Allegato n. 5 ADDENDUM SBC
Allegato n. 5
ADDENDUM SBC
Hewlett-Packard
Customer Delivery Services Italia S.r.l.
Il presente documento è di proprietà di Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l.
INDICE
Premessa 3
Capo I – Principi generali 4
Art. 1. Destinatari 4
Art. 2. Obbligatorietà 4
Art. 3. Entrata in vigore 5
Art. 4. Pubblicità dell’Addendum 5
Art. 5. Aggiornamenti 5
Art. 6. Rinvii 5
Capo II – Principi di etica d’impresa 5
Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni 5
Art. 8. Partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione 6
Art. 9. Clienti del settore pubblico 6
Art. 10. Rapporti con clienti, fornitori e consulenti 6
Art. 11. Rapporti con l’Autorità giudiziaria 7
Art. 12. Leggi antitrust e sulla libera condotta 7
Art. 13. Tutela della Privacy e dei dati personali (c.d. “Codice Privacy”) 8
Art. 14. Personale extracomunitario 8
Art. 15. Reati informatici 8
Art. 16. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata 9
Art. 17. Reati societari 9
Art. 17.1. Controlli interni 10
Art. 18. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 10
Art. 19. Delitti contro la persona 10
Art. 20. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato 11
Art. 21. Salute, Sicurezza e Ambiente 11
Art. 22. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità ed autoriciclaggio 12
Art. 23. Reati transnazionali 12
Art. 24. Tutela del diritto d’autore 13
Art. 25. Accordi associativi 14
Art. 26 Tutela dei diritti di proprietà industriale 14
Capo III – Norme finali 14
Art. 27. Rinvio 14
Art. 28. Disposizioni sanzionatorie 15
Art. 29. Disposizioni finali 15
ADDENDUM alle Norme sulla condotta negli affari
ASPETTI DELLE NORME DI CONDOTTA NEGLI AFFARI SECONDO LA LEGGE ITALIANA
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
Premessa
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nell’ordinamento italiano una specifica disciplina relativa alla responsabilità per la società per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:
(i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della stessa (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “Apicali”);
(ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza indicati (c.d. “Sottoposti”). A tal proposito, non è necessario che i Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei soggetti o entità giuridiche che, ancorché non dipendenti, intrattengano con la società rapporti di natura contrattuale (ad esempio: agenti, concessionari, distributori, collaboratori di vario genere, consulenti, fornitori e partner in Joint venture o raggruppamenti temporanei di imprese).
Possono determinare la responsabilità in capo alla società esclusivamente i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 (e dall’art. 10 L. 146/2006), per i quali sono previste sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, interdittive. Tali sanzioni sono comminate alla società in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché della circostanza che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative e della sussistenza o meno della reiterazione nell’illecito.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 stabilisce una serie di condotte “esimenti” la responsabilità della società:
-per i reati commessi dagli Apicali, “l’ente non risponde se prova che: (a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; (b) il compito di vigilare sul funzionamento, e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (c) le persone hanno commesso
il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; (d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)” (articolo 6).
-per i reati commessi dai Sottoposti “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. Ciò posto, “è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (articolo 7, secondo comma).
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare agli articoli 6 e 7, HP CDS ITALIA ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costituito anche dal Sistema sanzionatorio e dal presente Addendum ed ha, conseguentemente, nominato l’Organismo di Vigilanza.
Capo I – Principi generali Art. 1. Destinatari
Tutti gli Apicali e i Sottoposti, ancorché non dipendenti, sono tenuti ad uniformarsi, alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, alle Norme sulla Condotta negli Affari e al presente Addendum.
In particolare, sono destinatari del presente Addendum:
a. gli organi sociali (organo amministrativo, il Sindaco Unico, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società);
b. il Personale della Società (dipendenti, lavoratori parasubordinati, collaboratori esterni e tutti i soggetti che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo);
c. i consulenti, i fornitori di beni e servizi, i partner in relazioni d’affari e tutti coloro che svolgano attività per conto della Società.
La Società si impegna a divulgare l’Addendum presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione dell’Addendum, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti.
Art. 2. Obbligatorietà
I destinatari del presente Addendum sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi e a conformarsi alle regole comportamentali ivi contenute.
La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni dell’Addendum rappresentano un requisito indispensabile all’instaurazione e al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Società s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.
In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti ad ispirarsi ai principi dell’Addendum nel fissare gli obiettivi dell’impresa, nel proporre investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell’impresa amministrata dalla Società. Allo stesso modo, i dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione dell’impresa gestita dalla Società, dovranno a loro volta ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno della Società – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa.
I soggetti indicati dalle lettere a) e b) dell’art. 1, qualora violino le disposizioni dell’Addendum, sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello.
Per i soggetti indicati dalla lett. c) del medesimo articolo, la violazione dell’Addendum potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione immediata del rapporto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti alla Società.
Art. 3. Entrata in vigore
L’Addendum entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Organo amministrativo della Società.
Art. 4. Pubblicità dell’Addendum
L’Addendum è condiviso all’interno dell’Azienda mediante pubblicazione su intranet.
L’Addendum è portato a conoscenza dei soggetti esterni all’azienda mediante apposita pubblicazione sul sito web aziendale.
Art. 5. Aggiornamenti
L’organo amministrativo ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare l’Addendum, dandone immediata comunicazione e informativa ai soggetti tenuti all’applicazione ed al rispetto dello stesso.
Art. 6. Rinvii
Per tutto quanto non espressamente previsto, l’addendum rinvia alle Norme sulla condotta negli affari e ad ogni procedura/ policy adottata dalla Società.
Capo II – Principi di etica d’impresa
Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni
Anche in Italia, l’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali, ad
esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.
Inoltre, la legge CDS prevede che non si possono offrire come omaggi oggetti di valore a dipendenti pubblici, né pranzi o intrattenimenti (in linea di principio solo i gadget pubblicitari di modesto valore, come ad esempio calendari o agende HP, possono essere regalati a questi dipendenti).
La Società ritiene sempre preferibile evitare di ricevere informazioni di proprietà della Pubblica Amministrazione, dal momento che i rapporti illeciti con la stessa sono sanzionati anche penalmente.
Infine, è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.
Art. 8. Partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione
E’ fatto divieto di destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.
Art. 9. Clienti del settore pubblico
In Italia esistono delle norme specifiche che regolamentano gli acquisti della P.A., contenute sia in leggi statali che regionali, che prevedono le modalità con le quali la P.A. sceglie i propri fornitori, tramite gare oppure con trattative private. Queste leggi prevedono innanzitutto l’obbligo di agire secondo correttezza nei confronti della P.A. e stabiliscono regole precise in ordine ai prezzi da praticare e, più in generale, in ordine ai comportamenti da tenere nella conclusione e nella successiva gestione di contratti con la P.A. I dipendenti HP-CDS ITALIA devono rispettare tali principi.
Art. 10. Rapporti con clienti, fornitori e consulenti
Nei rapporti con i suddetti soggetti è fatto obbligo di:
a) fornire ai clienti, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità, informazioni accurate ed esaurienti;
b) selezionare i fornitori sulla base di un’attenta valutazione di criteri oggettivi di ordine tecnico-economico, utilizzando i seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell’offerta, della convenienza economica, dell’idoneità e qualità tecnico-professionale, della competenza ed affidabilità; in particolare non potranno essere instaurati o mantenuti rapporti con fornitori che non si ispirano agli stessi principi di comportamento vigenti nella Società e contenuti nel presente Addendum;
c) osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge nonché le buone consuetudini commerciali;
d) verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sui fornitori, al fine di appurare la regolarità,
rispettabilità e legittimità della loro attività prima di instaurare con essi rapporti di qualsiasi natura.
HP-CDS ITALIA:
• intrattiene rapporti con i fornitori improntati ai principi di buona fede e trasparenza e del rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità;
• vieta la dazione, l’offerta o la promessa di denaro od altre utilità, anche per interposta persona, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, appartenenti ad imprese e/o a società terze, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà;
• verifica, prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, la qualità, la congruità e la tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore;
• non instaura, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Addendum;
• si attiene, nel caso in cui abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulente, alla normativa vigente, che regola i rapporti fra pubblico dipendente e amministrazione di appartenenza.
I rapporti di HP-CDS ITALIA con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali outsourcer si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai commi precedenti.
Art. 11. Rapporti con l’Autorità giudiziaria
L’ordinamento giuridico italiano prevede il divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società.
E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Art. 12. Leggi antitrust e sulla libera condotta
ln Italia la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), che recepisce la normativa comunitaria
mantenendone inalterata la disciplina, prevede che le intese restrittive della libertà di concorrenza, le operazioni di concentrazione e le posizioni dominanti nel mercato sono soggette al controllo della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appositamente istituita.
Art. 13. Tutela della Privacy e dei dati personali (c.d. “Codice Privacy”)
In Italia è in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di tutela dei dati personali”, che prevede una serie di obblighi e di responsabilità in capo a coloro che trattano dati personali sia di persone fisiche che di persone giuridiche (società o enti), e introduce una revisione delle procedure aziendali di utilizzo e di diffusione delle stesse, rispondente a precisi criteri di riservatezza.
La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.
Art. 14. Personale extracomunitario
Quanto alle risorse umane, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia vigenti nell’ordinamento italiano, la società s’impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. In particolar modo, s’inibisce qualsivoglia condotta finalizzata all’introduzione illegale di familiari, al di fuori dell’ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente normativizzata ex art. 29 d.lgs. 286/1998 e s.m.i.
Art. 15. Reati informatici
L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche nelle ipotesi di commissione dei c.d. Computer crimes (art. 24 bis).
Il testo così aggiornato introduce nuovi divieti sanzionati penalmente a cui HP CDS ITALIA si attiene, quali:
• introdursi o rimanere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
• ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
• ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, la detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
• danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;
• intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
• distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
• rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica.
Art. 16. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata
L’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”, ha inserito, nell’ambito del D.lgs. 231/2001, i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, attraverso l’art. 25 bis.
Conformemente a tale disciplina, in HP CDS ITALIA è fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.
Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, deve immediatamente informare il proprio superiore e l’Organismo di vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce.
Art. 17. Reati societari
In Italia l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366”, ha introdotto all’interno del D.lgs. 231/2001 l’art. 25 ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati societari.
La Società fortemente vieta la restituzione, anche mediante condotte dissimulate, dei conferimenti effettuati dai soci o la liberazione, per i medesimi, dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
E’, altresì, vietato:
• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
• formare o aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione;
• effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante o, comunque, qualsiasi operazione idonea a cagionare danno ai creditori;
• determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee della Società;
• ripartire indebitamente i beni sociali per i liquidatori.
Art. 17.1. Controlli interni
Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all’interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
Art. 18. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
A seguito dell’introduzione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, mediante l’art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001, HP CDS ITALIA vieta ai propri dipendenti di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
La Società vieta, altresì, ai propri dipendenti, di agevolare taluno dei partecipanti alle suddette associazioni utilizzando beni aziendali.
Art. 19. Delitti contro la persona
In Italia, l’art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7 ha esteso l’ambito applicativo del D. Lgs. 231/2001 anche alle “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 25 quater.1 del decreto).
Nella stessa ottica di tutela della personalità individuale, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”, ha arricchito il D. Lgs. 231/2001, introducendo l’art. 25 quinquies, rubricato “Delitti contro la personalità individuale”.
Successivamente, la Legge n. 38 del 6 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, ha modificato il medesimo articolo, aggiungendovi un ulteriore focus sui reati pedopornografici.
Alla luce degli interventi normativi appena richiamati, in HP CDS ITALIA é fatto divieto assoluto di:
• esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento. La riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù si considera realizzato laddove la condotta sia attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
• realizzare una negoziazione o una tratta di persone ridotte in condizione di schiavitù o servitù, ovvero costringerle a entrare, soggiornare, trasferirsi o abbandonare lo Stato di attuale residenza;
• indurre, favorire o sfruttare la prostituzione minorile, anche mediante l’organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
• realizzare o produrre, commerciare o favorire (anche mediante l’adescamento di minori) la realizzazione di materiale pedopornografico;
• detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali1 realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto;
• distribuire all’interno dell’azienda ovvero divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale anche per via telematica.
Art. 20. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato
L’art. 9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, con l’introduzione dell’art. 187 quinquies nel Testo Unico sulla Finanza, ha previsto l’estensione della responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati rientranti nel c.d. market abuse.
Conseguentemente, tutti i dipendenti di HP CDS ITALIA sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate e di manipolazione del mercato, in particolare, ciascun destinatario di informazioni privilegiate deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.
Art. 21. Salute, Sicurezza e Ambiente
L’art 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto un nuovo articolo (il 25 septies) riguardante la responsabilità amministrativa dell’ente nel caso
1 Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
dei delitti di omicidio colposo (art. 589 co. 2 c.p.) e lesioni colpose, gravi o gravissime (art. 590 co.3 c.p.), commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Nel rispetto di tale disciplina, i dipendenti di HP CDS ITALIA si adeguano alla legge e ad ogni procedura interna.
HP CDS ITALIA, inoltre, opererà in modo da preservare e proteggere l’ambiente, nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali in materia ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni, protocolli e procedure eventualmente adottate dalla Società stessa (art. 25 undecies).
A tal fine, HP CDS ITALIA s’impegna a:
• valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività;
• correggere prontamente le condizioni che minacciano l’ambiente;
• svolgere le relative verifiche periodiche.
I dipendenti, a loro volta, hanno l’obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque evento che possa costituire un rischio ambientale.
Art. 22. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità ed autoriciclaggio
L’art. 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).
Conseguentemente, in HP CDS ITALIA è fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
E’ fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni o denaro.
Art. 23. Reati transnazionali
Il D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente arricchito con i c.d. reati transnazionali, introdotti dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146,
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Conseguentemente, in HP CDS ITALIA è fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all’estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o all’immigrazione clandestina o alla commissione di reati di intralcio alla giustizia.
Art. 24. Tutela del diritto d’autore
L’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l’art. 25- novies, delitti in materia di violazione del diritto d’autore. A seguito di tali interventi normativi, in HP CDS ITALIA è vietata:
• l’abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
• quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione e di autorizzazione dell’autore;
• l’estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca dati in violazione dei diritti del costitutore o dell’utente;
• l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri, supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
• l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico-musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Inoltre è vietato vendere, distribuire, porre in commercio o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmettere o far ascoltare in pubblico le opere di cui ai punti precedenti. Sono vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, nei casi in cui l’apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.
Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181 bis della legge sul diritto d’autore, è fatto
obbligo di comunicare alla S.I.A.E., nei termini previsti dalla legge, i dati necessari all’univoca identificazione dei supporti medesimi.
Art. 25. Accordi associativi
HP CDS ITALIA rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge e alle normative di settore.
Art. 26 Tutela dei diritti di proprietà industriale
L’art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l’art. 25- novies, estendendo la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai delitti contro l’industria e il commercio.
HP CDS ITALIA tutela i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell’ingegno, ecc.) propri o altrui.
Pertanto, è fatto divieto di contraffare, alterare, far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
E’ vietato porre in essere comportamenti volti a impedire o turbare la libertà dell’industria e del commercio.
Nell’esercizio del commercio è proibito consegnare o far consegnare al cliente prodotti difformi da quanto dichiarato o pattuito, anche se diversi per origine, provenienza, qualità o quantità.
E’ vietato porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto o dell’opera.
Capo III – Norme finali Art. 27. Rinvio
L’Addendum trova attuazione coordinata, oltre che ovviamente con le Norme sulla Condotta negli Affari, con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex D.lgs. n. 231/01.
Art. 28. Disposizioni sanzionatorie
L’osservanza delle norme dell’Addendum (e di quelle sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.
Parimenti, l’osservanza dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.
La violazione delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
La Società s’impegna a prevedere e a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello Organizzativo.
Art. 29. Disposizioni finali
Il presente Addendum, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dall’Amministratore Delegato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione della Società con delibera del 27 gennaio 2014. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.
Approvato in data, 18 aprile 2017