ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 DICEMBRE 1988
ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 DICEMBRE 1988
SUI PROGETTI DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Addì, 21 gennaio 1989 CONFINDUSTRIA
e CGIL CISL UIL
Hanno sottoscritto le intese intercorse il 18 dicembre 1988 risultanti dal testo allegato.
PREMESSA
Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso ad una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità dell'istituto del contratto di formazione e lavoro apportando ad esso modifiche ed arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione teorica allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori;
convenendo inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento al lavoro dei giovani, concordano sulla opportunità di una migliore regolamentazione del contratto a termine.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Accordo Interconfederale 18.12.1988 Tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL
1. Procedure di verifica della conformità.
Le parti stipulanti, visto che l'art. 3, comma 3, terzo periodo, della legge n. 863 del 1984 attribuisce alle imprese che non richiedono i finanziamenti pubblici di cui al successivo comma 4 la facoltà di richiedere il nulla osta per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in attuazione di progetti conformi a regolamentazioni concordate a livello nazionale tra le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative;
- concordando sulla opportunità che, ove venga emanata una nuova disciplina legislativa della materia, sia confermata la citata disposizione della legge n. 863 del 1984;
- nel comune intento di contemperare la massima rapidità nell'assunzione dei giovani con la verifica della conformità dei progetti delle singole imprese alla presente regolamentazione;
concordano che la predetta facoltà di assunzione possa essere esercitata dalle imprese dopo l'espletamento delle procedure di cui all'Allegato, che forma parte integrante del presente accordo. Le parti stipulanti interverranno congiuntamente nei confronti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche nella sua qualità di Presidente delle Commissioni regionali per l'impiego, al fine di rendere operative le procedure predette.
2. Durata dei contratti ed attività formativa.
I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel più basso livello del sistema classificatorio previsto dal contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
a) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nel livello immediatamente superiore al più basso dei livelli del sistema classificatorio previsto dal contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro compresa tra dodici e diciotto mesi;
b) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nel livello immediatamente superiore a quello di cui al precedente punto a), che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro compresa tra diciotto e ventiquattro mesi;
c) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori a quello di cui al precedente punto b), che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro pari a ventiquattro mesi.
Per essere considerati conformi alla presente regolamentazione i progetti devono altresì prevedere:
- per le qualificazioni di cui al punto a) 40 ore di formazione tecnico-pratica e 40 ore di formazione teorica per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata di dodici mesi e 10 ore ulteriori di formazione teorica per ogni trimestre di maggior durata per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata eccedente i dodici mesi;
- per le qualificazioni di cui al punto b) 40 ore di formazione tecnico-pratica e 60 ore di formazione teorica per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata di diciotto mesi e 10 ore ulteriori di formazione teorica per ogni trimestre di maggior durata per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata eccedente i diciotto mesi;
- per le qualificazioni di cui al punto c) 40 ore di formazione tecnico-pratica e 100 ore di formazione teorica.
Le imprese potranno realizzare le attività di formazione teorica nella sede aziendale ovvero presso strutture esterne pubbliche o private. La formazione teorica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
Per i contratti di formazione e lavoro stipulati con giovani in possesso di diplomi di qualifica conseguiti presso un istituto professionale o di attestati di qualifica conseguiti ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e preordinati al conseguimento di qualificazioni inerenti ai diplomi ed agli attestati predetti, le ore di formazione teorica possono essere sostituite, in tutto o in parte, da un numero equivalente di ore di formazione tecnico-pratica.
NOTA A VERBALE
Nei casi in cui il progetto preveda contratti per periodi inferiori a 12 mesi anche non continuativi (misura minima prevista per i CFL), la Commissione bilaterale effettuerà di volta in volta la verifica di congruità, ferma restando l'esigenza di un numero idoneo di ore di formazione teorica e tecnico-pratica.
3. All'atto dell'assunzione, il giovane riceverà dall'azienda copia del contratto individuale di formazione e lavoro e copia del progetto in attuazione del quale il contratto è stato stipulato, nonché copia del presente accordo interconfederale.
4. Limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 1990 le imprese, che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori, per i quali il contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere o sia stato risolto prima della scadenza nel corso del precedente anno solare, non possono esercitare la facoltà di assumere con il medesimo tipo di contratto
un numero di unità superiore a quelle che, durante il periodo predetto, siano state mantenute in servizio.
A tal fine non si computano i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero ad iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente o a lui imputabile, nonché i contratti, per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non si computano inoltre i contratti di formazione e lavoro non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali, nel precedente anno solare, il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
CHIARIMENTO A VERBALE
La limitazione di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti delle imprese per le quali, nel corso del precedente anno solare, non siano venuti a scadere o non siano stati risolti prima della scadenza contratti di formazione e lavoro.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non potrà superare il numero dei dipendenti in forza nella unità produttiva con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nelle unità produttive in cui il numero degli addetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia inferiore a tre è consentita la stipulazione di un numero di contratti di formazione e lavoro non superiore a tre. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle imprese di nuova costituzione o che realizzino un ampliamento delle capacità produttive, allorché il programma di assunzioni - nell'ambito del progetto complessivo - venga realizzato con gradualità ovvero l'impresa predisponga strumenti e modalità idonei alla concreta realizzazione delle attività formative.
5. Periodo di validità della dichiarazione di conformità.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata, con esito favorevole, la procedura di verifica della conformità dovranno essere di norma effettuate entro 9 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nulla osta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero, prima della scadenza, ad iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
6. Si ritiene utile precisare che la numerazione progressiva dei singoli punti dell'Accordo non comprende il punto 6 che, nella redazione del testo finale è confluito in altra parte dell'Accordo stesso.
7. Trattamento economico e normativo.
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.
Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e d'inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7.2.
7.1. La durata del periodo di prova sarà pari a:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a dodici mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a ventiquattro mesi.
7.2. Inquadramento e trattamento retributivo.
Durante il rapporto di formazione e lavoro, la categoria di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il contratto di formazione e lavoro. Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria d'inquadramento ad essi riconosciuta in applicazione della presente disposizione.
I lavoratori che in applicazione al punto 7.2. siano inquadrati, all'atto dell'assunzione, nel più basso livello previsto dal c.c.n.l., verranno inquadrati nel livello immediatamente superiore dopo 6 mesi di effettivo servizio.
7.3. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a venti dipendenti: una mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al primo periodo del precedente punto 7.2., per contratti di durata di ventiquattro mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende con oltre venti dipendenti: due mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria d'inquadramento di cui al primo periodo del precedente punto 7.2. per contratti di durata di ventiquattro mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un dodicesimo di mese per ogni mese di durata del contratto.
7.4. Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue:
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo s'intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico Inps, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dai c.c.n.l..
7.5. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a
norma di quanto previsto dall'art. 3, xxxxxx xxxxx, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti di anzianità e della mobilità professionale.
8. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
9. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
10. Inserimento lavorativo.
Le parti individuano nell'obiettivo di favorire l'impiego o il reimpiego dei lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
a) lavoratori di età superiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento;
b) lavoratori di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni per le quali, ai sensi del primo cpv. del punto 2 del presente accordo, non è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro;
c) lavoratori di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali dei territori di cui all'articolo 1 del T.U. approvato con X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nelle quali la più recente rilevazione disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, da assumere per l'esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente accordo è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
Nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle province nelle quali la più recente rilevazione disponibile abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) del presente punto 10.
Nelle altre province possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine i lavoratori di cui alle lettere a) e b) del presente punto 10.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per almeno 4 lavoratori.
Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. 230/62; articolo 8- bis, L. 79/83) nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi in attuazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 per fattispecie oggettive.
Ai fini della percentuale predetta si computano invece le assunzioni effettuate con contratto a termine e con richiesta nominativa nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 con riferimento a caratteristiche soggettive di particolari categorie di lavoratori, facendo salvi i contenuti degli accordi già stipulati.
Le parti promuoveranno, attraverso i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego, l'approvazione di delibere volte a consentire, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la assunzione nominativa dei lavoratori suindicati ai fini della stipulazione dei contratti a termine nelle ipotesi precedentemente indicate.
La regolamentazione di cui al presente punto 10 ha carattere sperimentale ed avrà pertanto validità di 2 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle singole delibere delle Commissioni regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 56/1987.
Per i territori e le province richiamate nella precedente lettera c), l'andamento complessivo dei contratti stipulati ai sensi del presente punto 10 formerà oggetto di una prima verifica a livello territoriale trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza di cui al precedente capoverso.
Trascorsi 12 mesi dalla decorrenza predetta, sulla base di una verifica nazionale dell'andamento della dinamica occupazionale con riferimento ai contratti stipulati, le parti valuteranno congiuntamente gli eventuali interventi ritenuti necessari in riferimento all'accordo, per i territori e le province predette.
L'andamento complessivo dei contratti stipulati ai sensi del presente punto 10 formerà oggetto di verifica a livello regionale ad opera delle organizzazioni aderenti alle Confederazioni stipulanti trascorsi 12 mesi dalla decorrenza predetta.
La commissione bilaterale attivata per la verifica di conformità dei progetti predisposti per i contratti di formazione e lavoro riceverà anche tutte le informazioni sulle richieste riguardanti l'inserimento lavorativo previsto dal presente punto 10. La commissione bilaterale si organizzerà in modo da predisporre le verifiche previste dall'accordo medesimo.
All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto 10, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa ad una Associazione aderente alla Confindustria.
Le parti si danno atto che quanto definito nella presente intesa non potrà essere ridiscusso ad altri livelli di contrattazione ed impegnano i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego ad adoperarsi per la realizzazione dei presupposti necessari per rendere operativa la presente regolamentazione.
Tenuto conto che l'efficacia di quanto previsto dalla presente regolamentazione è subordinata alla emanazione dei provvedimenti di competenza da parte delle Commissioni regionali per l'impiego e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le parti auspicano che gli organi predetti contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi concordati.
11. Il presente accordo ha decorrenza dal 18 dicembre 1988 ed avrà validità fino al 31 marzo 1992. Esso si intenderà rinnovato, di anno in anno, se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata R.R..
Nel caso in cui durante il periodo di validità del presente accordo vengano modificate le vigenti disposizioni legislative, le parti si incontreranno al fine di definire i coordinamenti tra la presente regolamentazione e la nuova disciplina legislativa che si rendessero eventualmente necessari.
Copia del presente accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alle vigenti disposizioni legislative.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le disposizioni di cui al punto 2 del presente accordo non trovano applicazione nei confronti dei progetti presentati a norma dell'accordo interconfederale 8 maggio 1986 anteriormente alla data di decorrenza del presente accordo.
Fino alla data di adozione, da parte delle singole Commissioni regionali per l'impiego, delle delibere di attuazione delle procedure per la verifica della conformità previste dal presente accordo, restano in vigore le norme procedurali previste dall'accordo interconfederale 8 maggio 1986 e dalle successive intese intercorse presso il Ministero del lavoro ed attuate mediante le delibere a suo tempo approvate dalle Commissioni regionali per l'impiego.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull'esigenza che i contratti di formazione e lavoro stipulati dalle imprese industriali ed artigiane che esercitano le medesime attività produttive abbiano contenuti omogenei.
Le parti convengono inoltre che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione.
POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti stipulanti, muovendo dal concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste una importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione e, al tempo stesso, della maggiore competitività internazionale del sistema produttivo;
considerando come obiettivo di comune interesse la realizzazione di un più elevato grado di occupabilità dei lavoratori in attesa di inserimento lavorativo attraverso azioni miranti a colmare il divario qualitativo tra professionalità potenziale dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda di lavoro espressa dal sistema produttivo;
hanno concordato di istituire, a livello interconfederale, una Commissione tecnica bilaterale alla quale viene demandata la definizione del ruolo attivo che le Confederazioni firmatarie del presente accordo possono svolgere nei confronti delle politiche formative che possono essere realizzate nella forma di organismi costituiti pariteticamente fra le parti e tesi a promuovere e progettare le attività di formazione professionale nonché a formulare proposte a Enti o istituzioni competenti per la medesima attività.
L'attività della Commissione avrà come obiettivo prioritario quello di definire un progetto di fattibilità di tali organismi paritetici a livello regionale entro sei mesi.
Dovrà inoltre perseguire il miglioramento e 1'intensificazione delle attività di orientamento professionale e la accentuazione della rispondenza delle politiche e delle azioni formative alla domanda di professionalità provenienti dal mercato del lavoro, con particolare riferimento ai gruppi di lavoratori che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro ed alle aree del Mezzogiorno.
A tal fine alla Commissione è demandato in particolare lo studio di iniziative congiunte che, anche attraverso l'effettuazione di esperimenti pilota da realizzarsi in ambiti concordati, siano idonee a:
a) accentuare la rispondenza delle azioni formative alla domanda di professionalità espressa dal mercato, anche attraverso il coordinamento tra le attività dei rappresentanti delle parti stipulanti nelle Commissioni regionali per l'impiego ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5) lettere b) e d) della legge n. 56/1987;
b) formulare proposte volte alla definizione dei requisiti al rispetto dei quali è subordinato l'accesso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, delle attività formative, ivi compresi gli standards inerenti ai contratti di formazione e lavoro per i quali le imprese chiedano il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della formazione;
c) promuovere l'organizzazione da parte delle regioni di attività formative funzionali a successive assunzioni in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge n. 863/1984;
d) valutare il grado di efficienza dei Centri di formazione professionale esistenti, avendo riguardo sia alle caratteristiche organizzative ed alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi della formazione erogata nonché al contributo da essa fornito all'inserimento lavorativo degli utenti;
e) definire le modalità ed i contenuti delle verifiche periodiche da effettuare con periodicità annuale a livello regionale, a partire dal 1990, sull'andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro;
f) definire i contenuti e la durata minima della quota di formazione teorica relativa ai contratti di formazione e lavoro avente per oggetto nozioni generali in materia di prevenzione antinfortunistica e di regolamentazione del rapporto di formazione e lavoro;
g) offrire la possibilità alle imprese che non realizzino nella sede aziendale la formazione teorica relativa ai contratti di formazione e lavoro, di ricevere indicazioni in merito all'attuazione della formazione predetta presso strutture esterne da individuare concordemente anche sulla base delle valutazioni di cui al punto d).
Le conclusioni raggiunte dalla Commissione in ordine ai singoli punti verranno sottoposte alle Confederazioni stipulanti ai fini delle definitive determinazioni.
Le proposte in ordine ai punti e), f) e g) dovranno essere presentate entro sei mesi dall'insediamento della Commissione.
Le Confederazioni stipulanti conferiranno alla Commissione il compito di seguire la realizzazione delle iniziative congiunte che siano state concordate e di presentare, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, una relazione finale sui risultati raggiunti, sulla base dei quali potrà essere concordata l'estensione dell'iniziativa ad altre aree territoriali.
ALLEGATO
PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA'
La conformità dei progetti predisposti dalle imprese associate alle Organizzazioni aderenti alla Confindustria allo schema che forma parte integrante della regolamentazione di cui al presente accordo verrà verificata mediante la seguente procedura.
La procedura si articola in due fasi.
La prima fase verrà espletata da una Commissione bilaterale a livello regionale costituita dalle parti firmatarie del presente accordo come più sotto esplicitato. Per la seconda, che ha carattere eventuale, le parti hanno individuato nella Commissione regionale per l'impiego, nella sua qualità di organo abilitato dalla legge ad esercitare ogni utile iniziativa in materia di politica attiva del lavoro, la sede appropriata nell'ambito della quale effettuare la verifica di conformità.
Prima fase.
I progetti verranno notificati dalle imprese alle Commissioni bilaterali regionali presso la sede dell'Ufficio regionale del lavoro e verranno sottoposti all'esame della predetta Commissione. Fanno parte della Commissione un rappresentante nella C.R.I. di ciascuna delle parti firmatarie o persone designate dalle XX.XX. firmatarie che si riuniranno con periodicità almeno settimanale su convocazione di parte datoriale.
Nel caso in cui i componenti della Commissione bilaterale non abbiano formulato motivate eccezioni in ordine alla conformità del progetto all'ordine del giorno, il progetto stesso viene dichiarato conforme con apposita vidimazione e l'azienda interessata può immediatamente richiedere il nulla osta alla sezione circoscrizionale competente.
Nel caso di progetti all'ordine del giorno di riunioni della Commissione bilaterale alle quali non siano intervenuti tutti i rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori stipulanti il presente accordo, i progetti verranno esaminati in una nuova riunione da tenersi entro i tre giorni successivi. L'assenza dei rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori nella riunione predetta produce gli effetti della manifestazione di un giudizio di conformità.
Pertanto, in caso di assenza di tutti i rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori il progetto, ove si sia pronunciato favorevolmente anche il rappresentante della Confindustria, viene considerato conforme e l'impresa potrà presentare il progetto stesso alla competente sezione circoscrizionale di collocamento ai fini del rilascio del nulla osta.
Seconda fase.
Nel caso di progetti in ordine ai quali i rappresentanti della Commissione bilaterale abbiano formulato motivate eccezioni, i progetti verranno immediatamente notificati alla Commissione regionale per l'impiego unitamente al testo delle eccezioni. Nella prima riunione utile successiva della C.R.I., che dovrà comunque avere luogo entro 20 giorni dalla notifica delle eccezioni proposte, le Commissioni regionali procederanno alla verifica della conformità dei progetti.
Trascorsi i predetti 20 giorni senza che la Commissione abbia dichiarato se il progetto è conforme o meno alla presente regolamentazione, l'impresa interessata potrà presentare il progetto stesso alla competente sezione circoscrizionale di collocamento ai fini del rilascio del nulla osta.
L'Ufficio regionale del lavoro provvede ad annotare su una copia del progetto, che verrà ritirato a cura del rappresentante dell'Associazione datoriale, la sussistenza degli estremi per la presentazione della richiesta di nulla osta, per effetto della dichiarazione di conformità espressa dalla Commissione regionale per l'impiego ovvero della mancata verifica della conformità da parte della C.R.I. entro il predetto termine di 20 giorni.
L'eventuale esito negativo della verifica della conformità verrà comunicato dalla C.R.I. alle imprese interessate, con l'indicazione dei motivi della non conformità.
Progetti che interessano più ambiti regionali.
I progetti che interessano più ambiti regionali verranno notificati al Ministero del lavoro, che ne darà immediata comunicazione ai rappresentanti delle parti stipulanti nel Sottocomitato della Commissione centrale per l'impiego istituito per esprimere parere sui progetti suindicati.
Entro 10 giorni dal ricevimento dei progetti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali devono comunicare eventuali motivate eccezioni di non conformità del contenuto del singolo progetto al presente accordo interconfederale.
Nel caso in cui entro il termine di 10 giorni al Ministero del lavoro non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel Sottocomitato, il progetto si intende conforme. Il progetto si intende inoltre conforme nel caso in cui, entro detto termine, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abbiano formalmente comunicato ai competenti uffici del Ministero del lavoro di non avere eccezioni da formulare.
Il Sottocomitato si riunisce ogni 20 giorni per esprimere il proprio parere in ordine ai progetti per i quali, nel periodo successivo alla data della precedente riunione, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abbiano sollevato motivate eccezioni entro il predetto termine di 10 giorni.
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione del progetto senza che sia intervenuta la verifica della conformità, l'impresa potrà presentare il progetto alle competenti sezioni di collocamento al fini del rilascio del nulla osta.
I competenti uffici del Ministero del lavoro provvederanno ad inviare all'impresa una copia del progetto, dopo avervi apposto l'annotazione della sussistenza degli estremi per il rilascio del nulla osta. Essi comunicheranno inoltre alle imprese interessate l'eventuale esito negativo della verifica, indicando i motivi della non conformità.
ALLEGATO 1
SCHEMA RIEPILOGATIVO DI PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO
DATI ANAGRAFICI AZIENDALI Impresa richiedente........................................................
Codice fiscale.............................................................
Provincia (sigla autom.).................................................
n. iscrizione Camera di commercio..........................................
Settore di appartenenza....................................................
Ccnl applicato.............................................................
Descrizione dell'attività svolta...........................................
DIPENDENTI IN FORZA
Apprendisti............ Operai.............. Impiegati.....................
CFL.................... Totale........................
- E' in atto il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si no
- Negli ultimi dodici mesi di attività sono state effettuate riduzioni di personale si no
SEDE UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA Provincia..................................................................
Comune..................................................................... CAP....................................
Via.................................................. n................
n. iscrizione Camera di commercio..........................................
Telef. ....................... Persone da contattare...........................
SITUAZIONE AZIENDALE CIRCA I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
A) Contratti risolti o scaduti nell'anno solare precedente a quello di presentazione del progetto.
B) Contratti risolti in prova o da parte del lavoratore nel medesimo periodo.
C) Contratti trasformati a tempo indeterminato nello stesso periodo.
D) Contratti autorizzati nell'anno di presentazione del progetto.
Numero totale di assunzioni richieste dal presente progetto
...........………………………...
N.B. - I dati di cui ai punti A), B), C) e D) dovranno essere indicati nei progetti presentati successivamente al 1.1.1990.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l’azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell’unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 aprile 1977 n. 675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l’acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
- l’attestazione di un’Associazione industriale aderente alla Confindustria della sussistenza di un rapporto associativo con l’azienda presentatrice del progetto.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Profilo professionale cui tende il progetto e livello finale di inquadramento (*) | Numero assunzioni richieste per profilo professionale | Inquadramento iniziale | Durata del contratto (in mesi) | Ore di formazione teorica Int. Est. (*) (*) | Ore di formazione tecnico/pratica |
(livello finale) | ……………. | …………….. | …………. | ………….. | …………….. |
(livello finale) | ……………. | …………….. | …………. | …………. | …………….. |
(*) Se il progetto concerne più profili professionali ripetere l’indicazione nelle righe seguenti.
(**) Il progetto dovrà prevedere i contenuti del programma formativo.