Ministro del Turismo
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Entrata - 4. PROTOCOLLO - GABINETTO DEL MINISTRO Prot. n.0003462/22 del 09/03/2022
Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” e, in particolare, l’articolo 16 che ha disposto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale” con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” e, in particolare, l’articolo 4 che ha incrementato il Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di 100 milioni di euro per l’anno 2022;
CONSIDERATE le finalità indicate dalla citata norma di rango primario, anche con riferimento alle positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate e ritenuto, per un più efficace perseguimento dei predetti scopi, di tenere conto, oltre che degli atti di indirizzo del Ministro del turismo, degli indirizzi resi dalle Commissioni parlamentari competenti e della programmazione di ENIT avente ad oggetto specifici progetti strategici per il miglioramento della qualità e dello sviluppo dell’offerta dei servizi turistici e ricettivi, nonché, del supporto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’individuazione, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di interventi da realizzare nei territori da finanziare per la valorizzazione e promozione del turismo;
RITENUTO che, prima di provvedere all’assegnazione delle risorse, occorra fornire, con il presente decreto, criteri utili per la loro ripartizione;
DECRETA
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente decreto reca le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate:
a. sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (di seguito, Fondo di parte corrente);
b. sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (di seguito, Fondo di contro capitale).
Art. 2
(Finalità e obiettivi del Fondo di parte corrente)
1. Le risorse del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono finalizzate alla realizzazione e razionalizzazione di interventi, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tesi ad ottimizzare l'attrattività e la promozione turistica sul territorio nazionale e a sostenere gli operatori del settore attenuando gli effetti di situazioni di crisi, ivi compresa quella legata alla pandemia da covid-19, rilanciando le attività dei comparti turistici e garantendo i relativi livelli occupazionali.
2. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 1 sono impiegate per raggiungere i seguenti obiettivi:
a. adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, finalizzate a valorizzare le potenzialità dei comparti turistici di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, da concentrare in favore degli operatori maggiormente colpiti nell'ordinario svolgimento delle attività produttive e lavorative;
b. incentivi in grado promuovere lo sviluppo di specifici segmenti del mercato del turismo, anche in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicate al settore turistico
c. misure di tutela temporanea dei lavoratori del settore turistico, in coerenza con il quadro normativo generale;
d. promozione di politiche e di interventi per lo sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e su specifici comparti turistici, con effetti favorevoli sulle categorie produttive e sociali coinvolte, anche avvalendosi dell’attività di ENIT;
e. interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso percorsi di istruzione professionale o universitari.
Art. 3
(Finalità e obiettivi del Fondo di conto capitale)
1. Le risorse del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono finalizzate alla realizzazione di investimenti volti ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.
Art. 4
(Ripartizione delle risorse del Fondo di parte corrente)
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro del turismo adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del Fondo di parte corrente da destinare al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 2, tenendo conto:
a. di specifiche e contingenti esigenze degli operatori economici dei comparti turistici;
b. dell’esigenza di valorizzazione e di rilancio di specifici settori turistici:
c. di eventuali situazioni emergenziali dovute e crisi sistemiche o settoriali;
d. dell’esigenza di tutela dei lavoratori e degli addetti del settore turistico;
e. dell’esigenza di intervenire per favorire il riequilibrio dei vari comparti del settore turistico;
f. dei contenuti e delle finalità di indirizzo parlamentare espresse nelle forme di apposita risoluzione approvata dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.
2. La quota residua delle risorse del fondo di parte corrente è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all’art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Fino al termine dell’esercizio finanziario, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, possono essere adottati atti di diversa distribuzione delle risorse, rispetto a quanto stabilito dall’atto di programmazione di cui al comma 1, tra le finalità consentite dalla legge.
4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al riparto e all’assegnazione delle risorse del fondo, tenuto conto di quanto stabilito con l’atto di programmazione, nonché all’utilizzo delle residue risorse del Fondo di parte corrente, comunque da destinare alle finalità di cui all’art. 1, comma 386 della legge n. 234 del 2021.
Art. 5
(Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale)
1. Per la realizzazione degli interventi del Fondo di conto capitale, entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto, il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del fondo, stabilendo una apposita quota da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli investimenti di cui al comma 3. L’atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonchè tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente. La quota residua delle risorse del fondo di parte capitale è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Con il medesimo accordo di cui al comma 2 sono individuati gli interventi da realizzare, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l’indicazione dei soggetti attuatori, dei codici unici di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dei cronoprogrammi procedurali, e sono definite le fonti di finanziamento. A tal fine, per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del presente comma, le risorse finanziarie rese disponibili a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 368 della legge n. 234 del 2021 concorrono in misura non superiore ad un terzo dell’importo complessivo occorrente per la realizzazione dell’investimento. Per la restante parte gli oneri per la realizzazione dei predetti interventi sono a carico di risorse finanziarie pubbliche
o private, rese disponibili dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l’intervento di finanziarie regionali o mediante l’impiego di fondi comunitari a ciò destinati, ovvero di risorse finanziarie provenienti da operatori economici privati, nel caso in cui si intenda realizzare l’intervento mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.
4. Nell’Accordo di cui al comma 2 sono altresì individuati ulteriori interventi rispetto a quelli finanziabili con le risorse del Fondo di conto capitale disponibili, al fine di poterli eventualmente realizzare in caso di economie o di revoca dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dal perfezionamento dell’accordo di cui al comma 2, il Ministro del turismo adotta, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano degli investimenti, recante l’elenco degli interventi finanziati, i soggetti attuatori, i codici unici dei progetti, i cronoprogrammi, le fonti di finanziamento ed i relativi obiettivi.
6. Con uno o più provvedimenti del Segretario generale del Ministero del turismo, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo di conto capitale alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo gli importi stabiliti nell’Accordo di cui al comma 2 e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del Piano degli investimenti, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.
8. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell’opera o non corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma contenuto nel decreto di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati.
Art. 6 (Relazione annuale)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall’anno 2023, il Ministro del turismo presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 aprile, una relazione annuale sull’attività svolta e sull’impiego delle risorse a valere sui fondi di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, il Ministro del turismo emana l’atto di programmazione di cui all’articolo 4, comma 1, entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, tenendo conto anche degli atti di indirizzo parlamentare nelle more adottati.
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse del Fondo di parte corrente e del Fondo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono iscritte, rispettivamente, sui capitoli 2025 e 7115 del centro di responsabilità Segretariato generale dello stato di previsione del Ministero del turismo.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.
IL MINISTRO DEL TURISMO
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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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