Cineca Consorzio Interuniversitario
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX 0
COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA - ALL RISKS
CIG 6963036F11
Tra: Cineca Consorzio Interuniversitario
Codice Fiscale/Partita IVA: 00317740371 / 00502591209
con sede in: Casalecchio di Reno (BO)
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente
POLIZZA ELETTRONICA - ALL RISKS N.
Contraente: Cineca Consorzio Interuniversitario
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0
00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2017 Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2020 Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
INDICE
DEFINIZIONI | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Art. 1 | – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e buona fede |
Art. 2 | – Diminuzione del rischio |
Art. 3 | – Rinuncia al diritto di surroga |
Art. 4 | – Xxxxxx, impostazione e revisione del contratto |
Art. 5 | – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art. 6 | – Modifiche dell’assicurazione |
Art. 7 | – Recesso in caso di sinistro |
Art. 8 | – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio |
Art. 9 | – Forma delle comunicazioni |
Art. 10 | – Oneri fiscali |
Art. 11 | – Foro competente |
Art. 12 | – Rinvio alle norme di legge |
Art. 13 | – Interpretazione del contratto |
Art. 14 | – Estensione territoriale |
Art. 15 | – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. 16 | – Altre assicurazioni |
Art. 17 | – Elementi per il calcolo del premio |
Art. 18 | – Ispezione delle cose assicurate |
Art. 19 | – Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate |
Art. 20 | – Gestione del contratto |
Art. 21 | – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. 22 | – Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 23 | – Trattamento dei dati |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI MACCHINARI ELETTRONICI | |
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE | |
Art. 24 | – Identificazione degli enti assicurati – Somme Assicurate |
Art. 25 | – Reintegro delle somme assicurate |
Art. 26 | – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni |
SEZIONE 1 - MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE | |
Art. 27 | – Oggetto dell’assicurazione |
Art. 28 | – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dall’art. 26 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni) |
Art. 29 | – Beni non assicurati |
Art. 30 | – Manutenzione degli enti assicurati |
Art. 31 | – Conduttori esterni alle cose assicurate |
Art. 32 | – Riparazione/sostituzione componenti |
Art. 33 | – Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro |
Art. 34 | – Supporti intermedi d’immagine |
Art. 35 | – Xxxxx a parti soggette a consumo predeterminato |
Art. 36 | – Estensioni |
SEZIONE 2 – MACCHINARIO ELETTRONICO POTATILE | |
Art. 37 | – Oggetto dell’assicurazione |
Art. 38 | – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 26 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni) |
Art. 39 | – Beni non assicurati |
Art. 40 | – Apparecchi di telefonia mobile |
Art. 41 | – Estensioni |
SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI | |
Art. 42 | – Valore di rimpiazzo a nuovo |
Art. 43 | – Deroga alla regola proporzionale |
Art. 44 | – Xxxxx xxxxxxxxx |
Art. 45 | – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro |
Art. 46 | – Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing) |
Art. 47 | – Apparecchiature c/o Terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni |
Art. 48 | – Maggiori costi |
Art. 49 | – Ricorso terzi |
Art. 50 | – Rischio locativo (macchinario elettronico non portatile) |
Art. 51 | – Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi |
Art. 52 | – Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato |
Art. 53 | – Inondazioni, alluvioni, allagamenti |
Art. 54 | – Terremoto |
Art. 55 | – Uragani, bufere, tempeste |
Art. 56 | – Sovraccarico neve |
Art. 57 | – Xxxxxxxx e gelo |
Art. 58 | – Mezzi di chiusura dei locali |
Art. 59 | – Colaggio da impianti automatici di estinzione |
Art. 60 | – Condizionamento d’aria |
Art. 61 | – Colpa grave |
Art. 62 | – Sonde, antenne, apparati finali di trasmissione |
Art. 63 | – Impianti televisivi e radiodiffusione all’aperto (macchinario non portatile) |
Art. 64 | – Trasporto supporto dati |
Art. 65 | – Trasporto / movimentazione hardware (macchinario elettronico non portatile) |
Art. 66 | – Macchinari e/o impianti all’esterno dei locali (macchinario elettronico non portatile) |
Art. 67 | – Movimentazione interna |
Art. 68 | – Estensione a “ricostruzione archivi” |
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | |
Art. 69 | – Obblighi in caso di sinistro |
Art. 70 | – Anticipo indennizzi |
Art. 71 | – Esagerazione dolosa del danno |
Art. 72 | – Determinazione del Danno |
Art. 73 | – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti |
Art. 74 | – Mandato dei Periti e/o degli incaricati della Società |
Art. 75 | – Onorari dei periti |
Art. 76 | – Pagamento dell’indennizzo |
Art. 77 | – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art. 78 | – Limite massimo dell’indennizzo |
Art. 79 | – Chiusura inchiesta |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | |
UBICAZIONE DEL RISCHIO – RIEPILOGO SOMME ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL PREMIO | |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Broker: | Xxxxxx Italia S.p.A. |
Contraente: | Cineca Consorzio Interuniversitario. |
Franchigia: | parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato espressa in cifra fissa. |
Incendio: | combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Limite di indennizzo: | l’importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione. |
Polizza: | il documento che prova e regola l’assicurazione. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato espressa in percentuale. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno. |
Società: | l’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE INFORMATICA
Cassaforte (per supporti informatici): | speciale cassaforte progettata, costruita ed istallata in modo tale da proteggere, oltre che dal furto, anche dal fuoco e dall’acqua. Essa viene destinata alla protezione di back-up di dati e programmi, copiati su supporti informatici ed ivi riposti. |
Copie di back-up: | copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell’originale. |
Copie di sicurezza: | copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in una località separata da almeno 10 numeri civici dal luogo ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in “cassaforte per supporti informatici” sita nel medesimo luogo ove si svolge l’attività di elaborazione e trattamento dati. |
Danno immateriale: | alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà dell’assicurato o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto. |
Dati: | insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili dall’Assicurato a mezzo di programmi, memorizzati su disco fisso o supporti. |
Equivalenza per Caratteristiche, | Due enti (apparecchi, impianti, programmi, insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono |
prestazioni e/o rendimento: | preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili. |
Errore Umano Informatico: | Errore commesso da un dipendente (impiegati, dirigenti) dell'Assicurata nell'esercizio del proprio lavoro informatico che produca cancellazioni, perdite, o danneggiamento di dati, processi di trasmigrazione dati, back-up, di software, anche a seguito di errore di manipolazione dei macchinari o dei supporti informatici. Per errore umano non s’intende l'errore di ideazione, di realizzazione di logiche, di sorgenti di logiche, di test, né l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le centinature per svista. |
Fabbricato: | l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. |
Infedeltà dipendenti | Dipendente che esegue intenzionalmente azioni contro gli interessi aziendali, o in violazione di leggi, regolamenti interni, tramite lo strumento informatico, con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati. |
Macchinario elettronico non portatile (Apparecchiature interne) | Macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un immobile. A titolo esemplificativo: Sistema di supercalcolatore e sistema HPC (high performance computer), sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers (compresi i personal computers portatili nella ubicazione indicata in polizza), loro componenti, periferiche, accessori e pertinenze come, a titolo esemplificativo e non limitativo, modem, scanner, plotter, stampanti oltre ad impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto di condizionamento, gruppi di continuità ad uso di calcolatori, conduttori esterni, impianti di erogazione energia elettrica e stabilizzatori di energia elettrica, nonché batterie UPS HW. Apparecchiature elettriche e/o elettroniche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: rilevatori di ingresso/uscita, macchine da scrivere, telex, fax, fotocopiatrici, calcolatrici, distruggi documenti, apparati video conferenza. Apparecchiature elettromedicali e diagnostiche; apparecchi audio-foto-fono-visivi per la registrazione, ripresa e riproduzione, bilance elettroniche, registratori di cassa, apparecchi di telesoccorso, impianti ricetrasmittenti e loro accessori e pertinenze. Ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica inerente l’attività svolta dal Contraente, nessuna esclusa. |
(Apparecchiature Esterne) | Impianti telefonici, di climatizzazione e condizionamento, di allarme, di segnalazione e controllo, antintrusione, antincendio e simili. Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente/Assicurato. |
Macchinario elettronico portatile | Apparecchi ed impianti per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano, ed utilizzabili in luoghi diversi, anche se installati su veicoli, come, a titolo esemplificativo e non limitativo: personal computer, apparecchi radio, ricetrasmittenti, rilevatori di velocità, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e diagnostiche portatili. Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente/Assicurato. |
Manutenzione | Per manutenzione s’intende: 1) Per macchinari ed impianti: - Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e programmata quali, a titolo di esempio: a) pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo; b) verifiche ed operazioni periodiche e non per la prevenzione e l’eliminazione dei guasti e il mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento, ivi |
comprese le operazioni di aggiornamento per l’adeguamento a nuove prassi di lavoro e/o dovute a modifiche di leggi e/o regolamenti; c) verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN- S /TT; d) sostituzioni parti usurate (comprese schede elettriche ed elettroniche), turnazione, run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.); e) sostituzione di lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi; f) controlli degli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative. 2) Programmi e Dati: a) operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatarie; b) controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche; c) verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all’attività svolta. Ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione; d) aggiornamento software secondo le nuove release e/o modifica di leggi o prassi, per l’eliminazione di eventuali anomalie onde consentire il regolare uso. | |
Programmi | Sequenza d’informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. |
Programmi dannosi | Programma in grado di: - alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, l’hardware ed i relativi conte- xxxx informatici (programmi, dati); - rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati; - far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema. |
Singolo sinistro (danni diretti) | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è corrispondente alle prime 72 ore successive alla insorgenza del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo. |
Sistema informatico | Una o più reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori, piattaforme, protocolli, linguaggi informatici, tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il “Sistema Informatico” è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nell’ubicazione del rischio identificata in polizza, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati) che può trovarsi sia nell’ubicazione del rischio identificata in polizza che in altra località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale. |
Sorgenti di un programma | Si intendono le registrazioni di base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste. |
Supporto informatico | Componente hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili dalla macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute non sono comprese nel valore del supporto informatico |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 3 – Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art. 4 – Xxxxxx, impostazione e revisione del contratto
L’assicurazione ha durata tre anni e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2017 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2020.
E’ facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative fino ad un massimo di 365 giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale al fine di completare l’espletamento delle procedure di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
È facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata o tramite PEC inviata dall’una all’altra parte almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione;
• Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata o PEC.
In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Nei 30 gg. successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.
In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 8- Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 8 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società fornirà annualmente al Contraente, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 9 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente/Assicurato.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 13 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 – Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 15 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese o Coassicuratrici (se esistente).
Art. 16 – Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
L’Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 17 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio è calcolato applicando i tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati in sede di offerta.
Art. 18 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l’attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 19 – Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate
Le somme assicurate previste in garanzia vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 20 – Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
Art. 21 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazio- ne Temporanea di Imprese:
⇒ | Compagnia Società mandataria | Quota xx% |
⇒ | Compagnia Società mandante | Quota xx% |
⇒ | Compagnia Società mandante | Quota xx% |
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote per- centuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con
responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Xxxxxx Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Xxxxxx Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna
transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 23 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI MACCHINARI ELETTRONICI
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE
Cineca offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, gra- zie a un ambiente di calcolo al massimo livello delle architetture e delle tecnologie disponibili. Il suo personale specia- lizzato è altamente qualificato e affianca i ricercatori nell'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica, sia in ambito acca- demico che industriale. Partecipa ai progetti dell'Unione Europea con numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione delle più evolute tecnologie informatiche.
La sua missione istituzionale comprende la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
È inoltre concretamente impegnato nelle attività di trasferimento tecnologico alle imprese e la pubblica amministra- zione. In particolare realizza sistemi avanzati per la gestione e l'analisi delle informazioni in ambito biomedico e sani- tario, manifatturiero e della grande distribuzione. Offre servizi di implementazione e integrazione delle nuove tecno- logie a supporto dell'e-learning, nella realizzazione di portali per organizzazioni complesse e nella gestione della sicu- rezza dei sistemi informativi.
L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.
Ferma l’attività svolta dal Contraente come sopra descritta, si precisa che il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:
• qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
• qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Art. 24 – Identificazione degli enti assicurati – Somme Assicurate
Sono assicurati la totalità degli enti utilizzati dall’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, e rientranti nella tipologia delle macchine elettroniche in genere.
Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati.
L’Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso delle fatture e delle ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.
Art. 25 – Reintegro delle somme assicurate
In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario se la Contraente corrisponde il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.
Art. 26 – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:
- verificatisi in occasione di:
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell’attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione.
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l’Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- causati da o dovuti a:
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi a danni risarcibili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente od al l’Assicurato all’atto della stipulazione ella polizza;
- Smarrimenti, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari;
- Perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Derivanti da virus informatici.
SEZIONE 1 - MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE
Art. 27 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti al macchinario elettronico non portatile, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle ubicazioni previste in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 47 – Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni.
Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i “driver” forniti insieme alle macchine.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell’Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.
Art. 28 – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dall’art. 26 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni)
Sono esclusi i danni:
- Da montaggio e/o smontaggio, installazione, test, se non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell’Assicurato.
- Danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica.
- Spese extra di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall’uso comune.
- Dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.
Sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d’origine elettrica, elettronica, meccanica quando l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).
Art. 29 – Beni non assicurati
Sono esclusi i danni ai seguenti beni:
- Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all’esterno dei fabbricati indicati in polizza;
- Macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze;
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita “Macchinario Elettronico Portatile”);
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati;
Art. 30 – Manutenzione degli enti assicurati
L’Assicurato s’impegna a sottoporre gli enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l’assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate.
Art. 31 – Conduttori esterni alle cose assicurate
La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni al fabbricato ove risiedono gli enti fissi assicurati alla Sezione 1 - Macchinario Elettronico non Portatile, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.
La Società non risarcirà somma maggiore di € 150.000,00= per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Art. 32 – Riparazione/sostituzione componenti
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno
sia inferiore a € 250.000,00.
Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato non avvenisse entro 5 giorni dall’avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle Condizione Generali di Assicurazione e dei disposti della sezione macchinario non portatile.
Qualora l’Assicurato o il Contraente ometta di adempiere ad uno di tali obblighi, può perdere, totalmente o parzialmente, il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del c.c.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 33 – Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro
La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di Euro 50.000,00= per sinistro/anno, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d’impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).
Art. 34 – Supporti intermedi d’immagine
I danni ai supporti intermedi d’immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.
Art. 35 – Xxxxx a parti soggette a consumo predeterminato
Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche, ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l’insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l’indennizzo sarà corrisposto a valore d’uso anziché con valore a nuovo.
Art. 36 – Estensioni
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico non portatile, si intendono estese a comprendere:
a) Entro il limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell’individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.
b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e pertanto anche:
- con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
- perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
- perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
d) I guasti dei ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, a:
- parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate;
- impianti elettronici di protezione e d’allarme;
- casseforti per supporti informatici.
e) La garanzia è estesa alla rapina, avvenuta nei locali ove sono custodite le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
f) L’Assicurazione è estesa al caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta verso l’Assicurato e/o dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
g) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le istallazioni, operazioni di montaggio,
rimozione, spostamento, riallacciamento, in occasione di operazioni di manutenzione, ampliamento e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell’Assicurato ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell’ufficio “manutenzione interna PC” e similari se presente tra le attività aziendali.
SEZIONE 2 - MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE
Art. 37 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:
− presso le ubicazioni indicate in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 47 – Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni, e laddove l’assicurato svolga la propria attività;
− ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni fissate del costruttore per l’uso della macchina.
La condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile:
− sia sotto il controllo dell’Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti;
− non sia lasciato incustodito in un edificio, salvo che in un locale di un fabbricato chiuso con chiave o con altri idonei mezzi di chiusura;
− non sia lasciato incustodito su di un mezzo di trasporto, salvo che il bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave, dotato di antifurto funzionante.
Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; relativamente a periferiche s’intende qui assicurare i “driver” forniti insieme alle macchine.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell’Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.
Art. 38 – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 26 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni)
Sono esclusi i danni:
− derivanti da montaggio e smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell’Assicurato;
− derivanti da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
− al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
− dovuti ad errori umani nell’utilizzo della macchina;
− da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza, furto perpetrato senza scasso dei locali, dell’automezzo, ove è riposto il bene assicurato.
Art. 39 – Beni non assicurati
Sono esclusi i danni ai seguenti beni:
− Dischi e/o nastri amovibili.
− Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
− Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche).
Art. 40 – Apparecchi di telefonia mobile
La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l’apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:
− digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
− facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad ostacolare la
comunicazione.
In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile. In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:
− il veicolo è provvisto di tetto rigido;
− il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
− è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00; (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).
Art. 41 – Estensioni
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:
− furto di macchinari in occasione del furto dell’automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell’automezzo stesso.
− furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l’automezzo dove era riposto il macchinario assicurato.
− furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario.
− sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria, ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi “case” di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 42 – Valore di rimpiazzo a nuovo
In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:
− Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero nonché trasporto alla più vicina discarica.
− Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l’ubicazione del rischio.
− Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria) del nuovo macchinario acquistato in sostituzione di quello danneggiato o sottratto.
− Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.
Art. 43 – Deroga alla regola proporzionale
Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita assicurata, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
Art. 44 – Xxxxx xxxxxxxxx
La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
La Società non risponde dei danni dovuti a difetti noti all’Assicurato e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o riconducibili ad una carenza di manutenzione nonché dei danni la cui causa sia normalmente compresa nei contratti di assistenza tecnica per quanto concerne la componentistica elettronica.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 45 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 46 – Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)
Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.
Art. 47– Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni
Si conferma che i macchinari elettronici sono assicurati anche nell’ambito delle ubicazioni indicate in polizza, singolarmente o nell’insieme (durante riunioni) e/o presso sedi esterne di convention e/o meeting, e/o in occasione di mostre/fiere, e/o presso clienti; la copertura deve intendersi valida anche:
- durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica fissa/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina;
- durante le ore notturne di chiusura dell’attività, purché gli enti assicurati siano riposti in locali chiusi a chiave e/o in armadi chiusi a chiave.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 48 – Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, ed è comunque limitata alle spese sostenute nei 90 giorni immediatamente successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Ad integrazione di quanto sopra, la Società si obbliga a risarcire l’Assicurato delle cosiddette spese extra da interruzione di trasmissione, ossia:
- spese (costi extra, compensi straordinari per stipendi e xxxxxx) conseguenti ad una interruzione delle trasmissioni di dati con qualunque mezzo trasmessi, per il tramite di linee/canali propri o in affitto a terzi, o in uso, o a seguito di prestazioni equivalente di servizio da parte di terzi;
- spese che dovessero insorgere per abbreviare i tempi di fermo nella ricezione/trasmissione dei dati, per le riparazioni d’urgenza, anche nel caso che la società terza addetta al servizio di manutenzione e/o riparazione non ottemperi nei tempi dovuti al ripristino dell’operatività delle linee;
- spese per l’utilizzo temporaneo di mezzi di trasmissione alternativi compresi quella via satellite;
- costo dell’intervento di Disaster Recovery di sostituzione parziale o totale delle linee di trasmissione dati.
Sono escluse tutte le spese:
- che normalmente vengono sostenute dall’Assicurato e che vengono a cessare in conseguenza dell’interruzione della trasmissione dei dati;
- preventivate antecedentemente alla data dell’evento dannoso risarcibile a termini di polizza, mediante contratti scritti, o altri accordi commerciali;
- costituenti e/o assimilabili a maggiori spese (cioè inerenti a spese straordinarie per il proseguimento diretto dell’attività assicurata) e risarcibili a termini di obbligazioni contenute in contratti di fornitura da parte del/dei fornitore/i dei servizi di trasmissione, indipendentemente dai danni sofferti;
- non necessarie, non dimostrabili, non concordate con la Società in sede d’analisi del sinistro liquidabile a termini della presente polizza;
- sorgenti da danni non indennizabili a termini della presente polizza, salvo che ciò non sia dovuto all’effetto degli scoperti, delle franchigie, sia che siano in termini monetari che in termini di tempo;
- di importo superiore al beneficio economico riscontrabile nei conti aziendali.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 49 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell’utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non copre i danni:
− a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
− derivanti da obblighi di natura contrattuale e/o professionale o riconducibili alla fornitura di servizi, beni, informazioni, programmi, manutenzioni, installazioni e/o prestazioni di servizi o semplice vendita, gestione o consegna e/o a terzi, di software sotto qualsiasi forma.
Non sono comunque considerati Terzi:
− il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente e/o affine se con lui convivente;
− quando l’Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
− la Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell’art. 1917 del Codice Civile.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 50 – Rischio locativo (macchinario elettronico non portatile)
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione che seguono dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, a macchinari e/o impianti tenuti in locazione dall’Assicurato nelle località decentrate e/o durante fiere e/o mostre.
Il valore dei fabbricati dei macchinari e/o impianti al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutti gli enti assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area dei fabbricati, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
- per i macchinari e/o impianti – conteggiando le spese di riparazione necessarie per rimettere gli enti nello stato di funzionale che avevano al momento precedente al sinistro e deducendone il deprezzamento del valore relativo ai pezzi di ricambio nuovi che sono stati utilizzati;
- per i materiali di consumo – conteggiando la metà del loro costo di acquisto a nuovo, qualora il danno abbia colpito esclusivamente tali enti, viceversa in caso di danno che abbia colpito contemporaneamente anche i macchinari, come indicato nel comma precedente.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 51 – Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi.
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Art. 52 - Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati di inquinamento e/o contaminazione (nucleare/batteriologica, chimica o di qualunque
altra natura).
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Art. 53 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli beni assicurati da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d’incendio, esplosione, scoppio.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) dei danni ai beni all’aperto;
c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
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Art. 54 - Terremoto
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società è obbligata per i danni indennizzabili in base alla Sezione 1 Macchinario Elettronico non portatile.
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Art. 55 – Uragani, bufere, tempeste
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non).
La Società non risponde:
a) dei danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua;
ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d’aria;
b) dei danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente;
c) dei danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, ciminiere e camini od antenne e simili installazioni esterne;
- enti all’aperto compresi serbatoi ed impianti in genere;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento – amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Art. 56 – Sovraccarico neve
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di sovraccarico di neve conseguente a crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
La Società non risponde dei danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento
sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico neve.
Art. 57 – Xxxxxxxx e gelo
La Società risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati descritti in polizza. Sono altresì compresi i danni materiali e diretti che l’acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto del ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte.
La Società non risponde dei danni:
a) conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
b) riconducibili a mancata o carente manutenzione;
c) agli impianti posti all’esterno dei fabbricati;
d) alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.
Sono comunque altresì escluse le spese per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti.
Art. 58 – Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno , senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serrati di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.
Sono pertanto inclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicata, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
In caso di sinistro:
- se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello sopra indicato, la Società rimborserà all’Assicurato il 80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso.
- se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano protette, la Società rimborserà integralmente l’importo liquidato a termini di polizza.
Art. 59 – Colaggio da impianti automatici di estinzione
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.
La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti
Soggette all’applicazione della franchigia/scoperti e/o limiti d’indennizzo riportati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 60 - Condizionamento d'aria
La Società risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato dei fabbricati (anche se non di proprietà) contenenti gli enti assicurati, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50 % (cinquanta percento) dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.
Art. 61 – Colpa grave
La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, inclusi Soci a responsabilità illimitata e legale rappresentante, nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali essi devono rispondere a
norma di legge.
Art. 62 – Sonde, antenne, apparati finali di trasmissione
Sono assicurate tutte le apparecchiature di normale produzione di serie di uso civile, scientifico, meteorologico, istallate all’aperto secondo i criteri che la tecnica inerente consiglia o consente di usare, a condizione che siano istallate su tralicci, piattaforme, supporti in genere, in modo fisso e stabile, e che tenga conto delle peggiori condizioni meteorologiche possibili, nel luogo ove esse debbano operare.
L’Assicurato non è sollevato dall’obbligo di effettuare controlli di manutenzione agli impianti e meccanismi di fissaggio degli apparati sui loro supporti, il luogo ove sono riposti gli impianti ed i loro supporti, deve essere recintato, sorvegliato, o situato in posizione tale da non poter essere raggiunto, senza particolari mezzi e/o artifizi.
Art. 63 – Impianti televisivi e radiodiffusione all’aperto (macchinario non portatile)
Sono compresi nella copertura i danni dovuti a rovina dei tralicci e/o strutture di elevazione, arrecati ai tralicci stessi, a sostegno delle apparecchiature coperte con la presente polizza da qualsiasi causa cagionata. In caso di scarica atmosferica, la copertura sarà operante solo se sarà dimostrata l’efficienza delle messe a terra delle istallazioni.
Per ogni sinistro causato da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere, è applicato lo scoperto del 20% sull’indennizzo dovuto, con il minimo assoluto della franchigia in cifra fissa indicata in polizza.
Art. 64 – Trasporto supporto dati
1. A parziale deroga di quanto indicato in polizza e nelle sopra richiamate sezioni, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti, fisici ed elettronici avvenuti in conseguenza di un evento dannoso risarcibile a termini di polizza avvenuto durante il trasporto di nastri, dischi, CD-Rom, o altri simili supporti di dati e/o programmi di proprietà, che l’Assicurato trasporti in proprio, o per proprio conto, o per tramite una ditta specializzata.
2. Sono coperti tutti i trasporti avvenuti nella Repubblica Italiana, Stato del Vaticano, San Marino.
3. Sono coperti tutti i trasporti avvenuti per mezzo di automezzo.
4. Nel premio anticipato sono compresi n. 100 trasporti per anno.
5. La Società indennizza il furto e la rapina su autoveicoli solo se il trasporto viene effettuato senza sosta tra il luogo di partenza e quello di arrivo.
6. La Società non pagherà somma superiore ad € 100.000,00 per singolo trasporto e di € 25.000,00 per il costo di ricostruzione del contenuto di un singolo supporto dati.
7. Per ciascun supporto danneggiato, parzialmente o totalmente, sarà operante in ogni caso uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00.
8. Estensioni della copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto e su altre aree territoriali potranno essere convenute mediante accordi con la Società.
9. La Società indennizza il furto di supporto dati trasportati su autoveicoli soltanto se il veicolo, al verificarsi del sinistro, era opportunamente chiuso, ed a condizione che il furto abbia avuto luogo tra le ore 06:00 e le ore 22:00 o che il veicolo fosse parcheggiato in una rimessa custodita, singola o comune, o in un cortile chiuso o in un parcheggio custodito. Il veicolo con il quale vengono trasportati i supporti deve essere provvisto di tetto rigido e antifurto.
10. La Società non indennizza i danni derivanti da sequestro, atti di autorità pubblica, di diritto o di fatto; le spese di ricostruzione dati, programmi sono risarcibili solo a condizione che esistano copie di sicurezza degli originali.
11. E’ escluso dalla presente copertura qualsiasi risarcimento relativo a danni consequenziali, danni patrimoniali, danni da interruzione d’esercizio, perdita d’immagine e danni indiretti di qualsiasi tipo.
Art. 65 – Trasporto / movimentazione hardware (macchinario elettronico non portatile)
Limitatamente alla movimentazione di enti per loro natura fissi (macchinari e impianti fissi), tra una sede e l’altra di quelle indicate in polizza, con la presente clausola si estende la copertura anche durante il trasporto, da una località all’altra, come segue:
1. Gli enti descritti in polizza sono assicurati anche durante il trasporto, purché effettuato con mezzi ed imballaggi adeguati.
2. L’indennizzo massimo è limitato per ciascun trasporto all’importo massimo di € 100.000,00
3. La Società indennizza il furto e la rapina su autoveicoli solo se il trasporto viene effettuato senza soste tra il luogo di partenza e quello di arrivo.
4. La Società non indennizza i danni derivanti da sequestro od altri atti sovrani.
5. Non sono indennizzabili danni estetici, da ruggine, ossidazione, rigature, screpolature, di rendimento e danni originati da cause preesistenti al trasporto.
6. In caso di incidente stradale al Contraente/l’Assicurato deve fornire tutte le evidenze alla Società per consentire la
rivalsa nei confronti del terzo responsabile del danno. In caso di assenza di tale documentazione, la Società applicherà una riduzione all’indennizzo pari al pregiudizio sofferto.
7. Sono coperti dalla presente clausola esclusivamente i trasporti effettuati in proprio, ogni altro tipo di trasporto effettuato da terzi resta escluso.
8. L’indennizzo sarà corrisposto sulla base del valore d’uso delle apparecchiature trasportate.
Art. 66 – Macchinari e/o impianti all’esterno dei locali (macchinario elettronico non portatile)
La garanzia è operante anche per le cose poste all’esterno dei locali, ma all’interno del recinto aziendale, a condizione che:
1. una persona sia incaricata di custodire la cosa assicurata detenendola indosso o a portata di mano;
2. la cosa assicurata che per le sue caratteristiche costruttive no può essere portata indosso o tenuta a portata di mano, sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempreché l’istallazione all’esterno dei locali sia consentita dalle norme di istallazione e di utilizzo previste dal costruttore.
La garanzia è prestata applicando lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e, relativamente ad atti dolosi ed eventi naturali, applicando lo scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.
Art. 67 – Movimentazione interna
A maggior precisazione di quanto indicato in polizza, la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli – anche se di proprietà od in uso all’Assicurato – sempreché i danni si siano verificati all’interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l’assicurato svolge la propria attività.
Art. 68 – Estensione a “ricostruzione archivi”
Con il presente articolo si procede a estendere la copertura prestata sui macchinari anche alle conseguenze dannose che un danno risarcibile sui macchinari assicurati possano accadere sui supporti che contengono i dati e i programmi, e sul loro contenuto di informazioni e istruzioni eseguibili, purché dovuti al medesimo evento (incendio, evento naturale, fumo, scoppio, ecc.). Sono indennizzabili i costi per le operazioni manuali e/o meccaniche necessarie ed indispensabili alla ricostruzione del contenuto degli archivi registrati su supporti dati.
Sono inoltre compresi i rimborsi dei costi di cui sopra, per danni materiali accaduti nella manipolazione materiale dei supporti dei programmi, anche quando non vi sia un danno ai macchinari che li contengono, avvenuti durante le operazioni di trasferimento dei supporti da un elaboratore ad un altro della medesima ubicazione di rischio, o durante la loro permanenza nei macchinari adibiti alla gestione di data (robot di archiviazione, unità di memoria a caldo, unità di stoccaggio e/o di back-up).
Sono escluse le seguenti spese:
a) di reperimento di informazioni (necessarie alla ricostruzione), da terzi;
b) di riprogettazione (programmi e dati);
c) di adattamento di linguaggi obsoleti presenti su supporti di back-up a quelli in uso all’assicurato al momento del sinistro;
d) di miglioramenti apportati ai programmi e ai dati;
e) di ricostruzione di archivi storici non più in uso all’Assicurato e non necessari nell’utilizzo anche saltuario nella propria attività oggetto della ragione sociale;
f) per l’acquisto/riparazione di macchinari di lettura dei supporti obsoleti non più in uso corrente (anche se di comunque utilizzati con uso saltuario);
g) per la ricostruzione di programmi e dati presenti nelle memorie (Ram) e/o presenti nell’unità di calcolo durante l’elaborazione; h quando l’origine del danno è un macchinario destinato alle telecomunicazioni.
La Società non risponderà per somme superiori a Euro 3.000.000,00, per uno o più sinistri e per anno, derivanti da danni materiali e diretti.
L’importo si intende assicurato a primo rischio assoluto cioè senza applicare la proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile. Per ciascun sinistro occorso sarà operante una franchigia, per la parte danni materiali e diretti, pari al 10% dell’importo del sinistro con il minimo di Euro 30.000,00.
SEZIONE 4 -NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 69 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi all’evento, per quei casi di presunta origine dolosa, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, file di log o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 70 – Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 1.500.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 71 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 72 – Determinazione del Danno
A) Xxxxx suscettibili di riparazione (danno parziale):
• per Macchinario Elettronico fisso (non portatile)
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
− fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
− la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più reperibili sul mercato, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in
vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.
• Per Macchinario Elettronico Portatile
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
− fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;
− la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio ed al rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie.
Relativamente alle parti che non sono più reperibili sul mercato, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.
B) Danni non riparabili (danno totale)
In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:
- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica.
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l’ubicazione del rischio.
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.
Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell’ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.
Art. 73 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 74 – Mandato dei Periti e/o degli incaricati della Società
I Periti e/o gli incaricati della Società devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 59 - Obblighi in caso di sinistro;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito alla Sezione 4 - Norme che Regolano la Gestione Sinistri, in particolare all’art. 72 - Determinazione del Danno;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilitá del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 75 – Onorari dei periti
La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dai propri Periti e/ Consulenti e le relative spese al fine di produrre prove, quantificazione del danno, informazioni ed ogni altro elemento, che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.
Art. 76 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.
Art. 77 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 78 – Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 79 – Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato, per quei casi per i quali è richiesta la denuncia alle Autorità competenti, dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga, inoltre, a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento dell’indennizzo medesimo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
UBICAZIONE DEL RISCHIO – RIEPILOGO SOMME ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL PREMIO
UBICAZIONE DEL RISCHIO | |
Ubicazione | Indirizzo |
1 | Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) |
2 | Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) |
3 | Xxx Xxxxx, 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) |
4 | Xxx xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) |
5 | Xxx xxx Xxxxx, 0 - Xxxx |
6 | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxx (XX) |
7 | Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) |
8 | Xxx xxx Xxxxx, 0/X - Xxxx |
9 | Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) |
10 | Xxx Xxxxxx Xxxx, 00 – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) |
11 | Via Xxxxxxxx Imparato, 198 – Napoli |
RIEPILOGO SOMME ASSICURATE - DETERMINAZIONE DEL PREMIO | |||
Descrizione | Valori da assicurare € | Tasso Lordo Annuo ‰ | Premio Xxxxx Xxxxx |
1) Macchinario elettronico (portatile) | € 1.395.000,00 | ||
2) Macchinario elettronico (non portatile) | € 37.305.000,00 | ||
3) Macchinario elettronico esterno (non portatile) | € 3.300.000,00 | ||
4) Ricostruzioni archivi | € 3.000.000,00 | ||
5) Maggiori costi | € 5.000.000,00 | ||
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno | € 50.000.000,00 |
Danni Materiali Diretti
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Limite di | |
in % sul danno | con il minimo / massimo | indennizzo | ||
Per tutti gli eventi salvo dove diversamente indicato | ====== | ====== | € 5.000,00 (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) | Somma assicurata per sinistro ed anno |
Macchinario elettronico ad impiego mobile | 10% | € 350,00 | ====== | € 30.000,00 per sinistro ed anno |
Danni elettrici | ====== | ====== | € 500,00 | € 500.000,00 per sinistro ed anno |
Spese di demolizione e sgombero | ====== | ====== | ====== | € 500.000,00 per sinistro ed anno |
Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre e convegni | Secondo causa | Secondo causa | Secondo causa | € 500.000,00 per sinistro ed anno |
Maggiori costi/Spese Extra | ====== | ====== | € 50.000,00 | Somma assicurata per sinistro e per anno massimo 90 giorni |
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx giornaliero | ====== | ====== | ====== | € 60.000,00 |
- Spese extra da interruzione di trasmissione | ====== | ====== | € 30.000,00 | € 1.000.000,00 per sinistro massimo 30 giorni |
Ricorso Terzi | ====== | ====== | ====== | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Rischio locativo (macchinario elettronico non portatile) | ====== | ====== | ====== | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Scioperi, tumulti e sommosse | ====== | ====== | € 3.000,00 | € 15.000.000,00 per sinistro ed anno |
Terrorismo | 10% | € 3.000,00 | ====== | € 5.000.000,00 per sinistro ed anno |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | ====== | ====== | € 100.000,00 | € 15.000.000,00 per sinistro ed anno |
Terremoto | ====== | ====== | € 100.000,00 | € 15.000.000,00 per sinistro ed anno |
Uragani, bufere, tempeste | ====== | ====== | € 100.000,00 | € 15.000.000,00 per sinistro ed anno |
Sovraccarico neve | ====== | ====== | € 100.000,00 | € 15.000.000,00 per sinistro ed anno |
Ghiaccio e gelo | ====== | ====== | ====== | € 500.000,00 per sinistro ed anno |
Colaggio di impianti automatici di estinzione | ====== | ====== | ====== | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Movimentazione interna | ====== | ====== | ====== | € 100.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 per anno |
Onorari dei periti | ====== | ====== | ====== | € 50.000,00 per sinistro ed anno |
Onorari tecnici esterni | ====== | ====== | ====== | € 50.000,00 per sinistro ed anno |
Furto, rapina, estorsione | 10% | € 5.000,00 (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) | ====== | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
Guasti cagionati dai ladri | ====== | ====== | ====== | € 20.000,00 per sinistro ed anno |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |