Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
Guida al contratto
di appalto generale della KBOB (opera di edilizia)
Dicembre 2014
In collaborazione con costruzionesvizzera e vss
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
Indice
1. Introduzione 3
1.1 Premessa 3
1.2 Scopo della guida 3
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto generale 3
2. Campo di applicazione 4
3. Definizione delle prestazioni dell’appaltatore generale 5
4. Il documento contrattuale della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale (opera di edilizia) 5
4.1 Scopo e impiego del documento contrattuale 5
4.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio 6
5. Le Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale («condizioni generali») 19
5.1 Scopo e impiego delle condizioni generali 19
5.2 Le condizioni generali in dettaglio 19
2
1. Introduzione
1.1 Premessa
La KBOB ha elaborato i documenti concernenti il contratto di appalto generale e la presente guida in collaborazione con i rappresentanti di costruzionesviz- zera, dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) nonché con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territo- rio e dell’ambiente (DCPA), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Asso- ciazione dei Comuni Svizzeri (ACS).
1.2 Scopo della guida
Lo scopo della presente guida è spiegare i documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto generale e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti.
La presente guida non contiene prescrizioni né è destinata all’interpretazione dei documenti della KBOB relativi alle prestazioni dell’appaltatore generale. Essa deve contribuire a far sì che nella stipulazione dei contratti di appalto generale le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un’esecuzione possibil- mente regolare dei contratti.
La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudica- zione, che deve essere svolta con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dalla maggior parte dei Cantoni. La KBOB pubblica al riguardo una guida all’acquisto di prestazioni d’opera.
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto generale
I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto gene- rale sono i seguenti:
a) il documento contrattuale per le prestazioni dell’appaltatore generale:
«Contratto di appalto generale (opera di edilizia)» (di seguito indicato come «documento contrattuale»);
b) Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale (di seguito indicate come «condizioni generali»);
c) eventualmente le disposizioni della KBOB relative alla procedura di ag- giudicazione.
Ausilio per la stipulazione di contratti
Contenuto
Procedura di aggiudicazione
Documenti della KBOB
Prestazioni dell’appaltatore generale/totale
2. Campo di applicazione
Il contratto della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale deve essere utilizzato per disciplinare i diritti e gli obblighi dell’appaltatore generale. L’uti- lizzo di questo contratto non è invece previsto per le prestazioni dell’appaltatore totale. Al riguardo esistono documenti separati della KBOB.
A COMMITTENTE
B COMMITTENTE
Bando
Contratto di appalto generale KBOB
Contratto KBOB
prestazioni del
mandatario
Concorso di
progetti
Concorso di studio e realizzazione
Contratto di
appalto totale
KBOB
Studi
Prog. di mass./
stima dei costi
Studi Prog. di mass./ stima dei costi
Prog. def. | 13.0% | Prog. def. | 13.0% | |||
Studi di dettaglio | 4.0% | Studi di dettaglio | 4.0% | |||
Preventivo | 4.0% | Preventivo | 4.0% | Preventivo |
Procedura di autorizzazione
Piani d’appalto
Appalto e aggiudicazione
Doc. esecutivi
Contratti
Direzione architetto
Procedura di autorizzazione
Piani d’appalto
Appalto e aggiudicazione
Appaltatore
generale
23.0%
spesso compresa la
r
Doc. esecutivi
Contratti
Direzione architetto
Messa in esercizio | direzione dei lavo 1.0% | i Messa in esercizio | ||
Documentazione | 1.0% | Documentazione | ||
Garanzia | 1.5% | Garanzia | ||
Liquid. finale | 1.0% | Liquid. finale |
MANDATARIO
App. totale
3.0 %
3.0 % Stima dei costi
2.5%
10.0%
8.0% Appalto
15.0%
1.0% Contratti
6.0%
Direzione
dei lavori
1.0% Liquidazione
0.5 %
1.5%
1.0%
3.0%
Mandatario
6.0%
2.5%
10.0%
8.0%
15.0%
1.0%
6.0%
3.0%
0.5 | % |
Totale 77% Totale 23% Totale 57% Totale 43%
(Grafico: D. Stula, Arch. ETH/BSA, Basilea)
Appaltatore generale: esecuzione
Rappresentazione esemplificativa secondo il Regolamento SIA 102. Rimane riservata l’attribuzione di altre prestazioni.
L’appaltatore generale deve essere distinto dall’appaltatore totale come segue:
- l’appaltatore generale si impegna nei confronti del committente, in un unico contratto di appalto, a eseguire integralmente un progetto di co- struzione già pianificato. Di conseguenza l’appaltatore generale realizza sempre un progetto altrui, ma ciò non significa che egli non si occupi talvolta anche dei progetti esecutivi. L’appaltatore generale è libero di affidare a terzi l’esecuzione di alcuni o anche di tutti i lavori (XXXXX, Der Werkvertrag, 5a ed., Zurigo 2001, n. 222 seg.);
- al contrario, l’appaltatore totale non si occupa soltanto dell’esecuzione ma anche della pianificazione completa di un progetto di costruzione; egli realizza un intero progetto. Il progetto viene eseguito dallo stesso appaltatore totale oppure quest’ultimo affida l’esecuzione in proprio nome e per proprio conto a una terza persona che non è legata al com- mittente da un rapporto contrattuale. Se si escludono i lavori di proget- tazione che esegue per l’opera ordinata dal committente, l’appaltatore totale presenta tutte le caratteristiche di un appaltatore generale. La pro- gettazione e l’esecuzione sono disciplinate in un unico contratto (XXXXX, op. cit., n. 233 seg.).
Il contratto della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale, oggetto della presente guida, può essere utilizzato come modello se all’appaltatore deve es- sere affidata unicamente l’esecuzione dei lavori (e non la sua progettazione).
Il documento contrattuale e le relative condizioni generali sono previsti per le prestazioni nell’edilizia.
3. Definizione delle prestazioni dell’appaltatore generale
Come in ogni contratto, anche nel presente contratto di appalto generale la definizione delle prestazioni tipiche riveste un’importanza centrale. I documenti di descrizione delle prestazioni edili (descrizione dell’opera, basi del progetto, piani contrattuali ecc.) forniscono alle persone coinvolte nel progetto una base di comprensione. Una struttura chiara e una descrizione inequivocabile e uni- voca è indispensabile per garantire la certezza del diritto tra le persone coin- volte.
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 della Norma SIA 118, l’appalto pre- suppone l’esistenza di un progetto sufficientemente chiaro. La KBOB racco- manda pertanto di redigere la descrizione dell’opera (nonché eventuali altri do- cumenti di descrizione delle prestazioni edili) e i piani contrattuali secondo le norme consolidate e quali elementi del contratto separati. Le prestazioni de- vono essere definite in modo chiaro, comprensibile e completo per entrambe le parti, secondo il grado di dettaglio richiesto.
Inoltre, al fine di garantire lo scambio dei dati, per quanto concerne le informa- zioni relative all’opera edile (descrizione, piani) si raccomanda di utilizzare un formato di scambio consolidato e/o un’interfaccia.
4. Il documento contrattuale della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale (opera di edilizia)
4.1 Scopo e impiego del documento contrattuale
Il documento contrattuale è un modello per i contratti d’acquisto di prestazioni dell’appaltatore generale e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con
Appaltatore totale: progettazione ed esecuzione
Documenti di descrizione delle prestazioni edili
Scambio di dati
Modello personalizzabile
Documento contrattuale come elemento principale del contratto
Stesura del contratto
un dispendio possibilmente minimo di risorse. Il presente documento contrat- tuale non è adatto per la stipulazione di un contratto di appalto totale (riguardo alla relativa distinzione si veda il n. 2 «Campo di applicazione»).
Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→ Docu- menti necessari durante tutta la procedura di acquisto→documento n. 38). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili.
Prima di pubblicare il bando per le prestazioni dell’appaltatore generale occorre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il committente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando alla prestazione e alla situazione concrete ricorrendo eventualmente a una consulenza legale.
Di solito un contratto di appalto generale è costituito da più documenti. Il docu- mento contrattuale è l’elemento principale del contratto che prevale su tutti gli altri.
La priorità del documento contrattuale deve essere rispettata nella stesura dell’intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il documento con- trattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare la regolamentazione nell’elemento successivo del contratto oppure, in via eccezionale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso con- cetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spie- gazioni supplementari negli altri elementi del contratto.
Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costi- tuisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Nei casi più semplici, è possibile inserire direttamente nel contratto le specifiche richieste evitando in tal modo gli allegati.
4.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio Frontespizio
Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto di appalto generale.
La descrizione del progetto permette di inserire nel documento contrattuale in- formazioni descrittive o amministrative sulla procedura o sull’opera. Tali infor- mazioni possono essere adeguate o completate a piacimento.
Se una comunità di lavoro (consorzio) è una parte contraente, devono essere elencati tutti i soci di tale comunità, a partire dall’impresa capofila (che rappre- senta la comunità di lavoro verso terzi, in particolare nei confronti del commit- tente).
Numero 1 Oggetto del contratto Numero 1.1 Progetto
L’oggetto del contratto deve essere descritto in modo conciso e generico. Se la licenza di costruzione non è ancora stata concessa, occorre precisarlo. In presenza di una licenza di costruzione bisogna invece indicarne la data.
Numero 1.2 Estensione delle prestazioni dell’appaltatore generale e del committente
In questo numero devono essere descritte brevemente le prestazioni che sa- ranno eseguite dall’appaltatore generale. Occorre anche stabilire quali presta- zioni devono essere fornite dal committente.
Solitamente i contratti di appalto generale non concernono prestazioni del man- datario. Se in casi eccezionali sono convenute singole prestazioni del manda- tario, queste devono essere definite e attribuite chiaramente.
Numero 2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni
In ogni caso concreto bisogna verificare se tutti gli elementi del contratto (EC) elencati nel documento contrattuale sono necessari ed eventualmente dispo- nibili. A seconda del progetto di costruzione da mettere a concorso esistono elementi diversi o elementi supplementari, nei quali sono definiti le modalità del contratto e in particolare il contenuto della prestazione da fornire, come ad esempio:
− prescrizioni relative alla garanzia e alla gestione della qualità (che vanno oltre quelle indicate al n. 19 delle condizioni generali);
− indicazioni del committente circa la documentazione dell’opera edile e lo scambio dei dati (ad es. SIA 451, formati DWG, DFX, IFC);
− rapporti particolari e perizie (ad es. rapporto sui siti contaminati, perizie geologiche);
− opzioni;
− prezzi a regia;
− norme speciali.
La comunità di lavoro quale parte contraente
Elementi del contratto specifici per il progetto
Verifica dell’ordine di priorità
Norme della SIA/del VSS
Altre regole dell’arte edilizia riconosciute
Modifica delle norme tecniche
L’elenco degli elementi del contratto di cui al numero 2.1 del documento con- trattuale deve essere completato di conseguenza.
Prima del bando occorre verificare se l’ordine di priorità contenuto nel docu- mento contrattuale è corretto nel caso concreto e dove è opportuno inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Il presente documento contrattuale prevede due precisazioni rispetto alla Norma SIA 118:
− nell’elaborare la documentazione del bando occorre verificare quali norme debbano essere determinanti per la realizzazione dell’opera. Dette norme devono essere indicate in maniera completa ed esatta con il relativo anno di edizione al numero 2.1 (nello spazio appositamente previsto nell’EC 3.3 dopo «in particolare »). Occorre accertarsi che
queste norme non siano in contraddizione con altre norme eventual- mente menzionate nell’elenco delle prestazioni (capitolo introduttivo se- condo il CPN e le disposizioni speciali).
− Vengono riprese unicamente le norme che «rispecchiano al momento dell’appalto lo stato delle regole dell’arte edilizia riconosciute» (riguardo alle regole dell’arte edilizia riconosciute si veda XXXXX, op. cit., n. 842 segg.). Ciò significa che il committente deve verificare prima dell’appalto quali norme rispecchiano le regole dell’arte edilizia riconosciute al mo- mento dell’appalto.
Se il bando e l’aggiudicazione come pure l’esecuzione dell’opera sono molto distanziati nel tempo, una norma in vigore al momento dell’appalto può rivelarsi superata in fase di esecuzione dell’opera. Nel corso delle trattative contrattuali e al più tardi prima della stipulazione del contratto di appalto generale, il com- mittente come pure l’appaltatore generale devono verificare nel caso concreto se al momento dell’esecuzione dell’opera le norme tecniche indicate nel bando sono ancora conformi alle regole dell’arte edilizia riconosciute. In caso negativo e se le nuove conoscenze tecniche hanno determinato una modifica delle norme, le parti devono imperativamente ridiscuterne e specificare nel contratto di appalto generale quali nuove norme tecniche e di quale edizione debbano essere considerate determinanti ai fini dell’esecuzione dell’opera. Nel prendere questa decisione occorre considerare i seguenti due aspetti:
1. quali caratteristiche deve presentare l’opera da eseguire)? L’appaltatore generale deve di norma fornire al committente un’opera che al momento dell’esecuzione (non dell’appalto) rispecchi le regole dell’arte edilizia ri- conosciute. Dal canto suo, il committente ha generalmente interesse af- finché la sua opera sia eseguita conformemente alle attuali regole dell’arte edilizia riconosciute.
2. La ripresa delle norme tecniche più recenti comporta una modifica dell’ordinazione ai sensi degli articoli 84 seguenti della Norma SIA 118?
In caso affermativo è necessario adeguare la retribuzione specificata nell’offerta come pure i termini e le scadenze previsti nel contratto.
Numero 2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni
Prima del bando occorre esaminare se l’ordine di priorità stabilito nel docu- mento contrattuale è corretto nel singolo caso concreto e dove è necessario inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Molto spesso un contratto di appalto generale è composto non solo dal docu- mento contrattuale, ma anche da altri elementi. Un compito fondamentale del committente o del mandatario incaricato dal committente consiste nell’accer- tare che il contratto (composto dal documento contrattuale e dai diversi ele- menti del contratto) non contenga contraddizioni materiali. Se invece presenta contraddizioni, il contratto è viziato e il più delle volte dà adito a una controver- sia tra le parti. Per evitare una simile controversia, al numero 2.2 (analoga- mente alla Norma SIA 118 agli art. 7 e 21) il documento contrattuale stabilisce che, in caso di contraddizione, è determinante l’ordine di priorità convenuto. Quest’ultimo dipende dalle informazioni che figurano negli elementi contrattuali e dalla priorità che deve essere accordata a un singolo elemento rispetto agli altri.
Il numero 2.2 del documento contrattuale stabilisce inoltre che le condizioni generali di contratto che l’appaltatore generale allega alla propria offerta (per quanto ammesse dal diritto in materia di acquisti pubblici), sono applicabili solo se approvate espressamente dal committente e se elencate al numero 14 del documento contrattuale.
Numero 3 Prestazioni dell’appaltatore generale
Questa disposizione stabilisce chiaramente le prestazioni che l’appaltatore ge- nerale è tenuto a eseguire al prezzo dell’opera convenuto secondo il numero 4 del documento contrattuale e i costi che il committente deve sostenere perso- nalmente.
Per quanto concerne le prestazioni che l’appaltatore generale deve eseguire al prezzo dell’opera si rimanda alla descrizione dell’opera, all’elenco delle pre- stazioni, ai piani e ad altre specifiche che rientrano tra gli elementi del contratto.
Laddove necessario, nel prezzo dell’opera possono essere inseriti ulteriori re- tribuzioni e costi non compresi, come:
− indennità per intemperie;
− indennità speciali come indennità per il lavoro notturno, domenicale e festivo, purché non ordinato dal committente;
Condizioni generali di contratto dell’appaltatore generale
Prestazioni / costi compresi nel prezzo dell’opera
Retribuzioni supplementari
Arrotondamento
Tipi di prezzo
− emolumenti e tasse (imposta sul valore aggiunto, dazi, tasse per la for- nitura dell’acqua e dell’energia elettrica e tassa di smaltimento, contri- buto per l’approvvigionamento di acqua di spegnimento);
− premi assicurativi per l’assicurazione di responsabilità civile dell’appal- tatore generale;
− spese accessorie dell’appaltatore generale per le prestazioni eseguite da quest’ultimo;
− costi per le prestazioni di garanzia secondo il numero 6 del documento contrattuale;
− pubblicità relativa all’opera;
− spese per la gestione della qualità.
Il numero 3.2 deve essere modificato in maniera corrispondente.
Il numero 3.2 può essere parimenti completato con i costi non compresi nel prezzo dell’opera, che l’appaltatore generale non deve quindi computare nell’offerta perché sostenuti dal committente, ad esempio:
− premi per l’assicurazione di responsabilità civile del committente;
− costi per la costituzione e l’esercizio delle servitù necessarie;
− emolumenti amministrativi per l’esercizio futuro.
Nel caso in cui si aggiungano prestazioni/costi compresi nel prezzo dell’opera e si completino nel contempo i costi non compresi nel prezzo dell’opera occorre accertarsi che non sorgano contraddizioni tra i numeri 3.1 e 3.2 nonché tra questi numeri e altre disposizioni del contratto.
Numero 4 Retribuzione Numero 4.1 Prezzo dell’opera
Se la retribuzione deve essere effettuata con un determinato arrotondamento (ad es. ai 5 centesimi o a 1 franco), l’importo dell’arrotondamento può essere indicato in franchi svizzeri.
Nel menu a discesa presente in questa disposizione è possibile scegliere tra diversi tipi di prezzo. In particolare, in questo caso bisogna decidere se le va- riazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse (prezzo forfettario senza diritto al rincaro) o non sono incluse (prezzo globale con diritto al rincaro) nella retribuzione. Nel numero 4.2 occorre indicare secondo quale metodo vengono calcolate simili variazioni di prezzo e confermare che le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse.
La Norma SIA 118 non specifica se le modalità finanziarie e i ribassi si appli- xxxx anche in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore gene- rale ha diritto a una retribuzione supplementare ai sensi del numero 4.6 del documento contrattuale. Il numero 11 delle condizioni generali prevede quanto precede.
Numero 4.2 Variazioni di prezzo a seguito del rincaro
Informazioni dettagliate in merito ai diversi metodi previsti per il calcolo del rin- caro figurano nella guida della KBOB per la fatturazione delle variazioni di prezzo nel settore della costruzione (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Racco- mandazioni/Modelli di contratti→Questioni relative a variazioni di prezzo).
Numero 4.3 Opzioni
Al numero 7.4 bisogna definire fino a quale momento e con quale anticipo il committente può ordinare opzioni al prezzo offerto. Al riguardo occorre tenere conto anche del numero 9.2 delle condizioni generali.
Numero 4.4 Posizioni budgetarie
Le posizioni budgetarie sono prestazioni comprese nel contratto di appalto ge- nerale, ma il cui genere e/o la cui estensione non sono ancora stati definiti. Poiché non sono sottoposte al regime della retribuzione fissa nel caso di un accordo per un prezzo forfettario o globale, le posizioni budgetarie posso far aumentare o diminuire il prezzo dell’opera fissato per contratto su base forfet- taria.
Si distinguono quindi dalle opzioni (n. 4.3), il cui contenuto è già stabilito per contratto.
Numero 4.5 Onorario e supplemento per l’appaltatore generale
Se l’onorario dell’appaltatore generale non è calcolato in percentuale dei costi dell’opera e di fornitura, IVA esclusa, ma è prevista un’indennità forfettaria o globale, è necessario introdurre una regolamentazione separata per il com- penso in caso di aggiunte.
Numero 4.6 Adeguamento del prezzo dell’opera
Secondo questa disposizione possono determinare un adeguamento del prezzo dell’opera in particolare modifiche necessarie e modifiche dell’ordina- zione del committente. La definizione di «modifiche necessarie» figura al nu- mero 13 delle condizioni generali.
Conformemente alla Norma SIA 118 una modifica dell’ordinazione si basa su una manifestazione di volontà del committente, che può essere pronunciata personalmente o tramite un rappresentante (si veda l’art. 84 della Norma SIA 118). La dichiarazione della modifica può essere espressa o tacita (ad es. me- diante consegna dei piani modificati; XXXXX/XXXX, Xxxxxxxxx xxx XXX-Xxxx 000, art. 38–156, Zurigo 1992, osservazioni preliminari ad art. 84–91). Una re- golamentazione derogatoria (ad es. requisito della forma scritta; limitazione al
Guida per la fatturazione delle variazioni di prezzo
Ordinazione delle opzioni
Aumento o diminuzione del prezzo dell’opera
Distinzione rispetto alle opzioni
Compenso in caso di aggiunte
Modifiche dell’ordinazione
Conteggio dei lavori a regia
Modalità di pagamento generale
Liquidazione finale
Riconoscimento da parte del capoprogetto
Controllo della liquidazione finale
Restituzione
rappresentante autorizzato espressamente) deve essere convenuta nel con- tratto. Le disposizioni relative alle modifiche dell’ordinazione figurano al nu- mero 14 delle condizioni generali.
I costi derivanti da un’accelerazione dei tempi di esecuzione comportano un adeguamento del prezzo dell’opera se tale riduzione è stata ordinata dal com- mittente per compensare eventuali ritardi dovuti a rischi nel suo ambito di per- tinenza.
Numero 4.8 Lavori a regia
I lavori eseguiti per contratto dall’appaltatore e retribuiti sulla base delle presta- zioni effettive fornite vengono definiti, secondo la terminologia della Norma SIA 118, come lavori a regia (art. 48). Conformemente alla Norma SIA 118 (art. 68), il rincaro dei lavori a regia può essere oggetto di due regolamentazioni distinte. Al numero 4.8.2 può essere definita la regolamentazione desiderata.
Numero 5 Modalità finanziarie Numero 5.1 Modalità di pagamento
Con questa disposizione le parti concordano unicamente una modalità di pa- gamento generale, senza prevedere scadenze concrete. I dettagli devono es- sere disciplinati nel rispettivo allegato.
Numero 5.3 Termini di verifica / di pagamento
Secondo l’articolo 154 capoverso 2 della Norma SIA 118 la direzione dei lavori deve verificare la liquidazione finale entro un mese. Bisogna esaminare nel singolo caso quanto tempo occorrerà al committente/al suo capoprogetto per svolgere la verifica della liquidazione finale. È nell’interesse di entrambe le parti che venga impiegato il minor tempo possibile. Il menu a discesa consente di scegliere il tempo desiderato.
Secondo il numero 9 del documento contrattuale, il capoprogetto del commit- tente non è autorizzato al riconoscimento della liquidazione finale. Con la co- municazione del risultato della verifica da parte del capoprogetto del commit- tente, la liquidazione finale non è da considerare riconosciuta da entrambe le parti (in deroga all’art. 154 cpv. 3 della Norma SIA 118).
Occorre inoltre verificare se esistono disposizioni di legge o istruzioni delle au- torità secondo cui gli organi dell’ente pubblico si riservano il diritto di controllare la liquidazione finale ed eventualmente di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso all’appaltatore generale. In questo caso, si raccomanda di prevedere un’apposita disposizione al numero 14 del documento contrattuale.
Bisogna considerare che, conformemente all’articolo 67 CO, in caso di liquida- zione finale (a differenza degli acconti), il diritto di esigere la restituzione delle somme versate in eccesso si prescrive in un anno (a decorrere dal giorno in cui il danneggiato viene a conoscenza del danno e della persona responsabile; si veda al riguardo anche XXXXX, op. cit., n. 1269 segg.). Diverso è il caso in cui nel contratto di appalto si pattuisce espressamente che il committente si riserva il diritto di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso.
Il capoprogetto del committente deve accertare che l’appaltatore generale al- leghi alla sua liquidazione finale una ricapitolazione dell’insieme delle fatture conformemente all’articolo 153 capoverso 3 della Norma SIA 118. Con l’inoltro della ricapitolazione l’appaltatore generale dichiara di rinunciare a qualsiasi ul- teriore pretesa di retribuzione conformemente all’articolo 156 della Norma SIA 118.
Numero 5.4 Sconto
Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore generale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento.
Lo sconto è concesso dall’appaltatore generale per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Lo sconto deve essere di- stinto dal ribasso.
Numero 6 Prestazioni di garanzia
Numero 6.1 Prestazioni di garanzia convenute
Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Ac- quisti e contratti).
La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli ob- blighi dell’appaltatore generale fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supple- mentare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXX/XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx xxx XXX-Xxxx 000, art. 00-000, Xxxxxx 1992, nota 11 all’articolo
149).
Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto, quando è disponibile la documentazione del progetto, quando è scaduto il ter- mine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una ga-
Ricapitolazione ai sensi dell’art. 153 cpv. 3 Norma SIA 118
Guida alla determinazione di garanzie finanziarie
Trattenuta di una parte della retribuzione
Scadenza della trattenuta
Garanzie
Ordine decrescente
Programma dei lavori
Comunicazione nel bando
Termini e scadenze relativi
Mora
ranzia di responsabilità per difetti. Se soltanto una parte dell’opera viene col- laudata, una parte corrispondente della trattenuta deve essere versata, a con- dizione che l’appaltatore generale abbia anche fornito parte della garanzia pre- vista dall’articolo 181 della Norma SIA 118. A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 il numero 6.2 del documento contrattuale prevede l’ob- bligo di consegnare i documenti dovuti in forza del contratto.
Numero 6.2 Garanzia di buona esecuzione, garanzia di restituzione dell’acconto, garanzia per difetti
In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della garan- zia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell’acconto e della garanzia per difetti secondo l’articolo 111 CO, che conformemente al numero
6.1 possono essere convenute rispettivamente per l’esecuzione del contratto, per gli anticipi e per la responsabilità per difetti. Come previsto al numero 6.1, in luogo delle suddette garanzie ai sensi dell’articolo 111 CO può anche es- sere prestata una fideiussione solidale.
Se si intende stabilire un ordine di successione (decrescente) delle prestazioni di garanzia, quest’ultimo può essere definito e descritto nell’apposito spazio alla fine del numero 6.1.
Numero 7 Scadenze, termini e pene convenzionali Numero 7.1 Termini e scadenze
È logico e anche consigliabile fornire già nel bando indicazioni concernenti lo scadenzario. A seconda dell’entità della commessa edile, agli appaltatori ge- nerali sarà richiesto di allegare all’offerta un programma dei lavori (cfr. art. 6 cpv. 1 e art. 93 della Norma SIA 118). In base alle disposizioni della Norma SIA, il programma dei lavori ha però unicamente contenuto informativo. Se le parti intendono far derivare diritti dal programma dei lavori, quest’ultimo deve essere inserito nel documento contrattuale al numero 2.1 o al numero 14 quale elemento integrante del contratto (art. 93 cpv. 2 e art. 21 cpv. 3 della Norma SIA 118). Ciò non è però consigliabile. L’appaltatore generale deve poter es- sere libero di decidere come eseguire i lavori entro i termini contrattuali.
È tuttavia indispensabile che i termini e le eventuali scadenze rilevanti per l’esecuzione del contratto siano resi noti già nel bando, in particolare l’inizio e l’ultimazione (collaudo) dei lavori stabiliti per contratto. In base al genere di lavoro e all’entità/alla durata della commessa si raccomanda di fissare le sca- denze intermedie importanti.
Se al momento della stipulazione del contratto sono ancora in corso procedure di autorizzazione (ad es. per le opzioni), i termini e le scadenze devono essere definiti con riguardo al rilascio dell’autorizzazione (ad es. inizio dei lavori: 3 mesi dopo il rilascio dell’autorizzazione).
Il documento contrattuale prevede che in caso di mancata osservanza dei ter- mini/delle scadenze contrattuali, l’appaltatore generale sia costituito senz’altro in mora (vale a dire che il committente non deve inviare una diffida scritta all’ap- paltatore generale). Detti termini e scadenze sono considerati giorni dell’adem- pimento ai sensi dell’articolo 102 capoverso 2 CO. Per quanto riguarda le con- seguenze giuridiche della mora, si veda l’articolo 366 CO.
Numero 7.2 Adeguamento dei termini
I motivi alla base dell’adeguamento del prezzo dell’opera (n. 4.6) determinano spesso anche l’adeguamento dei termini. Tale adeguamento può essere indi- cato anche al numero 7.2.
Numero 7.3 Pene convenzionali per il superamento dei termini
Se l’osservanza di singoli termini e scadenze si rivela di particolare importanza per il committente, è consigliabile prevedere una pena convenzionale in pre- senza di circostanze particolari. In tal caso, la pena convenzionale prevista deve essere indicata al numero 7.3 del documento contrattuale (riguardo alla mora dell’appaltatore generale si veda XXXXX, op. cit., n. 658 segg. e riguardo alla mora prima che subentri il termine di consegna conformemente all’articolo 366 cpv. 1 CO il n. 668 segg.). Il limite massimo deve essere stabilito in fun- zione del contesto del progetto. In ogni caso è necessario osservare l’articolo 163 capoverso 3 CO. In linea di principio si raccomanda di stabilire una pena convenzionale solo per l’inosservanza del termine di ultimazione dell’opera completa o di singole parti rilevanti dell’opera.
Accade di frequente che i termini e le scadenze previsti nel bando risultino superati a seguito della procedura di aggiudicazione e debbano quindi essere adeguati. Questa necessità deve essere chiarita con l’appaltatore generale prima dell’aggiudicazione, concordando insieme i nuovi termini che dovranno essere poi inseriti nel documento contrattuale da allestire.
L’ultimo termine per l’ordinazione delle opzioni deve essere stabilito al numero
7.4. Alla scadenza del termine occorre osservare il numero 8 delle condizioni generali.
Maggiori informazioni su questo sistema figurano nella guida della KBOB all’impiego di sistemi d’incentivazione (bonus/malus) nei lavori di costruzione (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Ac- quisti e contratti).
Numero 9 Estensione della facoltà di rappresentanza
Questa disposizione stabilisce che il mandatario del committente può espri- mere dichiarazioni giuridicamente vincolanti per conto del committente nei con- fronti dell’appaltatore generale o di terzi soltanto se ciò è stato oggetto di un accordo particolare ed è stato comunicato all’appaltatore generale. Questa
Pena convenzionale
Adeguamento scadenze/termini
Bonus / malus
Mandatario del committente
Isolamenti del tetto piano e altri isolamenti idrici
Assicurazione di responsabilità civile
Danni causati da incendio e da elementi naturali
Confederazione
xxxxx intende garantire che l’appaltatore generale non accetti istruzioni, com- messe eccetera da persone non autorizzate. Se all’appaltatore generale non è stata comunicata la facoltà di rappresentanza di un mandatario del commit- tente, egli non può presumere che le dichiarazioni del mandatario siano vinco- lanti e che rappresentino la volontà del committente.
Occorre verificare nel singolo caso se la competenza di aggiudicazione della direzione dei lavori debba essere estesa, ridotta o totalmente esclusa.
Numero 11 Periodo di reclamo dei difetti, prescrizione
Numero 11.3 Periodi particolari di reclamo dei difetti e termini partico- lari di prescrizione
In questo numero il documento contrattuale offre la possibilità di convenire un termine di prescrizione diverso da quello dell’articolo 371 capoverso 2 CO per gli isolamenti del tetto piano e altri isolamenti che costituiscono un sistema completo. La conclusione di un contratto di manutenzione al più tardi il giorno del collaudo costituisce il presupposto per prorogare di 5 anni il termine di cui all’articolo 371 capoverso 2 CO.
Numero 12 Assicurazioni
La presente disposizione contiene un elenco non esaustivo delle possibili as- sicurazioni. Se vi è l’esigenza di concludere un’altra assicurazione o assicura- zioni complementari (ad es. un’assicurazione per il periodo di costruzione), i dettagli al riguardo possono essere indicati al numero 14 del documento con- trattuale.
Maggiori informazioni concernenti l’assicurazione di responsabilità civile figu- rano nella guida della KBOB all’assicurazione di responsabilità civile nei con- tratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Acquisti e contratti).
Numero 12.3 Danni causati da incendio e danni causati da elementi naturali
L’obbligo del committente di essere assicurato contro i danni causati da incen- dio e quelli causati da elementi naturali è disciplinato in maniera diversa in seno alla Confederazione e ai Cantoni. In questo numero viene precisata la situa- zione concreta.
Numero 13 Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento
I servizi di aggiudicazione della Confederazione sono tenuti a convenire nel contratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (art. 6 cpv. 5 OAPub).
Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) non prescrive pene convenzionali nel contratto (cfr. § 7 delle Direttive d’aggiudicazione relative al CIAP [DAAP]). Occorre quindi esaminare di volta in volta se esistono prescri- zioni cantonali o comunali in materia.
Numero 14 Accordi particolari
Numero 14.3 Riduzione del prezzo dell’opera in caso di non rispetto delle specifiche prestabilite
In casi particolari il committente e l’appaltatore generale possono convenire che in caso di non rispetto delle specifiche prestabilite il committente sia auto- rizzato a ridurre il prezzo dell’opera.
Numero 14.6 Altri accordi particolari
Se già in occasione del bando o delle trattative contrattuali si rivela necessario o utile aggiungere nel caso concreto altre disposizioni, queste possono essere inserite nel presente numero.
I diritti e gli obblighi definiti in altri elementi del contratto non devono essere menzionati in questo numero, a meno che ciò non s’imponga in ragione della regola prevista in caso di contraddizioni (cfr. n. 2.2 del documento contrat- tuale). Occorre evitare contraddizioni rispetto alle altre disposizioni del con- tratto.
Se per l’esecuzione del progetto si rivela necessario un conto fiduciario è ad esempio possibile convenire quanto segue: «L’appaltatore generale si impe- gna a eseguire tutte le operazioni di pagamento tra il committente e l’appalta- tore generale nonché tra quest’ultimo e i suoi mandatari tramite il suddetto conto. L’appaltatore generale si impegna inoltre a effettuare da questo conto unicamente pagamenti che riguardano le prestazioni convenute nel contratto per l’opera edile in questione».
Secondo il numero 3.3 delle condizioni generali, nell’elenco delle prestazioni occorre rimandare a particolari disposizioni specifiche all’oggetto. Se da queste disposizioni si rivela necessaria un’ulteriore regolamentazione, i relativi accordi contrattuali devono essere inseriti al numero 14.6. In questa sede è ad esempio possibile introdurre le disposizioni necessarie (ad es. per quanto concerne il rispetto di valori massimi e di valori garantiti, il controllo della prestazione du- rante l’esercizio ecc.) in caso di realizzazione di infrastrutture (come impianti di depurazione delle acque di scarico).
Numero 17 Diritto applicabile, controversie e foro competente
In caso di controversia, nella maggior parte dei casi conviene tentare di giun- xxxx a un accordo amichevole mediante colloqui diretti ed eventualmente ri- correre a un mediatore/conciliatore.
Cantoni e Comuni
Conto fiduciario
Tentativo di conciliazione
Istituzione di un tribunale arbitrale
Clausola arbitrale
Procedura di composizione delle controversie per le grandi opere
Foro
Se la controversia può essere risolta solo tramite un procedimento arbitrale, occorre valutare se valga la pena rivolgersi a un arbitro unico o a un collegio di tre arbitri. Quest’ultimo è di regola più costoso e il più delle volte i procedimenti non durano meno di un procedimento civile ordinario. Un risparmio in termini di costi si ha al massimo quando vengono nominati arbitri specializzati nella materia oggetto della controversia, il che consente di eliminare le spese per la consulenza di periti. In caso di controversie di minore entità, nelle quali si giu- dicano primariamente questioni tecniche, si raccomanda di avvalersi – nelle vesti di arbitro unico – di uno specialista della materia, a condizione che questi consulti un giurista esperto per la valutazione delle questioni giuridiche. Di norma è difficile prevedere la via migliore da seguire.
Le parti possono ovviamente richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale an- che quando la controversia è già insorta e sono noti i punti litigiosi. Di seguito è fornito un esempio di clausola arbitrale:
«Le controversie derivanti dal presente contratto sono decise da un tribunale arbitrale con sede presso la sede del committente. Il tribunale arbitrale può comporsi di una o tre persone, le quali devono essere competenti nella materia oggetto della controversia. La nomina di un arbitro unico richiede il consenso scritto di entrambe le parti. Per la valutazione degli aspetti giuridici tale arbitro deve avvalersi del giudizio di un giurista esperto accettato dalle parti.
Se non si perviene a un accordo sulla nomina dell’arbitro unico, la controversia è sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Dal momento in cui una delle parti nomina il proprio arbitro e lo notifica alla contro- parte, questa ha tempo 30 giorni per nominare il proprio arbitro. I due arbitri così designati scelgono, entro i successivi 20 giorni, il presidente del tribunale arbitrale. Se la controparte non designa per tempo il suo arbitro o se i due arbitri non riescono a trovare per tempo un accordo sulla scelta del presidente, il pre- sidente del tribunale superiore del Cantone di sede del committente procede alla nomina su richiesta di una delle parti.
Alla procedura arbitrale si applicano le prescrizioni del Codice di procedura civile».
Per le grandi opere che richiedono un lungo periodo di costruzione si racco- manda di prevedere già nel bando una procedura di composizione delle con- troversie a tre livelli (processo decisionale sul cantiere, procedura di concilia- zione, tribunale) conformemente alla raccomandazione VSS 641 510 (1998). In questo caso l’organo di conciliazione, composto da tre persone, è designato già al momento della conclusione del contratto di appalto.
Occorre verificare nel singolo caso se, in base al luogo e al tipo di opera, alle parti non convenga scegliere come foro il luogo di esecuzione dell’opera.
5. Le Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’ap- paltatore generale («condizioni generali»)
5.1 Scopo e impiego delle condizioni generali
Le Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale ser- vono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso.
Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2.1 e sono parte integrante del contratto di appalto generale.
È possibile derogare alle condizioni generali per motivi importanti. Ciò deve es- sere stabilito nel numero 14.6 del documento contrattuale. Occorre tuttavia te- nere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere ri- schioso dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni ge- nerali. In siffatti casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condi- zioni generali devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuridico competente.
Le stesse regole varrebbero anche se al posto delle presenti condizioni generali (o in aggiunta a esse) si applicassero condizioni generali specifiche del commit- tente. Queste ultime dovrebbero essere menzionate come elemento del con- tratto al numero 2.1 del documento contrattuale e secondo un ordine di priorità da cui si evinca chiaramente quale elemento prevale in caso di contraddizioni.
Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’appaltatore generale offe- rente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto di ap- palto generale.
5.2 Le condizioni generali in dettaglio Numero 1 Obbligo di diligenza e di fedeltà
Gli obblighi di diligenza e di fedeltà qui regolamentati risultano dai principi ge- nerali del diritto contrattuale e sono menzionati unicamente a titolo di chiari- mento.
Dai principi generali del diritto contrattuale (come pure dall’art. 25 della Norma SIA 118) discendono gli obblighi di informazione e di diffida dell’appaltatore generale. Egli deve informare regolarmente il committente dell’andamento dei lavori e procurarsi tutte le istruzioni necessarie. L’appaltatore generale deve
Elemento del contratto
Deroghe alle condizioni generali
Altre condizioni generali del committente
Condizioni generali come parte della documentazione del bando
Obblighi di informazione e di diffida
Nessun elenco delle prestazioni
notificare al committente le circostanze che potrebbero compromettere l’ese- cuzione del contratto, che potrebbero determinare divergenze rispetto al vo- lume di lavoro convenuto o che potrebbero rendere opportuna una modifica delle prestazioni convenute. L’appaltatore generale deve inoltre rendere at- tento il committente sulle conseguenze delle sue istruzioni.
Nelle presenti condizioni generali vengono mezionati obblighi concreti di infor- mazione e di diffida in relazione, ad esempio, ai documenti di pianificazione (n. 6.4) e alle modifiche dell’ordinazione (n. 14).
Numero 3 Documenti di descrizione delle prestazioni
Si veda anche il commento al numero 3 («Definizione delle prestazioni dell’ap- paltatore generale»).
La KBOB raccomanda di redigere la descrizione dell’opera e l’elenco delle pre- stazioni secondo standard consolidati.
Se non viene redatto un elenco dettagliato delle prestazioni (ad es. nel caso di un bando funzionale), il numero 3.3 delle condizioni generali e il numero 14 del documento contrattuale devono essere modificati di conseguenza.
Numero 4 Piani contrattuali
Si veda anche il commento al numero 3 («Definizione delle prestazioni dell’ap- paltatore generale»).
La KBOB raccomanda di scegliere il formato dei piani contrattuali in modo da garantire lo scambio dei dati (cfr. n. 3).
Numero 5 Elaborazione dei piani da parte del committente
L’obbligo di controllare i documenti di pianificazione sancito al numero 5.4 si limita alle difformità evidenti dai piani, ai difetti e ai punti non chiari e non signi- fica quindi che il committente non sia tenuto a effettuare un bando adeguato.
Numero 6 Elaborazione dei piani da parte dell’appaltatore generale
Le prescrizioni relative al formato per lo scambio dei dati possono essere di- chiarate parte integrante del contratto.
Numero 11 Retribuzioni supplementari
Questa disposizione chiarisce la questione, rimasta irrisolta nella Norma SIA 118, relativa alla possibilità di applicare le modalità finanziarie e i ribassi an- che in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore generale ha diritto a una retribuzione supplementare a seguito di indicazioni difettose sulla natura deI terreno nei documenti per l’appalto conformemente all’articolo 58 capoverso 2 della Norma SIA 118.
Numero 12 Pagamenti diretti a subappaltatori, deposito, ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
Il numero 12.3 delle condizioni generali si applica ad esempio quando per il fondo è stata iscritta nel registro fondiario un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori poiché l’appaltatore generale non ha pagato le fatture dei subap- paltatori.
Tuttavia, se è incontroverso che il fondo in questione è destinato all’uso co- mune (ad es. strade e piazze) o a provvedere a un servizio pubblico particolare, per tale fondo non può essere iscritta un’ipoteca legale degli artigiani e impren- ditori (cfr. art. 9 cpv. 1 della legge federale sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, RS 282.11, e art. 839 cpv. 4 CC). Dal 1° gennaio 2012 l’imprenditore/l’artigiano può però far valere secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice il proprio credito presso l’ente di di- ritto pubblico in quanto proprietario del fondo, purché siano adempiute anche le altre condizioni necessarie (cfr. art. 839 cpv. 4 CC). Il numero 12.3 delle con- dizioni generali può pertanto essere esteso stabilendo che il committente ha il diritto di trattenuta anche quando è costituita una fideiussione ai sensi dell’ar- ticolo 839 capoverso 4 CC. La modifica può essere menzionata nel numero 14 del documento contrattuale.
Per contro, è possibile l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori può essere iscritta in maniera provvisoria nel caso in cui sia con- troverso se il fondo in questione appartenga al patrimonio amministrativo (art. 839 cpv. 5 CC).
Numero 21 Documentazione dell’opera
La presente disposizione può essere completata nel documento contrattuale con prescrizioni circa gli standard e il formato da rispettare.
In generale
Fondi nel patrimonio amministrativo di un ente di diritto pubblico