CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
tra
♦ , in persona del legale rappresentante
pro tempore Dr. , con sede legale in , Via
, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. , partita IVA , capitale sociale versato €
, (il “Locatore”),
e
♦ Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 13756881002, in persona del [qualifica ovvero poteri], [nome e cognome, luogo e data di nascita], nato a
il / / C.F. , elettivamente
domiciliato per la carica in Roma, presso la sede di Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 (il “Conduttore”),
Il Locatore e il Conduttore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le “Parti” e, ciascuna di esse, una “Parte”.
Le Parti come in epigrafe rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
1. Il Locatore, nella qualità di [indicare il titolo, es. proprietario, usufruttuario,…], concede in locazione al Conduttore, che accetta, l’immobile sito in
, come di seguito individuato ed evidenziato nelle allegate planimetrie, controfirmate dalle Parti (d’ora in poi più brevemente l’“Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma (cod. ), foglio di mappa , particella , , sub. , cat. ; composto da
……… piani, avente una superficie lorda mq. … [di cui mq.… destinata ad uffici e mq.
… destinati ad altri usi (archivi e rimessaggio autoveicoli)].
1.a (Eventuale) Il compendio, del quale l’Immobile fa parte, è parte di un condominio
…………………………………………………………………
2. Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
3. Il Conduttore, al momento della consegna dell’Immobile, ne assumerà ogni onere e responsabilità per l’uso e la custodia, (eventuale) compresi quelli derivanti dal Regolamento condominale con annesse tabelle millesimali (All. ), di cui il Conduttore ha preso visione.
Articolo 2 – Destinazione
1. L’Immobile sarà destinato ad uso ………
2. Il Locatore garantisce che l’Immobile è idoneo [eventuale, in caso di consegna differita a seguito di lavori di adeguamento: sarà idoneo] all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.
3. Il Locatore garantisce che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati [eventuale, in caso di consegna differita a seguito di lavori di adeguamento: saranno realizzati] in conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare al D.M. n. 37/2008 e al D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il Locatore dichiara che l’Immobile è privo di materiali contenenti amianto e/o di altri materiali da costruzione/finitura per il quale sia conclamato, o comunque sospettato, un possibile danno da esposizione per la salute delle persone.
Articolo 3 – Durata
1. La durata della locazione dell’Immobile è di anni 9 (nove) con inizio dal [indicare la data di stipula del Contratto o, in caso di consegna differita dell’Immobile, la dicitura: “dalla data di presa in consegna dei locali risultante dal verbale di cui al comma successivo, che dovrà avvenire al termine di adeguamento dell’Immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all’uso per cui viene locato e conforme alla normativa vigente, corredato della documentazione necessaria, e comunque non oltre il . Qualora la consegna dovesse avvenire oltre il suddetto termine, sarà applicata al Locatore una penale pari a Euro …... per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna del bene senza giustificato motivo. Decorsi ulteriori sessanta (60) giorni, il Conduttore avrà facoltà di risolvere in ogni momento il presente Contratto, incamerando altresì l’importo maturato a titolo di penale fino alla data di scioglimento del rapporto. A garanzia di quanto sopra viene consegnata la fideiussione a prima richiesta in ossequio a quanto previsto dall’art. 6.5 dell’Avviso di indagine di mercato].
2. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore dovrà riconsegnare l’Immobile nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il deterioramento e/o il consumo risultante dall’uso dello stesso in conformità del Contratto. Il Conduttore sarà, comunque, esentato dalla rimessione in pristino dei locali. Il Locatore si impegna a cooperare, secondo il principio della buona fede contrattuale, con il Conduttore al fine della riconsegna dell’Immobile locato.
3. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla
riconsegna dell’Immobile.
Articolo 4 – Cessione del Contratto, Sublocazione e Comodato
1. Il Locatore accetta fin d’ora che il Conduttore possa cedere il presente Contratto e sublocare l’Immobile, anche in parte, ad altri Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività accessorie alla propria, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione scritta al Locatore con preavviso di almeno 30 (trenta giorni).
2. Il Locatore accetta fin d’ora che il Conduttore si riserva la facoltà di affidare in comodato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1803 cod. civ., in tutto o in parte l’Immobile in favore di altri Enti/Amministrazioni Pubbliche o di soggetti esercenti attività accessorie e/o connesse alla propria, previa comunicazione scritta al Locatore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Articolo 5 – Recesso
1. Trascorsi sei mesi dal [data di stipula ovvero in caso di consegna differita dalla data del verbale di presa in consegna dell’Immobile], il Conduttore avrà facoltà di recedere in ogni tempo dal Contratto, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’Immobile e comporterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 – Canone – Domiciliazione bancaria e fatturazione - Tracciabilità
1. Il canone globale annuo di locazione viene fissato in Euro ,00 ( /00), come risultante dalla valutazione effettuata dall’Amministrazione competente, e già decurtato nella misura del 15% ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e s.m.i. (oppure “non assoggettato alla decurtazione nella misura del 15% ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 e s.m.i. in quanto rientrante in una delle condizioni previste dall’articolo 16-sexies, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”).
(Eventuale) Poiché in sede di presentazione dell’offerta il Locatore ha comunicato di voler assoggettare il Contratto al regime di imposizione IVA, il canone di cui al punto precedente è pari a Euro ,00 oltre IVA di legge.
2. Fermo il divieto disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche ed integrazioni, su richiesta scritta di una delle Parti, il canone potrà essere annualmente aggiornato, in aumento ovvero in diminuzione, in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai. L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui sarà pervenuta la richiesta scritta al Locatore o al Conduttore) indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 19 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
3. Il canone sarà corrisposto – a mezzo di bonifico bancario – in n. 2 (due) rate semestrali posticipate di pari importo con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare.
4. Il Locatore, ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, che ha aggiornato la precedente Determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante le “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati. Il Locatore si impegna pertanto a comunicare al Conduttore le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente dedicato ove effettuare il pagamento, nonché i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto. Resta salva la facoltà del Locatore di comunicare una diversa domiciliazione su altro conto corrente trasmesso, anche successivamente, ed in ogni caso almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento, con le modalità di cui al successivo comma 6. Ai sensi delle citate disposizioni, il Conduttore ha acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
…………..
5. Il canone è liquidato dal Conduttore previa presentazione di fatture elettroniche semestrali intestate a: Agenzia delle entrate-Riscossione, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx – codice fiscale e partita IVA 13756881002. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione delle fatture e comunque non prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma 4. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007, art. 1, commi 209 – 213, e del D.M. n. 55/2013, andrà indicato il codice C.I.G. di cui al precedente comma 4 nonché il codice univoco ufficio del Conduttore “UFQK7Y”.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse nei confronti del Conduttore, comprensive di IVA, dovranno necessariamente contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Locatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dal Conduttore direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa
fiscale.
6. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata al Conduttore entro 60 (sessanta) giorni e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC, indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 19. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta al Conduttore, i pagamenti da quest’ultimo effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento.
7. (Eventuale) Qualora il Locatore non sia tenuto ad emettere fattura, il canone è liquidato dal Conduttore previa presentazione di note di pagamento semestrali intestate e spedite ad: Agenzia delle entrate-Riscossione, Xxx X. Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 13756881002. Il pagamento avverrà entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della nota di pagamento e comunque non prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza dei termini di pagamento.
Articolo 7 - Cessione del credito – Mandato all’incasso
1. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Locatore nei confronti del Conduttore a condizione che:
I) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 69, comma 3, del
X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato al Conduttore presso la sede legale;
II) il Conduttore non rifiuti la cessione con comunicazione, per raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
III) (Eventuale: solo nel caso in cui il Locatore sia un soggetto che esercita attività di impresa) il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
IV) il Conduttore in caso di notificazione della cessione possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto;
V) l’atto di cessione faccia espresso riferimento al presente Contratto di locazione;
VI) l’atto di cessione sia notificato a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Xxx X. Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx o a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Locatore risulti, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00), il Conduttore si riserva il diritto, e il Locatore espressamente accetta, di opporsi alla
cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al Locatore.
Per consentire la verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso del Locatore cedente al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel citato articolo, in conformità a quanto indicato nella Circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
2. Il Locatore garantisce che, in sede di cessione dei crediti, il soggetto cessionario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, indicando il proprio conto corrente dedicato nonché tutti gli ulteriori dati previsti, per il relativo pagamento, di cui al precedente articolo 6.
3. Il Locatore garantisce che non perverranno al Conduttore notificazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal presente Contratto, fintanto che i crediti non siano divenuti certi e liquidi e quindi non prima dell’emissione della fattura.
4. La comunicazione di cessione deve pervenire al Conduttore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento.
5. Il Locatore si impegna a individuare un unico cessionario in relazione all’intero fatturato semestrale emesso nei confronti del Conduttore. Saranno ammesse soltanto cessioni di credito relative al singolo semestre.
6. Il Locatore si impegna a conferire esclusivamente mandati all’incasso “irrevocabili”. Eventuali mandati “revocabili” all’incasso conferiti dal Locatore a terzi non avranno alcun effetto nei confronti del Conduttore che sarà tenuto ad effettuare il pagamento direttamente al Locatore. Tuttavia il pagamento effettuato nei confronti del mandatario avrà effetto liberatorio del Conduttore.
Il Locatore si impegna altresì a non conferire mandati all’incasso, ancorché “irrevocabili”, relativi a crediti – derivanti dal presente Contratto – che non siano ancora certi e liquidi.
Il Locatore potrà conferire, in relazione al fatturato semestrale emesso nei confronti del Conduttore, un unico mandato da qualificarsi espressamente – nella comunicazione al Conduttore – quale mandato “irrevocabile”.
Successive revoche non accompagnate da esplicito consenso del mandatario non produrranno effetti nei confronti del Conduttore che effettuerà il pagamento a favore del primo mandatario, salva la facoltà del Conduttore di sospendere il pagamento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 7.7.
La comunicazione di conferimento di mandato “irrevocabile” all’incasso deve, in ogni
caso, pervenire al Conduttore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente il codice IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento.
7. In tutti i casi in cui – in conseguenza del succedersi di comunicazioni relative al soggetto cui deve, ovvero non deve, essere effettuato il pagamento delle fatture emesse dal Locatore nei confronti del Conduttore, nonché di pignoramenti e sequestri del credito – il Conduttore ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sussista incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento è facoltà del Conduttore stesso sospendere il pagamento senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno fino a quando l’Autorità Giudiziaria, adita dai soggetti interessati, abbia statuito in merito.
8. Il Locatore si impegna in ogni caso a tenere indenne il Conduttore da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o al mancato pagamento a loro favore.
Articolo 8 – Oneri Accessori
1. Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.
2. [Solo ove il compendio faccia parte di un condominio] Il Conduttore si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti carico al compendio di cui l’Immobile fa parte, limitatamente agli oneri accessori di cui all’art. 9, L. n. 392/1978.
3. [Solo ove il compendio faccia parte di un condominio] Il Locatore delega il Conduttore ad intervenire in sua vece alle assemblee del condominio del compendio di cui è parte l’Immobile, per discutere e deliberare in merito ai soli servizi facenti carico al Conduttore stesso.
Articolo 9 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne
1. Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’Immobile finalizzate ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, parasassi, sistemi di allarme).
2. Resta peraltro inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente paragrafo suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell’Immobile.
3. Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto al precedente comma 2, resteranno acquisite dal Locatore senza che debba pagare rimborsi o indennità alcuni, ma anche senza possibilità di pretendere dal Conduttore il ripristino dell’Immobile nello status quo ante ai sensi di quanto previsto al precedente articolo
3.6.
4. Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’Immobile insegne (anche pubblicitarie), cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
5. Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori sopra menzionati. Il Locatore si impegnerà a collaborare con il Conduttore (Eventuale: nei confronti del Condominio) e/o con le autorità competenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.
Articolo 10 – Manutenzione
1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore.
3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Articolo 11 – Assicurazione
1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
2. Il Locatore si impegna a stipulare sull’Immobile una polizza “All Risks” con decorrenza dal giorno medesimo di decorrenza del Contratto e a mantenerla attiva per tutta la durata del Contratto.
Articolo 12 – Stato dell’Immobile
1. Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
Articolo 13 - Autorizzazioni e licenze
1. Il Locatore dovrà provvedere a tutte quelle concessioni, licenze ed autorizzazioni
necessarie per consentire il pieno godimento dell’Immobile locato e l’idoneità dello stesso all’uso cui è destinato, dovendosi intendere che il Locatore si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od inosservanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all’Immobile.
2. Il Locatore concede fin d’ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica nonché per la rimozione, al momento di rilascio dell’Immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese del Conduttore.
Articolo 14 - Impossibilità di utilizzo
1. In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’Immobile, che non sia dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest’ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Locatore e qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a
giorni solari, il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell’Immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’impedimento e fino alla sua soluzione.
2. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a mesi, il Conduttore avrà facoltà di risolvere il Contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 15 – Documentazione tecnica e adeguamento dell’Immobile
1. Il Locatore consegna l’Immobile idoneo all’uso e in ogni caso garantisce che l’Immobile medesimo è conforme alle normative vigenti in materia di agibilità, sicurezza ex D.Lgs.
n. 81/2008, conformità degli impianti, prevenzione incendi, vulnerabilità sismica, superamento delle barriere architettoniche, prestazione energetica e dotato di tutte le relative certificazioni.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005, il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
[eventuale, in caso di Immobile da adeguare alle esigenze dell’Agenzia delle entrate- Riscossione: “1. Il Locatore si impegna a consegnare l’Immobile idoneo all’uso come previsto nell’avviso di indagine di mercato e descritto in sede di offerta da parte del Locatore, nel rispetto delle condizioni previste dal Nulla Osta alla stipula rilasciato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale ……… - con nota prot.
……………….. in data e a tal fine s’impegna ad eseguire a propria cura e spese
tutti i lavori di adeguamento necessari entro il termine di cui all’art. 3 comma 1. In ogni caso garantisce che l’Immobile sarà consegnato in conformità alle normative vigenti in materia di agibilità, sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008, conformità degli impianti,
prevenzione incendi, superamento delle barriere architettoniche, prestazione energetica, vulnerabilità sismica e dotato di tutte le relative certificazioni []. La documentazione mancante dovrà essere prodotta non oltre il termine di cui all’art. 3 comma 1.”]
Articolo 16 – Adeguamento all’Indice di Vulnerabilità Sismica (eventuale, qualora la verifica della vulnerabilità sismica abbia restituito valori non compatibili con l’indice minimo richiesto dalla normativa in virtù della destinazione dell’Immobile)
1. Il Locatore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi di miglioramento/adeguamento necessari a garantire il raggiungimento dell’indice di resistenza al sisma indicato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di … con parere …
n. … del …, conformemente alle opere ed ai tempi indicati nella documentazione tecnica presentata in sede di offerta.
2. Il Locatore si impegna a consegnare al Conduttore, al termine dei lavori di adeguamento, il Documento di Analisi della Vulnerabilità Sismica aggiornato.
Articolo 17 – Clausole risolutive espresse
(da inserire e/o adeguare in base al contenuto dell’art. 15)
1. La mancata produzione delle certificazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, senza giustificato motivo, nonché la mancata idoneità del bene all’atto della consegna dello stesso e più in generale il mancato rispetto di tutte le condizioni previste dal Nulla Osta rilasciato dall’Agenzia del Demanio, [eventuale: “ivi compresa la mancata produzione del Documento di Analisi di Vulnerabilità Sismica di cui all’articolo precedente”], costituiscono inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione automatica del Contratto.
2. Il Locatore prende atto ed accetta che in caso di risoluzione, per qualunque motivo, previsto dal Contratto stesso o dalla legge, [eventuale in caso di mancanza certificazione antimafia: anche ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011], il Conduttore sarà tenuto a corrispondere al Locatore unicamente il canone maturato alla data di scioglimento del rapporto o, se successiva, alla data di effettiva riconsegna dell’Immobile, con esclusione di ogni rimborso per gli eventuali lavori di adeguamento sostenuti dal Locatore.
Articolo 18 – Corresponsione del canone di locazione (eventuale in caso di Immobile da adeguare alle esigenze dell’Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. La corresponsione del canone di locazione, anche in coerenza con quanto previsto dall’Agenzia del Demanio, avverrà a partire dalla data di presa in consegna dell’Immobile. Delle operazioni di consegna verrà contestualmente redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto, da cui risulti la conformità dell’Immobile all’uso richiesto dal Conduttore e la presentazione della documentazione mancante da parte del
Locatore.
Articolo 19 – Elezione di domicilio
1. Per tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio in come segue: Per il Locatore:
(indicare sede legale e PEC)
Per il Conduttore:
Agenzia delle entrate-Riscossione Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14
00000 - Xxxx (XX)
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Alla cortese attenzione .
Articolo 20 – Controversie
1. Ogni controversia inerente alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di [Tribunale competente per il luogo ove ha sede l’Immobile].
Articolo 21 – Registrazione
1. Le imposte e tasse derivanti dalla registrazione del presente Contratto saranno a carico delle Parti come per legge.
Articolo 22 – Trattamento dati personali
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Contratto è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, “Regolamento”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ss. mm. ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Codice”), e avverrà nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
2. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:
• a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile se non ai fini dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
3. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Contratto di locazione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione di esso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.
4. Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.
5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 23 – Modello 231, Codice etico e Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
1. Il Locatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice etico e del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità del Conduttore consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Locatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti Modello, Codice etico e Protocollo di legalità.
2. In caso di inosservanza, da parte del Locatore, agli obblighi di cui al presente articolo, il Conduttore avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., fermo restando il diritto del Conduttore stesso al risarcimento dei danni.
(Eventuale: [luogo], [data]).
Il Locatore Il Conduttore
(Eventuale: Firmato digitalmente) (Eventuale: Firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. il Locatore approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10;11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23.
Il Locatore
(Eventuale: Firmato digitalmente)