DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE n. 10 del 6 luglio 2021
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE n. 10 del 6 luglio 2021
OGGETTO Approvazione schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 42 e 45 della legge regionale 4/2005 e dei contributi di cui agli articoli 17, 20, 26 e 30 della legge regionale 3/2015.
Il Presidente,
vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) ed in particolare:
l’articolo 42 ai sensi del quale sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
b) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;
c) incentivi per interventi finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
d) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all’articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
e) contributi per start-up giovanili di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa);
f) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all' articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;
g) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e
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7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
h) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all' articolo 77, comma 3, della legge regionale 3/2021;
visto l’articolo 42, comma 2, ai sensi del quale al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;
visto l’articolo 45, comma 1, ai sensi del quale a titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2;
vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l’articolo 97 il quale prevede:
a) incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 17 della legge regionale 3/2015;
b) incentivi alle imprese per l'acquisto di servizi per l'innovazione di cui all’articolo 20 della legge regionale 3/2015;
c) incentivi per il supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo di cui all’articolo 26 della legge regionale 3/2015;
d) incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività di cui all’articolo 30 della legge regionale 3/2015;
preso atto che la competente Direzione Regionale in data 22/06/2017 al fine della relativa approvazione mediante delibera della Giunta Regionale, ha trasmesso all’Ente camerale lo schema di convenzione inerente alla gestione di tutti i canali contributivi delegati attinenti alla legge regionale 4/2005 e alla legge regionale 3/2015;
visto il testo dello schema di convenzione da stipularsi con la Regione FVG, per la disciplina dei rapporti tra la Regione e le Camere medesime ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4/2005 e dell’articolo 97 della legge regionale 3/2015, come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
data l’urgenza a provvedere nel merito e nell’impossibilità di convocare in tempi utili la Giunta camerale;
considerato che non sono previste riunioni di Giunta a breve termine; ai sensi dell’art. 26, co. 3, dello Statuto camerale;
d e t e r m i n a
1. di approvare lo schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione e la Camera di commercio concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi di cui all’articolo 42 della
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legge regionale 4/2005 e dei contributi di cui agli articoli 17, 20, 26 e 30 della legge regionale 3/2015, come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Segretario generale di sottoscrivere la convenzione, anche in presenza di eventuali variazioni non sostanziali nel testo allegato, e compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dei suoi contenuti;
3. di individuare nell’Azienda Speciale Zona Franca ed in particolare l’Ufficio Fondo Gorizia, il soggetto più idoneo per la realizzazione delle attività di gestione e controllo delegate, per le domande relative al territorio provinciale di Gorizia;
4. di individuare nella Società consortile XXXXX il soggetto più idoneo per la realizzazione delle attività di gestione e controllo delegate, relative alle domande del territorio provinciale di Trieste;
5. di delegare al Direttore di Aries per la gestione dei contributi in oggetto, l’individuazione del Responsabile del procedimento e dei Responsabili dell’istruttoria per le domande relative al territorio provinciale di Trieste.
La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella prossima riunione.
IL PRESIDENTE
comm. Xxxxxxx XXXXXXXX
All.
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
Rep. n.
------------------------------------------CONVENZIONE----------------------------------------
Intervengono
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da ………….., nato/a a …………, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell’Unità d’Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo,
e
la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura ……………….. di seguito denominata “Camera di commercio”, rappresentata da ………., nato/a a il
………………, domiciliato/a per la carica presso Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura ……………., codice fiscale n. ………….., nella sua qualità di
……………….., a tale atto autorizzato/a giusta ………. di data ;
Visti:
a) la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7
luglio 2004), con particolare riferimento agli articoli 42 e 45 (Delega di funzioni alle Camere di commercio);
b) la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento all’articolo 97 (Delega di funzioni);
c) i regolamenti emanati in attuazione della normativa di cui al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 4/2005, di seguito denominati “Regolamenti 4/2005”;
i regolamenti emanati in attuazione della normativa di cui agli articoli 17, 20, 26 e 30 della legge regionale 3/2015, di seguito denomitati “Regolamenti 3/2015”;
d) la convenzione stipulata tra la Regione e la Camera di commercio prot. …… di data, avente scadenza il 30 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della stessa;
e) lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale
…………. n. …………., in conformità all’articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed all’articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015;
f) la determinazione del ……………. n. …………. di data con la quale la Camera di commercio ha approvato il predetto schema di convenzione;
Visti altresì:
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale);
- l’applicabilità alla Regione della normativa statale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai sensi del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 7/2014 e vista la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo medesimo ai sensi del quale, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l’Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
- la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa in esame;
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
Tutto ciò premesso e visto,
le parti convengono quanto segue:
Articolo 1 Finalità
1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio in
Sezione I (contributi delegati ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4/2005):
relazione alla gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l’erogazione dei seguenti contributi, di seguito denominati “contributi delegati”:
a) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
b) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;
c) incentivi per interventi finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
e) contributi per start-up giovanili di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa);
f) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'
articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;
d) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all’articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
g) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile
cui all' articolo 77, comma 3, della legge regionale 3/2021;
h) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di
2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
Sezione II (contributi delegati ai sensi dell’articolo 97 alla legge regionale 3/2015)
b) incentivi alle imprese per l'acquisto di servizi per l'innovazione di cui all’articolo 20 della legge regionale 3/2015;
c) incentivi per il supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema
produttivo di cui all’articolo 26 della legge regionale 3/2015;
a) incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 17 della legge regionale 3/2015;
d) incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività di cui all’articolo 30 della legge regionale 3/2015.
Articolo 2 Esercizio delle funzioni
concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati
1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita presso di essa ovvero per il tramite di apposita struttura organizzativa sottoposta al suo controllo.
2. La Camera di commercio comunica alla Regione l’ubicazione della struttura di cui al comma 1 ed i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell’istruttoria, individuati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000.
3. La Camera di commercio comunica alla Regione le variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma 2.
4. In relazione all’esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati, il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio per i dati di competenza. Il responsabile del trattamento dei dati è designato in conformità all’ordinamento della Camera di commercio.
Articolo 3
Attività di gestione amministrativa
1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati, svolgendo le attività amministrative previste dai Regolamenti 4/2005, dai Regolamenti 3/2015 e dalla normativa amministrativa applicabile, tra le quali:
a) la predisposizione e pubblicazione delle note informative;
b) la ricezione delle domande di contributo, formulate sulla base dello schema di domanda e della modulistica di corredo predisposti dalla Regione;
c) l’istruttoria delle pratiche e l’adozione dei provvedimenti in conformità al pertinente regolamento entro i termini previsti dal regolamento medesimo, con particolare riguardo:
1) all’adozione degli atti di concessione e di pagamento dei contributi;
2) all’adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate al beneficiario;
d) la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti l’avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l’archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l’adozione della concessione del
contributo, l’avvio del procedimento di revoca della concessione e l’adozione del provvedimento di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;
f) la cura degli adempimenti necessari ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato;
2. Le parti, tramite accordo sulla base di scambio di formale corrispondenza, possono concordare l’applicazione di specifiche modalità di gestione telematica delle pratiche, inclusa la presentazione della domanda, e di interscambio di informazioni mediante
sistema informativo fornito dalla Regione.
e) l’effettuazione di ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari come dettagliato all’articolo 8 della presente convenzione;
Articolo 4 Riparto delle risorse
1. Il riparto delle risorse disponibili tra le Camere di commercio, effettuato in applicazione dei criteri normativamente stabiliti, è comunicato dalla Regione alla Camera di commercio entro 15 giorni dalla sua adozione.
Articolo 5
Impegno ed erogazione delle risorse
1. Le risorse di pertinenza in base al riparto di cui all’articolo 4, comma 1, sono impegnate con provvedimento della Regione a favore della Camera di commercio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate dalla Camera di commercio, sulla base del fabbisogno di cassa stimato per fare fronte al pagamento dei contributi delegati con riferimento alla pertinente articolazione provinciale.
Articolo 6 Indennità
1. In applicazione dell’articolo 45, comma 1, della legge regionale 4/2005, e dell’articolo 97, commi 3 e 4, della legge regionale 3/2015, la Camera di commercio riceve, a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati in relazione a ciascuna pertinente articolazione territoriale, il rimborso delle spese a tal fine sostenute, nel limite massimo dell’otto per cento delle risorse oggetto d’impegno di cui all’articolo 5, comma 1, da parte della Regione.
2. Sono ammissibili a rimborso le spese afferenti alle seguenti voci di costo:
- spese per organi istituzionali;
- spese per personale;
- spese di funzionamento;
- spese per ammortamento ed accantonamenti.
dell’importo di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 5.
4. Le anticipazioni di cui al comma 3 possono essere corrisposte a concorrenza del 70%
3. Unitamente alle richieste di versamento di cui all’articolo 5, comma 2, la Camera di commercio può richiedere la corresponsione in via anticipata dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese, cui la Regione stessa provvede in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita.
5. In qualunque momento, e comunque entro il termine previsto dall’articolo 9, comma 2, la Camera di commercio dichiara l’importo delle spese effettivamente sostenute,
suddiviso nelle voci di cui al comma 2, al fine di ottenere erogazioni a titolo di rimborso a concorrenza delle spese medesime, fino al saldo delle stesse nei limiti dell’importo di cui al comma 1.
6. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute, pertanto, nel caso in cui il rimborso spese corrisposto anticipatamente ai sensi del comma 3, sia superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, l’importo eccedente è restituito alla Regione.
Articolo 7 Obblighi
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, la Camera di commercio si obbliga:
a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione;
b) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell’articolo 9;
c) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all’articolo 8;
d) a presentare alla Regione ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione dei contributi delegati.
2. La Camera di commercio è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.
Articolo 8 Ispezioni e controlli
1. La Camera di commercio è tenuta ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità della normativa regionale e statale in materia.
2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare la documentazione presentata a corredo della domanda, anche attraverso l’esibizione degli originali ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000 nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.
3. L’attività di cui al presente articolo è esperita dalla Camera di commercio sia con richieste documentali sia con l’effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l’attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.
Articolo 9 Relazione sulla gestione
1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente a cadenza annuale fino alla scadenza della presente convenzione, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di contributi delegati, apposite relazioni suddivise per avviso/bando concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati, comprensive dell’elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l’indicazione del relativo provvedimento di concessione e di liquidazione adottato e dell’importo del contributo concesso ed erogato. La predetta relazione descrive, altresì, l’avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all’articolo 8.
2. Entro il 30 giugno 2026, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di contributi delegati la relazione finale concernente la gestione amministrativa dei contributi delegati, contenente i dati di cui al comma 1 ed i dati
relativi ai costi complessivi sostenuti per l’esercizio delle relative funzioni, suddivisi per annualità.
3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione può revocare il provvedimento di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 6, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 3 da parte della Camera di commercio.
Articolo 10
Residue attività previste dalle disposizioni convenzionali di cui allo schema approvato con approvato con DGR 2368/2017
1. Ai sensi dell’articolo 11 della convenzione stipulata tra la Regione e la Camera di commercio sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2017, n. 1368, la Camera di commercio, decorso il termine del 30 giugno 2021, definisce i procedimenti in essere fino al completo esaurimento degli adempimenti
connessi agli interventi contributivi di cui alla convenzione medesima.
Articolo 11 Durata della convenzione
1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2022.
2. La Camera di commercio, decorso il termine di cui al comma 1, è tenuta comunque a definire i procedimenti in essere, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi contributivi di cui alla presente convenzione.
3. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente.
Articolo 12
ed è stipulata tra le parti con firma digitale.
1. La presente convenzione deve intendersi quale scrittura privata in modalità elettronica
Modalità di stipulazione e registrazione della convenzione
2. Ai sensi degli articoli 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Articolo 13 Contenzioso
1. Per le controversie che potessero sorgere fra la Regione e la Camera di commercio in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
2. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dell’attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza della Camera di commercio ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Resta di competenza dell’Avvocatura regionale la trattazione delle controversie in tema di difformità dei Regolamenti 4/2005 e dei Regolamenti 3/2015 rispetto al paradigma normativo.
4. Gli oneri di cui al comma 2 si considerano rimborsati in quanto rientranti nella trattenuta a titolo di indennità spettante alla Camera di commercio ai sensi dell’articolo 6.
Articolo 14 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell’Unione europea, alla legge regionale 7/2000, ai Regolamenti 4/2005 e ai Regolamenti 3/2015.
Articolo 15 Rinvio dinamico
1. Il rinvio ad atti dell’Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Per la Regione
Il direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo
……………………. (firmato digitalmente)
Per la Camera di commercio
……………….
……………………. (firmato digitalmente)