CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, SUDDIVISA IN 61 LOTTI, DI
PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE
occorrenti
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
- PARTE AMMINISTRATIVA -
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività 3
2.1 Quantitativi 3
2.2 Caratteristiche della fornitura 3
2.3 Fornitura / consegna 4
Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 5
Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 5 – Durata del contratto 6
Art. 6 – Importo del contratto 6
Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 8 – Avvio dell’esecuzione del contratto 7
Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 7
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 7
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 7
Art. 12 – Controlli sull’esecuzione del contratto 9
Art. 13 – Vicende soggettive dell’appaltatore 9
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 10
Art. 15 – Subappalto 10
Art. 16 – Tutela dei lavoratori 11
Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 11
Art. 18 – Sicurezza 11
Art. 19 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 12
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 21 – Garanzia definitiva 12
Art. 22 – Penali 13
Art. 23 – Risoluzione del contratto 14
Art. 24 – Recesso 14
Art. 25 – Definizione delle controversie 15
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 27 – Obblighi in materia di legalità 15
Art. 28 – Spese contrattuali 16
Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 16
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione 16
Art. 31 – Norma di chiusura 17
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura di prodotti per nutrizione enterale occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, di seguito APSS, ed all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito ASDAA, denominate anche “Amministrazioni” per intendere entrambe. Le disposizioni del presente capitolato valgono per tutti i lotti in gara a meno che non sia espressamente specificato il contrario.
2. L’appalto prevede l’acquisto di soluzioni nutritive, integratori alimentari ed addensanti con utilizzo per via orale e/o tramite sonda per soddisfare le esigenze dei pazienti in trattamento (ricoverati o meno) presso l’APSS di Trento e l’ASDAA di Bolzano, secondo le indicazioni dei rispettivi Servizi Dietetici.
3. La fornitura è composta da n. 61 lotti, le cui caratteristiche tecniche sono puntualmente indicate nel “Capitolato Tecnico”.
4. Le specifiche di fabbisogno per le Amministrazioni e relative basi d’asta, quale soglia massima per ciascun lotto/voce di lotto, sono riportate nel documento “Riepilogo lotti con fabbisogni e basi d’asta”.
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività
2.1 Quantitativi
1. I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati nell’allegato “Riepilogo lotti con fabbisogni e basi d’asta” al presente Capitolato speciale, cui si rinvia, per ciascun lotto, e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale delle Amministrazioni, calcolato sui consumi storici; pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze delle Amministrazioni e con oscillazioni al limite del + / - 20%, senza che per questo le ditte possano rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta. La stazione appaltante si riserva di acquistare prodotti analoghi, non contemplati, entro il medesimo limite del + 20%, alle condizioni offerte secondo quanto indicato in art. 6, comma 4.
2. Le Amministrazioni si riservano inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori delle Amministrazioni stesse, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all’aggiudicataria.
3. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e la Ditta offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.
2.2 Caratteristiche della fornitura
1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nelle specifiche dei singoli lotti del Capitolato Tecnico, anche per quanto attiene il confezionamento e l'etichettatura.
2. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche ed alla campionatura (ove richiesta) presentate dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici (upgrade), verranno valutati da una commissione aziendale e quindi dovranno essere autorizzati dal RUP previa istruttoria del Direttore dell’esecuzione del contratto, al quale andrà indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione. In ogni caso le ditte offerenti dovranno allegare una dichiarazione di disponibilità a sostituire, alle medesime condizioni economiche, le forniture aggiudicate con innovazioni aventi analoghe caratteristiche successivamente disponibili sul
mercato, sempre che queste siano valutate positivamente dalla commissione aziendale e autorizzate dal RUP previa istruttoria del Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. E’ vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.
4. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:
• dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” alle Amministrazioni con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
• indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.
5. L’Amministrazione procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.
2.3 Fornitura / consegna
1. Gli ordinativi verranno effettuati dalle Amministrazioni applicando i prezzi di aggiudicazione della gara. La consegna di quanto ordinato dovrà avvenire entro quindici (15) giorni dalla data dell’ordinativo, i cui estremi (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture. In caso d’urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro quarantotto (48) ore dalla richiesta.
2. La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.
3. La ditta aggiudicataria si obbliga all’evasione di ordini di materiale anche di minima entità a condizioni economiche invariate rispetto a quelle dell’offerta presentata, pertanto senza applicare alcun sovrapprezzo.
4. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso il magazzino delle Amministrazioni, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici delle Amministrazioni.
5. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità degli stessi.
6. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara. Nell’esecuzione la ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.
Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica)
a.2) scheda tecnica ed etichette;
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 – Durata del contratto
1. La fornitura avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data fissata in sede di stipula del contratto e comunque non oltre i 30 giorni dalla stipula.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, di biennio in biennio, per ulteriori 4 (quattro) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 6 – Importo del contratto
1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo offerto in sede di gara deve essere omnicomprensivo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara.
3. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.
4. Si precisa che per i prodotti non contemplati nei lotti della presente procedura, la percentuale di sconto sul listino, risultante dall’offerta presentata in sede di gara dalla ditta, rimarrà fissa per tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi), in ragione del fatto che gli aggiornamenti prezzi sono già inclusi nei nuovi listini. L'Amministrazione si riserva di procedere all'acquisto presso l'impresa appaltatrice o presso altro operatore economico senza che per questo l'appaltatore possa vantare pretese a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione stessa.
Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti dell’APSS, con riferimento agli obblighi derivanti dalla procedura di gara e dei contratti sottoscritti dall’APSS. L’ASDAA individuerà il RUP dei propri contratti successivamente alla conclusione della procedura di gara e prima della sottoscrizione dei medesimi contratti.
2. L’APSS provvederà ad individuare il Direttore dell’Esecuzione del contratto di fornitura in fase di aggiudicazione della procedura di gara. L’ASDAA provvederà, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, a nominare il Direttore dell’Esecuzione dei propri contratti in contemporanea con l’individuazione del RUP. Ciascun Direttore dell’Esecuzione potrà nominare eventuali assistenti nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.
4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e, per quanto eventualmente non disciplinato, la normativa nazionale di riferimento.
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni,
a) previa verifica di conformità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, ed accettazione degli stessi beni,
b) ed a seguito di presentazione di regolare fattura.
2. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., dovranno essere intestate alle relative Amministrazioni, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo
I.P.A. indicato nel medesimo ordine.
3. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, su richiesta da parte dell’appaltatore, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
6. In considerazione del fatto che le Amministrazioni rientrano nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 e ss.mm.ii., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii..
7. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’aggiudicatario, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d’ordine/autorizzazione alla spesa (che le Amministrazioni comunicheranno in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, saranno comunicati all’aggiudicatario prima dell’emissione della fattura.
8. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere delle Amministrazioni entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
9. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore delle Amministrazioni fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte della ditta aggiudicataria.
10. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D. Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
11. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.).
12. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sull’ordine. Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) dell’Amministrazione e il relativo CIG.
13. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
14. L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nel paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari” del presente Capitolato.
15. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
16. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
17. Si precisa che la ditta aggiudicataria, anche qualora indichi nella dichiarazione sulla tracciabilità più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, dovrà individuare un solo
conto per ogni Amministrazione da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS e ASDAA.
18. Il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni.
19. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Art. 12 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. Le Amministrazioni si riservano il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla Ditta.
2. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di successivo controllo”. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque la “non conformità” rispetto agli obblighi contrattuali, la merce sarà contestata da parte della stazione appaltante in forma scritta e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione.
3. Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l’Amministrazione procederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
4. Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, l’Amministrazione ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
5. Le Amministrazioni potranno effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.
6. Le Amministrazioni si riservano infine la facoltà di risolvere il contratto, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali.
7. Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l’Amministrazione ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.
Art. 13 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 15 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza), solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale
n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei
suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L’appaltatore, atteso il divieto di cui all’articolo 26, comma 2, lettera e-bis della legge provinciale n. 2/2016 non deve nominare quale subappaltatore coloro che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. Nel contratto di appalto sarà inserita una clausola con la quale l’appaltatore, preso atto del summenzionato divieto e dei nominativi delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, si impegna a non nominare quali subappaltatori coloro che vi hanno partecipato.
Art. 16 – Tutela dei lavoratori
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’Appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 18 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Trattandosi di affidamento riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Art. 19 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si provvede all’informativa ivi indicata facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese offerenti saranno raccolti presso APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti – Provincia Autonoma di Trento per la fase di procedura di gara e presso le sedi delle Amministrazioni per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento alla Ditta Aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
3. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii..
4. I dati personali saranno conservati per una durata illimitata insieme alla documentazione relativa agli atti di gara.
5. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
6. Per l’APSS il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in xxx Xxxxxxxxx x. 00 x Xxxxxx a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l’ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 00000 Xxxxxx – tel. 0461/904172 xxx@xxxx.xx.xx.
7. Per l’APSS il preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.
8. L’interessato per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, per l’APSS, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, e-mail XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxx.xx.xx.
9. L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato.
Art. 21 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del
D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
7. Prima della stipula dei contratti, l’Amministrazione contraente chiederà all’Appaltatore di costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale quadriennale (Iva esclusa), con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).
8. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
9. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
d) validità fino ad espresso svincolo da parte dell’Amministrazione;
e) le eventuali ulteriori clausole indicate nel bando di gara.
Art. 22 – Penali
1. Nel caso l’Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione contraente sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale quadriennale.
2. Scaduti i termini che verranno fissati nel sollecito della consegna, e comunque non oltre 10 giorni, l’Amministrazione potrà rivolgersi per l’acquisto ad altra Impresa addebitando al soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste ed agli eventuali danni patiti a causa dell’inadempimento.
3. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto,
nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva costituita per il contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dall’Appaltatore.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10
% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 23 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) nel caso di applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 22, comma 5, del presente Capitolato, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati;
f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
g) per mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
h) in caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo (ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010);
i) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
4. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.
Art. 24 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 25 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
a) utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
b) comunicare alle Amministrazioni il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
c) indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Art. 27 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 28 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, le Imprese si impegnano a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell’Amministrazione contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell’Amministrazione si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.
3. Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell’Amministrazione, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese – ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell’Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 31 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato e relativi allegati.
Il RUP
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