AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 15/2000
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 15/2000
L'anno duemilasedici, il giorno -- del mese di Dicembre, presso la sede del Comune di Misterbianco in xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00,
tra
Il Comune di Misterbianco (di seguito “il Comune”) - c f. 80006270872 - con sede in Misterbianco, via S. A. Abate 3, nella persona del Responsabile del 7° Settore Funzionale dell’Ente ---------
domiciliata per la carica in Misterbianco, xxx X. X. Xxxxx 0, la quale interviene ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
e
la Signora ---------, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione senza fini di lucro --------
----------, iscritta al n° ------- della sezione "B" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all’art. 19 della L.R. 15/2000;
STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse
La Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n° 15, affida alle A.S.P. ed ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l’istituzione dell’anagrafe canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo.
Il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica.
La legge regionale 15/2000 consente ai Comuni di stipulare accordi con associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all’albo delle associazioni animaliste, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale.
Art. 2 – Oggetto del Protocollo d’Intesa
Il Comune di Misterbianco, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 15/2000, si accorda con l'Associazione --------------------------, per la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo, adozione e/o eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo canino.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’Associazione
Le Associazioni, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, sono obbligate a:
1. concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare trimestralmente all’Amministrazione comunale le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici;
2. occuparsi della individuazione dei cani randagi e del loro censimento, per ogni cane censito dovrà essere predisposta una scheda riportante la zona di avvistamento, la fotografia dell’animale e l’indicazione del microchip se già microchippato;
3. occuparsi dell’eventuale trasporto di cani rinvenuti di indole docile e non incidentati o feriti, nel caso in cui il canile convenzionato non potesse effettuarlo, dal luogo di rinvenimento agli ambulatori pubblici o privati per le seguenti attività sanitarie:
- visita medica,
- applicazione del microchip,
- sterilizzazione,
- valutazione, di concerto col personale medico veterinario dell’ASP, dello stato comportamentale, delle condizioni degli animali per l’eventuale re-immissione sul territorio di quelli censiti,
- cura delle eventuali patologie riscontrate che non necessitano del ricovero presso il rifugio sanitario convenzionato con l’Ente;
- somministrazione di farmaci e di prodotti parasanitari,
- vaccinazioni e profilassi in genere,
- interventi di assistenza di vario genere;
3. compilare, per ogni animale trattato, una apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell’animale censito, che dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso spese;
4. organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all’affidamento temporaneo ed all’adozione dei cani randagi ricoverati nel canile a carico del Comune e di quelli che, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco inclini alla vita di strada;
5. nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, le Associazioni dovranno seguire l’iter amministrativo volto al rilascio dell’atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l’elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità; un originale dell’atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all’adottante, un altro trasmesso all’ASP - Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà dell’animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune; da quel momento in poi la proprietà dell’animale viene trasferita dal Comune all’adottante, al quale ultimo sono da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della citata L. 15/2000; tuttavia, ai sensi della L.R. 15/2000, sarà cura sempre dell’ASP garantire, a sue spese, anche successivamente all’adozione dell’animale randagio, la sterilizzazione purché questa sia richiesta entro sei mesi dalla data del provvedimento di adozione;
6. nel caso di animali dati in affidamento temporaneo, seguire l’iter amministrativo volto al rilascio dell’atto di affidamento che conterrà i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione di responsabilità e l’elencazione degli obblighi dell’affidatario; gli originali dell’atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all’affidatario e al Comune per restare allegato alla scheda anagrafica agli atti di questo Comune; le Associazioni dovranno, inoltre, verificare con periodicità le condizioni degli animali affidati, recandosi direttamente presso i domicili degli affidatari;
7. garantire che il servizio venga svolto con continuità, in modo da raggiungere risultati positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;
8. assegnare un tutore a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell’animale;
9. fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;
10. comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio comunale;
11. dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento attestante la sua qualità di socio dell’Associazione;
12. segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita e gli animali pericolosi per la salute pubblica dei cittadini; sarà cura delle Associazioni indicare una persona fornita di telefono mobile in modo da garantire un interessamento al fine della cura dell’animale;
Art. 4 – Assicurazione degli associati
Le Associazioni garantiscono che i volontari che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 – Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale
Il Comune di Misterbianco si impegna a:
1. fornire tutti i supporti tecnico - amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con l’Associazione;
2 corrispondere, a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute dall’Associazione per la realizzazione del presente accordo, fino alla concorrenza della somma a questo scopo destinata e prevista al successivo punto 4;
3. vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell’Associazione;
4. impegnare, nel capitolo di spesa “Spese per convenzioni con associazioni”, la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) a garanzia delle attività previste dall’art. 2 della presente convenzione;
5. stipulare convenzioni con medici veterinari per assicurare le vaccinazioni degli animali e il controllo dello stato di salute degli animali reimmessi sul territorio;
6. fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi agli agenti di Polizia Municipale per far fronte agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale.
Art. 6 – Modalità operative e responsabilità
L’Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale e a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilito dalla stessa. Si impegnano, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività che per giustificato motivo dovessero intervenire.
Per la esecuzione della convenzione l’Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo nei confronti dell’Amministrazione comunale, la persona sotto generalizzata:
1) per l’Associazione la sig.ra ;
Art. 7 – Verifica delle attività
Il Comune di Misterbianco, attraverso i dipendenti appartenenti al Settimo Settore Funzionale o all’Area Polizia Municipale, potrà eseguire verifiche ispettive relative al buon andamento delle attività affidate. A tal fine le Associazioni assumono l’impegno di consentire l’accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso la sede locale dell’Associazione o presso un indirizzo comunicato preventivamente a questo Comune dal Presidente dell’Associazione. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, nei limiti della loro competenza, dai medici dell’ASP – Distretto veterinario di Catania al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall’Associazione.
Art. 8 – Durata e risoluzione del contratto di convenzione
Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di un anno. Alla sua scadenza l’accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.
Il Comune di Misterbianco potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l’Associazione con lettera scritta, se saranno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.
L’Associazione firmataria del presente accordo, potrà a sua volta recedere dall’accordo qualora il comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 3.
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Catania.
Art. 9 – Liquidazione delle spese
Il Comune, provvederà al rimborso della spesa rendicontata con presentazione delle fatture di acquisto e dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate, al raggiungimento dell’importo minimo di € 200,00.
In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo:
1. l'acquisto di cibo, collari, trasportini e altro materiale di consumo per i cani accuditi;
2. € 10,00 forfettari per ogni cane vagante microchippato;
3. € 10,00 forfettari per ogni cane dato in adozione;
La richiesta di rimborso spese, che non dovrà superare € 80,00 per cane, dovrà essere corredata da relazione riportante la specifica delle spese sostenute con indicazione del microchip del cane accudito. Tale somma potrà essere superata in caso di terapie mediche prescritte dal veterinario convenzionato con l’Ente.
Entro la data di scadenza della convenzione l’Associazione dovrà redigere un’apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l’esecuzione dell’attività ed i risultati ottenuti.
Art. 10 – Esenzione fiscale del Protocollo d’Intesa.
Il presente Protocollo d’Intesa è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1° della L. 266/91.
Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l’approvazione di ciascuna clausola.
Letto confermato e sottoscritto dalle parti.
Per l’associazione Per il Comune di Misterbianco
Il Responsabile Legale Il Responsabile del Settimo Settore