Repubblica e Cantone Ticino
Le parti contraenti
Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato e
Università della Svizzera italiana (USI)
rappresentata
dal Consiglio dell'USI sottoscrivono il seguente
Contratto di prestazioni
(in seguito: Contratto)
Disposizioni generali
Art. 1 Basi di riferimento: 1) legali 2) tecniche | 1 Il presente Contratto si basa su: a) la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), del 30 settembre 2011; b) l’Ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del 12 novembre 2014; c) il Decreto legislativo del 20 aprile 1998 concernente l’adesione all'Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università del 20 febbraio 1997; d) la Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (L-USI-SUPSI); e) il Regolamento della L-USI-SUPSI del 18 febbraio 2014; f) il Decreto legislativo, del 17 febbraio 2014, concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie); g) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonomi del 16 dicembre 1999. 2 L'USI adotta quali strumenti di gestione: a) il sistema di contabilità finanziaria analitica in linea con le altre università svizzere; b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre università svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti. |
Art. 2 Oggetto del Contratto | 1 Oggetto del Contratto è il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 1 cpv. 2 e 3 della L-USI-SUPSI-Ricerca, in particolare: a) l’insegnamento universitario; b) la ricerca scientifica. 2 L'USI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per una gestione efficiente ed efficace nei campi della gestione del personale, dell’amministrazione, della contabilità, delle finanze e della logistica. |
Art. 3 definizioni | Nell’ambito del Contratto sono stabilite le seguenti definizioni: a) con “studenti AIU” si intende quegli studenti per i quali l'USI ha diritto ai contributi previsti dall’Accordo intercantonale sulle università (AIU). Rispettivamente con “studenti non AIU” si intendono quelli per i quali l’USI non ha diritto ai contributi AIU. Per la definizione precisa si richiama l’articolo 8 (Definizione dello studente) di tale Accordo; b) con “forfait AIU” si intendono le somme forfettarie di finanziamento per studente procapite definite dalla CDPE e differenziate per Gruppi di facoltà (I-III). Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiamano gli art. 9 e 12 dell’Accordo AIU; c) il concetto di “vantaggio di ubicazione (Standortvorteil)” prevede che il Cantone contribuisca con un contributo quale “premio di ubicazione” per presenza sul territorio della propria università, e per il fatto che essa attirando studenti, svolgendo ricerca ed offrendo posti di lavoro accademici altamente qualificati, genera una ricaduta economica e culturale significativa per il Cantone stesso. |
Art. 4 Validità del Contratto | 1 Il Contratto è valido dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. 2 Il Contratto può essere rivisto annualmente. |
Disdetta | Il Contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza. |
Art. 6 Condizioni di modifica del Contratto | 1 Proposte di modifica del Contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. 2 L’approvazione di proposte di modifica del Contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. |
Le prestazioni
Art. 7 Descrizione delle prestazioni | 1 Nell’ambito del Contratto, l’USI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nelle discipline definite dall'art. 13 della L-USI-SUPSI ed in particolare: a) attua programmi di formazione (Bachelor, Master, dottorato e formazione continua), istituendoli, gestendoli e se del caso sopprimendoli, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità; b) svolge ricerca di base di livello internazionale e può sottoscrivere mandati diretti di ricerca a favore di enti privati e pubblici. 2 L’USI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente: 1) l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona tramite affiliazione; 2) l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona tramite affiliazione; 3) l’Archivio del Moderno tramite una Convenzione di collaborazione. 3 Tramite istituti culturali e la messa a disposizione di biblioteche e archivi essa assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione. |
Art. 8 Accessibilità alle prestazioni | 1 Le prestazioni dell'USI sono accessibili agli studenti immatricolati in base all'art. 11 della L-USI-SUPSI-Ricerca e al pubblico in base ai regolamenti interni. 2 In casi particolari l'USI può limitare il numero di persone ammesse a determinati percorsi di formazione. Nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato, l'USI ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati AIU e non-AIU. 3 L'USI predispone l’ubicazione per le proprie attività nelle varie sedi avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità. |
Art. 9 Obiettivi generali | Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente Contratto ci si attende: a) l'inserimento nella politica universitaria svizzera con l'offerta di formazioni in grado di attirare studenti da altri cantoni e dall'estero ed in particolare; |
1. almeno il 10% di studenti bachelor di provenienza di altri Cantoni e almeno il 15% per i percorsi di master; 2. un minimo del 20% ed un massimo del 50% di provenienza dall'estero; b) l'ottenimento di sussidi di ricerca da parte di enti finanziatori competitivi svizzeri e stranieri considerando: 1. una quota di ricavi da ricerca tendente al 15% dei ricavi d’esercizio, non compresi quelli dell'enti affiliati (IRB e IOR); 2. un numero di dottorandi rispetto al personale accademico per facoltà tendenzialmente in linea con la media svizzera nella disciplina di riferimento; c) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) per categoria di personale, secondo le categorie dell’Ufficio federale di statistica, non inferiore alla media delle altre università svizzere; d) la creazione di una rete di accordi istituzionali con scuole universitarie svizzere ed estere. | |
Art. 10 Obiettivi di efficacia | Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato annualmente: a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master): 1. uno sbocco attrattivo di studio nel Cantone Ticino per i titolari della maturità liceale rilasciata nelle scuole del Cantone nei settori di formazione dell'USI; 2. un quoziente di soddisfazione degli studenti e dei diplomati superiore al 75 % della scala applicata, e misurato regolarmente con metodologie oggettive e anonimizzate con un tasso di risposta attendibile; 3. un tasso di entrata dei diplomati di formazione di base (per disciplina) nella vita professionale, nel settore economico affine agli studi, che sia, un anno dopo il conseguimento del diploma, in linea con i dati delle altre università svizzere, tenendo in considerazione le specificità del mercato del lavoro locale; 4. la verifica del grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai diplomati in campi di studio rilevanti, tramite inchieste oggettive e anonimizzate presso i datori di lavoro del territorio; b) per quanto riguarda la ricerca: 1. un numero e una qualità delle pubblicazioni in linea con gli altri atenei svizzeri in termini di peer reviewing e di impact factor secondo i canoni dei vari campi disciplinari; 2. la verifica dell’efficacia della ricerca misurandone la percentuale di progetti accettati da enti di ricerca competitiva (FNRS, EU, ev. CTI) in rapporto al totale dei progetti inoltrati. La percentuale non dovrebbe essere significativamente inferiore alla media per ente finanziatore. |
Art. 11 Obiettivi di efficienza | 1 Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato annualmente: a) Per quanto riguarda le prestazioni della formazione di base: i) un costo medio per studente non superiore alla media svizzera paragonabile; ii) un tasso di inquadramento per facoltà in linea con la media svizzera; iii) una durata media degli studi di bachelor e master per Facoltà non superiore alla media svizzera; b) per quanto riguarda le prestazioni della ricerca la verifica dell’efficacia dell’attività di ricerca misurando l’evoluzione del volume (espresso in franchi) di ricerca attivata per facoltà in rapporto all'evoluzione del numero (espresso in ETP) di professori. |
Art. 12 Tariffe per le prestazioni | 1 L'USI in base all'art. 11 cpv. 2 della L-USI-SUPSI prevede la possibilità di prelevare tasse fino a concorrenza dei costi, al netto dei sussidi. L'USI ha fissato |
una tassa semestrale ridotta del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi AIU; la tassa si configura come un contributo a precise prestazioni fornite dell'università e può essere ridotta per studenti fuori corso o in mobilità. 2 Di regola i programmi di formazione continua comportano tasse che coprono le spese. 3 Di regola per quel che riguarda i mandati diretti viene effettuata la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi dell’USI. | |
Art. 13 Responsabilità dell’USI per le prestazioni erogate | L'USI è responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate. |
Art. 14 Responsabilità dell’USI nei confronti degli utenti | L'USI risponde agli utenti secondo le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. |
Le modalità di produzione delle prestazioni
Art. 15 Condizioni concernenti il personale | 1 I contratti con il personale sono stipulati dall’USI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con la SUPSI e in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 cpvv 2, 3 e 4 della L-USI-SUPSI. 2 Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato all'USI per attività di lavoro valgono le norme stabilite nell’apposita Convezione stipulata tra le parti. |
Art. 16 Condizioni concernenti le finanze | 1 L'USI dispone per Legge di un capitale di dotazione di 11 milioni di franchi. 2 Per investimenti superiori a 5 milioni di franchi l'USI, in base alla LPSU, chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone. Il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private. 3 L'USI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati ed assicura una politica d’ammortamento adeguata. |
Art. 17 Condizioni concernenti le forniture | È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. |
Art. 18 Condizioni concernenti il subappalto | 1 L'USI può subappaltare le sue prestazioni a terzi, limitatamente alla logistica e all'Amministrazione. 2 Le condizioni del subappalto sono negoziate dall’USI direttamente con l’ente terzo e devono rispettare le condizioni dell'art. 17. |
Art. 19 Proprietà dell’infrastruttura | 1 Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà dell'USI. 2 Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione dell'USI (diritto di superficie, contratto di locazione). |
Art. 20 Condizioni supplementari | Sono applicabili tutte le norme previste: a) dalle Leggi federale e cantonale sulla protezione dei dati; b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore, la proprietà industriale e i brevetti d'invenzione. |
TITOLO IV
Il budget e la valutazione
Art. 21 Contributo di gestione | 1 Ogni anno è messo a disposizione dell'USI un contributo di gestione fisso |
Modalità di calcolo | iscritto nel Preventivo dello Stato. In aggiunta a questo contributo il Cantone provvede al versamento: a) dei contributi dei Cantoni, in base all'AIU; b) del contributo cantonale per gli studenti ticinesi all’USI, calcolato in analogia all'AIU. 2 L’USI rappresenta l’Archivio del Moderno nella definizione del contributo di gestione, considerato nel cpv. 3 dell’art. 22. 3 L’USI rappresenta l’IRB e lo IOR nella definizione del contributo di gestione, considerati nei cpvv. 4 e 5 dell’art. 22. 1 Il contributo di gestione che il Cantone mette a disposizione dell'USI è ottenuto sommando gli importi calcolati, sulla base degli ultimi consuntivi revisionati, nel modo seguente: a) per la formazione di base (bachelor + master) un contributo per il numero degli studenti non-AIU calcolato in base al forfait AIU al netto dei sussidi specifici della LPSU e del surplus di tassa studentesca (vedi art. 15 AIU). Tale contributo è calcolato fino ad un massimo del 50% degli studenti non- AIU rispetto al totale degli studenti per Facoltà; b) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 15% del totale del sussidio sulla formazione di base di cui al punto a e d del presente articolo e comprensivo dei contributi AIU (vedi art. 21 cpv. 1): questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga in conformità con le linee espresse a piano finanziario cantonale; c) quale incentivo supplementare per la ricerca un contributo corrispondente al 30 % dei ricavi da terzi della ricerca competitiva; d) quale “vantaggio di ubicazione” viene erogato un contributo aggiuntivo corrispondente ad un minimo del 5% e un massimo del 10% del forfait AIU calcolato per l'insieme degli studenti iscritti. 2 Al contributo calcolato al cpv. 1 il Cantone addiziona l’importo risultante dal residuo del costo, al netto del sussidio federale, degli affitti degli immobili riconosciuti dalla LPSU. 3 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un forfait fisso annuo di 500'000 franchi da riversare per l’ Archivio del Moderno. 4 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato da riversare all’IRB. 5 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato da riversare allo IOR. 6 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato alla copertura dei costi della nuova Facoltà di scienze biomediche come previsto dal messaggio 6920 del 12 marzo 2014. 7 Al fine di incentivare future attività comuni USI-SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici. |
Art. 23 Modalità di versamento | Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili, all’inizio di ogni mese. |
Art. 24 Risultato d’esercizio e fondo per la compensazione dei rischi | 1 Il risultato d’esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali ed i ricavi totali dell’anno di riferimento. 2 L’USI beneficia degli avanzi d’esercizio ed assume i disavanzi d’esercizio. 3 L’USI s’impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine. 4 Il fondo è determinato dai risultati d’esercizio relativi all’attività finanziata dallo |
Stato ed è esposto separatamente a bilancio. | |
Art. 25 Valutazione dell’adempimento del Contratto | Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), sulla base dei conti approvati dal Consiglio USI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto di resoconto all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Contratto agli art. 9 - 11. |
Art. 26 Condizioni di controlling | La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio dell'USI. |
Limitazione della crescita dei contributi di gestione | 1 Per gli anni 2017-19 il contributo di gestione, di cui all’articolo 22 cpvv.1, 2 e 3, non può crescere oltre il limite del preventivo 2016, ovvero 21 milioni di franchi. 2 Il limite del contributo di cui al precedente capoverso s’intende comprensivo del riversamento all’affiliata IRB, ma non allo IOR e alla nuova Facoltà di scienze biomediche. L’USI ha la facoltà di negoziare e ridefinire con le proprie affiliate l'importo da riversare. |
Art. 28 Clausola di compensazione | In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi. |
Art. 29 Condizioni di controllo | Al Consiglio di Stato ed agli uffici da esso delegati al controllo viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili dell'USI. |
TITOLO V
Disposizioni finali
Contenzioso | 1 Un eventuale contenzioso relativo al Contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita di un rappresentante del Cantone, di uno dell'USI e di una terza persona scelta di comune accordo. 2 Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso il foro competente diventa il Tribunale Amministrativo. |
Art. 31 Rinnovo del contratto | In assenza d’indicazioni contrarie scritte di una delle parti contraenti, da inoltrare entro dodici mesi dalla sua scadenza, il Contratto è rinnovato per un ulteriore quadriennio. |
Letto e approvato dalle parti: