Contract
D I
C O M U N E V I C E N Z A
Servizi Sociali
Contrà Busato 19 – 36100 Vicenza
Tel. 0000.000000 - Fax 0000.000000 - email: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
ACCORDO DI ACCREDITAMENTO ALL'ALBO FORNITORI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLE PROGETTUALITÀ DEFINITE NELL’AMBITO DELLA PRESA IN CARICO SOCIALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (VOUCHER SOCIALI) 2021-2023
In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20/03/2019 sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento di soggetti erogatori di prestazioni a supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà e l’erogazione di voucher sociali a supporto delle progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà.
Il Comune di Vicenza rappresentata ai fini del presente atto dal dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali
E
Il Soggetto gestore Coop./Ass./Azienda/
, Via , codice fiscale/partita IVA rappresentata ai fini del presente atto dal/dalla Sig./sig.ra
, con sede legale in
, nella
sua qualità di rappresentante legale (di seguito definito soggetto accreditato)
Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.
PREMESSO CHE
• la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l’esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;
• la Regione del Veneto ha fissato i limiti massimi per l’erogazione dei voucher sociali con i seguenti atti:
• DGR 1106 del 30 luglio 2019 “Finanziamento progettualità finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per il sostegno all'abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all'interno di un progetto personalizzato di presa in carico - Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) prosecuzione ed estensione della sperimentazione a tutti i comuni della Regione”;
• DGR 442 del 07 aprile 2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del
virus Covid-19”;
• DGR n. 1143 del 31 luglio 2018 Piano regionale di contrasto alla povertà;
• il Comune di Vicenza è stato individuato quale capofila per l’ambito del distretto est AULSS 8 “Berica” per le seguenti progettualità:
Programma Operativo Nazionale AV3 “Sia”, convenzione di sovvenzione (al punto 3.2 Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati)
• Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso 1/2019, progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS)
• Programma Operativo Nazionale AV4 “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 e del Programma Operativo I FEAD 2014-2020 XXX x. 0000XX00XXX000 xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx
• Gestione Fondo Povertà, decreto interministeriale n. 2056 del 18/05/2018
Dato atto che inoltre il Comune di Vicenza è capofila per il Progetto RIA – Regione del Veneto, con il coinvolgimento esteso a tutti i Comuni del distretto Est dell’AULSS 8 “Berica”;
Vista la determinazione del Comune di Vicenza n. con cui è stato
approvato/aggiornato l’Albo dei soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e che sono stati valutati ammissibili dal Responsabile del Procedimento e quindi accreditati,
e che il/la (Soggetto gestore Coop./Ass./Azienda/)
risulta accreditata per le tipologie di
prestazione selezionate:
□ attività di formazione a competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro;
□ attività di formazione a competenze tecnico professionali specifiche per l’accesso al lavoro;
□ servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età pre scolare;
□ servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età scolare;
□ voucher sociali a sostegno del reddito delle famiglie per l’acquisto di beni di prima necessità;
Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato “ACCORDO D’ACCREDITAMENTO“
fra il Comune di Vicenza e il/la (Soggetto gestore Coop./Ass./Azienda/)
, come sopra rappresentati,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Comune di Vicenza ed il soggetto accreditato rispetto all’erogazione delle prestazioni come indicato in premessa.
Il presente Accordo, per la particolarità del modulo organizzativo, come sopra
indicato, è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità di voucher prestazionali.
Art. 2
Il Soggetto accreditato dichiara:
a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle Linee Guida e nel bando di accreditamento che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati;
c) di disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall’espletamento del servizio. Di essere responsabile nei confronti del Comune di Vicenza dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’accordo. E’ altresì, responsabile nei confronti del Comune di Vicenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione dell’accordo, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. Di mantenere il Comune di Vicenza e i servizi sociali dei Comuni dell’ambito e dei Comuni partner del progetto RIA, sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’organizzazione accreditata si impegna
• ad osservare tutte le disposizioni previste dall’avviso e dal presente accordo;
• a mantenere i requisiti generali e di idoneità tecnica-organizzativo – gestionale- professionale e di personale per l’erogazione di prestazioni per le quali è accreditato ed ad osservare tutte le disposizioni previsti dalla normativa vigente in materia;
• a erogare il servizio tramite voucher agli utenti dell’intero ambito territoriale che ne facciano richiesta e che siano in possesso di voucher sociali per lo specifico servizio, autorizzati dal Comune di Vicenza, senza discriminazione o selezione alcuna, pena l’esclusione dall’albo dei soggetti accreditati;
• a collaborare con il servizio sociale inviante;
• di assolvere il debito informativo, nei confronti del Comune di Vicenza nel rispetto degli impegni assunti contestualmente all’accreditamento in merito a modalità e scadenze stabilite per l’invio della documentazione relativa alla prestazione;
• a non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditata;
• a comunicare entro 7 giorni dal cambiamento al Comune di Vicenza ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
• a comunicare entro 7 giorni al Comune di Vicenza ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi;
• ad individuare nella persona di (nome e cognome),in qualità di Coordinatore del servizio accreditato, il soggetto di riferimento nei rapporti con il Comune di Vicenza, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni del nominativo individuato ed ad inoltrarne al RUP entro 15 giorni dalla variazione;
• a rispettare criteri, i tempi e le modalità di attivazione ed erogazione del servizio, come definito dalle Linee Guida e dal bando;
• a comunicare entro un mese dall’attivazione le informazione sulla frequenza del beneficiario, correlato dai fogli firma comprovanti la presenza/partecipazione (lì dove di pertinenza) e comunque di riferire entro 15 giorni su richiesta del servizio sociale e una relazione finale dell’intervento a conclusione del servizio;
• a garantire l’immediata comunicazione scritta al Servizio Sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere significativo e/o straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell’intervento;
• a fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all’andamento qualitativo e quantitativo del servizio ed a collaborare garantendo la partecipazione del personale a incontri periodici di verifica sul progetto e gestione caso (lì dove pertinente);
• ad accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dall’ambito territoriale del Comune di Vicenza per le prestazioni rese ai soggetti in regime di voucher;
• ad inoltrare annualmente al Comune di Vicenza entro il 31/12 di ogni anno una relazione consuntiva sulle attività e l’organizzazione del servizio accreditato;
• a fornire all’utente adeguato materiale informativo del servizio (orario, segreteria, referenti, modalità di contatto);
• ad accettare che il titolare del voucher, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un’altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Tale cambiamento è attuabile solo nel caso in cui il titolare del voucher abbia revocato per iscritto il proprio consenso all’erogazione del servizio;
• a inviare mensilmente ai servizi sociali fatture/ricevuta delle prestazioni erogate, intestate al beneficiario (o al genitore se minorenne), allegando n. 1 copia di ciascun modulo mensile di rilevazione degli interventi debitamente e correttamente compilato - secondo la modulistica fornita - o documentazione comprovante l’erogazione della prestazione fornita. Le fatture/ricevute non accompagnate dalla documentazione richiesta non verranno liquidate, Le fatture/ricevute dovranno pervenire al Comune di Vicenza entro il 15° giorno del mese successivo alla prestazione.
Il Comune di Vicenza:
• invierà con congruo anticipo all’ente accreditato l’elenco dei nominativi dei beneficiari autorizzati e la modulistica per la certificazione della prestazione;
• può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità dei servizi garantiti attraverso il voucher sociale; A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni;
• in caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni per causa imputabile al soggetto accreditato, il valore del voucher sarà ridotto in
misura proporzionale alle prestazioni erogate;
• sulla base dell’esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalle Linee Guida e di acceso ai titoli sociali – voucher e da bando, si riserva la facoltà di sospendere e revocare l’accreditamento;
• per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o al Comune di Vicenza, quest’ultimo sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dall’accordo senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
Art. 3
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023, eventualmente rinnovabile.
Ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni da parte del soggetto accreditato.
Detta rinuncia comporta l’automatica cancellazione dall’Albo delle Agenzia accreditata.
Art. 4
Il pagamento del voucher sarà intestato al beneficiario con quietanza al soggetto accreditato, dietro invio della copia della regolare fattura/ricevuta e della relativa documentazione, intestata al beneficiario e inviata al Comune di Vicenza, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Art. 5
Il Presente Accordo può essere risolto dal Comune di Vicenza nelle seguenti fattispecie:
• gravi violazioni degli obblighi, previsti dal presente Accordo e nei criteri di accreditamento indicati nelle linee Guida e nel Bando di accreditamento, da parte dell’organizzazione accreditata;
• impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte dell’organizzazione accreditata e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
• la reiterata omissione/violazione di quanto specificato nell’art. 2;
• esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del Comune di Vicenza e mancata collaborazione all’attività di controllo e verifica;
• mancata attivazione e/o rispetto della tempistica di attivazione degli interventi richiesti non giustificabile per n. 3 volte in un anno solare;
Qualora vengano verificate gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco/Albo; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire puntuali spiegazioni in merito.
L’Accordo è automaticamente risolto in caso di fallimento dell’Ente accreditato.
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. oppure inviata tramite posta certificata a xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui ripristinare i requisiti carenti. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell’organizzazione
accreditata, entro i termini prescritti, comporterà la cancellazione dall’Albo Pubblico dei soggetti accreditati.
Art. 6
Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Accordo si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.
Art. 7
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. l’accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
L’accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Accordo con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
SOTTOSCRIVONO
L’Accordo di accreditamento per le tipologie di prestazioni evidenziate
🞎 attività di formazione a competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro;
🞎 attività di formazione a competenze tecnico professionali specifiche per l’accesso al lavoro;
🞎 servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età pre scolare;
🞎 servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età scolare;
🞎 voucher sociali a sostegno del reddito delle famiglie per l’acquisto di beni di prima necessità;
a favore di soggetti residenti nell’ambito territoriale citato in premessa che ne richiederanno le prestazioni attraverso la presentazione del voucher sociale assegnato agli stessi.
Letto, confermato e sottoscritto
Vicenza ,
Il legale rappresentante di Il Direttore Servizi Sociali
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx