› Condizioni Generali di Contratto
› Condizioni Generali di Contratto
Contenuto della proposta contrattuale
I Sezione Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)
II Sezione Norme che regolano i singoli servizi
Allegato 1 Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali
Parte A: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
Parte B: Informativa ai sensi dell’art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi infor- mativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Allegato 2 Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi degli azionisti intestatari di titoli di società quotate.
I SEZIONE – Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali).
1 Portata delle Norme generali
1. Le presenti Norme generali si applicano in via gene- rale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo da FinecoBank S.p.A. (di seguito Banca) – di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di se- guito anche i “servizi”) – i quali si intenderanno conse- guentemente regolati sia dalle norme ad essi specifi- camente dedicati, sia dalle presenti Norme generali. Le presenti Norme generali, unitamente alle nor- me speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accesi, inten- dendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrat- tuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore Contratto o rapporto stipulato o comunque acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative even- tualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rap- porti dello stesso tipo né anteriori né successivi, sal- vo espresso patto contrario.
2. Le presenti Norme generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione del- le condizioni economiche dei contratti e dei rapporti regolati con le presenti norme.
Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell’ap- provazione delle presenti Condizioni generali si con- tinuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le succes- sive modifiche ai sensi delle presenti Norme generali. Le parti possono derogare espressamente alle Nor- me generali in relazione ad ogni singolo Contratto o rapporto precisando tale deroga nel Contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme rela- tive ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.
2 Servizi resi successivamente disponibili
1. Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Con- dizioni generali ma resi successivamente disponibili
dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme ge- nerali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscrizio- ne delle norme ad essi relative è presupposto per l’attivazione dei nuovi servizi richiesti.
3 Efficacia
1. Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l’ac- cettazione della Banca.
4 Attivazione dei diversi servizi
1. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente ri- chiedere l’attivazione di uno o più dei servizi discipli- nati dalle Condizioni generali. L’eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti discipli- nati dal presente Contratto non comporta l’obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successiva- mente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più servizi ulteriori di- sciplinati dalle presenti Condizioni generali, che tro- verà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
2. L’attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le moda- lità previste dalle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regola- mento è fatto divieto di consegnare al Consulente Fi- nanziario denaro contante o mezzi diversi da assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. Al Consulente Finanziario è inoltre fatto divieto assoluto di entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e ri- lasciati ad ogni Cliente all’apertura del conto Fineco. In caso di violazione della presente disposizione il Clien- te si assume ogni responsabilità conseguente.
5 Deposito delle firme
1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti
e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rappor- ti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette re- voche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappre- sentanza non sono opponibili alla Banca sino a quan- do essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5 bis Firma Digitale
1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentar- lo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l’emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, “Certificato”) attraver- so il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all’adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
2. La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell’art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manife- sta e di verificare la provenienza e l’ integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizio- ne del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.
3. Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accredi- tato In.Te. S.A. S.p.A. – con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxxx, (di seguito “Certificatore”) - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Autho- rity), che svolge l’attività di identificazione su incarico del Certificatore.
4. Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certifi- cato e la connessa abilitazione alla generazione del- la firma digitale remota sono contenute nel “Manua- le Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A.
S.p.A per le procedure di firma remota nell’ambito dei servizi di FINECOBANK” (di seguito “Manuale”), pubblicato a norma di legge sul sito xxx.xxxx.xxx. it dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca.
5. All’atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell’Informativa sul
servizio nonché della Informativa fornita dal Certifica- tore ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
6. Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati documenti/atti sottoscritti dalla Banca mediante apposizione della propria firma digitale a titolo di accettazione/propo- sta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione Archivio Contratti sul sito della Banca, per la consulta- zione, la stampa o il salvataggio e conservati a termini di legge dal Certificatore.
7. Ove non sussistano diverse circostanze, contempla- te nel Manuale e da accordi con la Banca, si determi- na l’automatica cessazione dell’abilitazione alla firma digitale del Cliente e la relativa revoca del Certificato in possesso del Cliente al ricorrere dello scioglimen- to per qualunque motivo del presente Contratto.
8. La revoca del Certificato o la sospensione del medesi- mo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della pubblicazione - da parte del Certifica- tore - della avvenuta sospensione o revoca nell’appo- sita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.
6 Firme in caso di cointestazione
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i sog- getti autorizzati a rappresentare i cointestatari devo- no essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revo- che, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all’arti- colo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 sarà one- re del Cliente comunicare l’intervenuta revoca o mo- difica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappre- sentanza non sono opponibili alla Banca sino a quan- do essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
7 Identificazione del Cliente
1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative opera- zioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identi- ficativi, quali richiesti dalla Banca – e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di “antiriciclag- gio” (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone even- tualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dal- le disposizioni normative di volta in volta applicabili.
8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso
il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei di- ritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni al- tro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa- mente pattuiti nel Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx.
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una plu- ralità di conti recanti la medesima intestazione, la Ban- ca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mez- zo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, com- mi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari dete- xxxx presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle pre- senti Norme.
9 Ordini e istruzioni del Cliente
1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni rela- tive agli strumenti finanziari ed ai valori oggetto del presente Contratto in forma scritta, mediante lette- ra semplice o raccomandata. Essi possono essere conferiti anche tramite telefono, posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, nei limiti previsti dalle norme della Sezione II relative ai singoli servizi, nelle forme tempo per tempo specificate dalla Banca an- che mediante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da nor- me di legge o di regolamento.
2. Per la trasmissione di ordini e disposizioni trami- te sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, la Banca assegna al Cliente un apposito Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà
utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dalle specifiche tecniche del servizio utilizzato.
Il Cliente è tenuto a custodire con la massima dili- genza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsabi- lità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali even- tuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
3. La Banca non è responsabile della mancata esecuzio- ne degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impos- sibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti do- vuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzio- namento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all’art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, in- ternet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche tele- fonicamente, o con una delle altre forme consentite.
4. L’invio della corrispondenza e le eventuali comunica- zioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all’indirizzo da questi indicati all’atto del- la conclusione del Contratto, oppure fatto conosce- re successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca. è in facoltà della Banca assu- mere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell’e- ventuale rifiuto.
5. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le mo- dalità di esecuzione degli incarichi assunti sono de- terminate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione. In relazione agli incari- chi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attri- buite dall’art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispon- dente anche non bancario di sua scelta.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’inca- rico stesso non abbia avuto un principio di esecu- zione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già ese- guite o in corso di esecuzione.
7. L’ordine di pagamento impartito tramite Bancomat, o altri mezzi di pagamento elettronici che comportino l’esecuzione contestuale nell’ambito del relativo si- stema operativo, è irrevocabile.
10 Valute
1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pre- giudizio per quanto disposto nelle altre Sezioni del- le presenti Condizioni generali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto e/o im- plicitamente conseguente dalla natura del Contratto
– i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell’art.1279 cod. civ.), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell’o- perazione rilevato dalla Banca, o mettendo a dispo- sizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle ban- che estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o co- munque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
11 Norme applicabili in via generale ai rapporti di cre- dito
1. Qualora la Banca conceda, nell’ambito dei diversi servizi attivati, crediti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste troveran- no altresì applicazione le seguenti Norme generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo dei fidi accordati oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) a non utilizzare alcun importo del Fido al fine di porre in essere operazioni aventi ad oggetto azio- ni e/o strumenti finanziari della Banca (e/o di altre società facenti parte del gruppo cui appartiene la Banca) da cui consegua o possa conseguire una violazione dell’articolo 2358 del codice civile (o di qualsiasi altra normativa di volta in volta applicabi- le in materia di divieto di assistenza finanziaria) da parte della Banca medesima;
c) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti di fido, in caso di ridu- zione del fido stesso;
d) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazio- ne verso la Banca di natura monetaria, anche a ti- tolo diverso dai fidi concessi;
e) a conservare – per quanto in sua facoltà e com- piendo o consentendo gli atti conservativi più ido- nei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali da lui accordate; nonché – su richiesta della Banca
– ad integrare le garanzie di qualunque tipo che si- ano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostitu- zione del garante;
f) a presentare, con cadenza almeno annuale o a ri- chiesta della Banca, le situazioni contabili o extra- contabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiu- tamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da par- te del Cliente affidato agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fido ai sensi dell’art.1456 cod. civ. e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l’im- mediato rimborso del suo credito.
12 Recesso dai rapporti di credito
1. Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto di fido convenuto, mediante il pagamento di quanto dovuto.
2. La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi mo- mento, dal Contratto di Fido o da altro Contratto di credito, nonché di ridurne l’importo o di sospender- ne l’utilizzo: a) in caso di Contratto di fido a tempo indeterminato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure con un preavviso di quindici giorni, b) in caso di Contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità sen- za preavviso e con effetto immediato.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costitui- sce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimento al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all’art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolven- za, o b) il prodursi di eventi che incidano nega- tivamente sulla situazione giuridica, patrimonia- le, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull’integrità ed efficacia delle garanzie, tra i quali, a titolo esemplificativo: protesti cambiari o dichia- razioni equipollenti ripetute o per importo rilevan- te, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimen- to di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, con- cessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la risponden- za patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il soprav- venire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni al-
tro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; b) scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre x xxxxx- nuativamente prossimi al limite massimo conces- so o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura; c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante; d) creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
5. In caso di recesso o risoluzione da un rapporto di fido per sconto o anticipazione s.b.f. (salvo buon fine) di effetti o altri appunti creditori o da Contratto di antici- pazione di altri crediti, tali effetti, appunti e crediti già ceduti alla Banca pro solvendo o con mandato irrevo- cabile all’incasso o concessi in pegno continueranno a garantire con le stesse modalità il rimborso del con- seguente credito della Banca; la quale avrà la facoltà di non effettuare gli accrediti a scadenza e di ritenere le somme incassate in pagamento del suo credito.
6. Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazio- ne al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo di comunicazione. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, so- spende immediatamente l’utilizzazione del credito.
La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera rac- comandata, telegramma, e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.
13 Riduzione del credito
1. Qualora sia prevista una riduzione, o altra varia- zione nel tempo, del Fido o di altro credito, sia per effetto di un piano specificamente pattuito che per effetto dell’adeguamento automatico a parametri convenuti, quale l’adeguamento all’importo, totale o percentuale, delle garanzie prestate o ai credi- ti ceduti, o per altra causa, essa s’intenderà ridotta o adeguata automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna co- municazione da parte della Banca.
2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le ri- duzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica o altrimenti su sua richiesta,
ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempe- stivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all’importo del Fido variato confor- memente a quanto pattuito, salva la sua facoltà – quando prevista dalle norme regolanti il fido o altri- menti pattuita – di ripristinare la propria disponibilità.
3. Analogamente, in ogni caso di fido convenuto a tem- po determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell’intero suo credito per capi- tale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.
14 Comunicazioni periodiche alla clientela e invio de- gli estratti conto
1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una co- municazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un ag- giornato quadro delle condizioni applicate. La comu- nicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del Documento di Sintesi. Il Documen- to di Sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse sia- no state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del Cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante ac- cesso all’area riservata del sito o posta elettronica. La Banca fornisce, altresì, al Cliente, gratuitamente e almeno una volta all’anno, il documento denominato “Riepilogo delle spese” che riporta un riepilogo di tut- te le spese sostenute dal Cliente nel periodo di riferi- mento nonché: (i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato alla sconfinamento e l’importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; (ii) il tasso di in- teresse creditore applicato al conto e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
2. L’invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che han- no concorso a formare le risultanze del conto.
3. Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazio- ne, estratto conto, rendiconto, riepilogo delle spese, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documenta- zione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto
un reclamo specifico, la documentazione stessa si in- tenderà senz’altro approvata dal Cliente con pieno ef- fetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, com- presi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi en- tro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dal- la data di ricezione dell’estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto do- vuto per le stesse causali, compresi indebiti accredi- tamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
15 Vincolo di solidarietà
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si in- tendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Anche in deroga all’art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pa- gamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documen- tazione delle operazioni così effettuate.
16 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di de- posito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensa- zione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al pro- dursi di eventi che incidanonegativamente sulla situa- zione patrimoniale, finanziaria o economica del Clien- te, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i cre- diti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’in- tervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di per- tinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
17 Comunicazioni alla Banca
1. Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca deb- bono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
18 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comunica- zione a distanza
1. L’invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiara- zione della Banca – fermo restando quanto diversa- mente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all’indirizzo e-mail indicato all’atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con ap- posita comunicazione) o mediante possibilità di ac- cesso alle medesime comunicazioni nell’area riser- vata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
I termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ri- cezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazio- ni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costitu- zione del conto corrente di corrispondenza ordina- rio, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o suc- cessivo, ad ogni effetto.
3. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all’estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma pre- cedente, egli s’intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell’ultimo domicilio eletto.
4. Quando un rapporto è intestato a più persone, le co- municazioni di cui ai comma precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all’indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
5. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.
19 Spese e oneri fiscali
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, ine- renti e/o conseguenti al presente Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi re- lative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quan- to diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.
20 Cointestazione del rapporto
1. Se il Contratto è intestato a più persone ogni coin- testatario ha la facoltà di compiere operazioni se- paratamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se non è stato indicato un rappresen- tante comune, tutte le comunicazioni possono es-
sere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte.
La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tut- ti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresen- tanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
2. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di ope- rare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Ban- ca e degli altri cointestatari; resta onere del cointesta- tario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari.
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il con- corso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposi- zione anche solo con lettera raccomandata.
La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tem- po possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazio- ne; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il le- gale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi re- lativi alle presenti Condizioni generali in via solidale tra di loro.
21 Invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato
1. Se il Contratto è intestato a più persone, tutte le co- municazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le perso- ne autorizzate a rappresentare i cointestatari dovran- no essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta an- che da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via soli- dale fra gli stessi.
22 Computo dei termini
1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini pre- visti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
23 Registrazione delle conversazioni
1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, ad effettuare la registra- zione in via continuativa, sui supporti di volta in vol- ta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.
24 Limitazione di responsabilità
1. Nell’esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rap- porti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramen- te esemplificativo, cause di forza maggiore, sospen- sione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di co- municazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei si- stemi telematici di contrattazione, o altri inconve- nienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, mal- funzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l’intermediario informerà immediatamente il Cliente dell’impossibili- tà di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
25 Opzioni fiscali
1. Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compi- lando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime gene- rale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
26 Durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto
1. I servizi disciplinati dalle presenti Condizioni gene- rali sono tutti a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi mo- mento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento il cui la Banca o il Cliente riceve la comu- nicazione di recesso. Nel caso di rapporti cointesta- ti a firme disgiunte il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. Resta impre- giudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anterior- mente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il reces- so non comporta penalità o spese di chiusura a cari- co del Cliente. La Banca potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi
chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Documento di Sintesi. Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore ai sen- si di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi mo- mento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.
2. La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, da ogni singolo rapporto,così come da tutti i rapporti disciplinati da queste Condizioni Generali, qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedurale concor- suale; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di sciogli- mento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessio- ni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod. Civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazio- ne, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; f ) qua- lora si siano verificati eventi tali da incidere sostan- zialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; g) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; h) in presenza di ulte- riore giustificato motivo.
3. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà può sospendere l’esecuzione degli ordini, pro- cedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da opera- zioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all’estinzione del rappor- to, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
4. Il recesso dal servizio di conto corrente di corrispon- denza determina automaticamente il recesso dei ser- vizi connessi al conto corrente. Il recesso dei servizi diversi dal conto corrente,salvo ove diversamente stabilito,non determina di per sé anche il recesso de- gli altri rapporti in essere con la Banca.
5. Il Cliente per ottenere l’estinzione del rapporto di conto corrente di corrispondenza, deve inviare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, ovvero la dichiarazione di avvenuta distruzione dei medesi- mi, le carte di debito, le carte di credito e le carte Viacard,nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori. Dal momento della con- segna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi. Tali tem- pi devono essere aumentati di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e RID, di 4 giorni la- vorativi in presenza di carte di debito o di carte di de- bito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento dell’ultimo rendiconto da parte dell’e- mittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento del rendicon- to successivo alla chiusura dei servizi di Telepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade
Per gli ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumen- tati dei giorni lavorativi necessari per l’estinzione di questi ulteriori servizi. L’estinzione del conto corrente può essere effettuata solo a seguito del pagamento da parte del Cliente di tutto quanto dovuto.
27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente
1. La Banca ha la facoltà di modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente- le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal pre- sente Contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Ban- ca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tas- si, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di Contratto a tempo determinato.
La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all’art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali va- riazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal Contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione del- le condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economi- che s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informa- tico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le va- riazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i pro- cessi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavo- revole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente Contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non infe- riore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Clien- te ove lo stesso non abbia esercitato il proprio re- cesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal rice- vimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economi- che le variazioni di tasso e delle altre condizioni conse- guenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle
parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
28 Legge applicabile – Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle con- troversie - Mediazione
1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settem- bre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residen- za o domicilio elettivo del Cliente, diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Clien- te può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Fine- coBank S.p.A. - Direzione Generale - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx - indirizzo mail helpdesk@ xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC finecobankspa.pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto ri- sposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua com- petenza si può consultare il sito www.arbitrobanca- xxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione ob- bligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di media- zione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
- all’Associazione per la soluzione delle controver- sie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializ- zati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’ap- posito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma pre- cedente presso l’ABF.
4. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Contratto, con riferimento alla presta-
zione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle contro- versie previsti nei successivi commi.
5. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, an- che per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A – Direzione Generale – Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx – indirizzo mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC fineco- xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevi- mento.
6. Il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
- per la risoluzione di controversie insorte con la Ban- ca relativamente agli obblighi di diligenza, correttez- za, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività discipli- nate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le con- troversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), e
- purché non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2 qua- ter, lettera d) del D.Lgs. n. 58/98 o tra i clienti profes- sionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del medesimo D.Lgs. n. 58/98 alle condizioni di cui al successivo comma 7 e fermo comunque quanto indicato al successivo comma 8.
Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’ina- dempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 (cin- quecentomila) euro.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre eserci- tabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in Contratto.
7. Fermo l’ambito di operatività di cui al comma 6 che pre- cede, il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
i) abbia preventivamente presentato reclamo sui mede- simi fatti alla Banca al quale sia stata fornita espres- sa risposta ovvero siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione senza che la Banca ab- bia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presen- tazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risolu- zione stragiudiziale delle controversie sui medesi- mi fatti;
iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Clien- te o per il tramite di un’associazione rappresenta- tiva degli interessi dei consumatori ovvero di pro- curatore.
Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile con- sultare il sito Internet “xxx.xxxxxx.xx” o il sito Internet della Banca.
8. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previ- sto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il pro- cedimento di mediazione, quale condizione di proce- dibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:
- all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”,
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR”(www.conci- xxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è consultabile anche il rela- tivo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, spe- cializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’ACF assolve alla condizione di procedibi- lità di cui alla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
29 Assicurazioni a favore della Clientela
1. La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rap- porti e/o servizi, l’attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsabilità ci- vile, ecc.). Le condizioni di polizza e la relativa docu- mentazione informativa sono consultabili sul sito inter- net xxxxxxxxxx.xxx e sono messe a disposizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Cliente le approva autorizzando l’addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell’operativi- tà della copertura assicurativa.
2. In relazione a taluni rapporti e/o servizi (tipicamente carte di legittimazione), la Banca potrà offrire alla clien- tela anche coperture assicurative gratuite prestate da primarie Imprese di Assicurazioni; le condizioni di as- sicurazione e la relativa documentazione informativa, saranno disponibili per estratto sul Sito della Banca.
30 Deleghe Pensioni – Restituzione delle pensioni
Il Cliente può richiedere l’accredito della pensione sul conto corrente, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Ente erogante.
Nel caso di delega per l’accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi restituto- ri previsti dalla convenzione per il servizio di paga- mento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l’INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamento, la Banca è tenuta a restituire le somme indebitamen- te corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad ef- fettuare direttamente l’addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aventi causa.
31 Assistenza Clienti
1. La Banca mette a disposizione dei Clienti un servizio di assistenza telefonica anche automatica che con- sente di ricevere supporto informativo e assistenza sui servizi e prodotti della Banca stessa.
2. L’accesso al servizio è consentito esclusivamen- te per il tramite di sistemi di identificazione basati sull’utilizzo di una password telefonica, da impostare dall’area riservata del sito, ovvero di una password vocale, da attivare mediante la registrazione audio della voce. Il servizio sarà attivo nei giorni, alle ore e ai numeri telefonici indicati sul Sito della Banca. Il servizio di assistenza potrà essere sospeso o inter- rotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile del- le conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
3. Ogni ulteriore informazione in merito al servizio è in- dicata nella documentazione disponibile sul Sito del- la Banca.
II SEZIONE – Norme che regolano i singoli servizi
IIA) NORME GENERALI ChE REGOLANO L’OFFER- TA DEI SERVIzI TRAMITE INTERNET O VIA TE- LEFONO (CD. SERVIzIO DI INTERNET/PhONE BANkING)
1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio
1. Il servizio di internet/phone banking consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione su tutti i rapporti sottoscritti dal Clien- te e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell’evoluzione tecno- logica e dello sviluppo del servizio, rispettivamente tramite internet (internet banking) o in via telefonica (phone banking) o con altri mezzi di tempo in tem- po specificati dalla Banca. Restano ferme, per tutto quanto non previsto nel presente Contratto,le nor- me relative alla trasmissione di ordini,disposizioni, istruzioni, allo scambio di informazioni tra il Cliente e la Banca contenute nei contratti che disciplina- no i singoli servizi prestati o offerti dalla Banca al Cliente, ed ai quali il Cliente abbia aderito (a titolo esemplificativo,Contratto di conto corrente,Contratto di deposito titoli, contratti relativi alla prestazione di altri servizi bancari o di servizi di investimento,ecc.).
2. La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet/phone banking per tutti o soltanto per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di investi- mento prestati o offerti al Cliente. L’indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.
2 Modalità di utilizzo del servizio
1. Per il servizio di internet banking, il Cliente utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, telefono cellulare o palmare, smartphone, ecc..)di cui abbia la legittima disponibilità e si collegherà alla Banca tramite rete informatica, ov- vero avvalendosi della specifica App Mobile di Fineco.
2. Per il servizio di phone banking, il Cliente utilizzerà un apparecchio telefonico collegato alla Banca tramite rete telefonica contattando il numero telefonico mes- so a disposizione dalla Banca.
3. In ogni caso, il Cliente potrà avvalersi, secondo gli orari comunicati dalla Banca in relazione anche alla tipologia di servizio richiesto, di un operatore ovvero
di un risponditore automatico. Il Cliente prende atto, e per quanto occorre acconsente, a che le conver- sazioni telefoniche intercorse con la Banca vengano registrate su nastro magnetico.
3 Autenticazione Forte
Conformemente alla normativa di riferimento, la Ban- ca protegge la sicurezza dei dati del Cliente e delle operazioni dispositive effettuate tramite il servizio di internet banking, attraverso l’utilizzo di una procedu- ra di “autenticazione forte” (o “strong authentication”) che il Cliente deve eseguire per avvalersi del citato servizio e per le operazioni disposte, ad eccezione di quelle ritenute esenti da detta normativa.
3.1 Credenziali di sicurezza: Codice Utente, Password e P.I.N.
1. L’accesso e l’utilizzo del servizio avvengono digitan- do gli appositi codici messi a disposizione dalla Ban- ca (Codice Utente, Password e P.I.N.).
Per Codice Utente, si intende un codice personale, non modificabile, che consente l’identificazione del Cliente da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tempo in tempo messi a disposizione.
2. Il Cliente potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.
3. L’utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicu- rezza costituisce prova unica e sufficiente dell’avve- nuta identificazione del Cliente quale legittimo utiliz- zatore del servizio.
La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonchè quelli di sicurezza dandone pre- ventiva comunicazione al Cliente stesso.
4. Il Cliente ha la facoltà di far ricalcolare la Password ed il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano parti- colari esigenze operative o di sicurezza.
5. L’utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente l’accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.
6. In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare alla Ban- ca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combi- nazione di codici di volta in volta richiesta; la comunica- zione dovrà avvenire con le modalità tecniche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddette informazioni e comun- que l’inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
7. I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al per- sonale della Banca. Il Cliente è tenuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme.
Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurez- za e risponde del loro indebito uso, comunque avve- nuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
8. La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ricade
interamente sotto la responsabilità del Cliente. L’even- tuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente Contratto.
9. Le credenziali di sicurezza sopra indicate sono tutte consegnate al Cliente secondo modalità individuate dalla Banca che garantiscano la sicurezza e la riser- vatezza delle stesse.
3.2 Dispositivo di sicurezza
1. Per aumentare il livello di sicurezza, il Cliente deve avvalersi, nei casi e secondo le modalità stabilite dal- la Banca, di uno dei dispositivi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:
a) SMS PIN che consiste nella generazione e nell’in- vio sul telefono cellulare certificato del Cliente di un codice “usa e getta” da utilizzarsi in aggiunta al PIN dispositivo standard per la conferma delle operazioni di tempo in tempo stabilite dalla Banca. Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servi- zio “SMS PIN”) sono indicate nel relativo Regola- mento disponibile sul sito della Banca;
b) Mobile Token (disponibile dal 31 marzo 2019) che consiste in un software che consente, a seguito di un processo di registrazione, l’autenticazione mul- tifattore del Cliente, attivabile sulla App Mobile di Fineco seguendo le istruzioni impartite tramite la medesima App.
Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servi- zio Mobile Token) sono indicate nel relativo Manuale Operativo disponibile sul Sito della Banca.
4. Riconoscimento del dato biometrico
1. Il Cliente che dispone di cellulare evoluto dotato del- la tecnologia per il riconoscimento biometrico, in al- ternativa alle modalità previste dagli articoli 3.1 e 3.2, può attivare per l’identificazione in sede di accesso al servizio di internet banking tramite la App Mobile di Fineco e per l’autorizzazione delle operazioni di- spositive previste per tale modalità di fruizione del servizio, la modalità biometrica messa a disposizione dal dispositivo evoluto.
2. Il riconoscimento del dato biometrico utilizzato dal Cliente ai fini dell’accesso al servizio e/o dell’autorizza- zione delle operazioni dispositive, sarà gestito tramite l’utilizzo del software di gestione del riconoscimento biometrico sviluppato dal produttore del cellulare e su di esso radicato; la Banca non entrerà in possesso dei dati biometrici relativi al Cliente, né archivierà o condi- viderà informazioni ad essi collegati sui propri server.
3. Il Cliente è responsabile della registrazione del pro- prio dato biometrico sul cellulare, alla cui correttezza deve prestare la massima attenzione, procedendo eventualmente alla cancellazione di registrazioni preesistenti ed alla ripetizione della registrazione. Il Cliente è inoltre tenuto alla scrupolosa custodia ed al corretto utilizzo del dispositivo, adottando ogni op- portuna misura di cautela.
4. La Banca si riserva la facoltà, previa comunicazione al Cliente da effettuarsi secondo le modalità previste dal presente contratto, di introdurre nuove modalità
biometriche per l’identificazione in sede di accesso al servizio di internet/phone banking e/o per l’auto- rizzazione di operazioni dispositive.
5 Intestazione dei servizi utilizzabili, modalità di esclusione dei servizi
1. Nell’ambito delle operazioni disponibili, i servizi utiliz- zabili tramite internet/phone banking sono quelli uni- camente intestati o che venissero intestati al Cliente.
2. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi mo- mento, l’esclusione di uno o più servizi dall’ambito di operatività di internet/phone banking. Per i rapporti cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a cia- scuno dei cointestatari ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
6 Responsabilità per l’utilizzo del servizio – Smarri- mento o sottrazione dei codici - Sospensione del servizio
1. Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet/pho- ne banking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
2. In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici e dei dispositivi di sicurezza il Cliente è tenuto a richie- dere il blocco dei servizi di internet/phone banking telefonando al numero verde della Banca a ciò pre- posto 000.00.00.00 e comunque entro 48 ore, il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denun- cia presentata alle competenti Autorità.
3. La Banca si riserva la facoltà di sospendere o far ces- sare il servizio di internet banking, in qualunque mo- mento e anche senza preventivo preavviso, al ricorre- re di un giustificato motivo connesso con la sicurezza del servizio medesimo o con il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato del servizio stesso.
La Banca provvede a comunicare l’intervenuta so- spensione del servizio al Cliente mediante SMS, te- lefono, o e-mail, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale infor- mazione non debba essere fornita in quanto in con- trasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di rego- lamento, senza assumere responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni, ovvero per l’improvvisa cessazione di detto servizio, anche se non preventivamente comunicate.
7 Obbligo di rispetto delle disponibilità
1. Il Cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegna- ti e a fronte del saldo disponibile dei conti stessi.
8 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca
1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal- la Banca per l’utilizzo dei servizi di internet/phone
banking, restando in ogni caso responsabile dei dan- ni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di det- te istruzioni.
2. Qualora risulti temporaneamente indisponibile il ser- vizio di internet banking, e sempre che non risulti indisponibile anche il servizio di comunicazione te- lefonica, al Cliente verrà comunque consentito di co- municare con la Banca in via telefonica.
9 Esecuzione delle disposizioni del Cliente
1. Le disposizioni trasmesse dal Cliente alla Banca sa- ranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine mas- simo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggio- re. è facoltà della Banca assumere o meno gli inca- richi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo, in forma scritta o trami- te sistemi telematici.
IIB) NORME ChE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENzA. NORME COMUNI
1 Versamenti e bonifici
1. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere convertibili ed il relativo controva- lore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta in cui è espresso il conto, al cambio cor- rente alla data dell’esecuzione dell’operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute estere convertibili a favore del Cliente.
2 Uso dei moduli per assegni
1. La Banca si riserva di rendere disponibile l’uso di asse- gni sul conto corrente mediante l’uso di moduli rilasciati dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
2. Le modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l’utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generi- ca, sulle pagine del sito internet della Banca (fineco- xxxx.xxx). La consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della convenzione di assegno.
3. In ogni caso il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richie- sta, restando responsabile di ogni dannosa conse- guenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottra- zione, o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunica- zione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di prelievo di contante a mezzo carta Ban- comat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto divengano insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa perverranno per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo di con-
tante ed ancorché del prelievo di contante stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con dispo- nibilità insufficiente, indipendentemente dalla even- tuale presenza di fondi sul altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
3 Disposizioni di pagamento
1. Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qual- siasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono addebi- tate in conto, previa conversione nella valuta in cui il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione. Il Cliente si impegna a sostituire l’eventuale indicazione relativa alla divi- sa esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l’assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate.
4 Divieto di apposizione clausola ”effettivo”
1. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effet- tivo” di cui all’articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli asse- gni, a valere sul conto ed espresse anche in una del- le valute estere convertibili.
In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca paga- menti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conse- guenza.
5 Commissioni per conversione di valuta
1. Per ogni conversione di valuta vengono addebi- tate al Cliente, oltre a quanto stabilito per il conto corrente, le commissioni di negoziazione nella mi- sura indicata nel foglio informativo a disposizione della Clientela presso le sedi della Banca e sul sito xxxxxxxxxx.xxx.
6 Accredito s.b.f di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favo- re del Cliente, gli saranno accreditati in conto corren- te. L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina uni- camente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di di- sporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di aver- ne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia ini-
ziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsi- asi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre an- ticipatamente dell’importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qual- siasi momento, l’addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e do- cumenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
7 Fido e facoltà di recesso
1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventual- mente di concedere al Cliente sono soggette alle se- guenti regole:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi ver- samenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se il Fido è a tempo determinato, il Cliente è te- nuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte,tasse ed ogni altro accessorio,anche sen- za una espressa richiesta della Banca;
c) Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dalla con- cessione del Fido si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisi- bile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso;
d)La Banca ha la facoltà di: 1) di recederedal Fido a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l’essersi verificati eventi che inci- dano negativamente sulla situazione patrimonia- le, finanziari ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l’aver il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l’aver taciuto o dissimulati fatti o informa- zioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condi- zioni diverse; l’essersi verificati fatti che pregiudi- xxxx il rapporto fiduciario tra la Banca e il Cliente), dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identi- ficazione del Cliente) ed assegnando – tramite co- municazione scritta - un termine per il pagamento non inferiore ad un 1 giorno. In ogni altro caso, la Banca può recedere dal Fido, ridurla, sospender- la con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il paga- mento di 15 giorni. 2) di recedere dal Fido a tempo determinato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa dando al Cliente comunicazione anche mediante comuni- cazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunica- zione scritta - un termine per il pagamento di 15
giorni. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Fido anche a tempo determinato, con effetto di chiusura dell’operazione mediante paga- mento di quanto dovuto. Salvo il caso di recesso senza giustificato motivo, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Il recesso dal Contratto non comporta penalità o spese per il Cliente;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non com- portano il ripristino del Fido neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto oltre il limite del Fido non comporta l’aumento di tale limite.
2. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fisca- le, inerenti al Fido sono ad esclusivo carico del Clien- te. Al Fido si applicano tutte le condizioni economiche contenute nel Documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” cui inte- gralmente si rinvia, nonché nella pertinente sezione del Documento di Sintesi. Gli interessi dovuti dal Cliente, per tutte le tipologie di utilizzo, così come previsti nel Documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, sono regolati in conformità alla norma- tiva vigente. Gli interessi debitori, dovuti sia periodica- mente che in sede di chiusura definitiva, sono discipli- nati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. In caso di mancato incasso degli assegni bancari, asse- gni circolari, vaglia o altri titoli similari per i quali abbia concesso al Cliente l’immediata disponibilità in conto corrente, la Banca avrà facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni conseguenti, compresi quelli di cui all’art. 1829 Cod.Civ., nonché di effettuare in qualsiasi momento l’addebito in conto dei relativi importi. In caso di revo- ca della facoltà, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca l’importo relativo alla disponibilità, eventualmen- te utilizzata, su titoli ancora privi di esito.
8 Interessi – Chiusura contabile conti debitori e cre- ditori
1. “Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono ri- conosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sinte- si parte integrante del presente Contratto. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla modifica del parametro pat- tuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
2. Gli addebiti per commissioni, spese e ogni altro one- re relativi al conto corrente, sia esso debitore o cre- ditore, vengono regolati con la periodicità pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta data di regolamento dell’operazione - le commissioni nella misura pattuita e ogni altra spesa non ancora addebitata e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
3. Gli interessi, sia creditori che debitori, sono conteg- giati con la stessa periodicità, il 31 dicembre di cia- scun anno, a partire da quello di conclusione del Contratto e riportati nel relativo estratto conto. Inoltre:
- gli interessi creditori sono accreditati in conto lo stesso 31 dicembre, con pari valuta;
- gli interessi debitori sono contabilizzati separata- mente rispetto al saldo capitale e il Cliente è tenuto al pagamento del relativo importo, riportato nell’e- stratto conto al 31 dicembre di ciascun anno, il 1° mar- zo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
4. Il Cliente può autorizzare, anche in via preventiva, se- condo le modalità di tempo in tempo indicate dalla Banca, l’addebito sul conto degli interessi debitori una volta esigibili, anche in assenza di fondi dispo- nibili sufficienti, con regolamento contabile e valuta 1° marzo di ogni anno; l’autorizzazione preventiva deve comunque pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l’addebito degli interessi. Quanto addebitato per interessi modifica il saldo del conto in linea capitale. L’autorizzazione all’addebito in conto degli interessi può essere revo- cata in ogni momento oppure essere rilasciata anche in un momento successivo alla conclusione del Con- tratto, purché sempre con comunicazione da far per- venire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l’addebito stesso.
5. In caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto, unitamente al rilascio dell’autorizzazione, tutti i cointestatari conferiscono apposito mandato a ciascuno di essi, per procedere singolarmente, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell’au- torizzazione che di successivo nuovo rilascio della stessa), che deve essere impartita con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d’o- ra approvato il contenuto delle scelte che saranno formalizzate nell’esercizio del mandato e fermo l’ob- bligo del singolo cointestatario di avvertire gli altri cointestatari in merito all’istruzione impartita.
6. Il Cliente è a conoscenza che, nel caso in cui non abbia rilasciato l’autorizzazione di cui sopra, alla data del 1° marzo di ogni anno, è tenuto - senza necessi- tà di specifica intimazione o messa in mora – all’im- mediato pagamento di quanto dovuto per interessi debitori relativi all’anno precedente; in caso di ritar- dato pagamento, dalla predetta data decorreranno di pieno diritto interessi di mora nella misura indica- ta nel Documento di Sintesi, da applicarsi secondo le disposizioni contrattuali o di legge, fermo quanto previsto al comma successivo e ferma la facoltà della Banca di avvalersi del diritto di compensazione pre- visto in questo Contratto, anche relativamente al sal- do a credito del conto corrente. In tali situazioni, che configurano giustificato motivo per un eventuale re- cesso, la Banca si riserva comunque ogni valutazione sulla prosecuzione del rapporto.
7. Si conviene sin d’ora che i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Clien- te potranno essere impiegati per estinguere l’even- tuale debito da interessi debitori che siano esigibili.
8. Il saldo del conto in linea capitale, come periodi- camente determinato, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.
9. Si conviene espressamente sin d’ora che le disposi-
zioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interessi debitori relativi a contratti di Fido, anche conclusi successivamente, regolati sul conto corren- te di cui a questo Contratto. L’autorizzazione all’ad- debito in conto rilasciata vale anche per tali interessi.
10. In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sia debitori che creditori sono conteggiati alla data di chiusura e sono immediatamente esigibili. Inoltre:
- l’importo degli interessi creditori e di quanto dovuto per commissioni, spese e ogni altro onere è con- testualmente regolato sul conto, con valuta data dell’operazione;
- per gli interessi debitori, ferma la loro immediata esi- gibilità, come indicato, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi relative:
• alla facoltà di autorizzare l’addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui questi siano esi- gibili,
• al conferimento del mandato reciproco in caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto,
• all’obbligo di pagamento alla data di esigibilità degli interessi debitori nel caso in cui non sia stata rila- sciata l’autorizzazione all’addebito in conto e delle conseguenze del mancato puntuale pagamento,
• alla previsione di utilizzo dei fondi destinati ad afflu- ire sul conto del Cliente.
L’autorizzazione all’addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del rapporto.
Il saldo del conto in linea capitale, risultante a seguito della chiusura definitiva del conto, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.
Le disposizioni di cui sopra relative alla chiusura de- finitiva del conto si applicano anche in caso di chiu- sura definitiva di contratti di Fido, anche perfezionati successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo Contratto. L’autorizzazione all’addebito in con- to rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del Contratto di Fido.
11. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pa- gamento ai sensi dell’articolo 31 della legge assegni.
12. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto di- sposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di Fido o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riser- vato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tut- to quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal Contratto di conto corrente e dalla inerente con- venzione di assegno.
9 Estratto conto
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà ef- fettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obbli- ghi di cui all’art. 1713 cod. civ.
10 Cessazione del pagamento degli interessi
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore
a 250 euro la Banca cessa di corrispondere gli inte- ressi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l’estratto conto.
11 Conti correnti in valuta
1. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
12 Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti
1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga co- munque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
13 Cessazione del rapporto – Effetti
1. Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposi- zione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Ban- ca, dal Contratto di conto corrente e/o dalla ineren- te convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dal Fido il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intende avvalersi della compen- sazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è te- nuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ul- timo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia ve- nuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dal Fido la compensazione si intende operata al mo- mento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a co- stituire immediatamente i fondi necessari, anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevi-
mento della comunicazione di recesso, e dai quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del con- to, o dei conti medesimi, sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
3. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si ap- plicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIzIO MULTICURRENCY
14 Servizio Multicurrency – Valuta di riferimento Ru- briche
1. Il servizio Multicurrency, espresso in una valuta (de- finita anche valuta di riferimento) prevede la possibi- lità, alle condizioni di seguito descritte, di effettuare operazioni di addebito e/o accredito in altre valute e mantenerle contabilizzate come tali, mediante appo- site e distinte rubriche del conto corrente (di segui- to “rubriche” o “suddivisioni”), attivabili al momento dell’apertura del Contratto o nel corso della durata del Contratto medesimo.
2. Al momento dell’attivazione del servizio Multicur- rency, il Cliente indica la valuta di riferimento nella quale, in conformità alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, è convertita la generali- tà dei movimenti in accredito ed addebito, al cambio corrente al momento dell’esecuzione.
3. Il cambio corrente e le modalità per la sua determi- nazione sono indicati nell’area riservata del Sito della Banca.
15 Attivazione delle rubriche del servizio Multicurrency
1. La Banca potrà comunicare al Cliente, mediante l’in- vio di una comunicazione da effettuarsi secondo le modalità previste dal Contratto, l’introduzione di nuo- ve valute di riferimento con la possibilità per il Cliente stesso di attivare le rispettive rubriche del conto non- ché tutte le condizioni delle rubriche medesime. In caso di cointestazione, l’attivazione di una nuova ru- brica da parte di uno dei cointestatari produce effetti anche nei confronti degli altri cointestatari. è onere del cointestatario che ha attivato la nuova rubrica darne notizia agli altri cointestatari.
2. A seguito di tale attivazione, tutte le operazioni di ac- credito o addebito nella valuta oggetto della nuova suddivisione non sono oggetto di conversione nella valuta di riferimento e pertanto sono contabilizzate nella valuta in cui sono espresse.
3. Gli interessi ed oneri accessori, calcolati in base alle valute presenti sul conto ed in misura differente per ciascuna valuta, sono contabilizzati sul conto e accre- ditati o addebitati nelle rispettive valute nelle quali il conto è tempo per tempo suddiviso, fermo restando il diritto della Banca di addebitare qualsiasi suddivi- sione per ogni suo credito, data l’unicità del servizio Multicurrency.
16 Obbligazioni della Banca per il servizio Multicur- rency
1. La Banca si assume unicamente, con espresso eso- nero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impe- gno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
2. I pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cam- bio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca o mettendo a disposizione del Cliente un corrispon- dente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
3. Restano a carico del Cliente il rischio - ed ogni danno eventuale conseguente - di vincoli, restrizioni, aggra- vi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, o da disposizioni di Autorità italiane ed este- re, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabili con la specifica diligenza richiesta per il servizio medesimo.
17 Operatività a valere sul conto corrente
1. Il conto corrente opera esclusivamente mediante mo- vimenti di accredito ed addebito disposti per iscritto, mediante l’operatività Internet/phone banking o con gli altri mezzi di volta in volta specificati dalla Banca. La Banca si riserva di rendere disponibili altre moda- lità operative (versamenti di banconote e/o assegni, prelevamenti mediante assegni e/o carte di legittima- zione). Tali modalità operative, tra le quali possono es- sere previste tecniche di comunicazione a distanza in base alla normativa tempo per tempo applicabile,sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx; la conse- gna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della convenzione di assegno. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli as- segni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indi- pendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIzIO DI VERSA- MENTO E DI PRELIEVO DI CONTANTE TRAMITE SPOR- TELLI UNICREDIT S.P.A.
18 Servizio di versamento e di prelievo di contante e di assegni tramite Sportelli
1. Il Cliente può effettuare operazioni di versamento e di prelievo di contante e di assegni tramite gli spor- telli siti in Italia di UniCredit S.p.A. (la “Banca Conven- zionata”), direttamente a valere su rapporti intestati al Cliente stesso presso la Banca (il “Servizio”). Il Ser- vizio è attivo negli orari di apertura al pubblico degli sportelli della Banca Convenzionata.
2. Il Servizio consente al Cliente di effettuare le seguen- ti operazioni (le “Operazioni”): versamento di contan- ti e assegni bancari e/o circolari, cambio di assegni propri per prelievo di contanti e/o emissione di asse-
gni circolari.
3. La Banca Convenzionata esegue le Operazioni sul- la base di un apposito mandato alla stessa conferito dalla Banca.
4. Il versamento può avere ad oggetto assegni bancari e/o circolari che devono essere intestati direttamente al Cliente o pervenuti allo stesso per girata. Non è possibile versare assegni esteri o banconote in valu- te diverse dall’euro e, nel caso di versamento di as- segni, non sono ammessi resti in contanti. Al termine dell’Operazione di versamento, la Banca Convenzio- nata rilascia una ricevuta al Cliente.
5. Il prelievo di contante può essere effettuato dal Clien- te presentando alla Banca Convenzionata un asse- gno Fineco intestato al Cliente o con intestazione “a me stesso” o “a me medesimo” e con indicazione dell’importo da prelevare, firmato sia sul fronte che sul retro. L’Operazione di prelievo di contante può essere effettuata a condizione che sussista, presso la Banca, adeguata provvista e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle modalità, tempo per tempo stabilite dalla normativa e/o dalla Banca.
6. Le Operazioni sono eseguite previa identificazione del Cliente o del suo delegato effettuata con le pro- cedure in vigore presso la Banca Convenzionata e previo controllo dell’autenticità della firma del Clien- te richiedente o del suo delegato mediante raffronto con lo specimen depositato presso la Banca e verifi- cabile con apposita interrogazione sull’archivio elet- tronico di questa. Per le finalità strettamente connes- se e strumentali alle Operazioni, il Cliente autorizza la Banca (i) a rendere visibile alla Banca Convenzionata, il proprio specimen di firma nonché gli specimen di firma e i poteri dei propri delegati, mediante un’ap- posita procedura informatica; (ii) a comunicare alla Banca Convenzionata, anche in via telematica, ogni informazione o dato relativo al Cliente o ai suoi dele- gati necessari per l’esecuzione delle Operazioni.
7. Le Operazioni possono essere richieste oltre che dai
delegati del Cliente, anche dalle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca.
8. In nessun caso possono essere eseguite presso la Banca Convenzionata Operazioni diverse da quelle sopra indicate.
9. Le valute di versamento, i termini di disponibilità e i costi del Servizio sono indicati nel Documento di Sin- tesi del conto di riferimento acceso presso la Banca.
19 Applicabilità delle norme comuni
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme speciali, si applicano le norme comuni delle presenti condizioni generali.
IIC) INCASSO ED ACCETTAzIONE DI EFFETTI, DOCU- MENTI ED ASSEGNI SULL’ITALIA E SULL’ESTERO
1 Servizio di incasso
1. Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, do- cumenti, ed assegni, sull’Italia e sull’estero, anche se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (in seguito brevemente ‘cedente’) è svolto dalla Banca
secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diversamente rego- lato, secondo le Norme generali, e le norme civili che regolano il Contratto di mandato.
INCASSO E ACCETTAzIONE DI EFFETTI, DOCU- MENTI ED ASSEGNI SULL’ITALIA
2 Modalità di fornitura del servizio
1. Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autoriz- zata ad avvalersi di procedure elettroniche d’incasso nonché, per l’espletamento di tutti gli atti da compier- si su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1717 e 1856 cod. civ., da un proprio corrispondente anche non bancario, a sua scelta.
3 Obblighi del cedente
1. Nell’utilizzo del servizio il cedente è tenuto:
a) a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all’im- porto, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
b) a presentare effetti, documenti ed assegni regola- ri, anche nel bollo; con l’obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifondere tutte le spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;
c) a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equiva- lente ed ai termini previsti dalle procedure d’incas- so interbancarie.
4 Limitazione di responsabilità
1. La Banca non risponde delle conseguenze causate dalla mancata osservanza da parte del cedente di quanto disposto al precedente articolo.
2. Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti nelle Norme generali, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’ac- cettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non indicate come bancabili dalla Banca d’Italia.
5 Clausola “incasso tramite”
1. La clausola “incasso tramite” ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del man- cato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’in- casso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.
6 Effetti cambiari
1. Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debito- re cambiario un avviso con l’invito a recarsi presso i propri sportelli per l’accettazione o per il pagamen- to e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, anche se non firmata.
7 Protesto degli assegni e costatazioni equivalenti
1. La Banca farà levare il protesto o richiedere la con- statazione equivalente nei casi di mancata accetta- zione o di mancato pagamento di effetti e di mancato pagamento di assegni – salvo contraria disposizione scritta del cedente pervenuta in tempo utile.
2. La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra formula analoga, anche se non firmata.
3. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di manca- ta accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non ap- pena in grado.
8 Proroga della scadenza
1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pa- gamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
2. Qualora l’effetto non venga pagato la Banca non prov- vederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973.
9 Effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari
1. Nel caso di effetti in valuta estera pagabili median- te assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
10 Mancanza di istruzioni scritte e di responsabilità
1. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ricavo sia da accreditare all’estero, la Banca (o il suo cor- rispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l’importo relativo potrà essere immedia- tamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
2. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzio- ni specifiche circa la levata del protesto o della con- statazione equivalente, la Banca non è responsabile della loro mancata levata.
11 Mancato ritiro di documenti da parte del debitore
1. Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompa- gnati o meno da effetti – da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non è tenuta a ritirare ed immagaz- zinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
2. Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l’immagazzinamento della merce e di provve- dere a quant’altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti.
INCASSO O ACCETTAzIONE DI EFFETTI, DOCU- MENTI ED ASSEGNI SULL’ESTERO
12 Applicazioni delle norme di servizi sull’estero
1. Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero.
2. Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l’accettazione o l’incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Pa- ese estero.
3. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
a) qualora le banche estere incaricate della presen- tazione per l’accettazione non accertino e comun- que non assumano alcuna responsabilità circa l’au- tenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
b) qualora le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal de- bitore quando l’importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa;
c) qualora, in caso di mancata accettazione o di man- cato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.
13 Garanzia del rimborso
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga con- testata la regolarità formale di detti titoli o l’autentici- tà, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Ban- ca pervenga analoga domanda di rimborso dal suo corrispondente o dal debitore.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
14 Incasso e accettazione di effetti scontati o nego- ziati
1. Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano – con la solo esclusione di quanto previsto all’art. 8 – anche alle operazio- ni riguardanti la presentazione per I’accettazione o il pagamento, sull’Italia o sull’estero, di effetti, docu- menti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo.
2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o cir- costanze non imputabili alla Banca a norma degli ar- ticoli precedenti:
- la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
- gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o,
in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
15 Modifica della scadenza degli effetti
1. Qualora la scadenza originaria degli effetti venga mo- dificata a seguito di provvedimenti legislativi o ammi- nistrativi di proroga o di sospensione a favore dei de- bitori cambiari, il cedente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti.
IID) NORME ChE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO
1 Oggetto del Contratto
1. Il Conto Deposito CashPark Open e Save (di seguito anche il “Deposito”) è il conto di deposito vincolato (in Euro) che consente al titolare (di seguito “Deposi- tante”), di depositare ai sensi dell’articolo 1834 del co- dice civile le somme indicate nel successivo articolo 3, vincolandole per un periodo - di 1, 3, 6,12, 18 o 24 mesi (tra quelli resi disponibili dalla Banca e indica- ti nel Foglio Informativo in vigore al momento della costituzione del vincolo) - indicato dal Depositante all’atto del relativo versamento e decorrente dal me- desimo giorno.
2. Il Deposito prevede due opzioni “Svincolabile” e “Vincolato” (di seguito anche le “Opzioni” o singo- larmente l’“Opzione”) a seconda che sia prevista o meno per il Depositante la facoltà di disporre delle somme oggetto del deposito in tutto (di seguito an- che “Svincolo”), o in parte (di seguito anche “Svincolo Parziale”) in via anticipata rispetto alla scadenza ori- ginariamente indicata.
3. Sulle somme depositate la Banca corrisponderà, dal giorno del versamento delle stesse, gli interessi spe- cificati nel Documento di Sintesi e/o Foglio Informati- vo in vigore al momento della disposizione di depo- sito/ vincolo o – se del caso – di rinnovo automatico in corrispondenza dell’Opzione prescelta dal Deposi- tante.
4. A valere sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni:
• disposizioni di versamento di cui al successivo arti- colo 3;
• richieste di Xxxxxxxx e di Svincolo parziale sulle somme oggetto del deposito, ove previsto in rela- zione all’Opzione prescelta e secondo gli eventuali limiti di tempo in tempo previsti dalla Banca , come meglio descritto al successivo articolo 4 comma 2 e comma 3);
• richieste di rinnovo automatico del vincolo apposto sulle somme oggetto del deposito, come meglio descritto all’articolo 3 comma 3).
5. Le presenti condizioni contrattuali stabiliscono la re- golamentazione comune alle operazioni di deposi- to e vincolo di somme di denaro che saranno – di tempo in tempo - disposte dal Depositante. Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione di deposito e vincolo è considerata sin- golarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
6. Laddove il Depositante si avvalga per l’operatività
inerente il Deposito delle tecniche di comunicazione a distanza, egli s’impegna a rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro delle richieste di versamento, di Svincolo, Svincolo Parziale o ancora di rinnovo, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
2 Conto di Regolamento
1. Il Depositante ha l’obbligo di indicare – all’atto della richiesta di costituzione del vincolo - gli estremi del conto corrente presso la Banca avente la medesima intestazione del Deposito (di seguito anche il “Conto di Regolamento”) sul quale saranno effettuati:
• il regolamento contabile di tutti i versamenti effet- tuati di cui al successivo articolo 3;
• il rimborso del capitale depositato alla scadenza del vincolo temporale prescelto dal Depositante ovve- ro prima di tale data, nelle ipotesi di Xxxxxxxx, Svin- colo Parziale o estinzione anticipata del Deposito o ancora di recesso di cui al successivo articolo 4 commi 2, 3, 5 e 6.
3 Versamenti sul Deposito – Rinnovo
1. Il Depositante può effettuare i versamenti in Euro sul Deposito esclusivamente a mezzo giroconto dal Conto di Regolamento. La relativa disposizione - che potrà essere impartita con modalità telematica colle- gandosi al Sito, ovvero in via cartacea avvalendosi della rete di promotori finanziari della Banca - dovrà indicare necessariamente l’Opzione, l’importo ogget- to del versamento e il vincolo temporale prescelto in relazione ai singoli importi oggetto del deposito.
2. L’importo dei singoli versamenti non può essere infe- riore o superiore all’importo tempo per tempo indicato dalla Banca sul Foglio Informativo in vigore al momento della richiesta di costituzione del vincolo. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, inoltre, il versamento e la relativa operazione di giroconto potranno essere disposti in relazione alle sole somme eccedenti la gia- cenza di liquidità sul Conto di Regolamento indicata nell’ambito del Foglio Informativo pro tempore vigente.
3. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, il De- positante, all’atto della richiesta di costituzione del vincolo e secondo le modalità tecniche di cui al com- ma 1 che precede potrà, inoltre, richiedere che alla scadenza il vincolo temporale apposto sulle somme oggetto del Deposito, sia automaticamente rinnovato per un altro mese e così per le successive scadenze sino a quando non intervengano variazioni in nega- tivo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del vincolo pre- senta un saldo negativo , oppure il Depositante abbia nel frattempo revocato la disposizione.
Per le relative condizioni economiche si rinvia al Do- cumento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento del rinnovo del vincolo.
4 Rimborso delle somme – Svincolo/Svincolo Parzia- le - estinzione anticipata – recesso
1. Il rimborso delle somme oggetto del deposito avver- rà alla scadenza del relativo vincolo e/o del rinnovo
dello stesso con accredito sul Conto di Regolamento.
2. Ove previsto dalla relativa Opzione il Depositante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento lo Svincolo delle somme oggetto del deposito. La disposizione di Xxxxxxxx potrà essere impartita secondo le modalità tecniche di tempo in tempo indicate dalla Banca sul Sito. La Banca darà corso alla richiesta del Deposi- tante e applicherà sull’importo svincolato, dalla data di apertura del vincolo e/o di rinnovo del medesimo, il tasso creditore specificamente previsto per l’ipotesi corrispondente nel Documento di Sintesi e/o nel Fo- glio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo medesimo o di rinnovo automatico dello stes- so, ove previsto.
3. Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositan- te potrà, altresì, richiedere lo Svincolo parziale del- le somme oggetto del deposito. Eventuali limiti allo Svincolo parziale sia in termini di importo che di gia- cenza residua sul deposito sono previsti nel Foglio Informativo vigente al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Sull’importo svincolato la Banca applicherà dalla data di apertura del vincolo/ e o di rinnovo del medesimo, il tasso previsto per l’ipotesi di Svincolo nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Al contenuto residuo del deposito saranno applicate le condizioni economiche originariamente concordate.
4. Nel caso di Deposito cointestato la facoltà di cui ai commi 2 e 3 che precedono potrà essere esercitata da ogni cointestatario in via disgiunta, così come pre- visto dalle Norme Generali in caso di cointestazione dei rapporti.
5. Qualora il Conto di Regolamento indicato venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza del vincolo relativo alle somme oggetto di deposito, la Banca prov- vederà alla contestuale estinzione anticipata del Conto Deposito remunerando le somme in esso depositate se- condo quanto previsto al comma 2 che precede.
6. In tema di recesso dal Xxxxx Xxxxxxxx e dal Conto di Regolamento, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I. Ove il recesso dal Xxxxx Xxxxxxxx e/o dal Conto di Regolamento sia esercitato dalla Banca, al Deposi- tante saranno riconosciuti sulle somme oggetto del vincolo gli interessi maturati sino alla data di effica- cia del recesso, come specificati nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo. è fatta salva l’ipotesi di re- cesso per giustificato motivo, nel qual caso la Ban- ca applicherà le condizioni economiche previste dal comma 2 che precede.
5 Liquidazione degli interessi
1. La liquidazione degli interessi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, avverrà con accredito sul Conto di Regolamento, alla scadenza e/o -ove previ- sto dalla relativa Opzione – in corrispondenza dello Svincolo e/o Svincolo Parziale in relazione rispetti- vamente alle somme oggetto del vincolo stesso e/o limitatamente all’importo svincolato, ovvero all’estin-
zione anticipata/recesso del Deposito in relazione all’intero importo depositato.
6 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Nor- me Generali di cui alla Sezione I, nonché, quanto al Conto di Regolamento, le specifiche norme e con- dizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza di cui alla Sezione II.
IIE) NORME PER LA PRESTAzIONE DEI SERVIzI DI PAGAMENTO
NORME PER LA PRESTAzIONE DI SERVIzI DI PAGA- MENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAzIO- NE DEL D.LGS N. 11/2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN ATTUAzIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015
SEzIONE I – Disposizioni Generali
1 Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito ripor- tate valgono le seguenti definizioni:
- Servizi di Pagamento: i servizi di pagamento elen- cati nell’art. 2.
- Operazione di Pagamento: l’attività, posta in esse- re su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi.
- Pagatore: il soggetto titolare di un conto di paga- mento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento.
- Beneficiario: il soggetto destinatario di un’Opera- zione di Pagamento.
- Consumatore: la persona fisica che agisce per sco- pi estranei all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo).
- Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate.
- Cliente: la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisi- re la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario.
- Prestatore di Servizi di Pagamento: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
- Banca: FinecoBank S.p.A. - Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli (IBAN) che viene utilizzata per identificare il conto del Benefi- ciario di un’Operazione di Pagamento. L’Identifica- tivo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente.
- Ordine di Pagamento: l’istruzione data da un Pa- gatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.
- Conto di Pagamento: il conto corrente indicato dal
Cliente per l’esecuzione delle Operazioni di Paga- mento.
- Data Valuta: la data di riferimento usata da un Pre- statore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un con- to di pagamento.
- Tasso di Cambio di riferimento: il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divi- sa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessi- bile al pubblico.
- Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficia- rio coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è neces- sario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
- Altri prestatori di Servizi di Pagamento (cd. Terze Parti):
a) prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni conso- lidate relativamente a uno o più conti di pagamen- to detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online;
b) prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento: offre un servizio online per la dispo- sizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamen- to detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento accessibile online;
c) prestatore di servizi di pagamento emittente stru- menti di pagamento basati su carta.
- Spazio economico Europeo (European Economic Area EEA) - ne fanno parte ad oggi gli Stati dell’U- nione Europea nonché Norvegia, Islanda e Lie- chtenstein.
- VALUTE EEA – euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri Stati appartenenti allo Spazio Econo- mico Europeo.
- VALUTE EXTRA EEA – valute diverse dalle valute EEA.
- SEPA area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell’Unione Euro- pea (UE) con l’aggiunta ad oggi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein nonché, ad oggi, Svizzera, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino, Dipendenze della Corona Britannica, Principato di Andorra e Cit- tà del Vaticano.
- Stato membro: Stato appartenente all’Unione Euro- pea.
TERMINOLOGIA STANDARDIzzATA EUROPEA
Si riporta di seguito l’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello na- zionale, disciplinati nelle presenti Norme, individua- ti dalla Banca d’Italia, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) volta a disciplinare “trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di Pagamento”
- Bonifico – SEPA - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente
a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Rientrano nella categoria i servizi in euro di- sciplinati nella SEZIONE II (Paragrafi BONIFICI, BONIFICI ISTANTANEI) e SEZIONE III (Bonifico Estero)
- Bonifico – extra SEPA - Con il bonifico la banca/ intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istru- zioni del cliente, verso paesi non-SEPA. Rientra nella categoria il servizio BONIFICO ESTERO in euro verso paesi non rientranti nell’area SEPA (disciplinato nella SEZIONE III)
- Ordine permanente di bonifico -Trasferimento pe- riodico di una determinata somma di denaro dal con- to del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/ intermediario secondo le istruzioni del cliente, disci- plinato nella SEZIONE II, Paragrafo I.
- Addebito diretto - Con l’addebito diretto il cliente au- torizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/ intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il tra- sferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal be- neficiario.
L’importo trasferito può variare – Rientra nella cate- goria il servizio SEPA DIRECT DEBIT disciplinato nella SEZIONE II e nella SEZIONE III
2 Condizioni Contrattuali
1. Le Condizioni Contrattuali, disciplinano l’esecuzio- ne di Operazioni di Pagamento singole o ricorren- ti: -disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto;
– disposte da un Beneficiario con addebito diretto sul Conto; –accreditate sul Conto. Quanto precede nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamen- to di seguito indicati: (I) Bonifici in euro da e verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell’area SEPA – Single Euro Payments Area); (II) Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA; (III) Bonifici Istantanei in euro da e verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA), (bonifici da e verso Paesi dell’area SEPA - Single Euro Payments Area); (IV) XX.XX; (V) Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV); (VI) Sepa Direct Debit;
(VII) Bonifici in Valuta extra EEA, cioè valuta diversa dall’euro e diversa dalle valute di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Ser- vizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate; (VIII) Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o, VALUTE
EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate.
2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere ge- nerale; le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell’ Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i Prestatori di Servizi di pagamento ovvero dell’unico coinvolto in- sediato nella EEA; le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio; quelle della se- zione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti.
3. Ai fini di quanto disciplinato negli artt. 9, 12,13,19 val- gono per la Sezione III le previsioni contenute nelle clausole della sezione stessa
4. Resta inoltre fermo quanto previsto all’art. 25.
3. Ambito di applicazione
1. Le Condizioni Contrattuali si applicano alle Opera- zioni di Pagamento effettuate in qualsivoglia valuta tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nella EEA. Dette disposizioni si applicano altresì nelle ipo- tesi in cui anche soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento, e cioè la Banca, sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate. In particolare, le Condizioni si applicano quando l’Operazione di Pagamento è effettuata: (i) in euro o nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’U- nione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pa- gamento del Pagatore e del Beneficiario siano inse- diati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia insediato nella EEA; (ii) in una valuta che non è quella dei Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA – VALUTE EXTRA EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’O- perazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate;
(iii) in tutte le valute (VALUTE EEA e VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 33, 34, 36, 40, 43, 47, 50, 53, si applicano solo nel caso in cui entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento o l’unico coin- volto siano insediati nella EEA: a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversio- ne tra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appar- tenente all’area dell’euro; c) alle Operazioni di Paga- mento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione
Europea non appartenente all’area euro o nella valu- ta ufficiale di altro Stato EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia neces- saria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indi- cate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successi- ve alla data di ricezione dell’Ordine di Pagamento.
4 Operazioni di Pagamento
1. Le Operazioni di Pagamento possono essere dispo- ste direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pa- gamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica, te- lefonica o in via cartacea con consegna al Consulente Finanziario assegnato al Cliente Pagatore.
3. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Opera- zioni di Pagamento, volta per volta o in xxx xxxxxxxxxx- xx, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
4. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
5. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in ge- nere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II e III.
6. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comuni- cazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
OPERAzIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIEN- TE PAGATORE DIRETTAMENTE (BONIFICI, XX.XX, PA- GAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)
5 Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un’Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto car- taceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momen- to, salvo che l’Ordine di Pagamento sia diventato irre- vocabile ai sensi del successivo art. 8.
4. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamen- to, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate auto- rizzate.
6 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato.
2. L’Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nel- la Sezione III, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazio- ne alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell’ordine stesso, così come specificato nell’ambito del Sito della Banca.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’in- tende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coin- cide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l’ordine s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
7 Rifiuto di un Ordine di Pagamento
1. La Banca – con esonero da responsabilità – può ri- fiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l’ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo op- pure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può es- sere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Opera- tiva successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione dell’ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l’Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagato- re comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà uti- lizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell’Unione o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Ban- ca per iscritto ovvero mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre li termine di esecuzione dell’Ordine di Pagamento.
8 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pa-
gamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, fatto salvo quanto previsto all’art. 67.
2 Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pa- gamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 6.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall’art. 43, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con l’accordo tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove pre- visto nelle condizioni economiche.
9 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento
1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Pa- gamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di ac- credito dell’importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine, è tenuta a rim- borsare senza indugio al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo ine- satto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informan- do del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
OPERAzIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIzIATI- VA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (SEPA DIRECT DEBIT)
10 Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Xxxxxxxx può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via inter- net o a mezzo telefono, l’Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l’addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettua- zione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consen- so del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate auto- rizzate.
11 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamen- to è quello in cui l’ordine, trasmesso dalla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca. Prima di tale mo- mento, il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Gior- nata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
12 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indu- gio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere suc- cessiva a quella di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informan- do il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui im- putati a seguito della mancata, inesatta o tardiva ese- cuzione dell’Operazione di Pagamento.
13 Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
1. Salvo che non sia diversamente previsto nelle Sezio- ni II e III, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio l’autorizzazione non specifi- cava l’importo dell’Operazione di Pagamento; b) l’im- porto dell’operazione supera quello che il Cliente Pa- gatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a soste- nere l’esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia
stato applicato con le modalità convenute nella Se- zione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta ad accreditare l’intero importo dell’Operazione di Pagamento ese- guita con data valuta non successiva a quella dell’ad- debito dell’importo medesimo.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario al- meno quattro settimane prima dell’esecuzione dell’O- perazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nelle Sezione II e III.
DISPOSIzIONI COMUNI AD OPERAzIONI DI PAGA- MENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAzIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIzIATI- VA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
14 Eseguibilità dell’ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie
1. L’Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispet- ta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d’A- merica e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normati- ve, se non contrarie a norme imperative ed a pre- scindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione. In particolare, l’Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie. Nel caso in cui l’Operazione coinvolgesse diret- tamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l’obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l’esecuzione dell’Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall’applicazione all’Operazione di tali leggi e nor- mative in materia di sanzioni. Il Cliente prende al- tresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell’Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.
15 Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita
1. In caso di operazione non autorizzata o non corret- tamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L’operazio- ne si considera non eseguita correttamente quando
l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzio- ni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettua- ta entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
16 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un’Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Ope- rativa successiva a quella in cui prende atto dell’O- perazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rim- borso di cui al primo comma, può dimostrare che l’Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Pagatore e ot- tenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato.
4. è fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
17 Conversione valutaria
1. Qualora per l’esecuzione dell’Operazione di Paga- mento sia richiesto l’utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avvie- ne al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.
18 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca
1. è esclusa la responsabilità della Banca per caso for- tuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Ope- razione di Pagamento solo in conformità dell’Identifi- cativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informa-
zioni ulteriori.
19 Commissioni e spese
1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad ad- debitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzione delle Operazioni di Pa- gamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazio- ne del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni econo- miche; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’Operazione di Pagamento se l’Identificativo Uni- co fornito dal Cliente è inesatto.
20 Comunicazioni della Banca
1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua ri- chiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Ban- ca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 22, tramite il Consulente Fi- nanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di co- sto, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento me- diante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’art. 22.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informa- zioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.
21 Recesso dai Servizi di Pagamento
1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Paga- mento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno de-
1 secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti:
i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;· i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
corrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comu- nicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali conti- nuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continua- tiva, la previsione di cui al comma precedente si ap- plica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l’estinzione dell’incarico per le disposizioni successive.
22 Invio della corrispondenza Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca av- verranno mediante, invio di posta elettronica (all’in- dirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scrit- ti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Alla Banca
3. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichia- razione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx.
23 Modifica delle condizioni economiche e contrat- tuali
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, po- trà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 22, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente.
24 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il Cliente può
presentare un reclamo alla Banca anche per lette- ra raccomandata a.r. o per via telematica a Fineco- Bank S.p.A. - Direzione Generale - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx - indirizzo mail helpdesk@ xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC finecobankspa.pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Banca deve rispondere affron- tando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni ecceziona- li, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indican- do chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l’eventuale diverso termine tem- po per tempo vigente.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto ri- sposta entro il termine di cui al comma precedente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitro- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La deci- sione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione ob- bligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperi re il procedimento di media- zione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
(ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specia- lizzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’ap- posito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta norma- tiva si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.
4. Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Autorità con riguardo a que- stione insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.
5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministra- tive e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di ammi- nistrazione e di direzione e del personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.
25 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Nor-
me Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono con- nessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Xxxxx applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.
SEzIONE II – DISPOSIzIONI SPECIFIChE RELATIVE ALLA PRESTAzIONE DEI SINGOLI SERVIzI DI PAGA-
MENTO – Operazioni in Euro o valuta diversa dall’Euro di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’uni- co Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’O- perazione di Pagamento sia insediato nella EEA.
BONIFICI
26 Oggetto del servizio
1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposi- zione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un’altra banca in Italia o all’estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)
Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e altri Paesi dello Spa- zio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell’a- rea SEPA – Single Euro Payments Area)
Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA
27 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Oggetto del servizio
1. Il bonifico in euro verso Paesi dell’Area SEPA è un bo- nifico in Euro che può essere effettuato da un Pagato- re sia residente che non residente1 in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, ap- provato dall’EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tem- po in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.
28 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Dati relativi all’Ordine di Pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del bonifico, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; (ii) il codice IBAN (International Bank Ac- count Number) del Beneficiario; (iii) importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati
sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
3. L’Identificativo Unico corrisponde all’IBAN del Bene- ficiario.
29 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Rifiuto dell’ordine
1. Fermo restando quanto previsto dall’art 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecu- zione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Pre- statore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle pro- cedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’ese- cuzione nell’informativa sull’operazione di pagamen- to di cui all’art. 20.
30 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento
1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
31 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Consenso ad eseguire l’Ordine di Paga- mento e revoca del consenso
1. Il consenso ad eseguire l’ordine e la sua revoca sono disciplinati dall’art. 5.
32 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. L’ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’av- venuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in re- lazione alle modalità di identificazione così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l’ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati, l’ordine stesso si considera annullato.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giorna- ta. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. L’ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzio- ne, così come previsto al successivo articolo 32.
33 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefo- no con relativa conferma entro il limite di orario de- finito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono: (i) nel caso in cui sia stata indica- ta una data di accredito al Beneficiario l’ordine vie- ne eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nel- la data indicata; (ii) nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamen- te spostata alla Giornata Operativa successiva; (iii) nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giorna- ta Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
34 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Bonifici periodici
1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l’esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze prede- terminate dal Cliente Pagatore.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Clien- te Pagatore: - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28;- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;- deve indicare la data di accredito al Be- neficiario. In tale caso, l’ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
3. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite dispo- sizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera rice- vuto nella giornata di esecuzione.
4. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite inter- net deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
5. Il consenso ad eseguire l’ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L’ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
6. La revoca dell’ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Gior- nate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del pagamento in scadenza.
35 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Bonifici di importo rilevante ordinari
1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso
la Banca.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Clien- te Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28.
3. L’Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accre- ditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all’art. 33. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all’art. 6, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con moda- lità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l’utilizzo di Internet.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro le ore 15.00.
36 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA Bonifici Urgenti
1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene ese- guito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Clien- te Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28.
3. L’Ordine di Pagamento non può contenere l’indica- zione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusiva- mente via telefono.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Cu- stomer Care entro le ore 15.00.
6. Paragrafo II - Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l’Italia)
37 Bonifici estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio
1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell’Unione Europea (inclusa l’Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Eu- ropea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA.
38 Bonifici estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Dati relativi all’ordine di pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Ac- count Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Benefi- ciario; (iv) Divisa; (v) Importo; (vi) Nazione.
39 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con dispo- sizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto
dal Consulente Finanziario in pari data.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite in- ternet o tramite telefono, l’ordine si considera rice- vuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identi- ficazione, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifi- ca viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica av- viene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
40 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite tele- fono, il bonifico confermato entro il limite di orario definito, viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto, con trasmissio- ne alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, o tramite inter- net o tramite telefono - nel caso in cui sia stata indica- ta una data di addebito, l’ordine viene eseguito con trasmissione alla banca del Beneficiario nella stessa giornata; - nel caso in cui sia stata indicata come data di addebito una giornata non operativa, la data indi- cata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BO- NIFICI IN ENTRATA)
41 Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell’Identificativo Uni- co del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
42 Data di valuta di accredito e disponibilità dell’im- porto.
1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale é espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valuta- ria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficia- rio l’importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stes- so, ove previste, le proprie spese e commissioni rela- tive al bonifico stesso.
43 Bonifici Istantanei
Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici istanta- nei in uscita)
1. Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore, sia residente che non residente, ese- guito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell’area SEPA ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) vigente, approvato dall’EPC (European Payment Council).
2. Il servizio di bonifico istantaneo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Il servizio di bonifico istantaneo deve essere attiva- to dal Cliente accedendo all’area riservata del Sito ovvero mediante l’applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) secondo le modalità ivi specificate.
4. Il bonifico istantaneo può essere disposto tramite l’area riservata del Sito, tramite l’applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) nonché tramite eventuali altri canali resi disponibili, tempo per tempo, dalla Banca. L’ordine di bonifico istanta- neo deve essere confermato tramite i sistemi di au- tenticazione, di volta in volta, definiti dalla Banca.
5. In qualsiasi momento il Cliente può disattivare il servi- zio di bonifico istantaneo.
6. Per l’esecuzione dell’ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, co- gnome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell’ordine; il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l’Identificativo Unico. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
la motivazione del pagamento; eventuali informazioni opzionali riportate sul Sito e sull’applicazione Fineco rese disponibili dalla Banca.
7. Ai sensi del documento “Maximum Amount for In- structions under the SCT Instant Scheme Rulebook
– EPC023-16”, parte integrante del Rulebook SEPA Instant Credit Transfer, gli ordini di bonifico istantaneo non possono essere di importo superiore ad un limite prestabilito, attualmente euro 15.000. Tuttavia, nel ri- spetto della sezione 2.5 del Rulebook sopracitato, la Banca avrà facoltà di definire diversi limiti di importo, anche inferiori ad euro 15.000, dandone comunicazio- ne al Cliente in area riservata del Sito. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico istantaneo con importo superiore a quello definito dalla stessa. Il Cliente avrà facoltà di indicare limiti di importo inferiori a quelli previsti dalla Banca sia in fase di attivazione del servizio, sia successivamente, accedendo all’area riservata del Sito o tramite l’applicazione Fineco.
8. Non può essere indicata una data di esecuzione ri- chiesta, né la valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
9. Il Cliente Pagatore non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca in quanto il Prestatore di Servizi di Pa- gamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l’importo del bonifico istantaneo imme- diatamente.
10. La Banca, in tempo reale, dà indicazione al Cliente Pagatore in relazione all’esito della operazione di pa- gamento.
11. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l’esecu- zione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Ser- vizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure in- terbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst); se l’importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.
12. Nelle ipotesi previste dal comma precedente del pre- sente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente Pagatore di disporre un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA.
13. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
14. L’ordine di bonifico istantaneo impartito tramite inter- net si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifica dei Codici di Identificazione del Cliente. Tale verifica viene effettuata istantaneamente.
15. Il bonifico istantaneo viene eseguito istantaneamen- te, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamen- to del Beneficiario in un tempo massimo pari a 25 secondi.
16. I bonifici istantanei verranno rendicontati con specifi- ca evidenza.
Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici istan- tanei in entrata)
17. La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell’Identificativo Unico del Conto di Pagamen- to del Cliente Beneficiario (IBAN).
18. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
19. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficia- rio l’importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
20. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stes- so, ove previste, le proprie spese e commissioni rela- tive al bonifico istantaneo stesso.
21. La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l’accredito dei fondi relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il tra- sferimento se l’importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.
XX.XX
44 Oggetto del servizio
1. La Xx.Xx è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un’Operazione di Pa- gamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla
Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pa- gatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l’Operazione di Pagamento impar- tendo l’Ordine alla Banca sulla base del Numero Av- viso che costituisce per le Xx.Xx l’Identificativo Unico.
45 Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e re- voca del consenso
1. Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l’ese- cuzione dell’Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. è escluso l’utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l’Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 8.
3. La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.
46 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il gior- no antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
2. L’Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca – anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comuni- cazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
3. L’Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ri- cevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Gior- nata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. L’Ordine di Pagamento impartito via telefono si con- sidera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secon- do le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca.
6. L’Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
47 Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.
PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)
48 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio
1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Le previsioni relative ai bollettini precompilati si appli- xxxx anche ai bollettini bianchi.
49 Bollettini precompilati - Ricezione dell’Ordine di Pa- gamento
1. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle mo- dalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
50 Bollettini precompilati - Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l’importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell’Ordine.
OPERAzIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIzIATI- VA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
SEPA DIRECT DEBIT
Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)
51 Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio
1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell’Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all’addebito del Conto di Pagamen- to rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di co- municare al Cliente Pagatore le modifiche all’elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Be- neficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Bene- ficiario impartisce l’Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmet- te alla Banca per l’addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemen- te alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall’EPC – European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modi- ficato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefis- sare nel Mandato l’importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Xxxxxxxx ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamen- to non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servi-
zio di Gestione Profilo Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi.
4. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia della stesso.
5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Busi- ness to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti: (i) la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell’esattezza dei dati dell’Operazio- ne di Pagamento; (ii) la Banca prima di effettuare cia- scun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.
6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunica- re alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di suc- cessivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argo- mento saranno oggetto di espressa comunicazione.
52 Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione dell’ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell’ordine stesso.
53 Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Paga- mento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell’ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.
54 Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di opera- zioni autorizzate
1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagato- re, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
2. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso dell’im- porto dell’operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presen- te comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l’importo addebitabile.
3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell’addebito dell’importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. L’adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non con-
sumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.
PRELIEVO SMART
55 Prelievo Smart - Caratteristiche
1. Prelievo Smart – disponibile unicamente attraverso l’applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) - è un servizio finalizzato al ritiro di con- tante presso le apparecchiature automatiche abilita- te di UniCredit S.p.A. a valere direttamente sul conto corrente.
2. Il servizio deve essere attivato dal Cliente sullo smartphone previo inserimento del codice fornito dal dispositivo di sicurezza utilizzato. Per prelevare il Cliente: (a) accede all’applicazione, seleziona l’im- porto, l’eventuale richiesta di scontrino e conferma con il PIN dispositivo; (b) tocca, in qualunque punto, lo schermo dell’apparecchiatura automatica prescelta sulla quale appare un QR code; (c) avvia l’erogazione del contante da parte dell’apparecchiatura, inqua- drando con lo smartphone il codice QR.
Limiti di esecuzione dell’operazione
3. Il servizio è operativo nei limiti di euro 1.000 giornalie- ri ed euro 2.000 mensili per ciascun conto corrente del Cliente. Il ritiro del contante è subordinato alla presenza di sufficiente liquidità sul conto corrente e sull’apparecchiatura automatica prescelta.
4. L’addebito dell’operazione viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automati- camente dall’apparecchiatura; dell’operazione ese- guita viene rilasciato riepilogo a mezzo SMS gratuito inviato sul cellulare certificato del Cliente nonché tramite apparecchiatura automatica, ove richiesto in fase di prenotazione e tecnicamente realizzabile presso lo sportello prescelto.
SEzIONE III – DISPOSIzIONI SPECIFIChE RELATIVE ALLA PRESTAzIONE DEI SINGOLI SERVIzI DI PAGA-
MENTO - Operazioni in valuta diversa dall’Euro e dalle valute di Paesi dell’Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) – VALUTE EX- TRA EEA - se entrambi i Prestatori o l’unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA - Operazioni in tutte le valute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA) laddo- ve soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA
56 Ambito di applicazione
1. Le norme della presente Sezione disciplinano l’esecu- zione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni: (A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di Servizi di pagamento situato in un Pa- ese estero diverso da quelli dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA); (B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i Prestatori o l’unico Prestatore coin- volto sono insediati nella EEA.
DISPOSIzIONI COMUNI AD OPERAzIONI DI PAGA- MENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAzIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIzIATI- VA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
57 Commissioni e spese
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad ad- debitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzione delle Operazioni di Pa- gamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare per le operazioni di cui alla lettera A che precede che: a) il Pagatore ed il Bene- ficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. (“SHA”); b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario (“BEN”); c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso (“OUR”).
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con op- zione spese “SHA” per cui il Pagatore ed il Benefi- ciario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA e SEPA Direct Debit, opera- zioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascu- no le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento nonché alle ope- razioni di cui alla lettera B) dell’articolo che precede.
4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto; - le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’opera- zione di pagamento.
5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFI- CI IN USCITA)
Bonifici Estero
58 Bonifici estero - Dati relativi all’Ordine di Paga- mento
1. Per consentire l’esecuzione del pagamento di cui alla lettera A) dell’art. 55 , l’ordine deve necessariamen- te contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario;
(ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;(iii) Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima; (iv) Nazione;
(v) Divisa; (vi) Importo. Se l’IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pa- gamento del Beneficiario. In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca prov- vederà all’individuazione di detto codice, indispen- sabile all’esecuzione della disposizione, (sulla base dell’IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di
cui dispone. In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattenga rapporti con la Banca, questa provvederà all’individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l’esecuzio- ne della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.
59 Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Pa- gatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca
1. In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d’Ame- rica, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Paga- tore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsi- asi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispon- denti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di er- rata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.
4. In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l’indicazione di dati obbligatori. è onere del cliente la verifica dei dati necessari all’accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconve- niente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.
5. Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esem- pio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc…), dell’Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispon- denti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata tra- smissione da parte del Cliente della predetta docu- mentazione resterà a completo carico dello stesso.
6. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell’in- dicazione sull’ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese re- clamate dalle corrispondenti o per i successivi inter- venti della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
7. Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l’esecuzione di Operazio- ni di Pagamento da parte di determinate tipologie di
clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell’Ordine di Pagamento.
60 Bonifici estero - Ricezione dell’Ordine di Pagamen- to – Tempo massimo di esecuzione
1. In tema di ricezione dell’Ordine di Pagamento si ap- plica la disciplina di cui all’art. 39 della Sezioni II.
2. La Banca esegue l’Ordine di Pagamento impartito tra- mite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine e accredita l’importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo en- tro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l’ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
3. Qualora l’ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall’Euro (o da altra valuta infra EEA) e per l’esecuzione dell’ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria, i tempi sopra indicati pos- sono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comun- que nel rispetto delle tempistiche normativamente previste.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di ese- cuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Opera- tiva successiva.
61 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA Bonifico estero verso Paesi Extra EEA
1. Ai fini della presente sezione: (i) il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall’art. 27 (at- tualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Princi- pato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man). (ii) il bonifico estero verso Paesi Extra EEA è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA, nonché extra EEA, con un prestatore di servizi di pagamento inse- diato in Paese Extra EEA.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 37 della Sezione II.
62 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – rifiuto dell’ordine
1. La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Xxxxx restando quanto precede, la Banca, con eso- nero da responsabilità può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di im- possibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Paga- mento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
3. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il
Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’ese- cuzione nell’informativa sull’operazione di pagamen- to di cui all’art. 20.
63 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – esonero di responsabilità per la Banca
1. è esclusa la responsabilità della Banca per caso for- tuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Be- neficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Opera- zione di Pagamento solo in conformità dell’Identifica- tivo Unico o delle altre coordinate bancarie del Be- neficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
64 Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti infor- mazioni: (i) Identificativo unico del Conto di Pagamen- to del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento; (ii) dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all’intestazione del Con- to di Pagamento.
2. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del Bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valuta- ria, secondo le modalità e le normative vigenti.
3. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficia- rio l’importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
4. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stes- so, ove previste, le proprie spese e commissioni rela- tive al bonifico stesso.
SEPA DIRECT DEBIT (OPERAzIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIzIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)
65 Oggetto del servizio
1. Ai fini della presente Sezione, il Sepa Direct Debit è
un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzio- ne di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 51 della Sezione II e cioè Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Jersey e Guernsey e Isola di Man. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all’elenco dei paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni da 51 a 53 della Sezione II.
3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento colle- gate all’amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 51 a 53 della Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell’art. 54.
SEzIONE IV – ALTRI PRESTATORI DI SERVIzI DI PA- GAMENTO – TERzE PARTI
66 Conferma della disponibilità di fondi
1. Il Cliente può autorizzare espressamente la Banca, anteriormente alla prima richiesta di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di pa- gamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, a rispondere in merito alla disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile onli- ne e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l’avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza altresì la Banca, ove essa agisca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazio- ne di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
67 Utilizzo di Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento
1. Le Operazioni di Pagamento possono essere dispo- ste dal Pagatore anche avvalendosi di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, de- bitamente autorizzato allo svolgimento di tali Servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale Prestatore dispone l’Operazione di Pagamento su incarico del Pagatore che autorizza l’Operazione stessa sulla base delle presenti condizioni contrat- tuali. La Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato anche tramite un Prestato- re di servizi di disposizione di ordine di pagamento salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.
2. L’ordine non è revocabile dal Pagatore se la sua au- torizzazione è pervenuta al prestatore di servizi di ordine di pagamento ovvero al beneficiario.
Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di
regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
68 Accesso al Conto tramite prestatore di Servizi di Informazione sui Conti
1. Il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti. La prestazione del predetto Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all’esistenza di contratto tra il presta- tore di Servizi di Informazione sui Conti e la Banca. Ove il Cliente si avvalga, per l’accesso on line alle informazioni sul Conto e sulle operazioni, di un Pre- statore di servizi di informazione sui conti debitamen- te autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
69 Rifiuto dell’accesso
1. La Banca può rifiutare l’accesso a un Conto a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento ove sussistano motivi giustificati e debi- tamente comprovati, connessi all’accesso fraudolen- to o non autorizzato o fraudolento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento frau- dolenti o non autorizzati, dandone comunicazione al Cliente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubbli- co o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contra- sto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiu- to, la Banca consente l’accesso al Conto.
3. La Banca comunica immediatamente alla Banca d’I- talia tale rifiuto, indicandone le motivazioni. La Banca d’Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
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Informativa in ordine al Regolamento UE n. 847/2015 in materia di dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:
Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE
n. 847/2015 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, potrebbero essere comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario e, qualora presen- te, al Prestatore Intermediario di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all’esecuzione dell’o- perazione di Pagamento, il nome, cognome, il numero di conto di pagamento, indirizzo del Cliente Pagatore, il nu- mero del documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.
IIF) NORME ChE REGOLANO I SERVIzI UTILIzzABILI MEDIANTE CARTE DI LEGITTIMAzIONE
Previsioni Generali
1 Le carte di legittimazione
1. Ciascuna Carta di legittimazione (di seguito Carta), le- gittima il Cliente a disporre sul conto corrente secon- do le regole di seguito descritte.
2. Sono emesse dalla Banca le seguenti Carte:
“Carta di debito”: consente l’utilizzo a) del servi- zio BANCOMAT® /A.T.M. per il prelievo di contante presso sportelli automatici (detti in seguito ‘A.T.M.’, sigla di ‘Automatic Teller Machine’); b) del servizio di versamento“ contante e assegni” presso gli sportelli automatici di UniCredit S.p.A; c) del servizio PagoBAN- COMAT® per il pagamento tramite terminali elettronici presso esercizi commerciali convenzionati (in seguito detti ‘P.O.S., sigla di ‘Point Of Sale’) e/o altri servizi del circuito stesso; d) del servizio FASTpay che permette di pagare i pedaggi presso i caselli della rete auto- stradale italiana e gli altri servizi legati alla mobilità, mediante apposite apparecchiature, contraddistinte dal marchio “FASTpay”; e) il servizio Visa Debit che permette in Italia e all’estero di prelevare contante presso gli Atm recanti il marchio VISA e di effettua- re pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuito VISA , tramite
P.O.S abilitati alla lettura del microchip o alle diverse tecnologie di cui è dotata la Carta. “Carta di credi- to monofunzione”: consente di utilizzare le funzioni “Carta di credito”; “Carta di credito multifunzione”: consente di utilizzare le funzioni “Carta di credito” e i servizi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e FastPay.
2 Modalità e termini di utilizzo delle Carte
1. L’uso congiunto della Carta e del “Codice Persona- le Segreto” (in seguito denominato P.I.N. “Personal ldentification Number”) identifica e legittima il Titolare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche.
2. La Carta viene rilasciata dalla Banca dotata delle tecnologie “banda magnetica” e “microchip” nonché abilitata: i) alla tecnologia “contactless” che con- sente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della stessa alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a di- stanza, senza inserimento della Carta stessa; ii) alla tecnologia NFC/HCE (Near Field Comunication) o assimilabile che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante il semplice avvicinamen- to dello smartphone, dotato di tecnologia compatibile secondo le specifiche di funzionamento definite dalla Banca, alle apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless.
3. Il Titolare potrà utilizzare la Carta, nei limiti dello spe- cifico massimale e nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate dalla Banca, per effettuare il pa- gamento di beni e servizi anche presso esercenti e- commerce convenzionati con i Circuiti di pagamento a valere dei quali è emessa la Carta. Tali pagamenti avverranno quindi senza presentazione fisica della
Carta e con successivo addebito sul conto corrente.
4. L’utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d’impor- to indicati dalla Banca, contestualmente all’invio della Carta o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo di- sponibile del conto corrente.
5. Al fine di limitare i rischi connessi alle perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può introdurre limiti di spesa per operazioni eseguite in taluni Paesi, ovvero limiti di utilizzo riferibili a eser- centi o siti operanti in alcuni Paesi. I limiti d’importo e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca, tramite avvisi anche impersonali sul Sito, con pieno effetto liberatorio, in qualunque momento, in re- lazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza.
6. I servizi potranno essere prestati dalla Banca tecnica- mente a mezzo di terzi (società o enti), di sua libera scelta, con facoltà di fornire ai medesimi dati del Ti- tolare necessari od opportuni per lo svolgimento del servizio.
7. Salvo quanto disposto dall’art. 1717 cod. civ., la Banca non risponde dell’operato dei terzi quando ad essa non imputabile. La responsabilità della Banca è inoltre esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Titolare da fatti non imputabili alla Ban- ca stessa, (ad esempio: scioperi anche del personale della Banca; sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento di servizi pubblici o privati connessi all’espletamento dei servizi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, consuetudini del luogo di svolgimento dei servizi, atti di autorità, anche giudiziaria, nazionali o estere, ed in genere ogni im- pedimento non superabile con l’ordinaria diligenza).
3 Rilascio della Carta
1. L’accettazione della richiesta di emissione della Carta è subordinata al giudizio della Banca.
2. La Carta è rilasciata all’intestatario/cointestatario del conto corrente di riferimento; è strettamente persona- le e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi.
3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tempo prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi impersonali sul Sito.
4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo, né renderlo accessibile a terzi.
5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il rela- tivo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto corrente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le forme di tem- po per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx; al medesimo indirizzo la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione.
6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurez- za, la Banca può adottare le modalità di invio della
Carta e del PIN ritenute più idonee. Sono a carico del- la Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN.
7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta potrà essere richiesta da ciascun cointestata- rio e la Banca la invierà al domicilio comunicato nel contratto di conto corrente ovvero all’indirizzo comu- nicato con le forme tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx.
8. All’atto dell’invio della Carta la Banca comunica al Tito- lare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca.
9. La Carta è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi Le Carte in scaden- za verranno automaticamente sostituite dalla Banca
– con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. è facoltà della Banca inviare una Carta rinnovata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purchè il circuito sia di analoga diffusione; (ii) preveda un diverso termi- ne di validità; (iii) sia dotata di nuove funzioni connesse anche all’evoluzione degli strumenti elettronici di pa- gamento. Ciò con espressa esclusione di ogni effetto novativo sul contratto relativo alla Carta.
10. In caso di conto corrente acceso ad una persona giu- ridica, la Carta viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato a operare su tale conto, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo della documentazione contrattuale di richiesta.
11. Il Titolare, non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nell’apposito spazio a tergo della stessa. Per l’attivazione della Carta deve seguire le istruzioni fornite dalla Banca con l’invio della Carta stessa. La mancata attivazione della Carta non esone- ra i Titolari dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca che si riserva comunque la facoltà di contattare telefonicamente i Titolari, per verificare l’avvenuta ricezione della Carta e facilitarne l’attivazione.
4 Custodia della Carta e del P.I.N. e del Codice di Si- curezza
1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il P.I.N. e, ove attribuito, il Codice di Sicurezza.
2. In particolare, con riferimento alla Carta, il Titolare ha l’obbligo di (i) custodire la Carta con la massima cura; (ii) controllare periodicamente che la Carta sia in suo possesso; (iii) assicurarsi che altre persone non usino la Carta; (iv) assicurarsi di ritirare la Carta dopo ogni operazione; (v) evitare di rivelare a terzi i dati della Carta se non in conformità alle presenti norme. Con riferimento al PIN collegato alla Carta, il Titolare ha l’obbligo di mantenerne la segretezza e adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere tale riservatezza; a titolo esemplificativo: (i) memorizzare il PIN; (ii) evitare di scrivere il PIN sulla Carta; (iii) evitare di conservare il PIN su documenti o su altri supporti tenuti insieme o vicino alla Carta; (iv) adottare ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare
la digitazione del PIN nel caso di uso di ATM o di altri sistemi elettronici. Il Codice di Sicurezza, ove attribu- ito dal Circuito di Pagamento per la sicurezza delle transazioni via Internet, che a seconda del circuito di riferimento potrà essere denominato Secure Code MasterCard o Verified by Visa deve essere conserva- to secondo le regole comunicate dal relativo Circuito di Pagamento, presenti anche sul Sito della Banca.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento del- la Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare immediatamente la Carta stessa alla Banca nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell’impianto il Titola- re è tenuto a non effettuare operazioni sull’apparec- chiatura.
4. La Banca provvede alla sostituzione della Carta in caso di danneggiamento della stessa o delle parti elettroniche di cui è dotata.
5 Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza
1. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropria- zione indebita, falsificazione o contraffazione della Carta, del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, o comun- que nel caso di utilizzo non autorizzato della Carta, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, a qualsiasi ora, da numero fisso italiano al Numero Verde della Banca a ciò preposto (000.00.00.00), da cellulare al Numero Nero (+39 02 2899.2899) e facendo seguito con con- ferma scritta da far pervenire alla Banca entro le 48 ore successive, allegando copia della denuncia pre- sentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel caso di momentanea indisponibilità del Numero Verde e/o del Numero Nero, il Titolare potrà chiedere l’immediato blocco della Carta tramite fax o e-mail ai recapiti indicati sul sito della Banca.
3. Il Titolare che al momento si trovi all’estero potrà tele- fonare, in alternativa al Numero Nero italiano (+39 02 2899.2899), al servizio esistente all’estero con ana- loghe funzioni, segnalato dalla Banca nelle istruzioni generali per l’uso della Carta la denuncia sarà fatta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia locali. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Nero e/o di even- tuale accesso al numero estero sostitutivo, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, secondo le modalità sopra descritte.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione, furto, ap- propriazione indebita, falsificazione o contraffazione è opponibile alla Banca: - se effettuata telefonicamente al servizio Numero Verde o Nero, seguita dalla comu- nicazione scritta entro le 48 ore successive; - se effet- tuata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, dalla ricezione delle predette comunicazioni.
6. La segnalazione è a titolo gratuito. La Banca impute- rà al Titolare il costo di sostituzione della Carta, ove previsto.
7. Le previsioni riferite alla Carta, intesa come supporto
plastico, devono intendersi ascritte anche agli even- tuali dispositivi (telefono cellulare, tablet, smartwatch, pc, etc) sui quali è installata un’applicazione che per- mette di effettuare pagamenti presso esercenti fisici e online il cui addebito è a valere sulla Carta fisica.
6 Responsabilità dei Titolari per utilizzo non autoriz- zato della Carta
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comuni- cazione di cui al comma 1 dell’articolo 5.
2. Il Titolare non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione, o l’appropriazione inde- bita dello strumento di pagamento non potevano es- sere notati dal Titolare prima del pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di di- pendenti, succursali agenti della Banca o del soggetto terzo cui siano state esternalizzate le attività.
3. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garan- tire la sicurezza del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, prima della comunicazione eseguita ai sensi del pre- cedente articolo 5, il Titolare sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito della Carta, conseguente al suo furto o smarrimento o ap- propriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non ab- bia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all’articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare soppor- ta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamen- to non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.
7 Consenso all’esecuzione degli ordini di pagamento
1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con le seguenti modalità: a) Uti- lizzo presso gli Esercenti Convenzionati: a seconda della tipologia di Carta (i) il Titolare deve sottoscrivere l’ordine di pagamento previa esibizione del docu- mento di riconoscimento che comprovi l’identità del Titolare stesso. Il Titolare deve firmare gli ordini di pagamento, o i documenti equipollenti, con una firma uguale alla firma apposta sul modulo di richiesta della Carta e sulla Carta stessa al momento della ricezione;
(ii) il Titolare, per gli utilizzi convalidati mediante im- postazione del P.I.N., deve digitare il predetto codice
P.I.N. Le operazioni effettuate in modalità contactless, anche tramite smartphone: - se hanno importo pari o inferiore a 25 euro, possono essere effettuate senza digitazione del PIN; - se hanno importo superiore a 25 euro, sono co validate mediante la digitazione del PIN. Eventuali diversi limiti di importo saranno comunicati tramite avvisi anche impersonali sul Sito. b) Utilizzo tramite internet (per la Carte di Credito): in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare
esprime il consenso all’ordine di pagamento inseren- do i dati della Carta richiesti dall’Esercente Convenzio- nato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicu- rezza necessarie per l’effettuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimento, dotarsi del Codi- ce di Sicurezza che verrà richiesto all’atto di ogni tran- sazione per ogni ulteriore dettaglio circa il Codice di Sicurezza i Titolari possono visitare il sito finecobank. com; c) Xxxxxxxx mediante telefono: in caso di ordi- ne di pagamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefonicamente all’Esercente Con- venzionato i dati riportati sulla Carta; d) Utilizzo presso sportelli automatici abilitati (A.T.M.): al momento del- la richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.
2. Il blocco della disponibilità della Carta a favore dell’E- sercente per operazioni di importo non noto all’atto del rilascio del consenso del Titolare (ad esempio presso i distributori di benzina self service) può essere apposto solo se il relativo importo è stato preventiva- mente definito con autorizzazione del Titolare all’Eser- cente. La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell’esatto importo dell’operazione o al più tardi alla ricezione dell’operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l’Esercente provveda tempestivamente alla segnalazione di com- petenza anche in caso di effettuazione dell’operazio- ne definitiva con diverso strumento di pagamento.
3. Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente ri- chieste dal Titolare avvalendosi di un prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento debi- tamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ven- gono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l’operazione sulla base delle presenti norme. La Banca fornisce al terzo le informazioni disponibili sull’ordine di paga- mento e sulla relativa esecuzione. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l’acces- so sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustifi- cati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
8 Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite
Operazioni non autorizzate
1. Nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 12, la Banca rim- borsa al Titolare della Carta l’importo dell’Operazione
di Pagamento immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere l’iter di cui al comma 1, dandone tempe- stiva comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
3. L’eventuale rimborso di un’operazione non auto- rizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Titolare della Carta la restitu- zione dell’importo rimborsato.
4. è fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Operazioni non correttamente eseguite
5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Rettifica Operazioni non autorizzate o non corret- tamente eseguite), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli Ordini di Pagamento di- sposti dal Titolare.
6. Nel caso in cui la Banca è responsabile della manca- ta o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto con le modalità di cui all’articolo 7 (Consen- so all’esecuzione dell’ordine di pagamento), provve- de a rimborsare senza indugio al Titolare, mediante bonifico, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare, come se l’operazione eseguita in modo inesatto non fosse avvenuta. La data valuta dell’ac- credito sul conto corrente non è successiva a quella dell’addebito dell’importo.
7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Ti- tolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a se- guito della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento.
8. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di Pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
9. La Banca in caso di mancata esecuzione o di ese- cuzione inesatta di un’Operazione di Pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su xxxxxx- sta del Titolare che ha disposto l’operazione stessa, per rintracciarla e informa il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.
9 Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Gli Ordini di Pagamento impartiti con le modalità di cui all’art. 7 comma 1, sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si av- valga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti
attraverso un prestatore di Servizi di Ordini di Paga- mento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.
10 Conto di riferimento – Modalità di addebito
1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi de- rivanti dall’utilizzo della Carta, le commissioni, le spese, gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni economiche che regolano il contratto, riportate nel documento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Titolare autorizza l’addebito di tali importi e l’accredi- to di somme di cui risulti creditore, sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità, o in di- fetto di indicazione, a scelta della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l’addebito della Carta anche in assenza della disponibilità necessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul conseguente saldo debitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle con- dizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del documento di Sinte- si. Ferma la specifica disciplina prevista per le Carte di Credito in caso di concessione di fido.
2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto re- lativo al conto di riferimento determina l’automatico scioglimento di tutti i rapporti aventi ad oggetto i ser- vizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, sia intestatario di un solo conto corrente, quest’ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L’ad- debito sul conto di riferimento delle disposizioni ef- fettuate mediante la Carta viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione, documentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli istituti titolari delle apparecchiature presso le quali l’operazione è stata effettuata. Delle operazioni eseguite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilascia- ta dall’apparecchiatura al momento dell’operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Banca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensil- mente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo ad- debito complessivo, con valuta originaria concordata all’atto di richiesta della Carta.
11 Blocco della Carta
1. La Banca può bloccare la Carta, sospendendone l’u- tilizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi: - motivi attinenti alla sicu- rezza della Carta; - sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta stessa; - nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
2. La Banca provvederà a comunicare l’intervenuto blocco della Carta e la relativa motivazione al Titola- re, ove possibile preventivamente o al più tardi imme- diatamente dopo, salvo che tale informazione risulti contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo . La comunicazione dell’intervenuto blocco potrà essere effettuata dal- la Banca alternativamente con una comunicazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tra- mite telefono o SMS.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all’ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell’ambito del relativo Do- cumento di Sintesi).
4. L’utilizzo di una Carta scaduta, bloccata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si riserva di perseguire anche penalmente.
12 Rettifica di operazioni non autorizzate o non cor- rettamente eseguite
1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l’invio dell’estratto conto, di una transazione non au- torizzata, o non correttamente eseguita, intenden- dosi per tale l’esecuzione non conforme all’ordine o all’istruzione impartita dal Titolare, per ottenerne la rettifica deve darne informazione – senza indugio - per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito. Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titola- re può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per di- mostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.
2. Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dal- la Banca, il Titolare può richiederne il rimborso se l’autorizzazione rilasciata non prevedeva l’importo dell’operazione e tale importo supera quanto ragio- nevolmente atteso dal Titolare. La richiesta di rim- borso deve essere effettuata entro otto settimane dall’addebito, fornendo, su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo precedente. En- tro 10 giornate operative dalla ricezione della richie- sta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione. In tale ultimo caso il Titolare ha diritto di presentare un esposto a Banca d’Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all’art. 18 della presente sezione.
13 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati
1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rap- porti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Conven-
zionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da det- ti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando co- munque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ritar- do nella consegna e simili, anche se i relativi ordini di pagamento sono già stati saldati.
2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità se la Carta non è accettata dagli Esercenti Conven- zionati.
14 Recesso della Banca – Recesso del Titolare
1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qual- siasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare, dandone comuni- cazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulterio- ri utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l’uso della Carta da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d’importo (massimale) convenuto, o l’uso della Car- ta nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l’iscrizione, in seguito a se- gnalazione da parte di altro emittente,del nominativo del Cliente presso l’Archivio informatizzato, a causa della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamen- to o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia necessario tutelare l’efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla pro- secuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all’efficacia del recesso, alle regi- strazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qualunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, de- bitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, non- ché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale consegnatogli: - alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in caso di richiesta
da parte della Banca, entro il termine dalla medesi- ma comunicato; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente; - in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa comunicato.
6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta in- capacità di agire del medesimo, dal legale rappre- sentante.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
8. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, ovvero che risulti ef- fettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scatu- riscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente – qualora previ- ste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzio- nale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
15 Modifica delle condizioni contrattuali ed economi- che
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, ai sensi dell’articolo 126-sexies del Testo Unico, dando- ne comunicazione al Titolare con un preavviso di ses- santa giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilate- rale del contratto”, sarà validamente effettuata con le modalità di cui al successivo articolo 17. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse rece- dere dal contratto ovvero dal servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liqui- dazione del rapporto, il Titolare ha diritto all’applica- zione delle condizioni precedentemente praticate.
16 Accesso alle informazioni - Comunicazioni della Banca
1. Le Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Titolare ha diritto, su sua ri- chiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, nonché le informazioni e condizioni in esse con- tenute, così come copia del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Per ogni operazione di pagamento, su richiesta del
Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Ban- ca rende disponibili gratuitamente, tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 17, ovvero tramite il Consulente Finanziario di riferimento, o anche tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sulle spese che il Titolare deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento effet- tuate tramite le Carte di Legittimazione periodica- mente almeno una volta al mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle ope- razioni stesse.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’articolo 17.
5. Ove il Titolare si avvalga, per l’accesso on line alle informazioni sul Conto di pagamento e sulle ope- razioni, di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla norma- tiva tempo per tempo vigente; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comunicazione al Titolare prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della norma- tiva vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di leg- ge o di regolamento. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informa- zioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante Carte di Legittimazione.
17 Invio della corrispondenza Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, avverranno mediante invio di posta elettronica (all’in- dirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costitu- zione del conto corrente di riferimento, o successiva- mente fatto conoscere, sarà anche considerato come domicilio suppletivo ai fini delle presenti norme che regolano i servizi mediante carte di legittimazione.
3. In caso di emissione di una Carta Aggregata, così come definita nel successivo articolo 24 (Servizio Carte di Credito) le comunicazioni, le notifiche verran-
no fatte dalla Banca al solo Titolare della Carta con pieno effetto anche nei confronti del Titolare della Carta Aggregata.
Alla Banca
4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichia- razione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx.
18 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione delle norme della presente Sezione il Titolare può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank
S.p.A. - Direzione Generale - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx - indirizzo mail helpdesk@fineco- xxxx.xxx o indirizzo PEC finecobankspa.pec@actali- xxxxxxxxxx.xx.. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adegua- to e al più tardi entro 15 giornate operative dalla rice- zione del reclamo.
2. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispon- dere entro 15 giornate operative per motivi indipen- denti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una rispo- sta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l’eventua- le diverso termine tempo per tempo vigente. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente può ri- volgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitroban- xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Ban- ca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione ob- bligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperi re il procedimento di media- zione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (ii) all’Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanzia- rie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure (iii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giu- stizia. La condizione di procedibilità di cui alla pre- detta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al com- ma precedente presso l’ABF.
3. La normativa vigente definisce le sanzioni ammini- strative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di fun-
zioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.
19 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante car- te di legittimazione, si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corri- spondenza.
2. Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di Legge applicabile, Foro Competente si applicano le pertinenti disposizioni riportate all’articolo 28 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
CARATTERISTIChE DEI SINGOLI SERVIzI
20 Servizio BANCOMAT®/A.T.M.
1. Il servizio BANCOMAT® /A.T.M. consente al Titola- re di prelevare denaro contante a valere sul conto corrente di riferimento della Carta ed entro i limiti di importo e con le modalità convenute e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, presso qualunque sportello automatico (c.d.‘A.T.M.’) contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Car- ta non ne consenta l’’integrale copertura.
2. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurez- za, lo sportello automatico A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto, in tal caso, a contattare la Banca, secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
3. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli au- tomatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il servizio funziona in circolarità dalle ore 00,00 alle ore 2,00 e dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i gior- ni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
5. Agli addebiti relativi al servizio BANCOMAT® /A.T.M. di prelievo di contante viene applicata valuta uguale al giorno in cui avviene l’operazione.
21 Servizio di versamento “contante e assegni” trami- te sportelli automatici idonei alla funzione
1. Il servizio di versamento consente al Titolare del- la Carta di debito di far pervenire direttamente alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, deter- minati valori (banconote esclusivamente in euro e as- segni in euro muniti della clausola di non trasferibilità tratti su conti correnti residenti in Italia) che saranno accreditati sul conto di riferimento della Carta, secon- do le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di accredito. Il servizio è attivo presso qualunque sportello automatico sito in Italia di UniCredit S.p.A. (di seguito “Banca Conven- zionata”) idoneo alla funzione.
2. Per usufruire del servizio il Titolare deve inserire la Carta e digitare i dati che sono richiesti dall’appa- recchiatura, seguendo attentamente le istruzioni a video. L’apparecchiatura conterà i valori inseriti e ne verificherà la validità, proponendo una schermata ri- epilogativa di quanto contato e verificato. Al termine dell’operazione di versamento, verrà rilasciata una ricevuta al Titolare con il dettaglio dei valori dichiarati.
3. L’importo dei contanti versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22: dello stesso gior- no del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. L’importo degli assegni versati viene accreditato sul conto indica- tivamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico, previa verifica della regolarità formale del titolo e salvo buon fine. Le valute di ver- samento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità sono indicati nel documento di sintesi del conto corrente di riferimento della carta.
4. L’apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori avviene giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi bancari e fatti salvi i casi di forza mag- giore, e la verifica degli stessi viene effettuata diretta- mente da un cassiere insieme ad un altro dipendente della Banca Convenzionata. Per i versamenti effettuati in giornata non lavorativa bancaria o in orario succes- sivo alla chiusura dello sportello, tale verifica viene ef- fettuata il primo giorno lavorativo bancario successivo.
5. La Banca Convenzionata, in occasione della verifica dei valori, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o negli assegni immessi nell’apparecchiatura o differenze fra la consistenza dei valori accertata e le indicazioni risultanti dai dati digitati dal Titolare, procederà alla rettifica dell’importo. L’e- ventuale restituzione degli assegni irregolari all’inte- statario del conto avverrà tramite posta raccomandata.
6. La Banca Convenzionata, sino a quando non ha ritira- to e verificato i valori versati, risponde verso l’intesta- tario del conto solo dell’idoneità dell’apparecchiatu- ra, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
22 Servizio PagoBancomat/P.O.S.
1. Il servizio PagoBANCOMAT® /P.O.S. consente al Ti- tolare di disporre, con ordine irrevocabile, pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzio- nati al servizio PagoBANCOMAT® in Italia, a valere sul conto corrente di riferimento della Carta, entro i limiti di importo e con le modalità convenute, e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, mediante qualunque terminale istallato presso i medesimi (c.d.‘P.O.S.’) contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Car- ta non ne consenta l’integrale copertura.
2. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati restando esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o ir- regolare funzionamento dei terminali P.O.S.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Ti- tolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avvie- ne l’operazione.
23 Servizio Fastpay
1. Il servizio “Fastpay”(in seguito denominato servizio) consente al Titolare di Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchia- ture e contraddistinte dal marchio “Fastpay”, il paga- mento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, nonché il pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Enti o Società aderenti al servizio e che espongono il marchio “Fastpay”; con ciò autorizzan- do irrevocabilmente la Banca (a) ad addebitare il Titolare sul conto di riferimento della Carta e (b) ad accreditare dette Società od Enti, per l’importo dei pedaggi e delle prestazioni suddette, sulla base del- le registrazioni effettuate automaticamente sulle ap- parecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso gli Enti o Società stessi e da essi comunicati e pretesi.
2. Il Titolare prende atto che per l’utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale se- greto e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro autovei- colo, anche se di seguito al primo. Il servizio funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato fun- zionamento del servizio per cause ad essa non impu- tabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparec- chiature elettroniche installate presso i varchi auto- stradali e/o presso altri Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore
4. La contabilizzazione sul conto corrente di riferimento dell’importo dei pedaggi dovuti dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pe- daggi.
24 Servizio Visa Debit
1. Il servizio Visa Debit permette al Titolare: a) di prele- vare con tante presso ATM recanti il marchio VISA e
b) di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, e di soggetti convenzionati con il circuito VISA , tramite P.O.S abilitati alle tecnologie di cui è dotata la Carta.
2. Il servizio è attivo in Italia e all’estero.
3. Gli A.T.M ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste nel comma 1 nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installate.
4. Xxxx addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato
dal circuito internazionale.
5. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autoriz- zativo Italiano.
6. Il Titolare prende atto che per le operazioni P.O.S po- trebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontri no rilasciato dal terminale del punto vendita, in luogo della digitazione del P.I.N.
7. Gli importi dei prelievi, effettuati dal Titolare presso gli sportelli A.T.M. di cui al comma 1 lett. a), sono ad- debitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo; è necessario quindi che questi effettui operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente; in difetto l’operazione non può essere effettuata. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, l’A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funziona- mento degli sportelli A.T.M. il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8. Gli importi degli acquisti effettuati presso gli eser- cizi e soggetti convenzionati di cui al comma 1 lett.
b) sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’u- tilizzo: in difetto dei fondi disponibili sul conto l’ope- razione non potrà essere effettuata.
9. è esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei ter- minali P.O.S. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
25 Servizio di Carta di Credito
1. Utilizzi della Carta – Limiti di spesa
“Carta di Credito” nei limiti del Fido concordato, con- sente al Titolare di: - acquistare beni e/o servizi dagli operatori commerciali convenzionati con il circuito indicato sulla stessa Carta; - ottenere giornalmente anticipi di denaro contante dagli istituti di credito convenzionati in Italia o all’estero attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati. All’atto del rilascio della Carta la Banca fissa discrezionalmente un limite massimo di spesa, le cui eventuali variazioni saranno comunicate al Titolare.
2. Carte Aggregate
Il Titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l’emissione di Carte Aggregate. La Carta Aggregata è rilasciata su domanda del Titolare a nome della persona fisica dal medesimo designata. Il Titolare è tenuto a verificare il corretto uso di tali Carte da parte dei rispettivi intesta- tari, restando in tal senso responsabile nei confronti della Banca. Per quanto non specificamente dispo- sto, a tali Carte si applicano le norme e le condizioni stabilite per la Carta del Titolare.
- Limiti di spesa Carte Aggregate
Nel caso in cui sia previsto, il rilascio di Carte Aggre- gate qualora il Titolare abbia fatto richiesta di rilascio di una Carta Aggregata, la stessa sarà abilitata senza
un proprio limite di spesa. Pertanto la funzione “Carta di Credito” potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare.
3. Modalità di rimborso
In fase di sottoscrizione del contratto di adesione al conto Fineco, la Carta di Credito verrà rilasciata con le modalità di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà sce- gliere di variare la modalità di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dal- la Banca e riportate sul modulo di domanda presente sul sito xxxxxxxxxx.xxx. La variazione è soggetta all’approvazione della Banca, decorre dalla comuni- cazione di conferma del cambio modalità di rimborso da parte della Banca e si applica alle spese conta- bilizzate dopo la conferma del cambio di modalità e fino alla conferma di un successivo cambio di modali- tà di rimborso. Il pagamento degli importi dovuti, indi- pendentemente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve intendersi es- senziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto.
4. Utilizzo del fido
Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio e può essere utilizzato in modo esclusivo mediante l’impiego della Carta rilasciata dalla Banca. L’utilizzo del fido com- porta l’applicazione delle condizioni economiche in- dicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” allegato al contratto. La linea di fido concessa è ad uso rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versa- menti mensili, secondo le modalità scelte dal Titolare all’atto della richiesta della Carta tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul mo- dulo di domanda. Nell’ipotesi di rimborso rateale la Banca applica sul saldo debitore, determinato dalle operazioni poste in essere mediante la Carta, il tas- so di interesse nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto e ri- portate nel relativo Documento di Sintesi nonchè nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credi- to ai Consumatori”.
5. Fido Aggiuntivo
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, il Titola- re può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta un fido aggiuntivo (Fido Aggiuntivo). La Banca che riceve la richiesta effettua autonomamente la relativa istrut- toria, secondo i criteri dalla stessa adottati, restando nella sua piena discrezionalità l’accoglimento della richiesta. Il Fido Aggiuntivo, concesso entro i limiti sta- biliti dalla Banca, è ad uso rotativo come descritto al precedente punto 4 ed utilizzabile per il rimborso, in tutto o in parte, delle operazioni effettuate tramite la Carta e il conto corrente, nei casi previsti dalla Banca. L’utilizzo del Fido Aggiuntivo comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consu- matori”. La Banca può sospendere per giusta causa, l’utilizzo del Fido Aggiuntivo in qualsiasi momento,
anche senza preavviso, dandone comunicazione scritta al Titolare secondo le modalità contenute nel precedente art. 17. A titolo esemplificativo, per giusta causa si intende il verificarsi di variazioni anomale dei tassi di interesse e di altre condizioni di mercato, gravi inadempimenti del Titolare (anche in assenza di di- chiarazione di decadenza del beneficio del termine), il peggioramento del merito creditizio del Titolare o del- la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di proce- dimenti di ingiunzione a carico del Titolare. Il Titolare prende atto che il Fido Aggiuntivo è risolutivamente condizionato al contratto di Carta e che, pertanto, ver- rà revocato in caso di cessazione, a qualunque titolo e per qualunque causa, del suddetto contratto.
6. Beneficio del termine
Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, decadono dal beneficio del termine e la Banca può chiedere il rimborso immediato di tutto quanto dovu- to, anche nel caso di Fido Aggiuntivo, se per qualsi- asi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento degli importi dovuti per l’utilizzo della funzione “Car- ta di Credito”, qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto. In tali ipotesi così come specificato nel Documento di Sintesi e/o nel do- cumento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, non sono previsti interessi di mora, ma sul conseguente saldo debitore del conto corrente di riferimento saranno applicati le maggiori spese e gli interessi nella misura indicata nelle condizioni econo- miche che regolano tale rapporto di conto corrente, riportate nel relativo Documento di Sintesi alla voce Fidi e Sconfinamenti e/o nel Documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori. In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste, la misura del tasso degli interessi, come pure l’importo massi- mo delle maggiori spese, ove previsti, è indicata nel Documento di Sintesi della Carta e/o nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consu- matori” ovvero nel caso di interessi applicati al saldo debitore del conto corrente di riferimento, nel Docu- menti di Sintesi di tale conto.
26 Divisa delle operazioni e cambio di addebito
1. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni, previ- ste negli articoli che precedono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
2. Xxxx addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale maggiorato degli oneri di negoziazione.
27 Altri servizi
1. Mediante l’impiego della Carta abilitata e su apparec- chiature appositamente predisposte, la Banca potrà consentire altri servizi comportanti l’esecuzione, a titolo esemplificativo, di operazioni di addebito, pa- gamento utenze, trasferimento fondi, rilascio di car- net assegni.
2. Qualora sia stato concesso il Fido Aggiuntivo, al Titolare è data la facoltà di accreditare somme sul
conto corrente di riferimento, con le modalità tempo per tempo stabilite dalla Banca, con addebito della Carta. Tali somme saranno rimborsate dal Titolare alle condizioni indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
3. Salvo quanto diversamente disposto con norme spe- cifiche per singoli servizi o tipi di operazioni, la Ban- ca darà notizia al Titolare delle operazioni effettuate nell’estratto conto relativo al conto di riferimento restando esonerata dall’invio di comunicazione o let- tera contabile specifica. La Banca, con riferimento al singolo servizio interessato, si riserva di disporre che l’utilizzo di taluni dei “servizi automatici” su indicati e dei relativi impianti: a) possa avvenire anche senza digitazione del Codice Personale Segreto (P.I.N.) e senza consegna e/o sottoscrizione dello scontrino di spesa, e/o senza il rilascio di fattura; b) possa effet- tuarsi periodicamente mediante il cumulo di più utiliz- zi in un solo addebito complessivo anche con valuta media ponderata e senza la produzione del dettaglio degli utilizzi stessi.
IIG) NORME ChE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANzIARI A CUSTODIA ED AMMI- NISTRAzIONE
1 Deposito strumenti finanziari
1. La Banca riceve in deposito per la custodia e l’am- ministrazione gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trova- no comunque applicazione, anche in deroga alle pre- senti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
2 Custodia e amministrazione
1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari de- materializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei dirit- ti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento commi 2 e 2 bis, del D.Lgs., la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente pren- de atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione.
2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le oppor- tune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può
essere tenuta a compiere alcuna relativa operazio- ne. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in cu- stodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIH.
3 Ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito
1. Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finan- ziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. è peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente en- tro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi xxxxxxxxxxxxx.Xx caso di strumenti finanziari demate- rializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs.n.213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali stru- menti, il Cliente prende atto che non è possibile otte- nere la restituzione dei relativi certificati.
4 Luogo della custodia
1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finan- ziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne im- mediato avviso al Cliente.
5 Autorizzazioni al subdeposito
1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestio- ne accentrata, presso società di gestione accentrata previste dall’art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché pres- so altri depositari abilitati ai sensi della normativa vi- gente.
Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italia- ni da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A., e quelli esteri presso Société Genéralé Securities Services, con facoltà per questi ultimi di ulteriore subdeposito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepositari sa- ranno di volta in volta rese note dalla Banca.
2. Agli effetti dell’avvenuto subdeposito, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti spettantigli a fa- vore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finan- ziari della stessa specie di quelli subdepositati, se- condo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.
3. La Banca è altresì autorizzata dal Cliente a subdepo- sitare i titoli anche presso altri organismi di deposito
centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia comunque consentita la custodia ed amministrazione accentrata; detti or- ganismi, a loro volta, per particolari esigenze, posso- no affidarne la materiale custodia a terzi.
4. Qualora gli strumenti finanziari di cui al comma prece- dente presentino caratteristiche di fungibilità o quan- do altrimenti possibile, ferma restando la responsa- bilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro rag- gruppamento e a consentirne il raggruppamento da parte delle “società di gestione accentrata” e il de- positante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
5. Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Nor- me, da società estere subdepositarie a tal fine abilita- te, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità pre- viste da dette società estere subdepositarie.
6. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli stru- menti finanziari ovvero dei servizi o attività di inve- stimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della cliente- la presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vi- gilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
7. Resta comunque inteso che, anche relativamente a strumenti finanziari subdepositati, ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.
8. Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei deposi- tati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire av- viso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. è peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari sub- depositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi da- gli organismi subdepositari.
In caso di strumenti finanziari dematerializzati trova- no comunque applicazione, anche in deroga alle pre- senti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restitu- zione dei relativi certificati.
9. Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subde- positari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stes- sa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
6 Facoltà del singolo cointestatario con firma di- sgiunta
1. In conformità con quanto indicato dalle norme appli-
cabili a tutti i rapporti e servizi, nel caso di depositi intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, ciascun cointe- statario può disporre, con pieno effetto liberatorio per la Banca, degli strumenti finanziari depositati.
2. Tale facoltà di disposizione si estende a tutti gli stru- menti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli intestati anche ad alcuni soltanto dei cointestatari o a terzi ove la Banca ne avesse con- sentito il deposito.
3. Con riferimento ai predetti strumenti, ogni cointesta- tario deve intendersi espressamente autorizzato, con pieno effetto liberatorio per la Banca, anche ai sen- si e per gli effetti dell’art. 1395 cod. civ., a compiere qualsiasi operazione di ritiro, prelevamento, vendita e qualsiasi altro atto di disposizione nessuno escluso e senza alcun limite d’importo, anche a favore di sé medesimo e/o di chiunque terzo.
4. Per quanto sopra il cointestatario con facoltà di di- sporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla nor- mativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.
7 Compensi e spese
1. Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese occasionate dal rapporto, così come indicati nelle Condizioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.
8 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrat- tuale
1. Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di ces- sazione del rapporto di deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzione per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza.
A tal proposito si riportano di seguito i tempi massi- mi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto.
Detti termini per la vendita saranno pari a:
- 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub- depositati presso la società sub-depositaria.
- dei giorni necessari per l’emissione dei rispettivi certificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R.,in pre- senza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili.
- dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quan- to previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R..
- dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Xxxxx, nel rispetto di quanto previsto dai relativi re- golamenti.
A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorativi per la successiva estinzione del rapporto
2. Per il trasferimento occorreranno:
da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavo- rativi a seconda della tipologia di strumenti finanziari presenti sul deposito ( titoli italiani, titoli esteri, derivati e oicr ), maggiorati di uleriori 5 giorni lavorativi neces- sari alla conseguente estinzione del rapporto.
IIh) NORME ChE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIzI DI RICEzIONE E TRASMISSIONE DI OR- DINI, ESECUzIONE DI ORDINI PER CONTO DEI Clienti ANChE MEDIANTE NEGOzIAzIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANzIARI, MARGINAzIONE, COLLOCAMENTO DI STRU- MENTI FINANzIARI E SERVIzI DI INVESTIMENTO, DISTRIBUzIONE DI PRODOTTI FINANzIARI ASSI- CURATIVI, NONChÉ CONSULENzA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
1 Caratteristiche dei servizi
1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di rice- zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazio- ne, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti finanziari assicu- rativi nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i “Servizi”) ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n. 58/98 e suc- cessive modifiche ed integrazioni e dei relativi regola- menti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all’of- ferta fuori sede; in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impegnano ad adempiere alle prescri- zioni normative e regolamentari tempo per tempo vi- genti, ed in particolare a quanto previsto dal Regola- mento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
3. Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressa- mente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.
4. I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finan- ziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi sono sempre prestati dalla Banca in con- nessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia mani- festato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Con- sulenti Finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investi- menti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consu- lente Finanziario costituisce manifestazione di volon- tà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.
2 Operazioni non appropriate
1. Salvo quanto previsto al successivo art. 12.5 e 16, la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di rice- zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamen- to di strumenti finanziari, e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell’art. 4, ferma l’applicazione della diversa disciplina eventual- mente stabilita da norme sopravvenute.
2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizio- ni relative ad un’operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di inve- stimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qua- lora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell’appropriatezza.
3 Conflitti di interesse
1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di in- teresse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell’art. 4, ferma l’applicazione della diversa discipli- na eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di inte- resse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
3. La Banca mantiene e applica disposizioni organizza- tive e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
4. Quando le disposizioni organizzative o amministrati- ve adottate per impedire conflitti di interesse poten- zialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o del- le fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adot- tate per mitigare tali rischi. è inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.
4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non ap- propriate e di conflitti di interesse
1. La Banca si riserva la facoltà, nell’ipotesi in cui un’o-
perazione risulti non appropriata ai sensi dell’art. 2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflit- to di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell’art. 3, di chiedere al Cliente un’espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all’o- perazione stessa.
2. Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite telefo- no, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 ri- sulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
3. Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite compu- ter collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropria- te e di conflitti di interesse e la conferma o autorizza- zione di cui al comma 1 saranno rese on line median- te una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
5 Cointestazione
1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto in tema di cointestazione, se il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei con- fronti di tutti gli altri cointestatari.
2. In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui le valutazio- ni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al cointestatario che, di volta in volta, previa identificazione con le modali- tà previste dal Contratto, risulti aver conferito l’ordine via internet o telefono; o riferiti al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l’orizzonte tem- porale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l’ordine è confe- rito tramite Consulente Finanziario.
6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui di- sposta ai sensi del presente Xxxxxxxxx è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si di- chiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento infor- mativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di
mantenere invariato il valore degli investimenti effet- tuati.
3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finan- ziari non negoziati all’interno di una sede di negozia- zione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
4. Qualora sul conto del Cliente siano registrati stru- menti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività po- tenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e succes- sivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comu- nicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavora- tivo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previ- sti dalle norme tempo per tempo vigenti.
7 Compensi e spese
1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente se- zione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni eco- nomiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dal- la Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: even- tuali imposte o tasse, spese postali, spese per l’assol- vimento dell’imposta di bollo e della tassa sui Con- tratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni eco- nomiche.
8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie
1. Qualora lo strumento finanziario oggetto dell’ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quel- la del conto di regolamento, salvo ove diversamente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissa- to dalla Banca nel momento di esecuzione dell’ordine.
2. Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compra- vendita di strumenti finanziari regolati in divise diver- se dall’Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti fi- nanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.
9 Versamento di provvista o margini di garanzia e re- golamento delle operazioni sul conto titoli
1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui dispo- ste possono comportare l’obbligo di versamento alla
Banca, contestualmente al rilascio dell’ordine di com- pravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l’operazione disposta.
2. In tal caso la Banca informerà immediatamente il Clien- te, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai re- lativi versamenti.
3. I versamenti della provvista e dei margini devono av- venire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
4. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all’ese- cuzione dell’operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell’operazione già avviata, utiliz- zando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant’altro depositato presso la Banca.
5. I mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
6. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall’art. 31 del d.lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998, sia per i conferimenti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divie- to al Cliente di consegnare a Consulenti Finanziari di cui l’intermediario o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Consulenti Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
7. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli stru- menti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente Contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal Contratto stesso.
10 Incentivi
1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di que- sti, qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servi- zio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel mi- glior interesse del Cliente.
L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l’importo non possa essere accer- tato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comuni- cati chiaramente al Cliente, in modo completo, accura- to e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all’attività di assistenza presta- ta al Cliente successivamente al collocamento di stru- menti finanziari e alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi verranno preventivamente comunicati dal- la Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle
singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell’attività di distribuzione di prodotti finan- ziari assicurativi, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percen- tuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall’offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
10- Bis – Informativa su costi e oneri
1. La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, infor- mazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. è facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.
La Banca, inoltre,fornisce, con periodicità annuale, un’informativa ex post personalizzata inerente ai co- sti e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d’investimento e ai servizi accessori di cui al presente Contratto. In caso di infor- mativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all’ultimo indirizzo co- municato alla Banca ai sensi dell’art. 18 della Sez. I. In caso di modifica della normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
11 Documentazione delle operazioni eseguite
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissio- ne di ordini, esecuzione di ordini anche mediante ne- goziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di distribuzione e di prodotti finanziari assicurativi, la Ban- ca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’or- dine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’intermediario cui è stato tra- smesso, dell’esecuzione dell’ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informa- zioni concernenti gli elementi identificativi dell’opera- zione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l’altro, laddove applicabili, se perti- nenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell’ordine; il giorno, l’orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/ vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispet- tivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l’indicazione se la controparte del Cliente è
la Banca o altro Cliente della Banca o altro interme- diario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l’ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al pre- cedente art. 8. L’avviso di conferma è reso disponibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Ban- ca ed è stampabile a cura del medesimo.
2. L’invio della documentazione di cui al presente art. 11 può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modali- tà previste dalle vigenti disposizioni di legge e rego- lamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su sup- porto duraturo.
3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organi- smi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente diretta- mente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti finanziari le informazioni sono fornite direttamente dalle Com- pagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono for- niti direttamente dagli intermediari che prestano il ser- vizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
5. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenu- ti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. è facoltà del Cliente chiederne l’invio su supporto cartaceo al proprio do- micilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornal- mente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
6. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
- il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per opera- zioni di finanziamento tramite titoli (servizio di “Margi- nazione”),
- il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. “Portafoglio remunerato”).
Tali informazioni sono rese disponibili in formato elet- tronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle infor- mazioni fornite.
7. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca met- te a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguar- dano.
12 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche median- te negoziazione per conto proprio
12.1 Conferimento degli ordini
1. Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite tele- fono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costitu- isce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ.. All’atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscrit- to, la Banca rilascia al Cliente una attestazione carta- cea contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordi- ne e le eventuali istruzioni accessorie.
2. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamen- te, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazio- ni telefoniche. Il Cliente prende atto che tali registra- zioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.
3. Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (in- ternet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un
P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del Contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informati- ca, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti co- dici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identifica- to univocamente dalla Banca mediante l’attribuzione di un numero. L’attestazione dell’ordine ricevuto è rappresentata dall’inserimento dello stesso nel moni- xxx Xxxxxx. Il Cliente può tenere copia dell’attestazio- ne stampando la pagina corrispondente.
Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archivia- ti. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono es- sere revocati solo se non ancora eseguiti.
6. La Banca non è responsabile della mancata ese- cuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Contratto.
7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
8. La Banca è tenuta - nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate ope- razioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificati- vi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fi- sica operante in qualità di consumatore o che svol- ge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (Natio- nal Identification Code). La Banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determi- nazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consape- vole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiama- ta si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
12.2 Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4.
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. è facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà,
anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in vol- ta dalla Banca.
6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile che l’aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il
giorno di ripresa dell’operatività.
11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.
12.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione de- gli ordini
1. L’indicazione analitica delle strategie della Banca re- lative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento “Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini” consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del pre- sente Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché espri- me il proprio esplicito consenso, espresso in via ge- nerale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano esegui- ti, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi, ai fini dell’or- dinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell’intermediario incaricato della negozia- zione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità an- che di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.
12.4 Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini
1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all’esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest’ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell’e- secuzione dei medesimi.
12.5 Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non com- plessi – come attuamente indicati/definiti dall’art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Banca svolga i servizi di rice- zione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”).
2. Il Cliente prende sin d’ora atto che la predetta opera- tività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede.
3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissio- ne nonché di esecuzione ordini in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferi- mento agli ordini conferiti tramite tecniche di comuni-
cazione a distanza.
4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ver- rà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confronti del Cliente anche se su richiesta di quest’ultimo.
12.6 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finan- ziari derivati
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2 ter, lett. a), del d.lgs. n. 58/308 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente pren- de atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti compor- ta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno stipula- re un apposito Contratto del quale il presente Con- tratto costituisce presupposto necessario. La pre- visione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di ope- ratività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli stru- menti finanziari, il Contratto di cui al comma prece- dente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comu- nicazione al Cliente.
12.7 Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini di negoziazione è subordi- nata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzio- ne di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.
13 Servizi di marginazione long e short
13.1 Norme generali – Xxxxxx
1. I servizi di marginazione “long” e “short” (di seguito “Servizi di Marginazione”) prevedono, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detti servizi di investi- mento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di merca- to degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “marginazione”), sia attraverso operazioni “in- traday”, sia attraverso operazioni “multiday”. Le mo- dalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimen- to per l’operatività sui servizi, sono indicati nell’area del Sito Internet dedicata all’operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito “Area Riservata”), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente
“Norme Operative”), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell’art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente pren- de atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole grado di esperienza e conoscenza approfondita de- gli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell’ambito dei Servizi di Mar- ginazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.
2. Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di interesse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono intera- mente a carico del Cliente.
3. La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l’operatività in Servizi di Mar- ginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al pre- sente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.
4. La durata delle singole operazioni eseguite nell’am- bito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 13, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l’interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di so- spendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l’opera- tività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle con- seguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazio- ne o diffusione non intenzionale di informazioni tra- smesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presen- te articolo 13 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell’ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle Nor- me generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenu- te in quest’ultimo articolo.
13.2 Marginazione long “Intraday “
1. Il Cliente abilitato all’effettuazione dei Servizi di Mar- ginazione autorizza, sin d’ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long “Intraday”, a rendere
indisponibili: a) all’atto del conferimento dell’ordine di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito “Margine di acquisto”); b) all’esecuzione dell’ordine di acquisto in leva, gli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusi- vamente per l’operazione di chiusura della posizione (esecuzione dell’ordine di vendita) che dovrà avve- nire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di acquisto in mi- sura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d’ora, a provvedere d’ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi corren- ti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al prece- dente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.
4. Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell’opera- zione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione In- traday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le modalità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell’area del sito dedicata al Servi- zio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l’operatività Multiday.Tale facoltà non è consentita: a) se il Cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una po- sizione Multiday sul medesimo strumento finanziario;
c) se sul titolo non è disponibile l’operatività Multiday;
d) se diversamente previsto dalle Norme Operative in relazione a specifiche tipologie di operatività (ad es. Marginazione Super Intraday).
5. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mer- cato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l’operazio- ne di acquisto “Intraday” si trasformerà in “Multiday” con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue, come precisato nelle Norme Operative.
13.3 Marginazione long “Multiday”
1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.2 anche per l’opera- tività “Multiday”, il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione long “Multiday” egli cede in prestito alla Banca i titoli oggetto dell’o- perazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l’impegno della stessa
alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, con- tro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Ope- rative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell’inserimento dell’ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, mediante la compilazione dell’apposito modulo d’ordine dispo- nibile nell’Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante tecni- che di comunicazione a distanza.
2. Per effetto dell’operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Banca ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. contestualmente all’ese- cuzione dell’ordine di acquisto effettuato dalla Banca stessa e sino all’estinzione dell’operazione medesi- ma. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti agli strumenti finan- ziari utilizzati per la singola operazione di Marginazio- ne Long e vincolati a servizio dell’operatività in leva “Multiday”, spettano alla Banca.
3. Ciascuna operazione di prestito avrà durata non su- periore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qua- lora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante, il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condi- zioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modali- tà sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di presti- to conclusa, un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
5. Alla scadenza del termine pattuito per l’operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell’ope- razione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.
13.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday
1. Il Cliente abilitato all’effettuazione dei Servizi di Mar- ginazione autorizza, sin d’ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione short “Intraday”, a rende- re indisponibili, all’atto del conferimento dell’ordine di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale, in- dicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito “Margine di vendita”), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione sino al regolamento della conseguente operazione di copertura della citata po- sizione (acquisto).
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclu- sivamente per l’operazione di copertura della posi- zione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del merca- to finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero
in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di vendita in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss colle- gato alla medesima operazione), la Banca è espressa- mente autorizzata, sin d’ora, a provvedere d’ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi correnti di merca- to, utilizzando la liquidità di cui al precedente comma 1.
4. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mer- cato o, comunque, per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l’opera- zione di vendita “Intraday” si trasformerà in “Multiday” con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.
13.5 Marginazione Short (Short selling) Multiday
1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai com- mi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.4 anche per l’operatività “Multiday”, il Cliente prende atto ed ac- cetta che in caso di operazioni di marginazione short “Multiday” la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all’acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell’operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
2. La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell’inserimento dell’ordi- ne di vendita allo scoperto da parte del Cliente me- diante la compilazione dell’apposito modulo d’ordine nell’Area Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante tecniche di co- municazione a distanza.
3. Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non avesse provveduto a chiudere la posizione Short sottostante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Per effetto dell’operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
5. Alla Banca spetta per ciascuna operazione di presti- to conclusa un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
6. i sensi dell’art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pattuito per l’operazione di prestito, il Cliente resti- tuirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell’operazione medesima e la Banca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.
14 Servizio di collocamento
1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari
assicurativi, di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta.
3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento.
4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- vo.
6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti
– riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione
- quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch
- fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 il Cliente è informato del fatto che:
- in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rio, l’efficacia dei Contratti e/o delle proposte con- trattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- tore, del relativo Contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
- l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.
8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.
15 Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi
1. La Banca distribuisce prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall’art. 84 e dall’art. 85 del Rego- lamento Intermediari Consob, ed in particolare pro- cede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui ai
precedenti articoli 2 e 3.
2. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
3. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari assicurativi distribuiti dalla Banca comporta l’applicazione delle condizioni economiche indica- te nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.
4. L’elenco delle principali tipologie di prodotti finanziari distribuiti è contenuto nel Documento Informativo.
5. Nell’ambito dell’attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli ac- cordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le ri- chieste del Cliente anche relative ad operazioni suc- cessive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
6. All’attività di distribuzione si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
7. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi si applica quanto pre- visto dal precedente art. 10.
16 Consulenza - Valutazione di adeguatezza
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti vie- ne prestato dalla Banca su base non indipendente e consiste esclusivamente nel fornire al Cliente rac- comandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferi- mento ad una o più operazioni – anche fra loro colle- gate – (di seguito l’ ”Operazione”) relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari assicurativi (di seguito sinteticamente “strumenti/prodotti”). Le raccomanda- zioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considera- zione delle caratteristiche dello stesso. La Banca for- nisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risulta- no a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.
2. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza, con- dotta per consentire di agire nel miglior interesse del Cliente, tenendo conto del Portafoglio del Cliente, come definito al successivo comma 5 e delle infor- mazioni da questo fornite con l’intervista XxXXX di cui al comma 3 del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.
3. Al fine di raccomandare Operazioni che siano ade- guate al Cliente e, in particolare, che siano adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito: (a) alla conoscen-
za ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio; (b) alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostene- re perdite; (c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
4. Nell’ambito di tale valutazione la Banca verifica, tra l’altro, l’adeguatezza delle Operazioni in relazione alla frequenza, alla concentrazione degli strumenti/ prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell’ambi- to della valutazione di adeguatezza la Banca effettua, inoltre, un‘analisi dei costi e dei benefici delle Opera- zioni raccomandate.
5. Per Portafoglio si intende:
- con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente pres- so la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito an- che “Rapporti”), con la sola esclusione delle gestio- ni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito Contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. Contratti di Advisory);
- con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Por- tafoglio sono esclusi oltre alle gestioni di patrimoni e ai Contratti di Advisory di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai prodotti assi- curativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché pro- dotti finanziari assicurativi di ramo III, di ramo V e pro- dotti multiramo. Nell’ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/ prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli strumenti/prodotti oggetto di or- dini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso. In caso di cointestazione, nel Portafoglio possono es- sere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione sepa- rata nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III e di ramo V o prodotti multiramo, sottoscritti da uno dei cointestatari, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a quest’ultimo in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione stessa.
6. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordi- ni per conto dei Clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di- stribuzione di prodotti finanziari assicurativi).
La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscat- tare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo
stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva compe- tenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni.
In particolare la Banca fornisce consulenza su stru- menti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le socie- tà Emittenti/Offerenti in virtù dei quali la Banca riceve specifica remunerazione. La Banca può fornire, altre- sì, consulenza su strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.
7. La prestazione del servizio di consulenza è docu- mentata attraverso la consegna al Cliente di un ver- bale che riporta l’esito della consulenza fornita all’at- to della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle indicazioni sul perchè l‘Opera- zione consigliata è adeguata, alle informazioni sui costi e gli oneri dell’Operazione stessa nonché alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interes- se. In alternativa, il verbale potrà essere messo a di- sposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità che ne per- mettano l’acquisizione su supporto duraturo.
8. Le raccomandazioni fornite nell’ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventua- li perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
9. La prestazione della consulenza di cui al presente ar- ticolo è a titolo gratuito, salvo l’eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente art.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distri- buzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi.
10. Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Finan- ziario, operazioni di investimento su strumenti/pro- dotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest’ultima effettua, allo scopo di agire nel miglior interesse del Cliente, la valutazione di adeguatezza con le modalità indicate nella prima parte del comma
2. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espres- samente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all’operazione - dan- do espressamente atto dell’avvertenza ricevuta - po- trà procedere di sua iniziativa.
11. La valutazione di adeguatezza di cui al presente ar- ticolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella specifi- ca tabella allegata al documento informativo Mifid e pubblicata sul Sito della Banca.
12. La Banca, al fine di migliorare il servizio, con periodicità almeno trimestrale, verifica l’adeguatezza del Portafo- glio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite
con l’Intervista MiFID e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.
13. Ai fine della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimen- ti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimen- to, includendo il periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimentie la sua propen- sione al rischio. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente Contratto mediante compilazione e sottoscri- zione dell’apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l’Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consulenza e non può effet- tuare la valutazione di appropriatezza/adeguatezza.
A seguito del rilascio dell’Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell’e- sito della stessa.
14. La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazio- ni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
15. La Banca può aggiornare periodicamente le informa- zioni sulla conoscenza e sull’esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene evi- denza nell’Area riservata del Sito o con la comunica- zione di cui al precedente comma 12.
16. In ogni caso la Banca, con cadenza triennale, sot- topone al Cliente, nell’Area riservata del Sito, le in- formazioni acquisite con l’Intervista MiFID – even- tualmente aggiornate, con riferimento ai dati sulla conoscenza ed esperienza del Cliente - e lo invita a effettuare l’aggiornamento dei dati in possesso del- la Banca o a confermare gli stessi. In assenza del ri- scontro del Cliente, la Banca continuerà a utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di ap- propriatezza/adeguatezza.
17. L’aggiornamento o la conferma delle predette infor- mazioni possono essere effettuati presso il Consu- lente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.
18. Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rila- sciate con riferimento a tutti i rapporti in essere pres- so la Banca.
19. In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servi- zi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatari.
In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui la valutazio- ne di adeguatezza sulla base delle informazioni riferi-
te al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l’orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al ri- schio più cauta.
ALLEGATO 1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEzIONE DEI DATI PERSONALI
Parte A: INFORMATIVA ARTT. 13 e 14 DEL REGOLA- MENTO UE N. 679/2016
1 Titolare del trattamento e Responsabile della pro- tezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. – Ca- pogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank con sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (la Banca o Fineco).
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso Fineco, Data Protection Office, Piaz- za Durante n. 11, 00000 Xxxxxx, E-mail: compliance@fi- xxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2 Finalità e base giuridica del trattamento
Fineco tratta i dati personali di persone fisiche, perso- ne giuridiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) per le seguenti finalità:
a.necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimen- to dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito neces- sario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, la Banca sarebbe nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;
b.necessità di adempiere ad obblighi legali (es. ob- blighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, dispo- sizioni impartite da Autorità di Xxxxxxxxx, dalla Magi- stratura, ecc.). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresen- ta un obbligo legale; in mancanza di essi la Banca sarebbe nell’impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni;
c. promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca, delle altre società del Gruppo Fineco o di società terze, compreso il compimento di ricerche di mercato (c.d. marketing diretto). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell’Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è ob- bligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di rice- vere comunicazioni commerciali;
d.promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Banca, delle società del Gruppo Fineco o di società terze, specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e l’analisi, anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati (es. big data), di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di
consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristi- che specifiche (profilazione della clientela) attuate anche attraverso l’arricchimento dei dati con informa- zioni acquisite da soggetti terzi (arricchimento). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell’Interessato che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali dedicate.
3 Categorie di dati trattati
Fineco tratta dati personali raccolti direttamente presso l’Interessato, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, in- formazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all’immagine (es. foto su carta d’identità) e registrazioni vocali (es. Vocal password, registrazioni di ordini telefonici, registrazione di conver- sazioni telefoniche intercorse con l’Interessato, anche a tutela di diritti in caso di controversie o per finalità di controllo qualità del servizio) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari della propria clientela (es. dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filo- sofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessua- le o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti il rapporto con il cliente (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare o rifiuta- re queste richieste, la proposta di contratto non potrà essere accettata qualora l’Interessato non abbia di- chiarato il proprio consenso scritto al suddetto tratta- mento. I dati in questione verranno trattati esclusiva- mente per dare esecuzione alla richiesta del cliente.
4 Destinatari o categorie di destinatari dei dati Possono venire a conoscenza dei dati dell’Interes- sato le persone fisiche e giuridiche nominate Re- sponsabili del trattamento e le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli: lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, lavoratori interinali, consulenti finanziari abilitati all’of- ferta fuori sede, stagisti e consulenti.
La Banca – senza che sia necessario il consen- so dell’Interessato – può comunicare i dati personali in suo possesso:
- a quei soggetti cui tale comunicazione debba esse- re effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- agli intermediari a cui possono essere comunicati i dati in base a quanto disposto dalla normativa an- tiriciclaggio (cfr. Art. 39, comma 3 e comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007), che prevede la possibilità di pro- cedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette, delle ulte- riori informazioni richieste dalla UIF o dell’esisten- za ovvero della probabilità di indagini o approfon- dimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tra gli intermediari facenti parte del medesimo Gruppo sia tra due o più intermediari non facenti parte dello stesso gruppo ma coinvolti nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa ope- razione;
- alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. (si- tuate anche all’estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati tra i quali, in particolare, società per conto delle quali la Banca svolge attività di inter- mediazione per la vendita di loro prodotti / servizi. L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati pos- sono essere comunicati può essere consultato nella sezione “Privacy” del sito xxxxxxxxxx.xxx.
5 Diritti degli Interessati
La normativa vigente sulla protezione dei dati attri- buisce specifici diritti all’Interessato, il quale, per l’e- sercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.
I diritti esercitabili dall’Interessato, di seguito descrit- ti, sono:
- Diritto di accesso;
- Diritto di Rettifica;
- Diritto di cancellazione;
- Diritto di limitazione;
- Diritto alla portabilità;
- Diritto di opposizione.
Gli Interessati e le persone giuridiche, gli enti e le as- sociazioni possono in qualsiasi momento modificare i consensi facoltativi ogni volta lo desiderano.
Diritto di accesso
Il diritto di accesso prevede la possibilità per l’Interessato di conoscere quali dati personali a sé riferiti sono trattati dalla Banca e di riceverne una copia gratuita (in caso di ulteriori copie richieste può essere addebitato un contri- buto basato sui costi sostenuti). Tra le informazioni fornite sono indicati le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, il periodo di conservazione previsto o, se non possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, non- ché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi e i diritti esercitabili dall’Interessato.
Diritto di rettifica
Il diritto di rettifica permette all’Interessato di ottenere l’ag- giornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti che lo riguardano.
Diritto di cancellazione (c.d. “oblio”)
Il diritto di cancellazione, o all’oblio, permette all’Interessa-
to di ottenere la cancellazione dei propri dati personali nei seguenti casi particolari:
i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
- l’Interessato revoca il consenso su cui si basa il tratta- mento, se non sussiste un’altra base giuridica che possa altrimenti legittimarlo;
- l’Interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al tratta- mento effettuato dal titolare per:
• il perseguimento di un legittimo interesse proprio o di terzi e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente del titolare per procedere al trattamento,
• finalità di marketing diretto, compresa la profilazione ad esso connessa;
- i dati personali dell’Interessato sono stati trattati illecita- mente.
- Tale diritto può essere esercitato anche dopo la revoca del consenso.
Diritto di limitazione
Il diritto di limitazione è esercitabile dall’Interessato in caso di:
- violazione dei presupposti di liceità del trattamento, come alternativa alla cancellazione dei dati;
- richiesta di rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro trattamento (in attesa della decisione del titolare).
Fatta salva la conservazione, è vietato ogni altro tratta- mento del dato di cui si chiede la limitazione.
Diritto alla portabilità
Il diritto alla portabilità consente all’Interessato di utilizzare i propri dati in possesso dalla Banca per altri scopi. Cia- scun Interessato può chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il trasferimento a un altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile (Diritto alla portabilità).
In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabi- lità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo nascita, residenza), nonché un set di dati generati dall’attività transazionale che la Banca ha definito per cia- scuna macro-categoria di prodotti/servizi (es. rapporti in es- sere o estinti, movimentazione). Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (es. archivi o registri cartacei).
Diritto di opposizione
Il diritto di opposizione consente all’Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi esclusivamente alla sua situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
5.1 Deroghe all’esercizio dei diritti
La normativa sulla protezione dei dati riconosce spe- cifiche deroghe ai diritti riconosciuti all’Interessato. La Banca deve tuttavia continuare a trattare i dati per- sonali dell’Interessato al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni applicabili:
• esecuzione a un obbligo di legge applicabile alla Banca;
• risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi);
• indagini/ispezioni interne e/o esterne;
• richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;
• motivi di interesse pubblico rilevante;
• esecuzione di un contratto in essere tra la Banca ed un terzo;
• ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natu- ra tecnica individuate dalla Banca.
5.2 Modalità di esercizio dei diritti
Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti po- trà contattare la Banca:
- all’indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank. com o
- via posta ordinaria all’indirizzo FinecoBank, Via Rivo- luzione d’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunica- zione interlocutoria entro un (1) mese. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Banca, valu- tata la complessità dell’elaborazione della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si riserva il diritto di chie- dere un contributo. La Banca ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente.
6 Periodo di conservazione dei dati
Fineco tratta e conserva i dati personali dell’Inte- ressato per tutta la durata del rapporto contrattua- le, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per fi- nalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di conservazione dei dati. In particolare il periodo di conservazione dei dati personali dell’In- teressato decorre:
- per i prodotti / servizi inclusi nel multicontratto: dall’estinzione del conto corrente, indipendente- mente dalla chiusura nel tempo degli altri prodotti / servizi connessi;
- per tutti gli altri prodotti / servizi regolati da con- tratti specifici (es. carta di credito, mutuo): dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.
Vige l’obbligo per Fineco di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati perso- nali di cui l’Interessato ha chiesto la cancellazione.
Al termine del periodo di conservazione applica- bile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non con- senta l’identificazione dell’Interessato, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:
- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di fun- zioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.
7 Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali potranno essere traferiti anche in Pae- si non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. “Paesi Terzi”) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello ade- guato di protezione dei dati personali o, in caso con- trario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizio- ne delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.
8 Informativa sul trattamento dei dati nell’ambito dell’attività di trasferimento dei fondi svolta da S.W.I.F.T.
Per dare corso a operazioni finanziarie internazionali (es. bonifici verso l’estero) e ad alcune specifiche ope- razioni in ambito nazionale (es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dall’Inte- ressato, è necessario utilizzare un servizio di messag- gistica internazionale gestito da S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), con sede legale in Belgio (xxx.xxxxx.xxx).
La Banca comunica a S.W.I.F.T. (titolare del sistema
S.W.I.F.T. Net Fin) dati necessari all’esecuzione delle transazioni (es. i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l’im- porto e, se espressa, la motivazione del pagamento).
9 Informativa sul trattamento dei dati di navigazione, cookie e dati riferiti all’utilizzo del Call Center L’identificazione delle abitudini e propensioni al con- sumo degli Interessato verranno analizzate anche mediante l’utilizzo di cookie, nel rispetto delle garan- zie e delle misure necessarie prescritte dalla norma- tiva vigente. L’informativa completa sui cookie è di- sponibile nell’area dedicata del sito xxxxxxxxxx.xxx. Inoltre, i sistemi e le procedure preposti al funziona- mento del Call Center della Banca, acquisiscono alcu- ni dati riferiti alle chiamate con i clienti (es. l’eventuale numero remoto del chiamante, la durata della chiama- ta, nonché, previo avviso all’interessato, registrazione audio della chiamata anche ai fini del controllo della qualità del servizio. Per particolari ordini e istruzioni della clientela, nonché in relazione a specifiche con- crete esigenze (come, ad esempio, quelle attinenti i controlli di sicurezza), la Banca può registrare il con- tenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. In tutti questi casi, l’interessato sarà informato in ordine a tali registrazioni all’inizio della conversazione telefonica.
10 Informativa sull’utilizzo del sistema di riconosci- mento “Vocal Password”
Il sistema di riconoscimento biometrico dell’iden- tità dell’utente tramite elaborazione di impronte vocali “Vocal Password” ha la finalità di incrementa- re la sicurezza dell’accesso al servizio di assistenza
telefonica mediante Call Center, aumentandone allo stesso tempo la semplicità di utilizzo. L’attivazione della Vocal Password come fattore di autenticazione sostitutivo della password telefonica presuppone che la Banca acquisisca una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell’Interessato (“dati biometrici”). Le impronte vocali create con le caratte- ristiche della voce dell‘Interessato sono memorizzate in modo irreversibile e non sarà tecnicamente possi- bile ricavare dalle impronte vocali i file audio da cui sono state generate. Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il man- cato rilascio dei dati o del consenso da parte dell‘In- teressato non comporta pregiudizio alcuno salvo l’impossibilità di utilizzare tale sistema avanzato per l’accesso al servizio di assistenza sul canale telefoni- co (Call Center). In caso di adesione al servizio, i Dati biometrici raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. In caso di disat- tivazione di Vocal Password o di chiusura dei relativi rapporti, i Dati biometrici, acquisiti e cifrati secondo quanto previsto sopra, verranno tempestivamente cancellati dagli archivi di FinecoBank. L’eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati neces- sari per l’utilizzo di “Vocal Password” determinerà la disattivazione del servizio stesso. Per ogni richiesta riguardante i dati dell’Interessato si rimanda alla sezio- ne “Diritti degli Interessati” del presente documento. L’informativa completa sul tema sarà rilasciata all’Inte- ressato in caso di adesione al servizio.
11 Informativa sull’utilizzo della Firma grafometrica La soluzione di Firma grafometrica ha la finalità di consentire ai clienti della Banca di firmare contratti e disposizioni attraverso l’utilizzo di uno strumento evoluto di firma (Firma Elettronica Avanzata). Qualora l‘Interessato intenda avvalersi della Firma grafome- trica, modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, do- vrà apporre alcune firme su apposito tablet in grado di acquisire, oltre all’immagine della sottoscrizione, anche una serie di informazioni relative alle carat- teristiche comportamentali a contenuto biometrico (quali, la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l’accelerazione, di seguito, complessivamente, i “dati grafometrici”) del suo segno grafico. I dati grafometrici verranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la privacy del firmatario. Il sistema adottato ha la finalità di fornire elementi di valutazione utili in sede giudi- ziaria nel caso di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su atti e documenti di tipo negoziale da parte del firmatario o nel caso di contenzioso contrattuale. Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte del firmatario non comporta pregiudizio alcuno salvo l’impossibilità di utilizzare la Firma grafometrica. In caso di adesione al servizio, i Dati grafometrici raccolti saranno conservati per il pe- riodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. L’e-
ventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l’utilizzo della Firma Grafometrica deter- minerà la disattivazione del servizio stesso. Per ogni richiesta riguardante i dati dell’Interessato si rimanda alla sezione “Diritti degli interessati” del presente documento. L’informativa completa sul tema sarà rila- sciata all’Interessato in caso di adesione al servizio.
12 Informativa sui dati contenuti nella Centrale dei ri- schi della Banca d’Italia
La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati conte- nente informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d’Italia.
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono ga- ranzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a par- tecipare alla CR con l’invio di informazioni.
La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico, è effettuata dagli intermediari sulla base di apposita norma di legge e ricade quindi nella finalità e base giuridica indicate nella parta A, sezione 2b) della presente informativa. Pertanto, Fineco al fine di co- municare alla CR i dati degli interessati è esonerata dall’obbligo di acquisizione del consenso da parte degli interessati.
Mensilmente, per ciascun cliente, la CR raccoglie in- formazioni da tutti gli intermediari, le elabora e le met- te a disposizione degli intermediari al fine di rendere noto lo stato di indebitamento complessivo dei clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.
Gli interessati segnalati possono fare specifica ri- chiesta direttamente alla Banca d’Italia per avere accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari tramite i servizi della Cen- trale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni.
Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni regi- strate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.
Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati per- sonali di cui alla sezione 5 della presente informativa, gli interessati possono esercitarli nei confronti della Banca d’Italia, qualora dall’esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità.
Le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste sono disponibili sul sito istituzionale della Banca d’Italia: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.
Parte B - INFORMATIVA ALLA CLIENTELA AI SENSI DELL’ART.5 CODICE DEONTOLOGICO (“Codice di de-
ontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”)
In aggiunta a quanto precede, la Banca intende fornire all’Interessato adeguata informativa ex art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di seguito “Codice Deontologico”), in vigore dal 1° gennaio 2005. Per con- cedere il finanziamento richiesto, la Banca utilizza alcuni dati che riguardano l’Interessato. Si tratta di informazioni che l’Interessato stesso fornisce o che la Banca ottiene consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che servono per valutare l’affidabilità dell’Interessato, potreb- be non essere concesso il finanziamento. Queste informa- zioni saranno conservate presso la Banca; alcune (es. dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbli- gata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) saranno comunicate alle seguenti banche dati private (c.d. Sistemi Informativi Creditizi o SIC), di tipo positivo e negativo, a cui la Banca aderisce e che utilizza- no sistemi automatizzati di credit scoring:
1) CRIF S.p.A.
- RIFERIMENTI: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Tel. 000.0000000, Fax
000.0000000, xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx
- PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività com- merciale o professionale concedono dilazioni di pa- gamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi.
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito interna- zionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le me- desime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxx.xxx.
2) Experian Italia S.p.A.
- RIFERIMENTI: Servizio Tutela Consumatori, Piazza dell’Indipendenza 11B, 00185 Roma, Tel. 000.000.000,
Fax 000.000.000, xxx.xxxxxxxx.xx
- PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari non- ché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’at- tività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la forni- tura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti).
- ALTRO: L’accesso al sistema di informazioni credi- tizie gestito da Experian Italia S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automa- tizzati di credit scoring) e nel rispetto delle dispo- sizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK), nella qualità di responsabile, può venire a co- noscenza dei dati oggetto di trattamento da parte di Experian Italia S.p.A.. Essa infatti fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www. xxxxxxxx.xx.
3) CTC - Consorzio per la Tutela del Credito
- RIFERIMENTI: Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 02.667.102.35-29, Fax 00.000.000.00, www.ctconli-
xx.xx.
- PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie, società di leasing.
- ALTRO: Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
I tempi di conservazione dei dati nei SIC sono i se- guenti:
- Richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istrutto- xxx lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della xxxxxx- sta o rinuncia alla stessa.
- Morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione.
- Ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione.
- Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di sca- denza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazio- ne al rimborso).
- Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ri- tardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
Tali Sistemi Informativi Creditizi consentono ad al- tre banche o finanziarie a cui l’Interessato chiederà un altro finanziamento (es. prestito, carta di credito, ecc.), di sapere se ha presentato alla Banca una re- cente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. I dati sono aggiornati periodicamente con infor- mazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Qualora l’Interessato sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazio- ni da parte delle banche dati richiede esplicito con- senso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l’attività imprenditoriale o professionale dell’Interessato, tale consenso non è necessario. Quando la richiesta di credito non è accolta, la Banca comunica all‘Interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato informazioni creditizie di tipo negativo sul suo conto in uno o più sistemi, indican- do gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore. Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i dati saranno trattati secondo modalità di organizza- zione, raffronto ed elaborazione strettamente indi- spensabili per perseguire le finalità sopra descritte,
e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni che la riguardano. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comu- nicazione a distanza. Per ogni richiesta riguardante i dati dell’Interessato si rimanda alla sezione “Diritti de- gli interessati”. Si fa presente che nel caso specifico è possibile fare direttamente riferimento alle società sopra indicate, cui saranno comunicati i suoi dati.
Tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring
Al fine di valutare l’affidabilità nei pagamenti dell’Inte- ressato, la Banca utilizza alcuni dati che lo riguardano, da lui direttamente forniti o che sono ottenuti consultando alcune banche dati, anche mediante l’impiego di tecni- che o sistemi automatizzati per la valutazione del me- rito di credito (credit scoring) assicurando il rispetto dei seguenti principi:
- le tecniche o i sistemi automatizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l’istruttoria di una richiesta di cre- dito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
- i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale e aggior- nati in funzione delle risultanze di tali verifiche.
A fronte della consultazione di dati personali relativi a in- formazioni creditizie di tipo negativo in una o più banche dati, la richiesta di credito potrebbe non essere accolta. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non può essere og- getto di opposizione da parte dell’Interessato, in quanto derivante da un obbligo di legge.
Reclamo o segnalazione al garante per la protezione dei dati personali
Xxx l’Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segna- lazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono con- sultabili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
ALLEGATO 2 – Informativa in merito alla comunicazio- ne a terzi di dati identificativi dei detentori di strumenti finanziari di società quotate.
Con la Direttiva 2007/36/CE l’Unione Europea, nell’ambi- to di un più ampio programma volto alla modernizzazione del diritto delle società ed al rafforzamento del governo societario nell’Unione stessa, ha stabilito una serie di prin- cipi volti a rafforzare i diritti degli azionisti di società quo- tate ed a facilitare l’effettivo esercizio di tali diritti in tutta la Comunità.
In attuazione di tale Direttiva in Italia è stato emanato un Decreto che ha introdotto, tra le altre, importanti novità in materia d’identificazione degli azionisti e di trasmissione dei dati identificativi degli aventi diritto al voto a soggetti terzi.
In particolare, in base alla normativa rilevante, è ora sta- bilito che, ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati re-
golamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea con il consen- so dell’Emittente possono chiedere, in qualsiasi momen- to agli intermediari, i dati identificativi degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate su conti ad essi intestati. Secondo successive modifiche normative, gli emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentra- ta possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle ob- bligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. I titolari di tali obbligazioni pos- sono vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.
Un’ulteriore previsione riguarda la possibilità - già in pre- cedenza esistente ma notevolmente semplificata a se- guito dell’intervento normativo europeo - per qualunque soggetto interessato, di sollecitare gli aventi diritto al voto di società quotate al fine di ricevere delega ad esercitare detto diritto in assemblea.
Sulla base delle nuove disposizioni FinecoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della norma- tiva in parola, ha l’obbligo di comunicare, entro tre gior- ni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di dele- ghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.
Informiamo pertanto che, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle situazioni sopra descritte ed in mancanza di espresso diniego dei clienti interessati, la Banca provvederà a fornire ai predetti sog- getti i dati richiesti, come sopra dettagliato.
Le sopra descritte comunicazioni non comporteranno al- cun aggravio di costi a carico dei clienti né alcun onere o obbligo.
I clienti potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà semplicemente tramite una co- municazione scritta inviata alla Banca.
MF02111CCC - Vers. 01/2020 - Gennaio 2020
FinecoBank S.p.A. - Sede legale 00000 Xxxxxx - X.xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 200.941.488, interamente sottoscritto e versato Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404
xxxxxxxxxx.xxx
› Normativa MIFID
Indice
Sezione 1 › Documento Informativo 5
A Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti 5
A.1 Dati societari della Banca 5
A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca 5
A.3 Reclami 6
A.4 Servizi di investimento offerti 6
A.5 Documentazione fornita all’investitore a rendiconto dell’attività svolta 9
A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia 10
A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse 10
A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini 10
B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti
finanziari e delle somme di denaro della Clientela 10
B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca 10
B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione 11
B.3 Informazioni sull’utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca 11
C Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela 11
C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello
di tutela 11
C.2 Classificazione iniziale 12
C.3 Modifica della classificazione 12
D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari 12
D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati 12
D.2 Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla clientela 23
D.3 Principali rischi collegati all’investimento in Strumenti e prodotti finanziari 24
D.4 Particolari categorie di prodotti 26
E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi 28
F Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/adeguatezza svolta dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento 29
G Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle “condizioni generali di contratto” che riportano
la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati
dalla banca alla propria clientela. 29
Sezione 2 › Execution Policy 37
1 Premesse 37
1.1 INTRODUZIONE 37
1.2 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 37
1.3 ASSET CLASSES 37
1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE 37
1.5 SEDI DI ESECUZIONE 37
1.6 ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE 37
1.7 AGGREGAZIONE DEGLI ORDINI 38
2 | Esecuzione degli ordini | 38 |
2.1 | ASPETTI GENERALI | 38 |
2.2 | DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE | 38 |
2.2.1 | Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione | 39 |
2.2.1.1 | Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF | 39 |
2.2.1.2 | Esecuzione indiretta attraverso un intermediario | 39 |
2.2.2 | Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini | 39 |
2.2.2.1 | Prezzo | 39 |
2.2.2.2 | Costi | 39 |
2.2.2.2.1 | Esecuzione diretta dell’ordine da parte della Banca su un mercato | 39 |
2.2.2.2.2 | Trasmissione dell’ordine ad un intermediario negoziatore | 39 |
2.2.2.3 | Rapidità di esecuzione | 39 |
2.2.2.4 | Probabilità di esecuzione | 39 |
2.2.2.5 | Probabilità di regolamento | 39 |
2.2.2.6 | Altri fattori | 39 |
3 | Sedi di Esecuzione | 40 |
3.1 | DEFINIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI ORDINI | 40 |
3.1.1 | Definizione delle classi di strumenti finanziari (Asset Classes) | 40 |
3.2 | VALUTAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE | 40 |
3.3 | AZIONI E TITOLI SIMILARI | 40 |
3.3.1 | Azioni e titoli similari domestici | 40 |
3.3.2 | Azioni e titoli similari esteri | 40 |
3.4 | DIRITTI DI OPZIONE E WARRANTS | 41 |
3.5 | TITOLI OBBLIGAZIONARI | 41 |
3.5.1 | Titoli di Stato Italiani | 41 |
3.5.2 | Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi) | 41 |
3.5.3 | Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi | 41 |
3.6 | COVERED WARRANT QUOTATI AL SEDEX | 41 |
3.7 | COVERED WARRANT QUOTATI IN ALTRI PAESI | 41 |
3.8 | CERTIFICATES | 41 |
3.9 | PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI | 42 |
3.10 | STRUMENTI DERIVATI | 42 |
3.10.1 | Derivati regolamentati domestici | 42 |
3.10.2 | Derivati regolamentati esteri | 42 |
3.10.3 | Xxxxxxxx XXX | 00 |
0 | Disposizioni finali | 43 |
5 | Allegato 1 | 43 |
5.1 | MERCATI REGOLAMENTATI E MTF INTERCONNESSI | 43 |
5.2 | INTERMEDIARI | 44 |
5.3 | CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI | 44 |
Sezione | 3 › Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse | 45 |
sezione 1 › Documento Informativo
Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche “Documento”), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di FinecoBank (di seguito, per brevità, anche “Banca” o “Fineco”) è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 e successive modificazione e integrazioni (Regolamento Intermediari) nonché del Regolamento UE 2017/565.
Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché - tra l’altro - sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.
Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito xxxxxxxxxx.xxx e presso i negozi finanziari ove operano i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito anche “consulenti finanziari) della Banca.
La Banca porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento tramite comunicazione specifica trasmessa alla casella di posta elettronica comunicata dal Cliente. La comunicazione è inoltre resa disponibile anche nell’area riservata del sito xxxxxxxxxx.xxx, nella sezione dedicata alle comunicazioni inviate dalla Banca.
Altre informazioni di carattere operativo sui prodotti offerti e sulle modalità di utilizzo dei servizi sono disponibili nella sezione “help” dell’area riservata del sito xxxxxxxxxx.xxx.
Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:
A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento prestati
B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
C) Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela
D) Informazioni sugli strumenti finanziari, sui prodotti finanziari bancari e assicurativi e sui rischi connessi
E) Informazioni su costi e oneri connessi ai prodotti/servizi di investimento offerti
F) Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/adeguatezza svolta dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento
G) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle “condizioni generali di contratto” che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela.
Definizioni
Contratto: il “contratto unico” relativo ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, consulenza in materia di investimenti”.
A Informazioni sulla Banca
e sui servizi di investimento da questa offerti
A.1 Dati societari della Banca Denominazione Sociale: FinecoBank SpA Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale: Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Direzione Generale: Reggio Xxxxxx,
via Rivoluzione d’Ottobre 16
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01392970404 P.IVA 12962340159
Cod.ABI 03015.5.
La Banca è iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia1 (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) e appartiene al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 02008.1 (di seguito, anche, il “Gruppo”). La
Banca è autorizzata dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxx- xx,00 00000 Roma) alla prestazione dei servizi d’inve- stimento (autorizzazione n. 039839 del 13 dicembre 1999).
A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana, quest’ultima comunica con la propria Clien- tela in lingua italiana.
Le modalità di comunicazione tra Fineco e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di in- vestimento, sono disciplinate nei relativi contratti; di seguito si riportano le informazioni che riguardano in generale tale aspetto.
Fineco è una banca diretta che offre i propri servizi sia mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. internet e telefono) sia attraverso una rete di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che operano su tutto il territorio nazionale; non dispone di una propria rete di filiali ma si avvale delle filiali del Gruppo UniCredit per consentire ai propri clienti lo svolgimento di alcune operazioni che presentano aspetti di fisicità (es. versamento e prelievo di dena- ro contante, versamento di assegni). Le modalità di comunicazione con la Clientela privilegiano quindi i canali telematici (internet, posta elettronica, reti GSM e di telefonia fissa); per questo i clienti, all’apertura del rapporto, devono prestare il proprio consenso all’utilizzo di tali mezzi di comunicazione a distanza e fornire un indirizzo e-mail quale prova della loro pos- sibilità di accesso regolare ad internet.
Con particolare riguardo alle modalità di trasmissio-
ne alla Banca delle disposizioni del Cliente relative a servizi d’investimento e a strumenti e prodotti finan- ziari si precisa quanto segue:
1. Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari e
1 La Banca d’Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91 – cap. 00184 – tel. x00 00 00000.
le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca
- tramite disposizioni scritte raccolte dai consulenti finanziari o inviate agli indirizzi tempo per tem- po comunicati dalla Banca in relazione a singole operazioni;
- tramite telefono, attraverso il Servizio Clienti;
- tramite computer o cellulare GSM collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della banca xxxxxxxxxx.xxx (xxxx://xxxxxx. fine- xx.xx per le connessioni a mezzo rete GSM) o at- traverso gli altri sistemi telematici che la Banca potrà rendere disponibili;
2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite il pro- motore finanziario, questo ultimo provvede alla loro tempestiva trasmissione alla Banca (nei tempi tecnici necessari) per la successiva esecuzione.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonica- mente, il Cliente prende atto che tali ordini saran- no registrati su nastro magnetico o su altro sup- porto equivalente.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchia- ture e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell’or- dine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione dell’ordine scelto dal Cliente.
Ogni altra diversa comunicazione o richiesta di infor- mazioni può essere inviata all’indirizzo di posta elet- tronica: xxxx@xxxxxx.xx.
Sono inoltre a disposizione della Clientela:
- il Servizio Clienti che può essere contattato ai se- guenti numeri e nei seguenti orari: numero Gratu- ito 000.00.00.00,o x00 00.0000.0000 per chia-
mate da cellulare e dall’estero:
servizio automatico informativo
365 giorni all’anno 24h/24
servizio con operatore codici, banking e credit Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00
Il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Servizio con operatore blocco carte 365 giorni all’anno 24h/24.
- per coloro che non sono ancora Clienti della Ban- ca è attivo il Numero Gratuito 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
A.3 Reclami
Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi all’Uf ficio Reclami di FinecoBank S.p.A., Piazza Duran te, 11 – 20131 (MI), fax n. 00.000000000, helpdesk@ - xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC finecobankspa.pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I reclami sono trattati dall’Ufficio Reclami. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sol- lecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami attinenti alla pre- stazione dei servizi di investimento ed accessori si
conclude, di regola, nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei recla- mi relativi al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per i quali è previsto il termine massimo di 30 giorni. La Banca prevede un proces- so al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della proble- matica emergente dal reclamo. La risposta al recla- mo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, di prassi, con lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente per l’inoltro del reclamo.
Per quanto riguarda le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie si rimanda al Foglio Informativo relativo al “Conto corrente Fineco”.
A.4 Servizi di investimento offerti
Fineco è stata autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di seguito brevemente descritti:
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti (an- che mediante negoziazione per conto proprio): il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la Banca ha accesso diretto. Le modalità di pre- stazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca. Talvolta Fineco svolge attività di negoziazione in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta dei Clienti nell’esecuzione dei loro ordini; ad esempio ciò avviene nei seguenti casi:
- Negoziazione di strumenti finanziari quotati da Fi- neco in qualità di Internalizzatore sistematico (se- lezione di titoli quali, ad esempio, azioni, contratti futures, Contratti Finanziari Differenziali - CFD e Opzioni - Daily Options);
- Negoziazione di titoli oggetto di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria di una posizio- ne in marginazione rimasta aperta (selezione di titoli azionari e obbligazionari);
- Negoziazione di titoli non quotati sui mercati regolamentati o su Multilateral Trading Facilities (MTF) (titoli obbligazionari e certificates, opera- zioni di Pronti contro termine);
- Negoziazione in derivati OTC, diversi dai CFD e dalle Daily Options trattati in qualità di Internaliz- zatore Sistematico.
• Raccolta e trasmissione di ordini: il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla ne- goziazione in conto proprio ed all’esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la Banca non ha accesso diretto alla sede di ese- cuzione dell’ordine. Gli intermediari negoziatori dei quali la Banca può avvalersi in tal caso sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca.
I servizi di Esecuzione di ordini per conto dei clienti, e Xxxxxxxx e trasmissione di ordini sono nel seguito definiti come “Esecuzione”.
• Collocamento e distribuzione (nel seguito “Col- locamento”): la Banca svolge il servizio di collo- camento di strumenti finanziari e servizi di investi- mento e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari), su mandato di società appartenenti al Gruppo e di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti, servizi e strumenti finanziari, i cui pertinenti docu- menti contrattuali sono predisposti dalle predette società. La Banca, inoltre, per le operazioni sul mercato primario svolge il ruolo di collocatore (con o senza impegno irrevocabile) su mandato degli emittenti o di altri collocatori primari. La Banca col- loca altresì il servizio di gestione di portafogli di società terze.
• Consulenza in materia di investimenti (nel se- guito “Consulenza”): Tale servizio viene offerto unicamente attraverso la rete dei consulenti fi- nanziari della Banca ed è funzionale alla presta- zione degli altri servizi di investimento offerti. La consulenza è prestata su base non indipendente (in quanto la Banca percepisce una remunerazio- ne, dalle società con le quali ha stipulato accordi di distribuzione, nella misura comunicata al clien- te in occasione di ogni proposta di consulenza), ma è basata su un’analisi del mercato ampia, che considera una vasta gamma di strumenti finanziari emessi o forniti sia da soggetti compresi nel mede- simo gruppo di appartenenza della Banca, sia da soggetti terzi, con l’obiettivo di perseguire sempre il miglior interesse del cliente. La Banca, ritenen- do che la diversificazione costituisca il principale fattore di mitigazione dei rischi di investimento in strumenti finanziari, predilige formulare le proprie raccomandazioni con riferimento a prodotti diver- sificati per natura quali fondi comuni e Sicav e non presta in ogni caso consulenza per investimenti di tipo speculativo escludendo pertanto dalle pro- prie analisi strumenti finanziari derivati, warrant e covered warrant e il servizio di marginazione.
La Banca si impegna inoltre a fornire ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli stru- menti finanziari raccomandati secondo modalità e frequenza diverse in relazione al modello di servi- zio prescelto dal cliente. La Banca offre infatti tre differenti modelli di consulenza:
“Servizio di Consulenza Base”: il servizio è gratuito ed è regolato dalle condizioni generali del Contratto; esso si sostanzia nella presenta- zione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni - anche fra loro collegate - relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. Generalmente ha carattere occa- sionale, in quanto la Banca, fornita la raccomanda- zione, non effettua un monitoraggio costante del portafoglio del cliente ma fornisce esclusivamente la valutazione di adeguatezza periodica secondo la frequenza minima stabilita dalla normativa tem- po per tempo vigente.
“Servizio di Consulenza Advice”: il servizio è a pagamento e richiede la sottoscrizione di apposi-
to contratto (distinto e ulteriore rispetto al Contrat- to) che prevede l’apertura di un deposito dedicato “Advice” nel quale registrare gli strumenti finan- ziari oggetto del servizio. La Banca, in relazione agli OICR registrati nel deposito Advice si riserva la facoltà di riconoscere un abbuono, parziale o totale, del corrispettivo del servizio addebitato mensilmente al cliente medesimo. Oltre a quanto previsto nella consulenza Base, il servizio Advice prevede:
a) formalizzazione di un Piano Finanziario Personaliz- zato basato sulle informazioni fornite dal Cliente e strutturato in una o più ipotesi di “Profili di rischio/ rendimento del Portafoglio sotto Advice”, compa- tibili e coerenti con gli obiettivi di investimento e le esigenze finanziarie dichiarate dal Cliente;
b) Monitoraggio del Portafoglio, consistente nel con- trollo periodico di coerenza del complesso degli investimenti che compongono il “Portafoglio sotto Advice”, finalizzati all’attuazione del Piano Finan- ziario Personalizzato che il Cliente intende realiz- zare.
“Servizio di Consulenza Stars”: il servizio è a paga- mento e richiede la sottoscrizione di apposito con- tratto (distinto e ulteriore rispetto al Contratto) che prevede l’apertura di un Dossier dedicato “Stars” nel quale registrare gli strumenti finanziari oggetto del servizio. Le proposte di investimento riguarda- no esclusivamente OICR italiani o esteri oggetto di collocamento da parte della Banca, selezionati, at- traverso metodologie di analisi finanziaria basate su criteri quali/quantitativi, con l’obiettivo di individuare i prodotti che, nell’ambito della categoria di apparte- nenza, offrono il miglior rapporto rischio/rendimento (“Fondi Stars”). Oltre ai normali controlli di adegua- tezza MiFID, il portafoglio presente nel Dossier Titoli Stars deve rispettare alcune condizioni (puntualmen- te definite nel contratto di consulenza Stars) finalizza- te a garantire una elevata diversificazione e qualità degli strumenti finanziari che lo compongono. “Servizio di Consulenza Plus”: il servizio è a paga- mento e richiede la sottoscrizione di apposito con- tratto (distinto e ulteriore rispetto al Contratto) che prevede l’apertura di un deposito dedicato “Plus” nel quale registrare gli strumenti finanziari oggetto del servizio. Il servizio Plus consiste: a) nella formula- zione di proposte di investimento (servizio su inizia- tiva Banca) finalizzate alla realizzazione di uno o più portafogli adeguati (la valutazione di adeguatezza è effettuata tenuto conto del patrimonio presente in ciascun deposito Plus), che corrispondano agli obiet- tivi di investimento dichiarati dal Cliente e alla sua si- tuazione finanziaria e nella valutazione dell'adegua- tezza delle operazioni che il cliente autonomamente abbia richiesto di eseguire (servizio su iniziativa del cliente); b) nello svolgimento da parte della Banca, con cadenza semestrale, di un controllo periodico di adeguatezza su ogni deposito Plus.
È inoltre possibile attivare (su base volontaria e con costi aggiuntivi) l’opzione di Consulenza Integrata che consiste nell’invio trimestrale al cliente da parte della Banca di rendicontazione più completa e nella possibilità di impostare alert automatici al raggiungi- mento di determinate soglie di Take Profit/Stop Loss,
in relazione alla performance del portafoglio, che comportano l’attivazione di una specifica consulenza.
• Servizi Accessori: si tratta di servizi offerti in con- nessione alla prestazione dei servizi d’investimen- to sopra indicati; in particolare:
- Concessione di credito agli investitori per con- sentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale inter- viene la Banca;
- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestio- ne del contante e delle garanzie collaterali;
- Intermediazione in cambi collegata alla presta- zione di servizi d’investimento in valuta.
Nell’ambito dei servizi accessori, in particolare, si distinguono:
Servizio di “Marginazione”: modalità di negoziazio- ne che consente all’investitore di poter acquistare (Leva long o acquisto in leva) o vendere (Short Sel- ling o vendita in leva allo scoperto) investendo sol- tanto una parte della liquidità necessaria. Il servizio di Marginazione “long” e “short” prevede, nell’ambito
del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detta modalità di nego- ziazione, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “margine”), sia attraverso operazioni “intraday” (ovve- ro operazioni da cui originano posizioni che devono essere chiuse nell’arco della stessa giornata), sia at- traverso operazioni “multiday” (ovvero operazioni da cui originano posizioni che possono essere mantenu- te per più giorni). In particolare la Marginazione “long multiday” prevede la cessione in prestito alla Banca dei titoli acquistati dal Cliente mentre la Marginazione “short multiday” prevede la cessione in prestito dei titoli da parte della Banca a favore del Cliente. Le mo- dalità, i termini e i limiti del Servizio di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari negoziabili secondo tali modalità e i relativi mercati di riferimento, sono indicati nell’area del sito internet dedicata al servizio, nonché nel modulo relativo alle norme operative del Servizio di Marginazione (di seguito congiuntamente
La tabella seguente sintetizza i servizi di investimento nonché le tipologie di prodotti finanziari offerti dalla Ban- ca come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili.
SERvIzIo | RACCoLTA E TRASMISSIoNE - ESECUzIoNE oRDINI | CoLLoCAMENTo | CoNSULENzA | SERvIzI ACCESSoRI | |||||||||
modalità | Exe- cution Only | Standard | Standard | Base | Plus | ||||||||
Fornita(3) | Richiesta(4) | Advice | Stars | Fornita(3) | Richiesta(4) | ||||||||
canale | web(1) e telefono | web(1) e telefono | consulente finanzia- rio(2) | web(1) | consulente finanzia- rio(2) | consulente finanziario | consulente finanziario | consulente finanziario | consulente finanziario | consulente finanziario | consulente finanziario | ||
TIPoLoGIA DI PRoDoTTI oFFERTI | Pronti contro termine | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Titoli di stato e governativi | x | x | x | x | x | x | x | x | (5), (6), (7) | ||||
Obbligazioni non strutturate | x | x | x | x | x | x* | x | x | (5), (6), (7) | ||||
Fondi comuni e SICAV armonizzati | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (7)*** | |
ETF | x | x | x | x | x | x° | x | (5), (6), (7) | |||||
Azioni | x | x | x | x | x | x | x | (5), (6), (7) | |||||
Warrant e covered warrant | x | x | x | (7) | |||||||||
Obbligazioni strutturate | x | x | x (9) | x (9) | x* (9) | x* (9) | x**(9) | (7) | |||||
Certificates | x | x | x (9) | x (9) | x* (9) | x* (9) | x°° | x | (7) | ||||
Polizze vita index e unit Linked | x | x | x | ||||||||||
Fondi comuni e sicav alternativi (FIA) | x | x | (7)*** | ||||||||||
Derivati regolamentari (8) | x | (5) | |||||||||||
Derivati OTC (CFD e Daily options) | x | (5) | |||||||||||
Servizio di gestione di portafogli di terzi | x | (5) |
(1) per web si intendono tutti i canali telematici che la Banca tempo per tempo utilizza per la distribuzione dei servizi |
(2) solo in abbinamento ai servizi di consulenza |
(3) raccomandazioni personalizzate formulate su iniziativa della Banca |
(4) operazioni richieste dai clienti di cui la Banca valuta l'adeguatezza |
(5) strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Marginazione (l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su xxxxxxxxxx.xxx) |
(6) strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Portafoglio Remunerato (Prestito Titoli a favore della banca; l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su xxxxxxxxxx.xxx) |
(7) custodia e amministrazione degli strumenti finanziari |
(8) diversi dai covered warrant |
(9) attività sospesa dal 16/12/2015 |
(*) solo in fase di collocamento iniziale |
(**) solo per operazioni sul mercato secondario |
(***) solo per le SICAV |
(°) solo su ETF in perimetro di consulenza Advice |
(°°) solo su una selezione di Certificates a benchmark |
“Norme Operative”), disponibile sul sito medesimo.
I rischi connessi all’operatività in Marginazione sono quelli propri degli strumenti finanziari che ne formano oggetto (azioni e obbligazioni) per i quali si rinvia al paragrafo D3. “Principali rischi collegati all’investi- mento in strumenti e prodotti finanziari”.
Si sottolinea tuttavia che la presenza dell’”effetto leva”2 che caratterizza la Marginazione amplifica tali rischi cosicché, fermo restando quanto previsto in materia di operazioni non appropriate (vedi pa-
ragrafo G.5 ”Operazioni non appropriate – Conflitti d’interesse”) il Servizio di Marginazione ha carattere chiaramente speculativo e richiede quindi un notevo- le grado di esperienza e conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari.
Servizio “Portafoglio remunerato”: servizio che consente al cliente di ottenere una remunerazione a fronte della cessione in prestito alla Banca di tito- li presenti nel suo deposito titoli. Le caratteristiche dell’operazione di prestito titoli e i rischi connessi sono illustrati nel paragrafo D1.5.2 “Prestito Titoli”.
A.5 Documentazione fornita all’investitore a rendi- conto dell’attività svolta
La Banca:
1. all’atto della ricezione di un ordine, rilascia al Clien- te un’attestazione contenente, tra l’altro, oltre ai dati identificativi dell’ordine stesso, le eventuali avver- tenze della Banca medesima al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non ap- propriatezza dell’operazione cui si riferisce l’ordine e di incentivi. Nel caso di ordini ricevuti a mezzo internet e a mezzo call center, l’attestazione è resa nell’area riservata al Cliente del sito della Banca ed è stampabile a cura del Cliente; nel caso di ordini ricevuti attraverso il promotore finanziario è questo ultimo a rilasciarne copia al Cliente;
2. per ogni consulenza prestata rilascia un verbale nel quale sono identificati gli strumenti o prodot- ti finanziari oggetto della consulenza, il tipo di operazione e l’esito della valutazione di adegua- tezza svolta dalla Banca (oltre ad eventuali altre avvertenze in merito ai conflitti di interesse e agli incentivi riferibili all’operazione). Copia del verbale è consegnata dal promotore finanziario al Cliente oppure resa disponibile al medesimo nell’area ri- servata del sito della Banca;
3. quanto prima, e al più tardi entro il primo gior- no lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine, ovvero a quello in cui la Banca stes- sa ha avuto conferma, da parte dell’intermediario cui è stato trasmesso, dell’esecuzione dell’ordine, rende disponibile al Cliente un avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le in- formazioni concernenti gli elementi identificativi dell’operazione eseguita quali, tra l’altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell’ordine, iden-
tificativo della sede di esecuzione, identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, quantitativo, prezzo unita- rio, somma totale delle commissioni e spese, cor- rispettivo totale, indicazione se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altro intermediario del Gruppo, o altro Cliente della Banca3 .
Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quel- la del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell’operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul merca- to dei cambi. L’avviso di conferma è reso disponibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Ban- ca ed è stampabile a cura del Cliente.
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; nel caso di ordini relativi a prodotti assicura tivi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che presta- no il servizio secondo le periodicità previste dalla nor- mativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
4. a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informa-
xxxxx circa lo stato del suo ordine e circa la com- posizione delle commissioni e delle spese di cui al punto che precede in singole voci.
5. Qualora sul conto del Cliente siano registrati stru- menti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento su- bisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qua- lora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Resta- no in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.
6. rende disponibile al Cliente,con periodicità trime-
strale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno), un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Ban- ca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l’invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono
2 L’”effetto leva” è determinato dal fatto che il margine richiesto per aprire una posizione in Marginazione (long o short) è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore della posizione. Ciò comporta che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore a seconda della direzione del movimento dei prezzi.
3 Salvo il caso in cui l’ordine sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
inoltre rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponi- bile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
7. rende disponibile al Cliente, con periodicità men- sile: - Il dettaglio degli oneri sostenuti dal Cliente per le operazioni di Esecuzione ordini in modalità “Marginazione” - il dettaglio dei proventi maturati dal Cliente per le operazioni di prestito titoli con- cluse nell’ambito del servizio c.d. “Portafoglio re- munerato”. Tali informazioni sono rese disponibili in apposita area riservata del sito internet della Banca ove il Cliente può effettuarne la stampa.
8. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annua- le, un’informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativa- mente agli strumenti finanziari, ai servizi d’investi- mento e ai servizi accessori (vedasi successiva se-
A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini
L’indicazione analitica delle politiche della Banca relative al trattamento degli ordini connessi alla pre- stazione dei servizi di investimento è riportata nel do- cumento “Execution Policy” predisposto dalla Banca che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai Clienti in allegato al Con- tratto.
Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca xxxxxxxxxx.xxx e presso tutti i negozi ove operano i consulenti finanziari della Banca.
B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
zione E). In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca, a
fine anno, contatta il Cliente all’ultimo indirizzo di posta elettronica in suo possesso al fine di concor- darne l’invio tramite supporto durevole.
A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di ga- ranzia
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo e quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegna- no a fornire le risorse finanziarie necessarie per il per- seguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000 euro. La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all’art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996
n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con ope- razioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Rego- lamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.
A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse
Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca sono illustrate nel documen- to “Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse” che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca xxxxxxxxxx.xxx e presso tutti i negozi ove operano i consulentii finanziari della Banca.
La Banca fornisce inoltre - nell’ambito dei servizi di Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti - informazioni su eventuali conflitti d’interesse relativi allo strumento o prodotto finanziario oggetto della disposizione.
B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsa- bilità della Banca
Nell’ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e strumenti finanziari (nel segui- to: “titoli”), anche a mezzo di altro intermediario am- messo al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art.80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico sull’intermedia- zione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa
vigente. Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli italiani in via ordinaria è Monte Titoli S.p.A.; i tito- li esteri sono subdepositati presso Société Genéralé Securities Services S.p.A., in forma abbreviata “SGSS S.p.A.” con sede legale in Milano), iscritta all’albo del- le banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero 5622
- con facoltà per quest’ultima di ulteriore subdeposi- to. La Banca rende noto al Cliente l’eventuale modi- fica del subdepositario con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a fa- vore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizza- to, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata,a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.
Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti pos- sibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ov- vero a consentirne il raggruppamento da parte dei
predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. In tali casi il subdeposito avviene su conti “omnibus”, intestati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi sen- za specifica indicazione del nominativo del Cliente; i conti “omnibus” sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.
Per i titoli emessi o circolanti all’estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e ammini- strazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subde- positarie. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui or- dinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. In quest’ultimo caso potrebbe non essere garantita la separatezza tra i titoli del cliente e quelli detenuti da un terzo.
Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.
B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensa- zione
PRIVILEGIO LEGALE:
il Contratto con il Cliente prevede che:
- se il Cliente non adempie puntualmente ed inte- ramente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata,entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., proce- dendo alla vendita – direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato – di un adeguato quanti- tativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;
- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA:
il Contratto con il Cliente contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima.
B.3 Informazioni sull’utilizzo degli strumenti finan- ziari del Cliente da parte della Banca
La Banca, nell’ambito dei servizi denominati “Margi- nazione” e “Portafoglio Remunerato”, può utilizzare
gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. La natura di tali servizi, gli obblighi e le responsabilità assunti dalla Banca per la prestazione dei medesimi, le condizioni di restituzione ed i rischi connessi sono sinteticamente indicati nei paragrafi A.4 “Servizi di in- vestimento offerti” e D1.5.2 “Prestito Titoli” e illustrati in dettaglio nelle norme regolanti i suddetti servizi, contenute nelle Condizioni Generali di contratto e disponibili sul sito internet della Banca.
C Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela
C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela
La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva2014/65/UE,
c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare. I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti, la normativa di riferimento prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di ade- guatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti pro- fessionali (c.d. professionali di diritto): si tratta, ad esempio, di banche, imprese di investimento, impre- se di assicurazione,società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cam- bio, imprese di grandi dimensioni che presentano al- meno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.
I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridi- che - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (c.d. professionali a richiesta).
Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabi- le solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini nonché ai servizi ac- cessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trova- no applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.
I clienti al dettaglio (detti anche Clienti “retail”) sono tutti i clienti che non sono classificati come con- troparti qualificate e come clienti professionali.
Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tute- la per quanto riguarda, in particolare, l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione de- gli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
C.2 Classificazione iniziale
La Banca, in occasione dell’invio della comunicazio- ne relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa clas- sificazione e circa gli eventuali limiti che ne derive- rebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I Clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela di Fineco che, quindi, prevede un’applica- zione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall’applicazione di tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti aper- tamente l’intenzione di voler agire come tale nel mo- mento in cui intraprende una relazione con la Banca, quest’ultima lo classifichi come tale.
C.3 Modifica della classificazione
La normativa prevede che la classificazione originaria- mente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della banca che su iniziativa del Cliente.
Il Cliente, utilizzando un iter procedurale illustrato sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx nell’area riservata alla profilazione dei clienti, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente al dettaglio) oppure di pas- sare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente Professionale a richiesta).
In particolare, al fine di poter chiedere di essere rico- nosciuto come Cliente professionale a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:
1) aver effettuato operazioni di dimensioni significati- ve sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2) Possedere un portafoglio di strumenti finanziari, in- clusi i depositi in contante, superiore a 500.000 EUR;
3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione è con- dotta con riguardo alla persona autorizzata ad effet- tuare operazioni per loro conto e/o in capo alla per- sona giuridica medesima.
Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Banca procede ad una valu- tazione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona
giuridica medesima. Dell’esito della propria valutazio- ne, la Banca dà comunicazione al Cliente.
Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.
D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari
D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trat- tati
La Banca mette a disposizione della propria Cliente- la, nell’ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi. In funzione delle scelte com- merciali che la Banca, tempo per tempo, si riserva di fare, alcune delle sottoelencate tipologie di prodotti potrebbero non essere disponibili:
- Titoli rappresentativi di capitale di rischio
- Titoli di debito
- Strumenti finanziari derivati
- Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
- Altri prodotti trattati dalla Banca (compreso il Pre- stito titoli)
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicura- zione
D1.1. Titoli rappresentativi di capitale di rischio
Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggior- mente diffuso è l’azione. Essa rappresenta l’unità mini- ma di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul merca- to, partecipando (salvo che lo statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell’emittente. L’eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all’anda- mento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell’assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remu- nerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti. Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:
a) ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, dirit- to di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
Le azioni si distinguono, ad esempio, in:
- ordinarie: tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distri-
buzione dei dividendi o alla ripartizione dell’at- tivo in sede di liquidazione della società (poster- gazione); - di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
- privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azioni- sti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).
b) al regime giuridico di circolazione. Le azioni posso- no essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nomi- native, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro sog- getto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere opera- to a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazio- ne sul conto equivarrà alla girata.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di prezzo e il rischio di insolvenza dell’e- mittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2. Titoli di debito
Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L’emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemen- te con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al ter- mine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l’interesse secondo mo- dalità stabilite. ogni titolo rappresenta una frazio- ne di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento.
Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:
- il tasso di interesse nominale, che può essere:
- fisso, se calcolato sulla base di un rendimento pre- determinato che non si modifica nel corso della du- rata del prestito.
- variabile, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali speci- ficati al momento dell’emissione (ad esempio Euri- bor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
- misto, ovverosia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la durata;
- le modalità di pagamento degli interessi (cedola o zero coupon);
- la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un’unica soluzione a scadenza, oppu- re rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.
La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all’investitore. Esi- stono però anche dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momen- to della scadenza, con la restituzione del capitale in- vestito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo.
L’emittente gode di ampia libertà sia nella determi- nazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), titoli sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).
D1.2.1. Titoli di Stato
I titoli di Stato sono strumenti finanziari emessi da go verni nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall’eu- ro, che prevedono, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx- lore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon.
In Italia, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti.
Buoni ordinari del tesoro (BOT): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi. Certificati di credito del tesoro (CCT): titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni.
Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all’Eu- ribor (CCTeu): titoli a tasso variabile, con cedole in- dicizzate all’Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni. Certificati del tesoro zero coupon (CTZ): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può su- perare i 24 mesi.
Buoni del tesoro poliennali (BTP): titoli a tasso no- minale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.
Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizza- ti all’inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento dei livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate seme- stralmente sono, infatti, rivalutate sulla base dell’infla- zione dei paesi appartenenti all’area Euro (indice Eu- rostat). La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al pa- ragrafo E3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2.2. Titoli sovranazionali
I titoli sovranazionali sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finan- ziare progetti governativi o di aziende private in di- verse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valute di paesi emergenti.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investi- mento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2.3. Obbligazioni societarie (corporate bond) Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbliga- zioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l’emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:
a) obbligazioni senior, nel caso in cui l’emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimbor- sare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell’emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:
- ordinarie (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo mo- dalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rim- borso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;
- obbligazioni strutturate, sono obbligazioni scomponibili in un’obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale (e un’eventuale rendimento minimo) e in uno stru- mento finanziario derivato che consente al sot- toscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all’andamento di una o più attività sotto- stanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).
- obbligazioni convertibili, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell’investi- tore e in periodi predeterminati, in azioni (dette “di compendio”) della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l’investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.
b) obbligazioni subordinate, che in caso di liquidazio- ne dell’emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell’emittente; in ogni caso tali obbligazioni saran- no rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell’emittente e agli altri strumenti di capitale carat- terizzati da un grado di subordinazione maggiore. In particolare, qualora l’emittente sia una società bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguo- no in:
- obbligazioni subordinate “Upper TIER II”;
- obbligazioni subordinate “Lower TIER II”;
- obbligazioni subordinate “TIER III”.
Si riepilogano di seguito alcune delle caratteri- stiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche. Le obbligazioni subordinate “Upper TIER II” sono obbligazioni irredimibili o redimibili (ri- spettivamente non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pari o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:
- subordinano il rimborso a scadenza delle obbli- gazioni alla preventiva autorizzazione della Ban- ca d’Italia;
- prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evi- tare o limitare il più possibile l’insorgere di perdi- te in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);
- prevedono la possibilità per l’emittente di utilizza- re capitale ed interessi per coprire risultati nega- tivi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale ver- sato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all’emittente di continuare l’attività. Le obbligazioni subordinate “Lower TIER II” sono obbligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Pos- sono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell’emittente previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Le obbligazioni subordinate “TIER II” possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l’ammontare dello step- up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l’aumento di tasso.
Le obbligazioni subordinate “TIER III” sono ob- bligazioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) sog- gette alla clausola di immobilizzo (cd. “clausola di lock-in”), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso ri- duce l’ammontare complessivo dei fondi patrimo- niali dell’emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all’e- mittente (cfr. il paragrafo D4 Criteri di classificazione adottati dalla Banca e indicatori di rischio).
Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi men- zionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all’azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell’obbligazione tradi-
zionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell’obbligazione. Le obbliga- zioni subordinate, oltre ai rischi dell’obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettaglia- ta dei rischi si rimanda al paragrafo E3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e pro- dotti finanziari”).
D1.2.4. Covered bond (o obbligazioni garantite) Il Covered bond è un’obbligazione bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al prio- ritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti, ed una liquidità elevata. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una banca a una società veico- lo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l’emissione da par- te di una banca, anche diversa dalla cedente, di ob- bligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la ga- ranzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell’emittente (per una de- scrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimento in stru- menti e prodotti finanziari”).
D1.3. Strumenti finanziari derivati
I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipen- de dall’andamento di un’attività sottostante. Tali atti- vità possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).
Gli strumenti finanziari derivati possono essere:
- valori mobiliari;
- contratti.
I rischi associati agli strumenti derivati sono principal- mente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla Banca. Informazioni dettagliate sulle modalità operative utilizzate dalla Banca per lo svolgimento delle negoziazioni su strumenti derivati sono disponibili nella sezione Help dedicata al Tra- ding sul sito xxxxxxxxxx.xxx.
D1.3.1. Strumenti finanziari derivati rappresentati da “valori mobiliari”
Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).
Il warrant è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un’opzione che conferisce al possesso- re una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su
una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appeti- bili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale.
Il warrant è uno strumento che può circolare separa- tamente rispetto al titolo principale.
Gli ETC sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attivi- tà oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all’an- damento del sottostante.
In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell’in- vestimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori interna- zionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici.
Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull’andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l’investimento attraverso un panie- re di commodities.
Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni.
Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddi- sfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finan- ziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione.
Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.
In sintesi, gli ETC:
- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della ma- teria prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.
Gli strumenti derivati cartolarizzati possono esse- re emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi inter- nazionali.
Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l’emit- tente di un derivato cartolarizzato non può coincide- re con l’emittente dello strumento sottostante.
Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate.
Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di inte- resse, valute e merci.
I covered warrant sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà
di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostan- te (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L’esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell’ attività sottostante (nel caso di covered warrant put). Attual- mente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.
I certificate sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment certificate) costituiscono, sia in termini di capitale in- vestito che in termini di rischio, un’alternativa all’inve- stimento diretto nel sottostante. I certificate con
leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear.
Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l’“Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Inve- stimento”, che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a ca- pitale non protetto e strumenti a leva.
I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemen- te chiamati “Investment Certificate” (senza effetto leva). I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati “Leverage Certificate” (con effetto leva).
1) Certificate a capitale protetto/garantito
Sono strumenti che consentono di puntare sul ri- alzo (o sul ribasso) dell’attività sottostante proteg- gendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore).
2) Certificate a capitale condizionatamente protet- to/garantito
Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell’attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sot- tostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di gua- dagnare anche in caso di ribassi contenuti.
3) Certificate a capitale non protetto/garantito Questi prodotti consentono ai portatori di inve- stire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di que- sti certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmen- te raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto.
4) Certificate a Leva
Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumen-
ti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. L’im- piego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostan- te (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell’effetto leva consente di moltiplicare la perfor- mance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l’investitore si trova esposto al rischio di estinzio- ne anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss.
D1.3.2. Strumenti finanziari derivati rappresentati da “contratti”
Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati oTC.
I derivati regolamentati sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall’autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l’attività sot- tostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denomina- to IDEM. In particolare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d’opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’elenco completo dei mercati su cui sono negoziati tali strumenti ai quali Fineco offre accesso è riportato nel documento “Execution Policy” disponibile sul sito della Banca.
I derivati oTC sono negoziati fuori dai mercati rego- lamentati direttamente tra le parti. Può risultare quin- di difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le ope- razioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l’assunzione di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la Banca si pone, gene- ralmente, come controparte dell’investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rile- vanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:
- copertura di posizioni (hedging): si intende pro- teggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L’utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l’anda- mento avverso del mercato, bilanciando le perdite/ guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/ perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un
profitto basato sull’evoluzione attesa del prezzo dell’attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disal- lineamento tra l’andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all’at- to della scadenza del contratto), vendendo lo stru- mento sopravvalutato e acquistando quello sottova- lutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio. Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,
- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni
Nell’ambito dell’offerta di Fineco sono contemplate Opzioni caratterizzate dall’operatività esclusivamen- te intraday (Daily options) e Contratti Finanziari Dif- ferenziali (CFD), in relazione ai quali nel seguito si illustrano le principali caratteristiche.
Contratti a termine (forward e futures)
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un cer- to sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:
- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, stru- menti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).
L’acquirente del contratto a termine (colui che si im- pegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di con- segna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizial- mente il prezzo a termine coincide con il prezzo di con- segna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume. L’esecuzione del contratto alla scadenza può realiz- zarsi:
- con l’effettiva consegna del bene sottostante da par- te del venditore all’acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di conse- gna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel con- tratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per dif- ferenziale o cash settlement.
Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.
I contratti future si differenziano dai forward per es- sere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.
Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l’obbligo di comprare o vendere un dato quan- titativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di
prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull’azione sottostante.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propria- mente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell’in- contro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in “punti indice”.
In relazione all’attività sottostante il contratto future as- sume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un’attività finanziaria. La standardizzazione dei contratti e la possibilità di negoziarli in mercati regolamentati comportano im- portanti effetti:
- la possibilità di una chiusura anticipata di una posi- zione in future, senza aspettare la scadenza, attra- verso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.
Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati re- golamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di se- guito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi ri- valersi sul soggetto inadempiente. Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l’efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l’adozione del si- stema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.
Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini ini- ziali che verranno restituiti alla scadenza.
Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la diffe- renza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la per- dita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.
Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornal- mente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l’ultimo margine di variazione e resti- tuito il margine iniziale versato dalle parti.
È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a dif-
ferenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza.
Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all’atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del con- tratto). Le operazioni su future comportano un eleva- to grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale (detto anche margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prez- zi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine di garan- zia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.
Al fine di mitigare tale rischio Fineco ha introdotto un sistema di monitoraggio delle posizioni che prevede l’attivazione di ordini automatici per la loro chiusura qualora la variazione del prezzo di mercato in senso sfavorevole al cliente raggiunga una soglia prefissata (c.d. stop-loss).
Fineco ti consente di personalizzare sia il livello dei margini di garanzia trattenuti che il posizionamento dell’ordine di chiusura stop-loss correlato. Ad esem- pio, sul mercato IDEM la soglia di stop-loss è sempre inferiore del 5% rispetto al margine di garanzia.
opzioni
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostan- te) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità)
o al raggiungimento della stessa.
Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC.
Gli elementi caratteristici di un’opzione sono:
- il sottostante. Il bene sottostante al contratto di op- zione può essere: un’attività finanziaria (come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, etc.), una merce (come petrolio, oro, grano, etc.), un evento di varia natura oppure, nel caso di Daily options, CFD su indici, su futures su materie prime o un cambio tra valute. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sotto- stante costituiscono una “serie”;
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possesso- re la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostan- te vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costitui- scono una “classe”;
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al posses- sore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contrat- to, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate op- zioni americane. La scadenza fissata per le Daily op- tions è la fine della giornata in cui è stata acquistata;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell’op-
zione call oppure put può, rispettivamente, acqui- stare o vendere l’attività sottostante.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell’opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di dena- ro, detta premio, acquista il diritto di vendere o compra- re l’attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all’acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il com- pratore apre una posizione lunga long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Nel momento in cui il compratore dell’opzione eserci- ta il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione call, il compratore dell’opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell’opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere va- lori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell’esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplice- mente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
L’esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:
- con l’effettiva consegna del bene sottostante, e al- lora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di eser- cizio (cash settlement).
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzio- ne giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzio- ni di tipo “americano”, esercitarla prima della scaden- za. L’esercizio dell’opzione può comportare o il rego- lamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti future, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un’op- zione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione, deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’as- sunzione di un rischio molto più elevato di quello re- lativo al suo acquisto.
Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione ven- duta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzial- mente illimitate.
Per questo motivo, non è un tipo di operatività che la Banca generalmente offre ai propri clienti.
Contratti Finanziari Differenziali (CFD) e CFD Lo- gos Time
Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello dell’at- tività sottostante e ne segue quindi l’esatto anda- mento. In particolare il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell’apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante.
Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities).
Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versa- mento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commi- surato all’intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva.
La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli ef- fetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l’intero controvalore dello strumento.
Il CFD, pertanto, ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare in caso di variazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garan- zia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine.
Il contratto CFD Logos Time è uno strumento finan- ziario derivato stipulato tra la Banca ed il Cliente il cui valore è direttamente collegato a quello assunto da un altro strumento finanziario (c.d. Sottostante) alla scadenza del contratto CFD. Il sottostante può esse- re costituito da titoli azionari quotati su mercati rego- lamentati, da cambi valutari o da contratti Futures su indici e commodities. Il regolamento del contratto è calcolato sulla base del verificarsi o meno alla sca- denza del contratto stesso della opzione prescelta dal cliente al momento della sua apertura. In caso si verifichi l’opzione prescelta il cliente realizzerà un guadagno pari al prodotto tra il margine versato ed il fattore di payout mostrato dalla banca prima dell’a- pertura di ciascuna posizione. Nel caso in cui non si verifichi l’opzione prescelta, la perdita del cliente sarà pari all’intero margine versato.
L’intervallo di tempo che il cliente può selezionare varia a seconda dei sottostanti, ma non puoi mai es- sere superiore ad un giorno. Alla scadenza del con- tratto banca chiude automaticamente la posizione e confronta il prezzo di apertura della posizione con il prezzo di chiusura e, in funzione del segno della posizione selezionato dal cliente (rialzista o ribassi- sta) accredita o addebita il c/c del cliente. Il prezzo
del CFD LOGOS TIME è il prezzo mid del sottostante ossia la media aritmetica del prezzi denaro lettera quotati per il sottostante sul mercato di riferimento espressi in euro.
La finalità di chi stipula un contratto CFD LOGOS TIME consiste nel beneficiare degli effetti economici di va- riazione, seppur minimi, della quotazione dello stru- mento finanziario sottostante, all’interno di un inter- vallo di tempo predefinito e limitando l’esposizione massima al margine versato.
Nel caso in cui si realizzi l’opzione prescelta dal cliente, il guadagno realizzato dal cliente è pari al prodotto tra il margine versato e il fattore di payout. Il fattore di payout è stimato dalla banca in funzione del fair value dello strumento che viene calcolato te- nuto conto della probabilità teorica di vincita del CFD LOGOS TIME.
Nel caso in cui non si realizzi l’opzione prescelta, la perdita del cliente sarà pari all’intero margine versato.
D1.4. Quote e azioni di OICR (fondi comuni di inve- stimento e SICAv)
I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli OICR (Organismi di Investimento Col- lettivo del Risparmio).
Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi agli strumenti costituenti gli stessi, potenzialmente tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 “Principali rischi colle- gati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.4.1. Fondo comune d’investimento e SICAv
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio au- tonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche SGR). Il pa- trimonio gestito è “autonomo” e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalen- temente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della so- cietà gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.
La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote; tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali dirit- ti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore. Il valore di ogni singola quota, calcolato giornalmente, è dato dal rapporto esistente tra il valore netto dell’intero patrimonio diviso per il numero di quote in circolazione. Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo immobi- liare, che investono esclusivamente o prevalente-
mente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari, e quelli di tipo mobiliare, che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, ecc.). Mentre quelli di tipo immo- biliare, per il tipo di investimento che li caratterizza, sono sempre chiusi, quelli mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:
- fondi aperti, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- fondi chiusi, in cui il sottoscrittore può aderire sol- tanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell’in- vestimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.
Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possi- bilità di influire, mediante l’esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabi- le in aumento (al variare delle sottoscrizioni di nuove azioni) e in diminuzione (al rimborso di partecipazioni azionarie).
L’investimento in fondi comuni e SICAV consente:
- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori, in quanto il risparmio di questi ultimi confluisce in un patrimonio di grandi dimensioni.
Per fondi comuni d’investimento e SICAV la Banca rende disponibili al cliente informazioni relative alla società di gestione e alla composizione del patrimo- nio; sono inoltre indicati la categoria di appartenenza ed il rating secondo i criteri di classificazione utiliz- zati dalla società di ricerche finanziarie indipendente Morningstar.
D1.4.2. Fondi alternativi (FIA)
I fondi non armonizzati (FIA) sono disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alter- nativi (la Direttiva AIFM o la AIFMD) recepita in Italia nel 2014.
Questa tipologia di fondi non è soggetta alle regole di contenimento e frazionamento dei rischio previste dalla direttiva UCITS. Di conseguenza, i FIA sono strumenti più rischiosi rispetto ai fondi comuni di in- vestimento UCITS.
Tra le più importanti tipologie di FIA si possono anno- verare gli hedge funds, i fondi di private equity (che comprendono i fondi di venture capital), i fondi immo- biliari, i fondi infrastrutturali e i commodity funds. In Italia il mercato dei FIA è stato finora composto princi- palmente dalle tre categorie dei fondi immobiliari (nel nostro ordinamento sempre chiusi), dei fondi mobilia- ri chiusi (private equity e venture capital) e dei fondi speculativi (aperti e tipicamente fondi di fondi hedge). I fondi chiusi si dividono in
- Fondi chiusi riservati: si tratta di fondi che possono essere sottoscritti da: (i) clienti professionali o (ii) da clienti non professionali (i.e. retail) purchè per im- porti non inferiori a euro 500.000 (Decreto 5 marzo 2015 n. 30 attuativo dell’art. 39 del TUF). Non è ri-
chiesta l’approvazione del regolamento da parte di Banca d’Italia.
- Fondi chiusi non riservati (“retail”): si tratta di fon- di chiusi che possono essere sottoscritti da clienti “retail”. Il regolamento deve essere approvato da Banca d’Italia e il prospetto dalla Consob.
I fondi speculativi (hedge fund) sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previ- ste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del ri- schio stabilite dalla Banca d’Italia.
Anche per i fondi speculativi è possibile operare la di- stinzione tra aperti e chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi speculativi può avvenire in qualsiasi istante, mentre il rimborso può avvenire con cadenza mensi- le (in alcuni casi trimestrale).
I fondi speculativi non possono essere oggetto di of- ferta al pubblico.
D1.4.3. Exchange Traded Fund
Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche:
- sono negoziati in Borsa come un’azione;
- hanno come unico obiettivo di investimento quel- lo di replicare l’indice al quale si riferiscono (bench mark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche pro- prie di un fondo e di un’azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informa- tiva della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all’investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.
Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell’investitore. Ciò deriva tipica- mente dalla gestione passiva, atta a replicare esatta- mente l’indice benchmark, che implica un intervento minimo dell’asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti.
Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli ETF strutturati, cioè degli OICR negoziati come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendi- menti che non sono solo in funzione dell’andamento dell’indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipan- do agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all’an- damento di un indice (“ETF a leva”).
D1.5. Altri prodotti
D1.5.1. Certificati di deposito e Buoni fruttiferi
I certificati di deposito (CD) ed i Buoni fruttiferi (BF) sono titoli emessi dalle Banche per la raccolta del ri- sparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono, in via generale, titoli individuali in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo Clien- te delle cui specifiche esigenze può, quindi, tener
conto. I CD ed i BF vengono emessi nominativi o al portatore, in base alla richiesta formulata dal Cliente e documentata nella modulistica contrattuale. Viene consegnata al Cliente una ricevuta non cedibile a ter- zi e viene garantita la possibilità di ottenere il titolo cartaceo senza oneri aggiuntivi.
I CD ed i BF possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai 5 anni. Sono previsti tagli minimi di emissione; la sottoscrizione è possibile per i suddetti tagli minimi e per i relativi multipli (o per i tagli minimi e per somme aggiuntive e per multipli di queste ultime).
I CD ed i BF possono essere emessi anche in forma standardizzata.
Il rischio associato a questa tipologia di titoli è il rischio di insolvenza dell’emittente. Tuttavia, per effetto dell’a- desione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i CD e BF nominativi sono assistiti da ga- ranzia del predetto Fondo, nei limiti di importo previsti nel relativo regolamento per ciascun depositante.
D1.5.2. Prestito titoli
Il prestito titoli è un contratto mediante il quale un soggetto (il prestatario) acquisisce la proprietà e la di- sponibilità di una determinata quantità di strumenti fi- nanziari da altro soggetto (prestatore) per un periodo di tempo prestabilito e, alla scadenza dello stesso o, qualora previsto nel contratto, su richiesta del presta- tore, si impegna a restituire a quest’ultimo valori della stessa specie e qualità, nonché a pagare la somma pattuita a titolo di remunerazione.
Il servizio di “Portafoglio Remunerato” proposto da Fi- neco si basa sul contratto di prestito titoli e prevede il conferimento alla Banca da parte del Cliente di un mandato a stipulare, in nome e per conto del Cliente con la Banca stessa, singoli contratti di prestito di dura- ta pari ad un giorno lavorativo, utilizzando tutti o parte degli strumenti finanziari dematerializzati tempo per tempo registrati sul deposito titoli a lui intestato. Il ser- vizio permette al Cliente di conseguire una remunera- zione ulteriore rispetto ai frutti eventualmente derivanti dagli strumenti finanziari (interessi, dividendi, altri frutti), qualora la Banca prenda a prestito i titoli. Difatti, la Ban- ca, per ogni operazione eseguita, riconosce al Cliente un compenso calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell’area riservata del sito della Banca e ri- portato nella conferma di prestito titoli, del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa alla data di consegna dei medesimi.
In relazione a ciascuna operazione di prestito e sin dalla sottoscrizione del contratto relativo al servizio, il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti fi- nanziari individuati discrezionalmente dalla Banca stes- sa dal suo deposito titoli al deposito di proprietà della Banca e a compiere ogni formalità necessaria a tale scopo. Alla data di scadenza dell’operazione la Ban- ca restituisce al Cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi in prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati (interessi, dividendi e/o altri frutti) sugli strumenti finan- ziari prestati durante il periodo di durata del prestito, mediante accredito degli stessi sul conto corrente col- legato al deposito titoli, al netto delle ritenute, secondo
le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.
La Banca ha piena facoltà di valutare di volta in volta se procedere o meno alla conclusione delle opera- zioni di prestito titoli, decidendo autonomamente, entro i limiti definiti nell’ambito delle “Norme che re- golano le operazioni di prestito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione”, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da utilizzare e non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici prestiti, anche nel caso in cui il Cliente impartisca disposizioni alla Banca.
Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca met- terà a disposizione del cliente, nell’area riservata del sito xxxxxxxxxx.xxx, la conferma dell’operazione, re- cante gli elementi essenziali della stessa.
In relazione alla conclusione dei singoli contratti, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione o spesa.
Il rischio associato a questa tipologia di operazione è il rischio di insolvenza della controparte, conse- guente al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca. In particolare, la Ban- ca potrebbe trovarsi nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti del cliente (restituzione degli strumenti finanziari o del loro con- trovalore, corresponsione della remunerazione e/o dei frutti derivanti dagli strumenti finanziari).
La Banca è impegnata a restituire al Cliente i titoli oggetto del prestito alla scadenza dello stesso e co- munque garantisce nei confronti del medesimo il buon fine delle singole operazioni di prestito, ponendo a garanzia strumenti finanziari di natura obbligazionaria investment grade (con rating minimo Moody’s “Baa1”), quotati e/o non quotati, emessi da altri istituti di cre- dito ed immessi in forma cumulativa in uno specifico deposito presso Société Génerale Securities Services X.xX., per un ammontare atto a garantire il totale dei contratti di prestito, tempo per tempo in essere, con la totalità della clientela. Ai fini della valutazione del rischio controparte assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per garantire il buon fine dell’operazione sono rappresentate dagli strumenti finanziari emessi da soggetti terzi e che, di conseguenza, in caso di insolvenza di tali soggetti, tale garanzia potrebbe non operare.
D1.5.3. Pronti contro termine
Il pronti contro termine (PCT) è un prodotto finanzia- rio della Banca, dato dalla contestuale conclusione di due contratti di compravendita nei quali il Cliente assume la veste di acquirente “a pronti” di un deter- minato quantitativo di titoli e di venditore “a termine” dello stesso quantitativo. Si è, quindi, in presenza di due vendite ad effetti reali che, perfezionandosi nel momento dell’incontro dei consensi ex art. 1376 cod. civ., sono immediatamente traslative della proprietà dei titoli, con la particolarità che nel secondo nego- zio, di segno opposto (vendita a termine), viene diffe- xxxx soltanto, a un momento successivo, l’esecuzione. Sono contratti che hanno una durata che può variare da uno a sei mesi, fino ad un massimo di un anno; di norma non è consentita l’estinzione anticipata ma nulla vieta alle parti di concordare un diverso regola-
mento degli interessi.
Tale prodotto può essere negoziato bilateralmente o offerto in forma standardizzata.
Il rischio associato a questa tipologia di prodotti finan- ziari è il rischio di insolvenza della controparte (si tratta di un rischio assimilabile al rischio di insolvenza dell’e- mittente; per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.6. Prodotti finanziari emessi da imprese di assi- curazione
Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:
2. polizze unit linked, collegate a fondi interni assi- curativi/OICR;
3. polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
4. polizze di capitalizzazione, generalmente collega- te ad una gestione interna separata.
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario- assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento mini- mo dell’investimento; tali garanzie possono esse- re prestate direttamente dall’Impresa di Assicura- zione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna ti- pologia di prodotto finanziario-assicurativo e dei rischi collegati.
D1.6.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “unit linked”
Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i pre- mi versati dall’investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connes- si alle variazioni del valore delle quote stesse, che ri- sentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la pos- sibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito.
Il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:
- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumen- ti finanziari nelle quali investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimento in fondi in- terni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti de- gli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;
- l’eventuale presenza di una garanzia collegata al sin- golo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/ OICR sia clas- sificato come ”protetto” e/o “garantito”, i rischi legati alla variabilità di prezzo a carico dell’investitore-con- traente diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del
capitale investito (fondo protetto) ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR: il valo- re unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazio- nali; la liquidazione delle somme richieste dall’investi- tore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati;
- anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse;
- l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/ OICR: alcuni fondi, prevedono nella gestione del portafo- glio l’utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva); di conse- guenza una variazione dei prezzi di mercato relativa- mente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; i fondi in- terni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il ri- schio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; il loro impiego non può co- munque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- la presenza di strumenti finanziari-assicurativi di paesi emergenti, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati: le operazioni sui mercati emergenti espongono l’in- vestitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione; sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finan- ziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
D1.6.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “index linked”
Le polizze “index linked” sono investimenti assicurativi che collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli.
Pertanto, l’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro.
Le polizze index linked, di fatto, associando una coper tura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggette come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall’andamento dell’attivi- tà sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall’altra parte c’è il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.
Tipicamente le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell’Investitorecontra-
ente si concretizza solo nel corso della durata dell’in- vestimento e non a scadenza.
Le polizze index linked sono soggette, inoltre, al ri- schio controparte, ossia al rischio connesso all’even- tualità che l’Emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patri- moniale, non sia in grado di rimborsare il titolo struttu- rato a cui è collegata la polizza; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni della polizza risulti infe- riore a quanto contrattualmente previsto.
D1.6.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitaliz- zazione
Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attra- verso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società gerente che, me- diante una “gestione separata”, si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e mag- giorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qual- siasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. La prestazione che grava sulla società (detta impresa “capitalizzatrice”) può consistere nel pagare un capitale in un’unica soluzione o una rendita vitalizia ovvero nel consegnare titoli o altri beni.
Nel caso in cui la prestazione dell’impresa capitaliz- zatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell’assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe ne- cessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi la figura dell’assicurato, inteso come colui sulla cui vita è basata la definizione della polizza, viene meno e, conseguentemente, viene meno l’alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo.
In realtà, se manca il rischio assicurativo tradizionale, alla base di un contratto di capitalizzazione rimane comunque un’alea, quella derivante dal rischio finan- ziario. Essa dipende dalla presenza di tre elementi: la percentuale minima di rivalutazione del capitale, il tasso tecnico ed il consolidamento delle prestazioni. In sostanza, il premio investito viene rivalutato annual- mente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle ga- ranzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capi- talizzazione sia collegato ad un fondo interno assicu- rativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
D1.6.4. Prodotti finanziari-assicurativi “rivalutabili”
(c.d. “Tradizionali”)
Le polizze tradizionali/rivalutabili: sono contratti assicu- rativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene riva- lutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.
Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle ga- ranzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.
D1.6.5. Prodotti finanziari-assicurativi “multiramo” Le polizze Multiramo presentano una componente Unit Linked e una componente rivalutabile le cui ca- ratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.
D1.6.6. Gestioni di portafogli
Per servizio di gestione di portafogli si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Con il conferimento del mandato di gestione di portafogli, il gestore di impegna, verso un corrispettivo, a gestire, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, il patrimonio del cliente composto da strumenti finanziari e attività liquide. La gestione di portafogli comporta per il gestore sia di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento sia di effettuare le conseguenti operazioni di investimento. L’elemento caratterizzante il servizio di gestione va pertanto indivi- duato nella finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unilateralmente volti al conseguimento di un risultato.
D2. Sedi di negoziazione e di esecuzione degli ordi- ni ricevuti dalla clientela
Gli ordini della clientela possono trovare esecuzione su un mercato regolamentato, su un Multilateral Tra- ding Facility (MTF) o “over the counter” (OTC). Solo le prime due categorie di sedi di esecuzione costituisco- no sedi di negoziazione riconosciute ovvero soggette a regole dettate dalla normativa vigente sulle modalità di ammissione dei partecipanti e di svolgimento delle negoziazioni.
D2.1. Mercato regolamentato
Un mercato regolamentato è un sistema multilatera- le che consente o facilita l’incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finan- ziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da socie- tà per azioni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente.
L’attività di organizzazione e gestione dei mercati re- golamentati è autorizzata dalla Consob.
I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elen- co tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).
I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario sono iscritti in un’apposita sezione dell’e- lenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2. D.Lgs. n. 58/1998).
D2.2. Sistemi multilaterali di negoziazione (Multila- teral Trading Facility)
I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che posso- no essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da Sim e banche au- torizzate alla prestazione di questo servizio.
La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è un servizio di investimento che consente di far incon- trare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori. I soggetti autorizzati devono rispettare de terminati requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei con- fronti degli utenti e comunicare alla Consob una serie di informazioni relative ai soggetti e agli strumenti am- messi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per ga- rantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
D2.3. Negoziazione over the counter
Le negoziazioni “over the counter” (OTC) si svolgono in maniera bilaterale tra acquirente e venditore secon- do modalità di contrattazione definite tra le parti. In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali.
D2.4 Internalizzatore sistematico
Gli internalizzatori sistematici costituiscono sedi di esecuzione di tipo bilaterale (ovvero nelle quali l’inter- mediario opera in contropartita diretta con il cliente) il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati.
Per avviare l’attività di internalizzazione sistematica non è necessaria un’autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l’attività di negoziazione per conto proprio, ma è previsto che il soggetto comunichi alla Consob una serie di informazioni relative all’attività di interna- lizzazione e agli strumenti trattati, nonché rispetti rego- le di trasparenza simili a quelle previste per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione. Attualmente Fineco è Internalizzatore Sistematico di alcuni titoli azionari, contratti futures, opzioni - Daily Options e di CFD (il cui elenco aggiornato è pubblicato sul sito xxxxxxxxxx.xxx).
D3. Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari
La seguente esposizione, volta ad identificare e ad ana- lizzare brevemente i principali rischi comunemente as- sociati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di completezza. Essa è rivolta a fornire alla Clientela un supporto sup- plementare nella scelta del miglior investimento possi- bile, in considerazione del personale grado di propen- sione al rischio e delle proprie possibilità economiche.
D3.1. Principali rischi Rischio di mercato
Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce ge- nericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro vo-
latilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel de- terminare l’andamento del prezzo dell’investimento, può essere diverso.
1. Rischio di prezzo: è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quan- do non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo “generico”, che riguarda tutto il mercato conside- rato (es. mercato azionario), da quello “specifico”, che è riferito al singolo titolo (es. l’azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo inve- stimento è sensibile all’andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si mani- festa indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell’investimento conseguen- te a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
2. Rischio di interesse: riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafo- glio un’obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che gene- ralmente coincide con il valore nominale. Prima di della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell’obbligazio- ne. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti de- rivati.
3. Rischio di cambio: si manifesta quando il valore di mercato dell’investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all’acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell’Area Euro. In entram- bi i casi il valore dell’investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell’Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determina- zione del valore di taluni strumenti derivati.
4. Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investi- menti in strumenti derivati (oppure con una com- ponente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensi- bile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di merca- to quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull’indice S&P/MIB: l’investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazio- ni inattese della volatilità dell’indice durante la vita residua del warrant.
5. Rischio di liquidità: si manifesta quando uno stru- mento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su merca- ti organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l’offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili in quanto riflettono il risultato di scambi (o proposte di scam- bio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle ob- bligazioni subordinate si rammenta che l’emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell’emissione. L’eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all’autorizzazione della Banca d’Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà supplementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.
Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sem- preché gli stessi siano negoziabili).
Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).
Rischio di credito
Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese del- la solvibilità o situazione finanziaria dell’emittente. In generale, si possono classificare due categorie di ri- schi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costitu- ire l’entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.
1. Rischio di spread di credito o spread crediti- zio: contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un’obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizio- ni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell’emittente. Per “spread di credito” si intende il differenziale di rendimento tra obbli- gazioni emesse da emittenti con differenti me- riti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell’emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato
rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per mi- surare lo spread di credito di un’obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparati vo il rendimento di obbligazioni emesse da sog- getti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.
2. Rischio di insolvenza dell’emittente: è il rischio che l’emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capita- le) alle date stabilite.
3. Xxxxxxx sovrano: ricorre quando un governo na- zionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio crediti- zio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi tempo- ranea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrattuali, allo stesso modo uno Stato, in condi- zioni di indebitamento elevato, potrebbe non po- ter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano po- trebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
4. Rischio di subordinazione: in caso di liquidazione/ insolvenza dell’emittente, l’investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quel- la di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privile- giati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell’emittente potrebbero non essere suf- ficienti per rimborsare -anche solo parzialmente – i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell’e- mittente e agli altri strumenti di capitale caratte- rizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.
Servizio di gestione di portafogli
La rischiosità di una linea di gestione dipende (i) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere in- vestito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; (ii) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti com- portano, si rimanda ai precedenti paragrafi.
La leva finanziaria misura di quante volte la Banca può incrementare il controvalore degli strumenti fi- nanziari detenuti in gestione per conto del Cliente ri- spetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. Nel contratto di gestione deve essere stabilita la mi- sura massima della leva finanziaria della linea di ge- stione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Una leva finanziaria pari ad uno non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
D4. Criteri di classificazione degli strumenti finan- ziari adottati dalla Banca e indicatori di rischio
orizzonte Temporale
L’orizzonte temporale consigliato è il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento; è calcolato in funzione del grado di liquidità dello stru- mento e in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione dell’investimento effettuato ed è determinato in relazione a specifiche metodologie individuate e validate dalla Banca. Può assumere uno dei seguenti valori:
- BREVE TERMINE: fino a 18 mesi
- MEDIO TERMINE: oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi
- LUNGO TERMINE: oltre i 60 mesi
Rating
Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di un’emissione, espressa da una agenzia specializzata (l’agenzia di rating) e sinteticamente rappresenta- ta attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l’agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L’assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento finanziario. Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordina- rio (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la va- lutazione riguarda anche le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rim- borsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.
R.Emittente | AA A | AA + | A A | A A- | A + | X | X - | XXX x | XX X | XX X- |
X.Xxxxxxxxx | X,x | AA + | A | A A- | A + | A | A | BBB | BB B | BB B- |
Categoria di investimento (investment grade) |
R.Emittente | BB + | B B | B B- | B + | B | B - | CCC + | CC C | CC C- | C C | S D | D |
R.Emissione | BB + | B B | B B- | B + | B | B - | CCC + | CC C | CC C- | C C | S D | D |
Categoria Speculativa (non investment grade) |
Procedendo da AAA verso D, si passa da un’elevata probabilità di rimborso a probabilità via via decre- scenti.
Classe di Liquidità
La Banca identifica, sulla base di predeterminati cri- xxxx e requisiti, la classe di liquidità degli strumenti finanziari. Nel caso in cui non sia possibile attribuire ad uno strumento la classe di liquidità per mancanza dei dati necessari, la Banca indica nella pertinente modulistica
il valore 0. I valori attribuiti dalla Banca sono pertanto
i seguenti:
1: illiquidità
2: liquidità bassa
3: liquidità medio-bassa
4: liquidità media
5: liquidità medio-alta
6: liquidità alta
7: non calcolata
Ad ogni valore da 1 a 6 corrisponde un grado di li- quidità crescente dello strumento finanziario inteso come possibilità di smobilizzo dello stesso entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative.
Rischio di mercato
Gli strumenti/ prodotti finanziari vengono classificati dalla Banca, ai fini della misurazione del rischio di mercato tramite il VaR2, secondo le seguenti classi di rischio:
Rischiosità dello strumento | vAR2 dello strumento |
BASSA | Fino a 7 |
MEDIo-BASSA | Da 8 a 15 |
MEDIo-ALTA | Da 16 a 27 |
ALTA | Da 28 |
Il VaR2 è una misura statistica (stima) del rischio degli investimenti finanziari adottato dalla Banca, sintetizza- to in un numero da 0 a 1000, applicabile ad ogni tipolo- gia di strumento finanziario ed a portafogli di strumenti. Il VaR2 misura il rischio di mercato, comprensivo della variazione dello spread di credito, ma non tiene conto né del rischio di insolvenza dell’emittente né del ri- schio di liquidità degli strumenti finanziari.
Il VaR2 è calcolato sulla base di simulazioni storiche: si utilizza la serie storica biennale dei prezzi di mer- cato o dei fattori di rischio che determinano i prezzi degli strumenti finanziari, per stimare la perdita po- tenziale massima settimanale che uno strumento, o un portafoglio, nel 95% dei casi, può subire (ad es. un VaR2 16 rappresenta la perdita massima settima- nale stimata riferita ad un investimento di €1.000 ovverosia €16 ogni € 1.000 investiti). Il VaR2 viene ricalcolato ogni giorno, in relazione all’evoluzione dei mercati finanziari e del credito.
D4. Particolari categorie di prodotti D4.1. Prodotti complessi
In data 22 dicembre 2014, la Consob ha pubblicato
la comunicazione n. 0097996/14 concernente la di- stribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio (di seguito la “Comunicazione”). La Co- municazione si colloca in linea di continuità con la normativa europea (MiFID) e con l’approccio seguito dall’European Securities and Markets Autority (ESMA) nel contesto delle due Opinion emanate nel 2014.
La Comunicazione fornisce “gli elementi sistematici della nozione di complessità che si evincono dalla di- sciplina MiFID e dalle menzionate Opinion dell’ESMA”:
1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi
di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici pro- prietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su al- cuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, bar- riere all’uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di con- tenimento dei fattori di complessità rappresentati dall’illiquidità del prodotto.
La Consob ha individuato i seguenti strumenti quali complessi:
ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA |
prodotti finanziari derivanti da operazioni di carto- larizzazione di crediti e di altre attività (ad esempio Asset Back Securities) |
prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di deter- minate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio contingent con- vertible notes, prodotti finanziari qualificabili come additonal tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolament UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”). |
Prodotti finanziari credil linked (esposti ad un ri- schio di credito di soggetti terzi) |
Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza, non negoziati in trading venues, con finalità diver- se da quelle di copertura |
Prodotti finanziari strutturati non negoziati in tra- ding venues, il cui pay-off non rende certa l’inte- grale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. |
Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza diversi da quelli di cui al punto IV. |
Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettando gli orientamenti ESMA del 18 di- cembre 2012 relativi agli ETF |
Obbligazioni perpetue |
Fondi alternativi |
Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente |
Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 |
UCITS di cui all’art. 23 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analo- ghe caratteristiche |
La Consob ritiene che tra le tipologie di strumenti a complessità molto elevata riportati nella tabella so- pra, quelli da I. a V. (cd. Black List) non siano normal- mente adatti ai clienti retail e che quindi non possano essere né consigliati nè distribuiti in via diretta a tale tipologia di clientela.
Nel caso di raccomandazione/distribuzione delle altre tipologie di strumenti a complessità molto ele- vata da VI. a XII. (c.d. Gray List), l’intermediario deve informare il cliente sulla natura del prodotto nonché prevedere presidi di controllo.
D 4.2. Prodotti soggetti a Bail in
Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento Italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Reso- lution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale isti- tuisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle cri- si delle banche e delle imprese d’investimento.
Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quan- do si verificano i presupposti per l’avvio delle pro- cedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre par- tecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dis- sesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non con- senta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in (letteral- mente “salvataggio interno”), strumento che consente di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare i soggetti bancari in difficoltà in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato; oppure in caso di cessione, per ridurre il valore nominale delle passivi- tà cedute o per convertire queste passività in capitale. Il bail-in viene applicato dalle autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della catego- ria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprieta- ri” dei soggetti bancari, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di attuazione del bail-in è il seguente:
a) azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve (al net- to dell’avviamento);
b) obbligazioni convertibili;
c) debiti subordinati, ossia debiti subordinati a media- lunga scadenza (5 anni) ed eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (es. obbligazioni Tier I e Tier II);
d) altri debiti subordinati (es. obbligazioni Tier III);
e) altre passività ammissibili (es. obbligazioni ordina- rie e depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro).
Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbli- gazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono ri- velate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di esclu- dere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria. L’art. 49 del D.Lgs 180/2015 prevede alcune esclusioni dall’applicazione del bail- in. Tra queste vi sono:
a) i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi. Questa pro- tezione riguarda, ad esempio, le somme detenu- te sul conto corrente, in conti deposito (quali ad esempio i depositi vincolati), in libretti di deposito e in certificati di deposito nominativi coperti dal Fon- do di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emes- se dalle banche. Anche per la parte eccedente i
100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un tratta- mento preferenziale. In particolare, essi sopporte- rebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adegua- to di capitale.
c) le passività garantite, incluse le obbligazioni ban- carie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministra- zione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa le- gittima di prelazione;
d) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente sottoposto a risoluzione di dispo- nibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimen- to e accessori ovvero da o per conto di organismi d’investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
e) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concor- suali applicabili.
E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/565, La Banca è tenuta a comunicare ai clienti, sia ex ante sia ex post, le informazioni sui costi e oneri connessi agli strumentii finanziari nonché ai servizi di investimento e servizi accessori presentando in forma aggregata quanto segue:
- tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla banca o
da altre parti per il servizio o i servizi di investimento prestati;
- tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizza- zione e gestione degli strumenti finanziari.
Tale obbligo si applica quando la banca presta il ser- vizio di consulenza in materia di investimenti od offre in vendita strumenti finanziari.
Nel caso di offerta di strumenti di investimento al det- taglio preassemblati (PRIIP), l’informativa ex ante può essere fornita utilizzando il KID (Key Information Do- cument) predisposto dal soggetto che ha realizzato lo strumento. È facoltà del cliente richiedere in qualsiasi momento, tramite il proprio consulente finanziario o tramite il Customer Care della Banca, la rappresen- tazione dei costi, sia ex ante che ex post, in forma analitica.
A seconda dei servizi prestati la Banca fornisce l’in- formativa ex ante come segue:
Servizio di consulenza in materia di investimenti:
- Per i prodotti di risparmio gestito e amministrato: nel verbale di consulenza sono rappresentati in forma aggregata tutti i costi e oneri connessi alle propo- ste contenute nel verbale medesimo. Nel medesimo prospetto sono dettagliati gli eventuali incentivi che la Banca percepisce dalle società prodotto/emittenti per il collocamento/ distribuzione dello strumento;
- Per i prodotti di investimento assicurativo, la descri- zione dei costi e oneri del prodotto è contenuta nel KID consegnato dalla Banca contestualmente al ver- bale di consulenza.
L’informativa relativa ai costi applicati ai servizi di investimentoe/o accessori è sempre contenuta nel verbale di consulenza.
Nel medesimo verbale è presente l’informativa sugli incentivi percepiti dalla Banca per la distribuzione dei prodotti e strumenti finanziari e assicurativi.
Servizi diversi dalla Consulenza
L’informativa sarà fornita prima della conferma dell’or- dine (o tramite internet o tramite canale telefonico a seconda delle modalità con cui il cliente impartisce l’ordine). Nel caso di strumenti che prevedono la con- segna del KID tale informativa sarà contenuta in tale documento.
Informativa ex post: con cadenza annuale, la Banca invia ai clienti una informativa in cui sono rappresen- tati tutti i costi associati alla realizzazione e gestione dei prodotti finanziari nonchè ai servizi prestati. In tale informativa è altresi presente una illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi rispetto al rendi- mento dei prodotti medesimi.
Per le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione dei servizi di investimento si rin- via ai singoli documenti informativi a disposizione della Clientela sul sito della Banca o presso gli uffici dei Consulenti Finanziari di Fineco ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della pre- stazione dei servizi di investimento, nell’ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.
Come riportato nella Sezione A “Informazioni sui ser- vizi di investimento prestati o distribuiti”, è possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle nor-
me e delle condizioni regolanti i servizi di interesse. Informazioni di base circa la normativa tributaria vi- gente (ad es. in materia di capital gain, Xxxxx tax, ri- tenute su interessi e dividendi) sono a disposizione del cliente nella sezione Help (Help > Portafoglio > Reportistica > Situazione Fiscale) del sito della Ban- ca, presso gli uffici dei consulenti finanziari Fineco o possono essere richieste agli operatori del call center della Banca stessa.
F.INFoRMAzIoNI CoNCERNENTI LA vALUTAzIoNE DI APPRoPRIATEzzA/ ADEGUATEzzA SvoLTE DALLA BANCA NELLA PRESTAzIoNE DEI SERvIzI DI INvESTIMENTo
La Banca è tenuta, a seconda dei servizi prestati ai clienti, a svolgere la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza.
La valutazione di adeguatezza/ appropriatezza è condotta al fine di consentire alla Banca di agire secondo il migliore interesse del cliente. Per tale ragione è fondamentale che il cliente fornisca infor- mazioni complete e accurate attraverso il questio- nario (c.d. Intervista MiFID) sia in fase di apertura del rapporto, sia successivamente qualora debba aggiornarle.
La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, effettua la valutazione di ap- propriatezza e di adeguatezza avuto riguardo sia alle informazioni fornite dal cliente con l’intervista XxXXX sia di quelle di cui dispone sull’operatività del cliente. In particolare la Banca quando presta i servizi di inve- stimento diversi dalla consulenza in materia di investi- menti, è tenuta a valutare l’appropriatezza ossia che il livello di conoscenza ed esperienza del cliente sia “appropriato” riguardo al tipo specifico di strumento o servizio proposto o richiesto. Qualora la Banca riten- ga che lo strumento e/o il servizio non sia appropriato avverte il cliente di tale situazione.
La valutazione di adeguatezza, che la Banca è tenu- ta a svolgere quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti , consiste nel verificare se la specifica operazione da raccomandare soddisfi i seguenti criteri: (i) corrisponda agli obiettivi di investi- mento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
(ii) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimen- to compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
(iii) sia di natura tale per cui il cliente possiede le ne- cessarie esperienze e conoscenze.
Nel caso di prestazione dei servizi nei confronti di un cliente professionale, la Banca può presumere che
Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni che la Banca utilizza per svolgere le suddette valutazioni:
Appropriatezza
1) Livello di conoscenza del cliente: viene rilevato tenendo conto sia del titolo di studio conseguito dal cliente, della sua professione (attuale o prece- dente) e del suo interesse a mantenersi aggiornato sull’andamento dei mercati finanznairi, sia attraver- so domande riferite a concetti base in materia di investimenti in strumenti finanziari quali:
• il rapporto rischio/rendimento legato ad ogni stru- mento finanziario,
• l’impatto della diversificazione sul livello di rischio.
• il rischio valutario
• il rischio di liquidità.
2) Livello di esperienza del cliente: viene chiesto al cliente di fornire i dati relativi all’operatività svolta nell’ultimo anno presso altri intermediari finanziari (numero di operazioni effettuate, controvalore com- plessivo e gli strumenti su cui si è operato). Ulteriori informazioni sull’esperienza in materia di investi- mento vengono rilevate in modo automatico dalla Banca in funzione dell’operatività svolta dal cliente presso FinecoBank.
Adeguatezza
1) situazione finanziaria: l’intervista Xxxxx prevede al- cune domande volte a rilevare la situazione finan- ziaria, economica e patrimoniale del cliente relati- ve a:
• entrate mensili;
• impegni finanziari mensili presso intermediari terzi;
• uscite mensili;
• patrimonio mobiliare presso intermediari terzi;
• patrimonio immobiliare;
• debito residuo presso intermediari terzi.
Il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale dichia- rato dal cliente viene poi integrato con i dati di cui eventualmente dispone Xxxxxx per le medesime tipo- logie di informazioni in quanto ricavabili dai rapporti in essere con il cliente.
2) obiettivi di investimento e propensione al rischio L’intervista Xxxxx prevede alcune domande volte a rilevare l’orizzonte temporale del cliente nonché il profilo di rischio e la sua tolleranza alle perdite.
G Sintesi delle principali clausole, riferite ai servizi di investimento, delle “condizioni generali di contratto” che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela4
con riferimento ai prodotti e servizi per il quale è stato classificato come cliente professionale abbia il livello
di conoscenza ed esperienza tale da comprendere e rischi e le caratteristiche di tali prodotti/servizi.
G.1 Caratteristiche dei servizi
La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di rice-
4 La sintesi delle norme applicabili ai servizi d’investimento offerti dalla Banca di seguito riportata è riferita alle sole “Condizioni Gene- rali di Contratto” relative al Contratto. Per le norme applicabili ai servizi d’investimento regolati da specifici contratti (ad es. contratto integrativo per operatività in strumenti finanziari derivati, o contratto di consulenza “Advice”) si rinvia ai contratti medesimi.
zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazio- ne, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti assicurativi nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i “Servizi”) ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.n. 58/98 e succes- sive modifiche e integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tec- niche di comunicazione a distanza.
Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all’of- ferta fuori sede (di seguito “Consulenti Finanziari“); in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impe- gnano ad adempiere alle prescrizioni normative e re- golamentari tempo per tempo vigenti e, in particolare, a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adot- tato con Delibera Consob n. 16190/2007. Gli ordini im- partiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell’ese- cuzione, nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finan- ziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi sono sempre prestati dalla Banca in con- nessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia mani- festato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Con- sulenti Finanziari. In tale ultimo caso, la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investi- menti e, pertanto, il Cliente prende atto e accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in mate- ria di investimenti.
G.2 Conferimento e revoca degli ordini (nell’ambito del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)
Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite telefo- no o via telematica. La Banca e il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce for- ma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ.. All’atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazio- ni telefoniche. Il Cliente prende, altresì, atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale pe- riodo potrà chiederne copia alla Banca.
Gli ordini rasmessi alla Banca in via telematica (in- ternet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare), vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un
P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto.
La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l’attribuzione di un numero. L’attestazione dell’ordine ricevuto è rap- presentata dall’inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell’attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico e opportunamente archiviati. Per il con- ferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono es- sere revocati solo se non ancora eseguiti.
La Banca non è responsabile della mancata ese- cuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto.
Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente. La Banca è tenuta - nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate ope- razioni che possono essere disposte ai sensi del pre- sente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Ban- ca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica operan- te in qualità di consumatore o che svolge attività pro- fessionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). La Banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni ana- grafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine ogget- to degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
G.3 Gestione degli ordini
La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli inte- ressi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni spe- cifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicato al punto G4
La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e
con prontezza a meno che le caratteristiche dell’or- dine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecu- zione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari ap- partenenti allo stesso Gruppo della medesima.
È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finan- ziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante mo- dalità individuate di volta in volta dalla Banca.
La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ., a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abili- tati o loro corrispondenti.
La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comuni- cazione al Cliente - rende note al medesimo, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è dispo- sta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di ese- cuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere ap- plicata alcuna commissione.
La Banca può trattare gli ordini del Cliente in ag- gregazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l’aggregazione possa andare a di- scapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della pro- pria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito.
La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere
o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impos- sibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfun-
zionamento dei mercati, mancata o irregolare tra- smissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti do- vuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunziona- mento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Xxxxx restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’impossibilità di tra- smettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, suc- cessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione..
G.4 Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini
L’indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento “Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini” consegnato/reso dispo- nibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente fornisce il proprio con- senso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in xxx xxxxxxxx, xx fatto che gli ordini da lui conferiti pos- sano essere eseguiti al di fuori di una sede di ne- goziazione.
La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano ese- guiti all’interno di una sede di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste.
Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi a cui, ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni, pre- vedono, da parte dell’intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibili- tà anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.
Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in me- rito all’esecuzione degli ordini (in particolare, relati- vamente alle sedi di negoziazione a cui inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste e ap- plicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest’ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell’esecuzione dei medesimi.
G.5 operazioni non appropriate - conflitti di inte- resse
La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di rice- zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamen-