune di Taranto;
• Approvata dall’assemblea o dall’argano di controllo contabile; Prospetto per la determinazione dell’indice di Liquidità e dell’indice Alfa
- Per coloro che non sono tenuti al deposito del bilancio:
• Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
• Prospetto per la determinazione dell’indice di Liquidità e dell’indice Alfa redatto su base annuale, sottoscritta da professionista abilitato e dal legale rappresentante.
- le ditta/società che si trovano in stato di liquidazione è altresì necessario allegare all’istanza una relazione sottoscritta da professionista abilitato (secondo i requisiti di cui all’art. 67, c. 3 lett. d) e art. 161 della Legge Fallimentare) nella quale devono essere indicati:
• i motivi che determinano l’impossibilità di soddisfare la pretesa tributaria in un’unica soluzione;
• la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante;
Il provvedimento di dilazione, indipendentemente dall’importo richiesto in rateizzazione, non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.
ART. 5 - IMPORTI E MENSILITA’ DI RATEIZZAZIONE. INTERESSI E SPESE.
1. Il carico di tributi di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
a) da euro 50,01 ad euro 500,00 fino a 10 rate mensili;
b) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
c) da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
d) da euro 6000,01 ad euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili;
e) da euro 20.000,01 ad euro 60.000,00 fino a 60 rate mensili;
f) oltre euro 60.000,00 fino a 72 rate mensili;
2. Sulle somme rateizzate, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della
domanda di rateizzazione aumentati di 2 punti percentuali.
3. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza delle somme dovute e fino alla data di pagamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
ART. 6 - MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE.
1. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Le rate scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese successivo al provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate tributarie diverse il contribuente dovrà presentare un’unica domanda di rateizzazione, specificando i diversi debiti di cui chiede la rateizzazione.
3. La rateizzazione sarà necessariamente distinta per tipologia di atto e per tipologia di tributo da rateizzare.
4. L’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
ART. 7 – GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE
1. Per debiti complessivamente superiori ad euro 60.000,00 la concessione della rateizzazione è subordina alla presentazione di polizza fideiussoria.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 1 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
3. La polizza fideiussoria deve essere pari all’importo del debito da rateizzare, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti, e può essere ridotta progressivamente in relazione all’ammontare del debito estinto.
4. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Taranto, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
5. La garanzia Fideiussoria, per importi superiori a 60.000 euro, potrà non essere richiesta, con provvedimento motivato del funzionario responsabile dell'entrata, se il contribuente dimostra di non versare in nessuna condizione di insolvenza, che il debito è regolarmente iscritto in bilancio ed il valore del proprio Patrimonio Netto, come risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso approvato e depositato, è pari ad almeno 2 volte il debito tributario complessivo , tenuto conto anche dei versamenti in autoliquidazione omessi alla data della richiesta di rateizzazione, nei confronti del comune di Taranto.
ART. 8 - PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE. CASI STRAORDINARI.
1. In caso di peggioramento delle situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economiche del contribuente la rateizzazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo massimo pari a quello già concesso ed in ogni caso non superiore a n. 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta una causa di decadenza di cui all’art. 12.
2. Nel caso di richiesta di proroga, se il valore dell’ISEE o l’indice di liquidità non consentono di comprovare il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:
- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
- Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo
familiare;
- Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;
- Improvvise ed oggettive crisi di mercato anche a livello locale;
- Eventi di forza maggiore
- Altri motivi debitamente documentati;
3. In casi straordinari in cui il debito tributario è maggiore di 100.000,00 euro è possibile rateizzare l'importo dovuto sino a 120 rate nei seguenti casi:
a) quando la rata mensile è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
b) ovvero per le imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) quando la rata mensile è superiore al 10% del valore della produzione, ricavato dall’ultimo bilancio approvato e depositato presso il R.I., rapportato su base mensile.
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PROCEDIMENTO.
1. Il contribuente deve inoltrare specifica e motivata domanda all’Ufficio Tributi del Comune
2. Il comune di Taranto metterà a disposizione dei contribuenti un’apposita modulistica con cui presentare la richiesta di rateizzazione.
3. La domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, etc.);
c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
4. a domanda, sottoscritta dal richiedente, può essere consegnata direttamente presso la Direzione Tributi, al Protocollo Generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
5. il Contribuente dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo mail/pec a cui saranno inviate le comunicazioni, ed un indirizzo di recapito telefonico per le comunicazioni urgenti.
6. L’istruttoria è compiuta dal Funzionario Responsabile del Tributo o incaricato, che verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE
1. La domanda di rateizzazione può essere presentata in tutte le fasi della riscossione in cui la competenza è esclusiva del Comune di Taranto.
2. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
ART. 11 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenze delle singole rate e l’ammontare degli interessi e delle spese dovute.
3. Il provvedimento di concessione ovvero di diniego sono comunicati direttamente ed esclusivamente all’indirizzo mail comunicati dal contribuente oppure con ritiro a mano presso gli uffici tributari.
ART. 12 - DECADENZA. MANCATO PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE.
1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 12 mesi, il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l’intero importo residuo non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
2. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento utile per la riscossione coattiva.
ART. 13 - CONTROLLI
1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2020 e si applica anche a tutte le richieste di rateizzazione non ancora concesse.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari comunali che hanno lo stesso oggetto anche se contenute in altri regolamenti vigenti.
3. Il presente regolamento si applica altresì ai soggetti cui sia stata affidata la riscossione ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 446/1997. In caso di affidamento della riscossione ad AdER, la rateizzazione della fase successiva all’affidamento è disciplinata dalle norme previste per le somme iscritte a ruolo dall’art. 19 del DPR 602/1973