Contratto di Assicurazione infortuni e malattia cumulativo
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia cumulativo
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
b) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
x. Xxxxx’x è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Xxxxxxx)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s..
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente:
x00000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’ISVAP (ora IVASS) delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Conduct Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 44 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2017* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 30.122 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro 27.660 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 0 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.462 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2017 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 3.877 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.801 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” aggiornato al 31 Dicembre 2017**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2017: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx- relations/results/2017ar/ar2017_annual-report-2017.pdf
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2017:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx- performance/~/media/2badea0be89e4de39283f51654c6a5cd.ashx
*** Tasso di cambio al 31.12.2017: EUR 1,00 = GBP 0,8886 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese):
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- lloydshttp://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo, salvo che sia stata acquistata soltanto la copertura infortuni (ma non la copertura malattia). In tal caso, alla scadenza della prima annualità (e alle scadenze successive) il contratto sarà automaticamente rinnovato, salvo che almeno una delle parti abbia inviato disdetta, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista.
Si rinvia all’art. IV delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto di Assicurazione infortuni e malattia cumulativo può prevedere le seguenti coperture (come eventualmente modificate in base ad appendici concordate tra il Contraente e gli Assicuratori), ciascuna delle quali sarà operante solo se nella Scheda di Copertura è indicata la relativa somma assicurata.
Assicurazione contro la morte e l’invalidità da infortunio:
• morte da infortunio (valida ed operante solo se nella Scheda di Copertura è indicata la somma assicurata rilevante): in caso di morte della Persona Assicurata in conseguenza di un infortunio coperto dal presente contratto, gli Assicuratori verseranno un Indennizzo calcolato come stabilito nella Scheda di Copertura;
• invalidità permanente da infortunio (valida ed operante solo se nella Scheda di Copertura è indicata la somma assicurata rilevante): la Assicuratori verseranno un Indennizzo calcolato come stabilito nella Scheda di Copertura, in caso di invalidità permanente della Persona Assicurata in conseguenza di un infortunio coperto dal presente contratto.
Assicurazione contro l’invalidità permanente da malattia (valida ed operante solo se nella Scheda di Copertura è indicata la relativa somma assicurata e rilasciata congiuntamente all’Assicurazione infortuni):
• in caso di malattia coperta dal presente contratto, da cui derivi una invalidità permanente della Persona Assicurata, la Assicuratori verseranno un Indennizzo, calcolato come stabilito nella Scheda di Copertura.
Possono essere assicurati ai sensi del presente contratto i dipendenti del Contraente ed i lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore del Contraente e siano indicati nella Scheda di Copertura o comunicati agli Assicuratori prima dell’evento.
Sono Beneficiari della prestazione per il caso morte da infortunio gli eredi legittimi o testamentari della Persona Assicurata, salvo diversa indicazione fornita al momento dell’inclusione in copertura o comunicata successivamente agli Assicuratori. I Beneficiari dell’Indennizzo per il caso di invalidità saranno le Persone Assicurate stesse. Si rinvia al contenuto degli articoli 1, 2 e 10 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni, degli articoli A, B, C, D ed F delle Condizioni Particolari (sempre operanti), e degli articoli 13 e 20 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia, per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto degli articoli III e IV delle Condizioni Generali di Assicurazione, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni, gli articoli A ed F delle Condizioni Particolari (sempre operanti) e degli articoli 13, 14, 15, 16, 19, delle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Il presente contratto prevede somme assicurate, massimali, franchigie e scoperti, anche sulla base degli accordi individuali che gli Assicuratori stipulano con il singolo Contraente. Si rinvia alla Scheda di copertura, agli articoli 8 e 10 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni, B, E e G delle Condizioni Particolari (sempre operanti), e degli articoli 13 e 20 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito, è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di calcolo dell’Indennizzo e di applicazione dei limiti di Indennizzo.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione congiunta di un massimale e di una franchigia:
Esempio 1)
invalidità Permanente Infortuni Somma assicurata: Eur 500,000.00
invalidità accertata: 5% (danno teorico Eur 25,000.00) Franchigia applicata su IP infortunio: 3% fissa
Percentuale Indennizzo riconosciuta: 2% (5% meno 3% di franchigia)
Indennizzo riconosciuto: Eur 10,000.00
Esempio 2)
Invalidità Permanente Infortuni Somma assicurata: Eur 500,000.00
Invalidità accertata: 2% (danno teorico Eur 10,000.00) Franchigia applicata su IP infortunio: 3% fissa
Percentuale Indennizzo riconosciuta: 0% (3% di franchigia, nessun Indennizzo dovuto sotto il 3% di invalidità)
Indennizzo riconosciuto: Eur 0.00
Avvertenza
Sono presenti, sia per la copertura infortuni sia per quella malattia, limiti massimi di età assicurabile. Si rinvia agli articoli 4 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni e 15 delle Norme che regolano l’Assicurazione Malattia per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione.
Si rinvia in proposito all’articolo I delle Condizioni Generali di Assicurazione per il maggior dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio, nonché delle variazioni della professione. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti, o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’articolo VII delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che può costituire una modificazione del
Rischio:
Ad esempio, al momento della stipula del contratto il Contraente dichiara che le Persone Assicurate esercitano una determinata professione.
Un aggravamento del Rischio di cui all’Art. VII può essere rappresentato dalla mancata comunicazione di una successiva variazione nella professione – ovvero di una variazione di mansioni all’interno della medesima professione – comportante per la Persona Assicurata una esposizione ad agenti inquinanti che ne aumentano la probabilità di contrarre particolari patologie, ovvero comportante un aumento di probabilità di Rischio di infortunio. Se il Contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di Rischio, in caso di Sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall’Art. VII – aggravamento di Rischio – delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Salvo che sia diversamente pattuito fra le parti, il Premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Non sono previste possibilità di frazionamento predeterminate, eventualmente a fronte di oneri aggiuntivi.
Il pagamento del Premio deve avvenire tramite: bonifici bancari / assegni circolari a favore degli
Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Avvertenza
Non sono previsti sconti di Premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte degli
Assicuratori o dell’Intermediario.
Si rinvia agli articoli III e IX delle Condizioni Generali di Assicurazione, e 15 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia per gli aspetti di dettaglio.
7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento.
Il Premio, se calcolato tenendo conto dell’ammontare delle retribuzioni erogate al personale assicurato, è soggetto a regolazione alla fine di ogni anno di Assicurazione o del minor periodo di durata del contratto.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Se l’Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Si rinvia all’ articolo IV delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
In caso di Sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, il Contraente può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all’imposta del 2,5%. Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza:
Si rinvia altresì agli articoli II, VIII delle Condizioni Generali di Assicurazione, 7, 8, 9, 10, 11 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni, e 13A, 18, 19, 20, 21 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:
Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd’s Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Fax no.: x00 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx
Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.
Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx Xxxxxx
Tel.: 000 000000 (dall’Italia)
Tel.: x00 00 00000 000 (dall’estero)
Fax: x00 00 00000 000 oppure x00 00 00000 000
Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.
Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente:
Complaints Team Lloyd’s
Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
XX0X 0XX
Xxxxxx Xxxxxxx
Telephone no.: + 00 (0)000 000 0000 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.
14. Arbitrato
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza della Persona Assicurata.
Si rinvia all’art. 11 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni e 21 delle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia, per gli aspetti di dettaglio.
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Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del presente contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (l’assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (gli
Assicuratori) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Assicuratori I membri dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione
Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di Indennizzo.
Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale gli Assicuratori non riconoscono l’Indennizzo.
Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori all’assicurato in caso di Xxxxxxxx.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle compagnie di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli, dal 1 gennaio 2013 ha sostituito l’ISVAP, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Limite di Indennizzo l’obbligazione massima degli Assicuratori per Sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Perito il libero professionista incaricato dagli Assicuratori di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS.
Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di Assicurazione.
Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dagli Assicuratori. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa il diritto che spetta agli Assicuratori nei confronti dell’assicurato e che consente ai primi di recuperare dall’assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione la facoltà degli Assicuratori che abbiano corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
Condizioni di Assicurazione
Assicurazione infortuni cumulativa
Data dell’ultimo aggiornamento delle presenti Condizioni di Assicurazione:
Preambolo
Articolo I Il presente Certificato di Assicurazione è valido soltanto se è firmato dal rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s.
Articolo II Il Coverholder che sottoscrive il presente Certificato di Assicurazione non è un
Assicuratore e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
Articolo III Il presente Certificato di Assicurazione non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto del Coverholder.
Articolo IV Il presente Certificato di Assicurazione è regolato dal presente Preambolo, dalle Definizioni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni, dalle Condizioni Particolari, dalle Norme che Regolano l’Assicurazione Malattia, nonché da eventuali allegati addizionali ed appendici anche successivamente sottoscritte dalle Parti, da considerarsi parte integrante di esso.
Definizioni
Assicuratori: I membri dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione, indicati nel modulo del
Certificato
Assicurato/
Persona Assicurata: La persona il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Assicurazione: il presente Contratto di Assicurazione.
Beneficiario: Xxxxx Xxxxxxxxx e testamentari o soggetti designati ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto.
Broker Assicurativo: ll soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Certificato: il documento che prova l’Assicurazione
Contaminazione Radioattiva: include:
(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
(b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti
di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
(c) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nel presente punto
c) non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o peraltri scopi pacifici simili.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Corrispondente dei Lloyd’s: Il Corrispondente indicato come tale nella Scheda di Copertura.
Guerra: guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o eventi di tipo bellico o simili, con o senza previa dichiarazione di guerra, guerra civile, ribellione, insurrezione, imposizione di un potere militare o usurpazione di potere, imposizione della legge marziale.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx
Giorno Intero: un periodo completo e continuo di 24 ore.
Guerra: guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o eventi di tipo bellico o simili, con o senza previa dichiarazione di guerra, guerra civile, ribellione, insurrezione, imposizione di un potere militare o usurpazione di potere, imposizione della legge marziale.
Periodo
Indennizzabile: il periodo massimo durante il quale gli Assicuratori sono tenuti a pagare un Indennizzo ai sensi delle coperture Inabilità temporanea da infortunio e coma, ove esso sia applicabile e sia indicato nella Scheda di Copertura.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Terrorismo: un atto o atti commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone (che agiscano autonomamente, o per conto o in connessione con qualsiasi gruppo, organizzazione o governo), che agiscano sulla base di scopi politici, religiosi, etnici o simili, vengono compiuti con l’intenzione di influenzare o rovesciare un qualunque governo e/o esporre il pubblico o una parte del pubblico a Rischio o a timore di un Rischio, compreso, a titolo esemplificativo, l’uso, o la minaccia dell’uso, di forza o violenza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.I Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt .1892,1893 e 1894 C.C.
Art.II Altre assicurazioni.
Salvo il caso di altre assicurazioni stipulate con i Lloyd’s, il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx a favore delle stesse persone assicurate. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente Assicurazione nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd’s.
Art.III Periodicità e mezzi di pagamento del Premio. Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l’Assicurato/Contraente e gli
Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I Premi devono essere pagati al Corrispondente dei Lloyd’s attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata e il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura. Se il Contraente non paga il Premio relativo ad un periodo successivo al primo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del Premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi
dell’art.1901 del Codice Civile.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Art. IV Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione).
L’Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se l’Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
L’Assicurazione è prestata senza tacito rinnovo, salvo che sia stata acquistata soltanto la copertura infortuni (ma non la copertura malattia). In tale caso alla scadenza della prima annualità (e alle scadenze successive) il contratto sarà automaticamente rinnovato, salvo almeno una delle parti abbia inviato disdetta, almeno 60 giorni prima della scadenzaprevista.
Art.V Forma delle modifiche.
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Xxx.XX Diminuzione del Rischio.
Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.
Art.VII Aggravamento del Rischio.
Ai sensi dell'art 1898 C.C. il Contraente e/o la Persona Assicurata devono dare comunicazione scritta agli
Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art.VIII Denuncia di Sinistro.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto alla Società di Brokeraggio ed al Corrispondente dei Lloyd’s indicata nella Scheda di Copertura, tramite il quale l’Assicurazione è stata
portata a termine, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o la possibilità ai sensi dell’art. 1913 C.C.. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art.IX Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. X Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge Italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi del presente
Certificato, quest’ ultima elegge domicilio presso:
Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Rappresentante Generale per l’Italia di Xxxxx’x
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax. n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L’elezione del domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
Art.XI Foro competente a scelta della Parte Attrice.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo di residenza della società di brokeraggio o del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura.
Art.XII Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è regolato da questo contratto, valgono le norme di legge Italiana.
Art. XIII Titolare del diritto alle prestazioni assicurative.
Tutti i diritti nei confronti degli Assicuratori derivanti dalla presente Assicurazione spettano esclusivamente al Contraente, salvo il diritto a percepire l’Indennizzo nei casi previsti dal presente contratto, il quale spetta al Beneficiario.
Art. XIV Embarghi e sanzioni.
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. XV - Clausola di Responsabilità Disgiunta.
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.
La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd’s, Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX. L’identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva
partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO LA MORTE E L’INVALIDITA’ DA INFORTUNIO NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
AVVERTENZA:
LA PRESENTE ASSICURAZIONE È VALIDA ED OPERANTE SOLO SE NELLA SCHEDA DI COPERTURA È INDICATA LA SOMMA ASSICURATA RELATIVA.
Art.1 Oggetto dell'Assicurazione.
Ciascuna copertura sarà operante solo se nella Scheda di Copertura è indicata la somma assicurata relativa.
E’ considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza (entro 24 mesi dall’evento) la morte, un’ invalidità permanente, oppure un'inabilità temporanea, in ragione delle diverse coperture attivate.
L’Assicurazione vale per gli infortuni che la Persona Assicurata subisca durante il periodo di validità dell’Assicurazione nell'espletamento delle attività professionali, la cui principale è dichiarata nell`Assicurazione, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Art. 2 Estensioni di garanzia. Sono considerati infortuni:
• l’asfissia, il contatto fisico con sostanze tossiche o corrosive;
• gli avvelenamenti da ingestione di cibo e/o da assorbimento di sostanze;
• l'annegamento;
• l’assideramento o congelamento;
• la folgorazione da scariche elettriche e xxxxxxx;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali, punture di insetti e di aracnidi, con esclusione di malaria e carbonchio;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzo fisico, con le limitazioni di cui al punto B delle Condizioni Particolari.
• le rotture sottocutanee del tendine di Xxxxxxx o di un tendine del bicipite brachiale, Sono inoltre compresi, salvo quanto escluso dal successivo Art. 3:
• gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza e quelli subiti per effetto divertigini;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi e colpa grave;
• gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe e slavine;
• gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, attentati, atti di Terrorismo (salvo quanto previsto
all’art. 3, lett. k) e vandalismo, tumulti popolari, a condizione che la Persona Assicurata non vi abbia preso parte attiva e volontaria;
• gli infortuni derivanti dall'uso, in qualità di passeggero, di velivoli nei limiti e nei termini di quanto disposto al punto A delle Condizioni Particolari;
• gli infortuni subiti in occasione di dirottamento e pirateria aerea;
• gli infortuni subiti in stato di ubriachezza ma non alla guida di veicoli e natanti a motore;
• gli infortuni subiti a seguito di colpi di sole e di calore;
• gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, eccettuati quelli esclusi al successivo Art. 3.
Art. 3 Esclusioni.
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore se la Persona Assicurata è priva della prescritta abilitazione;salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) da delitti dolosi compiuti o tentati dalla Persona Assicurata, compreso il suicidio o tentato suicidio;
c) dalla partecipazione a corse o gare e relative prove comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
d) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche che non abbiano carattere dilettantistico;
e) da pratica di paracadutismo, parapendio e di altri sport aerei;
f) da pratica di alpinismo e speleologiacon scalate di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A (Unione Internazionale Associazione Alpinistiche);
g) da guida e uso di mezzi di locomozione subacquei e dalla guida di velivoli in genere;
h) dall’abuso di psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
i) da Guerra, salvo quanto previsto dalla successiva Condizione Particolare F).
j) derivanti direttamente o indirettamente da, o a cui abbia contribuito la Contaminazione Radioattiva (salvo che tale Contaminazione Radioattiva sia stata causata da atti di Terrorismo avvenuti al di fuori delle aree ostili di cui al punto k);
k) da atti di Terrorismo che avvengano nelle aree ostili indicate nella Scheda di Copertura.
Sono infine esclusi gli infarti e le ernie non traumatiche e le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
Si conferma che sono in ogni caso escluse le malattie non conseguenti adinfortunio.
Art. 4 Limiti di Età.
L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza del Contratto di Assicurazione, fermo restando il diritto del Contraente e degli Assicuratori di recedere ai sensi del precedente Art. IV delle Condizioni Generali, nei casi ivi previsti.
Art.5 Persone non assicurabili.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima manifestazione.
Art 6 Validità Territoriale.
La presente Assicurazione è valida in tutto il mondo. La valutazione della invalidità permanente e la corresponsione dell'Indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed in valuta italiana.
Art. 7 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell’evento e sarà corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione.
Il Contraente si obbliga a consentire agli Assicuratori le indagini e gli accertamenti necessari alla valutazione del danno e compiere ogni ragionevole sforzo affinche la Persona Assicurata, o in caso di morte, il suo erede, consenta tali indagini ed accertamenti e a tal fine sciolga dal segreto professionale i medici che avranno visitato e curato la Persona Assicurata stessa.
Le indagini e gli accertamenti verranno condotti dagli Assicuratori nei tempi e con le modalità di volta in volta richieste dal singolo infortuno, restando inteso che il pagamentodell’Indennizzo è condizionato allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti ragionevolmente richiesti dagli Assicuratori. Qualora però la Persona Assicurata deceda prima che gli Assicuratori abbiano potuto condurre le indagini e gli accertamenti necessari a verificare l’esistenza ed il grado di un’ Invalidità Permanente derivante da infortunio, gli eredi della Persona Assicurata potranno comunque dimostrare la stabilizzazione dell’invalidità della Persona Assicurata fornendo agli Assicuratori idonea documentazione medica provante lo stato di invalidità (quale, a titolo meramente esemplificativo, una certificazione medica rilasciata dall’INAIL o INPS, una certificazione ospedaliera o una certificazione del medico di famiglia della Persona Assicurata).
Art. 8 Criteri di Indennizzabilità.
Gli Assicuratori corrispondono l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, la Persona Assicurata non è fisicamente integra e sana, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art.10 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 9 Morte.
L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza
dell’Assicurazione - entro due anni dal xxxxxxxxxx’infortunio.
L’Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Persona Assicurata muore, il Beneficiario non è tenuto ad alcun rimborso, ed ha diritto alla differenza tra l’Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità.
Art. 10 Invalidità Permanente.
L’Indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se invalidità stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza dell`Assicurazione- entro due anni dal giorno dell’ infortunio.
L’Indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata nella Scheda di Copertura, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l’intesa che l’Indennizzo verrà effettuato con la corresponsione di un capitale e non sotto forma di rendita.
Stabilito il grado di percentuale dell’invalidità, come sopra descritto, gli Assicuratori liquideranno al Beneficiario un Indennizzo, calcolato in percentuale della somma assicurata, adottando il criterio indicato all’Art.8 e fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella Scheda di Copertura.
Resta tuttavia inteso che, limitatamente alle Persone Assicurate aventi la qualifica di “Dirigenti” alle regolari dipendenze del Contraente, per percentuali di invalidità permanenti, valutate come sopra, verrà considerata l’intera percentuale della invalidità accertata senza applicazione di franchigia alcuna.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di piu` arti o organi è prevista l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.
La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per le Persone Assicurate mancine le percentuali di invalidità previste dalla citata tabella per l’arto superiore destro valgono per l’arto superiore Sinistro e viceversa.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l’Indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione della Persona Assicurata.
Art. 11 Modalità di valutazione del danno.
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art.8 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza della
Persona Assicurata.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art.12 Diritto di surrogazione.
Gli Assicuratori rinunciano a favore dell’ Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 13 Limite catastrofale
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più Persone Assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico degli Assicuratori non potrà comunque superare il limite di Euro 20.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza in relazione a ciascuna Persona Assicurata
eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno ridotte in ragione della proporzione trail limite per evento applicabile indicato nella Scheda di Copertura e l’importo totale delle richieste di
Indennizzo valide derivanti da quell’evento.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(Sempre Operanti)
X. Xxxxxxx volo.- L'Assicurazione vale anche per gli infortuni che la Persona Assicurata subisca durante i viaggi effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota od altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri:
• in servizio pubblico di linee aeree regolari;
• esercitati da società che effettuano voli "charter" o comunque di proprietà e gestiti da aziende commerciali; ed in ogni caso per traversate transoceaniche esclusivamente a bordo di velivolo o elicottero plurimotore.
X. Xxxxx e lesioni muscolari determinate da sforzi. - Fermi i criteri di indennizzabilità di cui all’Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione è estesa limitatamente al caso di invalidità permanente, alle ernie traumatiche ed alle lesioni muscolari determinate da sforzi, con l’intesa che:
• qualora l’ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente un’indennità non superiore al 10% senza alcuna deduzione della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; qualora l’ernia risulti operabile verrà corrisposta solamente l’indennità assicurata per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino a un massimo di 150 giorni;
• qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
• nel caso in cui l’ernia risulti operabile e non sia assicurato il caso di inabilità temporanea, gli Assicuratori corrisponderanno un indennizzo giornaliero per il periodo di ricovero in Istituto di cura con il limite di 1/1000 (un millesimo) della somma assicurata per Invalidità permanente con il massimo di Euro 150,00 al giorno fino ad un massimo di 60 giorni.
C. Esposizione agli elementi. – Gli Assicuratori, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderanno le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio, ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (come ad esempio la perdita di orientamento), la Persona Assicurata si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
D. Morte presunta. - Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo della Persona Assicurata non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli Assicuratori pagheranno al Beneficiario, il capitale previsto per il caso morte. In caso di scomparsa della Persona Assicurata, il pagamento del predetto capitale‚ avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (art.60 n.3 e 62 del Codice Civile), mentre in caso di affondamento o naufragio oppure in caso di caduta di aeromobili, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal Sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo della Persona Assicurata e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (art.211 e 838 del Codice della Navigazione).
Resta inteso che se dopo il pagamento dell’Indennizzo risulterà che la Persona Assicurata è viva, gli Assicuratori avranno il diritto alla restituzione della somma pagata e a restituzione avvenuta, il Contraente potrà far valere gli eventuali diritti derivatigli dall`Assicurazione.
E. Invalidità Permanente superiore al 50%. - Qualora, in conseguenza di un infortunio, la Persona Assicurata riporti una Invalidità Permanente di grado superiore al 50%, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%.
F. Rischio Guerra. - L’Assicurazione vale anche per gli infortuni all’estero derivanti da atti di Guerra per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, nel caso in cui la Persona Assicurata venga sorpresa da tali eventi mentre si trova al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, in un Paese sino ad allora in pace e a condizione che non vi abbia preso parte attiva.
G. Responsabilità del Contraente - Qualora l’infortunato o i diversi beneficiari non accettino a completa tacitazione dell’infortunio l’indennità dovuta ai sensi del presente contratto ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento di danni per responsabilità civile, detta indennità viene accantonata in accordo con il Contraente per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza otransazione.
In nessun caso una tale sentenza o transazione potrà incrementare l’indennità dovuta ai sensi del presente contratto o potrà influire sui termini, le condizioni o le esclusioni di questo contratto. Tanto meno in nessun caso l’indennità dovuta potrà eccedere la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente o Morte della Persona Assicurata in questione come evidenziata nella Scheda di Copertura.
H. Clausola Broker. - Con la sottoscrizione del presente contratto di Assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura.
Pertanto:
1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dalla MITHRAS UNDERWRITING Ltd (il Coverholder) si considererà come effettuata all’ Assicurato/ Contraente
2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla MITHRAS UNDERWRITING Ltd (il Coverholder), si considererà come effettuata dall’Assicurato/ Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato a XXXXXXX UNDERWRITING Ltd di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:
1. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla MITHRAS UNDERWRITING Ltd, si considererà come effettuata agli Assicuratori
2. Ogni comunicazione effettuata dalla MITHRAS UNDERWRITING Ltd al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
I. Spese di Sepoltura - Spese di Sepoltura - In caso di morte di una Persona Assicurata per infortunio, indennizzabile in virtù della copertura di cui all’Art. 9, gli Assicuratori rimborseranno al Beneficiario, le ragionevoli spese di sepoltura o cremazione della Persona Assicurata da esso sostenute e documentate, entro il limite di Euro 10.000,00.
X. Xxxxxxxxx Coma - In caso di infortunio che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili dalle quali derivi direttamente uno stato di incoscienza continuo dalla data dell’Infortunio che ha causato le lesioni, gli Assicuratori pagheranno al Beneficiario l’indennità assicurata per ogni Giorno Intero di stato di incoscienza continuo entro il limite di Euro 50,00 per Periodo Indennizzabile di 365 giorni.
K. Estensione Malattie Tropicali - L'Assicurazione si intende estesa anche alla malattie tropicali, come definite dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite ed indicate nella Scheda di Copertura per le garanzie infortuni e con un massimo di Euro 500.000,00 per il caso Morte e Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia assoluta del 20%. Pertanto non si farà luogo all'indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 20%. Se invece l'Invalidità Permanente supera il 20% verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Il Contraente dichiara che le Persone Assicurate si trovano in perfette condizioni di salute e che sono state sottoposte alle prescritte pratiche di profilassi.
L. Spese di Xxxxxxxxx Xxxxx - In caso di morte di una Persona Assicurata per infortunio avvenuto in un paese diverso da quello di residenza ed indennizzabile in virtù della copertura di cui all’Art. 9, gli Assicuratori rimborseranno al Beneficiario e/o all’erede della Persona Assicurata le ragionevoli spese di rimpatrio della salma della fino al luogo di sepoltura. Le spese, sostenute e documentate, saranno rimborsabili fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.
X. Xxxxxxxxxx allo stato di ebbrezza - Si intendono inclusi in copertura gli infortuni subiti in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche alla guida di veicoli e natanti a motore; resta tuttavia inteso che, perché operi l'inclusione di tali infortuni in copertura, il tasso alcolico derivante dall’uso di tali bevande deve risultare al di sotto dei limiti previsti dalla legge in corso e successive modifiche.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione:
- Art.III Periodicità e mezzi di pagamento del Premio.
- Art.IV Durata, rinnovo automatico e cessazione del Contratto (Periodo di Assicurazione)
- Art.XI Foro competente a scelta della Parte Xxxxxxx
- Art XIV Embarghi e sanzioni
- Art.2 Estensioni di garanzia
- Art.3. Esclusioni
- Art.4 Limiti di età
- Art.5. Persone non assicurabili
- Art.8 Criteri di indennizzabilità
- Art.9 Morte
- Art.10 Invalidità permanente
- Art.11 Modalità di valutazione del danno
- Art.13 Limite catastrofale
- Le Condizioni Particolari di cui alle lettere A (Rischio volo), B (Ernie e lesioni muscolari determinate da sforzi), E (Invalidità permanente superiore al 50%), F (Rischio Guerra) e G (Responsabilità del Contraente), K (franchigia per l’estensione malattie tropicali), L (massimale per spese rimpatrio salma).
- Eventuali Condizioni Speciali concordate e riportate nella Scheda di Copertura.
Luogo e data IL CONTRAENTE
ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO L’INVALIDITÀ PERMANTENTE DA MALATTIA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE MALATTIA
AVVERTENZA
La presente Assicurazione è valida ed operante solo se:
1) nella Scheda di Copertura è indicata la somma assicurata relativa;
2) rilasciata congiuntamente all’Assicurazione infortuni.
Art13.A Definizioni specifiche per l’Assicurazione invalidità permanente da malattia Malattia.
Ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute, non dipendente da infortunio e che
si manifesti per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in una Invalidità Permanente la quale deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione della malattia. L’Assicurazione malattia è valida ed operante solo se 1) nella Scheda di Copertura è indicata la somma assicurata relativa; e 2) è rilasciata congiuntamente all’Assicurazione infortuni.
Invalidità permanente da malattia.
L’invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica.
Art.13.B Decorrenza della garanzia.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui, ai sensi dell’Art.III delle Condizioni Generali, ha effetto l’Assicurazione.
Art.14 Esclusioni
Sono escluse dall’Assicurazione le invalidità permanenti da malattia derivanti direttamente o indirettamente da:
a) infermità somatiche e/o psichiche psicogene nonché le infermità psicotiche o nevrosiche di qualsiasi origine e natura;
b) abuso di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, uso di stupefacenti o di allucinogeni;
c) Contaminazione Radioattiva (anche derivante da atti di Terrorismo);
d) Guerra;
e) reati dolosi commessi dalla Persona Assicurata o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
f) malattie che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione di questo Contratto di Assicurazione e/o di eventuali variazioni allo stesso, già note in quel momento al Contraente o alla Persona Assicurata;
g) Terrorismo, ovunque abbia luogo.
Art.15 Limite di Età.
L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 65 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza del Contratto di Assicurazione, fermo restando il diritto del Contraente e degli Assicuratori di recedere ai sensi del precedente Art. IV delle Condizioni Generali, nei casi ivi previsti.
Art.16 Limiti territoriali.
L’Assicurazione vale per il mondo intero. La valutazione della invalidità permanente e la corresponsione dell’Indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed in valuta Italiana.
Art.17 Obblighi del Contraente in caso di Xxxxxxxx.
In caso di malattia il Contraente o chi per esso deve darne avviso scritto alla società di brokeraggio anche Corrispondente dei Lloyd’s indicata nella scheda di copertura alla quale è stata assegnato il certificato di assicurazione oppure agli Assicuratori entro trenta giorni dalla manifestazione qualora, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare lagaranzia prestata. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente si obbliga a consentire agli Assicuratori le indagini e gli accertamenti necessari alla valutazione del danno e compiere ogni ragionevole sforzo affinché la Persona Assicurata, o in caso di morte, il suo erede, consenta tali indagini ed accertamenti e a tal fine sciolga dal segreto professionale i medici che avranno visitato e curato la Persona Assicurata stessa.
Le indagini e gli accertamenti verranno condotti dagli Assicuratori nei tempi e con le modalità di volta in volta richieste dalla singola malattia, restando inteso che il pagamentodell’Indennizzo è condizionato allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti ragionevolmente richiesti dagli Assicuratori. Qualora però la Persona Assicurata deceda prima che gli Assicuratori abbiano potuto condurre le indagini e gli accertamenti necessari a verificare l’esistenza ed il grado di un’Invalidità Permanente derivante da malattia, gli eredi della Persona Assicurata potranno comunque dimostrare la stabilizzazione dell’invalidità della Persona Assicurata fornendo agli Assicuratori idonea documentazione medica provante lo stato di invalidità (quale, a titolo meramente
esemplificativo, una certificazione medica rilasciata dall’INAIL o INPS, una certificazione ospedaliera o una certificazione del medico di famiglia della Persona Assicurata).
Art.18 Criteri di indennizzabilità.
Gli Assicuratori corrispondono l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia. Se antecedentemente all’insorgere della malattia, la Persona Assicurata non era fisicamente integra e sana, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la percentuale di invalidità permanente accertata è diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art.19 Criteri e termini di liquidazione.
La percentuale di invalidità permanente viene accertata - con riferimento alla tabella per l’industria allegata al
D.P.R 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione dell`Assicurazione - non prima che sia decorso un anno e non oltre due anni dalla data di denuncia della malattia.
Per gli organi od arti che abbiano subito una minorazione, le percentuali di invalidità previste dalla tabella sopra citata con la perdita totale degli stessi vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta da detti organi o arti.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella menzionata, l’Indennizzo è stabilito facendo riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione della Persona Assicurata.
La minorazione e/o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna menomazione, con il massimo del 100%.
Nessun Indennizzo per invalidità spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% (venticinque per cento) della totale.
Quando l’invalidità permanente accertata sia invece di grado pari o superiore al 25% gli Assicuratori liquidano un’indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:
PERCENTUALE Dl INVALIDITÀ PERMANENTE
accertata | da liquidare | accertata | da liquidare |
25 | 1 | 61 | 43 |
26 | 2 | 62 | 45 |
27 | 3 | 63 | 47 |
28 | 4 | 64 | 49 |
29 | 5 | 65 | 51 |
30 | 6 | 66 | 53 |
31 | 7 | 67 | 57 |
32 | 8 | 68 | 59 |
33 | 9 | 69 | 61 |
34 | 10 | 70 | 65 |
00-00 | 00-00 | 71 | 67 |
56 | 33 | 72 | 69 |
57 | 35 | 73 | 71 |
58 | 37 | 74 | 73 |
59 | 39 | 75 ed oltre | 100 |
60 | 41 |
Art.20 Modalità di valutazione del danno.
Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art.19 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza della
Persona Assicurata.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso e comunque entro il biennio dalla data della denuncia della malattia stessa, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 21 Altre condizioni.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Norme che regolano l’Assicurazione Malattia,
valgono le Condizioni Generali di Assicurazione: le Condizioni Particolari e le eventuali appendici, ove applicabili.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione:
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 13.A Definizioni specifiche per l’Assicurazione invalidità permanente da malattia
- Art.13.B Decorrenza della garanzia-.
- Art.14. Esclusioni (Addizionale all'Art. 3).
- Art.15. Limiti di Età
- Art. 16 Limiti territoriali
- Art. 18 Criteri di indennizzabilità
- Art. 19 Criteri e termini di liquidazione
- Art. 20 Modalità di valutazione deldanno
- Le Condizioni Particolari di cui alle lettere A, B, E, F e G.
- Eventuali Condizioni Speciali concordate e riportate nella Scheda di Copertura.
Luogo e data IL CONTRAENTE