CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
per l’affidamento della gestione del Servizio di
“Sostegno e interpretariato LIS in favore di persone sordomute”
CIG n. Z64322E316
ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E DESTINATARI DEL SERVIZIO
Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione del Servizio di sostegno e di interpretariato con Linguaggio Italiano Segni per non udenti (sordomuti), i cui beneficiari risultano essere residenti nel Comune di Fano.
Si evidenzia la possibilità di accedere al servizio da parte di soggetti residenti comunque nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 6.
Il servizio ha la finalità di evitare l'emarginazione e l'isolamento ed incentivare la socializzazione e la partecipazione alla vita pubblica dei soggetti sordi, offrendo, alla pari degli altri, validi ed eguali opportunità di comunicazione.
Il servizio deve operare nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona, coinvolgendo dove possibile la rete di relazioni familiari e sociali, onde prevenire o ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione, agendo in termini preventivi rispetto alla cronicizzazione delle forme di bisogno assistenziale e delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale.
Il servizio di sostegno e di interpretariato con Linguaggio Italiano Segni è riservato ai sordi civili, residenti nel Comune di Fano con difficoltà di comunicazione, riconosciuti ai sensi della legge n. 381 del 26.5.1970 dove all’art.1 stabilisce che è da considerarsi il minorato sensoriale dell’udito, affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Tutti i soggetti devono essere in possesso della certificazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria di cui all’art.4 della Legge quadro del 05.02.1992 n.104.
E’ richiesto altresì, lo svolgimento di attività di interpretariato LIS per comunicazioni istituzionali, anche eventualmente in favore dei Comuni afferenti all’ATS n.6.
E’ richiesto lo svolgimento di attività di interpretariato LIS in occasione di incontri aperti al pubblico organizzati dall’Amministrazione Comunale di Fano.
Il servizio ha durata luglio 2021 – dicembre 2022 a decorrere dalla stipula del contratto. L’aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per un periodo non superiore a 4 mesi.
ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
1) La Cooperativa si impegna a regolare l’accesso al servizio di sostegno e di interpretariato da parte dei singoli beneficiari, predisponendo ed attuando:
a. l’accoglimento delle domande ed il controllo delle stesse e relativa documentazione per verificare l’esistenza delle condizioni di ammissibilità, comprese quelle segnalate dal Comune. Sarà data priorità alle richieste avanzate da:
-persone che vivono sole e che comunque non hanno familiari nel proprio nucleo;
-persone che versano in condizioni di particolare disagio economico;
b. l'assegnazione del monte ore di prestazione pro-capite ed erogazione della prestazione viene definita in base alle esigenze dell’utente e comunque, nel rispetto del limite massimo delle ore del servizio complessivo.
Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti.
La continuità dell’intervento assistenziale a ciascun singolo utente deve essere garantita, di norma, anche attraverso l’invio di un medesimo operatore.
2) con riferimento al servizio di interpretariato da svolgere per comunicazioni istituzionali e in occasione di incontri aperti al pubblico organizzati dall’Amministrazione Comunale di Fano, il servizio dovrà essere assicurato in occasione dello svolgimento degli stessi, garantendolo con le modalità organizzative richieste (in presenza o, in virtù dell’attuale situazione emergenziale, mediante l’utilizzo anche di piattaforme informatiche o social network).
Il servizio potrà essere richiesto, quindi eseguito, anche al di fuori del normale orario di servizio
Al fine di un’ottimale pianificazione dei predetti interventi verrà effettuata adeguata pianificazione degli interventi richiesti da parte dei vari assessorati richiedenti, conseguentemente verrà inviata la programmazione dei servizi da espletare, con almeno 15 gg di anticipo rispetto alla prestazione richiesta.
Si specifica che sarà cura di ogni settore richiedente relazionarsi direttamente con l’ente gestore per l’organizzazione delle attività di interpretariato richieste.
Nel caso in cui le richieste di attivazione del servizio di interpretariato risultino maggiori rispetto al monte ore disponibile di cui alla presente procedura, l’ente gestore dovrà assicurare l’esecuzione del servizio previa copertura economica da parte del servizio/settore richiedente.
Il Servizio di cui al presente atto è organizzato e gestito in piena autonomia dalla Cooperativa, la quale si impegna ad utilizzare almeno un interprete LIS, in possesso di specializzazione di interprete LIS, per garantire, per tutta la durata del rapporto, il migliore andamento del servizio stesso.
La Cooperativa si impegna a fornire il servizio per il periodo indicato all’art. 2, comprensivo di attività minimale di segreteria e coordinamento, che presenti le seguenti caratteristiche:
-servizi di trattativa per visite mediche, colloqui con avvocato, notaio ecc;
-tempo libero ed eventi sportivi;
-altri interventi di accompagnamento necessari ad assicurare l'integrazione dei soggetti sordomuti.
-servizi di interpretariato LIS per comunicazioni istituzionali, anche eventualmente in favore dei Comuni afferenti all’ATS n.6.;
-servizi di interpretariato LIS in occasione di incontri aperti al pubblico, organizzati dal Comune di Fano.
Gli interpreti LIS assegnati dovranno:
a) effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
b.) tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
c.) mantenere l’assoluta riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio ed i singoli utenti, delle quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso.
La Cooperativa risponde direttamente dei danni arrecati dalla mancata osservanza, da parte dell'operatore assegnato, degli obblighi di cui al presente articolo.
II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'affidatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'affidatario ed il Comune.
Al fine del miglior raggiungimento delle finalità del presente affidamento, la Cooperativa si impegna a garantire:
- servizi individuali, in favore di utenti ammessi, per un monte ore massimo non superiore a n. 978 (n. ore 312 per anno 2021 e n. 666 per anno 2022) comprensivo degli orari di apertura dello sportello per minimo di una giornata settimanale salvo esigenze non differibili manifestate dagli utenti;
- servizi di interpretariato LIS per comunicazioni istituzionali – Comune di Fano, per un monte ore massimo non superiore a n. 30 (n. ore 10 per anno 2021 e n. 20 per anno 2022);
- servizi di interpretariato LIS per comunicazioni istituzionali – ATS 6, per un monte ore massimo non superiore a n. 30 (n. ore 10 per anno 2021 e n. 20 per anno 2022);
- servizi di interpretariato LIS in occasione di incontri aperti al pubblico, organizzati dal Comune di Fano per un monte ore massimo non superiore a n. 55 (n. ore 20 per anno 2021 e n. 35 per anno 2022).
La cooperativa dovrà mettere a disposizione per la gestione del servizio:
- una propria sede operativa sita in Fano;
- tutto il materiale e la dotazione di strumenti tra cui un cellulare con scheda necessari per lo svolgimento dell'attività da parte dell'operatore.
Il Comune metterà a disposizione un locale fornito di arredo, linea telefonica per fax ed utenze necessarie, al fine di consentire comunicazioni riservate tra gli utenti e l'interprete LIS.
Lo sportello dovrà essere aperto, nel rispetto delle disposizioni anti covid, minimo 2 giornate la settimana, salvo esigenze non differibili manifestate dagli utenti.
L’affidatario deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli utenti. Le prestazioni vengono erogate nell'ambito del monte ore massimo stabilito così come indicato all’art. 11.
Il piano di lavoro deve essere definito in accordo tra l’operatore Lis e l’utente.
Per ogni fruitore del servizio, gli operatori LIS dovranno tenere un diario giornaliero ove verranno annotati tutti gli interventi effettivamente svolti.
ART. 5 - PERSONALE E PROFESSIONALITA' RICHIESTE
L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato, in possesso dei requisiti sotto indicati; Requisiti generali:
• capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti
• idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con soggetti disabili e attitudine alla relazione di aiuto;
• assenza di condanne penali e carichi penali pendenti.
• buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
• buone capacità organizzative;
Requisiti specifici:
L'interprete LIS dovrà essere maggiorenne, auto-munito in possesso dell'attestato di qualifica professionale come “Interprete LIS ” ed interprete LIST ( Lingua Italiana segni Tattile per sordo ciechi) ed iscritto nel Registro Nazionale degli interpreti LIS , idoneo per lo svolgimento del servizio ed avere una esperienza professionale specifica del servizio almeno quinquennale.
Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, aumentare ovvero diminuire il monte ore assegnato al servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi, l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, provvederà ad adeguarlo nella stessa misura.
Presso l'affidataria devono essere conservate le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti. La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo il proprio personale, secondo le esigenze del servizio. Al momento dell'avvio del servizio, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Servizi Sociali l'elenco delle unità lavorative
fisse e sostitute che verranno utilizzate, per le quali l'affidatario è tenuto ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio. L'affidatario si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti generali del personale utilizzato. Il turn over del personale non potrà comportare variazioni annuali del personale fisso in diretto rapporto con l'utenza superiore al 25%.
Il personale è tenuto ad utilizzare la documentazione tecnica per osservare e monitorare i risultati, documentando l’esperienza per mantenere un buon livello di professionalità e far sì che l’esperienza stessa possa essere un patrimonio collettivo trasferibile e comunicabile.
Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale presente in ogni contesto operativo in cui si svolge l’attività .
ART. 6 – RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE E VERIFICA DEI SERVIZI
L'affidatario è tenuto a collaborare tramite incontri periodici finalizzati alla programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte.
Spetta al Responsabile del servizio competente la programmazione, la supervisione e la verifica del buon andamento dei servizi in collaborazione con il coordinatore designato dall’affidatario, al fine di assicurare un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed un'assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.
L'affidatario entro la data di esecuzione del contratto, è tenuto altresì ad indicare il soggetto designato in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto disposto dal GDPR , nonché le modalità di gestione dei dati stessi, con particolare riferimento ai dati sensibili ed alle misure di protezione adottate.
Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati.
L'affidatario è tenuto all'utilizzo strettamente necessario dei dati personali forniti dall'Ente appaltante per finalità di promozione dell'attività stessa, con divieto di impiego per la pubblicizzazione di attività proprie.
L'Ente appaltante e l'affidatario concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità del servizio, gli indici di gradimento dello stesso e l'aggiornamento degli operatori coinvolti.
Spettano all'Ente appaltante ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'affidatario sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
Spetta all’affidatario:
a. gestire l’attività oggetto di affidamento nel rispetto delle clausole concordate;
b. prendersi carico di tutto quanto necessiti per l’espletamento dell’attività stessa;
c. essere responsabile del suo funzionamento ed in particolare dell’idoneità e rispondenza delle prestazioni orarie ai bisogni dei soggetti sordi;
d. utilizzare con diligenza e responsabilità il locale e gli arredi messi a disposizione dal Comune;
e. fornire al Comune di Fano l’elenco mensile dei fruitori del servizio e le relative ore di servizio assegnate alla scadenza di ogni mese;
f. fornire continuità, con l'interprete assegnato in virtù dell'elevata fidelizzazione dell'utente all'operatore e che lo stesso dovrà risultare regolarmente iscritto all'Associazione Nazionale Interprete dei Segni (Anios) ed a garantire un sostituto;
g. fornire il nominativo degli interpreti con relativi curricula, assegnati al servizio limitando il turnover al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti;
h. fornire le complete generalità degli utenti fruitori del servizio, al Responsabile del Procedimento, qualora l’Amministrazione intenda procedere a verifiche sulla correttezza formale degli adempimenti svolti dalla Cooperativa e/o verifiche a campione sulla efficacia e qualità del servizio erogato;
i) garantire lo svolgimento dei servizi di interpretariato per comunicazioni istituzionali ed in occasione di incontri/convegni aperti al pubblico;
l) rendersi disponibile ad erogare il servizio individuale eventualmente anche in favore di soggetti residenti nel territorio dell’ATS 6, laddove attivato il servizio.
La Cooperativa si impegna inoltre:
- all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia;
- a rispettare per gli operatori, per i volontari o comunque per altri soggetti impiegati nell’attività, tutte le norme e gli obblighi di carattere retributivo, assicurativo ed infortunistico garantiti dalla vigente normativa;
- a garantire assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;
- rispettare ed applicare integralmente se e in quanto dovuto, le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutte le norme di tutela infortuni e di igiene del lavoro;
- seguire l’evoluzione della domanda di servizio adeguandovi l’organizzazione e l’impegno operativo;
- assicurare l’efficacia e l’efficienza della gestione;
- conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti incarico
La ditta aggiudicataria deve provvedere a proprie spese a dotare il personale della tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.
Gli interventi assistenziali dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli utenti.
E’ fatto divieto alla Cooperativa di sub-affidare le attività oggetto del presente affidamento.
ART. 8 RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE
L'importo dell’affidamento è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.
L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.
In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto al servizio competente, salvo diverse disposizioni da quest'ultimo formalmente impartite, in relazione ai singoli interventi domiciliari.
In caso di sostituzione definitiva di un operatore l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente ovvero Responsabile di Settore.
Nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, la ditta aggiudicataria - su motivata richiesta scritta della Dirigente Coordinatrice di Ambito – dovrà garantire la sostituzione dell'operatore, avente le caratteristiche richieste, entro e non oltre i due giorni successivi.
L'affidatario si obbliga a garantire al proprio personale, impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi gli eventuali sostituti, l'aggiornamento e la formazione professionale, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.
L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria per il personale occupato, nonché del contratto e degli accordi regionali ancorché scaduti e fino alla loro sostituzione. L'affidatario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.
All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.
Il Comune di Fano comunicherà alla ditta aggiudicataria il nominativo del referente per l’esecuzione dell’affidamento.
In particolare esso provvede a:
• comunicare tutte le indicazioni utili ad un avvio ottimale del servizio;
• garantire un collegamento costante con il coordinatore del Servizio per conto della ditta aggiudicataria nonché con i servizi territoriali competenti nella fase di programmazione delle prestazioni;
• promuovere momenti di programmazione e verifica;
• effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del progetto di gestione formulato in sede di gara.
ART. 10 -IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E NUMERO DI ORE DI SERVIZIO
L’importo complessivo per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, è stimato in via presuntiva in € 29.422,65 oltre Iva di legge, pari ad € 1.471,13, per complessivi € 30.893,78 (IVA inclusa), ed è da intendersi comprensivo dei costi di coordinamento, generali ed amministrativi, di spostamenti e di qualsiasi altro onere sostenuto per garantire il regolare espletamento del servizio, pari ad € 1.500,00, iva esclusa, per un massimo di 1.093 ore, così come definite all’art. 3
ART. 11 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE
Le attività, oggetto del presente capitolato dovranno essere fatturata in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano Ente capofila dell'ATS n.6.
L’appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l’indicazione del CIG (codice identificativo di gara) , una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese.
Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano, ente capofila, della documentazione
attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).
Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.
Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.
ART. 12 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: affidamento della gestione del Servizio di “Sostegno e interpretariato LIS in favore di persone sordomute” che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).