DISCIPLINARE D’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE
Allegato C)
DISCIPLINARE D’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE
OGGETTO: CONSULENZA LEGALE PER LA VALUTAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DERIVATO DI TIPO INTEREST RATE SWAP DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ……….. mese di ,
TRA
Il Comune di San Stino di Livenza, C.F. 83001230271, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile, ……………………………., incaricata con determinazione del segretario generale n. 265 del 20.05.2019, in rappresentanza del Comune medesimo, la quale agisce in quest’atto in nome e per conto della suddetta Amministrazione Comunale;
e
il ……………………………………….. nato a ……………………………. il ……………………
domiciliato in …………………………………….…….. C.F. ……………………………………..
P.ta IVA ………………………………….. che d’ora in poi sarà indicato semplicemente “Professionista”
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n. …. del ….. è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di consulenza, ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 (collaborazione autonoma occasionale), per la valutazione giuridica del contratto in strumenti finanziari derivati del Comune;
- che con medesimo atto sono state approvate le condizioni di incarico di cui al presente disciplinare;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
- che il presente incarico è stato aggiudicato in via provvisoria con verbale del ………..
e in via definitiva con determinazione n. ….. del ;
- che il Professionista dovrà operare nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Codice Civile (artt. 2229-2238) e del D.Lgs. 165/2001;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono tutte richiamate
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto una consulenza legale finalizzata all’emissione di un parere di valutazione giuridica del contratto IRS che il Comune di San Stino di Livenza ha in essere, per verificarne la congruità nonché, con riferimento al contratto oggetto di disamina, il supporto agli uffici nella valutazione del comportamento più conveniente in merito alla possibilità di aprire un contenzioso o andare a soluzioni stragiudiziali o nella modalità per proseguire correttamente nella gestione del contratto in essere.
Art. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico verrà svolto in regime di autonomia, senza vincolo di subordinazione ma in accordo col Responsabile del Procedimento e a supporto del Servizio Amministrativo- Contabile. La prestazione è di carattere personale. Il Professionista potrà avvalersi anche di terze persone, ma rimarrà comunque responsabile sotto tutti i profili nei confronti del Comune.
Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico; resta inteso che, ai sensi dell’art. 2235 del Codice Civile, il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Il parere dovrà essere consegnato entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, fatta salva la possibilità di consentire una proroga anche successivamente al termine indicato sulla base di motivate, comprovate ed imprevedibili esigenze risultanti da apposito provvedimento.
Dal momento della consegna degli elaborati conclusivi da parte del Professionista, il Responsabile del Procedimento ha 30 giorni di tempo per effettuare la relativa validazione, necessaria per la liquidazione del compenso.
Nel caso il Responsabile del Procedimento rilevi la necessità di richiedere integrazioni, correzioni o chiarimenti vari, il termine di cui sopra sarà sospeso e ricomincerà a decorrere dal momento in cui tali integrazioni saranno state debitamente fornite.
Art. 3 – COMPENSO
Il compenso è stabilito in Euro , oltre all’IVA e agli oneri previdenziali di legge e sarà corrisposto alla conclusione dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Art. 4 – PENALI
Qualora la presentazione del parere venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente al Professionista oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, salvo i casi di forza maggiore, pari all’uno per mille del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi i 30 giorni oppure il Professionista non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel presente disciplinare o dalle norme generali e particolari vigenti, il Comune può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 5 del presente disciplinare.
Art. 5 – IPOTESI DI RISOLUZIONE
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna della documentazione non giustificato e non autorizzato, superi i 30 giorni.
In caso di risoluzione si applicano le disposizioni del Codice Civile. L’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che il Professionista possa pretendere compensi e indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto, in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 6 – RECESSO
Ad entrambe le parti è concessa la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da calcolarsi dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa mediante raccomandata A.R. o PEC.
Il Professionista avrà diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro svolto, ad esclusione del mancato guadagno.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, si intendono conosciute e accettate da parte del Professionista tutte le condizioni del presente disciplinare, dell’avviso pubblico e di ogni documentazione inerente; queste si devono pertanto intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice Civile.
Nel caso di discordanza o di incongruenza nelle disposizioni della documentazione di gara, prevale il disciplinare di incarico.
Art. 8 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI
Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo Professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 9 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31 gennaio 2019, e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30 gennaio 2014. La violazione degli
obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Art. 10 – CONTROVERSIE E FORO GIURIDICO
Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Pordenone.
Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR 26/04/1986, n. 131 e s.m.i, precisando che le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro in atto, oggetto del presente contratto.
Il Comune garantisce al Professionista consenziente che il trattamento dei dati personali dello stesso, derivante dal rapporto di lavoro in atto, avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.
San Stino di Livenza,
IL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
IL PROFESSIONISTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Professionista approva specificatamente gli artt. 2,4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente disciplinare.
IL PROFESSIONISTA