COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) MARINARO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI X. XXXXXXXX Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti
Relatore SIRGIOVANNI
Nella seduta del 26/11/2021
- dopo aver esaminato l’istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0005786/21 del 03/03/2021 presentata dall’intermediario resistente
- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”
Il Collegio ha determinato di sostituire la decisione come segue.
FATTO
Il ricorrente si rivolgeva all’ABF chiedendo il rimborso dell’importo complessivo di euro 3.746,67 per oneri finanziari ed assicurativi non goduti, con riferimento ad un contratto di cessione del quinto stipulato in data 25 maggio 2009, estinto anticipatamente nel dicembre 2013, in corrispondenza della rata n. 54.
L’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso in ragione dell’accordo transattivo concluso con il ricorrente, prima della presentazione del ricorso. In particolare, l’intermediario rappresentava di aver risposto al reclamo dichiarandosi disponibile a riconoscere al cliente l’importo di euro 711,03 a solo fine transattivo e che, in data 21 giugno 2020, il ricorrente accettava la sua proposta sottoscrivendo il relativo modulo d’accettazione.
DIRITTO
1. Il Collegio, esaminando l’eccezione dell’intermediario, richiama i principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la quietanza ha una volontà dismissiva del diritto allorché risulti dal documento o dal concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde la consapevolezza dell’interessato della titolarità
di determinati diritti e l’intento cosciente di abdicarvi o transigere (cfr. Cass. 8 settembre 2017, n. 20976, Cass. 15 settembre 2015, n. 18094).
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione sottoscritta dal cliente contiene un richiamo generico e indeterminato alla rinuncia a qualsiasi diritto nascente dal contratto e dalla sua anticipata estinzione, e non il riferimento specifico alla rinuncia alla restituzione delle commissioni di competenza della banca in ragione dell’anticipata estinzione.
Si legge, infatti, “Resta inteso che con il pagamento della somma sopra indicata, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione – anche in questa sede non espressamente menzionato – nei confronti della nostra Società”.
Né nella dichiarazione sottoscritta dal cliente vi è il riferimento alla rinuncia al ricorso all’ABF. Anzi sul punto si osserva che, nel caso di specie, in calce alla lettera di accompagnamento della quietanza, predisposta dall’intermediario, è scritto in basso e a caratteri più piccoli rispetto al carattere usato nella lettera, che l’intermediario “aderisce all’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale la clientela, qualora non soddisfatta potrà rivolgersi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (...)”.
Pertanto, tale indicazione può indurre in errore il cliente che riceve tale lettera. Per quest’ultimo può non essere chiaro se possa rivolgersi all’ABF anche nel caso in cui non si senta soddisfatto dopo la compilazione e la sottoscrizione del modulo predisposto e inviato dall’intermediario ovvero soltanto nel caso in cui scelga di non compilare e sottoscrivere il modulo allegato.
Ne consegue che il Collegio non accoglie, nel caso di specie, l’eccezione dell’intermediario.
Del pari, non può essere accolta l’eccezione dell’intermediario sull’estinzione del finanziamento mediante intervento della compagnia assicurativa in ragione della perdita di impiego del ricorrente, in quanto, nel caso di specie, l’assicurazione era a carico del ricorrente. Sul punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 13305 del 2018, secondo cui «nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l’estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l’azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione».
2. Con riferimento alla domanda del ricorrente relativa alla restituzione oneri finanziari ed assicurativi non goduti, con riferimento ad un contratto di cessione del quinto estinto anticipatamente, il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18. Quest’ulima ha stabilito che: «L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:
- il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. - resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
5. - l’inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
6. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
7. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un’analoga conclusione a proposito dell’eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l’integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l’intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un’eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l’intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d’altro canto, un’eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l’esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall’art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Xxxxxxx non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una
«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che
«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».
10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».
11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz’altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
12. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla
riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
13. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell’ultimo periodo dell’art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.
14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».
15. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
**********
Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:
- Ai sensi dell’art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell’intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l’accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Tabella
durata del finanziamento 84 rate scadute 54 | |
rate residue | 30 |
n/c | restituzioni | ||||
importo in proporzione in proporzione criterio rimborsi lineare agli interessi contrattuale | tot ristoro | ||||
commissione banca (recurring) | € 403,57 € 144,13 € 56,37 | € 144,13 | |||
commissione mandataria (recurring) | € 2.666,76 € 952,41 € 372,48 | € 500,00 | € 952,41 | ||
oneri assicurativi | € 2.130,33 € 760,83 € 297,55 | € 760,83 | |||
rimborsi senza imputazione | € 741,00 | -€ 741,00 |
TAN 4,85%
% restituzioni
- in proporzione lineare 35,71%
- in proporzione alla quota interessi 13,97%
1
tot rimborsi ancora dovuti € 1.116,37
interessi legali
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 1.116,37 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
La decisione è stata assunta all'unanimità.
IL PRESIDENTE
firma 1
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) XXXXXXX | Membro di designazione | rappresentativa |
(RM) CESARO | Membro di designazione | rappresentativa |
Relatore XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | ||
Seduta del 29/01/2021 |
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia degli intermediari
dei clienti
Nella seduta del 29 gennaio 2021 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente si rivolgeva all’ABF chiedendo il rimborso dell’importo complessivo di euro 3.746,67 per oneri finanziari ed assicurativi non goduti, con riferimento ad un contratto di cessione del quinto stipulato in data 25 maggio 2009, estinto anticipatamente nel dicembre 2013, in corrispondenza della rata n. 54.
L’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso in ragione dell’accordo transattivo concluso con il ricorrente, prima della presentazione del ricorso. In particolare, l’intermediario rappresentava di aver risposto al reclamo dichiarandosi disponibile a riconoscere al cliente l’importo di euro 711,03 a solo fine transattivo e che, in data 21 giugno 2020, il ricorrente accettava la sua proposta sottoscrivendo il relativo modulo d’accettazione.
DIRITTO
0.Xx Collegio, esaminando l’eccezione dell’intermediario, richiama i principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la quietanza ha una volontà dismissiva del diritto allorché risulti dal documento o dal concorso di altre
specifiche circostanze desumibili aliunde la consapevolezza dell’interessato della titolarità di determinati diritti e l’intento cosciente di abdicarvi o transigere (cfr. Cass. 8 settembre 2017, n. 20976, Cass. 15 settembre 2015, n. 18094).
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione sottoscritta dal cliente contiene un richiamo generico e indeterminato alla rinuncia a qualsiasi diritto nascente dal contratto e dalla sua anticipata estinzione, e non il riferimento specifico alla rinuncia alla restituzione delle commissioni di competenza della banca in ragione dell’anticipata estinzione.
Si legge, infatti, “Resta inteso che con il pagamento della somma sopra indicata, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione – anche in questa sede non espressamente menzionato – nei confronti della nostra Società”.
Né nella dichiarazione sottoscritta dal cliente vi è il riferimento alla rinuncia al ricorso all’ABF. Anzi sul punto si osserva che, nel caso di specie, in calce alla lettera di accompagnamento della quietanza, predisposta dall’intermediario, è scritto in basso e a caratteri più piccoli rispetto al carattere usato nella lettera, che l’intermediario “aderisce all’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale la clientela, qualora non soddisfatta potrà rivolgersi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (...)”.
Pertanto, tale indicazione può indurre in errore il cliente che riceve tale lettera. Per quest’ultimo può non essere chiaro se possa rivolgersi all’ABF anche nel caso in cui non si senta soddisfatto dopo la compilazione e la sottoscrizione del modulo predisposto e inviato dall’intermediario ovvero soltanto nel caso in cui scelga di non compilare e sottoscrivere il modulo allegato.
Ne consegue che il Collegio non accoglie, nel caso di specie, l’eccezione dell’intermediario.
2. Con riferimento alla domanda del ricorrente relativa alla restituzione oneri finanziari ed assicurativi non goduti, con riferimento ad un contratto di cessione del quinto estinto anticipatamente, il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18. Quest’ulima ha stabilito che: «L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:
- il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. - resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
5. - l’inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
6. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
7. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un’analoga conclusione a proposito dell’eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo
Arbitro ne chieda l’integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l’intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un’eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l’intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d’altro canto, un’eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l’esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall’art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Xxxxxxx non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una
«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che
«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».
10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».
11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz’altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
12. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
13. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell’ultimo periodo dell’art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.
14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».
15. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell’ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
**********
Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:
- Ai sensi dell’art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell’intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l’accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Tabella
durata del finanziamento 84 rate scadute 54 | |
rate residue | 30 |
n/c
commissione mandataria (recurring)
oneri assicurativi
-€ 741,00
€ 741,00
rimborsi senza imputazione
€ 760,83
€ 297,55
€ 2.130,33 € 760,83
€ 952,41
€ 500,00
€ 372,48
€ 2.666,76 € 952,41
€ 144,13
€ 56,37
€ 403,57 € 144,13
(recurring)
commissione banca
tot ristoro
rimborsi
criterio contrattuale
importo in proporzione in proporzione
lineare agli interessi
restituzioni
- in proporzione lineare
- in proporzione alla quota
% restituzioni
35,71%
13,97%
TAN 4,85%
1
tot rimborsi ancora dovuti € 1.116,37
interessi legali
P.Q.M.
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 1.116,37 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1