INDICE SEZIONE I
REGOLAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA
INDICE SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 – PRINCIPI
SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DI LAVORI BENI SERVIZI
ART. 3 –PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
SEZIONE III
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE
ART.5 - PROCEDURE SEMPLIFICATE DI SPESA FINO A € 40.000,00
ART. 6 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE A
€ 40.000,00
ART. 7 –CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI E GARANZIE
SEZIONE IV
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI
ART 8 - PROCEDURE SEMPLIFICATE FINO A € 40.000,00
ART 9 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00
ART. 10 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ART. 11 –CONTRATTO DI LAVORI E GARANZIE
SEZIONE V
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ART. 12 – MODALITA’ DI COSTITUZIONE E REVISIONE DEGLI ELENCHI
SEZIONE VI NORME FINALI
ART.13 – DEROGHE ALL’OBBLIGO DI UTILIZZO STRUMENTI ELETTRONICI - CASI PARTICOLARI ART.14 – ENTRATA IN VIGORE
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e di affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di Euro, da parte delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx, ai sensi dell’art 36 Dlgs 18.04.2016 n 50 smi recante “Codice dei Contratti Pubblici”, per le quali non è prevista una procedura ad evidenza pubblica.
2. La tabella Allegato 1) riporta in sintesi la tipologia di procedura, la forma di contratto, lo strumento utilizzato in relazione alle diverse fasce di importo stimato di acquisto.
ART. 2 – PRINCIPI
1. Il presente regolamento è volto ad assicurare la qualità degli approvvigionamenti, la riduzione dei costi e dei tempi di espletamento delle procedure, promuovendo un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso agli affidamenti di tipo telematico e a garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici, dalle relative Linee Guida elaborate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla normativa dell'Unione europea. L’attività di affidamento dei contratti in oggetto deve ispirarsi ai seguenti principi:
a) principio di economicità - uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice Dei Contratti Pubblici, ai criteri, previsti nei documenti della procedura, ispirati a esigenze sociali, tramite l’inserimento di clausole sociali di cui all’art 50 del Codice Dei Contratti Pubblici, , nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, sulla base delle vigenti normative in materia di sostenibilità energetica e ambientale contenute nei decreti ministeriali attuativi dell’art 34 del Codice Dei Contratti Pubblici;
b) principio di efficacia - congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c) principio di tempestività - esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) principio di correttezza - condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) principio di libera concorrenza - effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite alla lettera aa) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici;
f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento - valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione
g) principio di trasparenza e pubblicità - conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure; in conformità al principio giuridico della trasparenza dell’azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, ai sensi dell’art 53 del Codice Dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e di quanto stabilito dalle vigenti normative in materia
h) principio di proporzionalità - l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) principio di rotazione - non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese garantendo l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art 80 del Codice Dei Contratti Pubblici . L’idoneità professionale è attestata dalla iscrizione al registro della Camera di commercio , industria , agricoltura, artigianato o altro Albo , ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. Si rinvia alla normativa del Codice Dei Contratti Pubblici per le ipotesi in cui è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale . L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei tali requisiti. Per gli affidamenti in base al presente regolamento la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario
3. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto, come definiti dalla lettera cccc) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, con priorità di adesione alle Convenzioni, e di negoziazione, come definiti dalla lettera dddd) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, messi a disposizione dalla centrale regionale di committenza Intercent – ER e da CONSIP SpA, alle disposizioni in materia di aggregazione e qualificazione della committenza, nonché di moralizzazione dell’operato della pubblica amministrazione anche nell’attività di approvvigionamento.
4.Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dalle Aziende Sanitarie AVEN in osservanza della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia, compresi i Patti di Integrità siglati dalle Aziende con le rispettive Prefetture.
5. Nello svolgimento delle procedure gli operatori garantiscono il rispetto delle misure previste dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di contrastare le frodi ed i fenomeni corruttivi, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, secondo quanto previsto dall’art 42 del Codice Dei Contratti Pubblici
6. Per quanto non espressamente previsto nel Codice Dei Contratti Pubblici, negli atti attuativi e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, alle attività di affidamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n 241 “Nuove Norme sul procedimento amministrativo” s.m.i. e di cui al Dlgs 14 marzo 2013 n 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” s.m.i.; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, ai sensi dell’art. 30, comma 8 dello stesso Codice Dei Contratti Pubblici.
SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DI LAVORI BENI E SERVIZI
ART. 3 –PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
1 La Direzione Operativa di Area Xxxxx Xxxxxx Xxxx coordina la ricognizione e programmazione dei fabbisogni di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a €40.000,00, delle Aziende sanitarie afferenti all'Area Vasta, inviandola successivamente all’Agenzia Regionale Intercent-ER per l’aggiornamento del Masterplan
2. Il Masterplan adottato dalla Regione è recepito da ogni Azienda Sanitaria quale programma degli acquisti di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art 21 del Codice Dei Contratti Pubblici. Il programma degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente di ciascuna Azienda Sanitaria, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Contratti, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.
3 Ogni Azienda Sanitaria adotta il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio . Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente di ciascuna Azienda Sanitaria , nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Contratti, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.
4.I beni e i servizi affidati ai sensi del presente regolamento debbono comportare una spesa complessiva per singolo articolo - vale a dire per il medesimo prodotto o servizio - inferiore al valore della soglia comunitaria, con esclusione dell’IVA, determinato secondo i criteri definiti dall’art.35 del Codice Dei Contratti Pubblici.
5. Gli acquisti di beni o servizi possono avvenire per singolo prodotto/servizio o per tipologie omogenee, anche in aggregazione programmata o comunque opportuna dal punto di vista tecnico-economico. Nel caso di contratti di somministrazione l’importo di cui al comma 4 risulta dal costo complessivo del contratto.
6. E’ vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l’inosservanza dei limiti stabiliti dal presente regolamento. Conseguentemente, i servizi ai quali è affidata la responsabilità di budget di spesa, sono responsabili per eventuali frazionamenti che dovessero verificarsi nella programmazione delle procedure d’acquisto.
ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
1. L’acquisizione di beni e servizi sottosoglia è assicurata, sulla base dell’indicazione dei Servizi Aziendali richiedenti, nell’ambito della gestione dei rispettivi budget, dai Direttori dei Servizi competenti, che possono affidare lo svolgimento delle singole procedure ad un responsabile di procedimento individuato tra i dipendenti in servizio presso la medesima U.O. ai sensi dell’art.31 del Codice Dei Contratti Pubblici.
2 Il RUP svolge i compiti affidatigli dal Codice Dei Contratti Pubblici, secondo le direttive contenute nelle Linee Guida ANAC. Nella scelta del contraente il Responsabile del procedimento si attiene alle procedure individuate dal presente Regolamento, avendo cura di tener comportamenti improntati ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle indagini di mercato, valuta la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei cataloghi on line del Mepa, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità.
SEZIONE III
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE
ART.5 - PROCEDURE SEMPLIFICATE DI SPESA FINO A € 40.000,00
1.Le spese che risultano di importo inferiore a €40.000,00 (Iva esclusa) per singolo articolo o servizio, espletate per assicurare il normale funzionamento dell’Azienda, l’urgente provvista di beni o servizi, gli interventi manutentivi sulle attrezzature/apparecchiature sanitarie o attrezzature/apparecchiature tecnico- economali, sono soggette al regime procedurale semplificato dell’affidamento diretto . Sono trattenute agli atti del fascicolo eventuali elementi a supporto della valutazione di congruità della spesa e gli eventuali preventivi acquisiti.
2.L’affidamento al fornitore uscente è adeguatamente giustificato in relazione all’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
3.Per beni sanitari gestiti dal Magazzino Centralizzato di Area Vasta entro il limite di €40.000,00 (Iva esclusa), al fine di soddisfare - senza soluzioni di continuità assistenziale - il fabbisogno aggregato delle Aziende sanitarie aderenti all’Aven, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, verificando nel prosieguo l’inseribilità del fabbisogno specifico nella programmazione degli acquisti interaziendali. L’affidamento diretto al fornitore uscente è altresì motivato in ordine ad uno o più dei seguenti aspetti: esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto contrattuale, competitività del
prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione, effettiva assenza di alternative desumibile, per i farmaci , dal fatto documentato che, secondo la farmacopea ufficiale, non risultino disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali.
4.per affidamento di Servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, come definiti dalla lettera
vvvv) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici , entro il limite di € 40.000,00 (Iva esclusa), è parimenti consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
ART 6 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE A
€ 40.000,00
1 L’affidamento dei servizi e l’acquisizione di beni di valore pari o superiore a €40.000,00 (Iva esclusa), avviene mediante procedura negoziata, con confronto competitivo tra almeno cinque operatori economici
- se sussistono in tale numero soggetti idonei - selezionati negli elenchi di operatori economici del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto del principio di rotazione. L’interpello del fornitore uscente (in aggiunta ai 5 selezionati) è adeguatamente giustificato in relazione all’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
2. Laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno individuati tramite avviso di indagine di mercato, anche cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi e contratti , secondo lo schema Allegato 2) per almeno quindici giorni. Nell’Avviso è indicato il numero massimo dei concorrenti che si intendono invitare e, qualora in numero superiore a quello indicato, il meccanismo di selezione degli stessi, di regola il sorteggio pubblico. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3 Con riferimento alla procedura di cui al comma 1, nel rispetto del principio di economicità - uso ottimale delle risorse, si prevede l’adozione di una determina a contrarre/provvedimento di indizione, anche per singolo avviso, per determinate fasce di importi o tipologie beni/servizi, in particolare per acquisti non inseriti nella programmazione di cui all’art 3 divenuti necessari per sopravvenute esigenze o motivi di urgenza e per i servizi di ingegneria e architettura indicati al comma 7. La determina deve contenere l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e l’indicazione dei conti della contabilità generale, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni , i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
4 La lettera di invito e/o la documentazione allegata deve almeno contenere:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, eventuali costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
b) Contributo all’ANAC per gli operatori economici , se dovuto
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice Dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, del codice Dei Contratti Pubblici, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto se predisposto ed il capitolato tecnico;
l) procedura per il soccorso istruttorio ;
m) Data, ora e luogo della seduta pubblica per l’apertura delle buste (e delle offerte tecniche ed economiche) nell’ipotesi di procedimento di cui al punto 2;
n) Facoltà di rinegoziazione delle offerte e relative modalità nell’ipotesi di procedimento di cui al punto 2;
o) PassOE nell’ipotesi di procedimento di cui punto 2.
5. Fatti salvo l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le ipotesi previste dall’art 95 comma 3 del Codice Dei Contratti Pubblici , la selezione delle offerte avviene sulla base del criterio del minor prezzo qualora l’oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa. Tale criterio è utilizzato in relazione ad affidamenti di:
a) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, cioè non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali
b) i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo o che rientrano nelle fattispecie di cui all’art 95 comma 3 del Codice Dei Contratti Pubblici ( servizi ad alta intensità di manodopera, servizi sociali e di ristorazione ospedaliera)
6. Il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere fissato nella lettera d’invito, tenuto conto della complessità della prestazione, del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, non comunque inferiore a tre giorni.
7. L’affidamento di Servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici entro il limite di €100.000,00 (Iva esclusa), avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque OE individuati tramite elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti o sulla base di indagini di mercato attivate con apposito avviso , anche cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul profilo del committente,nell’ipotesi di procedimento svolto ai sensi del punto 2 del presente articolo, e comunque secondo le indicazioni della Linea Guida ANAC n. 1.
8 Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, si affiderà la fornitura, previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dai servizi competenti in base all’organizzazione aziendale, e di apposito preventivo, nel rispetto della specifica regolamentazione di tali affidamenti.
9. L’assegnazione delle forniture/servizi pari o superiori ad €40.000,00 (Iva esclusa) e fino al valore della soglia comunitaria, Iva esclusa , avviene mediante adozione di formale disposizione in cui devono essere esplicitati i seguenti elementi: presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con l’identificativo dell’atto di programmazione, CIG e (se presente) CUP, oggetto e natura dell’appalto (servizi/forniture/lavori/misto con esplicitazione della prevalenza, in caso di contratto di global service comprensivo di diversi servizi, indicazione analitica dei diversi servizi), la scelta della procedura, l’affidatario , il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti, il rinvio alla specifica motivazione della scelta dell’affidatario come da regolamento, l’importo dell’appalto ed elementi essenziali del contratto, la durata del contratto, l'indicazione dei conti della contabilità generale ai quali sarà imputata la spesa, il responsabile del procedimento, e, quando nominati, direttore dell’esecuzione e commissione di collaudo, i riferimenti ad eventuali studi di fattibilità, o relazioni tecniche, a cura del responsabile del servizio utilizzatore del bene, del servizio da acquisire.
ART. 7 –CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI E GARANZIE
1.I contratti per l’acquisizione di forniture e servizi sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:
a) mediante invio dell’ordine fino a € 40.000,00
b) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, firmata digitalmente tramite posta elettronica certificata,
c) tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici .
2. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi di importo superiore a €40.000,00 (Iva esclusa) verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria idonea garanzia, valida per tutta la durata del contratto, nel limite massimo del 10% del valore di assegnazione.
SEZIONE IV
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI
ART 8 - PROCEDURE SEMPLIFICATE FINO A € 40.000,00
1.Per interventi il cui importo è inferiore a €40.000,00 (Iva esclusa), si potrà procedere in base al regime procedurale semplificato dell’affidamento diretto . Sono trattenute agli atti del fascicolo eventuali elementi a supporto della valutazione di congruità della spesa e gli eventuali preventivi acquisiti. L’eventuale affidamento all’esecutore uscente è motivato :
1 a) in relazione alla rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell’amministrazione, alla convenienza dell’offerta nel rispetto dei prezzi correnti di mercato, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, all’efficienza economicità tempestività dell’azione amministrativa, che impone di addivenire senza indugio all’affidamento dei lavori.
1 b) L’affidamento all’esecutore uscente è altresì adeguatamente motivato in ordine all’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
ART 9 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00
1. La procedura prende avvio con l’adozione di una determina a contrarre/provvedimento di indizione recante l’identificativo dell’atto di programmazione, gli estremi di approvazione dei documenti progettuali, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dell’intervento che si intende realizzare, CIG e (se presente) CUP, oggetto e natura dell’appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione della prevalenza e indicazione analitica dei diversi servizi), la scelta della procedura, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali il rinvio alla specifica motivazione come da regolamento, l’importo dell’appalto ed elementi essenziali del contratto, la durata del contratto, l'indicazione dei conti della contabilità generale ai quali sarà imputata la spesa, il responsabile del procedimento, e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione e commissione di collaudo, i riferimenti ad eventuali studi di fattibilità, o relazioni tecniche.
2.1 Per interventi il cui importo è pari o superiore a €40.000,00 (Iva esclusa) e inferiore a € 150.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento avviene mediante procedura negoziata, con confronto competitivo tra almeno dieci operatori economici - se sussistono in tale numero soggetti idonei - selezionati in elenchi di operatori economici, del mercato elettronico della pubblica amministrazione ove disponibili, nel rispetto del principio di rotazione. L’interpello del fornitore uscente ( in aggiunta ai 10 selezionati) è adeguatamente giustificato in relazione all’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto contrattuale e alla
competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
2.2 Laddove la tipologia di lavorazione, non sia disponibile negli elenchi citati al punto 2.1, gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno individuati tramite avviso di indagine di mercato, anche cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi e contratti , secondo lo schema Allegato 3) per almeno quindici giorni . Nell’Avviso è indicato il numero massimo dei concorrenti che si intendono invitare e, qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a quello indicato, il meccanismo di selezione degli stessi è di regola il sorteggio pubblico. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. Per interventi il cui importo è pari o superiore a €150.000,00 (Iva esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00, (Iva esclusa) l’affidamento avviene mediante procedura negoziata , secondo le modalità indicate ai punti
2.1 e 2.2, con confronto competitivo tra almeno quindici operatori economici - se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’eventuale interpello del fornitore uscente è in aggiunta ai 15 selezionati. Il mancato ricorso alle procedure ordinarie per affidamenti di lavori di importo superiore a € 500.000,00 (Iva esclusa) è motivato anche dalla particolare necessità di garantire l’efficienza economicità e tempestività dell’azione amministrativa, che impone di addivenire in tempi celeri all’affidamento dei lavori, fermo restando l’adozione di idonee garanzie di tutela della trasparenza delle procedure.
4.Per gli affidamenti è seguito in via ordinaria il criterio del minor prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice Dei Contratti Pubblici, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura avvenga sulla base del progetto esecutivo , in conformità alle Linee Guida ANAC in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice Dei Contratti Pubblici solamente in presenza di almeno cinque offerte , con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5.Per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell’intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l’offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
6. La lettera di invito e/o la documentazione allegata deve almeno contenere:
a) descrizione dell’intervento e del luogo di esecuzione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) Contributo all’ANAC per gli operatori economici , se dovuto
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione dei lavori /cronoprogramma;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice Dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) la richiesta di eventuali cauzioni/ garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, del Codice Dei Contratti Pubblici, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto, se previsto, ed il capitolato tecnico completo degli allegati tecnico progettuali ;
l) procedura per il soccorso istruttorio ;
m) Data, ora e luogo della seduta pubblica per l’apertura delle buste (e delle offerte tecniche ed economiche) nell’ipotesi di procedimento di cui al punto 2.2;
n) PassOE nell’ipotesi di procedimento svolto fuori dalle piattaforme elettroniche.
7. L’affidamento dei lavori ai sensi del presente articolo avviene mediante adozione di formale disposizione con esplicitazione dei risultati della procedura.
ART. 10 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. I lavori di importo inferiore a €150.000,00 (Iva esclusa) possono essere eseguiti in amministrazione diretta, come definita dalla lettera gggg) dell'art. 3 del Codice Dei Contratti Pubblici, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali è necessario esperire la procedura negoziata di cui all’art 6 del presente regolamento, qualora l’importo dei lavori sia pari o superiore a €. 40.000,00 (Iva esclusa).
ART. 11 – CONTRATTO DI LAVORI E GARANZIE
1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi affidati con procedura negoziata o realizzati in amministrazione diretta sono conclusi :
a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, firmata digitalmente tramite posta elettronica certificata,
b) tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici .
2 Le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un’unica soluzione, ad ultimazione dell’intervento o quando sia contenuto entro l’importo di € 40.000,00 (Iva esclusa), il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione. In caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi- offerta. Di norma per l’affidamento con procedura negoziata si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
4 Si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo in base alle norme vigenti .
SEZIONE V
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
ART. 12 – MODALITA’ DI COSTITUZIONE E REVISIONE DEGLI ELENCHI
1.L’Azienda Sanitaria può costituire appositi Elenchi dei Fornitori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice Dei Contratti Pubblici, all’interno dei quali selezionare gli operatori economici da invitare, secondo le modalità di seguito individuate. E’ altresì previsto l’utilizzo di elenchi vigenti, purché compatibili con la normativa vigente, di cui al Codice Dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.
2.Gli elenchi sono costituiti a seguito di Avviso pubblico pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” in cui l’Azienda manifesta la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L’Avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice Dei Contratti Pubblici che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, conformemente a quanto previsto all’art 2 comma 2 del presente Regolamento, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare.
4. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. L’Azienda procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
5. Gli elenchi sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
6. L’Azienda prevede le modalità di revisione dell’elenco, provvedendo alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti (o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa Azienda, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale sono esclusi dagli elenchi.
SEZIONE V NORME FINALI
ART.13 – DEROGHE ALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI - CASI PARTICOLARI
1. Tenuto conto dell’obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip Spa, in via obbligatoria e preferenziale rispetto alle modalità indicate agli articoli precedenti, si può procedere in deroga esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
2. Per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività rimangono fermi gli obblighi di acquisizione tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione dei soggetti aggregatori Intercent-ER e Consip SpA . Al di fuori delle predette modalità si può procedere esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata resa dall’organo di vertice amministrativo, in cui va data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività sono comunicati all'ANAC e all'AGID per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo. La mancata osservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
3. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):
- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- per importi inferiori a € 1.000,00 (Iva esclusa), eccetto beni e servizi di informatica;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
- nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all’Azienda.
0.Xx ricorso al presente regolamento, nei limiti di importo di cui all’art 1, è altresì consentito in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o di esecuzione in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nella misura strettamente necessaria e nel termine previsto dal contratto.
ART.14 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento degli acquisti in economia ed è pubblicato sul sito internet sezione Amministrazione trasparente - sezione Bandi e contratti.
Allegati:
1) TABELLA PROCEDURE SOTTOSOGLIA – Art 1 co 1
2) AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER BENI E SERVIZI– ART 6 Co 2
3) AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LAVORI– ART 9 Co 2.2