ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
CAPITOLATO SPECIALE
FORNITURA BOCCIONI D’ACQUA MONOUSO COMPRENSIVA DEGLI EROGATORI IN COMODATO D’USO E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE, E SOSTITUZIONE AL PIANO PER ANNI 1 – IMPORTO € 4.950,00– CIG 746216555C
Art. 1
Oggetto del servizio
Il presente capitolato ha per oggetto l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BOCCIONI D’ACQUA MONOUSO COMPRENSIVA DEGLI EROGATORI IN COMODATO D’USO E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E SOSTITUZIONE AL
PIANO PER ANNI 1 presso la sede centrale di Roma, sita in Xxx Xxxxx Xxxxx 0000, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana X. Xxxxxxxx (di seguito denominato “Istituto”) è articolata come di seguito specificato.
a) Fornitura di acqua in boccioni da 18/19 litri per un totale di litri 14.364 caratterizzata da:
• consumo stimato per l’intero periodo contrattuale, pari a 14.364 litri di acqua da consegnare in boccioni da 18/19 litri cadauno;
• vuoti a rendere;
• servizio di sostituzione boccioni vuoti al piano con consegna e ritiro dei vuoti presso la sede dell’Istituto 2 volte a settimana;
• comodato d’uso di n. 5 erogatori con xxxxxxx xxxxxxxxxxxx portaboccioni.
b) Utilizzo in comodato d’uso di n. 5 (cinque) erogatori refrigeratori per il periodo contrattuale, comprensivo di:
• consegna e installazione presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana X. Xxxxxxxx – in Xxx Xxxxx Xxxxx 0000 – Xxxx;
• disinstallazione e ritiro di tutti gli erogatori alla scadenza del periodo contrattuale;
• interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento degli erogatori, secondo le vigenti norme di sicurezza e di igiene riguardanti tali attività, che dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione trasmessa a mezzo fax da questo ente. L’assistenza tecnica deve intendersi completa di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione gratuita in caso di guasto e il passaggio periodico dell’incaricato dall’appaltatore per verificare il corretto funzionamento degli impianti.
Gli erogatori dovranno essere collocati negli spazi sotto riportati:
• n. 1 erogatore presso la Direzione Generale;
• n. 1 erogatore presso la Direzione Operativa Controllo degli Alimenti;
• n. 3 erogatori presso l’Edificio 4, suddivisi ciascuno per piano.
Art. 2
Avvio dell’esecuzione del contratto
Il contratto ha una durata di anni 1 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Le quantità indicate nella presente procedura sono presunte e possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, senza diritto per l’appaltatore a reclamare alcuna indennità o compenso, avendo quest’ultimo l’obbligo di fornire le effettive necessità determinate di volta in volta dal consumo dell’acqua.
Si precisa che gli erogatori per acqua in boccioni dovranno essere nuovi di fabbrica, consegnati e installati a cura della ditta affidataria nei locali che saranno indicati dall’ente entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inoltrata dall’Amministrazione. Le attività di installazione degli erogatori stessi dovranno essere opportunamente programmate con l’Amministrazione.
Si precisa che, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’affidatario dovrà presentare:
- schede tecniche degli erogatori;
- caratteristiche e parametri quali-quantitativi dell’acqua imbottigliata fornita, che comunque dovranno essere conformi a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 3
Normativa di riferimento
I boccioni di acqua dovranno essere conformi alla normativa in vigore e rispondere alle norme legislative di utilizzazione e commercio di acque minerali, come disciplinato dal Decreto Legislativo 176 del 8/10/2011, in attuazione alla direttiva 20119/54/CE.
Art. 4
Modalità di erogazione del servizio
Il servizio prevede che la ditta aggiudicataria provveda due volte alla settimana alla sostituzione di boccioni vuoti al piano, con rimpiazzo del boccione presente sull’erogatore, nonchè consegna e ritiro dei vuoti presso la sede dell’Istituto.
La prima installazione degli erogatori dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
La sanificazione e igienizzazione periodica di ciascun erogatore installato dovrà avvenire a cadenza semestrale, salvo verifiche che ne richiedano un intervento più ravvicinato.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Istituto periodicamente il certificato di qualità dell’acqua imbottigliata.
Art. 5
Modalità di controllo
Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura di acqua imbottigliata, nonché della rispondenza alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicatrice, è effettuato dall’Istituto.
Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dall’Istituto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
Art. 7
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei Contratti. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 8
Variazioni entro il 20%
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento della fornitura fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 9
Cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato, di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Istituto dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta deve costituire una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 (10% dell’importo contrattuale). La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato.
La cauzione ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all’Istituto prima dell’inizio delle attività e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto.
L’Istituto ha facoltà di chiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..
Tutte le somme vantate dall’Istituto e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.
Art. 10
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.Lgs 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto stesso non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione alla ditta, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art. 11 Penale
Dall’affidamento della fornitura, entro giorni 30, la Ditta dovrà effettuare obbligatoriamente la consegna degli erogatori. Per ogni giorno di ritardo l’Istituto applicherà una penale di € 50,00.
La Ditta dovrà inoltre provvedere alla consegna dei boccioni due volte alla settimana, nei giorni prestabiliti dall’Amministrazione. Qualora la Ditta non provveda nei termini, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Sarà applicata una penale di € 100 per ogni erogatore, qualora la ditta non provveda ad effettuare la sanificazione nei termini definiti nel presente documento.
Art. 12 Subappalto
E fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell’offerta presentata in gara le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.
Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.
Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche.
In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all’Istituto dei servizi subappaltati.
Art. 13 Prescrizioni
Per lo svolgimento del servizio, la Ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia o assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche.
II personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando l'Istituto da ogni danno e responsabilità derivante sia dalla loro inosservanza che per danno arrecato o subito durante l'esecuzione del servizio.
Il personale della Ditta incaricato dell'espletamento del servizio dovrà essere esperto per l'esercizio cui è adibito e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale e delle cose dell'Istituto.
L'appaltatore si obbliga a rispettare la tenuta dei documenti di trasporto di carico e scarico obbligatori previsti dalle leggi vigenti. La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligata all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi legge delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba svolgersi il servizio, restando contrattualmente consentito che se tali norme o disposizioni dovessero arrecare nuovi oneri, la Ditta non potrà accampare diritto alcuno o ragione verso la parte contraente.
Art. 14 Risoluzione
Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente accordo, l’Istituto potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all’inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall’Istituto al fornitore per intimare l’adempimento della prestazione.
Art. 15 Pagamenti
I compensi spettanti alla Ditta aggiudicataria saranno liquidati previo accertamento della completa ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali su presentazione della fattura ogni 4 settimane. Il pagamento del servizio sarà effettuato dall'Amministrazione a mezzo di bonifico bancario di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. In presenza di contestazioni o rimostranze sulle prestazioni eseguite, il suddetto periodo di 60 giorni inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Ditta aggiudicataria di quanto contestato.
In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Il codice univoco inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
Le fatture emesse in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, a partire dal 01/07/2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).
Art. 16
Revisione dei prezzi delle forniture
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.
Art. 17
Tutela dei lavoratori
La Ditta aggiudicataria riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia dell’Istituto che di terzi in dipendenza di colpe nell’esecuzione della fornitura stabilita.
La Ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e sulla prevenzione degli infortuni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente bando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.. nonché ad adeguarsi alle disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice degli Appalti.
Art. 18
Stipula del contratto
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.
Art. 19
Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il servizio che si andrà ad assegnare.
La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.
Art. 20
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli
che fanno carico all’Istituto per legge.
Art. 21 Controversie
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicato le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Istituto e la Ditta durante l’esecuzione del contratto sono devolute al giudice competente.
È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx della Direzione Acquisizione Beni e Servizi, tel. 06/00000000 e - mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, pec xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 22
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari del servizio, il contratto si risolve di diritto.
Art. 23
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale IZSLT”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 31 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato Xxxxxx.
Art. 24
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03
La stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti obbligatori per le finalità connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Art. 25
Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge pro
tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 50/2016.
Art. 26
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma. Luogo e data ................................................