ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI
TITOLO IV
ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI
Art. 12 (Assunzione)
L'assunzione dei lavoratori deve essere effettuata secondo le norme di legge in vigore e deve risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente c.c.n.l., le seguenti indicazioni:
a) identità delle parti;
b) sede o domicilio del datore di lavoro;
c) luogo di lavoro o indicazione che il lavoro verrà svolto in luoghi diversi;
d) data di inizio del rapporto;
e) durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
f) durata del periodo di prova;
g) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore;
h) trattamento economico iniziale;
i) durata dell'orario di lavoro e delle ferie retribuite;
l) termini di preavviso in caso di recesso;
m) informativa per la bilateralità e l'assistenza sanitaria integrativa.
L'informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, all'orario di lavoro, alla durata delle ferie e al termine di preavviso può essere sostituita mediante il rinvio al presente c.c.n.l.
Per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista si rimanda al successivo Titolo V del presente CCNL.
Art. 13 (Documentazione)
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita e stato di famiglia non anteriore a 3 mesi;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di formazione professionale o di addestramento frequentati; attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
c) fotocopia tesserino codice fiscale;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, L. 11 novembre 1983, n. 638;
j) liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 14 (Periodo di Prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri (tutti) e Primo Livello 180 giorni
Secondo e Terzo Livello Super 120 giorni
Terzo e Quarto Livello 90 giorni
Quinto Livello 45 giorni
Sesto Livello 30 giorni
Il periodo di prova si computerà per i Quadri e Primo livello in giorni di calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di lavoro effettivo.