Contract
Informativa alla Clientela di Deutsche Bank Mutui S.p.A. per la sospensione delle rate dei mutui Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.
1. OGGETTO
Con la Lettera Circolare ABI UCR 002399 del 20 novembre 2020 è stata data informativa delle disposizioni dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 2020, n. 710, in merito alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
Al riguardo, si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 4 novembre 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.278 del 26 novembre 2021 - è prorogato, di ulteriori 6 mesi, lo stato di emergenza.
In particolare, l'Art. 5 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento
- che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/ o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri sopracitata - costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE
La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno 26/01/2022.
Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 22/04/2022 (data di cessazione dello stato di emergenza):
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.
A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.
La sospensione non comporta:
▪ L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
▪ La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
▪ La richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO
La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni interessati.
I Clienti interessati possono contattare l’Ufficio di riferimento (i.e. Ufficio Customer Service e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx) per chiedere la sospensione dal pagamento delle rate.
A tal fine deve essere:
▪ Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
▪ Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca;
▪ Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito.
In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.
Spett.le Deutsche Bank Mutui S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Anticipata via fax: 00.0000.0000
Oggetto: Ordinanza 710 del 9 Novembre 2020 (prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 Novembre 2021, GU 278 del 22/11/2021) - richiesta di sospensione di pagamento totale/parziale delle rate di mutuo.
Il/La sottoscritto/a _ _ _ _ |
Cognome e Nome / Ragione sociale |
Nato/a a __ il _ |
Residente in / avente sede legale in _ ( _) |
Via _ C.A.P. _ |
Codice Fiscale/ Partita Iva |
e il/la sottoscritto/a - cointestatario del mutuo |
_ _ |
Cognome e Nome |
Nato/a a __ il _ |
Residente in _ _ (_ _) |
Via _ C.A.P. _ |
Codice Fiscale |
e il/la sottoscritto/a cointestatario del mutuo fidejussore datore di ipoteca |
_ _ |
Cognome e Nome |
Nato/a a __ il _ |
Residente in _ _ (_ _) |
Via _ C.A.P. _ |
Codice Fiscale |
e il/la sottoscritto/a cointestatario del mutuo fidejussore datore di ipoteca |
_ _ |
Nato/a a __ il _ |
Residente in _ _ (_ _) |
Via _ C.A.P. _ |
Codice Fiscale |
la sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22/4/2022)
🞎 dell’intera rata
🞎 della sola quota capitale
(Barrare l’opzione prescelta dal Cliente richiedente)
Prevista dall’Ordinanza n° 710/2020 (proroga del 4 novembre 2021) per il mutuo (identificato con n. _) erogato per un importo di euro _ _ per l’acquisto dell’immobile sito nel Comune di _ _ _ provincia di
_
Via n° int. _
ALLEGA/ ALLEGANO PERTANTO
🞎 autocertificazione del danno subito
Luogo e data,..............................................................
Firme dei richiedenti