CAPITOLATO D’ONERI CIG 9064759BC2
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADROPER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
CAPITOLATO D’ONERI
CIG 9064759BC2
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ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI DELLE FORNITURE IN ACCORDO QUADRO 5
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO 6
ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL PLAFOND 7
ART. 6 INSTALLAZIONE E PULIZIA A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA 8
ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITÀ 9
ART. 9 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI 9
ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 12
ART. 11 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 13 PENALI ...............................................................................................................................................................15 2
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 15 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI 18
ART. 16 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA 21
ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO 22
ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE 22
ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 22
ART. 22 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE 23
ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY 23
ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 23
PREMESSA
Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto l’Accordo quadro per la fornitura, installazione e messa in opera, completa e funzionante, di arredi ed elettrodomestici presso le strutture in gestione e/o in proprietà dell’Ente DISCO.
La presente procedura aperta soprasoglia comunitaria sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’Accordo quadro ha per oggetto tutte le prestazioni relative alla fornitura, installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici da eseguirsi presso le strutture di DISCO.
NB. È prevista l’utilizzazione del presente Accordo quadro anche per il fabbisogno di arredi ed elettrodomestici delle sedi territoriali del Lazio Settentrionale (Viterbo) e del Lazio Meridionale (Cassino).
L’Accordo quadro potrà inoltre e comunque essere utilizzato anche per la fornitura di beni (arredi ed elettrodomestici) presso eventuali nuove strutture attivate o gestite, a qualsiasi titolo, dall’Ente.
I requisiti e le caratteristiche tipologiche di ogni singolo complemento d’arredo e/o elettrodomestici sono indicati nel Capitolato Tecnico.
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Tutti i pezzi forniti dovranno essere conformi alle descrizioni e alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico specifico, al quale si rinvia.
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a destinazione. L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili almeno in parte costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma XX 00000 “Packaging – Marking and material identification system”. L’imballaggio deve essere costituito per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. Gli arredi dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti. È onere dell’appaltatore assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra fornitura e posa in opera eventualmente occorrente.
ART. 2 VALORE E DURATA
Il valore (o quantità) stimato dell'Appalto, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 602.500,00 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto fino al 31 DICEMBRE 2022, come specificato nella seguente tabella:
Tab. n. 1
Importo complessivo delle prestazioni per il periodo di vigenza dell’accordo quadro (IVA esclusa) | Tipo di prestazione | |
Fornitura di arredi e complementi d’arredo, elettrodomestici e cucine compresa installazione | € 484.500,00 i.e. | Attività contrattuale |
€ 118.000,00 i.e. | plafond | |
TOTALE | € 602.500,00 |
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si precisa che i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati in € 12.050,00.
Tutti gli eventuali ulteriori oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e previsti dalla normativa vigente sono a carico dell’appaltatore e verranno indicati in fase di attivazione dei singoli ordinativi. É compreso nell’appalto anche l’onere della creazione di fori sagomati sulle parti di mobilia che coprano o intralcino l’uso di prese e interruttori, oppure per necessità di passaggio di cavi, oltre all’onere di eventuali tagli sagomati e relativa levigatura da effettuarsi in loco. Adattamento di eventuali prese di corrente per gli elettrodomestici, noleggio piattaforme per i traslochi, piccoli adattamenti delle strutture per l’istallazione degli elettrodomestici e degli arredi, ecc. ecc.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti, fermo restando l’importo massimo dell’Accordo quadro, il presente affidamento potrà subire delle variazioni quantitative in aumento o in diminuzione sulla
base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche 4
precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'appaltatore possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi risulti inferiore a quello descritto nella Tab. n. 1 del presente articolo.
I concorrenti o l'appaltatore, inoltre, sono consapevoli ed accettano che in caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici/ordinativi, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
L'Appaltatore riconosce ed accetta che gli importi del presente Appalto sono in Accordo quadro e pertanto da considerarsi come importi massimi di spesa e che gli stessi (qualora siano attivati appalti specifici/ordinativi fino al raggiungimento totale del valore indicato in Tab. n.1) remunerano tutte le attività, rinunciando pertanto l'Appaltatore sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma aggiuntiva.
L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento degli importi complessivi del presente Appalto in quanto stimati e, quindi, meramente presuntivi e rilevanti per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
L'Amministrazione, nel periodo di durata del presente Accordo, non è vincolata ad attivare i contratti di appalto/ordinativi specifici nell’ambito del medesimo Accordo quadro e/o fino al suo esaurimento. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato: l'appaltatore è consapevole di tutte tali condizioni e le accetta con la sua partecipazione alla presente procedura.
L'Appaltatore è vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato.
L'efficacia dell'Accordo quadro decorre dalla data di stipula del contratto fino al 31 DICEMBRE 2022 salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, ferma comunque restando l’esecuzione degli ordinativi/appalti specifici trasmessi entro tale data all’appaltatore.
Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.
La protrazione della durata del presente Appalto, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
È fatto salvo quanto disposto dall’art. 106, co. 11 e 12 d.lgs. n. 50/2016 e smi.
ART. 3 MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI DELLE FORNITURE IN ACCORDO QUADRO
I singoli appalti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall’Amministrazione, con le quali il DEC o suo delegato disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
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Il DEC sentito il Dirigente del presidio territoriale predispone un ordinativo contenente la descrizione e il numero degli arredi richiesti e lo invia all’appaltatore con le modalità sopra indicate. L’appaltatore entro tre giorni dal ricevimento invia al DEC lettera di conferma con la quale si impegna irrevocabilmente ad eseguire entro il termine massimo di 50 giorni gli appalti specifici/ordinativi che gli verranno affidati, salva comunque diversa tempistica concordata con l’Amministrazione.
A fronte di esigenze di celerità od urgenza valutate dal RUP è possibile procedere all’attivazione dell’appalto
specifico/ordinativo con modalità semplificate, rendicontabili a consuntivo.
L’importo per le forniture programmate, comprensivo di tutte le attività di installazione e posa in opera
collaudo ecc., è stabilito sulla base del ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara.
Nella residuale ipotesi in cui alcune voci dell’elenco dei prodotti non siano state quotate dall’operatore aggiudicatario nell’All. 3, alla fornitura dei suddetti prodotti sarà applicata la più elevata percentuale di ribasso offerta in sede di gara sui prodotti di cui al medesimo all’All. 3.
Ciascun Contratto di appalto dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
− la prestazione attivata indicante tutti gli arredi richiesti e l'importo economico secondo il prezziario offerto in sede di gara;
− la data presunta di consegna e posa in opera;
− l’elencazione della quantità e del costo dei singoli prodotti sulla base dei prezzi unitari risultanti dall’offerta economica formulata dall’Appaltatore in sede di gara;
− l’indicazione della sede di consegna;
− l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, compresi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il numero, la qualifica dei lavoratori/professionisti impiegati;
− ulteriori oneri previsti per l’esecuzione delle prestazioni;
− eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
− ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore;
− CIG della gara e CIG derivato1 per ogni singolo Appalto specifico/ordinazione e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO
L'appaltatore si impegna irrevocabilmente a fornire i materiali descritti nel capitolato tecnico– che dovranno corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche ivi descritte.
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Tutti i prodotti devono essere ed esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro
funzionamento.
Nel corso della fornitura, non è consentito:
− eliminare prodotti offerti in sede di gara;
− sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni;
I prodotti da fornire devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel capitolato tecnico, con possibile applicazione delle penalità di cui all’art. 12 del presente capitolato in caso di inadempimento.
In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche corrispondente ai prodotti riportati nei capitolati tecnici, lo stesso dovrà allegare all’offerta economica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le
1 Si veda in tal senso le Linee guida dell’ANAC approvate con Delibera n. 556 del 31/5/2017 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che sul punto recita espressamente: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione”.
soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale
documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza.
I vari ordinativi devono essere eseguiti puntualmente e a regola d’arte (fornitura e installazione) presso ciascuna sede indicata nel medesimo ordinativo, a cura e spese del Fornitore.
ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL PLAFOND
L’Amministrazione ha previsto un plafond extracontrattuale di euro 118.000,00 i.e. al fine di fronteggiare esigenze impreviste o imprevedibili inerenti al fabbisogno di arredi ed elettrodomestici, anche di tipologie non presenti nell’elenco allegato al Capitolato Tecnico (all. A), presso le strutture da essa gestite.
NB. L’Amministrazione non assume alcun impegno circa l’esaurimento dell’ammontare da essa preventivato per le attività “extra-canone” durante l’intero periodo contrattuale dell’Accordo quadro. L’appaltatore, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo connesso al “Plafond” qualora non ricorrano i presupposti per l’attivazione delle attività “extra-canone”.
Rientrano nel suddetto “Plafond” tutti i fabbisogni di prodotti non presenti in elenco, erogati su richiesta
dell’Amministrazione, secondo le modalità di seguito specificate:
Iter autorizzativo attività extra/Ordini di intervento
Per quanto attiene agli interventi extra, gli stessi verranno di regola eseguiti dall’Appaltatore solo a seguito di “ordinativo di intervento/spesa” emesso dall’Amministrazione.
É compito del RUP, eventualmente anche su segnalazione del Dirigente del Presidio Territoriale, valutare la 7
necessità di attivare un intervento extra, alla luce di diverse variabili e decidere se dare o meno corso, e con quale priorità, a detto intervento.
A tal fine, il RUP invia all’Appaltatore un “ordinativo di spesa” descrittivo degli interventi oggetto della richiesta e della tempistica entro cui l’intervento deve essere effettuato.
I corrispettivi per le forniture in sede di attivazione del plafond (per prodotti non presenti in elenco di cui all’All. “A”) saranno gestiti tramite preventivo presentato dall’Appaltatore prendendo a riferimento il prezzo di mercato del prodotto richiesto e ferma l’applicazione del ribasso medio offerto in sede di gara (e risultante dall’All. 3).
NB. L’Amministrazione non è comunque vincolata all’accettazione del preventivo, potendo procedere per reperire il fabbisogno non programmato, in caso di mancata accettazione del preventivo, con distinte e autonome procedure al di fuori del presente accordo quadro.
L’Amministrazione prima di procedere ad inoltrare detto ordinativo è tenuta a verificare preventivamente, a cura del Direttore dell’esecuzione del Contratto, se per l’intervento (extra) sussista la copertura finanziaria all’interno, del “plafond” stabilito.
Effettuata positivamente tale verifica, il Direttore dell’esecuzione del contratto (o direttamente il RUP)
emette apposito “Ordine di Intervento” da inviare all’Appaltatore.
L’Appaltatore trasmette entro 4 (quattro) giorni il proprio preventivo che, laddove accettato dall’Amministrazione, dovrà essere eseguito e completato entro il termine indicato dal RUP/DEC nell’ordine di intervento.
Se intende accettare il preventivo, quindi, il RUP lo approva mediante proprio atto/nota. Tale documento
costituisce, pertanto, il costo dell’attività, all’interno dell’Ordine di intervento.
In casi straordinari o comunque in situazioni di emergenza o indifferibilità, è possibile richiedere all’Appaltatore di attivarsi immediatamente, con conseguente possibilità di rendicontazione a consuntivo dell’intervento effettuato, fermo restando le verifiche sul suo corretto svolgimento da parte dell’Amministrazione.
ART. 6 INSTALLAZIONE E PULIZIA A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto di ciascun ordinativo/appalto specifico richiesto, dovrà essere correttamente consegnata ed installata a regola d’arte entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni solari consecutivi, salva la diversa tempistica concordata con l’Amministrazione.
Il termine decorrerà dalla data d’invio di ciascun singolo ordinativo, salvo diverso accordo con
l’Amministrazione.
La consegna sarà effettuata a cura e spese del Fornitore, secondo un calendario da concordare con il 8
RUP/DEC o un suo delegato, nei locali indicati nell’ordinativo (stanze delle residenze, luoghi comuni,
cucine comuni, uffici, ecc.) e situati negli immobili di DISCO situati nella Regione Lazio.
Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e presso qualunque sede, relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, rimozione, allontanamento, smaltimento e trasporto in pubbliche discariche dei materiali di risulta degli imballaggi e degli eventuali arredi sostituiti (armadi, tavoli, sedie, letti, materassi, elettrodomestici, ecc.). NB. Degli arredi rimossi/sostituiti deve essere redatto elenco da conservare agli atti del RUP.
Tutte le attività di messa in opera degli arredi e/o elettrodomestici richiesti, dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. Alla fine del montaggio degli arredi, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell’impresa aggiudicataria. Gli arredi, gli elettrodomestici e i vari impianti dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.
É onere dell’appaltatore assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.
Sono compresi nell’appalto gli oneri per l’assistenza tecnica da parte dell’appaltatore per i collegamenti
elettrici necessari, nonché l’assistenza per eventuali opere murarie, decisi in contradditorio con il DEC.
Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e l’appaltatore, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.
Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono l’appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.
ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITÀ
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
ART. 8 GARANZIE
Ai sensi dell’art. 3.3.1 dei “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”
pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017, come aggiornato da ultimo dal DM 3 luglio
2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, cui il presente Accordo quadro è soggetto, il fornitore dovrà 9
assicurare la garanzia degli arredi per un periodo di 5 anni e dovrà, inoltre garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni con modalità stabilita con la Stazione appaltante e anche sulla base dei CAM. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo arredo.
Relativamente alla fornitura di elettrodomestici e delle cucine, il fornitore dovrà assicurare una garanzia per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data della certificazione della verifica di conformità. La garanzia comprende un servizio di assistenza e manutenzione che prevede l’intervento in loco di personale tecnico specializzato per la verifica di eventuali malfunzionamenti, la sostituzione delle parti guaste senza oneri aggiuntivi.
ART. 9 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per l'Appaltatore: - il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività: 1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto; 2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione; 3. supervisione del processo di fatturazione; 4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione;
per l'Amministrazione: - Il Responsabile Unico del Procedimento2 : svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato. Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento.
Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):
- coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle
prescrizioni contrattuali; 10
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta oggettiva impossibilità di fornire quanto indicato nell’offerta nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente e la conseguente sostituzione come in precedenza descritto (art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016). senza aumento di costi;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compie, su delega dell’Amministrazione, in coordinamento con il DEC, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
2 Si vedano le Linee Guida n. 3, di attuazione del Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50, recanti : "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
- trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità: a. copia degli atti di gara; b. copia del contratto; c. documenti contabili; d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal DEC;
- verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica.
Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore nella propria offerta. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
- la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto c/o nel capitolato);
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- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi; - il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.
Durante l'esecuzione del contratto il Direttore, oltre alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, inoltre (elencazione esemplificativa e non esaustiva):
1. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Si ricorda che, al fine di poter procedere con i pagamenti all'appaltatore, è necessario un previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma anche la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
2. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. L'importanza di tale compito emerge considerando che le penali servono a ridurre il rischio di "moral hazard" spesso presente nei contratti, attraverso due vie: la
riduzione delle somme erogate come corrispettivo delle prestazioni eseguite; la difficoltà a partecipare a gare successive bandite dalla stessa stazione appaltante (v. art. 80, comma 5 lett. c) del Codice);
3. comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
4. trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
5. al fine di garantire la regolare esecuzione della fornitura ed evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'appaltatore pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e che l'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 12
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice). Analoghi controlli debbono essere effettuati anche in merito alla messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'eventuale
impresa ausiliaria.
Per gli specifici compiti e poteri si veda il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed in vigore dal 30 maggio 2018.
ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d'oneri, l'appaltatore si impegna, sostenendone tutti gli oneri economici, a conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- fornire tutti gli arredi e quant'altro necessario;
- adottare tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà esclusivamente sull'appaltatore, pertanto con esclusione di ogni responsabilità tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- risarcire gli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- eseguire tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;
- effettuare la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo secondo la normativa nazionale e/o comunale;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- impiegare, per lo svolgimento dell’appalto, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di DiSCo e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
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- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione.
L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.
ART. 11 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, ove nominato, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e del Capitolato tecnico e d’oneri.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese.
Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
ART. 12 ASSICURAZIONI
L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone 14
derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento. A tale scopo, la/le impresa/e appaltatrice/i, procederanno alla stipula di polizza/e assicurativa/e a copertura di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata ''terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente.
L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà presentare:
- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge.
- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso operai (RCO), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità discendenti dalla legge Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Qualora l’appaltatore sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 83 comma 5bis) del Codice l’aggiudicatario può presentare polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto.
Il RUP valuterà a tal fine l’adeguatezza delle polizze, con riserva di chiederne l’integrazione dell’importo.
ART. 13 PENALI
L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.
Per l’inadempimento totale o parziale ovvero il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal Responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del valore dell’appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del suddetto valore, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta 15
percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, l’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 16
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- verificarsi delle clausole risolutive di cui al d.l. n. 76/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, imputabile all’operatore economico;
- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di
prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l’Amministrazione sia obbligata ad aderire;
- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato 17
in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell’offerta economica formulate in
sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito);
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322 bis c.p., 346 bis co, 353 c.p., 353 bis c.p.
ART. 15 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione della fornitura è pari a quanto dallo stesso indicato in sede di offerta economica presentata, comunque, pari a quanto indicato nel Contratto stipulato con l’aggiudicatario.
In riferimento alle prestazioni indicate nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni, o secondo diverso accordo, dalla data di ricevimento della fattura riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell'affidamento;
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b) l'importo della prestazione;
c) il n. del CIG- CIG. Derivati – CUP/CUI;
d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà
effettuata da parte dell’Amministrazione);
e) elenco degli arredi forniti;
f) bolle di consegna materiali (qualora necessario).
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizione diverse concordate con l'appaltatore.
Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore avvia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obiettivi raggiunti.
La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DISCO - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/00- 00000 Xxxx.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l’Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
Il codice univoco d’ufficio sarà successivamente comunicato all’appaltatore.
L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’appaltatore ex
art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 12 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, 19
l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà perciò effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi. A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
Una differente modalità di fatturazione potrà essere concordata con la Stazione appaltante. L’affidatario in ogni caso si impegna a facilitare l’attuazione di nuove modalità di fatturazione proposte dalla Stazione appaltante successivamente formalizzate.
Ulteriori obblighi dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
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L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).
Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti). Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).
ART. 16 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fatti salvi gli
obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della
L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma.
Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive 21
modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
In tema di pagamento del subappaltatore: trova applicazione l’art. 105 d.lgs. 50/2016 e smi.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del codice dei contratti).
ART. 19 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
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L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE
Il recesso dal contratto da parte dell'appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Xxxx Xxxxxxxxxx, PO Manutenzione e servizi Presidio Lazio settentrionale.
ART. 22 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione (si veda l'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016).
Sono a carico dell'appaltatore, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.
ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è DISCO.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 24 FORO COMPETENTE 23
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione della fornitura e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti
pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART. 26 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e all’ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 1 Oggetto della fornitura; art. 2 Valore e durata; art. 3 modalità operative di esecuzione singoli appalti specifici; art. 4
modalità di esecuzione generali […]; art. 6 installazione e pulizia a conclusione della fornitura; art. 13 Penali; art. 14 Risoluzione del contratto; art. 15 Emissione fatture e Pagamenti; art. 19 Recesso; art. 20 Recesso del contratto da parte dell’appaltatore; art. 24 Foro competente; art. 25 Clausola compromissoria.
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