ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÁ SCHEMA DI CONTRATTO
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÁ
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI
DA ESPERIMENTO E CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO I 5 STABULARI
DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA.
La Dirigente, Area Affari Generali, Appalti e Sanità Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
Pubblicato sul profilo del committente il 18 giugno 2020
Schema di contratto per il Servizio di cura e controllo degli animali da esperimento e controllo del corretto funzionamento di impianti ed attrezzature presso i 5 stabulari dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (C.F. n. 80007010376 - P.I. n.
01131710376), con sede legale in Bologna via Zamboni n. 33 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Montenero di Bisaccia il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nel prosieguo dell’atto denominata Università/Stazione Appaltante, la quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i. ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 11.1 del 7.11.2016 e n. 11.1 del 14.11.2016 nonché con Provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4197, prot. n. 107482 del 15.11.2016, che hanno individuato le competenze proprie della Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell’Area
E
- il Sig. ………………….. nato a ………………….. il ………………….., in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa ………………………... (C.F. ……………………. e P.I.
………………………) con sede legale in …………………….. via …………………n ;
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’Impresa)
- il Sig. ………………………………………………….... nato a…………………..………………...
il………………., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’Impresa………………………………….. C.F. …………………………….. o p. IVA……..…………………, con sede legale in ,
via……………………………………………………….. giusta procura speciale (oppure) generale in data……………………….. Rep. n. ……………… autenticata nella firma dal dott.
……………………………………………notaio in …………………………………….., allegata al presente atto sotto la lettera …., nel prosieguo denominata Impresa/Appaltatore.
PREMESSO
- che con provvedimento del Presidente del Centro di Ateneo per la Tutela e la Promozione della Salute e Sicurezza (SALSIR) dell’Università Prot. n. 0104047 del 26.05.2020 sono state approvate la Relazione Tecnica Illustrativa di progetto e il Capitolato Tecnico e suo allegato, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento nel prosieguo dell’atto denominato RUP e il DUVRI;
- che con provvedimento della Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità Rep. n. 534/2020, Prot. n. 104508 del 27.05.2020, sono stati disposti, in particolare:
• l’autorizzazione all’affidamento, previa valutazione dei preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma Sater Intercent-ER per il servizio di cura e controllo degli animali, degli impianti ed attrezzature presso i 5 stabulari dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per un valore massimo complessivo presunto dell’appalto (comprensivo di ogni eventuale rinnovo) pari a € 149.600,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- che la Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità con provvedimento Rep. n prot.
…………..del , ha disposto l’affidamento della procedura in oggetto all’Impresa:
……………………..la quale ha ottenuto il punteggio totale di punti su 100, per l’importo pari ad Euro , IVA esclusa;
- che in data ……. si è conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Disciplinare di gara;
- …..(eventuali ulteriori premesse)….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del Codice e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente contratto.
ART. 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
1. Tutte le premesse e i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente dalle parti, costituiscono parte integrante, ad ogni effetto, del presente contratto.
2. Sono parti integranti del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
- il Capitolato Tecnico e suo allegato, il DUVRI e l’Offerta dell’Appaltatore.
3. Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso: le eventuali procure, la polizza assicurativa fidejussoria e la polizza per responsabilità civile. ART. 3 – OGGETTO.
1. Oggetto del Contratto è il Servizio di cura e controllo degli animali da esperimento e controllo del corretto funzionamento di impianti ed attrezzature presso i 5 stabulari dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e all’offerta dell’aggiudicatario.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO.
1. La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 (tre) anni.
2. L’avvio del servizio avverrà in una data successiva alla stipula del contratto, indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione firmato dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP).
3. La durata della garanzia decorre dalla data di avvio del servizio.
4. Ai sensi dell’art. 32, commi 8, 12 e 13 del Codice, l’Università si riserva la facoltà di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.
5. In tal caso, l’Università potrà ordinare all’Appaltatore l’avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del RUP, nella quale sono indicate le attività da compiere.
6. L’Appaltatore assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal RUP, valutate secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO.
1. L’importo del Contratto ammonta ad Euro …………., oltre IVA, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dall’Impresa ed Euro ………, quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ART. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO.
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, l’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni, da esercitarsi anche in maniera disgiunta, anno per anno.
2. L’Università può introdurre quelle modifiche al contratto che, a suo insindacabile giudizio, ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice.
3. In particolare, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l’Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Le modifiche saranno autorizzate dal RUP.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’UNIVERSITÀ.
1. L’Università concede l’accesso nei propri locali al personale dell’Appaltatore per la consegna dell’attività connesse all’oggetto del Contratto, previo accordo con il RUP.
ART. 8 – RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE.
1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto, alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dallo stesso.
2. In particolare l’Appaltatore, per adempiere le prestazioni richieste, dovrà mettere a disposizione le figure professionali di Addetto e di Referente del servizio, così come indicate nel Capitolato Tecnico.
3. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 547/55,
D.P.R. n. 303/56, D.lgs. n. 81/2008); in materia previdenziale e di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna a verificare, altresì, che il proprio personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. Restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrati in vigore successivamente alla stipula del Contratto, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
5. L’Appaltatore si impegna a firmare, per accettazione, il D.U.V.R.I. predisposto dall’Università, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.
6. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
7. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
8. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata del contratto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
9. Le attività contrattuali, da svolgersi presso i locali dell’Università, debbono essere eseguite secondo le modalità ed i tempi concordati con il RUP.
10. L’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.
ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE.
1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente a carico dell’Appaltatore.
2. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione e a quelle meglio descritte negli altri articoli del Capitolato Tecnico, sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio;
- la responsabilità per danni cagionati dall’Appaltatore, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’espletamento del servizio a terzi, all’Università o al personale Universitario.
3. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.
4. La suddetta polizza deve:
- prevedere un “massimale unico minimo” di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale minimo, per sinistro/anno, non inferiore a Euro 2.500.000,00 e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio di esecuzione del servizio e essere valida per tutta la durata del servizio.
5. Le Parti convengono che i massimali della polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo.
6. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
7. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo franchigie, diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Università.
8. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. L’operatività delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.
1. Per il personale addetto al servizio, l’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento da parte del RUP di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Codice.
3. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 11 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI.
1. L’Università provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura.
2. Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente alla fine di ogni bimestre per un importo pari al canone bimestrale calcolato sulla base dell’importo complessivo offerto dall’Appaltatore (prezzo offerto per la parte certa del Contratto relativa alla prestazione del servizio per le giornate di sabato, domenica e festivi (e-principale)/18). Il costo per servizio extra-canone a consumo dovrà essere incluso nella fattura del bimestre di riferimento in cui si è usufruito di giornate aggiuntive per necessità dovute e per situazioni imprevedibili ed urgenti.
3. Le fatture dovranno essere in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestata a:
• “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza”.
La fattura oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- CCONSC (codice univoco ufficio);
- CIG
- numero di Contratto.
4. L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo
delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia previsti per i pagamenti superiori a 5.000 Euro.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo RUP inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
7. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’Impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.
8. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.
1. A garanzia degli obblighi assunti, in dipendenza del contratto, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a
€ , determinata ai sensi dell’art. 103 del Codice.
2. Ai sensi dell’art.103, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, la garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, D.lgs. n. 50/2016, conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018.
3. La garanzia fidejussoria, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
4. La garanzia deve essere attiva per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la garanzia definitiva viene trattenuta dall’Università.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente contratto.
6. In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nell’art. 12 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata secondo quanto definito dall’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
8. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Università.
ART. 13 – PENALI E IPOTESI DI RISOLUZIONI AGGIUNTIVE.
1. Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l’Università si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico fosse imputabile all'Appaltatore, di applicare una penale
giornaliera pari allo 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore al 10%.
2. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a 10 (dieci) giorni per il servizio in oggetto, è facoltà dell’Università di avvalersi della risoluzione del contratto.
3. Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l’Università potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempienza quantificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo dello 0,3 per mille all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.
4. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
5. L’Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
6. È richiesto inoltre all’Appaltatore, per non incorrere nell’applicazione di penali, il rispetto degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell’Università al link di seguito riportato: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx
ART. 14 - RUP, REFEENTI DELL’UNIVERSITA’ E REFERENTI DELL’APPALTATORE.
1. Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx che controlla l’esecuzione del contratto.
2. Per la regolare esecuzione del servizio, l’Appaltatore, prima dell’inizio dello svolgimento dello stesso, deve nominare un proprio Referente del Servizio incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del proprio personale. L’Università si rivolgerà direttamente al Referente dell’Appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.
3. L’Università individua per ogni stabulario uno o più Referenti. L’elenco dei nominativi dei referenti degli stabulari, con i relativi contatti telefonici e i piani di emergenza degli stabulari, saranno consegnati dal RUP al Referente del Servizio dell’Appaltatore prima dell’avvio del servizio.
4. Come previsto dal Capitolato Tecnico, per tutta la durata del contratto, l’Università, nella persona dei Referenti, del RUP o altro personale individuato dal SALSIR, ha facoltà di effettuare controlli, finalizzati a verificare la conformità delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel Capitolato tecnico e nell’ulteriore documentazione di gara, al fine di accertare l’adempimento degli impegni assunti dall’Appaltatore.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- frode nella esecuzione del servizio.
2. L’Università può altresì risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., mediante avviso PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi:
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nel precedente art. 9 “Polizze assicurative”;
- qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo per una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- in caso di fallimento dell’Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
- in caso di cessione del Contratto;
- per violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010;
- nei casi di cui all’art. 15 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- per violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università, oltre all’applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all’eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 16 – RECESSO.
1. Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, l’Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile e, in particolare, dell’art. 1464 c.c.
2. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
3. L’Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Università.
ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
2. Ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è assolutamente vietato, sotto pena di nullità e di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.lgs. n. 50/2016.
3. Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
4. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
5. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
ART. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.
1. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l’Università, sentito l’Appaltatore, fornisce il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) Allegato sub 1) che forma parte integrante del presente contratto.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
3. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l’Università risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.
ART. 20 – SPESE.
1. Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
2. Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del Contratto e relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore.
3. L’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore e al versamento all’Erario provvede l’Università, ai sensi del D.M. 17/6/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica.
ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.
1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
2. L’Appaltatore deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. [in caso di subappalto] L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
ART. 22 - FORO COMPETENTE.
1. Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 23 – CONSENSO PRIVACY.
1. Il contraente, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.