REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO D’INCARICHI AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
Settore Affari del personale
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO D’INCARICHI AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
(ai sensi dell’art. 3, comma 56, L.24/12/2007 n 244)
Approvato con deliberazione G.C. n. 228 del 22/04/2008
ART 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Xxxxx restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede all’ attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti C.C., il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale svolte dai soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, o in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.
2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:
a). gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
b). gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal relativo regolamento di attuazione;
c.) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazioned.
d) gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
e.) gli incarichi di revisione economico-finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
f). gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell’ambito del d.lgs. n. 163/2006.
g). gli incarichi per i quali si attinge all’Albo dei Rilevatori ISTAT e, in genere, gli incarichi disciplinati da leggi speciali o da altre disposizioni del Comune
h) gli incarichi conferiti ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 50 , ferma restando l’applicazione delle norme in materia di pubblicità e comparazione.
Art. 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento , si intendono:
a.) per “incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d’opera o d’opera intellettuale;
b.) per “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” (Xx.Xx.Xx.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente , ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura civile;
c). per “contratti di prestazione occasionale” i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
d.) per “incarichi di studio”, le attività di studio svolte nell’interesse dell’amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente;
e). per “incarichi di ricerca”, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione;
f.) per “consulenze”, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
f1 le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
f2 le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
f3 studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
g). per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell’incarico in affidamento.
ART 3
PRESUPPOSTI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio.
2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dal Comune, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall’ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1 comma 1.
Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d’opera intellettuale e pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
3. Il Comune può affidare incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
4. Gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti delle singole strutture che intendono avvalersene ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a)l’oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b). il Dirigente deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all’art. 6 del presente Regolamento, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c). l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d.) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
e.) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell’incarico prevista dall’art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, come disciplinata dal presente Regolamento.
5. Nell’affidamento di incarichi individuali, il dirigente attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l’utilità derivante per l’Amministrazione. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell’attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto.
6. Il Dirigente affida gli incarichi professionali di studio o di ricerca, ovvero di consulenza sulla base di un programma approvato dal Consiglio Comunale.
ART 4 PROGRAMMAZIONE
1. Annualmente il Consiglio Comunale, anche contemporaneamente all’esame ed all’approvazione del Bilancio annuale, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e della relazione revisionale e programmatica , approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. Alla proposta di deliberazione sono allegate “schede” contenenti la professionalità richiesta, la tipologia dell’incarico, certificazione della carenza di professionalità interne, la durata e la coerenza della spesa con gli stanziamenti.
ART 5
PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
1. Gli incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:
a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico,
b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 267/2000;
c) l’art. 25 della legge n. 724/1994;
d) l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro;
e) l’art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all’orario di lavoro.
2. L’accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico è svolto dal dirigente che procede all’affidamento dello stesso.
ART 6
ACCERTAMENTO DELL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI ALL’INTERNO DEL COMUNE
1. Preliminarmente all’avvio della procedura comparativa deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune di Biella.
2. A tal fine il dirigente che intende conferire l’incarico dovrà inviare alla Conferenza dei Dirigenti una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l’ausilio del collaboratore, avendo cura di allegare ad essa anche lo schema del contratto di incarico. Il dirigente richiedente dovrà altresì precisare il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell’incarico.
3 Ricevuta la richiesta, la Conferenza dei dirigenti procederà a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune .
4 Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta dalla Conferenza dei dirigenti.
Art. 7
CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
1 Salvo quanto previsto al successivo art. 9, gli incarichi di cui al presente titolo devono essere affidati con le procedure comparative di cui all’art. 8 .
2. Il Dirigente, con apposito provvedimento di avvio della procedura comparativa:
a). motiva la necessità dell’incarico e dà atto dell’esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 6;
b) definisce le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali ed esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
c) approva un avviso di selezione indicante :l’oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti
professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.
3. L’avviso di selezione di cui al comma 2 indica anche i criteri di valutazione, ed eventualmente i relativi punteggi, con riferimento:
a) alle abilità ed all’esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell’incarico da affidare, anche con riguardo a quelle maturate presso l’ente;
b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c.) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
d). al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall’amministrazione;
e). ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell’incarico.
5. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la comparazione delle manifestazioni di interesse avviene con riferimento alle sole lettere a., b., c., ed e., del precedente comma 3.
6. L’avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente nonché sul sito web del Comune di Biella per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
8. Per importi non superiori a 10.000 euro netti, ferma restando la richiesta specializzazione universitaria, l’incarico professionale può essere conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2 , lett. c., da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
9. Previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al comma 2 lett. c., il Comune può istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a € 10.000 netti. La graduatoria di merito approvata dal dirigente può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari entro i due anni dalla sua pubblicazione.
Art. 8
CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE
1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell’avviso di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), è effettuata dal dirigente della struttura che intende avvalersi dell’incarico.
2 Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il dirigente può essere supportato da apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del dirigente della struttura interessata ed è dallo stesso presieduta.
3. L’attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d’ufficio dei componenti.
4. Il Dirigente della struttura interessata, eventualmente supportato dalla Commissione, procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell’avviso di selezione e attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.
5. Se previsto nell’avviso di selezione, tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico, potranno essere ammessi ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le competenze.
6. Delle operazioni di scelta dell’incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Dirigente e, se nominata, dai componenti della commissione. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l’esito della selezione.
7. In presenza di offerte economiche che appaiono anomale, il dirigente chiede per iscritto le giustificazioni ritenute necessarie e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione.
Art. 9
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA
1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8, il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.
d) per tutti gli incarichi di valore economico netto fino a Euro 5.000
3. Il soggetto incaricato in xxx xxxxxxx, xxxxx restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un’esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum.
4. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Ove prevista nell’avviso pubblico, la graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della struttura interessata. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.
3. Il candidato risultato primo in graduatoria sarà invitato alla stipula dell’apposito contratto di incarico.
Art. 11 DISCIPLINARE DI INCARICO
1 Il dirigente formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2 Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura dell’incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d) il luogo in cui viene svolto l’incarico;
e) l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
l) il foro competente in caso di controversie.
3 Il compenso dell’incaricato è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico. salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Art. 12
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1 Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2 Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.
3 Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4 Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Art. 13
CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI INCARICHI E PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI AGLI INCARICATI
1. Il Dirigente della struttura interessata pubblica sul sito web dell’ente i provvedimenti relativi all’affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza disciplinati dal presente regolamento completi della indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente del settore preposto.
3 . I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, da effettuarsi a cura del Dirigente, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
4 Il Dirigente del settore Personale provvede a dare comunicazione al competente Centro per l’impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.
Art. 14
LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI
1 .Il limite di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è determinato nello 0,6% del valore della spesa corrente, individuato dal bilancio di previsione per l’anno nel quale è presumibile che l’incarico debba svolgersi.
Art. 15 NORMA DI RINVIO
1 . Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi per servizi contenute nel D.Lgs. 163/2006 e relative nome regolamentari di attuazione, nonché nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti .
Art. 16 Disposizione finale
1 . Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di cui diventa allegato individuato come “allegato F”.