Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici.
Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici.
Modello 3223 – Ed. 01.07.2014
Il presente FascIcolo InFormatIvo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
deve essere consegnato al contraente prIma della sottoscrIzIone del contratto.
prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota Informativa.
Divisione
Div
Unipolsai assicurazioni s.p.a. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
UnipolSai Attività Smart
Ed. 01.07.2014
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A. INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 9
1 - Informazioni generali 2 di 9
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 9
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 di 9 GLOSSARIO 3 di 9
3 - Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 6 di 9 4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6 di 9
5 - Aggravamento o diminuzione del rischio 7 di 9
6 - Premi 7 di 9
7 - Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate 7 di 9
8 - Rivalse 7 di 9
9 - Dirito di recesso 7 di 9
10 - Prescrizione e decadenza dei diriti derivanti dal contrato 8 di 9
11 - Legge applicabile al contrato 8 di 9
12 - Regime fiscale 8 di 9
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 8 di 9
13 - Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo 8 di 9
14 - Reclami 8 di 9
15 - Arbitrato 9 di 9
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
A. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 2 di 21
B. NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI 6 di 21 COMBINAZIONI DI ASSICURAZIONE 6 di 21
1. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 6 di 21
2. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI 11 di 00
X. XXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00 di 21
3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 16 di 21
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 19 di 21
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diriti 2 di 3
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INFORMATIVA COMMERCIALE
PAGINA
Informativa sul tratamento dei dati personali del Cliente
per comunicazioni commerciali 2 di 2
Modello 3223
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
1 NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assi- curazione danni “UnipolSai Attività Smart” (Re- golamento Isvap n. Σ⎝ del 2ð maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazio- nidella garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione con- tenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’at- tività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facen- te parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111
- telefax: 051.375349
- siti internet:
xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
- indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pub- blicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I del- l’Albo delle Imprese di Assicurazione pres- so l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimonia- le dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, rela- tivo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
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NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.
• Addetti: sono i Prestatori di Lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipa- no allo svolgimento dell’Attività esercitata.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è pro- tetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: il contratto con cui la Socie- tà, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
• Attività esercitata: attività artigianale o commerciale svolta dall’Assicurato e dichia- rata nella Scheda di Polizza.
Per attività artigianale si intende: produzio- ne, lavorazione e/o installazione e/o manu- tenzione e/o riparazione compresa vendita dei beni riferiti alla voce merceologica di- chiarata.
Per attività commerciale si intende: la ven- dita al dettaglio di beni compreso lo svolgi- mento di attività complementari, sussidia- rie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’attività stessa.
• Apparecchiature: le macchine, le attrezza- ture e gli apparecchi elettrici e elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all’esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente pro- gettate/strutturate per il funzionamento all’aperto.
• Beni: il Fabbricato e il relativo Contenuto at- tinente l’Attività esercitata.
• Combinazione di assicurazione: è il tipo di copertura assicurativa a pacchetto, scelta dal Contraente, come risultante dalla Sche- da di Polizza.
• Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprendito- riale, commerciale, artigianale o professio- nale eventualmente svolta (Art. 3 del D.Lgs. 206/2005 “Codice del consumo”).
• Contenuto: sono i Beni che si trovano nel Fabbricato, quali:
- macchinari e attrezzature: in genere, com- presi mezzi di trasporto e traino esclusi quelli iscritti al P.R.A., distributori automa- tici anche esterni, impianti che non rientra- no nel novero di quelli al servizio del Fab- bricato;
- arredamento: in genere, compreso il mobilio;
- Apparecchiature: compresi i programmi in licenza d’uso;
- merci: materie prime, prodotti semilavo- rati e finiti, imballaggi, scarti e materiali di consumo. Se sono oggetto dell’Attività esercitata sono compresi i veicoli a moto- re iscritti al P.R.A. e quanto detenuto per riparazione e lavorazione;
- enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettro- nici;
- Valori fino a € 2.500;
- oggetti e effetti personali degli Addetti.
Sono esclusi i Preziosi.
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicu- razione.
• Documenti personali: patente di guida, car- ta d’identità, passaporto, porto d’armi, tes- sere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di pagamento.
• Esplodenti: sono le sostanze e i prodotti che:
- a contatto con l’aria o con l’acqua, in condi- zioni normali, danno luogo a Esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica;
- rientrano nella definizione di prodotto Esplodente all’art.83 del X.X. x.000 xxx
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NOTA INFORMATIVA
6/5/1940 e successive modifiche ed inte- grazioni.
• Esplosione: è lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
• Fabbricato: è la costruzione edile (o una sua porzione) – unitaria o in più corpi separati - comprese tutte le strutture, le installazioni e gli Impianti fissi al servizio del Fabbricato, siti nella stessa ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, in cui si svolge l’Attività esercitata, comprese le recinzioni, i cancelli, le pavimentazioni esterne e le tettoie.
Sono esclusi:
- il terreno;
- le piante e gli alberi da giardino;
- i fabbricati in costruzione.
Le garanzie sono operanti a condizione che la costruzione edile sia interamente costrui- ta in cemento armato, laterizi, pietra, con- glomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetroce- mento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
• Fenomeni atmosferici: è l’azione diretta e immediata di precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l’urto di cose traspor- tate, crollate e abbattute, purché gli eventi dannosi si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze.
• Fissi e infissi: sono i manufatti per la chiu- sura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramen- ti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmen- te ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura.
• Franchigia: è la parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifra fissa.
• Furto: è l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
• Implosione: è l’improvviso cedimento di cor- pi cavi per un eccesso della pressione ester- na rispetto a quella interna.
• Impianti del Fabbricato: le macchine, gli ap- parecchi e gli impianti elettrici ed elettronici
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NOTA INFORMATIVA
di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
• Incendio: è la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propa- gare.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di Sinistro.
• Infiammabili: sono considerati infiammabili:
- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas com- bustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponi- bili che generano ossigeno;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si consi-
derano:
- gli infiammabili contenuti in serbatoi com- pletamente interrati;
- gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -Allegato V.
• IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicu- razioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Massimale: è la somma indicata nella Sche- da di Polizza che rappresenta il limite massi- mo di Risarcimento in caso di Sinistro.
• Materiali incombustibili: sono considerati non combustibili:
- cemento e cemento armato;
- pietre, vetro, laterizi, metalli;
- pannelli sandwich (ad eccezione di quelli ri- vestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
- altri materiali che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a fiamma né a reazio- ne esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
• Merci speciali: celluloide, espansite, schiu- ma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imbal- laggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del pro- dotto finito.
• Polizza: tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
• Premio: la somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicu- razione.
• Prestatore di Lavoro: è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale nell’am- bito del D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) per lo svolgimento dell’Attività descritta nella Scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile.
• Preziosi: gioielli, pietre preziose, perle, og- getti anche parzialmente in oro e platino.
• Primo Rischio Assoluto: è la forma di As- sicurazione in base alla quale la Società ri- sponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei Beni assicurati, senza la riduzione pro- porzionale dell’Indennizzo prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.
• Rapina: è l’appropriazione di un bene mo- bile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso al- tre persone.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vin- colo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
• Risarcimento: la somma dovuta a terzi dalla Società in caso di Sinistro
• Rischio: la probabilità che si verifichi il
Sinistro.
• Scoppio: è l’improvviso dirompersi di conte- nitori a causa dell’eccessiva pressione inter- na di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si conside- rano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola (“colpo d’ariete”).
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
• Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Somma assicurata: è la somma indicata nel- la Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
• Valore al momento del Sinistro: è il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’In- dennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.
• Valore a nuovo: è il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si sti- mano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
- per rimpiazzare i Beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
• Valori: denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altri documenti che rappresentano Valori, perti- nenti l’Attività esercitata o di uso personale degli Addetti.
• Vetri: gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, ta- voli, banchi, mensole).
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NOTA INFORMATIVA
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraen- te e la Società di escludere il tacito rinnovo. Avvertenza: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunica- ta dalla parte recedente all’altra parte con telefax o con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 6 “Proroga dell’Assi- curazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità” delle Norme che regolano il contratto in generale.
Σ. Coperture assicurative offerte – Limita- zioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- Responsabilità Civile. Garantisce l’Assicu- rato, se civilmente responsabile, di quan- to tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali involontariamente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell’Attività esercitata, con la possibilità di estendere la copertura alla responsabilità per infortuni subiti dai pro- pri Prestatori di Lavoro e a varie altre ipo- tesi, secondo quanto indicato alla Sezione “1. Responsabilità Civile” delle Condizioni di Assicurazione.
- Incendio e altri danni materiali (acquista- bile solo in abbinamento a Responsabilità Civile). Garantisce il Fabbricato in cui si svolge l’Attività esercitata e ciò che con- tiene contro il Rischio di Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione, Scoppio e altri nu- merosi eventi, con possibilità di includere altresì i danni ai Beni assicurati cagionati da atti vandalici e dolosi e i guasti cagiona- ti da ladri, il tutto secondo quanto indicato alla Sezione “2. Incendio e altri danni ma- teriali” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la ridu- zione o il mancato pagamento dell’Indenniz- zo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto agli Artt.
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NOTA INFORMATIVA
“1.1.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)”, “1.1.2 Terzietà”, “1.2.1 Responsabilità Civile ver- so Prestatori di Lavoro (RCO)”, “1.3 Esclusioni”, “1.4 Servizi ai veicolI”, “1.5 Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile”, “2.1.1 In- cendio e altri danni materiali”, “2.2.1 Atti vanda- lici e dolosi” e “2.4 Esclusioni”. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle singole Sezio- ni per gli aspetti di dettaglio.
Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del se- condo comma dell’Art. 1901 Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dall’ “Art. 2 Decorrenza della garanzia” e “Art. 11 Frazionamento del Premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: alle coperture assicurative so- pra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, nonché Franchigie (espresse in cifra fissa) che possono com- portare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto pre- visto nelle Condizioni di Assicurazione delle suddette Sezioni e nella Scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione dell’Assicurazione.
Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 1.000, Franchigia pari a Euro 300, Indennizzo/ Risarcimento corrisposto Euro 700.
Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 2.500, Indennizzo corrisposto Euro 2.500.
Nella garanzia Responsabilità Civile, in caso di superamento del limite di n°3 Addetti effettivi al momento del Sinistro, il Risarcimento viene ridotto proporzionalmente; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.5 “Norme che regolano l’Assicurazio- ne Responsabilità Civile”.
g. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indenniz- zo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’ “Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Ri- schio” delle Condizioni di Assicurazione.
⎝. Aggravamento e diminuzione del Rischio L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del di- ritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua ridu- zione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comu- nicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’ “Art. 4 Aggravamento del Rischio” e “Art. 5 Diminuzione del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione dell’Attività svolta dall’Assicurato rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagiona- bili ad altri (garanzia Responsabilità Civile) e/o ai Beni assicurati (garanzia Incendio e altri danni materiali). A titolo esemplificati- vo si dichiara in Polizza l’attività di vendita al dettaglio di “Serramenti metallici” per poi mutarla in produzione di “Serramenti metal- lici”, o viceversa.
ð. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è an- nuale.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’Intermediario.
Il Premio annuo può essere frazionato in rate
mensili con addebito diretto su conto corren- te tramite procedura automatica (previo pa- gamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese
- del Premio annuo lordo all’atto del perfezio- namento del contratto).
In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula e successivamente ad ogni sca- denza annuale.
L’eventuale frazionamento è indicato nella Scheda di Polizza.
Avvertenza: Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto.
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la du- rata annuale (Art. 1899, 1° comma, del Codice Civile).
\. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate
Le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, i limiti di Indennizzo/Risarcimento espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale; per gli aspetti di mag- giore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’ ”Art. 9 Indicizzazione” delle Condizioni di As- sicurazione.
8. Rivalse
Avvertenza: Relativamente a quanto paga- to la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sen- si e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate all’Art. “2.5 Norme che regolano l’Assicurazione Incendio e altri danni materiali” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Diritto di Recesso
Avvertenza: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui
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NOTA INFORMATIVA
all’ ”Art. 7 Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale il Contraente ha comunque facol- tà di recedere, solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, 1° com- ma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all’ Art. 6 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di As- sicurazione e sconto per poliennalità” delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i di- ritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il di- ritto si fonda.
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all’Assicu- rato o ha promosso contro questo l’azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Si- nistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimen- to o la sua riduzione ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla Legge Italia- na se il Rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assogget- tare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme impera- tive nazionali e salva la prevalenza delle di- sposizioni specifiche relative alle assicura- zioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
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NOTA INFORMATIVA
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicu- razione sono a carico del Contraente.
Il Premio è soggetto all’imposta sulle assicu- razioni secondo l’aliquota del 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket) attualmente in vigore per le garanzie di Incendio e Respon- sabilità Civile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1Σ. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo Avvertenza: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’Intermediario entro 10 giorni dall’avveni- mento o da quando ne è venuto a conoscen- za. Le spese per la ricerca del danno nella garanzia Incendio e altri danni materiali sono a carico della Società entro i limiti previsti all’Art. 2.1.1 “Incendio e altri danni materiali” lettera l) “Spese di ricerca e ripristino”. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera pro- cedura liquidativa si rinvia a quanto previsto alle “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” delle Condizioni di Assicurazione.
1g. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto con- trattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, in- dirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unio- ne Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxx- se (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro neltermine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Uten- ti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, co- gnome e domicilio del reclamante (con even- tuale recapito telefonico), individuazione dei
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve de- scrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di set- tore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adi- re l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la riso-
luzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competen- te, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
1⎝. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal con- tratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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NOTA INFORMATIVA
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
A
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Se l’Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto al- l’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Decorrenza delle garanzie L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la rata sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. Σ Pagamento del Premio
I Premi devono essere pagati presso l’inter- mediario al quale è assegnata la Polizza op- pure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E’ fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’Art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.
Art. g Aggravamento del Rischio L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
In caso sia comunicato dall’Assicurato/Con- traente un aumento del numero di Addetti oltre i tre, le coperture assicurative avranno effetto fino alla scadenza della prima annua- lità in corso.
Art. ⎝ Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicura- to o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al re- lativo diritto di recesso.
Art. ð Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità Qualora il contratto venga stipulato con taci- to rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con telefax o con lettera racco- mandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.
Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’Assicurazione è stipu- lata per una durata inferiore, il periodo di As- sicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione del- la riduzione tariffaria percentuale indicata in Scheda di Polizza. Pertanto, ai sensi dell’Art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il con- tratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di reces- so dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
anticipo dal contratto e dovrà attendere la na- turale scadenza. Il Premio esposto nella Sche- da di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Art. \ Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Inden- nizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.
La relativa comunicazione deve essere data tramite telefax o lettera raccomandata e di- venta efficace:
• con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
• dalla data del timbro di spedizione se in- viata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Re- cesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.
Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della rela- tiva quietanza non potranno essere interpre- tati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.
Art. 8 Titolarità dei diritti nascenti dalla Po- lizza
Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza.
Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liqui- dazione dei danni. L’accertamento e la liquida- zione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.
In ogni caso l’Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Xxxxxxx può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell’interesse assicurato o con il loro consen- so.
Art. 9 Indicizzazione
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3%
ad ogni rinnovo annuale. Non sono soggette ad adeguamento le Franchigie.
Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione de- vono essere provate per iscritto e risultare da un apposito documento sottoscritto dal Con- traente e dalla Società.
Art. 11 Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento fra- zionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed im- pregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.
Art. 12 Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.
(operante se selezionata nella Scheda di Po- lizza il frazionamento mensile)
La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Pre- mio, la procedura di seguito descritta.
1. Adesione al servizio di pagamento men- sile del Premio SEPA Direct Debit
1.1. La Società consente che il Premio an- nuale convenuto venga pagato dal Con- traente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indi- cate ai punti successivi.
1.2. All’atto del perfezionamento del con- tratto assicurativo, il Contraente dovrà
(i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodi- cesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascu- na, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnova- to, sottoscrivendo apposito mandato
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzan- do quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
1.3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
1.4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l’emissione dell’atto di quietanza:
«Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx. Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
Tale messaggio sarà inviato dalla Socie- tà:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].
2. Mancato addebito del pagamento di Premi
2.1. Entro dieci giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comuni- cherà alla Società l’eventuale mancato addebito dell’importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
2.2. In tal caso la Società provvederà conte- stualmente a notificare al Contraente l’esito negativo del pagamento e la con- seguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messag- gio con le modalità indicate al punto 1.4.:
«L’addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/ xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pa- gamento. UnipolSai Xxx.xx».
Σ. Revoca/modifiche del servizio di adde- bito S.D.D.
3.1. Per consentire il buon esito delle dispo- sizioni di addebito e il regolare paga- mento del Premio, il Contraente si im-
pegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventual- mente disposte dallo stesso.
3.2. In caso di sostituzione del contratto as- sicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sosti- tutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D..
3.3. ln caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio: «Co- munichiamo cessazione/sostituzione poI n0 xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
3.4. In caso di revoca del servizio di addebito
S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indica- te al punto 1.4., il seguente messaggio:
«Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamen- to del Premio a decorrere da GG/mm/ AAAA. UnipolSai Xxx.xx».
3.5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio dì addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l’Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optan- do fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l’Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..
Il Contraente deve autorizzare espressa- mente la Società alla trasmissione di comu-
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
nicazioni contrattuali e di servizio all’indi- xxxxx di posta elettronica o al numero di cel- lulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 1Σ Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente re- golato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
B
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
Combinazioni di assicurazione
Le possibili Combinazioni di assicurazione acquistabili a scelta del Contraente sono le seguenti:
Combinazione di assicurazione | Coperture assicurative | ||
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) | INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI | ATTI VANDALICI E DOLOSI | |
A | SI | NO | NO |
B | SI | SI | NO |
C | SI | SI | SI |
Ad ognuna delle suddette combinazioni è possibile abbinare la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.
1. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
1.1 Garanzia base
1.1.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) La Società, entro il Massimale e i limiti indi- cati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o dete- rioramento di cose, derivanti dallo svolgimen- to dell’Attività esercitata, compresi:
a) Proprietà dei Fabbricati
I danni derivanti dalla proprietà dei Xxxxxx- cati, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo:
• i danni derivanti dalla proprietà di giardi- ni e alberi di pertinenza del Fabbricato;
• il Rischio della committenza dei lavori di manutenzione, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e inte- grazioni;
• i danni da fuoriuscita liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizio- namento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del Fabbricato, esclusi i danni riconducibili a corrosione,
usura, umidità e stillicidio.
Sono esclusi i danni riconducibili a insalu- brità dei locali.
b) Garanzia Postuma esecuzione lavori
I danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori di installazione, rifornimento, ma- nutenzione e riparazione.
La garanzia è valida se:
- l’Assicurato è in regola con le norme di legge per lo svolgimento dell’Attività esercitata;
- i lavori di installazione, rifornimento, ma- nutenzione e riparazione siano stati ef- fettuati durante il periodo di validità del contratto e il danno si sia verificato entro 24 (ventiquattro) mesi dall’esecuzione dei lavori stessi e comunque non oltre la scadenza della Polizza.
Sono esclusi i danni:
• da vizio di produzione o da difetto origi- nario di prodotti o parti/ricambi da chiun- que fabbricati;
• agli impianti o alle cose oggetto dei lavori stessi e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o riparazione;
• da inidoneità o mancata rispondenza al- l’uso cui gli impianti o le cose sono desti- nate;
• da mancato uso o disponibilità degli im-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
pianti o cose oggetto dei lavori;
• da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
• ad aeromobili e loro parti.
Per le opere a esecuzione frazionata, con risultati parziali distintamente individua- bili, si tiene conto dell’ultimazione dei lavo- ri di ogni singola parte.
Se il presente contratto sostituisce, senza soluzione di continuità, una Polizza prece- dentemente stipulata con la Società con- tenente un’analoga garanzia Postuma, la garanzia opera anche per danni verificatisi dopo la data di decorrenza del presente contratto ma conseguenti a lavori effet- tuati durante il periodo di validità della Po- lizza sostituita.
In questo caso l’Assicurazione opera alle condizioni e con i Massimali previsti dal presente contratto.
c) Somministrazione e vendita di prodotti
I danni cagionati entro 12 (dodici) mesi dalla consegna, e comunque, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, dai prodotti relativi all’Attività esercitata, sommini- strati o venduti direttamente al Consuma- tore anche in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.
Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto li- mitatamente a:
- Generi alimentari di produzione propria;
- Preparati erboristici di produzione pro- pria.
Sono esclusi i danni:
• relativi alla distribuzione di carburan- te;
• da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
• conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
• subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o so- stituzioni.
d) Responsabilità del fornitore
I danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi.
La garanzia opera esclusivamente per le attività con vendita al dettaglio, relativa- mente alla responsabilità derivante all’As- sicurato ai sensi dell’Art. 116 - “Responsabi- lità del fornitore” del D.Lgs. 206/2005 (Co- dice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni.
Sono esclusi:
• prodotti fabbricati dall’Assicurato o venduti con marchio proprio;
• i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
• le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del pro- dotto;
• le spese e gli oneri per il ritiro dei pro- dotti medesimi;
• le spese sostenute in sede extragiudi- ziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro;
• i danni derivanti da responsabilità vo- lontariamente assunte dall’Assicurato e non da lui direttamente derivanti dalla legge.
Relativamente alla presente garanzia si con- viene che una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico Sinistro. In tale caso la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste.
1.1.2 Terzietà
Non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
b) se l’Assicurato non è una persona fisica:
• il legale rappresentante, il socio a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);
• le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, e i loro ammini- stratori;
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
c) le società e le persone giuridiche nelle qua- li l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o am- ministratore;
d) gli Addetti e tutti coloro che, partecipando manualmente all’Attività esercitata, subi- scono il danno in occasione dello svolgi- mento di tale attività.
1.2 Garanzia supplementare opzionale (operante se selezionata nella Scheda di Polizza)
1.2.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
La Società, entro il Massimale e i limiti in- dicati in Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare:
a) per gli infortuni subiti dai Prestatori di La- voro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surro- ga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS;
b) pergliinfortunisubitidai Prestatoridi Lavo- ro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38/2000 e successive modifiche e integrazioni, ai sen- si del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto a). In caso di Sinistro, relativamente all’invalidità permanente, la Società applica una Franchigia di € 4.000 per ogni Prestato- re di Lavoro infortunato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e del- le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
Limitatamente alla surroga INAIL e/o INPS la Garanzia RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari coadiu- vanti.
La Garanzia RCO non comprende:
• le malattie professionali, la silicosi e le ma- lattie da esposizione all’amianto;
• i danni che siano direttamente o indiretta- mente conseguenza di fissione o radiazio-
ne nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell’evento;
• i danni conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia;
• i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamen- te modificati (O.G.M.).
Buona fede
La Garanzia RCO opera anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l’assicurazio- ne obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
1.Σ Esclusioni
La garanzia non comprende i danni:
a) causati con volontarietà da parte dell’Assi- curato;
b) da circolazione sottostanti all’obbligo di Assicurazione di Responsabilità Civile causati da veicoli di proprietà, in locazio- ne, dati in uso o detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c) alle persone trasportate su veicoli a moto- re;
d) provocati da persone, non rientranti nella definizione di Xxxxxxx, della cui opera l’Assi- curato si avvale nell’esercizio dell’attività;
e) alle opere o cose in costruzione e manu- tenzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) da Furto;
g) alle cose e agli animali che l’Assicurato de- tiene a qualsiasi titolo, salvo le cose porta- te e indossate dai clienti con il massimo di
€ 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo e salvo quanto previsto al punto 1.4;
h) alle cose e agli animali trasportati, rimor- chiati, sollevati, caricati e scaricati dagli Addetti;
i) da inquinamento di aria, acqua e suolo sal-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
vo il caso in cui ci sia una rottura acciden- tale di impianti, condutture e apparecchia- ture, fino ad un massimo di € 100.000 per periodo assicurativo;
j) da interruzione, alterazione, impoverimen- to o deviazione di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sot- tosuolo;
k) da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco, salvo i danni conseguenti a servizi di vigilanza nell’ambito dell’Attività eserci- tata svolti da guardiani anche armati;
l) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti, salvo quanto previsto al pun- to 1.1.1 lettera c) e d);
m) da interruzione o sospensione totale o par- ziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, salvo il caso in cui l’interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di atti- vità di qualsiasi genere e di servizi, sia con- seguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza, fino ad un massimo di € 100.000 per periodo assicurativo;
n) a cose da vibrazione, assestamento, frana- mento o cedimento di terreno;
o) da detenzione e uso di Esplodenti;
p) da presenza, uso, contaminazione, estra- zione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e pro- dotti contenenti amianto;
q) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell’evento;
r) conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività ineren- ti i settori radio / TV e telefonia;
s) provocati da materiali e/o sostanze di ori- gine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
1.g Servizi ai veicoli
A parziale deroga di quanto previsto al punto
1.3 lettere e) e g) la garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i dan- ni subiti dai veicoli dei clienti in consegna e/o
custodia, durante il rifornimento, lavaggio, riparazione, manutenzione o le manovre di posteggio -comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici- purché avvenuti nell’ambito dei locali dell’Attività esercitata o relative aree/ pertinenze in uso esclusivo.
Si intendono comunque esclusi i danni:
• alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni;
• derivanti da Furto e Incendio;
• da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
• alle cose che si trovano sui veicoli.
La garanzia opera fino a € 50.000 per periodo assicurativo e solo per le seguenti attività:
• 921 autorimesse e/o silos;
• 2⎝20 roulotte, camper, caravan, motocara- van, motorhome [produzione];
• 2⎝21 autocarrozzeria (carrozzeria per soli autoveicoli e/o motoveicoli);
• 2⎝g0 biciclette e/o carrozzine per invalidi, anche a motore (produzione);
• 2⎝g1 ciclomotori, moto [produzione];
• 2⎝90 autocarrozzeria (carrozzeria per soli autoveicoli e/o motoveicoli) con re- parto di verniciatura posto in locale separato;
• g⎝21 gommisti;
• 921⎝ autofficina, elettrauto (esclusi fono- audiovisivi) senza distribuzione di car- buranti;
• 921ð stazione di lavaggio automatico auto- veicoli.
1.⎝ Norme che regolano l’Assicurazione Re- sponsabilità Civile
Determinazione del Premio
Il Premio della garanzia Responsabilità civile è calcolato per attività che impiegano non più di 3 Addetti. In caso di Xxxxxxxx, se il nu- mero degli Addetti effettivi risulta superiore a 3, il Risarcimento sarà ridotto proporzio- nalmente.
Validità Territoriale
La garanzia RCT opera per i danni che avven- gono nel mondo intero tranne USA, Canada e Messico.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia RCO opera per i danni che avven- gono nel mondo intero.
Pluralità di assicurati
Il Massimale stabilito nella Scheda di Polizza
per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni ef- fetto, unico anche nel caso di corresponsabili- tà di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di Xxxxxxxxxxxx.
0.x Xxxxxxx limiti di Risarcimento
1. Sezione Responsabilità civile | |||
Garanzie / Partite / Norme | Descrizione | Limiti/sottolimiti /Franchigie | Note |
RCT | Inquinamento accidentale | € 100.000 per periodo assicurativo | Vedi punto 1.3 lettera i) delle Esclusioni |
Danni da interruzione attività | € 100.000 per periodo assicurativo | Vedi punto 1.3 lettera m) delle Esclusioni | |
Danni a cose portate dai clienti | € 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo | Vedi punto 1.3 lettera g) delle Esclusioni | |
Servizi ai veicoli | € 50.000 per periodo assicurativo | Vedi punto 1.4 Servizi ai veicoli | |
RCO | Invalidità permanente per gli Infortuni che rientrano nel punto b) della garanzia | Franchigia € 4.000 | Vedi punto 1.2.1 lettera b) |
Tutte | Danni a cose | Franchigia € 300 | Vedi punto 3.7 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri |
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
2. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
2.1 Garanzia Base
2.1.1 Incendio e altri danni materiali
La Società, entro la Somma assicurata e i li- miti indicati nella Polizza indennizza a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Implosione, Esplosione e Scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali, non oggetto dell’Attività assicurata, all’ insapu- ta dell’Assicurato/Contraente;
d) caduta di aeromobili e satelliti artificiali,
parti di essi o cose che essi trasportano;
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f) urto di veicoli stradali e natanti, esclusi quelli di proprietà o in uso all’Assicurato/ Contraente;
g) fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, purché adegua- tamente collegati ad appropriati camini;
i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto.
L’Assicurazione è inoltre operante, per le se- guenti garanzie:
j) Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni alle Appa- recchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi e funzionali all’Attività esercitata, causati da fenomeni elettrici.
Sono esclusi i danni:
- che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a ca- renza di manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli ricon- ducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate.
La garanzia è prestata con un limite di
€ 2.500 per periodo assicurativo.
k) Fuoriuscita liquidi
L’Assicurazione è estesa ai danni provocati da:
1) fuoriuscita di acqua condotta e altri li- quidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igieni- ci, tecnici, di condizionamento e di riscal- damento;
2) fuoriuscita di acqua condotta:
- per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa solo se causata dalla grandine o neve;
- per rigurgito e trabocco dell’impianto fognario.
Sono comunque esclusi i danni:
• derivanti da impianti non stabilmente installati nel Fabbricato o non al servizio dello stesso;
• da corrosione e usura, umidità e stillici- dio;
• da gelo degli impianti installati all’esterno del Fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento op- pure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
• alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento se poste in locali interrati o seminterrati ad ecce- zione di quelle in esposizione e di quelle che per natura, volume e peso siano ne- cessariamente riposte a terra; l’esclusio- ne non è operante per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione;
• derivanti da impianti automatici di estin- zione in occasione di lavori di installazio- ne, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell’impianto che dei locali.
l) Spese di ricerca e ripristino
L’Assicurazione è estesa alle spese di ricer-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
ca e ripristino, conseguenti a un danno rien- trante nella garanzia “Xxxxxxxxxxx liquidi”
-anche se provocato solo a terzi -, necessa- rie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i ri- vestimenti del Fabbricato.
La garanzia è prestata con un limite di
€ 2.500 per periodo assicurativo.
m) Xxxxx e insegne
L’Assicurazione è estesa alle spese soste- nute per la sostituzione di Vetri e insegne stabilmente installati all’interno e all’ester- no dei locali assicurati, nel raggio di 150 metri dall’ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, per rotture provocate da:
a) fatto accidentale;
b) fatto di terzi, compresi i Prestatori di Lavoro;
c) Fenomeni atmosferici;
d) atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone
– inclusi i Prestatori di Lavoro, - anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze del- l’ordine riconducibili a questi eventi;
e) Furto e Xxxxxx, anche se solo tentati. Sono esclusi:
• i danni subiti da Vetri e insegne detenuti dall’Assicurato a scopo di vendita o ma- nutenzione;
• le rotture riconducibili a vizio di costru- zione e quelle che si sono verificate in oc- casione di riparazioni, rimozioni, traslo- chi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
• rigature, segnature, screpolature, scheg- giature tali da non compromettere la sta- bilità dei Vetri ed insegne;
• le rotture di Vetri e lucernari con valore ar- tistico e dei bordi delle lastre scorrevoli;
• le rotture dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a se- guito di surriscaldamento o corto circuito.
La garanzia è prestata con un limite di € 2.500 per periodo assicurativo.
n) Merci in refrigerazione
La Società indennizza i danni materiali e di- retti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:
• anomalie nella produzione o distribuzio- ne del freddo;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno; se conseguenti:
1) a eventi garantiti dalle garanzie Incendio e altri danni materiali;
2) a guasti accidentali nell’impianto frigori- fero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione del- l’acqua e negli impianti di produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
La garanzia è prestata con un limite di € 2.500 per periodo assicurativo.
2.2 Garanzia supplementare opzionale (operante se selezionata nella Scheda di Po- lizza)
2.2.1 Atti vandalici e dolosi
A parziale deroga di quanto indicato al punto
2.4 lettere a) ed e) delle Esclusioni, la Socie- tà indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, per i seguenti eventi:
a) atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio commessi da persone -inclusi i Prestatori di Lavoro- anche durante scio- peri, tumulti e sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all’intervento delle forze dell’ordine in seguito agli eventi di cui sopra;
b) guasti cagionati dai ladri per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commet- terli, compreso il Furto di Fissi ed infissi fino a € 2.500 per periodo assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- di sottrazione o ammanco di qualsiasi ge- nere, salvo quanto previsto alla lettera b);
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribu- zione di energia, da omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro,
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
requisizione per ordine delle Autorità;
- subiti da Vetri e insegne.
2.Σ Garanzie supplementari sempre ope- ranti
La Società, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati, in conseguenza di un danno in- dennizzabile
a) rimborsa:
• le spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del Si- nistro alla più vicina discarica idonea;
• le spese per il trasloco e il ricollocamen- to del Contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni;
• le spese per la riprogettazione del Fab- bricato, compresi gli oneri (escluse mul- te, ammende e sanzioni amministrative) dovuti a qualsiasi ente o Autorità per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti;
• le spese per gli onorari dei periti incarica- ti fino a € 2.500 per periodo assicurativo;
• le spese:
- per il rifacimento di Documenti per- sonali o di terzi, se pertinenti l’attività assicurata;
- per il rifacimento degli Enti Particolari;
- per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso, solo se ef- fettuato entro un anno dal Sinistro;
complessivamente sino a € 2.500 per pe- riodo assicurativo;
b) indennizza:
• i danni materiali consequenziali, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzio- namento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condiziona- mento, da colata o fuoriuscita di liquidi;
• i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle Autorità, da terzi o dall’Assi- curato;
• i danni a macchinari, attrezzature, arre- damento e merci all’aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del Fabbricato;
• i danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato par-
tecipa come espositore, sino a € 2.500 per periodo assicurativo.
2.g Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti van- dalici e dolosi salvo quanto espressamen- te previsto al punto 2.1.1 lettera m) Vetri e insegne;
b) riconducibili a Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da Fenomeni atmosferici, salvo quanto espressamente previsto al punto 2.1.1 lettera k) Xxxxxxxxxxx Liquidi limitata- mente al gelo e alla grandine e al punto 2.1.1 lettera m) Xxxxx e insegne;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, allu- vioni, maremoti, frane;
e) di smarrimento o di Furto o di Rapina dei beni mobili assicurati;
f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospen- sione di lavoro o qualsiasi danno che non ri- guardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto espressamente previsto;
g) alla macchina e all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) provocati con dolo dell’Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresen- tanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
2.⎝ Norme che regolano l’Assicurazione In- cendio e altri danni materiali
Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Con- traente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
all’atto della stipulazione del contratto o du- rante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all’integrale Indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
Alla Società spetterà il maggior Premio, pro- porzionale all’eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone di cui questi debbano risponde- re a norma di legge.
Fabbricati in comproprietà o in condominio Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà co- mune.
Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllate, consociate e colle- gate;
• i fornitori e i clienti;
• i Prestatori di Lavoro;
a condizione che anche l’Assicurato/Con- traente non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasferimento dell’Attività eserci- tata, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie prestate per il Contenuto operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza.
Questa estensione non opera se:
• la nuova ubicazione dell’attività è fuori dal territorio italiano;
• il Contraente non ha comunicato il trasferi- mento prima del trasloco.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
2.ð Sintesi limiti di Indennizzo
2. Sezione Incendio e altri danni materiali | |||
Garanzie /Partite / Norme | Descrizione | Limiti/sottolimiti | Note |
Limite di Indennizzo | Valori | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi la voce Valori nella definizione di Contenuto |
Incendio e altri danni materiali | Fenomeno elettrico | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.1.1 lettera j) |
Spese di ricerca e ripristino | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.1.1 lettera l) | |
Vetri e insegne | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.1.1 lettera m) | |
Merci in refrigerazione | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.1.1 lettera n) | |
Atti vandalici e dolosi | Guasti cagionati dai Ladri e Furto di Fissi e infissi | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.2 lettera b) |
Garanzie supplementari sempre operanti | Onorari dei Periti | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.3 lettera a) |
Spese | € 2.500 per periodo assicurativo per rifacimento documenti, rifacimento enti particolari, riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso | Vedi punto 2.3 lettera a) | |
Contenuto presso fiere e mostre | € 2.500 per periodo assicurativo | Vedi punto 2.3 lettera b) | |
Tutte | I beni assicurati | Franchigia € 300 | Vedi punto 3.7 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri |
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
C
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Σ. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Σ.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
- Relativamente alla garanzia Responsabili- tà civile:
l’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria re- sponsabilità.
- Relativamente alla garanzia Incendio e al- tri danni materiali:
il Contraente o l’Assicurato deve:
a) specificare le circostanze dell’evento, la causa presunta e l’importo approssima- tivo del danno, e, in caso di atto doloso o se espressamente richiesto dalla Socie- tà, farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
b) fornire alla Società, nei 5 giorni successi- vi, copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione di titoli di credito anche al debitore e avviare, se possibile, la pro- cedura di ammortamento;
d) impegnarsi per il recupero dei beni dan- neggiati e per la conservazione di quelli rimasti fino alla liquidazione del danno.
Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Società , secon- do quanto disposto dall’Art. 1914 del Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, secon- do quanto disposto dall’Art. 1915 del Codice Civile.
Σ.2 Gestione delle controversie sul danno
(Responsabilità Civile)
La Società può assumere a nome dell’Assicu- rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
• in sede stragiudiziale e in sede giudiziale ci- vile, fino alla definizione del danno;
• in sede giudiziale penale fino alla conclusio- ne del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato su- peri detto Massimale, le spese vengono ripar- tite tra la Società e il Contraente e/o Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia- no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personal- mente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o la Società lo richieda.
Σ.Σ Procedura per la valutazione del danno (Incendio e altri danni materiali) L’ammontare del danno è concordato:
• direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o con un delegato del Contraente;
• oppure, a richiesta di una delle Parti:
fra due periti, uno nominato dalla Società e uno dal Contraente. In mancanza di accor- do, i due periti devono nominarne un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomi- na del proprio perito o se i periti non si ac- cordano sulla nomina del terzo, le nomine,
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
anche su richiesta di una sola delle Parti, spettano al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti: questa perizia collegiale è valida anche se uno dei periti non la sottoscrive. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
Σ.g Mandato dei periti
I periti devono:
• indagare su circostanze e modalità del Si- nistro;
• verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se al momento del Sinistro esi- stevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio;
• verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 3.1 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quan- tità dei Beni assicurati, determinandone il valore;
• procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni di verifica e stima dei danni sono vincolanti per le parti, che ri- nunciano preventivamente a opporsi, salvo il caso di dolo, errore e violazione dei patti contrattuali; in ogni caso Società e Contraen- te possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del danno.
Σ.⎝ Determinazione del danno
(Incendio e altri danni materiali) L’Assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, fermi i limiti previ- sti nella Polizza:
a) Fabbricato
(forma Valore a nuovo) Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
• in caso di danno totale, le spese per rico- struire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di con- servazione. Dall’importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.
b) Contenuto
1) per macchinari, attrezzature, arreda- mento e Apparecchiature
(forma Valore a nuovo) Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovava- no prima del Sinistro;
• in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.
L’Indennizzo non può superare il tri- plo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro, va- lutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall’importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.
2) per merci
(forma Valore al momento del Sinistro) Si stima il valore entro il limite dei cor- rispondenti prezzi di mercato, in re- lazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall’importo indennizzabi- le si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’erario. (forma prezzo di vendita)
Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dal- l’acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
3) per i Documenti personali si quantifica- no le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
4) per le raccolte o le collezioni la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi con- seguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
5) per i Valori, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dal- l’importo indicato sugli stessi;
6) per i titoli di credito:
• la Società corrisponde il relativo In- dennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Socie- tà l’Indennizzo percepito se, per effet- to della procedura di ammortamento , i titoli sono divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali.
Per quanto riguarda in particolare gli ef- fetti cambiari, l’Assicurazione è operan- te soltanto per quelli per i quali sia pos- sibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
c) Xxxxx e insegne
La quantificazione dei danni subiti da Vetri e insegne si basa sul costo necessario alla sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di tra- sporto e installazione.
Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Σ.ð Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimen- to
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concor- dato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di peri- zia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:
a) il Contraente o l’Assicurato non sia in gra- do, per qualunque motivo, di dare quietan- za alla Società per il pagamento;
b) alla Società venga notificato un atto di op- posizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) in caso di Incendio, sia stato aperto un pro-
cedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa se- zione di garanzia.
Σ.\ Franchigia di Polizza
La Società, per ogni Sinistro indennizzabile o risarcibile, nell’ambito delle garanzie prestate con la presente Polizza e relativamente ai dan- ni a cose, applica una Franchigia di € 300, salvo quanto previsto al punto 1.2.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, lettera b).
Σ.8 Anticipo Indennizzo
(Incendio e altri danni materiali)
Trascorsi almeno 60 giorni dalla presenta- zione della denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto del 50% dell’Indennizzo presumibile, a condizio- ne che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantifi- cazione e che l’ammontare del danno superi l’importo di € 25.000.
Σ.9 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolo- samente l’ammontare del danno perde il dirit- to all’Indennizzo/Risarcimento.
Σ.10 Ispezione dei Beni assicurati
La Società ha il diritto di visitare i Beni assi- curati.
Σ.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sugli stessi Beni e per gli stessi rischi coe- sistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato, come disposto dell’Art. 1910 del Codice Civile, deve avvisare tutti gli Assicuratori e richiedere a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento secondo il rispet- tivo contratto.
Se la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo/Risarcimento dovuto dall’Assicuratore insolvente – supera l’am- montare del danno, la Società paga solo la sua quota calcolata secondo le modalità del contratto, escluso comunque ogni obbligo so- lidale con gli altri assicuratori.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
Art. 1Σg1 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predispo- ste da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della con- clusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordina- ria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di respon- sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limi- tazioni alla facoltà di opporre eccezioni, re- strizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero- ghe alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
Art. 1Σg2 Contratto concluso mediante mo- duli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscri- zione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano in- compatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’arti- colo precedente.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’as- sicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto
quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 189Σ Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al- l’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal con- tratto la somma dovuta è ridotta in proporzio- ne della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 189g Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 189\ Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un pre- mio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del Recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato co- nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avreb- be consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’as- sicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo co- noscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme- diato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sa- rebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al pe- riodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano tra- scorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il mag-
giore rischio fosse esistito al tempo del con- tratto stesso.
Art. 1899 Durata dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquat- tro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assi- curatore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stes- sa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’as- sicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di ses- santa giorni e con effetto dalla fine dell’annua- lità nel corso della quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applica- no alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu- razione resta sospesa fino alle ore ventiquat- tro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindice- simo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il pre- mio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicu- razioni sulla vita.
Art. 190\ Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del
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valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assi- curatori
Se per il medesimo rischio sono contratte se- paratamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pa- gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ar- ticolo 1913, indicando a ciascuno il nome de- gli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme com- plessivamente riscosse non superino l’am- montare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di re- gresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 191g Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’as- sicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati in- consideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvatag- gio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valo- re assicurato.
Art. 191⎝ Inadempimento dell’obbligo di av- viso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha di- ritto di ridurre l’indennità in ragione del pre- giudizio sofferto.
Art. 191ð Diritto di surrogazione dell’assicu- ratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è sur- rogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli af- filiati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicura- tore del pregiudizio arrecato al diritto di sur- rogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Ed. 01/07/2014
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici
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